Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 12 novembre 2021
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- 2. TAR Veneto, sezione I, sentenza 20 novembre 2025, n. 2144https://www.eius.it/articoli/ · 11 dicembre 2025
FATTO E DIRITTO 1. Con bando pubblicato in data 1° ottobre 2025, la Provincia di Verona (in seguito, la Provincia) ha indetto una procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro inerente all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale - CIG: B871A006CA CUP: D67H25001300008, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di euro 9.992.090,97. 1.1. Per quanto di interesse, nell'elenco prezzi allegato alla legge di gara si precisa che "In accordo alle indicazioni contenute nelle premesse dell'elenco prezzi regionale è stata applicata una percentuale di riduzione del 20% per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 23/09/2021, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00917/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2021, proposto da
C.G.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale designata capogruppo mandataria del RTI con Tima s.r.l., Cima Costruzioni Generali s.r.l., Veronese Impianti s.p.a., Impresa di Costruzioni Edil 2000 s.r.l. e Techasfalti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Francesco Balasso, con domicilio eletto presso il loro studio in 30135 Venezia, Santa Croce 466/G, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliana Varvara e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Sartori in Venezia, San Polo n. 2988, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecovie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Impreservice s.r.l., Beozzo Costruzioni s.r.l. e Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago e Nicola De Zan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa incidentale sospensione della esecutività:
- della Determinazione n. 1240 del 27 luglio 2021 e della relativa comunicazione della Provincia di Rovigo di aggiudicazione dell’accordo quadro in favore dell’ATI Ecovie s.r.l.;
- dei verbali di gara tutti, ivi compreso espressamente quello, di data 28 giugno 2021, recante il sorteggio effettuato dall’Ente ai fini della selezione dell’affidatario;
- ove occorrer possa, dell’art. 16.5 del Disciplinare di gara;
- in parte qua , della comunicazione di data 19 agosto 2021 della Provincia di Rovigo, di parziale rigetto dell’istanza di esibizione documentale formulata da C.G.C. s.r.l. in data 29 luglio 2021;
- di ogni atto ad essi antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto;
declaratoria di inefficacia:
- ai sensi degli artt. 121-122 cod. proc. amm., del contratto di appalto che dovesse essere stato medio tempore stipulato fra l’Amministrazione e la odierna controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo e di Ecovie s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Impreservice s.r.l., Beozzo Costruzioni s.r.l. e Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che l’art. 77 del r.d. n. 827 del 23 maggio 1924 non pare imperativamente applicabile alla fattispecie in esame;
- che tuttavia, anche in ragione dei contrasti giurisprudenziali sul punto, la questione richiede l’approfondimento proprio della fase di merito;
- che si tratta dell’affidamento di un accordo quadro che appare “subentrabile”;
- che pertanto allo stato non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che in ragione dei citati contrasti giurisprudenziali, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2021. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO