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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9314 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 36127 R.G. 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino: francese e britannico Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...], flat 77H Odhams Walk Covent Garden C.F._2 con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) (o Parte_2 Parte_3
)
[...] nata a [...] o Tashkent (Uzbekistan), il 27.1.1982 cittadina: francese e britannica Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente a [...] con l'Avv. Michela Fortunata Purrone presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 14.9.2010 a Las Vegas (Nevada), trascritto il
27.1.2011 in Francia (presso il 'Consulate General of France' in Los Angeles)
in regime di comunione legale dei beni
FATTO
- Con ricorso depositato il 17.10.2024 il signor si è rivolto al Tribunale per chiedere la Pt_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la signora il 14.9.2010 a Las Parte_2
Vegas (Nevada);
- con decreto 24.10.2024, il Giudice Delegato ha fissato l'udienza di prima comparizione personale delle parti il 19.3.2025, concedendo termine al 2.1.2025 per la costituzione in giudizio della convenuta;
- con istanza 29.11.2024, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per effettuare una nuova notifica del ricorso alla signora il Giudice Delegato, con Parte_2 successivo provvedimento 19.12.2024, ha accolto l'istanza del ricorrente e ha fissato nuova udienza il 7.5.2025, concedendo termine al 2.3.2025 per la costituzione in giudizio della convenuta;
- in assenza di costituzione della convenuta, il signor il 17.4.2025 ha depositato memoria Pt_1 ex art. 473bis.17, comma 1 c.p.c.;
- la signora si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione del CP_1
24.4.2025;
- il signor il 2.5.2025 ha depositato memoria ex art. 473bis.17, comma 3 c.p.c.; Pt_1
- all'udienza 7.5.2025 le parti hanno raggiunto un accordo di massima in merito alle condizioni divorzili, accordo che prevedeva “1) Riconoscimento della giurisdizione italiana 2) Applicazione delle legge francese quale legge del divorzio 3) Applicazione della legge italiana con rifermento all'una tantum per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra i coniugi 4) Attribuzione in via esclusiva della proprietà degli immobili di Londra e Milano alla signora e al Parte_4 signor dell'immobile di Roma. Le parti negozieranno con la banca le questioni del Pt_1 mutuo esistente sull'immobile di Milano e di Roma 5) Mantenimento del cognome da Pt_1 parte della convenuta”;
- all'esito della citata udienza 7.5.2025, il Giudice ha disposto di “procedersi ex art. 473 bis.51 c.p.c.” e “che le parti provvedano a depositare entro le 16.7.2025 ore 12.00 note di sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti, rinunzia all'impugnazione della sentenza, bozza in formato word della sentenza”;
- che, a seguito di due successive istanze congiunte delle parti, il termine per il deposito delle note scritte è stato dapprima rinviato al 15.10.2025 e poi al 3.12.2025;
- che, con note scritte 2.12.2025, le parti hanno raggiunto un nuovo e integrativo accordo rispetto a quello di massima già raggiunto all'udienza 7.5.2025, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il signor , quale corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, si impegna a corrispondere alla signora Parte_5 la somma, dichiarata equa dal Tribunale, di complessivi € 30.000,00. Somma che verrà
[...] corrisposta come segue: a) € 15.000,00 da versarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della signora (o ), presso Parte_2 Parte_3
Banca HSBC (International Bank Account Number: ; CodiceFiscale_4
b) € 15.000,00 da versarsi entro i successivi 30 giorni e, quindi, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della signora (o ), presso Banca HSBC (International Bank Account Parte_3 Parte_3
Number: ; CodiceFiscale_4
2) Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, comunque connessi all'intercorso matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché a scioglimento della comunione legale dei beni, il signor e la Pt_1 signora (o ) concordano quanto segue: Parte_2 Parte_3
