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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250007775055000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.017 2025 0007775055, a lui notificata il 14.05.2025, a titolo di Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo di
€ 387,13.
L'istante ha eccepito di non aver mai ricevuto l'accertamento cui la cartella fa riferimento;
la non corretta procedura di formazione della pretesa tributaria non essendo stata rispettata la ordinata sequenza progressiva degli atti;
la prescrizione triennale del credito.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento all'eccepita mancata notifica dell'atto presupposto, di competenza dell'ente impositore e di aver correttamente agito. Chiedeva di essere manlevata dalla eventuale condanna alle spese.
La Regione Campania, regolarmente citata con PEC del 01.07.2025, non si costituiva.
Fissata l'udienza di trattazione al 13 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposta al vaglio della Corte, la cartella di pagamento n.017 2025 0007775055, notificata al ricorrente in data 14.05.2025, a titolo di Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo di € 387,13.
Orbene, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione scaturisce dall'avviso di accertamento n.964300947377, presumibilmente notificato il 05.10.2022, che riguarda appunto la Tassa automobilistica, anno 2019, con riferimento al veicolo con targa Targa_1
Senonchè, quanto dedotto dal ricorrente, in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento come riportato nella cartella impugnata, non risulta sconfessato dalla Regione Campania, che, regolarmente citata in giudizio, non ha interloquito sul punto, omettendo di costituirsi.
La mancanza di idonea documentazione probatoria in ordine all'esistenza dell'accertamento come riportato nell'atto impugnato e della sua notifica nella data indicata, non consente la verifica dell'irregolarità del comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
pertanto, il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, che, incidendo sulla progressione di atti come stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria.
Inoltre, occorre altresì rilevare l'intervenuta prescrizione della tassa, laddove, risalendo la pretesa all'anno
2019 e non sussistendo prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presuntivamente alla data del 05.10.2022, quale atto interruttivo, risultano trascorsi i tre anni entro cui matura la prescrizione;
ne deriva la prescrizione del credito, e, di conseguenza, la cartella va annullata.
Si ritiene, pertanto, che le eccezioni sollevate da parte ricorrente possano trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, che liquida in €130,00, di cui €30,00 di CUT, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 13.1.2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 588/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250007775055000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n.017 2025 0007775055, a lui notificata il 14.05.2025, a titolo di Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo di
€ 387,13.
L'istante ha eccepito di non aver mai ricevuto l'accertamento cui la cartella fa riferimento;
la non corretta procedura di formazione della pretesa tributaria non essendo stata rispettata la ordinata sequenza progressiva degli atti;
la prescrizione triennale del credito.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento all'eccepita mancata notifica dell'atto presupposto, di competenza dell'ente impositore e di aver correttamente agito. Chiedeva di essere manlevata dalla eventuale condanna alle spese.
La Regione Campania, regolarmente citata con PEC del 01.07.2025, non si costituiva.
Fissata l'udienza di trattazione al 13 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con ogni conseguenza di legge.
Viene sottoposta al vaglio della Corte, la cartella di pagamento n.017 2025 0007775055, notificata al ricorrente in data 14.05.2025, a titolo di Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo di € 387,13.
Orbene, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione scaturisce dall'avviso di accertamento n.964300947377, presumibilmente notificato il 05.10.2022, che riguarda appunto la Tassa automobilistica, anno 2019, con riferimento al veicolo con targa Targa_1
Senonchè, quanto dedotto dal ricorrente, in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento come riportato nella cartella impugnata, non risulta sconfessato dalla Regione Campania, che, regolarmente citata in giudizio, non ha interloquito sul punto, omettendo di costituirsi.
La mancanza di idonea documentazione probatoria in ordine all'esistenza dell'accertamento come riportato nell'atto impugnato e della sua notifica nella data indicata, non consente la verifica dell'irregolarità del comportamento fiscale da parte del contribuente;
ed invero, la norma detta una precisa sequenza procedimentale nella quale l'esercizio della pretesa tributaria si dipana dall'atto impositivo, alla cartella di pagamento, ed all'eventuale avviso di mora e/o intimazione;
pertanto, il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, che, incidendo sulla progressione di atti come stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria.
Inoltre, occorre altresì rilevare l'intervenuta prescrizione della tassa, laddove, risalendo la pretesa all'anno
2019 e non sussistendo prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presuntivamente alla data del 05.10.2022, quale atto interruttivo, risultano trascorsi i tre anni entro cui matura la prescrizione;
ne deriva la prescrizione del credito, e, di conseguenza, la cartella va annullata.
Si ritiene, pertanto, che le eccezioni sollevate da parte ricorrente possano trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, che liquida in €130,00, di cui €30,00 di CUT, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 13.1.2026