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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
3) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
2) Dott.SA Patrizia EVANGELISTA - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 402 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e (C.F. ) Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall' Avv. Valentino Romano;
[...]
[...]
[...]
[...]
in Controparte_1
persona del nominato curatore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Parte_3
Rodelli;
CP_2
1 NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Simona Esposito;
PPELLANTE INCIDENTALE IN ADESIONE- CP_2
La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. con deposito telematico della sentenza, a seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 27.03.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e di note sostitutive della comparizione in udienza per la discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto notificato in data 28/05/2020 la Parte_4
citava dinanzi a questo Tribunale la (P.I. ), in persona
[...] Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore , e il dott. per sentire Controparte_3 Parte_2
testualmente:
- Accertare e dichiarare inefficace nei confronti del AL “ e per Controparte_1
l'effetto, revocare ex art.67 co.1 (così rettificato, con memoria ex art.183 comma VI n.1 c.p.c., l'errore materiale nell'indicazione del comma contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione) del R.D. 16 marzo
1942 n.267, il conferimento dell'usufrutto di azienda effettuato dal Dott. in favore Controparte_1
della in data 21/11/2017 con atto n. rep. 3418 n.2355 racc. a rogito del notaio Parte_1
in conseguenza, condannare la convenuta società alla Persona_1 Parte_1
restituzione dei frutti e dei ricavi derivamenti dall'esercizio dell'attività aziendale maturati dalla data dell'atto n. rep. 3418, n.2355 racc., o altra diversa e successiva maggiorati degli interessi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, nell'ipotesi di cessione o trasferimento dell'usufrutto a terzi, condannare la convenuta società alla restituzione della somma di € 280.000,00 o quella minore o maggiore accertata in corso di causa e pari al valore dell'usufrutto conferito, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- Accertare e dichiarare inefficace, ex art.64 L.F., del R.D. 16 marzo 1942 n.267, nei confronti del
, la donazione delle quote sociali della “ _1 Controparte_1 [...]
[..
[...] , pari al 95% del capitale sociale, effettuata dal dott. in favore Controparte_4 Controparte_1
della moglie e del foglio in data 28/11/2017, con atto rep. 3434, Controparte_3 Parte_2
racc. 2370 a rogito del notaio Persona_1
condannare, altresì, i convenuti alla restituzione dei frutti e dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale oltre che, delle quote societarie stesse, nell'ipotesi di loro cessione o trasferimento;
- In ogni caso, condannare i convenuti, in favore del AL attoreo, alla rifusione delle spese e compensi professionali di causa, oltre accessori”.
A sostegno delle suddette richieste la Curatela premetteva in fatto che:
- in data 09/02/2005 il dott. in qualità di titolare e unico e proprietario, avviava Controparte_1
l'omonima farmacia in forma di impresa individuale;
- in data 14/11/2017 veniva costituita la società Pt_1 Parte_1
- in data 21/11/2017, ossia una settimana dopo la costituzione della il dott. conferiva _1
usufrutto trentennale dell'attività della farmacia, stimato dal dott. per euro 280.000,00 nella Per_2
società “ , con espreSA esclusione dei crediti e debiti maturati alla data della Parte_1
sottoscrizione dell'atto;
- in data 28/11/2017, appena sette giorni dopo il conferimento dell'usufrutto, il dott. Controparte_1
donava la sua intera quota di capitale sociale, pari a 95.000,00 euro, alla moglie , alla Controparte_3
quale veniva conferita la carica di amministratrice unica e rappresentante legale della Parte_1
e al figlio dott.
[...] Parte_2
- in data 11/12/2017 l'attività a nome del dott. veniva ceSAta, anche se tale circostanza di _1
fatto veniva comunicata alla Camera di commercio solo il 10/05/2018;
- in data 26/07/2018 il Tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della Controparte_1
nominando curatore l'avv.
[...] Parte_3
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, la Curatela deduceva che il conferimento dell'usufrutto trentennale della propria ditta individuale nel capitale sociale della s.r.l. e la successiva donazione delle quote sociali, posti in essere dal dott. in un breve lasso di tempo e tra soggetti facenti Controparte_1
parte del medesimo nucleo familiare, erano stati all'evidenza compiuti in frode e danni dei creditori della ditta individuale poi dichiarata fallibile, con conseguente loro revocabilità.
