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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7359-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(già , con sede legale in Parte_1 Parte_2
, alla via Stefano Passaro n. 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di , partita IVA e codice Pt_1 Pt_1 fiscale , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore architetto , rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Parte_3
MB ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Campagna (SA) alla via
S.S. 91 per Eboli n.291, come da procura in atti
Appellante
Contro
Avv. DO MA, (c.f. ) nata a [...] [...] ed ivi C.F._1 Pt_1 residente in [...], rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in al Corso Garibaldi n. 23 Pt_1
Appellata Contumace
conclusioni: come da verbale di udienza del 09/06/2025
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art 633 ss. c.p.c. datato 28/05/2020, l'odierna appellante,
[...]
esponeva di essere stata titolare, in virtù di contratto stipulato con Parte_4 [...] in data 16 Dicembre 2014, per l'anno 2015, di una concessione relativa all'uso Controparte_1 della rete, degli impianti, e dei beni strumentali atti all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché a tutte le connesse attività di progettazione, estensione, rinnovo/potenziamento, allacciamento, posa/sostituzione/spostamento misuratori e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con atto per Notaio del 22 luglio 2015, repertorio n. 74448 raccolta n. 34991, Persona_1
l'assemblea straordinaria della deliberava l'aumento di capitale Parte_2 della società da euro 1.014.242,00 ad euro 18.126.176,00 attraverso il conferimento in natura del ramo Par di azienda “Reti ed impianti di distribuzioni e metano” corrente in alla via Passaro n.1, Pt_1 avente ad oggetto l'attività di distribuzione del gas e nel cui compendio aziendale è compresa la proprietà delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano.
Tale conferimento in natura, del valore pari ad euro 17.111.934,00, veniva posto in essere dall'unico socio della ricorrente, e corrisponde al ramo di azienda con cui è svolta Controparte_1
l'attività oggetto della concessione indicata e veniva svolta direttamente dalla stessa
[...]
. Parte_2
Questa esponeva che, in forza dei citati titoli, si occupava dell'offerta nel comune di del Pt_1 servizio di distribuzione del Gas naturale, operando in regime di monopolio.
Rappresentava in sede monitoria che il distributore è l'unico soggetto legittimato ad intervenire sulla rete di distribuzione ed ha come interlocutore diretto la società di vendita (nella specie EK s.r.l.) che, a sua volta, risulta unico titolare del rapporto contrattuale con l'utente finale al quale offriva, in regime di libera concorrenza, la vendita del gas naturale riscuotendone il prezzo attraverso la bolletta.
Ordunque, l'appellante riteneva che parte appellata fosse stata inadempiente rispetto al corrispettivo della fornitura di gas.
Perciò, comunicava all'appellata che, dovendo procedere all'interruzione della fornitura di gas, in data
19/11/2019, tra le ore 10:00 e le 12:00, degli incaricati si sarebbero recati preso la sua abitazione al fine di porre in essere la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna n. 15340000009228. Tale intervento di interruzione non andava a buon fine in quanto parte appellata non era presente in abitazione.
Pertanto, l'appellante riteneva di trovarsi nella impossibilità materiale di recuperare, senza un provvedimento giudiziale, sia il bene mobile determinato ovvero il misuratore, che la conseguente pagina 2 di 8 disalimentazione fisica del PDR n. 15340000009228. Precisava poi di aver concesso in uso all'appellata il bene mobile de quo in ragione del contratto di fornitura intercorso tra la predetta e la
EK (Venditore).
A sostegno di tale richiesta, specificava che, quando il venditore dichiara di non voler più essere la controparte contrattuale del proprio cliente moroso, il distributore non può respingere o sindacare la manifestazione di volontà del venditore, bensì dovrà adempiere a due obblighi: anticipare i costi di fornitura che poi gli verranno rimborsati e agire in giudizio al fine di ottenere la disalimentazione.
