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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2910/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2910 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Carini e Parte_1 C.F._1
Giovanni Carini.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tagliafierro. Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di AP RD, pubblicata in data
5.12.2019, in tema di azione negatoria, ex art. 949 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 17.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 20.1.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 26.8.2020), dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_2
AP RD, pubblicata in data 5.12.2019, con cui è stato così statuito: “1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di rimozione del serbatoio collocato nel sottoscala dal 2. rigetta la domanda Controparte_2 pagina 1 di 11 attorea di rimozione della catasta di legna collocata dal nella proprietà comune;
3. accoglie la domanda Controparte_2 Controparte riconvenzionale di parte convenuta e pertanto accerta che il ha usucapito l'area di 10 cm retrostante il cancelletto ed il cancelletto medesimo.
4. accoglie la domanda accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e pertanto accerta che il diritto di Controparte passaggio per accedere al lume di grotta sulla proprietà esclusiva del , identificata come zona M nella piantina allegata all'atto di divisione - vendita del 1967, a beneficio del fondo dominante attualmente in proprietà di , si è estinto per non Parte_1 uso ventennale.
5. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle telecamere installate dall'attore sulla corte comune, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal convenuto e la domanda di rimozione delle telecamere installate dall'attore e prospicienti la pubblica via.
6. Accoglie la domanda di ripristino dello status quo ante del locale lavatoio e per l'effetto condanna
alla rimozione della porta e di quanto in esso contenuto.
7. Rigetta la domanda del relativa al Parte_1 Controparte_2 ripristino dello status quo ante rispetto al cancelletto posto a chiusura del soppegno ed a confine della proprietà dell' Parte_1
8. Compensa tra le parti le spese di lite.”.
[...]
****
ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti quattro motivi. Parte_1
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Con il primo motivo ha criticato la declaratoria della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, da lui (dall'attore/appellante, si intende) proposta (in qualità di proprietario di un'unità immobiliare articolata su due livelli, sita in Aversa, via Nunzio Pelliccia, n. 21, confinante con via Pelliccia, con l'androne, con il cortile condominiale e la strada comunale) volta ad ottenere la condanna del convenuto ( ) di Controparte_2 rimuovere un serbatoio di acqua installato nel sottoscala.
Nello specifico ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che, non avendo l'attore richiesto eventuali danni, alcuna ulteriore statuizione dovesse essere adottata sul punto.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di AP RD dovesse, nell'interpretazione della domanda, attribuire rilevanza al comportamento processuale tenuto sia alla parte attrice, sia dal convenuto, per ricavare elementi tali da consentire di individuare le finalità della domanda proposta “e per esplicitare l'interna volontà della parte”.
E ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse disposta la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni in suo favore.
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Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di AP RD di rigettare la Parte_1 domanda, da lui proposta, volta ad ottenere la condanna di alla rimozione della legna accatastata Controparte_2 nel cortile comune.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel rigettare tale domanda (sulla base della mancanza di prova che un simile utilizzo dello spazio comune gli arrecasse un reale nocumento), non tenendo conto né delle dichiarazioni testimoniali (precise e concordanti circa l'impossibilità o, quantomeno, la difficoltà di manovra della pagina 2 di 11 sua auto nel cortile a causa della catasta di legna), né della ctu espletata dall'ing. nel procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo (acquisita agli atti), secondo cui la legna accatastata dovesse essere tolta.
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Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di AP RD di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal volta all'accertamento dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, dell'area CP_2 comune di circa 10 cm e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del suppenno di sua proprietà.
Sul punto ha sostenuto che, nonostante il giudicante avesse riconosciuto la proprietà comune della porzione su cui è stato realizzato il predetto cancelletto, tuttavia avesse dichiarato l'avvenuta usucapione in favore del CP_2 della suddetta area, invocando, di conseguenza, la riforma della sentenza nel senso di rigettare la domanda riconvenzionale formulata da su tale punto. Controparte_2
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Con il quarto e ultimo motivo ha censurato l'accoglimento, da parte del giudice di primo grado, Parte_1 della domanda riconvenzionale spiegata dal volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante del locale CP_2 lavatoio e, per l'effetto, la sua (dell'attore/appellante) condanna alla rimozione della porta e di quanto in esso contenuto.
Secondo l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l'assenza della proposizione, da parte sua (dell'attore/appellante, si intende), di una reconventio reconventionis per l'accertamento del diritto di usucapione all'utilizzo esclusivo del locale lavatoio (non avendo preso posizione, con la prima memoria ex art. 183, co 6, c.p.c., su tale domanda riconvenzionale e avendo articolato, nella seconda memoria prevista da tale articolo, soltanto la circostanza relativa alla continuazione del possesso, da parte sua, a seguito del trasferimento da parte del dante causa che aveva già il possesso del locale lavatoio), conducesse a ritenere che avesse solo genericamente contestato la domanda.