La società ritualmente costituita, chiedeva il rigetto delle domande, deducendo: Parte_1
3 - l'assenza della volontà di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, non avendo la Curatela – a tanto onerata ex art.67 co.2 L.F. – provato la conoscenza dello stato di insolvenza della ditta individuale del dott. Controparte_1
- il mancato rispetto del limite temporale dei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in quanto, atteso che la sentenza di fallimento interveniva in data 26/07/2018, mentre l'atto di conferimento di usufrutto era stato formalizzato in data 21/11/2017 e registrato il successivo 28/11;
- il mancato superamento del limite di un quarto della controprestazione del terzo consistente nella partecipazione sociale parti al 95%, contestando che il dr. nella sua relazione abbia sottostimato Per_2
l'usufrutto trentennale;
- la non consequenzialità tra l'atto gratuito posto in essere dal dott. consistente nella Controparte_1
donazione di quote sociali, e la sua inefficacia ai sensi dell'art.64, co.2, R.D. n.267/42, assumendo trattarsi di atto: - I) posto in essere in adempimento di un dovere morale nei confronti della moglie e del figlio, con i quali il donante assumeva di avere da tempo compromesso ogni rapporto;
- II) irrilevante rispetto alle ragioni dei creditori della ditta individuale, stante l'entità del patrimonio residuo del soggetto disponente.
ritualmente costituito, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo la propria carenza Parte_2
di legittimazione passiva limitatamente alla domanda ex art.67 L.F. proposta in relazione al conferimento di usufrutto, per essere estraneo a tale atto dispositivo.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, rigettata la richiesta di prova testimoniale delle parti e ritenuto altresì superfluo l'espletamento di una c.t.u. sulla congruità della stima dell'usufrutto trentennale per le ragioni esposte dal G.I. nell'ordinanza del 24/07/2021, all'udienza del
16/11/2021, svoltasi a trattazione scritta per la nota emergenza epidemiologica da covid, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e con ordinanza resa in pari data il giudice ha assegnato termini complessivamente sino al 7/02/2022 per il deposito di comparse conclusionali e di successive memorie di replica, riservando all'esito la causa per la decisione”.
Con sentenza n. 832 del 2022, pubblicata in data 25.03.2022, il Tribunale di Lecce ha: - dichiarato inefficace, ex art. 67 co.1 R.D. n.267 del 1942, nei confronti del _1
, il conferimento dell'usufrutto di azienda effettuato a
[...] Controparte_1
favore della - dichiarato inefficace, ex art.64 del R.D. n.267 del Parte_1
1942, nei confronti del , la donazione delle _1 Controparte_1
quote sociali della , pari al 95% del capitale sociale, Controparte_1
4 effettuata dal dott. in favore della moglie e del figlio Controparte_1 Controparte_3
; - condannato la , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Curatela del fallimento, Parte_2
di spese e compensi di lite, liquidati in complessivi euro 7.554,00, di cui euro 300,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, i.v.a.
e c.a.p. come per legge.
A seguito di istanza congiunta del 05.04.2022 per correzione errore materiale ex art. 288, comma 1 c.p.c., il Tribunale di Lecce, con ordinanza di annotazione di correzione materiale del 15.04.2022, così ha disposto: “l) a pag. 1 nell'epigrafe ove è scritto: <
[...]
, (P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Controparte_3 C.F._3
Quarta>> si legga e si intenda << , (P.L in Parte_1 P.IVA_1
persona de/legale rappresentante pro tempore Sig.ra (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
nonché quest'ultima in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. Valentina Quarta>>,
2) al rigo primo della pag. 2 della sentenza ove è scritto <<in persona del legale rappresentante pro tempore>...>> Controparte_3
si legga e si intenda:
<<in persona del legale rappresentante pro tempore>proprio...>>
3) al rigo 15 della pag. 3 ove è scritto <
4) al punto 3 del dispositivo della sentenza, a pag. 8, ove è scritto " , Controparte_1
si legga e si intenda: " ; Parte_1
5) al punto 3 del dispositivo della sentenza a pag. 8, ove viene indicata la condanna ad " €7.554,0 di cui
€300,00 per spese ed €7.254,00 per compensi" si legga e si intenda: “€7.799,00 di cui €580,00 per spese ed €7.254,00 per compensi"
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2022, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore e hanno interposto appello avverso Parte_2
5 la citata sentenza, asseritamente notificata il 12.04.2022, affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della steSA, di accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza delle domande proposte dal
[...]