Proprio a tal fine, la società odierna appellante ricorreva al Giudice di Pace di al fine di Pt_1 ordinare all'Avv. MA di consegnare il misuratore cui afferiva l'utenza in default contraddistinta dal PDR n. 15340000009228 relativa all'unità immobiliare sita in alla via Camillo Sorgente Pt_1
n.29, piano 4, interno 10.
Con decreto ingiuntivo n. 1395/2020, R.G. n.5556/2020, reso dal G.d.P. di in data 09/09/2020, Pt_1 depositato il 16/09/2020 e notificato in data 02/10/2020, si ingiungeva all'Avv. MA DO di consegnare alla , il misuratore relativo all'utenza PDR n. Parte_2
15340000009228 relativamente all'unità immobiliare di cui sopra.
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c., l'Avv. DO MA, quale difensore di se stessa, proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n.1395/2020.
L'opponente contestava, in primis, la legittimità dell'ingiunzione rilevando che la morosità accumulata nei confronti della società di vendita del gas con cui aveva stipulato il relativo contratto (EK s.r.l.)
– pur non essendo revocata in dubbio (N.d.R.) – era dovuta al fatto che, rispetto al contratto stipulato con la stessa società, nel quale era stabilita una quota fissa mensile, pari a circa 20/25 euro1 , fossero poi pervenute fatture di gran lunga superiori rispetto a quanto stabilito nel contratto.
A titolo esemplificativo, riportava l'importo di una fattura n. 2019-0009726-G con scadenza
25/05/2019 dell'importo di € 438,49.
La morosità era per questa probabilmente dovuta ad un errore della società venditrice, nell'emissione di alcune fatture. Affermava anche che il misuratore di cui si ingiungeva la consegna era già in possesso della resistente opponente prima della stipula del contratto con la società di vendita del gas, la EK
s.r.l., sicché non poteva ritenersi fornito da in seguito alla stipula del Parte_2 predetto contratto, anche perché il misuratore, di cui al PDR n.15340000009228 sarebbe stato intestato al sig. Precisava, infine, che, dalla data dell'ingiunzione, l'opponente riceveva la Persona_2 fornitura del gas da altro venditore, ossia Eni Energia Gas e Luce, le cui fatture – a dire dell'opponente
– venivano regolarmente pagate e che, inoltre, non aveva mai ricevuto comunicazione di interruzione pagina 3 di 8 della fornitura da parte dell'opposta per la morosità con la EK s.r.l., né di aver ricevuto visita dagli incaricati dell'opposta.
Sulla base di tali argomentazioni, l'Avv. MA chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Parte_4 impugnando le avverse difese e chiedendo la conferma dell'ingiunzione; a sostegno della legittimità dell'ingiunzione osservava, anzitutto, che controparte non contestava affatto il presupposto su cui si basava la procedura di default dettata dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), rappresentato dalla sua morosità nei confronti della società di vendita del gas, EK s.r.l., unico soggetto abilitato per legge a dare impulso a quanto posto in essere dall'odierna opposta, limitandosi ad offrire argomentazioni, strettamente legate al rapporto contrattuale intercorso con la società di vendita – peraltro nemmeno coinvolta nel giudizio mediante la relativa chiamata in causa – che in ogni caso apparivano inconferenti e irrilevanti rispetto alla normativa settoriale che disciplina la materia de qua e non considerando che il regime di monopolio in cui operano – nelle diverse zone del territorio nazionale – le società cui è affidata la rete di distribuzione del gas, attribuisce e impone una serie di obblighi, oneri e conseguenze cui le stesse non possono sottrarsi, salvo subire sanzioni, anche economiche, che possono essere evitate solo dimostrando di aver posto in essere le azioni necessarie alla disalimentazione fisica del punto di distribuzione, mediante chiusura del contatore ovvero, là dove tale ipotesi non si riveli attuabile per l'indisponibilità del titolare dell'utenza ivi alimentata, mediante il distacco e contestuale consegna dello stesso, che solo i tecnici della società di distribuzione possono porre in essere in sicurezza.
