Articolo 33 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
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22 aprile 1979
Art. 33. Titolo di merito autonomo

L'idoneita' conseguita nei concorsi per esame di passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970,n. 1077 , gia' banditi alla data dell'11 novembre 1978,costituisce autonomo titolo di merito da valutare nei concorsi di passaggio alla categoria superiore.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979