, e per l'effetto rigettarle;
con condanna del Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese e competenze legali per il doppio grado Controparte_1
del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 23.09.2022, si è costituito il , il Controparte_1
quale ha richiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; rigettare l'appello proposto e da Parte_1 Parte_2
, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
con condanna degli
[...]
appellanti al pagamento delle spese e compensi delle presente grado di giudizio;
con condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore del fallimento resistente di una somma equitativamente determinata.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 07.10.2022, si è costituita la quale ha spiegato appello in adesione all'impugnazione della Controparte_3 [...]
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza delle domande proposte dal
[...]
e per l'effetto rigettarle;
con condanna del Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese e competenze legali per il doppio grado Controparte_1
del giudizio. Essendo stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione, dopo il deposito telematico delle note sostitutive della comparizione in udienza, con ordinanza del 13.01.2024 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti appellanti fiSAndo udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. disponendone la trattazione scritta ed assegnando termine per il deposito di note conclusive e di note sostitutive della comparizione in udienza per la discussione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. Con il primo motivo d'appello (rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione di legge. Violazione e/o errata interpretazione art. 67 legge 267/1942. Totale carenza di motivazione in ordine al punto decisivo della controversia. Mancanza assoluta della prova. Violazione del diritto di difesa. Difetto di motivazione”), gli appellanti impugnano il seguente paSAggio della sentenza di primo grado: “è sufficiente considerare che non solo è all'evidenza sottostimato il valore dell'usufrutto trentennale della farmacia (dalla quale venivano esclusi i debiti) in € 280.000.00, ma soprattutto non può omettersi di considerare che tale somma è stata sottratta ai debitori in un breve lasso di tempo”, sostenendo che tali affermazioni sarebbero gratuite e prive di qualsivoglia riscontro e prova e che sarebbe inesistente la motivazione del percorso logico-giuridico alle stesse sotteso.
1.1. Gli appellanti, in particolare, sostengono che il primo giudice abbia errato nell'operare le valutazioni inerenti la verifica di una sproporzione superiore ad un quarto tra “…le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che è stato a lui dato o promesso”, come richiesto dall'art. 67 n. 1 L.F. . Ritengono, infatti, gli appellanti, che l'accertamento da parte del primo giudice, della sussistenza della anzidetta sproporzione sarebbe inficiata, sotto un primo profilo, da una ingiustificata “delegittimazione” (sulla base delle generiche e inconsistenti contestazioni mosse dalla Curatela) della perizia di parte del dott. Per_3
, prodotta dalla ditta fallita ed avente ad oggetto la stima dell'usufrutto trentennale
[...]
d'azienda conferito da nella costituita s.r.l. e, sotto un ulteriore profilo, Controparte_1
dal fatto che, nell'operare un confronto fra il conferimento dell'usufrutto trentennale della ditta individuale stimata in € 280.000,00 (con valutazione ritenuta dal Parte_1
primo giudice sottostimata) e la partecipazione societaria per € 95.000,00 di
[...]
in quote nominali della s.r.l., non si fosse tenuto nel debito conto che tale _1
partecipazione societaria corrispondeva alla quota di maggioranza della s.r.l. e consentiva una partecipazione agli utili della società nella steSA misura. Ancora, gli appellanti rilevano, nel merito del conferimento eseguito dal dott. , “che la steSA possibilità di Controparte_1
esecuzione per opera di creditori propri del predetto, poteva, come può, eseguirsi, anche sulla quota del 95% del conferimento di che trattasi, posta a riserva vincolata per futuro aumento del capitale sociale”, sicchè, secondo gli appellanti, l'operazione di conferimento, contrariamente a quanto ritenuto dal
7 primo giudice, non sarebbe stata suscettibile di ledere le aspettative di realizzazione dei propri diritti da parte dei creditori della ditta individuale.
2. Con il secondo motivo d'appello (rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per errata interpretazione di legge. Violazione e/o errata interpretazione art. 64 legge 267/1942. Totale carenza di motivazione in ordine al punto decisivo della controversia. Mancanza assoluta della prova. Violazione del diritto di difesa. Difetto di motivazione”) gli appellanti si dolgono dell'errata applicazione dell'art. 64 L.F. da parte del primo giudice il quale ha escluso che la donazione di quote sociali da parte del dott. in favore della moglie e del Controparte_1 Controparte_3
figlio fosse diretta ad adempiere al dovere morale, gravante sul Parte_2
fallendo, di provvedere al loro mantenimento e che, pertanto, restasse sottratta alla sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 64 L.F., sussistendo, secondo gli appellanti, altresì il richiesto rapporto di proporzionalità tra il valore della donazione e quello del patrimonio del donante
2.1. In particolare, pur dando atto “che il rapporto familiare tra il Dott. e la sig.ra _1
non è mai giunto dinanzi all'Autorità…”, gli appellanti si dolgono della mancata CP_3
ammissione, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di prova orale, riproposta nella presente fase, che consentirebbe di provare l'esistenza di un accordo privato con cui
“I soggetti hanno liberamente deciso di accordarsi privatamente…” ritenendo superflua una formalizzazione della vicenda, dato che il figlio era già maggiorenne e che, con tale accordo,
“…alla sig.ra veniva riconosciuta la possibilità di avere un proprio reddito e non un mero contributo di mantenimento”.
3. Ebbene, ritenendo di dover riproporre, quanto alla richiesta di prova orale reiterata nella presente fase dagli appellanti, il contenuto dell'ordinanza collegiale provvisoria emeSA in data 27.3.2015, in quanto fondato su valutazioni che appaiono meritevoli di conferma
(trattandosi di posizione di prova irrilevanti ai fini del decidere, considerato che, quand'anche confermate, non introdurrebbero comunque elementi di giudizio idonei ad imporre una riforma della sentenza impugnata), osserva la corte che i due motivi d'impugnazione, per i motivi di cui appresso, si prestano ad una valutazione congiunta.
3.1. Le censure formulate con gli stessi, ad avviso della Corte, per la loro formulazione
“atomistica”, sono inidonee a fondare una riforma della decisione impugnata, in quanto
8 omettono di “fare i conti” con il complessivo impianto motivazionale alla steSA sotteso, che, lungi dal poter essere definito “inesistente”, risulta essere stato, semmai, eluso dagli appellanti, in quanto questi ultimi hanno mancato di confrontarsi con lo stesso, nella sua complessiva estensione logico-ricostruttiva, con la conseguenza che i paSAggi “rimossi” ben potrebbero rivendicare l'efficacia della res iudicata.
3.1.1. Ed infatti il fondamento dell'accoglimento delle domande proposte dal
[...]
” va rinvenuto nella razionale valutazione della Controparte_1
complessiva operazione economica realizzata dalla famiglia , che il primo _1
giudice ha operato - facendo applicazione del paradigma del “collegamento negoziale” – pervenendo alla opportuna “meSA a fuoco” del risultato finale di tale operazione e che non risulta attinta da alcuna specifica confutazione.
3.1.2. Ha infatti osservato il primo giudice che: “… evidente risulta il fine in concreto perseguito dalla famiglia con la complessiva operazione posta in essere nell'arco di appena 14 giorni, _1
attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata, il conferimento alla steSA dell'usufrutto della farmacia e, poco dopo, la donazione della totalità della partecipazione sociale, pari al 95%, ricevuta quale controprestazione del detto conferimento, operazioni che hanno condotto a lasciare al dr.
[...]
tutte le passività della sua ditta individuale e a conferire la farmacia in una s.r.l. della moglie e _1
de1 figlio, con una minima quota intestata (2,5%) alla socia dr.SA , neceSAria per Controparte_5
l'esercizio della farmacia da parte della .”.
