TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11814/2024 R.G.L. vertente tra c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Croce;
Parte_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 20/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 agosto 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59620240001054201000 dell'8 giugno 2024, notificato il 12 luglio
2024, con l' le richiedeva il pagamento di € 125.502,25 a titolo di somme aggiuntive per CP_1
l'evasione contributiva commessa relativamente al periodo da maggio a giugno 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, fruitrice della cd. decontribuzione Sud di cui all'art. 27, comma 1, d.l. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, ha contestato la pretesa avversaria, ha contestato la sussistenza della fattispecie sanzionatoria applicata dall'ente previdenziale, sostenendo di aver agito senza alcun dolo, di aver sforato il tetto massimo delle agevolazioni (omettendo, dunque, l'integrale versamento dei
1 contributi maturati) per colpa dello stesso (visto che non avrebbe aggiornato il CP_1
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e di essersi immediatamente e spontaneamente adoperata per sanare l'inadempimento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va chiarito che i fatti di causa sono incontroversi tra le parti.
E' pacifico che per i mesi di maggio e giugno 2022 adempiva inesattamente Parte_1
la propria obbligazione contributiva perché non si avvedeva dello sforamento del tetto massimo per l'agevolazione prevista all'art. 27, comma 1, d.l. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 (cfr. ricorso).
Il problema sottoposto all'attenzione del Tribunale, dunque, consiste nel verificare la correttezza della pretesa sanzionatoria vantata dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_1
L'ente previdenziale, infatti, ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 116, comma 8, lett. b, della L. 388/2000 che disciplina i casi di “evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”.
La ricorrente ha sostenuto di non aver omesso alcuna “registrazione, denuncia o dichiarazione obbligatoria”, di non aver avuto “l'intenzione specifica di non versare i contributi” effettivamente maturati e, infatti, di non aver occultato “rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti, né fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo” (cfr. ricorso).
Ebbene, l'ente previdenziale non ha neppure allegato che l' avrebbe omesso Parte_1
di presentare “registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatoria”, così come non ha allegato che la società ricorrente avrebbe occultato rapporti di lavoro, retribuzioni, redditi ovvero fatti e notizie rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo (cfr. memoria).
Tale considerazione conduce questo giudice a ritenere sicuramente insussistente l'evasione contributiva rilevata dall' CP_1
2 E' altrettanto sicuro, invece, che nella fattispecie risulta configurata l'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a, della L. 388/2000 per i casi di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 5281 dell'1 marzo 2017: “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni CP_1 corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie”).
Vale la pena considerare, infatti, come il profilo oggettivo dell'inadempimento sia incontroverso tra le parti, mentre il profilo soggettivo della violazione sia ininfluente: la
Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione
"iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato” (Cass., sez. lav., sentenza n.
24358 dell'1 ottobre 2008; cfr., nello stesso senso e tra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n.
3239 del 17 marzo 1992).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va rilevato come le diverse ipotesi sanzionatorie suggerite dalla ricorrente siano del tutto ultronee rispetto al caso concreto.
L'art. 116, comma 10, della L. 388/2000 trova applicazione al caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa: è del tutto evidente che nel caso di specie non vi era alcun contrasto di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, mentre l'omissione contributiva veniva effettuata per mero errore dell'obbligato nel calcolo del massimale dell'agevolazione.
Per le stesse ragioni il richiamo al quindicesimo comma dell'art. 116 della L. 388/2000 va ritenuto sicuramente inappropriato e, quindi, giuridicamente infondato.
3 Da ultimo, va escluso che nella fattispecie possa trovare applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, nella parte in cui stabilisce il tasso d'interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE: è del tutto evidente che il caso in esame non riguardi un'ipotesi di aiuto illegittimo.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito opposto va annullato, ma contestualmente va dichiarato l'obbligo della ricorrente di pagare la sanzione prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a, della
