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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10616 /2024
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VINCI GEROLAMO, il quale si riporta alle conclusioni depositate in atti e insiste per le istanze istruttorie;
eccepisce che la penale non è applicabile in quanto ricollegata alla risoluzione ex art. 1456 c.c. ed alle ipotesi specificamente previste in contratto e non al recesso;
per parte convenuta l'avv. , la quale conclude come in atti e Controparte_2
contesta le avverse allegazioni.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza dell' 11/06/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10616 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con gli avv.ti VINCI GEROLAMO Parte_1 P.IVA_1
e FABBRICATORE GUGLIELMO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- In via principale, dichiarare l'infondatezza delle pretese alla base dell'emissione delle fatture di n. 1602/2022, 1762/2022 e 1915/2022, e conseguentemente revocare il Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 18282/2023 del 1° dicembre 2023, notificato il 26 gennaio 2024, R.G. n.
36566/2023 del Tribunale di Milano.
- In via riconvenzionale, e in ogni caso, dichiarare che ha indebitamente Controparte_3 percepito l'importo di Euro 48.160,00, oltre Iva, in eccesso rispetto all'attività di manutenzione effettivamente resa, e l'importo di Euro 1.078,24, oltre IVA, per illegittima applicazione dell'indicizzazione a partire dal 2020, e conseguentemente, condannare in Controparte_3
persona del legale rappresentante, a restituire alla a titolo di Parte_1 ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'importo complessivo di Euro 49,238.24, oltre Iva, oltre interessi legali, a decorrere dai singoli pagamenti sino alla proposizione della domanda riconvenzionale, e di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo, e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti eseguiti dalla in Parte_1 Parte_1
- In tutti i casi, riconoscere all'opponente il favore di spese e compensi del giudizio”. parte convenuta:
“ In via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero,
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza si è risolto e, per l'effetto, condannare a pagare in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Controparte_1
Euro 81.947,79, ovvero la diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora come previsti dall'art. 5 del D.lgs. 231/02 a far data dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
In subordine:
- nella non creduta ipotesi che il contratto di assistenza dovesse essere ritenuto ancora in essere, accertare e dichiarare che non ha più pagato i canoni di assistenza Parte_1 contrattualmente dovuti e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e condannare a pagare in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 81.947,79, ovvero la
[...]
diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora come previsti dall'art. 5 del D.lgs. 231/02 a far data dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Si chiede comunque prova per testi sui seguenti capitoli di prova, omessi eventuali giudizi e valutazioni: (…)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18282/2023 emesso il
[...]
28/11/2023, col quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 81.947,79, oltre interessi e spese, quali canoni relativi Controparte_1
al contratto di asssitenza siglato in data 20/03/2019.
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
Che in data 20/03/2019 stipulava con la convenuta "un contratto di assistenza tecnica all-in per
n. 4 macchine fotocopiatrici modello Bizhub C458";
che tali stampanti erano nella sua detenzione in forza di contratto di leasing del 20/03/2019 stipulato con BNP Paribas Lease Group SA, in qualità di società di leasing e per la durata di mesi 72;
che il contratto di leasing con BNP veniva risolto consensualmente il 16/09/2022 tramite la procedura sul sito internet della società;
che per effetto di tale risoluzione, le stampanti venivano restituite alla società di leasing, come previsto dall'art. 16 del contratto di leasing;
che pertanto nulla era dovuto dall'attrice alla convenuta, in quanto tutte le fatture oggetto di ingiunzione recano emissione successiva a tale risoluzione consensuale e alla riconsegna delle stampanti, trattandosi di fatture emesse in relazione a prestazioni non rese, essendo venuti a mancare i beni su cui eseguire le attività di manutenzione.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la convenuta deducendo: che la disdetta di controparte risultava illegittima, non essendo prevista tale facoltà in capo al conduttore prima della scadenza contrattuale;
che, dopo aver contestato l'illegittimità della disdetta, la convenuta risolveva il contratto chiedendo, a titolo di penale, i canoni sino alla naturale conclusione del contratto, come previsto dall'art. 6.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011).
Va poi rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010;
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Detta regola assume un'attitudine particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo poiché l'opposto – attore sostanziale- soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente – convenuto sostanziale- ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).
Nel caso in esame, la parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di assistenza, che esclude espressamente all'art. 4 la possibilità di un recesso anticipato del cliente.
La parte attrice sostiene che, avendo restituito le stampanti al locatore (soggetto terzo estraneo al presente giudizio), l'oggetto della prestazione sarebbe divenuto impossibile con conseguente cessazione riflessa degli effetti del contratto di assistenza.
La tesi non merita accoglimento.