Dopo avere posto una tale premeSA ricostruttiva, il primo giudice ha osservato che: “Per quanto attiene alla sproporzione di oltre un quarto tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito e quanto allo stesso dato o promesso, è sufficiente considerare che — come correttamente fatto presente dalla difesa della Curatela e come emerge in modo pacifico dagli atti — non solo è all'evidenza sottostimato il valore dell'usufrutto trentennale della farmacia (dalla quale venivano esclusi i debiti) in euro 280.000, ma, soprattutto, non può omettersi di considerare che tale somma è stata sottratta ai debitori in un breve lasso di tempo, per cui in concreto la ditta individuale del dr. è rimasta svuotata di Controparte_1
somme o beni aggredibili dai creditori. Ed invero, la somma di euro 280.000 che il dr. avrebbe _1
ricevuto per il conferimento dell'azienda (farmacia) nella s.r.l., risulta imputata a capitale sociale per euro
95.000,00 e per i restanti 185.000,00 risulta imputato a riserva vincolata a futuro aumento di capitale sociale, per cui, in seguito alla donazione (dopo appena 14 giorni) da parte del fallito della totalità della
9 partecipazione nella s.r.l. a moglie e figlio, nulla è residuato ai creditori della ditta individuale. Pertanto il dott. attraverso il conferimento dell'usufrutto alla s.r.l., il conferimento del corrispettivo alla _1
steSA s.r.l. (per acquisto quote e per futuro aumento di capitale) e la donazione delle sue quote in favore dei congiunti, ha precluso ai creditori qualsiasi possibilità di soddisfarsi sui beni della ditta individuale, gravata – va detto – di debiti per euro 1.431.391,97 a fronte di un patrimonio scarsamente commerciabile e pari al più ad euro 382.958,88.”
3.2. Ebbene, la Corte – richiamando Cass. n 28324/2023 - ritiene opportuno preliminarmente premettere, in via generale, che “…le espressioni “collegamento negoziale” o
“negozi collegati” – estranee al codice civile del 19422 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta Europea – non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi. Infatti, “il “contratto collegato” non e' un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti” (Cass. n. 8844/2001); cio' che si definisce collegamento negoziale non e' che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento “neceSArio”, perche' legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un'attivita' ermeneutica condotta valorizzando l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti. Nel collegamento negoziale “atipico” si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse. La dottrina piu' moderna si e' anche spinta a considerare se poSA attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una sequenza unitaria e composita che comprende in se' il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimita', in particolare, il collegamento tra i contratti “e' funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualita' propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validita' e l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007).
10 Piu' precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra piu' negozi – fenomeno “che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalita' pratica unitaria”
(Cass. n. 3645/2007) – “nei suoi aspetti generali non da' luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma e' un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita' coordinata di contratti,
i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e' finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi” (Cass. n. 7255/2013; n. 18585/2016). Pertanto….in caso di collegamento funzionale tra piu' contratti, “la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “”simul stabunt, simul cadent”” (Cass. n.
7255/2013), in quanto “le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validita' e l'efficacia” (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015).” (Cass. n 28324/2023).
3.3. Ebbene, acquisita, a titolo di premeSA, la sistemazione dogmatica della fattispecie del collegamento funzionale, osserva, questa Corte, che la giurisprudenza, ai fini della revocabilità sia ex art. 2901 c.c. che ex art. 67 L.F., ha da tempo accordato rilevanza al collegamento negoziale tra più atti, per i casi in cui un atto di disposizione non poSA di per sé essere considerato pericoloso per la sicurezza del credito, ma tuttavia costituisca - in riferimento alla totalità degli effetti di una serie di atti, ciascuno dei quali eventualmente di per sé inidoneo a pregiudicare la solidità del patrimonio del debitore - l'indice del disegno del debitore volto specificamente a far venir meno la garanzia patrimoniale generica del creditore. Ebbene, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di agire in revocatoria anche nei confronti degli atti cronologicamente antecedenti quando siano funzionalmente collegati all'ultimo della sequenza il quale sia quello che assicuri in concreto il risultato finale perseguito (Cass. 5178/1977); e ciò soprattutto valorizzando, per la sua concludenza logica, la brevità dell'arco temporale entro il quale gli atti siano stati posti in essere, oltre che la caratterizzazione unitaria dell'elemento soggettivo (il cd. consilium fraudis) alla stregua del quale sindacare dell'esistenza del riferito collegamento
(Cass. 1341/1996; Cass. 3356/1977).
E' stato anche affermato come non sia rilevante che l'azione revocatoria sia promoSA contro tutti gli atti, bensì solo contro quello più significativo dal punto di vista economico
11 o che meglio riveli gli elementi della frode (Cass. 19129/2015). Ciò che, indubbiamente, vale, nella vicenda in concreto dedotta nel presente giudizio, a “sdrammatizzare” la questione della verifica della sproporzione superiore ad ¼ con riferimento al conferimento da parte del dott. dell'usufrutto trentennale della propria impresa Parte_2
individuale nella s.r.l. costituita una settimana prima tra la moglie Controparte_6
con assunzione di una sua partecipazione nella s.r.l. pari al 95% e con
[...]
imputazione dell'eccedenza di valore dell'usufrutto aziendale conferito (complessivamente stimato in € 280.000, a riserva vincolata a futuro aumento del capitale. Prevale, infatti, ai fini della verifica della compromissione della garanzia generica rappresentata, per i creditori di , dal suo patrimonio, l'apprezzamento della finalità perseguita dal Controparte_1
collegamento di atti negoziali posti in essere tra il 14.11.2017 ed il 28.11.2017, venuta ad emersione - in occasione del conferimento nella s.r.l. dell'usufrutto trentennale dell' azienda di cui era titolare il dott. - nella previsione della “espreSA Controparte_1
esclusione di tutti i rapporti contrattuali in essere, crediti e debiti maturati alla data di sottoscrizione del presente atto” (cfr. atto notarile di conferimento d'usufrutto del 21.11.2017) ed esitata, a completamento della serie di atti collegati, nella donazione della quota di partecipazione di nella s.r.l .al figlio , con conseguente evidente pregiudizio delle Controparte_1 PT
chances satisfattive dei creditori della sua azienda (fallita).
4. Del tutto destituito di efficacia confutatoria rispetto all'impianto motivazionale della sentenza impugnata appare pertanto il rilievo di parte appellante secondo cui “l'operazione di conferimento non sottraeva -così come in effetti non ha sottratto- alcuna garanzia creditoria” in quanto
“… la steSA possibilità di esecuzione per opera di creditori propri del predetto poteva -come può- eseguirsi, anche sulla quota del 95% del conferimento di che trattasi posta a riserva vincolata per futuro aumento del capitale sociale”, in quanto omette di confrontarsi criticamente con la effettiva compiuta estensione della ratio decidendi espreSA dal primo giudice, rimasta, in definitiva non specificamente confutata.
Né si ritiene che una tale valenza confutatoria poSA essere accordata alle argomentazioni che seguono: “ Si ribadisce, ove dovesse ancora servire, che l'atto di conferimento … è stato stipulato per scelte di pura gestione aziendale;
difatti il Dott. aveva deciso di operare sotto altra Controparte_1
forma e, per questo, aveva individuato nel predetto conferimento dell'usufrutto trentennale in favore della
12 medio tempore costituita dalla Sig.ra nella prospettiva dello Parte_1 Controparte_3
svolgimento dell'attività di farmacista da parte del neolaureato figlio lo strumento che consentisse PT
lo svolgimento dell'attività, garantendo al contempo anche i diritti economici del figlio e della Sig.ra PT
, con i quali da anni aveva ceSAto ogni tipo di rapporto di familiarità per ragioni personali Controparte_3
che avevano determinato la rottura di ogni legame”.
4.1. Con tali argomentazioni le parti appellanti, non smentendo, in definitiva, la tesi del collegamento negoziale fra gli atti “attenzionati” dalla Curatela, hanno inteso proporne una chiave d'interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado, che, però, non risulta né chiara né convincente, alludendo a “scelte di pura gestione aziendale”
e ad un contemperamento del protrarsi dello svolgimento dell'attività con il soddisfacimento dei diritti economici del figlio e della moglie PT Controparte_3
senza fornire una giustificazione alternativa plausibile della “necessità” – rispetto ai fini evocati ed asseritamente perseguiti - dei vari paSAggi della sequenza di atti e, fra questi, della esclusione di tutti i rapporti contrattuali in essere, nonchè dei crediti e dei debiti maturati alla data di sottoscrizione dell'atto di conferimento, che appaia più credibile rispetto alla chiave di lettura proposta dalla curatela e ritenuta fondata dal giudice di primo grado.