L. 388/2000.
L'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca) conduce a disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• annulla l'avviso di addebito n. 59620240001054201000 dell'8 giugno 2024, notificato il 12 luglio 2024;
• dichiara l'obbligo di di corrispondere all' la sanzione prevista Parte_1 CP_1
dall'art. 116, comma 8, lett. a, della L. 388/2000 in relazione al periodo da maggio a giugno 2022; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11814/2024 R.G.L. vertente tra c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Croce;
Parte_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 20/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'1 agosto 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59620240001054201000 dell'8 giugno 2024, notificato il 12 luglio
2024, con l' le richiedeva il pagamento di € 125.502,25 a titolo di somme aggiuntive per CP_1
l'evasione contributiva commessa relativamente al periodo da maggio a giugno 2022. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, fruitrice della cd. decontribuzione Sud di cui all'art. 27, comma 1, d.l. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, ha contestato la pretesa avversaria, ha contestato la sussistenza della fattispecie sanzionatoria applicata dall'ente previdenziale, sostenendo di aver agito senza alcun dolo, di aver sforato il tetto massimo delle agevolazioni (omettendo, dunque, l'integrale versamento dei
1 contributi maturati) per colpa dello stesso (visto che non avrebbe aggiornato il CP_1
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) e di essersi immediatamente e spontaneamente adoperata per sanare l'inadempimento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va chiarito che i fatti di causa sono incontroversi tra le parti.
E' pacifico che per i mesi di maggio e giugno 2022 adempiva inesattamente Parte_1
la propria obbligazione contributiva perché non si avvedeva dello sforamento del tetto massimo per l'agevolazione prevista all'art. 27, comma 1, d.l. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 (cfr. ricorso).
Il problema sottoposto all'attenzione del Tribunale, dunque, consiste nel verificare la correttezza della pretesa sanzionatoria vantata dall' con l'avviso di addebito opposto. CP_1
L'ente previdenziale, infatti, ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 116, comma 8, lett. b, della L. 388/2000 che disciplina i casi di “evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”.
La ricorrente ha sostenuto di non aver omesso alcuna “registrazione, denuncia o dichiarazione obbligatoria”, di non aver avuto “l'intenzione specifica di non versare i contributi” effettivamente maturati e, infatti, di non aver occultato “rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti, né fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo” (cfr. ricorso).
Ebbene, l'ente previdenziale non ha neppure allegato che l' avrebbe omesso Parte_1
di presentare “registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatoria”, così come non ha allegato che la società ricorrente avrebbe occultato rapporti di lavoro, retribuzioni, redditi ovvero fatti e notizie rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo (cfr. memoria).
Tale considerazione conduce questo giudice a ritenere sicuramente insussistente l'evasione contributiva rilevata dall' CP_1
2 E' altrettanto sicuro, invece, che nella fattispecie risulta configurata l'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a, della L. 388/2000 per i casi di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 5281 dell'1 marzo 2017: “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni CP_1 corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie”).
Vale la pena considerare, infatti, come il profilo oggettivo dell'inadempimento sia incontroverso tra le parti, mentre il profilo soggettivo della violazione sia ininfluente: la
Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione
"iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato” (Cass., sez. lav., sentenza n.
24358 dell'1 ottobre 2008; cfr., nello stesso senso e tra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n.
3239 del 17 marzo 1992).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va rilevato come le diverse ipotesi sanzionatorie suggerite dalla ricorrente siano del tutto ultronee rispetto al caso concreto.
L'art. 116, comma 10, della L. 388/2000 trova applicazione al caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa: è del tutto evidente che nel caso di specie non vi era alcun contrasto di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, mentre l'omissione contributiva veniva effettuata per mero errore dell'obbligato nel calcolo del massimale dell'agevolazione.
Per le stesse ragioni il richiamo al quindicesimo comma dell'art. 116 della L. 388/2000 va ritenuto sicuramente inappropriato e, quindi, giuridicamente infondato.
3 Da ultimo, va escluso che nella fattispecie possa trovare applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, nella parte in cui stabilisce il tasso d'interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE: è del tutto evidente che il caso in esame non riguardi un'ipotesi di aiuto illegittimo.
Per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, l'avviso di addebito opposto va annullato, ma contestualmente va dichiarato l'obbligo della ricorrente di pagare la sanzione prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a, della
L. 388/2000.
L'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca) conduce a disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• annulla l'avviso di addebito n. 59620240001054201000 dell'8 giugno 2024, notificato il 12 luglio 2024;
• dichiara l'obbligo di di corrispondere all' la sanzione prevista Parte_1 CP_1
dall'art. 116, comma 8, lett. a, della L. 388/2000 in relazione al periodo da maggio a giugno 2022; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4