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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.3.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 12993/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: assegno sociale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba, in virtù di Parte_1 procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia,
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data 2.11.2021, domanda volta al riconoscimento dell'assegno sociale che veniva rigettata in data 15.11.2021 poiché l'istante, da verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, risultava proprietaria di immobili non dichiarati.
Deduceva di aver presentato in data 10/02/2022 ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, il quale rimaneva senza esito.
Tanto premesso, l'istante ha agito per l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno sociale a far tempo dal 2.11.2021, oltre accessori e spese, contestando che le donazioni immobiliari effettuate in favore dei figli possano ritenersi indicative dell'assenza di uno stato di bisogno.
L si costituiva, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso.
All'odierna udienza, il giudice, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e lette le note per la trattazione scritta, decideva la causa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione. La domanda del ricorrente è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall per il decorso del termine previsto dall'art.47 D.P.R. CP_1
n.639/1970. Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Nel caso di specie, trattandosi di prestazione di carattere assistenziale, trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale (cfr. in tema di assegno sociale Cassazione civile n. 14233 del 2011). Tale decadenza può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante. La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie” (Cassazione civile sez. lav., 15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione Civile, Sez. 6, Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”). Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue. Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_1
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”. L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”. La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010). Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6 D.L. n. 103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell , a seguito di un CP_1 precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato tempestivamente presentato, ma l CP_1 non ha provveduto sullo stesso, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale CP_1 dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato CP_1 non ha a sua volta presentato un valido ricorso), oppure ove sia stato proposto oltre i termini previsti, il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo (cfr. anche Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681). Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di aver presentato la domanda amministrativa in data 2.11.2021, di aver ricevuto il provvedimento di reiezione in data 15.11.2021, e di aver inoltrato il ricorso amministrativo in data
10.2.2022. Ne consegue che il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 cit. va individuato nel 91° giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, coincidente con il 10.2.2022, e che pertanto l'istante avrebbe dovuto presentare l'azione giudiziaria entro il 10.05.2023. Il ricorso giudiziario, invece, è stato depositato in data 22.10.2024, ossia oltre la scadenza del termine decadenziale. Alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata, ogni altra questione restando assorbita. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. Rigetta il ricorso;
b. Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa addì 4.3.2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 3.3.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 12993/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: assegno sociale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba, in virtù di Parte_1 procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia,
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato in data 2.11.2021, domanda volta al riconoscimento dell'assegno sociale che veniva rigettata in data 15.11.2021 poiché l'istante, da verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, risultava proprietaria di immobili non dichiarati.
Deduceva di aver presentato in data 10/02/2022 ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, il quale rimaneva senza esito.
Tanto premesso, l'istante ha agito per l'accertamento giudiziale del diritto all'assegno sociale a far tempo dal 2.11.2021, oltre accessori e spese, contestando che le donazioni immobiliari effettuate in favore dei figli possano ritenersi indicative dell'assenza di uno stato di bisogno.
L si costituiva, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso.
All'odierna udienza, il giudice, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e lette le note per la trattazione scritta, decideva la causa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione. La domanda del ricorrente è inammissibile, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall per il decorso del termine previsto dall'art.47 D.P.R. CP_1
n.639/1970. Tale norma dispone, al comma 2, che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e, al comma 3, che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Nel caso di specie, trattandosi di prestazione di carattere assistenziale, trova applicazione il comma 3 del suddetto articolo, ossia il termine di decadenza annuale (cfr. in tema di assegno sociale Cassazione civile n. 14233 del 2011). Tale decadenza può, del resto, per principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essere rilevata d'ufficio dall'organo giudicante. La Corte ha, infatti, affermato a più riprese che “la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie” (Cassazione civile sez. lav., 15/12/2005, n.27674; vd. in senso conforme Cassazione civile sez. lavoro, n. 12718 del 2009; Cassazione civile sez. lavoro, n. 3990 del 2016; Cassazione Civile, Sez. 6, Ord. Num. 28639 del 2018, la quale ha altresì chiarito che “la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art.2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”). Per quanto concerne il dies a quo della predetta decadenza, va rilevato quanto segue. Come già detto, l'art. 47, co. 2 e 3 cit. dispongono che “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. Il comma 5 del predetto articolo, a sua volta, dispone che “L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_1
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”. L'art. 6 del D.L. 103/91 stabilisce, dopo aver chiarito che “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”. La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedire qualsiasi sforamento della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, in ragione della sua natura pubblica, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Corte di Cassazione, SS.UU n. 12718 del 29.5.2009; in senso conforme vd. anche Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 7527 del 29.3.2010). Dalla lettura della suddetta normativa – all'interno della quale il disposto dell'art. 6 D.L. n. 103/91 si pone, rispetto al disposto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come norma di interpretazione autentica non suscettibile, in quanto tale, di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa, emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell , a seguito di un CP_1 precedente ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato tempestivamente presentato, ma l CP_1 non ha provveduto sullo stesso, il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta alla domanda iniziale CP_1 dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato CP_1 non ha a sua volta presentato un valido ricorso), oppure ove sia stato proposto oltre i termini previsti, il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile, come già chiarito, di essere in alcun modo prolungato tramite la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo (cfr. anche Corte di Cassazione, sez. lavoro, Sent. 24 marzo 2017, n. 7681). Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di aver presentato la domanda amministrativa in data 2.11.2021, di aver ricevuto il provvedimento di reiezione in data 15.11.2021, e di aver inoltrato il ricorso amministrativo in data
10.2.2022. Ne consegue che il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 cit. va individuato nel 91° giorno successivo alla proposizione del ricorso amministrativo, coincidente con il 10.2.2022, e che pertanto l'istante avrebbe dovuto presentare l'azione giudiziaria entro il 10.05.2023. Il ricorso giudiziario, invece, è stato depositato in data 22.10.2024, ossia oltre la scadenza del termine decadenziale. Alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata, ogni altra questione restando assorbita. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. Rigetta il ricorso;
b. Nulla per le spese.
Così deciso in Aversa addì 4.3.2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli