Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2022 R.G. promossa da
C.F.: difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Palermo;
ricorrente; contro
, con sede a Cosenza, Via Panebianco n. 293 c/o , P. CP_1 Controparte_2
IVA: , in persona del legale rappresentante p. t. , nato P.IVA_1 Controparte_3
a Cosenza il 17.10.1961, difesa dall'avv. Angela De Marco;
resistente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, che è pacifico abbia lavorato alle dipendenze della società CP_1
, presso il punto vendita sito a Catanzaro in Via Lucrezia della Valle n. 50, con
[...]
contratto a tempo parziale ed indeterminato dal 01.09.2015 al 25.02.2022 (data di estinzione del rapporto a seguito di licenziamento per cessazione attività), mansioni
1
le differenze retributive dovute per le prestazioni rese, nel corso dell'intero rapporto dal 01.09.2015 al
28.02.2022, in forza di un lavoro effettivo pari a 40 ore settimanali, venendo però retribuita soltanto per 20 ore settimanali.
La domanda è parzialmente fondata.
La costituita società datrice ha espressamente riconosciuto nella memoria difensiva il credito spettante alla ex dipendente a titolo di TFR, nell'ammontare di euro
4.733,75, riportato nei prospetti paga (anziché di euro 7.106,05, per come calcolato dalla ricorrente sulla base del lavoro asseritamente prestato con orario full time).
E' parimenti dovuta la retribuzione che parte attrice ha maturato nei mesi di gennaio e febbraio 2022, nell'importo indicato nelle rispettive buste paga (euro 653,00 per la mensilità di gennaio 2022 ed euro 609,00 per quella di febbraio 2022; cfr. all. n. 4 fascicolo attoreo), che la società datrice non ha provato di avere corrisposto alla dipendente.
Punto controverso è la pretesa avanzata dalla ricorrente circa le differenze retributive che assume esserle dovute per avere in concreto espletato, dall'inizio del rapporto di lavoro in data 01.09.2015 e fino al suo licenziamento avvenuto il 28.02.2022,
l'attività di commessa a tempo pieno per 40 ore settimanali, anziché in regime di part time per 20 ore settimanali.
Ritiene il giudice che parte attrice non abbia fornito la prova di avere espletato un'attività di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della resistente, sicché non è configurabile la prospettata conversione per fatti concludenti del suo rapporto lavorativo da part time a full time.
Nel corso del giudizio, è stato sentito il teste , addotto da parte Testimone_1
attrice, il quale ha riferito di avere lavorato alle dipendenze della dal Parte_2
momento di apertura del punto vendita di Via Lucrezia della Valle e fino al mese di maggio 2019, allorché rassegnò le dimissioni. Con riguardo al tempo ed alle modalità
2 della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, il teste ha dichiarato: “non ricordo le date, ricordo che è arrivato dopo di me, Quando me ne sono andato era ancora lì, credo che anche la avesse un contratto a tempo indeterminato, lo Pt_1 avevamo tutti … all'inizio, ovvero all'apertura, il negozio era aperto dalle 9,00 alle
20,00 ed ognuno aveva un turno. Non conosco bene i turni della sig. , poiché Pt_1
capitava solo uno o due giorni consecutivi nella settimana che lavoravamo insieme.
Inizialmente, specifico che io ho lavorato prima di lei nel negozio, un due o tre anni prima, in questo periodo lavoravo sei ore a turni. Da quando hanno fatto la chiusura per il pranzo, e non ricordo l'anno, si lavorava dalle 9,00/13,00 e dalle 16,00/20,00.
Per quanto riguarda me io lavoravo solo quattro ore;
o meglio lavoravo o solo la mattina o solo il pomeriggio. Io non so se gli altri lavorassero o meno anche per giornate intere, so soltanto che la sig.ra - altra collega di lavoro - faceva Pt_3 mattina e pomeriggio”.
Dalla deposizione resa dal emerge che, nel periodo in cui egli ha prestato Tes_1
servizio presso il punto vendita sito in via Lucrezia della Valle n. 50 di Catanzaro, ovvero dall'apertura di tale sede (avvenuta due o tre anni prima dell'assunzione della ricorrente) e fino al maggio 2019, l'unica dipendente della che lavorava CP_1
a tempo pieno era . Pertanto, può ritenersi che, in tale periodo, tutti Persona_1
i dipendenti della fatta eccezione per la , svolgessero l'attività CP_1 Pt_3
di lavoro per un solo turno giornaliero, di mattina o di pomeriggio, in regime di part time. Ed infatti, anche nelle occasioni in cui il lavorava insieme alla Tes_1
ricorrente, per uno o due giorni consecutivi alla settimana, il teste non ha mai riferito che la espletasse un'attività a tempo pieno. Pt_1
Da quanto sopra, contrariamente a quanto la ricorrente ha prospettato nel ricorso, emerge la prova che il suo rapporto di lavoro, nell'arco temporale 2015-2019, sia stato svolto in regime di part time e non di full time.
Sennonché, anche per il periodo lavorativo successivo al 2019, le prove raccolte non sono sufficienti a dimostrare che la ricorrente abbia prestato la sua attività a tempo pieno.
3 L'unico testimone che ha riferito sul punto è la citata , la quale - Persona_1
giova precisare - aveva anch'essa promosso un giudizio per rivendicazioni salariali Con contro la nel quale è stata escussa come teste proprio la odierna CP_1
ricorrente. Pertanto, la sua deposizione deve essere attentamente valutata proprio in considerazione delle parallele vertenze instaurate dalle due lavoratrici nei confronti dell'azienda datrice.
Il teste , dopo aver premesso che “… con la sig.ra eravamo colleghe Pt_3 Pt_1
Parte dal 2015, fino alla chiusura del punto vendita, con la avevo una causa che si
è definita in via bonaria, ero responsabile punto vendita”, ha confermato la circostanza articolata nel capitolo a del ricorso (“vero è che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della società resistente di tipo subordinato, a tempo pieno e indeterminato, dal 01/09/2015 al 28/02/2022”) e, quanto al capitolo b ( “vero
è che per l'intero periodo considerato, ha svolto n. 8 ore di lavoro quotidiano dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00”), ha riferito: “ … si eravamo insieme nel turno, la sig. ra all'inizio faceva solo sei ore quando il c'era Pt_1
orario continuato, perché eravamo tanti dipendenti. Successivamente con la chiusura della pausa pranzo, il personale era diminuito, si era in tre o quattro, mentre negli due anni eravamo soltanto io e lei nel negozio, dal lunedì al sabato dalle 9,00/13,00 e dalle 16,00/20,00, vendevamo scarpe”.
Osserva il giudice che la deposizione della non sia attendibile nel punto in Pt_3
cui essa ha confermato che la ricorrente aveva prestato lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della resistente, per l'intero svolgimento del rapporto di lavoro dal 01.09.2015 fino al 28.02.2022 (capitolo a del ricorso), atteso che tale circostanza
è smentita dalle dichiarazioni rese dal teste il quale, come si è visto, ha Tes_1
dichiarato che, fino al momento delle proprie dimissioni avvenute nel maggio 2019, soltanto la lavorava a tempo pieno, mentre tutti gli altri dipendenti erano a Pt_4
part time.
Inoltre, si rileva che il teste , dopo avere riferito che la ricorrente aveva Pt_4
sempre lavorato a tempo pieno, ha, contraddittoriamente, dichiarato che, all'inizio, quando vigeva l'orario continuato, la veniva impiegata solo per sei ore Pt_1
perché vi erano molteplici dipendenti e che, in epoca successiva, in concomitanza
4 con la chiusura della pausa pranzo, il personale era diminuito a tre o quattro unità, mentre soltanto negli ultimi due anni le uniche dipendenti erano lei e la ricorrente, dal lunedì al sabato, con orario 9,00/13,00 e 16,00/20,00.
E' evidente che le dichiarazioni, già di per sé scarne, fornite dalla – da Pt_4
valutarsi, come si è detto, con estremo rigore, atteso il giudizio da essa promosso contro la società datrice nel quale ha deposto la – confliggono con quelle Pt_1
rese dal teste ed inoltre si rivelano intrinsecamente contraddittorie, sicché, in Tes_1
difetto di ulteriori elementi probatori, ritiene il giudice che la credibilità della medesima non superi il vaglio necessario ad offrire la dimostrazione che la ricorrente, ancorché assunta con contratto part-time, abbia stabilmente lavorato di fatto per un numero di ore superiori rispetto a quelle dichiarate nel contratto stesso, tanto da addivenire alla pronuncia di trasformazione del suo contratto a tempo parziale in uno a tempo pieno.
Si osserva che la prova dello svolgimento del lavoro a tempo pieno, in luogo del part time, presuppone la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il full time, sicché soltanto la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno può comportare l'automatica conversione per comportamenti concludenti da un originario part-time ad un full-time.
Nella specie, era onere della ricorrente dimostrare la quantità del lavoro effettivamente svolto ed il numero delle ore di servizio in concreto espletate in modo da potere affermare che le modalità effettive di svolgimento del rapporto di lavoro, formalmente a part time, avessero determinato il sistematico superamento dell'orario contrattualmente pattuito di venti ore settimanali: prova che parte attrice non ha fornito.
Conseguentemente, non sono dovute alla lavoratrice le invocate differenze retributive e di TFR parametrate ad un rapporto di lavoro effettivo svolto a tempo pieno per 40 ore settimanali.
In conclusione, spettano alla ricorrente la retribuzione non corrisposta nel corso del rapporto per i mesi di gennaio e febbraio 2022, negli importi che rivendica
5 rispettivamente di euro 653,00 ed euro 609,00, nonché il TFR che l'azienda ha riconosciuto di non averle versato alla cessazione, pari ad euro 4.733,75.
Ne consegue la condanna di parte convenuta al pagamento della complessiva somma, in favore di parte attrice, di euro 5.995,75, a titolo di retribuzione e T.F.R..
Tale somma deve maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti
2/3 vengono poste a carico della parte resistente soccombente, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente, per le causali di cui alla parte motiva, la somma complessiva di €
5.995,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 3.600,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendo a carico di parte resistente i restanti
2/3, da distrarre in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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