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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3097/2023
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 11.15, innanzi al dott. Pietro Sommella, sono comparsi:
per l'avv. FITTIPALDI LINA CP_1
per la l'avv. PIERLUIGI NUCCI Controparte_2
per l'avv. FRANCESCA MELE Controparte_3
per la l'avv. ARTURO MORELLI in sostituzione dell'avv. TERESA Controparte_4
ANGELA TARSITANO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL G.I.
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Il G.I.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle parti presenti
Il Giudice
Pietro Sommella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda seziona civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Pietro Sommella, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
pagina 1 di 8 nella causa civile iscritta al n. 3097/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti CP_1 CodiceFiscale_1 apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lina Fittipaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n.15; -attore-
E
p.i.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
dott. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 [...]
di Roma del 12/5/2021 (rep. n. 90561 - racc. n. 26619) apposta in calce alla comparsa Persona_2 di costituzione risposta, dall'avv. Pierluigi Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Corso Luigi Fera, n.71; -convenuta-
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_3 CodiceFiscale_2 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesca Mele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casali del Manco (Cs), alla Via P. Pasolini, n.3;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(p.i./c.f.: ), in persona del funzionario e procuratore Controparte_4 P.IVA_2
p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di Controparte_5 costituzione e risposta, dall'avv. Teresa Angela Tarsitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via Caloprese, n. 104. -terza chiamata-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti:
Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate il 30/01/2025): “In via principale, accertare e dichiarare che, in ordine alla causazione del sinistro occorso in data
10.02.2021, alle ore 13:00 circa, lungo la SP 234 - loc. Castiglione EN (CS) alla c/da Ponte
Crati, la responsabilità sia da ascriversi in capo al sig. Sempre in via principale, Controparte_3 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro di che trattasi, l'autovettura Mercedes C220 tg
FJ770RW, di proprietà di , ha riportato danni materiali e subito lesioni fisiche subite;
CP_1 per l'effetto condannarne al pagamento di questi la in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nonché l'avv. quali responsabili in solido. In via Controparte_3
pagina 2 di 8 immediatamente subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.02.2021, alle ore 13:00 circa, lungo la SP 234 - loc. Castiglione EN (CS) alla c/da Ponte Crati, si è verificato per concorso di colpa effettivo tra il sig. ed il sig. Condannare i CP_1 Controparte_3
convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note scritte Controparte_2 depositate il 10/1/2025): “Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. In ordine alla eccezione sollevata dalla terza chiamata, si ritiene la stessa fondata e si Controparte_7
chiede al Giudice di adottare i consequenziali provvedimenti, senza alcun addebito per eventuali spese legali a carico di che non ha chiamato in causa la predetta impresa assicuratrice. In Controparte_6
via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova per come già articolati in tutti
i precedenti scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate il Controparte_3
28/1/2025): “-In Via Preliminare, in merito alla chiamata in causa del terzo, la presente difesa si associa all'eccezione di inammissibilità della domanda spiegata nei confronti della Parte_1
e chiede altresì, di procedere con la compensazione delle spese legali, tenuto conto della
[...] complessità delle norme applicabili e dell'assenza di condotte processuali improntate a mala fede da parte dell'Avv. ; -In Via Principale e nel merito, rigettare tutte le domande avanzate Controparte_3 dal Sig. nei confronti dell'Avv. perché infondate in fatto ed in CP_1 Controparte_3 diritto e, comunque, non provate, per l'effetto, accertare e dichiarare che, in ordine alla causazione del sinistro occorso in data 10.02.2021, lungo la SP 234 – loc. Castiglione EN (Cs) alla c/da Ponte
Crati, la responsabilità è da ascriversi in capo al Sig. ; - In Via Subordinata, nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità dell'Avv. , si CP
chiede di accertare e dichiarare il concorso prevalente di responsabilità del sig. nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa e, in ogni caso, si chiede di far ricadere l'eventuale obbligo risarcitorio in capo alla mandataria;
- In Via istruttoria, si insiste Controparte_2 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate in tutti i precedenti scritti difensivi”.
Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nelle note conclusive Controparte_4
depositate il 17/1/2025): “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inammissibilità della chiamata in causa dell formulata dal sig. Controparte_4 CP
e, per l'effetto, disporne l'immediata estromissione dal giudizio;
2) sempre in via preliminare
[...]