Alla prima udienza, l'odierna appellante chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'opponente non compariva dinanzi al Giudice (né in quella né nelle udienze successive), che si riservava sulla predetta istanza.
Sciogliendo la riserva, il Giudice di prime cure, dott.ssa Bonelli, esaminata tutta la documentazione depositata in atti, lette le richieste delle parti, relativamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art.648 cpc, osservava che non sussistevano i presupposti fondamentali per la concessione della provvisoria esecuzione.
Con sentenza n. 2104/2023 del Giudice di Pace di , Sezione Civile, in persona della dott.ssa Pt_1
RE Bonelli – R.G. n.5103/2021, pubblicata il 20/06/2023, veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata n.1395/2020 (R.G. n.5556/2020), con integrale compensazione delle spese di lite.
L'accoglimento dell'opposizione veniva motivato sulla scorta di una carenza di prova che l'odierna appellante ometteva di fornire circa l'esistenza di un “contratto tra il cliente finale e il soggetto pagina 4 di 8 fornitore, tra quest'ultimo e il distributore, nonché in ordine alla documentazione inerente alla sussistenza e l'entità della morosità.
Così, con atto di citazione in appello del 16/10/2023, la (già Parte_1 [...]
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Parte_2 legale rappresentante pro tempore architetto , proponeva appello avverso la sentenza Parte_3
n.2104/2023 eccependo, in via preliminare, la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e, nello specifico, l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie e illegittima inversione dell'onere probatorio. Invero, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse fondato la decisione sul presupposto di una qualificazione giuridica della fattispecie ricondotta erroneamente nell'ambito del contratto di somministrazione, caratterizzato però da un sinallagma trilaterale che legava la società di vendita, il cliente finale (utente) e la società di distribuzione. Inoltre, parte appellante affermava che l'erronea ricostruzione della vicenda avesse determinato non solo la violazione degli artt.15, 16, 17 e
18 del TIMG oltre che gli artt.16 e 26-bis della Delibera n.138/2004 dell'Autorità per l'Energia, il cui potere regolatorio è attribuito dall'art.5 della legge n.841/1995, ma anche – sotto il profilo processuale
– gli artt.115 e 116 c.p.c. e sotto il profilo sostanziale l'art.2697 c.c., con ogni riflesso processuale in ordine alla distribuzione degli oneri probatori a carico delle parti in causa.
Così incardinato il giudizio di appello, con ordinanza istruttoria del 23/04/2024, accertata la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiarava la contumacia dell'appellata, sig.ra MA
DO, la quale non aveva provveduto a costituirsi in giudizio.
In data 09/06/2025, la causa veniva assegnata a sentenza senza termini.
- In ordine all'ammissibilità dell'appello e nel merito
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale diretto con la sig.ra MA e, anzi, era onerata in forza della delibera dell'Autorità per l'Energia, n.138/2004, ad attivarsi per procedere alla disalimentazione del punto di prelievo del gas, così da evitare che il resistente proseguisse nell'indebito prelievo.
Le argomentazioni e le censure sollevata da parte appellata consentono l'immediata percezione della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, che fondava la decisione sul presupposto di una qualificazione giuridica della fattispecie ricondotta erroneamente nell'ambito del contratto di somministrazione, caratterizzato però da un sinallagma trilaterale tra la società di vendita, il cliente finale (utente) e la società di distribuzione.
Occorre inquadrare giuridicamente la vicenda odierna, caratterizzata dalla sussistenza di un contratto di fornitura (tra la società di vendita – EK s.r.l. – e il cliente finale, sig.ra MA DO) e di pagina 5 di 8 un collegato contratto di distribuzione (tra l'odierna appellante e la società venditrice, EK s.r.l., utente del servizio di distribuzione).
Di conseguenza, le sorti del secondo risultano legate alla sussistenza del primo;
in buona sostanza, in ipotesi di risoluzione del contratto di fornitura per volontà della società di vendita e sulla scorta della disciplina dettata dal , comunicata con le modalità e in presenza dei relativi presupposti, si Pt_5 verifica automaticamente e quale inevitabile conseguenza giuridica la risoluzione anche del secondo, rendendo indebiti e privi di titoli i successivi e ulteriori prelievi del cliente finale dalla rete del gas.
L'attivazione della procedura di default non competeva, nel caso de quo, all'odierna appellante, la quale non aveva strumenti giuridici per verificarne la corretta attivazione e alcun potere valutativo in ordine alla sussistenza o meno della morosità e/o del rapporto tra la morosità accertata e la cauzione versata.
L'art 16 TIMG prescrive espressamente che, qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa per morosità. Successivamente, qualora l'esercente la vendita provveda alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, l'impresa di distribuzione provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
La decisione impugnata prende le mosse dall'erronea qualificazione giuridica della vicenda che il
Giudice di prime cure effettuava riconducendo la fattispecie al contratto di somministrazione con caratterizzazione trilaterale.
Ebbene, un simile inquadramento non teneva conto della circostanza che il servizio di default è totalmente estraneo all'attività di vendita.
Nel caso del default, infatti, il distributore non vende più energia al cliente finale, il quale non compra energia, ma si ritrova ad effettuare prelievi indebiti, data l'assenza sopravvenuta di un contratto di fornitura.
Dunque, il default regola ex post i rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione.
Giova evidenziare che l'appellata veniva messa in mora per il mancato pagamento delle fatture prodotte più volte, e precisamente con raccomandata A/R prot. n. 153 del 13/11/2018, raccomandata prot. n. 14 del 24/01/2019 e raccomandata prot. n. 55 del 04/04/2019.
A seguito delle inadempienze di parte appellata, la società Parte_2 comunicava l'avvio dello stato di default dal giorno 01/10/2019 e anche che, dovendo procedere all'interruzione della fornitura di gas, in data 19/11/2019, tra le ore 10:00 e le 12:00, degli incaricati si pagina 6 di 8 sarebbero recati presso l'abitazione della signora MA al fine di porre in essere la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna n. 15340000009228. Tuttavia, parte appellata si rendeva assente nella data indicata, come risulta dal rapporto dell'intervento allegato agli atti di causa.
Infine, rispetto alla eccezione dell'Avv. MA con la quale quest'ultima affermava che il misuratore fosse in suo possesso ancor prima della stipula del contratto con la società di vendita del gas, EK, va evidenziato che, in primis, trattavasi di una situazione di detenzione qualificata che, per sua natura, si caratterizza per il fatto che il detentore è ben consapevole di non poter vantare alcun diritto sulla res.
In seconda battuta, va precisato che una volta fornito e installato il misuratore dalla società di distribuzione, il misuratore non viene fornito ogni volta che un utente stipula il relativo contratto con le società di vendita. Il mercato libero, infatti non comporta nuove installazioni e, conseguentemente, il cambio di fornitore energetico non prevede nessuna interruzione del servizio di erogazione del gas metano, né la sostituzione del contatore, il quale rimane di responsabilità del distributore locale.
Da tale circostanza può dedursi che l'appellata subentrava nel contratto di fornitura di cui all'utenza in default precedentemente intestata al sig. Persona_2
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al
D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte appellante, revoca integralmente la sentenza n. 2104/2023 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 20/06/2023 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione Pt_1 proposta dall'Avv. MA DO avverso il decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di
, n.1395/2020 – R.G. n.5556/2020- e confermare il citato decreto ingiuntivo;
Pt_1
- condanna parte appellata contumace alla rifusione delle spese del presente giudizio pari ad euro €
1.700,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dell' Avv.
Benedetto MB, dichiaratosi antistatario.
Salerno 8 ott. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7359-23 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(già , con sede legale in Parte_1 Parte_2
, alla via Stefano Passaro n. 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di , partita IVA e codice Pt_1 Pt_1 fiscale , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore architetto , rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Parte_3
MB ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Campagna (SA) alla via
S.S. 91 per Eboli n.291, come da procura in atti
Appellante
Contro
Avv. DO MA, (c.f. ) nata a [...] [...] ed ivi C.F._1 Pt_1 residente in [...], rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in al Corso Garibaldi n. 23 Pt_1
Appellata Contumace
conclusioni: come da verbale di udienza del 09/06/2025
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art 633 ss. c.p.c. datato 28/05/2020, l'odierna appellante,
[...]
esponeva di essere stata titolare, in virtù di contratto stipulato con Parte_4 [...] in data 16 Dicembre 2014, per l'anno 2015, di una concessione relativa all'uso Controparte_1 della rete, degli impianti, e dei beni strumentali atti all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché a tutte le connesse attività di progettazione, estensione, rinnovo/potenziamento, allacciamento, posa/sostituzione/spostamento misuratori e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con atto per Notaio del 22 luglio 2015, repertorio n. 74448 raccolta n. 34991, Persona_1
l'assemblea straordinaria della deliberava l'aumento di capitale Parte_2 della società da euro 1.014.242,00 ad euro 18.126.176,00 attraverso il conferimento in natura del ramo Par di azienda “Reti ed impianti di distribuzioni e metano” corrente in alla via Passaro n.1, Pt_1 avente ad oggetto l'attività di distribuzione del gas e nel cui compendio aziendale è compresa la proprietà delle reti e degli impianti di distribuzione del gas metano.
Tale conferimento in natura, del valore pari ad euro 17.111.934,00, veniva posto in essere dall'unico socio della ricorrente, e corrisponde al ramo di azienda con cui è svolta Controparte_1
l'attività oggetto della concessione indicata e veniva svolta direttamente dalla stessa
[...]
. Parte_2
Questa esponeva che, in forza dei citati titoli, si occupava dell'offerta nel comune di del Pt_1 servizio di distribuzione del Gas naturale, operando in regime di monopolio.
Rappresentava in sede monitoria che il distributore è l'unico soggetto legittimato ad intervenire sulla rete di distribuzione ed ha come interlocutore diretto la società di vendita (nella specie EK s.r.l.) che, a sua volta, risulta unico titolare del rapporto contrattuale con l'utente finale al quale offriva, in regime di libera concorrenza, la vendita del gas naturale riscuotendone il prezzo attraverso la bolletta.
Ordunque, l'appellante riteneva che parte appellata fosse stata inadempiente rispetto al corrispettivo della fornitura di gas.
Perciò, comunicava all'appellata che, dovendo procedere all'interruzione della fornitura di gas, in data
19/11/2019, tra le ore 10:00 e le 12:00, degli incaricati si sarebbero recati preso la sua abitazione al fine di porre in essere la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna n. 15340000009228. Tale intervento di interruzione non andava a buon fine in quanto parte appellata non era presente in abitazione.
Pertanto, l'appellante riteneva di trovarsi nella impossibilità materiale di recuperare, senza un provvedimento giudiziale, sia il bene mobile determinato ovvero il misuratore, che la conseguente pagina 2 di 8 disalimentazione fisica del PDR n. 15340000009228. Precisava poi di aver concesso in uso all'appellata il bene mobile de quo in ragione del contratto di fornitura intercorso tra la predetta e la
EK (Venditore).
A sostegno di tale richiesta, specificava che, quando il venditore dichiara di non voler più essere la controparte contrattuale del proprio cliente moroso, il distributore non può respingere o sindacare la manifestazione di volontà del venditore, bensì dovrà adempiere a due obblighi: anticipare i costi di fornitura che poi gli verranno rimborsati e agire in giudizio al fine di ottenere la disalimentazione.
Proprio a tal fine, la società odierna appellante ricorreva al Giudice di Pace di al fine di Pt_1 ordinare all'Avv. MA di consegnare il misuratore cui afferiva l'utenza in default contraddistinta dal PDR n. 15340000009228 relativa all'unità immobiliare sita in alla via Camillo Sorgente Pt_1
n.29, piano 4, interno 10.
Con decreto ingiuntivo n. 1395/2020, R.G. n.5556/2020, reso dal G.d.P. di in data 09/09/2020, Pt_1 depositato il 16/09/2020 e notificato in data 02/10/2020, si ingiungeva all'Avv. MA DO di consegnare alla , il misuratore relativo all'utenza PDR n. Parte_2
15340000009228 relativamente all'unità immobiliare di cui sopra.
Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo p.e.c., l'Avv. DO MA, quale difensore di se stessa, proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n.1395/2020.
L'opponente contestava, in primis, la legittimità dell'ingiunzione rilevando che la morosità accumulata nei confronti della società di vendita del gas con cui aveva stipulato il relativo contratto (EK s.r.l.)
– pur non essendo revocata in dubbio (N.d.R.) – era dovuta al fatto che, rispetto al contratto stipulato con la stessa società, nel quale era stabilita una quota fissa mensile, pari a circa 20/25 euro1 , fossero poi pervenute fatture di gran lunga superiori rispetto a quanto stabilito nel contratto.
A titolo esemplificativo, riportava l'importo di una fattura n. 2019-0009726-G con scadenza
25/05/2019 dell'importo di € 438,49.
La morosità era per questa probabilmente dovuta ad un errore della società venditrice, nell'emissione di alcune fatture. Affermava anche che il misuratore di cui si ingiungeva la consegna era già in possesso della resistente opponente prima della stipula del contratto con la società di vendita del gas, la EK
s.r.l., sicché non poteva ritenersi fornito da in seguito alla stipula del Parte_2 predetto contratto, anche perché il misuratore, di cui al PDR n.15340000009228 sarebbe stato intestato al sig. Precisava, infine, che, dalla data dell'ingiunzione, l'opponente riceveva la Persona_2 fornitura del gas da altro venditore, ossia Eni Energia Gas e Luce, le cui fatture – a dire dell'opponente
– venivano regolarmente pagate e che, inoltre, non aveva mai ricevuto comunicazione di interruzione pagina 3 di 8 della fornitura da parte dell'opposta per la morosità con la EK s.r.l., né di aver ricevuto visita dagli incaricati dell'opposta.
Sulla base di tali argomentazioni, l'Avv. MA chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Parte_4 impugnando le avverse difese e chiedendo la conferma dell'ingiunzione; a sostegno della legittimità dell'ingiunzione osservava, anzitutto, che controparte non contestava affatto il presupposto su cui si basava la procedura di default dettata dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), rappresentato dalla sua morosità nei confronti della società di vendita del gas, EK s.r.l., unico soggetto abilitato per legge a dare impulso a quanto posto in essere dall'odierna opposta, limitandosi ad offrire argomentazioni, strettamente legate al rapporto contrattuale intercorso con la società di vendita – peraltro nemmeno coinvolta nel giudizio mediante la relativa chiamata in causa – che in ogni caso apparivano inconferenti e irrilevanti rispetto alla normativa settoriale che disciplina la materia de qua e non considerando che il regime di monopolio in cui operano – nelle diverse zone del territorio nazionale – le società cui è affidata la rete di distribuzione del gas, attribuisce e impone una serie di obblighi, oneri e conseguenze cui le stesse non possono sottrarsi, salvo subire sanzioni, anche economiche, che possono essere evitate solo dimostrando di aver posto in essere le azioni necessarie alla disalimentazione fisica del punto di distribuzione, mediante chiusura del contatore ovvero, là dove tale ipotesi non si riveli attuabile per l'indisponibilità del titolare dell'utenza ivi alimentata, mediante il distacco e contestuale consegna dello stesso, che solo i tecnici della società di distribuzione possono porre in essere in sicurezza.
Alla prima udienza, l'odierna appellante chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'opponente non compariva dinanzi al Giudice (né in quella né nelle udienze successive), che si riservava sulla predetta istanza.
Sciogliendo la riserva, il Giudice di prime cure, dott.ssa Bonelli, esaminata tutta la documentazione depositata in atti, lette le richieste delle parti, relativamente alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art.648 cpc, osservava che non sussistevano i presupposti fondamentali per la concessione della provvisoria esecuzione.
Con sentenza n. 2104/2023 del Giudice di Pace di , Sezione Civile, in persona della dott.ssa Pt_1
RE Bonelli – R.G. n.5103/2021, pubblicata il 20/06/2023, veniva accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata n.1395/2020 (R.G. n.5556/2020), con integrale compensazione delle spese di lite.
L'accoglimento dell'opposizione veniva motivato sulla scorta di una carenza di prova che l'odierna appellante ometteva di fornire circa l'esistenza di un “contratto tra il cliente finale e il soggetto pagina 4 di 8 fornitore, tra quest'ultimo e il distributore, nonché in ordine alla documentazione inerente alla sussistenza e l'entità della morosità.
Così, con atto di citazione in appello del 16/10/2023, la (già Parte_1 [...]
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Parte_2 legale rappresentante pro tempore architetto , proponeva appello avverso la sentenza Parte_3
n.2104/2023 eccependo, in via preliminare, la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e, nello specifico, l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie e illegittima inversione dell'onere probatorio. Invero, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse fondato la decisione sul presupposto di una qualificazione giuridica della fattispecie ricondotta erroneamente nell'ambito del contratto di somministrazione, caratterizzato però da un sinallagma trilaterale che legava la società di vendita, il cliente finale (utente) e la società di distribuzione. Inoltre, parte appellante affermava che l'erronea ricostruzione della vicenda avesse determinato non solo la violazione degli artt.15, 16, 17 e
18 del TIMG oltre che gli artt.16 e 26-bis della Delibera n.138/2004 dell'Autorità per l'Energia, il cui potere regolatorio è attribuito dall'art.5 della legge n.841/1995, ma anche – sotto il profilo processuale
– gli artt.115 e 116 c.p.c. e sotto il profilo sostanziale l'art.2697 c.c., con ogni riflesso processuale in ordine alla distribuzione degli oneri probatori a carico delle parti in causa.
Così incardinato il giudizio di appello, con ordinanza istruttoria del 23/04/2024, accertata la regolarità della notifica dell'atto di appello, si dichiarava la contumacia dell'appellata, sig.ra MA
DO, la quale non aveva provveduto a costituirsi in giudizio.
In data 09/06/2025, la causa veniva assegnata a sentenza senza termini.
- In ordine all'ammissibilità dell'appello e nel merito
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale diretto con la sig.ra MA e, anzi, era onerata in forza della delibera dell'Autorità per l'Energia, n.138/2004, ad attivarsi per procedere alla disalimentazione del punto di prelievo del gas, così da evitare che il resistente proseguisse nell'indebito prelievo.
Le argomentazioni e le censure sollevata da parte appellata consentono l'immediata percezione della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, che fondava la decisione sul presupposto di una qualificazione giuridica della fattispecie ricondotta erroneamente nell'ambito del contratto di somministrazione, caratterizzato però da un sinallagma trilaterale tra la società di vendita, il cliente finale (utente) e la società di distribuzione.
Occorre inquadrare giuridicamente la vicenda odierna, caratterizzata dalla sussistenza di un contratto di fornitura (tra la società di vendita – EK s.r.l. – e il cliente finale, sig.ra MA DO) e di pagina 5 di 8 un collegato contratto di distribuzione (tra l'odierna appellante e la società venditrice, EK s.r.l., utente del servizio di distribuzione).
Di conseguenza, le sorti del secondo risultano legate alla sussistenza del primo;
in buona sostanza, in ipotesi di risoluzione del contratto di fornitura per volontà della società di vendita e sulla scorta della disciplina dettata dal , comunicata con le modalità e in presenza dei relativi presupposti, si Pt_5 verifica automaticamente e quale inevitabile conseguenza giuridica la risoluzione anche del secondo, rendendo indebiti e privi di titoli i successivi e ulteriori prelievi del cliente finale dalla rete del gas.
L'attivazione della procedura di default non competeva, nel caso de quo, all'odierna appellante, la quale non aveva strumenti giuridici per verificarne la corretta attivazione e alcun potere valutativo in ordine alla sussistenza o meno della morosità e/o del rapporto tra la morosità accertata e la cauzione versata.
L'art 16 TIMG prescrive espressamente che, qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa per morosità. Successivamente, qualora l'esercente la vendita provveda alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, l'impresa di distribuzione provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
La decisione impugnata prende le mosse dall'erronea qualificazione giuridica della vicenda che il
Giudice di prime cure effettuava riconducendo la fattispecie al contratto di somministrazione con caratterizzazione trilaterale.
Ebbene, un simile inquadramento non teneva conto della circostanza che il servizio di default è totalmente estraneo all'attività di vendita.
Nel caso del default, infatti, il distributore non vende più energia al cliente finale, il quale non compra energia, ma si ritrova ad effettuare prelievi indebiti, data l'assenza sopravvenuta di un contratto di fornitura.
Dunque, il default regola ex post i rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione.
Giova evidenziare che l'appellata veniva messa in mora per il mancato pagamento delle fatture prodotte più volte, e precisamente con raccomandata A/R prot. n. 153 del 13/11/2018, raccomandata prot. n. 14 del 24/01/2019 e raccomandata prot. n. 55 del 04/04/2019.
A seguito delle inadempienze di parte appellata, la società Parte_2 comunicava l'avvio dello stato di default dal giorno 01/10/2019 e anche che, dovendo procedere all'interruzione della fornitura di gas, in data 19/11/2019, tra le ore 10:00 e le 12:00, degli incaricati si pagina 6 di 8 sarebbero recati presso l'abitazione della signora MA al fine di porre in essere la disalimentazione fisica del Punto di Riconsegna n. 15340000009228. Tuttavia, parte appellata si rendeva assente nella data indicata, come risulta dal rapporto dell'intervento allegato agli atti di causa.
Infine, rispetto alla eccezione dell'Avv. MA con la quale quest'ultima affermava che il misuratore fosse in suo possesso ancor prima della stipula del contratto con la società di vendita del gas, EK, va evidenziato che, in primis, trattavasi di una situazione di detenzione qualificata che, per sua natura, si caratterizza per il fatto che il detentore è ben consapevole di non poter vantare alcun diritto sulla res.
In seconda battuta, va precisato che una volta fornito e installato il misuratore dalla società di distribuzione, il misuratore non viene fornito ogni volta che un utente stipula il relativo contratto con le società di vendita. Il mercato libero, infatti non comporta nuove installazioni e, conseguentemente, il cambio di fornitore energetico non prevede nessuna interruzione del servizio di erogazione del gas metano, né la sostituzione del contatore, il quale rimane di responsabilità del distributore locale.
Da tale circostanza può dedursi che l'appellata subentrava nel contratto di fornitura di cui all'utenza in default precedentemente intestata al sig. Persona_2
Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al
D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte appellante, revoca integralmente la sentenza n. 2104/2023 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 20/06/2023 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione Pt_1 proposta dall'Avv. MA DO avverso il decreto ingiuntivo reso dal Giudice di Pace di
, n.1395/2020 – R.G. n.5556/2020- e confermare il citato decreto ingiuntivo;
Pt_1
- condanna parte appellata contumace alla rifusione delle spese del presente giudizio pari ad euro €
1.700,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge da distrarsi in favore dell' Avv.
Benedetto MB, dichiaratosi antistatario.
Salerno 8 ott. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva pagina 7 di 8 pagina 8 di 8