In realtà, ad avviso dell'appellante, non vi sarebbe stata alcuna necessità di proporre la detta reconventio reconventionis, essendo già proprietario esclusivo del locale lavatoio, perché riconosciutogli dall'atto notarile (del
2008) di trasferimento della proprietà in proprio favore (già prodotto in primo grado) ove era indicato, tra i diritti trasferiti dal dante causa ), la piena proprietà della particella 112 sub 3, p-T1 (e quindi anche Persona_2 del locale lavatoio).
Il che, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato confermato anche dalla deposizione del teste (il suo dante causa, si ribadisce) . Persona_2
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinché, in accoglimento Parte_1 del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 3290/2019 pronunciata dal Tribunale di AP RD - I sez. civile - G.M.,
Dott.ssa Viviana Criscuolo, nel procedimento contrassegnato da R.G. n.10916/2015, pubblicata in data 05.12.2019, secondo quanto
pagina 3 di 11 definitivamente acclarato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo recante numero di R.G. 2266/13 innanzi al Controparte Tribunale di Santa Maria C.V. in virtù di consulenza tecnica redatta dall'Ing. condanni il sig. : - al Persona_3 risarcimento dei danni in favore del sig. ; - alla rimozione della legna accatastata nel cortile;
- ad arretrare il cancelletto Parte_1 al secondo piano installato su parte del ballatoio del suppenno comune fino al muro che delimita la proprietà esclusiva dall'adiacente Controparte_ vano scala situato a nord della proprietà; -nonché rigetti le domande riconvenzionali proposte dal convenuto/appellato .
Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.”
Iscritta la causa al n. 2910/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.12.2020, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si insiste e si richiede pronuncia di inammissibilità
e/o improponibilità dell'appello, sia ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. che per difetto di forma. Si conclude, in ogni caso, per il rigetto integrale dell'appello. Spese di lite vinte del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 2.2.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 31.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 21.1.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 17.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 20.1.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'eccezione sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/02/2024, n. 4996;
Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 4 di 11 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte Parte_1 ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo, articolato, motivo di gravame.
Ed infatti, una volta accertata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto a rimuovere un serbatoio di acqua installato nel sottoscala, il Tribunale di
AP RD non avrebbe potuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- condannare il al CP_2 risarcimento dei danni.
Ciò per la ragione assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, che l non aveva proposto alcuna Pt_1 domanda risarcitoria in primo grado (cfr. l'atto di citazione ridepositato dall'appellante, telematicamente, in appello), come rilevato dal primo giudice.
In caso contrario, il Tribunale di AP RD avrebbe violato sia il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) che quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Né il giudice di prime cure avrebbe potuto ritenere che fosse stata ritualmente proposta una domanda risarcitoria ricavandola – come invece sostenuto dall'appellante- dal comportamento processuale delle parti, tale da consentire di individuare le finalità di quella effettivamente proposta.
L'attore, si ribadisce, aveva proposto, sul punto, solo una domanda volta ad ottenere la condanna del CP_2 alla rimozione del serbatoio di acqua lasciato nel sottoscala, senza alcun riferimento agli eventuali danni patiti in conseguenza di ciò (e all'eventuale risarcimento per equivalente monetario).
E non è superfluo precisare che il vizio di ultrapetizione è ravvisabile proprio nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/01/2025, n. 797; Sez. V, Ord., 19/06/2024, n.
16850) o diverso da quello domandato (cfr. Cass. civ., Sez. V, 11/06/2024, n. 16270) o, ancora, maggiore di quello richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 11/06/2021, n. 16608).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale di AP RD, infatti, nel rigettare la domanda attorea di rimozione della catasta di legna collocata da nella proprietà comune, ha fatto corretta applicazione dell'art. 1102 c.c. - ritenendo che l'attore Controparte_2 non avesse dimostrato il reale nocumento arrecatogli, al riguardo, dal convenuto - fondando il proprio convincimento, in modo condivisibile, sulle riproduzioni fotografiche versate in atti.
pagina 5 di 11 Premesso, invero, che l'espressione “la legna accatastata sulla porzione di cortile comune … va rimossa”, utilizzata dal ctu, ing. (nelle conclusioni della relazione peritale depositata nel procedimento per Persona_4
ATP, ridepositata in appello dal , non poteva in alcun modo vincolare, quanto al proprio convincimento, il CP_2 giudice di prime, quale peritus peritorum (non trattandosi, peraltro, di una valutazione di carattere tecnico ed esulando, quindi, dai compiti del consulente), va detto che dalle fotografie allegate alla detta relazione peritale
(foto nn. 11 e 12) e da quelle ridepositate (foto nn. 11, 12 e 13) in appello dal si evince come si fosse CP_2 trattato, in realtà, come dedotto da quest'ultimo, di una piccola quantità di legna ricoperta da un telo bianco, evidentemente non in grado di impedire o ostacolare il parcheggio delle auto e le manovre nello spazio comune da parte dell'attore/appellante.
Al riguardo si rileva che anche il ctu, nell'ambito della detta relazione peritale (cfr. pag. 18 e pag. 19), aveva affermato che nel corso dei sopralluoghi aveva accertato l'esistenza di una “modesta quantità di legna” da ardere accatastata a ridosso del muro di confine sud del cortile comune e coperta da un telo di plastica di colore bianco.
E sul punto va detto che la cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze (come nel caso di specie) dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/11/2023, n. 32432).
In altri termini, l'art. 1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purchè non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 05/09/1994, n. 7652; nel caso affrontato dalla Suprema Corte era stato escluso che esorbitasse dal corretto uso della cosa comune l'occupazione periodica di un portico, tra l'altro, proprio con legna da parte di un condomino, in assenza di prova del carattere stabile dell'occupazione e di un apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini).
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Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come sostanzialmente eccepito anche dall'appellato nell'ambito della propria comparsa di risposta.
L'appellante, infatti, nel censurare la decisione del Tribunale di AP RD di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal volta all'accertamento dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, dell'area CP_2 comune di circa 10 cm - e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del suppenno di sua proprietà- si è limitato a sostenere l'erroneità
pagina 6 di 11 della pronuncia sul punto, deducendo soltanto che il giudicante fosse addivenuto all'accertamento dell'usucapione nonostante avesse riconosciuto la proprietà comune della porzione su cui è stato realizzato il predetto cancelletto.
Non ha criticato, pertanto, debitamente, il passaggio della motivazione fondata, a tale specifico riguardo, sulle dichiarazioni testimoniali, nel senso che non si è confrontato pienamente con la ratio decidendi sottesa a tale decisione, non avendo fatto alcun riferimento alla prova testimoniale che ha determinato, per l'appunto, il convincimento del Tribunale di AP RD in relazione all'accertamento dell'usucapione della detta area comune in favore del CP_2
In altri termini, manca la parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto e del conseguente rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la rimozione del cancelletto.
Nello specifico il Tribunale di AP RD aveva motivato il proprio convincimento, al riguardo (ritenendo, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, si ribadisce, che nella attuale collocazione il cancello si trovasse da più di trent'anni, essendo quindi decorso il termine ventennale per la realizzazione dell'acquisto per usucapione attraverso il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto dell'area comune sulla quale è stato apposto il cancello) nei seguenti termini: “Passando poi alla domanda attorea relativa al suppenno, non vi è dubbio che il cancelletto apposto dal sul ballatoio CP_2 occupa una striscia di 10 cm di proprietà comune, come accertato dal CTU, chiedendo il convenuto l'accertamento dell'usucapione dell'area suddetta e conseguentemente il rigetto della domanda. Premesso che in via generale ed astratta relativamente alla prova dell'usucapione la Giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario;
incombe sul ricorrente-attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'articolo 1141 del codice civile, comma 2. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.23849) nonché “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3487). L'applicazione dei predetti principi al caso concreto determina
l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'usucapione dell'area comune di circa 10 cm ed il conseguente rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del soppegno di sua proprietà. Ed invero, dall'esame delle Testimone_ dichiarazioni rese dai testi sul punto, in particolare dei testi di parte convenuta e i quali sino ai primi anni '90 abitavano Testimone_1 sui luoghi di causa, si evince che il cancello, nella sua attuale posizione come si evince dalla riproduzioni fotografiche mostrate ai predetti testi, già esisteva e che nessuno si era lamentato per la sua presenza, come dichiarato anche dalla figlia del convenuto che ha datato la realizzazione del cancelletto al 1968/1969; sul punto il teste dell'attore e suo dante causa ha dichiarato che la costruzione del cancelletto e del Persona_2 soppegno era risalente ad almeno trenta anni prima in particolare al momento in cui egli abitava nell'immobile poi venduto all'odierno attore, senza riuscire a precisare tuttavia se tale costruzione costituiva spostamento dell'originaria posizione del cancello, dichiarando che comunque il convenuto non chiese il benestare di alcuno per realizzare il cancelletto e che egli negli anni 2000 se ne lamentò chiedendo di spostarlo perché rendeva difficoltoso
l'accesso alla sua proprietà. Sul punto il teste dell'attore ha dichiarato di ricordare l'esistenza del cancelletto ma che al momento Testimone_3 dell'acquisto da parte del esso era collocato più indietro all'interno della proprietà del affermando che è stato successivamente CP_2 CP_2
pagina 7 di 11 spostato, senza tuttavia precisare quando e riferendo che l' gli aveva riferito di dispute tra lui ed il su questo argomento. Orbene le Pt_1 CP_2 dichiarazioni del sono smentite da quelle del , pure teste attoreo e dante causa dell'attore, nei termini supra Testimone_3 Persona_2 evidenziati. Non vi è dubbio, a prescindere se vi sia stato uno spostamento o meno dalla proprietà del all'area comune, che nella attuale CP_2 collocazione il cancello si trova da più di trent'anni essendo quindi decorso il termine ventennale per la realizzazione dell'acquisto per usucapione attraverso il possesso continuato, pacifico ( non essendo stato acquistato in modo violento o clandestino) ed ininterrotto dell'area comune sulla quale è stato apposto il cancello.”.
E a tal proposito va detto che sebbene, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado (non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi), tuttavia ciò deve determinare comunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del
28/10/2020).
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata, infatti, nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199; cfr. anche, tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8454; Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382; Sez. I, Ord.,
17/03/2025, n. 7125).
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Quanto, infine, al quarto motivo, la Corte ritiene, innanzitutto, che la specificazione, per la prima volta in appello, da parte dell'appellante, concernente l'asserita proprietà esclusiva del locale lavatoio, non incontri, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.
Ed invero, premesso che, in sede di appello, il divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, mentre le mere difese, tese a contestare i fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto senza introdurre fatti o temi di indagine nuovi, rimangono ammissibili (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/08/2024, n. 21719), va detto che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 23/08/2019, n. 21641; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 06/03/2024, n. 5986; Sez. II, 03/07/2024, n.
18238). pagina 8 di 11 E, nel caso di specie, l'attore non aveva dedotto, in primo grado, in ordine al lavatoio, un diritto diverso rispetto a quello (diritto di proprietà esclusiva) fatto valere in appello per contrastare l'avversa domanda (in tal caso vi sarebbe stata, effettivamente, una violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22502; Sez. II, Sentenza, 25/02/2014, n. 4491) ma, come rilevato dal primo giudice, si era limitato soltanto a contestare di non aver occupato tale vano, oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto.
Ciò premesso (in rito), e passando, dunque, a valutare il motivo in esame nel merito, la Corte ne rileva l'infondatezza, essendo corretta la decisione del Tribunale di AP RD (sia pure integrandone la motivazione;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) di ritenere condominiale il locale destinato a lavatoio, con conseguente illegittimità dell'uso esclusivo da parte dell'attore.
Va detto, infatti, innanzitutto, che viene in rilievo la presunzione di comproprietà del detto locale destinato a lavatoio, prevista dall'art. 1117 c.c.
E non è sufficiente a superare tale presunzione l'atto di acquisto invocato dall'appellante (cfr., in argomento,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/02/2025, n. 2787), ossia l'atto di compravendita del 30.6.2008 (ridepositato dall'appellante in questo grado di giudizio) in cui, effettivamente, era stato indicato (come dedotto dallo stesso
), tra i diritti trasferiti dal dante causa ( ), la piena proprietà della particella 112 Parte_1 Persona_2 sub 3, p-T1.
In assenza, infatti, nel detto rogito, di una precisazione specifica, non può ritenersi sufficientemente provato che, come invece sostenuto dall'appellante, essa comprendesse anche il locale lavatoio.
Come correttamente dedotto dall'appellato, invero, la natura comune del locale lavatoio era invece desumibile Per_ dall'atto del 15.6.1967 per notar (ridepositato dal in questo grado, telematicamente, e richiamato, CP_2 peraltro, anche tra i titoli di provenienza del dante causa dell' , pure nel detto atto di compravendita del Pt_1
30.6.2008).
In particolare, come rilevato dal ctu, ing. esaminando i titoli di provenienza nella relazione peritale Persona_4 depositata nell'ambito del procedimento per Atp (ridepositata, si ribadisce, in questa sede, dall'appellato; cfr. pgg.
7 – 9 di tale relazione):
a) Al dante causa di , ossia a , l'immobile era pervenuto per successione del Parte_1 Persona_2 padre il quale, a sua volta, lo aveva acquistato dall'originario dante causa, ossia da Persona_6 Per_7
, con atto notarile del 20.12.1974 (anch'esso richiamato in quello del 30.6.2008);
[...]
b) ma a , con il detto atto del 1967, era stata espressamente attribuita, in sede di divisione, la Persona_7
“porzione di fabbricato, facente parte del già citato fabbricato alla via N. Pelliccia n. 21, costituita da appartamentino a primo piano, con
pagina 9 di 11 cucinetta, cesso e corridoio nonché da terraneo, confinante l'appartamentino al primo piano con , con detta via, a ovest Persona_6 con alveo, mentre il terraneo confina con androne, con lavatoio e alveo, a sud con scale, sito nell'interno del…”;
c) la proprietà esclusiva e comune del resistente ( ) nel fabbricato in questione non poteva, Parte_1 dunque “essere né più e né meno di quanto fu attribuito al suo dante causa con il menzionato Persona_7 atto per notaio del 15/06/1967”. Persona_8
Ragion per cui, non essendo stato attribuito (con l'atto del 1967) a anche il lavatoio in Persona_7 questione, per il principio “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet", non può ritenersi che i successivi aventi causa - nell'ordine , poi e, infine, l'appellante Persona_6 Persona_2 Parte_1
– fossero divenuti titolari esclusivi del locale lavatoio.
[...]
****
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II,
Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AP - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2910/2020 R.G.A.C., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
AP RD, pubblicata in data 5.12.2019.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Tagliafierro, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
AP, 24.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2910 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Carini e Parte_1 C.F._1
Giovanni Carini.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tagliafierro. Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di AP RD, pubblicata in data
5.12.2019, in tema di azione negatoria, ex art. 949 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 17.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 20.1.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 26.8.2020), dinanzi Parte_1
a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_2
AP RD, pubblicata in data 5.12.2019, con cui è stato così statuito: “1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di rimozione del serbatoio collocato nel sottoscala dal 2. rigetta la domanda Controparte_2 pagina 1 di 11 attorea di rimozione della catasta di legna collocata dal nella proprietà comune;
3. accoglie la domanda Controparte_2 Controparte riconvenzionale di parte convenuta e pertanto accerta che il ha usucapito l'area di 10 cm retrostante il cancelletto ed il cancelletto medesimo.
4. accoglie la domanda accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta e pertanto accerta che il diritto di Controparte passaggio per accedere al lume di grotta sulla proprietà esclusiva del , identificata come zona M nella piantina allegata all'atto di divisione - vendita del 1967, a beneficio del fondo dominante attualmente in proprietà di , si è estinto per non Parte_1 uso ventennale.
5. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle telecamere installate dall'attore sulla corte comune, rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal convenuto e la domanda di rimozione delle telecamere installate dall'attore e prospicienti la pubblica via.
6. Accoglie la domanda di ripristino dello status quo ante del locale lavatoio e per l'effetto condanna
alla rimozione della porta e di quanto in esso contenuto.
7. Rigetta la domanda del relativa al Parte_1 Controparte_2 ripristino dello status quo ante rispetto al cancelletto posto a chiusura del soppegno ed a confine della proprietà dell' Parte_1
8. Compensa tra le parti le spese di lite.”.
[...]
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ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti quattro motivi. Parte_1
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Con il primo motivo ha criticato la declaratoria della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda, da lui (dall'attore/appellante, si intende) proposta (in qualità di proprietario di un'unità immobiliare articolata su due livelli, sita in Aversa, via Nunzio Pelliccia, n. 21, confinante con via Pelliccia, con l'androne, con il cortile condominiale e la strada comunale) volta ad ottenere la condanna del convenuto ( ) di Controparte_2 rimuovere un serbatoio di acqua installato nel sottoscala.
Nello specifico ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che, non avendo l'attore richiesto eventuali danni, alcuna ulteriore statuizione dovesse essere adottata sul punto.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di AP RD dovesse, nell'interpretazione della domanda, attribuire rilevanza al comportamento processuale tenuto sia alla parte attrice, sia dal convenuto, per ricavare elementi tali da consentire di individuare le finalità della domanda proposta “e per esplicitare l'interna volontà della parte”.
E ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse disposta la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni in suo favore.
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Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di AP RD di rigettare la Parte_1 domanda, da lui proposta, volta ad ottenere la condanna di alla rimozione della legna accatastata Controparte_2 nel cortile comune.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel rigettare tale domanda (sulla base della mancanza di prova che un simile utilizzo dello spazio comune gli arrecasse un reale nocumento), non tenendo conto né delle dichiarazioni testimoniali (precise e concordanti circa l'impossibilità o, quantomeno, la difficoltà di manovra della pagina 2 di 11 sua auto nel cortile a causa della catasta di legna), né della ctu espletata dall'ing. nel procedimento per Persona_1 accertamento tecnico preventivo (acquisita agli atti), secondo cui la legna accatastata dovesse essere tolta.
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Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di AP RD di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal volta all'accertamento dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, dell'area CP_2 comune di circa 10 cm e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del suppenno di sua proprietà.
Sul punto ha sostenuto che, nonostante il giudicante avesse riconosciuto la proprietà comune della porzione su cui è stato realizzato il predetto cancelletto, tuttavia avesse dichiarato l'avvenuta usucapione in favore del CP_2 della suddetta area, invocando, di conseguenza, la riforma della sentenza nel senso di rigettare la domanda riconvenzionale formulata da su tale punto. Controparte_2
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Con il quarto e ultimo motivo ha censurato l'accoglimento, da parte del giudice di primo grado, Parte_1 della domanda riconvenzionale spiegata dal volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante del locale CP_2 lavatoio e, per l'effetto, la sua (dell'attore/appellante) condanna alla rimozione della porta e di quanto in esso contenuto.
Secondo l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l'assenza della proposizione, da parte sua (dell'attore/appellante, si intende), di una reconventio reconventionis per l'accertamento del diritto di usucapione all'utilizzo esclusivo del locale lavatoio (non avendo preso posizione, con la prima memoria ex art. 183, co 6, c.p.c., su tale domanda riconvenzionale e avendo articolato, nella seconda memoria prevista da tale articolo, soltanto la circostanza relativa alla continuazione del possesso, da parte sua, a seguito del trasferimento da parte del dante causa che aveva già il possesso del locale lavatoio), conducesse a ritenere che avesse solo genericamente contestato la domanda.
In realtà, ad avviso dell'appellante, non vi sarebbe stata alcuna necessità di proporre la detta reconventio reconventionis, essendo già proprietario esclusivo del locale lavatoio, perché riconosciutogli dall'atto notarile (del
2008) di trasferimento della proprietà in proprio favore (già prodotto in primo grado) ove era indicato, tra i diritti trasferiti dal dante causa ), la piena proprietà della particella 112 sub 3, p-T1 (e quindi anche Persona_2 del locale lavatoio).
Il che, ad avviso dell'appellante, sarebbe stato confermato anche dalla deposizione del teste (il suo dante causa, si ribadisce) . Persona_2
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinché, in accoglimento Parte_1 del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 3290/2019 pronunciata dal Tribunale di AP RD - I sez. civile - G.M.,
Dott.ssa Viviana Criscuolo, nel procedimento contrassegnato da R.G. n.10916/2015, pubblicata in data 05.12.2019, secondo quanto
pagina 3 di 11 definitivamente acclarato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo recante numero di R.G. 2266/13 innanzi al Controparte Tribunale di Santa Maria C.V. in virtù di consulenza tecnica redatta dall'Ing. condanni il sig. : - al Persona_3 risarcimento dei danni in favore del sig. ; - alla rimozione della legna accatastata nel cortile;
- ad arretrare il cancelletto Parte_1 al secondo piano installato su parte del ballatoio del suppenno comune fino al muro che delimita la proprietà esclusiva dall'adiacente Controparte_ vano scala situato a nord della proprietà; -nonché rigetti le domande riconvenzionali proposte dal convenuto/appellato .
Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.”
Iscritta la causa al n. 2910/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.12.2020, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, la Controparte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Si insiste e si richiede pronuncia di inammissibilità
e/o improponibilità dell'appello, sia ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. che per difetto di forma. Si conclude, in ogni caso, per il rigetto integrale dell'appello. Spese di lite vinte del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 2.2.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 31.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 21.1.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 17.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 20.1.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'eccezione sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/02/2024, n. 4996;
Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile,
pagina 4 di 11 ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando, dunque, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte Parte_1 ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo, articolato, motivo di gravame.
Ed infatti, una volta accertata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea volta ad ottenere la condanna del convenuto a rimuovere un serbatoio di acqua installato nel sottoscala, il Tribunale di
AP RD non avrebbe potuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante- condannare il al CP_2 risarcimento dei danni.
Ciò per la ragione assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, che l non aveva proposto alcuna Pt_1 domanda risarcitoria in primo grado (cfr. l'atto di citazione ridepositato dall'appellante, telematicamente, in appello), come rilevato dal primo giudice.
In caso contrario, il Tribunale di AP RD avrebbe violato sia il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) che quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Né il giudice di prime cure avrebbe potuto ritenere che fosse stata ritualmente proposta una domanda risarcitoria ricavandola – come invece sostenuto dall'appellante- dal comportamento processuale delle parti, tale da consentire di individuare le finalità di quella effettivamente proposta.
L'attore, si ribadisce, aveva proposto, sul punto, solo una domanda volta ad ottenere la condanna del CP_2 alla rimozione del serbatoio di acqua lasciato nel sottoscala, senza alcun riferimento agli eventuali danni patiti in conseguenza di ciò (e all'eventuale risarcimento per equivalente monetario).
E non è superfluo precisare che il vizio di ultrapetizione è ravvisabile proprio nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/01/2025, n. 797; Sez. V, Ord., 19/06/2024, n.
16850) o diverso da quello domandato (cfr. Cass. civ., Sez. V, 11/06/2024, n. 16270) o, ancora, maggiore di quello richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 11/06/2021, n. 16608).
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Privo di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
Il Tribunale di AP RD, infatti, nel rigettare la domanda attorea di rimozione della catasta di legna collocata da nella proprietà comune, ha fatto corretta applicazione dell'art. 1102 c.c. - ritenendo che l'attore Controparte_2 non avesse dimostrato il reale nocumento arrecatogli, al riguardo, dal convenuto - fondando il proprio convincimento, in modo condivisibile, sulle riproduzioni fotografiche versate in atti.
pagina 5 di 11 Premesso, invero, che l'espressione “la legna accatastata sulla porzione di cortile comune … va rimossa”, utilizzata dal ctu, ing. (nelle conclusioni della relazione peritale depositata nel procedimento per Persona_4
ATP, ridepositata in appello dal , non poteva in alcun modo vincolare, quanto al proprio convincimento, il CP_2 giudice di prime, quale peritus peritorum (non trattandosi, peraltro, di una valutazione di carattere tecnico ed esulando, quindi, dai compiti del consulente), va detto che dalle fotografie allegate alla detta relazione peritale
(foto nn. 11 e 12) e da quelle ridepositate (foto nn. 11, 12 e 13) in appello dal si evince come si fosse CP_2 trattato, in realtà, come dedotto da quest'ultimo, di una piccola quantità di legna ricoperta da un telo bianco, evidentemente non in grado di impedire o ostacolare il parcheggio delle auto e le manovre nello spazio comune da parte dell'attore/appellante.
Al riguardo si rileva che anche il ctu, nell'ambito della detta relazione peritale (cfr. pag. 18 e pag. 19), aveva affermato che nel corso dei sopralluoghi aveva accertato l'esistenza di una “modesta quantità di legna” da ardere accatastata a ridosso del muro di confine sud del cortile comune e coperta da un telo di plastica di colore bianco.
E sul punto va detto che la cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso se ciò non alteri l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali degli altri e non determini pregiudizievoli invadenze (come nel caso di specie) dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/11/2023, n. 32432).
In altri termini, l'art. 1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purchè non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 05/09/1994, n. 7652; nel caso affrontato dalla Suprema Corte era stato escluso che esorbitasse dal corretto uso della cosa comune l'occupazione periodica di un portico, tra l'altro, proprio con legna da parte di un condomino, in assenza di prova del carattere stabile dell'occupazione e di un apprezzabile pregiudizio per gli altri condomini).
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Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come sostanzialmente eccepito anche dall'appellato nell'ambito della propria comparsa di risposta.
L'appellante, infatti, nel censurare la decisione del Tribunale di AP RD di accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal volta all'accertamento dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, dell'area CP_2 comune di circa 10 cm - e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del suppenno di sua proprietà- si è limitato a sostenere l'erroneità
pagina 6 di 11 della pronuncia sul punto, deducendo soltanto che il giudicante fosse addivenuto all'accertamento dell'usucapione nonostante avesse riconosciuto la proprietà comune della porzione su cui è stato realizzato il predetto cancelletto.
Non ha criticato, pertanto, debitamente, il passaggio della motivazione fondata, a tale specifico riguardo, sulle dichiarazioni testimoniali, nel senso che non si è confrontato pienamente con la ratio decidendi sottesa a tale decisione, non avendo fatto alcun riferimento alla prova testimoniale che ha determinato, per l'appunto, il convincimento del Tribunale di AP RD in relazione all'accertamento dell'usucapione della detta area comune in favore del CP_2
In altri termini, manca la parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto e del conseguente rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la rimozione del cancelletto.
Nello specifico il Tribunale di AP RD aveva motivato il proprio convincimento, al riguardo (ritenendo, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, si ribadisce, che nella attuale collocazione il cancello si trovasse da più di trent'anni, essendo quindi decorso il termine ventennale per la realizzazione dell'acquisto per usucapione attraverso il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto dell'area comune sulla quale è stato apposto il cancello) nei seguenti termini: “Passando poi alla domanda attorea relativa al suppenno, non vi è dubbio che il cancelletto apposto dal sul ballatoio CP_2 occupa una striscia di 10 cm di proprietà comune, come accertato dal CTU, chiedendo il convenuto l'accertamento dell'usucapione dell'area suddetta e conseguentemente il rigetto della domanda. Premesso che in via generale ed astratta relativamente alla prova dell'usucapione la Giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario;
incombe sul ricorrente-attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'articolo 1141 del codice civile, comma 2. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.23849) nonché “In tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile e non a quella della prova “oltre il ragionevole dubbio” propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3487). L'applicazione dei predetti principi al caso concreto determina
l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'usucapione dell'area comune di circa 10 cm ed il conseguente rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la rimozione del cancelletto realizzato dal convenuto a chiusura del soppegno di sua proprietà. Ed invero, dall'esame delle Testimone_ dichiarazioni rese dai testi sul punto, in particolare dei testi di parte convenuta e i quali sino ai primi anni '90 abitavano Testimone_1 sui luoghi di causa, si evince che il cancello, nella sua attuale posizione come si evince dalla riproduzioni fotografiche mostrate ai predetti testi, già esisteva e che nessuno si era lamentato per la sua presenza, come dichiarato anche dalla figlia del convenuto che ha datato la realizzazione del cancelletto al 1968/1969; sul punto il teste dell'attore e suo dante causa ha dichiarato che la costruzione del cancelletto e del Persona_2 soppegno era risalente ad almeno trenta anni prima in particolare al momento in cui egli abitava nell'immobile poi venduto all'odierno attore, senza riuscire a precisare tuttavia se tale costruzione costituiva spostamento dell'originaria posizione del cancello, dichiarando che comunque il convenuto non chiese il benestare di alcuno per realizzare il cancelletto e che egli negli anni 2000 se ne lamentò chiedendo di spostarlo perché rendeva difficoltoso
l'accesso alla sua proprietà. Sul punto il teste dell'attore ha dichiarato di ricordare l'esistenza del cancelletto ma che al momento Testimone_3 dell'acquisto da parte del esso era collocato più indietro all'interno della proprietà del affermando che è stato successivamente CP_2 CP_2
pagina 7 di 11 spostato, senza tuttavia precisare quando e riferendo che l' gli aveva riferito di dispute tra lui ed il su questo argomento. Orbene le Pt_1 CP_2 dichiarazioni del sono smentite da quelle del , pure teste attoreo e dante causa dell'attore, nei termini supra Testimone_3 Persona_2 evidenziati. Non vi è dubbio, a prescindere se vi sia stato uno spostamento o meno dalla proprietà del all'area comune, che nella attuale CP_2 collocazione il cancello si trova da più di trent'anni essendo quindi decorso il termine ventennale per la realizzazione dell'acquisto per usucapione attraverso il possesso continuato, pacifico ( non essendo stato acquistato in modo violento o clandestino) ed ininterrotto dell'area comune sulla quale è stato apposto il cancello.”.
E a tal proposito va detto che sebbene, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado (non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi), tuttavia ciò deve determinare comunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del
28/10/2020).
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata, infatti, nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199; cfr. anche, tra le più recenti,
Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8454; Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19/03/2025, n. 7382; Sez. I, Ord.,
17/03/2025, n. 7125).
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Quanto, infine, al quarto motivo, la Corte ritiene, innanzitutto, che la specificazione, per la prima volta in appello, da parte dell'appellante, concernente l'asserita proprietà esclusiva del locale lavatoio, non incontri, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.
Ed invero, premesso che, in sede di appello, il divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, mentre le mere difese, tese a contestare i fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto senza introdurre fatti o temi di indagine nuovi, rimangono ammissibili (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/08/2024, n. 21719), va detto che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 23/08/2019, n. 21641; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 06/03/2024, n. 5986; Sez. II, 03/07/2024, n.
18238). pagina 8 di 11 E, nel caso di specie, l'attore non aveva dedotto, in primo grado, in ordine al lavatoio, un diritto diverso rispetto a quello (diritto di proprietà esclusiva) fatto valere in appello per contrastare l'avversa domanda (in tal caso vi sarebbe stata, effettivamente, una violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22502; Sez. II, Sentenza, 25/02/2014, n. 4491) ma, come rilevato dal primo giudice, si era limitato soltanto a contestare di non aver occupato tale vano, oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto.
Ciò premesso (in rito), e passando, dunque, a valutare il motivo in esame nel merito, la Corte ne rileva l'infondatezza, essendo corretta la decisione del Tribunale di AP RD (sia pure integrandone la motivazione;
ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) di ritenere condominiale il locale destinato a lavatoio, con conseguente illegittimità dell'uso esclusivo da parte dell'attore.
Va detto, infatti, innanzitutto, che viene in rilievo la presunzione di comproprietà del detto locale destinato a lavatoio, prevista dall'art. 1117 c.c.
E non è sufficiente a superare tale presunzione l'atto di acquisto invocato dall'appellante (cfr., in argomento,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/02/2025, n. 2787), ossia l'atto di compravendita del 30.6.2008 (ridepositato dall'appellante in questo grado di giudizio) in cui, effettivamente, era stato indicato (come dedotto dallo stesso
), tra i diritti trasferiti dal dante causa ( ), la piena proprietà della particella 112 Parte_1 Persona_2 sub 3, p-T1.
In assenza, infatti, nel detto rogito, di una precisazione specifica, non può ritenersi sufficientemente provato che, come invece sostenuto dall'appellante, essa comprendesse anche il locale lavatoio.
Come correttamente dedotto dall'appellato, invero, la natura comune del locale lavatoio era invece desumibile Per_ dall'atto del 15.6.1967 per notar (ridepositato dal in questo grado, telematicamente, e richiamato, CP_2 peraltro, anche tra i titoli di provenienza del dante causa dell' , pure nel detto atto di compravendita del Pt_1
30.6.2008).
In particolare, come rilevato dal ctu, ing. esaminando i titoli di provenienza nella relazione peritale Persona_4 depositata nell'ambito del procedimento per Atp (ridepositata, si ribadisce, in questa sede, dall'appellato; cfr. pgg.
7 – 9 di tale relazione):
a) Al dante causa di , ossia a , l'immobile era pervenuto per successione del Parte_1 Persona_2 padre il quale, a sua volta, lo aveva acquistato dall'originario dante causa, ossia da Persona_6 Per_7
, con atto notarile del 20.12.1974 (anch'esso richiamato in quello del 30.6.2008);
[...]
b) ma a , con il detto atto del 1967, era stata espressamente attribuita, in sede di divisione, la Persona_7
“porzione di fabbricato, facente parte del già citato fabbricato alla via N. Pelliccia n. 21, costituita da appartamentino a primo piano, con
pagina 9 di 11 cucinetta, cesso e corridoio nonché da terraneo, confinante l'appartamentino al primo piano con , con detta via, a ovest Persona_6 con alveo, mentre il terraneo confina con androne, con lavatoio e alveo, a sud con scale, sito nell'interno del…”;
c) la proprietà esclusiva e comune del resistente ( ) nel fabbricato in questione non poteva, Parte_1 dunque “essere né più e né meno di quanto fu attribuito al suo dante causa con il menzionato Persona_7 atto per notaio del 15/06/1967”. Persona_8
Ragion per cui, non essendo stato attribuito (con l'atto del 1967) a anche il lavatoio in Persona_7 questione, per il principio “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet", non può ritenersi che i successivi aventi causa - nell'ordine , poi e, infine, l'appellante Persona_6 Persona_2 Parte_1
– fossero divenuti titolari esclusivi del locale lavatoio.
[...]
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II,
Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AP - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2910/2020 R.G.A.C., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3290/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
AP RD, pubblicata in data 5.12.2019.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Tagliafierro, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
AP, 24.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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