(a) la signora o si Parte_2 Parte_3 impegna a trasferire a titolo gratuito al signor , che accetta, la quota a sé Parte_1 intestata pari al 50% dell'immobile sito in Roma, via della Cava Aurelia n. 29 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo (intestato al signor e Pt_1 con garante la signora;
mutuo relativamente al quale il signor si impegna a Parte_2 Pt_1 liberare la signora della garanzia entro la data del trasferimento immobiliare. Parte_2
Detta unità immobiliare così identificata (appartamento posto al piano catastale quarto, distinto con il numero interno 7 (sette), della consistenza di 4,5 (quattro virgola cinque) vani catastali e con annessi un terrazzo ed un balcone a livello) risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: foglio 434, particella 22, subalterno 23, zona censuaria 4, categoria A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale 74 mq, Totale escluse aree scoperte 66 mq, Rendita Catastale Euro 557,77, Via della Cava Aurelia n. 29, piano: 4, interno: 7; ed in ogni caso, come meglio descritta nell'atto di compravendita in data 25.6.2025 a cura del notaio rep. 872 Persona_1 registrato a Viterbo il 30.6.2020 n. 5160 serie 1T e trascritto preso la Conservatoria di Roma 1 il 1.7.2020 r.g. 62473 e r.p. 42883. Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a cura del notaio, dr. e a spese Persona_2 del signor Pt_1
Al riguardo, la signora (o ) dà atto di aver già rilasciato procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile al suo legale, avv. Michela Fortunata Purrone al fine di procedere al trasferimento della suddetta quota immobiliare. Per effetto dell'indicato trasferimento il signor diverrà esclusivo proprietario dell'intero Pt_1 immobile di Roma, via della Cava Aurelia n. 29. Resta inteso che anche fino alla data di trasferimento, il signor continuerà a sostenere in Pt_1 via esclusiva i ratei del mutuo, nonché le spese dell'immobile, trattenendo per sé l'integrale corrispettivo delle locazioni;
(b) l'immobile sito in Londra, Flat F, 50 Cranley Gardens, London, SW7 3DE, acquistato nel corso del matrimonio da entrambi i coniugi e intestato alla signora (o ) Parte_2 Parte_3 resterà in esclusiva proprietà di quest'ultima, la quale continuerà a farsi carico integralmente del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto (anch'esso a lei esclusivamente intestato), unitamente alle spese dell'immobile trattenendo per sé l'integrale corrispettivo delle locazioni;
(c) con riferimento all'immobile sito a Milano, via Rosmini n. 8, acquistato anch'esso in regime di comunione legale dei beni e cointestato ai coniugi, con mutuo intestato al signor e di cui Pt_1 la signora (o ) è garante, le parti concordano quanto segue: Parte_2 Parte_3
(i) la signora (o ) abiterà temporaneamente nell'immobile, con Parte_2 Parte_3 spese relative alle utenze a suo carico, dal 1.12.2025 fino al 31.12.2025; data quest'ultima entro la quale essa rilascerà l'immobile, con consegna delle chiavi al signor eventuali ritardi nel Pt_1 rilascio comporteranno il pagamento da parte della signora (o ) al Parte_2 Parte_3 signor di una somma corrispondente al rateo del mutuo mensile nonché delle spese Pt_1 ordinarie (utenze e spese condominiali ordinarie) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, da conguagliarsi al momento della cessione della quota/vendita a terzi in adempimento alla clausola (iii); (ii) dall'1.1.2026 fino al 30.11.2027, il signor disporrà in via esclusiva dell'immobile Pt_1
(dunque anche mettendolo a reddito e trattenendo per sé l'intero corrispettivo della locazione), provvedendo al pagamento delle spese ordinarie (utenze e spese condominiali ordinarie), nonché continuando a pagare i ratei del mutuo a lui intestato e di cui la signora Parte_6
(o ) è garante;
Parte_2 Parte_3
(iii) Al termine dei citati due anni (1.12.2025-30.11.2027): A) se la signora entro il termine dell'1.12.2027 si troverà nelle condizioni per Parte_3 accollarsi o estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile, liberando di conseguenza il signor da tale onere, avendo già ottenuto entro il citato termine l'autorizzazione a procedere in Pt_1 tal senso (accollo o estinzione) dall'istituto bancario che eroga il mutuo, il signor Parte_1
ricevuta la relativa comunicazione e documentazione entro il suddetto termine, si
[...] impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora o Parte_2 [...]
, che accetta, la quota a sé intestata pari al 50% dell'immobile sito Parte_3 in Milano, via Rosmini n. 8, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche;
restando inteso che entro la data dell'atto definitivo di trasferimento il signor dovrà essere completamente liberato da Pt_1 qualsivoglia onere relativo al mutuo che dovrà essere estinto o accollato dalla signora Parte_2
(o ) entro la data di stipulazione dell'atto definitivo. Parte_3
Detta unità immobiliare così identificata (appartamento ad uso abitazione posto ai piani quinto e sesto, collegati tra loro da scala interna, composto da un soggiorno con angolo cottura, antibagno e bagno al piano quinto, e da una camera con guardaroba e terrazzo al piano sesto) risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue: Foglio 310- mappale 30- subalterno 706- piano 5-6- zona censuaria 1- categoria A4- classe 4- vani 3- rendita ca tastale Euro 495,80; : ballatoio condominiale, pianerottolo comune, vano scala e Controparte_2 ascensore, altra unità immobiliare al sub. 705, altra unità immobiliare al sub. 707. COERENZE DEL PIANO SESTO: prospetto su cortile condominiale, proprietà di terzi, altra unità immobiliare al sub. 705, altra unità immobiliare al sub. 707; ed in ogni caso, come meglio descritta nell'atto di compravendita in data 27.11.2019 a cura del notaio della Volpe rep. 138 registrato a Per_3
Milano DP II il 5.12.2019 al n. 56428 Serie 1T e trascritto preso la Conservatoria di MILANO 1 in data 06/12/2019 ai N.ri 91701/62850. Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro il 31.1.2028, a cura del notaio, dr. e a spese del signor Persona_2 Pt_1
Per effetto dell'indicato trasferimento la signora (o ) diverrà Parte_2 Parte_3 esclusiva proprietaria dell'intero immobile di Milano, via Rosmini n. 8; B) se la signora (o ) entro il termine dell'1.12.2027 non avrà Parte_2 Parte_3 comunicato e certificato al signor di avere ottenuto dall'istituto bancario che eroga il Pt_1 mutuo l'autorizzazione ad accollarsi o ad estinguere il citato mutuo residuo gravante sull'immobile, con completa conseguente liberazione del signor da tale onere, il signor - Pt_1 Pt_1 agendo per sé e nell'interesse della signora (o ) in forza di procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile irrevocabile a vendere a tal fine rilasciata da quest'ultima al signor in Pt_1 data 2.12.2025 e trattenuta in deposito fiduciario dal legale del signor avv. Marta Monaci Pt_1
- a far tempo dal 2.12.2027 metterà in vendita il citato immobile, incaricando, salvo diversi accordi tra le parti, l'agenzia immobiliare a cui le parti si erano rivolte per l'acquisto del citato immobile al fine di procedere alla vendita a terzi del suddetto immobile al prezzo di mercato stabilito dall'agenzia al momento della vendita. Con il ricavato dalla citata vendita verrà estinto il mutuo, cancellata l'ipoteca e corrisposte le spese relative alla vendita (quali, agenzia, notaio, eventuali tasse); il restante importo verrà integralmente percepito dalla signora (o ); Parte_2 Parte_3
(d) tutti gli ulteriori beni mobili e i rapporti bancari intestati a ciascuna delle parti personalmente restano di pertinenza esclusiva dei rispettivi intestatari;
4) il signor si impegna a tenere a proprio carico le spese condominiali ordinarie relative Pt_1 all'immobile di Milano, via Rosmini n. 8 maturate fino al 31.12.2025; egli rimborserà inoltre alla signora (o ) entro il 5.12.2025 l'importo di € 810,27 a saldo e Parte_2 Parte_3 stralcio dei costi delle utenze sino all'1.12.2025 relative al citato immobile di Milano;
5) la signora (o ), come dalla stessa richiesto, manterrà il cognome Parte_2 Parte_3
' cognome che le parti concordano verrà automaticamente meno in caso di nuovo Parte_1 matrimonio della signora Parte_2
6) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale, alla comunione legale dei beni e a qualsiasi altra eventuale contesta patrimoniale in Italia e all'estero;
7) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF.”
Con le citate note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti inoltre:
- hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- il signor ha dato atto di aver depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, III Pt_1 comma c.p.c. ed ha esonerato la signora dal deposito della documentazione non ancora Parte_2 prodotta;
- hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 3 lett. a), punto 3 del Reg. EU. 1111/2019 (residenza abituale del convenuto) in quanto la signora al momento del deposito del Parte_2 ricorso per divorzio da parte del signor risiedeva in Italia (luogo in cui risiede tutt'ora); Pt_1 il Tribunale di Milano è territorialmente competente ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c., essendo il luogo della residenza della signora CP_1
La legge francese, essendo comune tra i coniugi la cittadinanza francese, regola il divorzio con riferimento alla pronuncia sullo status, in base all'art. 8, lett. c) del Reg. UE n. 1259/2010 che prevede l'applicazione della legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria. In particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 237 e 238 Code Civil francese, sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio diretto. L'art. 237 Code Civil, prevede in particolare che il divorzio possa essere richiesto da un solo coniuge nel caso in cui il vincolo coniugale risulti definitivamente 'alterato' e, il successivo, art. 238 Code Civil precisa che la 'alterazione' definitiva del vincolo coniugale risulta dalla cessazione della convivenza tra i coniugi quando avvenuta da almeno un anno dal momento della domanda di divorzio. Nel caso di specie, la separazione di fatto è intervenuta nel luglio 2021 (ed è tuttora perdurante) e la domanda di divorzio è stata proposta dal signor con ricorso depositato il 17.10.2024. Pt_1
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche in merito al regime patrimoniale dei coniugi in base all'art. 5 comma 1 Reg. EU. 1103/2016 che attribuisce all'Autorità giurisdizionale dello stato membro investita della domanda di divorzio anche tale competenza. All'udienza 7.5.2025, inoltre, le parti hanno: - riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano;
- scelto di applicare la citata legge francese con riferimento alla pronuncia sullo status divorzile;
- scelto di applicare la legge italiana per la regolamentazione delle questioni economico-patrimoniali tra i coniugi compresa la liquidazione in una unica soluzione dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8 L. div.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e successive modificazioni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.9.2010 a Las Vegas (Nevada) trascritto il 27.1.2011 in Francia (presso il 'Consulate General of France' in Los Angeles) da e (o Pt_1 Parte_1 Parte_2 [...]
); Controparte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara equa la concordata liquidazione una tantum dei diritti della signora
[...]
(o ) ai sensi dell'art. 5, Parte_2 Parte_2 Controparte_3 comma 8°, L. 898/70 e successive modificazioni;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino: francese e britannico Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...], flat 77H Odhams Walk Covent Garden C.F._2 con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) (o Parte_2 Parte_3
)
[...] nata a [...] o Tashkent (Uzbekistan), il 27.1.1982 cittadina: francese e britannica Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente a [...] con l'Avv. Michela Fortunata Purrone presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 14.9.2010 a Las Vegas (Nevada), trascritto il
27.1.2011 in Francia (presso il 'Consulate General of France' in Los Angeles)
in regime di comunione legale dei beni
FATTO
- Con ricorso depositato il 17.10.2024 il signor si è rivolto al Tribunale per chiedere la Pt_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la signora il 14.9.2010 a Las Parte_2
Vegas (Nevada);
- con decreto 24.10.2024, il Giudice Delegato ha fissato l'udienza di prima comparizione personale delle parti il 19.3.2025, concedendo termine al 2.1.2025 per la costituzione in giudizio della convenuta;
- con istanza 29.11.2024, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per effettuare una nuova notifica del ricorso alla signora il Giudice Delegato, con Parte_2 successivo provvedimento 19.12.2024, ha accolto l'istanza del ricorrente e ha fissato nuova udienza il 7.5.2025, concedendo termine al 2.3.2025 per la costituzione in giudizio della convenuta;
- in assenza di costituzione della convenuta, il signor il 17.4.2025 ha depositato memoria Pt_1 ex art. 473bis.17, comma 1 c.p.c.;
- la signora si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa di costituzione del CP_1
24.4.2025;
- il signor il 2.5.2025 ha depositato memoria ex art. 473bis.17, comma 3 c.p.c.; Pt_1
- all'udienza 7.5.2025 le parti hanno raggiunto un accordo di massima in merito alle condizioni divorzili, accordo che prevedeva “1) Riconoscimento della giurisdizione italiana 2) Applicazione delle legge francese quale legge del divorzio 3) Applicazione della legge italiana con rifermento all'una tantum per la regolamentazione delle questioni patrimoniali tra i coniugi 4) Attribuzione in via esclusiva della proprietà degli immobili di Londra e Milano alla signora e al Parte_4 signor dell'immobile di Roma. Le parti negozieranno con la banca le questioni del Pt_1 mutuo esistente sull'immobile di Milano e di Roma 5) Mantenimento del cognome da Pt_1 parte della convenuta”;
- all'esito della citata udienza 7.5.2025, il Giudice ha disposto di “procedersi ex art. 473 bis.51 c.p.c.” e “che le parti provvedano a depositare entro le 16.7.2025 ore 12.00 note di sostituzione dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti, rinunzia all'impugnazione della sentenza, bozza in formato word della sentenza”;
- che, a seguito di due successive istanze congiunte delle parti, il termine per il deposito delle note scritte è stato dapprima rinviato al 15.10.2025 e poi al 3.12.2025;
- che, con note scritte 2.12.2025, le parti hanno raggiunto un nuovo e integrativo accordo rispetto a quello di massima già raggiunto all'udienza 7.5.2025, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il signor , quale corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, si impegna a corrispondere alla signora Parte_5 la somma, dichiarata equa dal Tribunale, di complessivi € 30.000,00. Somma che verrà
[...] corrisposta come segue: a) € 15.000,00 da versarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della signora (o ), presso Parte_2 Parte_3
Banca HSBC (International Bank Account Number: ; CodiceFiscale_4
b) € 15.000,00 da versarsi entro i successivi 30 giorni e, quindi, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della signora (o ), presso Banca HSBC (International Bank Account Parte_3 Parte_3
Number: ; CodiceFiscale_4
2) Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, comunque connessi all'intercorso matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché a scioglimento della comunione legale dei beni, il signor e la Pt_1 signora (o ) concordano quanto segue: Parte_2 Parte_3
(a) la signora o si Parte_2 Parte_3 impegna a trasferire a titolo gratuito al signor , che accetta, la quota a sé Parte_1 intestata pari al 50% dell'immobile sito in Roma, via della Cava Aurelia n. 29 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo (intestato al signor e Pt_1 con garante la signora;
mutuo relativamente al quale il signor si impegna a Parte_2 Pt_1 liberare la signora della garanzia entro la data del trasferimento immobiliare. Parte_2
Detta unità immobiliare così identificata (appartamento posto al piano catastale quarto, distinto con il numero interno 7 (sette), della consistenza di 4,5 (quattro virgola cinque) vani catastali e con annessi un terrazzo ed un balcone a livello) risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue: foglio 434, particella 22, subalterno 23, zona censuaria 4, categoria A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale 74 mq, Totale escluse aree scoperte 66 mq, Rendita Catastale Euro 557,77, Via della Cava Aurelia n. 29, piano: 4, interno: 7; ed in ogni caso, come meglio descritta nell'atto di compravendita in data 25.6.2025 a cura del notaio rep. 872 Persona_1 registrato a Viterbo il 30.6.2020 n. 5160 serie 1T e trascritto preso la Conservatoria di Roma 1 il 1.7.2020 r.g. 62473 e r.p. 42883. Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a cura del notaio, dr. e a spese Persona_2 del signor Pt_1
Al riguardo, la signora (o ) dà atto di aver già rilasciato procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile al suo legale, avv. Michela Fortunata Purrone al fine di procedere al trasferimento della suddetta quota immobiliare. Per effetto dell'indicato trasferimento il signor diverrà esclusivo proprietario dell'intero Pt_1 immobile di Roma, via della Cava Aurelia n. 29. Resta inteso che anche fino alla data di trasferimento, il signor continuerà a sostenere in Pt_1 via esclusiva i ratei del mutuo, nonché le spese dell'immobile, trattenendo per sé l'integrale corrispettivo delle locazioni;
(b) l'immobile sito in Londra, Flat F, 50 Cranley Gardens, London, SW7 3DE, acquistato nel corso del matrimonio da entrambi i coniugi e intestato alla signora (o ) Parte_2 Parte_3 resterà in esclusiva proprietà di quest'ultima, la quale continuerà a farsi carico integralmente del pagamento del mutuo contratto per l'acquisto (anch'esso a lei esclusivamente intestato), unitamente alle spese dell'immobile trattenendo per sé l'integrale corrispettivo delle locazioni;
(c) con riferimento all'immobile sito a Milano, via Rosmini n. 8, acquistato anch'esso in regime di comunione legale dei beni e cointestato ai coniugi, con mutuo intestato al signor e di cui Pt_1 la signora (o ) è garante, le parti concordano quanto segue: Parte_2 Parte_3
(i) la signora (o ) abiterà temporaneamente nell'immobile, con Parte_2 Parte_3 spese relative alle utenze a suo carico, dal 1.12.2025 fino al 31.12.2025; data quest'ultima entro la quale essa rilascerà l'immobile, con consegna delle chiavi al signor eventuali ritardi nel Pt_1 rilascio comporteranno il pagamento da parte della signora (o ) al Parte_2 Parte_3 signor di una somma corrispondente al rateo del mutuo mensile nonché delle spese Pt_1 ordinarie (utenze e spese condominiali ordinarie) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, da conguagliarsi al momento della cessione della quota/vendita a terzi in adempimento alla clausola (iii); (ii) dall'1.1.2026 fino al 30.11.2027, il signor disporrà in via esclusiva dell'immobile Pt_1
(dunque anche mettendolo a reddito e trattenendo per sé l'intero corrispettivo della locazione), provvedendo al pagamento delle spese ordinarie (utenze e spese condominiali ordinarie), nonché continuando a pagare i ratei del mutuo a lui intestato e di cui la signora Parte_6
(o ) è garante;
Parte_2 Parte_3
(iii) Al termine dei citati due anni (1.12.2025-30.11.2027): A) se la signora entro il termine dell'1.12.2027 si troverà nelle condizioni per Parte_3 accollarsi o estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile, liberando di conseguenza il signor da tale onere, avendo già ottenuto entro il citato termine l'autorizzazione a procedere in Pt_1 tal senso (accollo o estinzione) dall'istituto bancario che eroga il mutuo, il signor Parte_1
ricevuta la relativa comunicazione e documentazione entro il suddetto termine, si
[...] impegna a trasferire a titolo gratuito alla signora o Parte_2 [...]
, che accetta, la quota a sé intestata pari al 50% dell'immobile sito Parte_3 in Milano, via Rosmini n. 8, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche;
restando inteso che entro la data dell'atto definitivo di trasferimento il signor dovrà essere completamente liberato da Pt_1 qualsivoglia onere relativo al mutuo che dovrà essere estinto o accollato dalla signora Parte_2
(o ) entro la data di stipulazione dell'atto definitivo. Parte_3
Detta unità immobiliare così identificata (appartamento ad uso abitazione posto ai piani quinto e sesto, collegati tra loro da scala interna, composto da un soggiorno con angolo cottura, antibagno e bagno al piano quinto, e da una camera con guardaroba e terrazzo al piano sesto) risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue: Foglio 310- mappale 30- subalterno 706- piano 5-6- zona censuaria 1- categoria A4- classe 4- vani 3- rendita ca tastale Euro 495,80; : ballatoio condominiale, pianerottolo comune, vano scala e Controparte_2 ascensore, altra unità immobiliare al sub. 705, altra unità immobiliare al sub. 707. COERENZE DEL PIANO SESTO: prospetto su cortile condominiale, proprietà di terzi, altra unità immobiliare al sub. 705, altra unità immobiliare al sub. 707; ed in ogni caso, come meglio descritta nell'atto di compravendita in data 27.11.2019 a cura del notaio della Volpe rep. 138 registrato a Per_3
Milano DP II il 5.12.2019 al n. 56428 Serie 1T e trascritto preso la Conservatoria di MILANO 1 in data 06/12/2019 ai N.ri 91701/62850. Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro il 31.1.2028, a cura del notaio, dr. e a spese del signor Persona_2 Pt_1
Per effetto dell'indicato trasferimento la signora (o ) diverrà Parte_2 Parte_3 esclusiva proprietaria dell'intero immobile di Milano, via Rosmini n. 8; B) se la signora (o ) entro il termine dell'1.12.2027 non avrà Parte_2 Parte_3 comunicato e certificato al signor di avere ottenuto dall'istituto bancario che eroga il Pt_1 mutuo l'autorizzazione ad accollarsi o ad estinguere il citato mutuo residuo gravante sull'immobile, con completa conseguente liberazione del signor da tale onere, il signor - Pt_1 Pt_1 agendo per sé e nell'interesse della signora (o ) in forza di procura Parte_2 Parte_3 speciale notarile irrevocabile a vendere a tal fine rilasciata da quest'ultima al signor in Pt_1 data 2.12.2025 e trattenuta in deposito fiduciario dal legale del signor avv. Marta Monaci Pt_1
- a far tempo dal 2.12.2027 metterà in vendita il citato immobile, incaricando, salvo diversi accordi tra le parti, l'agenzia immobiliare a cui le parti si erano rivolte per l'acquisto del citato immobile al fine di procedere alla vendita a terzi del suddetto immobile al prezzo di mercato stabilito dall'agenzia al momento della vendita. Con il ricavato dalla citata vendita verrà estinto il mutuo, cancellata l'ipoteca e corrisposte le spese relative alla vendita (quali, agenzia, notaio, eventuali tasse); il restante importo verrà integralmente percepito dalla signora (o ); Parte_2 Parte_3
(d) tutti gli ulteriori beni mobili e i rapporti bancari intestati a ciascuna delle parti personalmente restano di pertinenza esclusiva dei rispettivi intestatari;
4) il signor si impegna a tenere a proprio carico le spese condominiali ordinarie relative Pt_1 all'immobile di Milano, via Rosmini n. 8 maturate fino al 31.12.2025; egli rimborserà inoltre alla signora (o ) entro il 5.12.2025 l'importo di € 810,27 a saldo e Parte_2 Parte_3 stralcio dei costi delle utenze sino all'1.12.2025 relative al citato immobile di Milano;
5) la signora (o ), come dalla stessa richiesto, manterrà il cognome Parte_2 Parte_3
' cognome che le parti concordano verrà automaticamente meno in caso di nuovo Parte_1 matrimonio della signora Parte_2
6) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione e causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale, alla comunione legale dei beni e a qualsiasi altra eventuale contesta patrimoniale in Italia e all'estero;
7) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF.”
Con le citate note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti inoltre:
- hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- il signor ha dato atto di aver depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, III Pt_1 comma c.p.c. ed ha esonerato la signora dal deposito della documentazione non ancora Parte_2 prodotta;
- hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 3 lett. a), punto 3 del Reg. EU. 1111/2019 (residenza abituale del convenuto) in quanto la signora al momento del deposito del Parte_2 ricorso per divorzio da parte del signor risiedeva in Italia (luogo in cui risiede tutt'ora); Pt_1 il Tribunale di Milano è territorialmente competente ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c., essendo il luogo della residenza della signora CP_1
La legge francese, essendo comune tra i coniugi la cittadinanza francese, regola il divorzio con riferimento alla pronuncia sullo status, in base all'art. 8, lett. c) del Reg. UE n. 1259/2010 che prevede l'applicazione della legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria. In particolare, secondo quanto previsto dagli artt. 237 e 238 Code Civil francese, sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio diretto. L'art. 237 Code Civil, prevede in particolare che il divorzio possa essere richiesto da un solo coniuge nel caso in cui il vincolo coniugale risulti definitivamente 'alterato' e, il successivo, art. 238 Code Civil precisa che la 'alterazione' definitiva del vincolo coniugale risulta dalla cessazione della convivenza tra i coniugi quando avvenuta da almeno un anno dal momento della domanda di divorzio. Nel caso di specie, la separazione di fatto è intervenuta nel luglio 2021 (ed è tuttora perdurante) e la domanda di divorzio è stata proposta dal signor con ricorso depositato il 17.10.2024. Pt_1
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche in merito al regime patrimoniale dei coniugi in base all'art. 5 comma 1 Reg. EU. 1103/2016 che attribuisce all'Autorità giurisdizionale dello stato membro investita della domanda di divorzio anche tale competenza. All'udienza 7.5.2025, inoltre, le parti hanno: - riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano;
- scelto di applicare la citata legge francese con riferimento alla pronuncia sullo status divorzile;
- scelto di applicare la legge italiana per la regolamentazione delle questioni economico-patrimoniali tra i coniugi compresa la liquidazione in una unica soluzione dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8 L. div.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e successive modificazioni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.9.2010 a Las Vegas (Nevada) trascritto il 27.1.2011 in Francia (presso il 'Consulate General of France' in Los Angeles) da e (o Pt_1 Parte_1 Parte_2 [...]
); Controparte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dichiara equa la concordata liquidazione una tantum dei diritti della signora
[...]
(o ) ai sensi dell'art. 5, Parte_2 Parte_2 Controparte_3 comma 8°, L. 898/70 e successive modificazioni;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG