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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2479/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da: nata ad [...] il [...] Parte_1
e ato in MAROCCO il 11/01/1969 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACOLA MARINO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi concordano di stabilire per il figlio l'affidamento super esclusivo Persona_1 alla madre con collocazione presso la residenza della stessa, attualmente in Alba e Parte_1 comunque ovunque venga fissata con comunicazione al padre;
tale affidamento super esclusivo comprende la facoltà in capo alla madre di assumere anche le decisioni di maggiore importanza per il figlio senza coinvolgimento del padre, con facoltà di ottenere il rilascio di documenti di identità, passaporto e ogni eventuale documentazione necessaria del figlio, a richiesta e firma da parte della sola madre senza necessità di intervento paterno.
2) Il padre ha facoltà di vedere il figlio quando desidera previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e di lavoro della madre;
inoltre, il figlio , a partire Per_1 dal compimento dell'ottavo anno di età, potrà trascorrere ad anni alternati le festività natalizie e pasquali con il genitore che non lo aveva avuto con sé l'anno precedente, e trascorrerà con il padre un periodo di almeno 10 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno con la madre entro il 1 giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicare al coniuge con anticipo, qualora intendano spostarsi per vacanze con il figlio, la destinazione ed a fornire un recapito certo ove il suddetto figlio possa essere reperibile.
3)I coniugi concordano che corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 150,00 (centocinquanta) Persona_1 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il decimo giorno del mese, e non potrà essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica del figlio;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio, quali quelle ad esempio afferenti le spese mediche e di cura, le spese derivanti dalle iscrizioni alle scuole, superiori ed universitarie e dall'acquisto dei libri di testo scolastici, le spese di trasporto verso gli istituti scolastici, le spese per le attività sportive, nonché tutte quelle altre spese necessarie attualmente non prevedibili, sempre da concordarsi tra i genitori, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascuno dei coniugi dietro presentazione dei giustificativi.
5) I coniugi concordano di non farsi luogo ad assegno divorzile alcuno. 6) Ai sensi dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., i sottoscritti e Parte_2 Parte_1 chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, evitando la comparizione personale e dichiarano di non volersi conciliare”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2 in MAROCCO il 10/01/1969, celebrato in PERSICO DOSIMO in data 20/02/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2021, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2479/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da: nata ad [...] il [...] Parte_1
e ato in MAROCCO il 11/01/1969 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACOLA MARINO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi concordano di stabilire per il figlio l'affidamento super esclusivo Persona_1 alla madre con collocazione presso la residenza della stessa, attualmente in Alba e Parte_1 comunque ovunque venga fissata con comunicazione al padre;
tale affidamento super esclusivo comprende la facoltà in capo alla madre di assumere anche le decisioni di maggiore importanza per il figlio senza coinvolgimento del padre, con facoltà di ottenere il rilascio di documenti di identità, passaporto e ogni eventuale documentazione necessaria del figlio, a richiesta e firma da parte della sola madre senza necessità di intervento paterno.
2) Il padre ha facoltà di vedere il figlio quando desidera previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e di lavoro della madre;
inoltre, il figlio , a partire Per_1 dal compimento dell'ottavo anno di età, potrà trascorrere ad anni alternati le festività natalizie e pasquali con il genitore che non lo aveva avuto con sé l'anno precedente, e trascorrerà con il padre un periodo di almeno 10 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno con la madre entro il 1 giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano a comunicare al coniuge con anticipo, qualora intendano spostarsi per vacanze con il figlio, la destinazione ed a fornire un recapito certo ove il suddetto figlio possa essere reperibile.
3)I coniugi concordano che corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 150,00 (centocinquanta) Persona_1 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il decimo giorno del mese, e non potrà essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica del figlio;
tale somma sarà rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio, quali quelle ad esempio afferenti le spese mediche e di cura, le spese derivanti dalle iscrizioni alle scuole, superiori ed universitarie e dall'acquisto dei libri di testo scolastici, le spese di trasporto verso gli istituti scolastici, le spese per le attività sportive, nonché tutte quelle altre spese necessarie attualmente non prevedibili, sempre da concordarsi tra i genitori, saranno sopportate in ragione del 50% da ciascuno dei coniugi dietro presentazione dei giustificativi.
5) I coniugi concordano di non farsi luogo ad assegno divorzile alcuno. 6) Ai sensi dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., i sottoscritti e Parte_2 Parte_1 chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, evitando la comparizione personale e dichiarano di non volersi conciliare”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2 in MAROCCO il 10/01/1969, celebrato in PERSICO DOSIMO in data 20/02/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2021, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.