A norma dell'art. 1256 c.c.: “ L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”
Secondo la Suprema Corte: “La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità(…)” ( cfr. Cass. civ. n. 14915/2018)
Inoltre: “Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile” (Cass. civ. n. 4016/2004)
Nel caso in esame, è agevole rilevare che: 1) Il contratto di leasing si è risolto ante tempore pe runa precisa volontà della conduttrice, che ha comunicato di non avere più interesse al servizio, dovendosi così escludere la non imputabilità dell'invocata impossibilità;
2) Il contratto di assistenza per cui è causa è contestuale e ha identica durata del contratto di leasing, dovendosi così escludere l'oggettività della circostanza sopravvenuta ( recesso per difetto di interesse), riconducibile al una valutazione soggettiva sopravvenuta del conduttore rispetto alla convenienza dell'operazione commerciale;
3) Non è contestato che successivamente al recesso dal contratto di leasing, i canoni di assistenza non siano più stati corrisposti.
Indi, il mancato pagamento dei canoni sino alla naturale scadenza del contratto costituisce inadempimento colpevole del conduttore, che, nel caso di specie, deve risponderne a norma dell'art. 6 del contratto che, indipendentemente dalla risoluzione contrattuale, facoltizza il locatore a pretendere immediatamente tutti i canoni dovuti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, si osserva.
L'attrice ha allegato che l'avversa pretesa creditoria sarebbe illegittima poiché le stampanti utilizzate sarebbero state esclusivamente due rispetto alle quattro noleggiate, così dovendosi escludere che la controparte possa pretendere il pagamento dell'intero canone di assistenza.
La domanda è infondata per le medesime ragioni prima esposte, ovvero che la mancata utilizzazione delle stampanti ( peraltro mai contestata formalmente al convenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo) costituisce un a precisa scelta della parte attrice che – solo dopo aver sottoscritto il contratto di leasing ed il contratto di assistenza per n.4 stampanti- ha inteso ridimensionarne l'utilizzazione.
Indi, deve escludersi che tale motivazione soggettiva possa invertire l'alea del contratto, facendola gravare integralmente sulla convenuta.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria non essendo stata svolta attività di assunzione delle prove e per quella decisionale atteso che non sono state autorizzate memorie conclusive scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 10616/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18282/2023 emesso il 28/11/2023 dal
Tribunale di Milano nei confronti di ( ) ed Parte_1 P.IVA_1
in favore di ) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, spese generali al 15%,
[...]
C.P.A. ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 11/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
[C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 11 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi: per parte attrice l'avv. VINCI GEROLAMO, il quale si riporta alle conclusioni depositate in atti e insiste per le istanze istruttorie;
eccepisce che la penale non è applicabile in quanto ricollegata alla risoluzione ex art. 1456 c.c. ed alle ipotesi specificamente previste in contratto e non al recesso;
per parte convenuta l'avv. , la quale conclude come in atti e Controparte_2
contesta le avverse allegazioni.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza dell' 11/06/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10616 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con gli avv.ti VINCI GEROLAMO Parte_1 P.IVA_1
e FABBRICATORE GUGLIELMO
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- In via principale, dichiarare l'infondatezza delle pretese alla base dell'emissione delle fatture di n. 1602/2022, 1762/2022 e 1915/2022, e conseguentemente revocare il Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 18282/2023 del 1° dicembre 2023, notificato il 26 gennaio 2024, R.G. n.
36566/2023 del Tribunale di Milano.
- In via riconvenzionale, e in ogni caso, dichiarare che ha indebitamente Controparte_3 percepito l'importo di Euro 48.160,00, oltre Iva, in eccesso rispetto all'attività di manutenzione effettivamente resa, e l'importo di Euro 1.078,24, oltre IVA, per illegittima applicazione dell'indicizzazione a partire dal 2020, e conseguentemente, condannare in Controparte_3
persona del legale rappresentante, a restituire alla a titolo di Parte_1 ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l'importo complessivo di Euro 49,238.24, oltre Iva, oltre interessi legali, a decorrere dai singoli pagamenti sino alla proposizione della domanda riconvenzionale, e di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo, e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti eseguiti dalla in Parte_1 Parte_1
- In tutti i casi, riconoscere all'opponente il favore di spese e compensi del giudizio”. parte convenuta:
“ In via principale e nel merito:
- rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero,
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto, accertare e dichiarare che il contratto di assistenza si è risolto e, per l'effetto, condannare a pagare in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Controparte_1
Euro 81.947,79, ovvero la diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora come previsti dall'art. 5 del D.lgs. 231/02 a far data dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
In subordine:
- nella non creduta ipotesi che il contratto di assistenza dovesse essere ritenuto ancora in essere, accertare e dichiarare che non ha più pagato i canoni di assistenza Parte_1 contrattualmente dovuti e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e condannare a pagare in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 81.947,79, ovvero la
[...]
diversa somma che sarà riconosciuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora come previsti dall'art. 5 del D.lgs. 231/02 a far data dalle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Si chiede comunque prova per testi sui seguenti capitoli di prova, omessi eventuali giudizi e valutazioni: (…)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18282/2023 emesso il
[...]