4.2. E' il caso di rilevare come, del resto, le prospettazioni di parte appellante circa l'atteggiarsi dei rapporti familiari che avrebbe giustificato un onere di mantenimento a carico di in favore della moglie (non separata) e del figlio Controparte_1
(maggiorenne), pretesamente assolto con la donazione di quote sociali di cui all'atto notarile del 28.11.2017 e asseritamente fondato su un accordo raggiunto in autonomia dalle parti – sul presupposto (sembrerebbe) di uno scenario di crisi del rapporto coniugale, non approdato però ad una formalizzazione in sede di separazione, eventualmente consensuale - appaiono prive di qualsivoglia riscontro in atti (risultando al riguardo prive di concludente valenza probatoria le richieste di prova orale, già rigettate) ed anzi ampiamente contraddette dalla produzione documentale valorizzata dal AL appellato (di cui alle pp. 13-15 della comparsa di costituzione e risposta nella presente fase) alla quale si fa rinvio nella ricognizione fattane dalla Difesa del fallimento, da cui emerge non solo il riscontro del mantenimento della residenza da parte del dott. _1
13 presso l'indirizzo della casa coniugale, corroborato dal rinvenimento presso _1
quest'ultima di beni personali in uso allo stesso – inventariati appresi al fallimento -, ma anche il perdurare della comunione di vita fra il fallito ed il suo nucleo familiare, nella piena condivisione delle problematiche economiche inerenti la gestione della farmacia che assicurava il sostentamento dell' intero nucleo ( si legge nella comparsa di risposta del
, a p. 14: “Nel verbale di interrogatorio (doc. 11 del fascicolo di primo grado) reso al curatore _1
fallimentare il dott. indicava quale residenza la casa coniugale, nessuna precisazione faceva circa _1
il proprio preteso stato di separazione di fatto e anzi dichiarava: “il tenore di vita mio e della mia famiglia
è stato normale e negli ultimi tempi si e ridotto notevolmente a causa della riduzione dei guadagni”. Da tale affermazione non si evince che il dott. fosse separato dalla moglie, né tanto meno che il suo _1
nucleo familiare non fosse unito, anzi la detta dichiarazione dimostra come l'intera famiglia partecipasse – godendo e patendo – delle alterne vicende economiche della farmacia, a smentita dell'assunto avversario circa la ignoranza, da parte del coniuge e del figlio, dello stato di insolvenza in cui la steSA versava”. CP_3
4.3. Pertanto e conclusivamente, anche all'interno di una valutazione “atomistica”, appare totalmente destituita di qualsivoglia fondamento la tesi della funzione di adempimento di un dovere morale da attribuirsi alla donazione di quote societarie da parte del fallendo in favore della moglie, e del figlio , con atto notarile Controparte_3 Parte_2
del 28.11.2017 (rep. 3434 racc. 2370 per notar ) Per_1
di cui pertanto deve, così come ritenuto dal primo giudice, confermarsi l'inefficacia ex art. 64 L.F.
L'appello proposto da e da ed al quale ha Parte_1 Parte_2
aderito l'appellante incidentale va pertanto rigettato, conseguendone la Controparte_3
regolamentazione delle spese della presente fase secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_2
nonché sull'appello incidentale adesivo proposto da nei confronti del Controparte_3
14 AL ” avverso la sentenza n. 832/2022 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, depositata in data 25.03.2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo;
- condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Controparte_3
fra loro, alla rifusione, in favore del ”, Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.500,00 oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, IVA e C.A.P. come per legge;
- dichiara che ricorrono le condizioni per l'applicazione, nei confronti degli appellanti principali e dell'appellante incidentale adesivo, dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002 quanto al versamento, in favore dell'Erario, della somma corrispondente al C.U. già versato per la proposizione del presente appello.
Così deciso in Lecce, in data 08.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.SA Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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