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dal sig. nei confronti dell poiché, anche nella denegata ipotesi Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 8 di riscontro della domanda attorea, l'eventuale obbligo risarcitorio ricadrebbe in capo solo alla mandataria;
3) in via principale rigettare la domanda di risarcimento Controparte_2
danni formulata dal sig. perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, e, CP_1
comunque, non provata;
4) in via subordinata accertare e dichiarare il concorso prevalente di responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CP_1
ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
5) in via gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dall'attore, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in data 10/2/2021, CP_1
verso le ore 13:00 circa, stava percorrendo la S.P. 234, direzione Rose - Cosenza, nel Comune di
Castiglione EN, c.da Ponte Crati, a bordo del veicolo Mercedes C220 (tg. FJ770RW), di sua proprietà e assicurato per la responsabilità civile con la allorquando, Controparte_2 giunto in prossimità del deposito , tamponava l'autovettura Land Rover R.R. Parte_2
Evoque (tg. FY725AS), di proprietà e condotta da , che compiendo una manovra da Controparte_3
destra verso sinistra, nonostante la presenza di striscia longitudinale di mezzeria continua, improvvisamente sopraggiungeva sul suo stesso senso di marcia, rendendo inevitabile l'urto.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva a CP
, non potendosi condividere la ricostruzione della dinamica operata dai Carabinieri nel verbale
[...] di intervento, che avevano comminato all' anche una sanzione amministrativa per le violazioni CP_1 di cui all'art. 149, c. 1 e 5, C.d.S., poi annullata con sentenza n. 56/2023 a seguito di giudizio di opposizione amministrativa incardinato dinanzi al giudice di pace di Cosenza (RGAC n. 3268/2021), nel quale veniva disposta c.t.u. e rese dichiarazioni da parte delle persone presenti al momento dell'incidente, e quest'ultima terza trasportata a Parte_3 Parte_4
bordo della Mercedes C200.
A seguito dell'impatto, l'attore ha riferito di aver subito lesioni personali, consistenti in “trauma stradale con contusioni multiple”, guaribile in cinque giorni per come accertato dai sanitari del Pronto
Soccorso dell'A.O. di Cosenza, ove è stato immediatamente trasportato. Successivamente, si è recato presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, ove è stato dimesso con diagnosi di
“cervicobracalgia sx residua a trauma stradale del 10.02.2021”, ha effettuato, poi, ecografia muscolo tendinea, da cui è emersa la presenza di “ispessimento dei tessuti sottocutanei con imbibizione edematosa del sottocute da evoluzione flogistica di pregressa lesione traumatica, senza dilatazione del sistema circolatorio venoso”, ascrivibile a quella di “epicondilite post traumatica” ed a cui andava pagina 4 di 8 aggiunta la “distrazione del collaterale mediale”. Ha dedotto di aver subito danni fisici per € 7.343,98, di cui € 298,66 per spese mediche specialistiche, con una IP del 5% + ITT gg. 5 + ITP gg. 15 al 75%, gg. 15 al 50% e gg. 20 al 25% nonché danni materiali alla propria autovettura, come da preventivo rilasciato dall'Autocarrozzeria Bria Umile di Rose (CS). Ha riferito, infine, di non aver ricevuto alcuna proposta risarcitoria da parte della e di aver esperito il tentativo di Controparte_2
negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. 132/2014 conv. in l. n.162/2014, quale condizione di procedibilità della domanda. Per tali ragioni, ha evocato davanti a questo tribunale e Controparte_3
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento in proprio favore dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di € 29.778,80; in subordine, per accertare che il sinistro occorso si è verificato per concorso di colpa tra i due conducenti delle autovetture coinvolte. Con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 24/11/2023, si è costituita in giudizio
[...]
per chiedere, nel merito, il rigetto della domanda e per contestare la dinamica Controparte_2 dell'evento così come ricostruita dall'attore poiché del tutto contrastante con quella risultante dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. Ha eccepito l'inutilizzabilità delle prove acquisite nel giudizio promosso dall'attore dinanzi al giudice di pace, per essere state raccolte in assenza di contraddittorio;
ha riferito, altresì, che nella denuncia di sinistro presentata da CP
non emergeva alcuna illegittima manovra di immissione, né tale manovra si rendeva
[...] compatibile con i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine che, al contrario, avevano contravvenzionato l' per non aver rispettato la distanza di sicurezza e per eccessiva velocità. Ha contestato il CP_1
quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando l'antieconomicità delle riparazioni rispetto al valore del veicolo danneggiato;
in subordine, ha chiesto l'accertamento del concorso colposo prevalente dell'attore, sia per la velocità sostenuta, sia per l'assenza di frenata o eventuale tentativo di manovra idonea ad evitare l'impatto.
2.1. Con comparsa di costituzione e risposta del 4/12/2023, si è costituito in giudizio CP
, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 269 c.p.c.
[...] [...]
con cui era assicurato per la responsabilità civile per il veicolo Land Rover R.R. Controparte_4
Evoque, al fine di chiedere la manleva in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, ritenendo inapplicabile anche la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., poiché dalla relazione informativa prot. n. 4201/2021 dei Carabinieri di Rende, dai rilievi foto- planimetrici effettuati e dalle caratteristiche dei danni riportati dalle autovetture coinvolte, è emersa una responsabilità esclusiva dell'attore che, non riuscendo ad arrestare la corsa per eccessiva velocità e per la mancata osservanza della distanza di sicurezza, tamponava violentemente, nella parte posteriore pagina 5 di 8 centrale, il veicolo da lui condotto, trovandosi le autovetture in marcia una dietro l'altra. Ha osservato, inoltre, che le forze dell'ordine intervenute sul posto avevano constatato l'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare sull'accaduto, pertanto, le dichiarazioni rese in seno al giudizio promosso dinanzi al giudice di pace erano da ritenersi inutilizzabili. Concludeva, in definitiva, nel chiedere il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna del terzo chiamato Controparte_4
a mantenerlo indenne in caso di eventuale condanna.
[...]
Con ordinanza del 19/12/2023, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, atteso che la richiesta era contenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con differimento della prima udienza di comparizione alla data del 5/7/2024.
2.2. Con memoria di costituzione e risposta dell'8/4/2024, si è costituita in giudizio Controparte_4
eccependo, in via preliminare, l'illegittimità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa, da
[...] parte del convenuto, per violazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, avendo l'attore azionato la procedura di indennizzo diretto e per aver già liquidato, in favore di , che a sua volta Controparte_3 aveva attivato la procedura di indennizzo diretto, la somma di € 14.471,00 a tacitazione di tutti i danni subiti per il sinistro per cui è causa, chiedendo, di conseguenza, la sua estromissione dal giudizio.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di manleva poiché l'eventuale obbligo risarcitorio doveva ricadere solo in capo alla mandataria
[...]
in via principale e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2
associandosi, sul punto, ai rilievi mossi del convenuto nel proprio atto costitutivo, sia in punto di an che di quantum debeatur. In subordine, ha chiesto volersi dichiarare il concorso prevalente di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro disponendo, per l'effetto, la riduzione del risarcimento per come ritenuto di giustizia;
in via gradata, la riduzione del preteso risarcimento, una volta determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dall'attore.
3. Con ordinanza del 9/12/2024, emessa all'esito della prima udienza, il tribunale, ritenuta l'opportunità di decidere con sentenza sull'eccezione di inammissibilità della chiamata in giudizio formulata da
[...]
ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e Controparte_4
l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 31/1/2025 per il deposito di scritti conclusivi.
Nelle note conclusive tutte le parti hanno inteso aderire all'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata, con richiesta, da parte del convenuto , della compensazione, sul punto, delle spese di CP
lite.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie richieste.
pagina 6 di 8 4. L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa formulata da sul Controparte_4 presupposto della violazione dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la facoltà di scelta del danneggiato se agire in giudizio verso il solo danneggiante (art. 2043 c.c.), verso il proprio assicuratore (art. 149 cod. ass.) ovvero attraverso la vocatio in ius del danneggiato e del suo assicuratore (ex art. 144 cod. ass.); da ciò ne deriva che, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e l'ulteriore possibilità di agire contro l'assicuratore del responsabile civile, trattandosi di azioni alternative, ma non escludenti (cfr. Corte Cost. n. 180/2009; Corte Cost. n.
192/2010).
Ciò premesso, nella fattispecie per cui è causa, nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine all'imputabilità del fatto all'una o all'altra parte o ad entrambe in misura concorrente, essendo pacifico che, in data 10/2/2021, tra le autovetture di proprietà e condotte rispettivamente dall'attore e dal convenuto, si sia verificato uno scontro. Si può ritenere pacifico che l'attore ha optato per il regime dell'indennizzo diretto ex art 149 del d.lgs. n. 209/2005, convenendo in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_2
con cui ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato in occasione del sinistro;
[...]
correttamente il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti del presunto danneggiante responsabile, trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. cass. n. 4994/2023; cass. n. 7755/2020); tuttavia, è opportuno precisare che in caso di adozione di statuizioni risarcitorie, le stesse verranno poste a carico di quale mandataria nella gestione del sinistro per conto Controparte_2
della presunta debitrice in ragione della procedura di indennizzo diretto Controparte_4 scelta dall'attore e della stipulata convenzione CARD, essendo la presenza di proprietario e conducente del veicolo ritenuto danneggiante finalizzato a rendere opponibili a tali soggetti l'accertamento della responsabilità, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. cass. 14887/2019). Alla luce delle superiori considerazioni, la chiamata in causa formulata nei confronti di Controparte_4
risulta inammissibile, in assenza di rappresentanza, sostanziale e processuale, a resistere in giudizio.
L'applicazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 determina l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto , in via subordinata, nei confronti della terza chiamata. Controparte_3
L'accertamento delle responsabilità che le parti si sono reciprocamente addebitate, invece, richiede ulteriori approfondimenti istruttori, che impongono la rimessione della causa sul ruolo.
5. Quanto al regolamento delle spese della causa fra il convenuto e la compagnia Controparte_3
assicuratrice terza chiamata in causa, definitivamente decisa con la presente Controparte_4
sentenza, le stesse si compensano integralmente tenuto conto della condotta processuale del convenuto pagina 7 di 8 chiamante che si è associato alla richiesta di estromissione dal giudizio riconoscendo immediatamente l'errore in cui è incorso.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, previa separazione delle cause ai sensi degli artt. 279, comma II, n. 5) e 103
c.p.c., parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: Controparte_4
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite fra il convenuto e Controparte_3 [...]
Controparte_4
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra le altre parti.
Cosenza, 21 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Sommella
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3097/2023
Oggi 21 febbraio 2025, alle ore 11.15, innanzi al dott. Pietro Sommella, sono comparsi:
per l'avv. FITTIPALDI LINA CP_1
per la l'avv. PIERLUIGI NUCCI Controparte_2
per l'avv. FRANCESCA MELE Controparte_3
per la l'avv. ARTURO MORELLI in sostituzione dell'avv. TERESA Controparte_4
ANGELA TARSITANO
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL G.I.
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Il G.I.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle parti presenti
Il Giudice
Pietro Sommella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda seziona civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Pietro Sommella, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
pagina 1 di 8 nella causa civile iscritta al n. 3097/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti CP_1 CodiceFiscale_1 apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lina Fittipaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via Giuseppe Santoro n.15; -attore-
E
p.i.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
dott. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a rogito del Notaio Persona_1 [...]
di Roma del 12/5/2021 (rep. n. 90561 - racc. n. 26619) apposta in calce alla comparsa Persona_2 di costituzione risposta, dall'avv. Pierluigi Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Corso Luigi Fera, n.71; -convenuta-
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_3 CodiceFiscale_2 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesca Mele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casali del Manco (Cs), alla Via P. Pasolini, n.3;
-convenuto-
E NEI CONFRONTI DI
(p.i./c.f.: ), in persona del funzionario e procuratore Controparte_4 P.IVA_2
p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di Controparte_5 costituzione e risposta, dall'avv. Teresa Angela Tarsitano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via Caloprese, n. 104. -terza chiamata-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti:
Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate il 30/01/2025): “In via principale, accertare e dichiarare che, in ordine alla causazione del sinistro occorso in data
10.02.2021, alle ore 13:00 circa, lungo la SP 234 - loc. Castiglione EN (CS) alla c/da Ponte
Crati, la responsabilità sia da ascriversi in capo al sig. Sempre in via principale, Controparte_3 accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro di che trattasi, l'autovettura Mercedes C220 tg
FJ770RW, di proprietà di , ha riportato danni materiali e subito lesioni fisiche subite;
CP_1 per l'effetto condannarne al pagamento di questi la in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., nonché l'avv. quali responsabili in solido. In via Controparte_3
pagina 2 di 8 immediatamente subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.02.2021, alle ore 13:00 circa, lungo la SP 234 - loc. Castiglione EN (CS) alla c/da Ponte Crati, si è verificato per concorso di colpa effettivo tra il sig. ed il sig. Condannare i CP_1 Controparte_3
convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note scritte Controparte_2 depositate il 10/1/2025): “Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. In ordine alla eccezione sollevata dalla terza chiamata, si ritiene la stessa fondata e si Controparte_7
chiede al Giudice di adottare i consequenziali provvedimenti, senza alcun addebito per eventuali spese legali a carico di che non ha chiamato in causa la predetta impresa assicuratrice. In Controparte_6
via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova per come già articolati in tutti
i precedenti scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate il Controparte_3
28/1/2025): “-In Via Preliminare, in merito alla chiamata in causa del terzo, la presente difesa si associa all'eccezione di inammissibilità della domanda spiegata nei confronti della Parte_1
e chiede altresì, di procedere con la compensazione delle spese legali, tenuto conto della
[...] complessità delle norme applicabili e dell'assenza di condotte processuali improntate a mala fede da parte dell'Avv. ; -In Via Principale e nel merito, rigettare tutte le domande avanzate Controparte_3 dal Sig. nei confronti dell'Avv. perché infondate in fatto ed in CP_1 Controparte_3 diritto e, comunque, non provate, per l'effetto, accertare e dichiarare che, in ordine alla causazione del sinistro occorso in data 10.02.2021, lungo la SP 234 – loc. Castiglione EN (Cs) alla c/da Ponte
Crati, la responsabilità è da ascriversi in capo al Sig. ; - In Via Subordinata, nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità dell'Avv. , si CP
chiede di accertare e dichiarare il concorso prevalente di responsabilità del sig. nella CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa e, in ogni caso, si chiede di far ricadere l'eventuale obbligo risarcitorio in capo alla mandataria;
- In Via istruttoria, si insiste Controparte_2 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate in tutti i precedenti scritti difensivi”.
Per la terza chiamata (conclusioni rassegnate nelle note conclusive Controparte_4
depositate il 17/1/2025): “1) in via preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inammissibilità della chiamata in causa dell formulata dal sig. Controparte_4 CP
e, per l'effetto, disporne l'immediata estromissione dal giudizio;
2) sempre in via preliminare
[...]
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dal sig. nei confronti dell poiché, anche nella denegata ipotesi Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 8 di riscontro della domanda attorea, l'eventuale obbligo risarcitorio ricadrebbe in capo solo alla mandataria;
3) in via principale rigettare la domanda di risarcimento Controparte_2
danni formulata dal sig. perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, e, CP_1
comunque, non provata;
4) in via subordinata accertare e dichiarare il concorso prevalente di responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, CP_1
ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia;
5) in via gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dall'attore, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in data 10/2/2021, CP_1
verso le ore 13:00 circa, stava percorrendo la S.P. 234, direzione Rose - Cosenza, nel Comune di
Castiglione EN, c.da Ponte Crati, a bordo del veicolo Mercedes C220 (tg. FJ770RW), di sua proprietà e assicurato per la responsabilità civile con la allorquando, Controparte_2 giunto in prossimità del deposito , tamponava l'autovettura Land Rover R.R. Parte_2
Evoque (tg. FY725AS), di proprietà e condotta da , che compiendo una manovra da Controparte_3
destra verso sinistra, nonostante la presenza di striscia longitudinale di mezzeria continua, improvvisamente sopraggiungeva sul suo stesso senso di marcia, rendendo inevitabile l'urto.
Nella prospettazione attorea, la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva a CP
, non potendosi condividere la ricostruzione della dinamica operata dai Carabinieri nel verbale
[...] di intervento, che avevano comminato all' anche una sanzione amministrativa per le violazioni CP_1 di cui all'art. 149, c. 1 e 5, C.d.S., poi annullata con sentenza n. 56/2023 a seguito di giudizio di opposizione amministrativa incardinato dinanzi al giudice di pace di Cosenza (RGAC n. 3268/2021), nel quale veniva disposta c.t.u. e rese dichiarazioni da parte delle persone presenti al momento dell'incidente, e quest'ultima terza trasportata a Parte_3 Parte_4
bordo della Mercedes C200.
A seguito dell'impatto, l'attore ha riferito di aver subito lesioni personali, consistenti in “trauma stradale con contusioni multiple”, guaribile in cinque giorni per come accertato dai sanitari del Pronto
Soccorso dell'A.O. di Cosenza, ove è stato immediatamente trasportato. Successivamente, si è recato presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, ove è stato dimesso con diagnosi di
“cervicobracalgia sx residua a trauma stradale del 10.02.2021”, ha effettuato, poi, ecografia muscolo tendinea, da cui è emersa la presenza di “ispessimento dei tessuti sottocutanei con imbibizione edematosa del sottocute da evoluzione flogistica di pregressa lesione traumatica, senza dilatazione del sistema circolatorio venoso”, ascrivibile a quella di “epicondilite post traumatica” ed a cui andava pagina 4 di 8 aggiunta la “distrazione del collaterale mediale”. Ha dedotto di aver subito danni fisici per € 7.343,98, di cui € 298,66 per spese mediche specialistiche, con una IP del 5% + ITT gg. 5 + ITP gg. 15 al 75%, gg. 15 al 50% e gg. 20 al 25% nonché danni materiali alla propria autovettura, come da preventivo rilasciato dall'Autocarrozzeria Bria Umile di Rose (CS). Ha riferito, infine, di non aver ricevuto alcuna proposta risarcitoria da parte della e di aver esperito il tentativo di Controparte_2
negoziazione assistita, ex art. 3 D.L. n. 132/2014 conv. in l. n.162/2014, quale condizione di procedibilità della domanda. Per tali ragioni, ha evocato davanti a questo tribunale e Controparte_3
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento in proprio favore dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di € 29.778,80; in subordine, per accertare che il sinistro occorso si è verificato per concorso di colpa tra i due conducenti delle autovetture coinvolte. Con vittoria delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 24/11/2023, si è costituita in giudizio
[...]
per chiedere, nel merito, il rigetto della domanda e per contestare la dinamica Controparte_2 dell'evento così come ricostruita dall'attore poiché del tutto contrastante con quella risultante dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. Ha eccepito l'inutilizzabilità delle prove acquisite nel giudizio promosso dall'attore dinanzi al giudice di pace, per essere state raccolte in assenza di contraddittorio;
ha riferito, altresì, che nella denuncia di sinistro presentata da CP
non emergeva alcuna illegittima manovra di immissione, né tale manovra si rendeva
[...] compatibile con i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine che, al contrario, avevano contravvenzionato l' per non aver rispettato la distanza di sicurezza e per eccessiva velocità. Ha contestato il CP_1
quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando l'antieconomicità delle riparazioni rispetto al valore del veicolo danneggiato;
in subordine, ha chiesto l'accertamento del concorso colposo prevalente dell'attore, sia per la velocità sostenuta, sia per l'assenza di frenata o eventuale tentativo di manovra idonea ad evitare l'impatto.
2.1. Con comparsa di costituzione e risposta del 4/12/2023, si è costituito in giudizio CP
, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 269 c.p.c.
[...] [...]
con cui era assicurato per la responsabilità civile per il veicolo Land Rover R.R. Controparte_4
Evoque, al fine di chiedere la manleva in ipotesi di condanna al risarcimento dei danni. Nel merito, ha contestato la domanda attorea, ritenendo inapplicabile anche la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., poiché dalla relazione informativa prot. n. 4201/2021 dei Carabinieri di Rende, dai rilievi foto- planimetrici effettuati e dalle caratteristiche dei danni riportati dalle autovetture coinvolte, è emersa una responsabilità esclusiva dell'attore che, non riuscendo ad arrestare la corsa per eccessiva velocità e per la mancata osservanza della distanza di sicurezza, tamponava violentemente, nella parte posteriore pagina 5 di 8 centrale, il veicolo da lui condotto, trovandosi le autovetture in marcia una dietro l'altra. Ha osservato, inoltre, che le forze dell'ordine intervenute sul posto avevano constatato l'assenza di persone estranee al sinistro in grado di testimoniare sull'accaduto, pertanto, le dichiarazioni rese in seno al giudizio promosso dinanzi al giudice di pace erano da ritenersi inutilizzabili. Concludeva, in definitiva, nel chiedere il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna del terzo chiamato Controparte_4
a mantenerlo indenne in caso di eventuale condanna.
[...]
Con ordinanza del 19/12/2023, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, atteso che la richiesta era contenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con differimento della prima udienza di comparizione alla data del 5/7/2024.
2.2. Con memoria di costituzione e risposta dell'8/4/2024, si è costituita in giudizio Controparte_4
eccependo, in via preliminare, l'illegittimità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa, da
[...] parte del convenuto, per violazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, avendo l'attore azionato la procedura di indennizzo diretto e per aver già liquidato, in favore di , che a sua volta Controparte_3 aveva attivato la procedura di indennizzo diretto, la somma di € 14.471,00 a tacitazione di tutti i danni subiti per il sinistro per cui è causa, chiedendo, di conseguenza, la sua estromissione dal giudizio.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda di manleva poiché l'eventuale obbligo risarcitorio doveva ricadere solo in capo alla mandataria
[...]
in via principale e nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2
associandosi, sul punto, ai rilievi mossi del convenuto nel proprio atto costitutivo, sia in punto di an che di quantum debeatur. In subordine, ha chiesto volersi dichiarare il concorso prevalente di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro disponendo, per l'effetto, la riduzione del risarcimento per come ritenuto di giustizia;
in via gradata, la riduzione del preteso risarcimento, una volta determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti dall'attore.
3. Con ordinanza del 9/12/2024, emessa all'esito della prima udienza, il tribunale, ritenuta l'opportunità di decidere con sentenza sull'eccezione di inammissibilità della chiamata in giudizio formulata da
[...]
ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e Controparte_4
l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 31/1/2025 per il deposito di scritti conclusivi.
Nelle note conclusive tutte le parti hanno inteso aderire all'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata, con richiesta, da parte del convenuto , della compensazione, sul punto, delle spese di CP
lite.
All'udienza odierna, i difensori delle parti hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie richieste.
pagina 6 di 8 4. L'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa formulata da sul Controparte_4 presupposto della violazione dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la facoltà di scelta del danneggiato se agire in giudizio verso il solo danneggiante (art. 2043 c.c.), verso il proprio assicuratore (art. 149 cod. ass.) ovvero attraverso la vocatio in ius del danneggiato e del suo assicuratore (ex art. 144 cod. ass.); da ciò ne deriva che, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e l'ulteriore possibilità di agire contro l'assicuratore del responsabile civile, trattandosi di azioni alternative, ma non escludenti (cfr. Corte Cost. n. 180/2009; Corte Cost. n.
192/2010).
Ciò premesso, nella fattispecie per cui è causa, nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine all'imputabilità del fatto all'una o all'altra parte o ad entrambe in misura concorrente, essendo pacifico che, in data 10/2/2021, tra le autovetture di proprietà e condotte rispettivamente dall'attore e dal convenuto, si sia verificato uno scontro. Si può ritenere pacifico che l'attore ha optato per il regime dell'indennizzo diretto ex art 149 del d.lgs. n. 209/2005, convenendo in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_2
con cui ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato in occasione del sinistro;
[...]
correttamente il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti del presunto danneggiante responsabile, trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. cass. n. 4994/2023; cass. n. 7755/2020); tuttavia, è opportuno precisare che in caso di adozione di statuizioni risarcitorie, le stesse verranno poste a carico di quale mandataria nella gestione del sinistro per conto Controparte_2
della presunta debitrice in ragione della procedura di indennizzo diretto Controparte_4 scelta dall'attore e della stipulata convenzione CARD, essendo la presenza di proprietario e conducente del veicolo ritenuto danneggiante finalizzato a rendere opponibili a tali soggetti l'accertamento della responsabilità, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. cass. 14887/2019). Alla luce delle superiori considerazioni, la chiamata in causa formulata nei confronti di Controparte_4
risulta inammissibile, in assenza di rappresentanza, sostanziale e processuale, a resistere in giudizio.
L'applicazione dell'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 determina l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto , in via subordinata, nei confronti della terza chiamata. Controparte_3
L'accertamento delle responsabilità che le parti si sono reciprocamente addebitate, invece, richiede ulteriori approfondimenti istruttori, che impongono la rimessione della causa sul ruolo.
5. Quanto al regolamento delle spese della causa fra il convenuto e la compagnia Controparte_3
assicuratrice terza chiamata in causa, definitivamente decisa con la presente Controparte_4
sentenza, le stesse si compensano integralmente tenuto conto della condotta processuale del convenuto pagina 7 di 8 chiamante che si è associato alla richiesta di estromissione dal giudizio riconoscendo immediatamente l'errore in cui è incorso.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, previa separazione delle cause ai sensi degli artt. 279, comma II, n. 5) e 103
c.p.c., parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: Controparte_4
- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite fra il convenuto e Controparte_3 [...]
Controparte_4
- dispone come da distinta ordinanza quanto alla prosecuzione del giudizio fra le altre parti.
Cosenza, 21 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Sommella
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