28/11/2023, col quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 81.947,79, oltre interessi e spese, quali canoni relativi Controparte_1
al contratto di asssitenza siglato in data 20/03/2019.
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
Che in data 20/03/2019 stipulava con la convenuta "un contratto di assistenza tecnica all-in per
n. 4 macchine fotocopiatrici modello Bizhub C458";
che tali stampanti erano nella sua detenzione in forza di contratto di leasing del 20/03/2019 stipulato con BNP Paribas Lease Group SA, in qualità di società di leasing e per la durata di mesi 72;
che il contratto di leasing con BNP veniva risolto consensualmente il 16/09/2022 tramite la procedura sul sito internet della società;
che per effetto di tale risoluzione, le stampanti venivano restituite alla società di leasing, come previsto dall'art. 16 del contratto di leasing;
che pertanto nulla era dovuto dall'attrice alla convenuta, in quanto tutte le fatture oggetto di ingiunzione recano emissione successiva a tale risoluzione consensuale e alla riconsegna delle stampanti, trattandosi di fatture emesse in relazione a prestazioni non rese, essendo venuti a mancare i beni su cui eseguire le attività di manutenzione.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la convenuta deducendo: che la disdetta di controparte risultava illegittima, non essendo prevista tale facoltà in capo al conduttore prima della scadenza contrattuale;
che, dopo aver contestato l'illegittimità della disdetta, la convenuta risolveva il contratto chiedendo, a titolo di penale, i canoni sino alla naturale conclusione del contratto, come previsto dall'art. 6.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011).
Va poi rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010;
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Detta regola assume un'attitudine particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo poiché l'opposto – attore sostanziale- soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente – convenuto sostanziale- ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).
Nel caso in esame, la parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di assistenza, che esclude espressamente all'art. 4 la possibilità di un recesso anticipato del cliente.
La parte attrice sostiene che, avendo restituito le stampanti al locatore (soggetto terzo estraneo al presente giudizio), l'oggetto della prestazione sarebbe divenuto impossibile con conseguente cessazione riflessa degli effetti del contratto di assistenza.
La tesi non merita accoglimento.
A norma dell'art. 1256 c.c.: “ L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”
Secondo la Suprema Corte: “La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità(…)” ( cfr. Cass. civ. n. 14915/2018)
Inoltre: “Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile” (Cass. civ. n. 4016/2004)
Nel caso in esame, è agevole rilevare che: 1) Il contratto di leasing si è risolto ante tempore pe runa precisa volontà della conduttrice, che ha comunicato di non avere più interesse al servizio, dovendosi così escludere la non imputabilità dell'invocata impossibilità;
2) Il contratto di assistenza per cui è causa è contestuale e ha identica durata del contratto di leasing, dovendosi così escludere l'oggettività della circostanza sopravvenuta ( recesso per difetto di interesse), riconducibile al una valutazione soggettiva sopravvenuta del conduttore rispetto alla convenienza dell'operazione commerciale;
3) Non è contestato che successivamente al recesso dal contratto di leasing, i canoni di assistenza non siano più stati corrisposti.
Indi, il mancato pagamento dei canoni sino alla naturale scadenza del contratto costituisce inadempimento colpevole del conduttore, che, nel caso di specie, deve risponderne a norma dell'art. 6 del contratto che, indipendentemente dalla risoluzione contrattuale, facoltizza il locatore a pretendere immediatamente tutti i canoni dovuti.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, si osserva.
L'attrice ha allegato che l'avversa pretesa creditoria sarebbe illegittima poiché le stampanti utilizzate sarebbero state esclusivamente due rispetto alle quattro noleggiate, così dovendosi escludere che la controparte possa pretendere il pagamento dell'intero canone di assistenza.
La domanda è infondata per le medesime ragioni prima esposte, ovvero che la mancata utilizzazione delle stampanti ( peraltro mai contestata formalmente al convenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo) costituisce un a precisa scelta della parte attrice che – solo dopo aver sottoscritto il contratto di leasing ed il contratto di assistenza per n.4 stampanti- ha inteso ridimensionarne l'utilizzazione.
Indi, deve escludersi che tale motivazione soggettiva possa invertire l'alea del contratto, facendola gravare integralmente sulla convenuta.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria non essendo stata svolta attività di assunzione delle prove e per quella decisionale atteso che non sono state autorizzate memorie conclusive scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 10616/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18282/2023 emesso il 28/11/2023 dal
Tribunale di Milano nei confronti di ( ) ed Parte_1 P.IVA_1
in favore di ) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, spese generali al 15%,
[...]
C.P.A. ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 11/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati