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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa NT LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di 1° grado iscritta al n. 12864 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 - avente a oggetto: contratti bancari tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte 1
Attore
Contro
(già
), in persona del CP_1 Controparte 2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto. rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione, notificato il 01.06.2021, Parte 1 Parte 2
Parte 5
Parte 3
Parte 4
Parte 6
Parte_9 Parte 8 Parte 10 Parte 7 Pt 11
Parte 14
[...] Parte 12 Parte 13
[...]
Parte 15 Parte 16 Parte 17 e Parte 18 quale erede di Persona 1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Controparte 3 (giudizio iscritto al n. RG n. 7618/2021). Bari la
L'odierno attore (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 019/01026641 e del conto deposito titoli n.
00019/0000021917805 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione.
Evidenziava che, sui predetti conti, la banca convenuta aveva addebitato n.
2275 azioni di propria emissione peri ad un controvalore di € 20.379,87 nel dettaglio:
- in data 17.09.2004 n. 1500 azioni per un controvalore pari ad € 13.356,67;
- in data 12.10.2006 n. 425 azioni pari ad un controvalore di € 3.890,70;
- in data 30.12.2014 n. 350 azioni pari ad un controvalore di € 3.132,50.
Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà.
Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 27.12.2019
(all. n. 7b fasc. attore), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 7a fasc. attore).
Eccepiva la nullità, ex art. 23 TUF, delle operazioni di investimento, per assenza del contratto quadro, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'attore, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente.
In relazione al profilo di rischio attribuito all'investitore, evidenziava la totale inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare, atteso il profilo di rischio basso emergente dalle profilature del 2012 e 2016 e la eccessiva concentrazione mai segnalata. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti CP_4 n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione CP 4 n. 9019104/2009.
Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 20.379,87 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 20.379,87 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_3
[...] chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità.
Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni Parte 1 era divenuto titolare di n. 16.464 azioni e che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'attore, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: 10) LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO EFFETTUATE DAL SIG. DONATO SIVO
Numero Data Deposito Prezzo CTV Azioni Descrizione Movimento fiscale fiscale titoli Movimento Movimentate
16/09/2004 1.500 8,90 13.356,68 19/026502867 EMISSIONE AZIONI
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 29/05/2006 75 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
16/10/2006 425 9,15 3.890,70 19/026502867 ACQ. AZIONI
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 04/05/2012 40 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 19/04/2013 40 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI
19/026502867 CAPITALE A TITOLO ONEROSO- 30/12/2014 350 8,95 3.132,50
OPZIONE
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 10/01/2018 26 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 10/01/2020 43 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 18/11/2020 13.944 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 14/12/2020 21 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO 16.464 20.379,87
Sosteneva, inoltre, che l'odierno attore, attraverso la compilazione del questionario di profilatura IF (all. n. 27 fasc. convenuta), aveva reso dichiarazioni del tutto affidanti in merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio;
a fronte del regolare invio degli e/c, non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che Parte 1 avesse percepito la somma di € 16.539,69 a titolo di frutti civili.
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011.
Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli , e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto.
Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito.
Con ordinanza del 14.10.2021, resa nel procedimento principale RG n.
7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali.
La domanda separata promossa da Parte 1 veniva iscritta al n.
12864/2021 e qui esaminata.
La causa, istruita in via documentale, con l'espletamento di ctu, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226).
Ancora, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili" (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche
Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023).
Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno
8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla CP 4 , la quale ha rivelato la violazione da parte della CP 3 di tutta una serie di obblighi informativi in relazione alla determinazione del prezzo dell'azione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità.
Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della CP_3 comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione
(01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data
11.03.2020 (all. n. 3 fasc. attore).
Orbene, avendo parte attrice reiterato in comparsa conclusionale esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà soltanto questa quale oggetto del presente giudizio.
Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio
"compensatio lucri cum damno" previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020).
In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo. si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto O richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di
Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della CP_3 l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia "perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e daldal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo" (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019).
Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità
(Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n.
4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n.
14335) secondo cui "In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute". L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del
19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore
(cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905).
Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del
24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il
Regolamento CP 4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento.
Nella fattispecie in esame, il regolamento pro-tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, per le operazioni eseguite sino al 31/10/2007, ed il n. 16190 del 29 ottobre 2007, unitamente al reg. congiunto CP 6 Banca d'Italia del
29 ottobre 2007, che hanno dato attuazione alla direttiva MIFID14, per le operazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi.
La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg.
11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40,
e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg.
16190/07.
In particolare, il Regolamento CP 4 n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
Inoltre, con la comunicazione n. 9019104/2009 la CP_4 ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.
Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio "alto": le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla CP_4 con la citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dagli attori, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate.
Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili.
Il perito nominato ha accertato che, alla data di notifica dell'atto di citazione
(01.06.2021) l'odierno attore era titolare di n. 16.464 azioni di cui n.
1.925 acquistate in contanti, n. 350 acquistate in opzione e n. 14.189 assegnate gratuitamente dalla Banca IV DO - dossier titoli n. 19/21917805
Valuta Causale n. azioni saldo
17/09/2004 sottoscrizione AZIONI BPB 1.500 1.500
assegnazione GRATUITA azioni BPB 7 29/05/2006 575 1.575 per aumento capitale
12/10/2006 sottoscrizione AZIONI BPB 425 2.000
assegnazione GRATUITA azioni BPB 04/05/2012 40 2.040 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 4
19/04/2013 0 2.080 40
per aumento capitale sottoscrizione BPB CUM BONUS SHS 350 2.430 30/12/2014
per esercizio OPZIONE assegnazione GRATUITA azioni BPB 09/01/2018 26 2.456
per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 10/01/2020 2.499 43
per aumento capitale
3
3
assegnazione GRATUITA azioni BPB 18/11/2020
13.944 16.443 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB
14/12/2020 21 16.464 per aumento capitale
01/06/2021 saldo finale 16.464
Per quanto attiene all'esperimento, da parte della banca, degli obblighi informativi posti a suo carico, il ctu ha evidenziato che (pag. 16 e 17 elaborato peritale), in disparte la dichiarazione di non voler fornire alcuna informazione circa gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria contenuta nel contratto quadro del 09.07.1992 sottoscritto congiuntamente a Parte 19 , gli investimenti del 17.09.2004 e 12.10.2006 sono privi di profilatura, in quanto precedenti di ben otto anni rispetto al questionario di profilatura del 29.11.2012; le assegnazioni gratuite del 19.04.2013 el l'investimento in del 30.12.2014, possono ritenersi Controparte 7 dotati di profilatura in quanto successivi di uno e due anni dal questionario del 2012; l'assegnazione gratuita del 09.01.2018 può ritenersi dotati di profilatura in quanto successiva due anni dal questionario del 2016; le assegnazioni gratuite del 10.01.2020, 18.11.2020 e 14.12.2020, invece, sono prive di profilatura in quanto il questionario del 2016 è precedente di quattro anni da tali operazioni.
I questionari compilati dall'odierno attore risultano successivi agli investimenti in contanti del 2004 e 2006 e all'assegnazione gratuita di azioni del 2006 e all'acquisto in opzione del 2012.
Il ctu ha, quindi, concluso per il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della banca convenuta.
In relazione agli obblighi informativi di natura attiva, il perito nominato ha accertato che la documentazione prodotta in atti non è sufficiente a dimostrarne l'assolvimento, trattandosi di documentazione non personalizzata, non sottoscritta dal cliente e incompleta, in quanto mancante per le operazioni del 10.12.2014 della scheda prodotto e del prospetto informativo.
Tanto comporta un mancato assolvimento in concreto da parte della banca degli obblighi informativi posti a suo carico, che impedisce all'investitore di valutare le caratteristiche dell'investimento e di compiere scelte di acquisto consapevoli. È necessario, infatti, che obblighi siano assolti in concreto e non in maniera meramente formale, non potendosi ragionevolmente qualificare come a ciò sufficiente la mera consegna di corposa documentazione non facilmente intelligibile da un investitore non professionale.
Nel caso di specie, invece, la CP 3 non ha illustrato in modo sufficientemente dettagliato le caratteristiche ed i rischi specifici del prodotto finanziario, così come previsto dalla normativa ed in particolare dal
Regolamento CP 4 (pag. 21 e 22 elaborato peritale).
Quanto all'informazione relativa al conflitto di interessi, il ctu ha accertato che per l'operazione di investimento del 2004 la CP 3 non ha rispettato le disposizioni di legge in merito al conflitto d'interesse, di cui all'art. 21 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 27 del Regolamento CP 4 del 1° luglio 1998 n. 11522. Per le operazioni del 2006 e 2014 invece si può ritenere assolto tale obbligo (pag. 24 elaborato peritale).
Quanto alla Comunicazione CP_4 n. 9019104/2009, precisando che, ratione temporis, la stessa è inapplicabile agli investimenti effettuati fino a febbraio
2009, il perito nominato ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, relativamente agli investimenti ai quali la predetta comunicazione è applicabile (pag. 25, 26 e 27 elaborato peritale). Per quanto attiene alla profilatura del cliente, dalla compiuta analisi svolta dal ctu è emerso che rispetto agli obiettivi di investimento, la valutazione del profilo di rischio appare coerente con le intenzioni dell'attore che, da un lato, dichiara di voler proteggere nel tempo il capitale investito e, dall'altro, di voler ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi ...).
Parimenti adeguate sembrano le operazioni in relazione all'orizzonte temporale, atteso che l'investitore ha spuntato anche l'opzione di più lunga durata oltre alle altre, benché questo lasci intuire una scarsa consapevolezza circa le differenti tipologie di investimento.
Anomalie, però, sono costituite sia dal profilo di rischio medio-basso attribuito dalla banca all'attore e non compatibile con l'acquisto di titoli ad elevato rischio come quelli oggetto di giudizio;
sia dalla mancanza di prova circa le reali competenze specifiche in ambito finanziario e il livello di istruzione di Parte 1 che sarebbe, invece, stato utile ai fini di un'analisi più puntuale da parte della banca, la quale peraltro in assenza di tali informazioni, necessarie a desumere le reali competenze degli investitori avrebbe dovuto sconsigliare l'acquisto di titoli ad alto rischio.
Il ctu ha, inoltre, sottolineato che nel corso del rapporto l'operatività dei clienti ha raggiunto un livello di concentrazione molto elevato in titoli massimizzando il rischio di portafoglio, in violazione del principio di diversificazione degli investimenti (pag. 33 elaborato peritale).
Il perito nominato ha, pertanto, correttamente concluso per l'inadeguatezza delle operazioni contestate.
All'esito dell'analisi, è emerso che Parte 1 ha complessivamente investito la somma di € 17.346,88, al netto dei dividendi percepiti pari ad € 3.033,00 IV DO - dossier titoli n. 19/21917805 saldo capitale Valuta Causale n. azioni dossier titoli prezzo capitale investito dividendi saldo quotazione controvalore acquisto investito acquistate gratuite
-dividendi
17/09/2004 sottoscrizione AZIONI BPB 1.500 1.500 € 0,00 €8,90445 €13.356,675 € 13.356,68
17/03/2005 ID netti incassati 1.500 € 0,00 €0,00 -€288,75 € 13.067,93
30/03/2006 ID netti incassati 1.500 € 0,00 €0,00 -€315,00 € 12.752,93
assegnazione GRATUITA azioni BPB 29/05/2006 75 1.575 € 0,00
€ 0,00
€ 12.752,93 per aumento capitale
2.000 € 0,00 €9,15461 €3.890,709 12/10/2006 sottoscrizione AZIONI BPB 425
€ 16.643,63
29/03/2007 ID RD incassati 2.000 € 0,00
€0,00 -€ 550,00 € 16.093,63
06/03/2008 ID RD incassati 2.000 € 0,00
€0,00 -€ 600,00 € 15.493,63
30/04/2009 ID RD incassati
€ 0,00 € 0,00 -€500,00 €14.993,63 2.000
€9,40 € 18.800,00 €0,00 -€200,00 € 14.793,63 22/04/2010 ID RD incassati 2.000
21/04/2011 ID RD incassati 2.000 €9,40 € 18.800,00 € 0,00 -€200,00 € 14.593,63
sottoscrizione B18 per esercizio 9 0 2.040 €9,40 € 19.176,00 € 0,00 € 14.593,63 04/05/2012 40 OPZIONE assegnazione GRATUITA azioni BPB 19/04/2013 40 2.080 €9,53 € 19.822,40 € 0,00 € 14.593,63 per aumento capitale
02/05/2014 ID RD incassati 2.080 €9,53 €19.822,40 €0,00 -€ 166,59 € 14.427,04
sottoscrizione BPB CUM BONUS SHS 350 2.430 €9,53 €23.157,90 €8,95000 € 3.132,500 € 17.559,54 30/12/2014 per esercizio OPZIONE
23/04/2015 ID RD incassati 2.430 €9,53 € 23.157,90 € 0,00 -€212,66 €17.346,88
01/01/2016 variazione quotazione 2.430 € 7,50 € 18.225,00 € 0,00 € 17.346,88
assegnazione GRATUITA azioni BPB 09/01/2018 26 2.456 € 7,50 € 18.420,00 €0,00 € 17.346,88 per aumento capitale
01/04/2018 variazione quotazione 2.456 €5,40 € 13.262,40 € 0,00 € 17.346,88
01/04/2019 variazione quotazione 2.456 €2,38 €5.845,28 € 0,00 € 17.346,88
01/01/2020 variazione quotazione 2.456 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.346,88
01/04/2020 variazione quotazione 2.456 € 0,06 € 147,36 €0,00 € 17.346,88
assegnazione GRATUITA azioni BPB 10/01/2020 43 2.499 € 0,06 € 149,94 € 0,00 € 17.346,88 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 18/11/2020 13.944 16.443 € 0,06 €986,58 € 0,00
€17.346,88 per aumento capitale
14/12/2020assegnazione GRATUITA azioni BPB 21 16.464 € 0,06 €987,84 €0,00
€ 17.346,88 per aumento capitale
01/06/2021 TOTALI 2.275 14.189 16.464 €20.379,88 €3.033,00
€ 17.346,88
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.
Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della CP_3 ed il pregiudizio subito dalle attrici, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla riduzione del valore delle azioni.
Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 17.346,88.
Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza.
(così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178).
Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla CP_3 per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass.,
n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale.
Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che val risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351)
In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt 1
[...], con citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di
[...] ora Controparte 1 così provvede: Controparte_8
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto ON la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a CP 1
titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 17.346,88, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00019/0000021917805 in favore della Banca;
2. ON la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese processuali che liquida in €
2.540,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 03.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente.
Bari, 16.10.2025 Il Giudice
NT LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa NT LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di 1° grado iscritta al n. 12864 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 - avente a oggetto: contratti bancari tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte 1
Attore
Contro
(già
), in persona del CP_1 Controparte 2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto. rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione, notificato il 01.06.2021, Parte 1 Parte 2
Parte 5
Parte 3
Parte 4
Parte 6
Parte_9 Parte 8 Parte 10 Parte 7 Pt 11
Parte 14
[...] Parte 12 Parte 13
[...]
Parte 15 Parte 16 Parte 17 e Parte 18 quale erede di Persona 1 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Controparte 3 (giudizio iscritto al n. RG n. 7618/2021). Bari la
L'odierno attore (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 019/01026641 e del conto deposito titoli n.
00019/0000021917805 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione.
Evidenziava che, sui predetti conti, la banca convenuta aveva addebitato n.
2275 azioni di propria emissione peri ad un controvalore di € 20.379,87 nel dettaglio:
- in data 17.09.2004 n. 1500 azioni per un controvalore pari ad € 13.356,67;
- in data 12.10.2006 n. 425 azioni pari ad un controvalore di € 3.890,70;
- in data 30.12.2014 n. 350 azioni pari ad un controvalore di € 3.132,50.
Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà.
Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 27.12.2019
(all. n. 7b fasc. attore), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 7a fasc. attore).
Eccepiva la nullità, ex art. 23 TUF, delle operazioni di investimento, per assenza del contratto quadro, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'attore, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente.
In relazione al profilo di rischio attribuito all'investitore, evidenziava la totale inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare, atteso il profilo di rischio basso emergente dalle profilature del 2012 e 2016 e la eccessiva concentrazione mai segnalata. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti CP_4 n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione CP 4 n. 9019104/2009.
Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 20.379,87 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 20.379,87 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_3
[...] chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea.
Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità.
Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni Parte 1 era divenuto titolare di n. 16.464 azioni e che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'attore, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: 10) LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO EFFETTUATE DAL SIG. DONATO SIVO
Numero Data Deposito Prezzo CTV Azioni Descrizione Movimento fiscale fiscale titoli Movimento Movimentate
16/09/2004 1.500 8,90 13.356,68 19/026502867 EMISSIONE AZIONI
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 29/05/2006 75 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
16/10/2006 425 9,15 3.890,70 19/026502867 ACQ. AZIONI
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 04/05/2012 40 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 19/04/2013 40 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI
19/026502867 CAPITALE A TITOLO ONEROSO- 30/12/2014 350 8,95 3.132,50
OPZIONE
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 10/01/2018 26 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 10/01/2020 43 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 18/11/2020 13.944 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO
OPERAZIONE PER AUMENTO DI 14/12/2020 21 0,00 0,00 19/026502867 CAPITALE A TITOLO GRATUITO 16.464 20.379,87
Sosteneva, inoltre, che l'odierno attore, attraverso la compilazione del questionario di profilatura IF (all. n. 27 fasc. convenuta), aveva reso dichiarazioni del tutto affidanti in merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio;
a fronte del regolare invio degli e/c, non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che Parte 1 avesse percepito la somma di € 16.539,69 a titolo di frutti civili.
Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011.
Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli , e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto.
Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito.
Con ordinanza del 14.10.2021, resa nel procedimento principale RG n.
7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali.
La domanda separata promossa da Parte 1 veniva iscritta al n.
12864/2021 e qui esaminata.
La causa, istruita in via documentale, con l'espletamento di ctu, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226).
Ancora, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili" (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche
Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023).
Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno
8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla CP 4 , la quale ha rivelato la violazione da parte della CP 3 di tutta una serie di obblighi informativi in relazione alla determinazione del prezzo dell'azione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità.
Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della CP_3 comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, come in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione
(01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data
11.03.2020 (all. n. 3 fasc. attore).
Orbene, avendo parte attrice reiterato in comparsa conclusionale esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà soltanto questa quale oggetto del presente giudizio.
Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio
"compensatio lucri cum damno" previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020).
In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo. si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto O richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di
Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della CP_3 l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia "perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e daldal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo" (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019).
Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità
(Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n.
4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n.
14335) secondo cui "In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute". L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del
19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore
(cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905).
Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del
24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il
Regolamento CP 4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento.
Nella fattispecie in esame, il regolamento pro-tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, per le operazioni eseguite sino al 31/10/2007, ed il n. 16190 del 29 ottobre 2007, unitamente al reg. congiunto CP 6 Banca d'Italia del
29 ottobre 2007, che hanno dato attuazione alla direttiva MIFID14, per le operazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi.
La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg.
11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40,
e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg.
16190/07.
In particolare, il Regolamento CP 4 n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche.
Inoltre, con la comunicazione n. 9019104/2009 la CP_4 ha emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.
Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio "alto": le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla CP_4 con la citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dagli attori, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate.
Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili.
Il perito nominato ha accertato che, alla data di notifica dell'atto di citazione
(01.06.2021) l'odierno attore era titolare di n. 16.464 azioni di cui n.
1.925 acquistate in contanti, n. 350 acquistate in opzione e n. 14.189 assegnate gratuitamente dalla Banca IV DO - dossier titoli n. 19/21917805
Valuta Causale n. azioni saldo
17/09/2004 sottoscrizione AZIONI BPB 1.500 1.500
assegnazione GRATUITA azioni BPB 7 29/05/2006 575 1.575 per aumento capitale
12/10/2006 sottoscrizione AZIONI BPB 425 2.000
assegnazione GRATUITA azioni BPB 04/05/2012 40 2.040 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 4
19/04/2013 0 2.080 40
per aumento capitale sottoscrizione BPB CUM BONUS SHS 350 2.430 30/12/2014
per esercizio OPZIONE assegnazione GRATUITA azioni BPB 09/01/2018 26 2.456
per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 10/01/2020 2.499 43
per aumento capitale
3
3
assegnazione GRATUITA azioni BPB 18/11/2020
13.944 16.443 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB
14/12/2020 21 16.464 per aumento capitale
01/06/2021 saldo finale 16.464
Per quanto attiene all'esperimento, da parte della banca, degli obblighi informativi posti a suo carico, il ctu ha evidenziato che (pag. 16 e 17 elaborato peritale), in disparte la dichiarazione di non voler fornire alcuna informazione circa gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria contenuta nel contratto quadro del 09.07.1992 sottoscritto congiuntamente a Parte 19 , gli investimenti del 17.09.2004 e 12.10.2006 sono privi di profilatura, in quanto precedenti di ben otto anni rispetto al questionario di profilatura del 29.11.2012; le assegnazioni gratuite del 19.04.2013 el l'investimento in del 30.12.2014, possono ritenersi Controparte 7 dotati di profilatura in quanto successivi di uno e due anni dal questionario del 2012; l'assegnazione gratuita del 09.01.2018 può ritenersi dotati di profilatura in quanto successiva due anni dal questionario del 2016; le assegnazioni gratuite del 10.01.2020, 18.11.2020 e 14.12.2020, invece, sono prive di profilatura in quanto il questionario del 2016 è precedente di quattro anni da tali operazioni.
I questionari compilati dall'odierno attore risultano successivi agli investimenti in contanti del 2004 e 2006 e all'assegnazione gratuita di azioni del 2006 e all'acquisto in opzione del 2012.
Il ctu ha, quindi, concluso per il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della banca convenuta.
In relazione agli obblighi informativi di natura attiva, il perito nominato ha accertato che la documentazione prodotta in atti non è sufficiente a dimostrarne l'assolvimento, trattandosi di documentazione non personalizzata, non sottoscritta dal cliente e incompleta, in quanto mancante per le operazioni del 10.12.2014 della scheda prodotto e del prospetto informativo.
Tanto comporta un mancato assolvimento in concreto da parte della banca degli obblighi informativi posti a suo carico, che impedisce all'investitore di valutare le caratteristiche dell'investimento e di compiere scelte di acquisto consapevoli. È necessario, infatti, che obblighi siano assolti in concreto e non in maniera meramente formale, non potendosi ragionevolmente qualificare come a ciò sufficiente la mera consegna di corposa documentazione non facilmente intelligibile da un investitore non professionale.
Nel caso di specie, invece, la CP 3 non ha illustrato in modo sufficientemente dettagliato le caratteristiche ed i rischi specifici del prodotto finanziario, così come previsto dalla normativa ed in particolare dal
Regolamento CP 4 (pag. 21 e 22 elaborato peritale).
Quanto all'informazione relativa al conflitto di interessi, il ctu ha accertato che per l'operazione di investimento del 2004 la CP 3 non ha rispettato le disposizioni di legge in merito al conflitto d'interesse, di cui all'art. 21 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 27 del Regolamento CP 4 del 1° luglio 1998 n. 11522. Per le operazioni del 2006 e 2014 invece si può ritenere assolto tale obbligo (pag. 24 elaborato peritale).
Quanto alla Comunicazione CP_4 n. 9019104/2009, precisando che, ratione temporis, la stessa è inapplicabile agli investimenti effettuati fino a febbraio
2009, il perito nominato ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, relativamente agli investimenti ai quali la predetta comunicazione è applicabile (pag. 25, 26 e 27 elaborato peritale). Per quanto attiene alla profilatura del cliente, dalla compiuta analisi svolta dal ctu è emerso che rispetto agli obiettivi di investimento, la valutazione del profilo di rischio appare coerente con le intenzioni dell'attore che, da un lato, dichiara di voler proteggere nel tempo il capitale investito e, dall'altro, di voler ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi ...).
Parimenti adeguate sembrano le operazioni in relazione all'orizzonte temporale, atteso che l'investitore ha spuntato anche l'opzione di più lunga durata oltre alle altre, benché questo lasci intuire una scarsa consapevolezza circa le differenti tipologie di investimento.
Anomalie, però, sono costituite sia dal profilo di rischio medio-basso attribuito dalla banca all'attore e non compatibile con l'acquisto di titoli ad elevato rischio come quelli oggetto di giudizio;
sia dalla mancanza di prova circa le reali competenze specifiche in ambito finanziario e il livello di istruzione di Parte 1 che sarebbe, invece, stato utile ai fini di un'analisi più puntuale da parte della banca, la quale peraltro in assenza di tali informazioni, necessarie a desumere le reali competenze degli investitori avrebbe dovuto sconsigliare l'acquisto di titoli ad alto rischio.
Il ctu ha, inoltre, sottolineato che nel corso del rapporto l'operatività dei clienti ha raggiunto un livello di concentrazione molto elevato in titoli massimizzando il rischio di portafoglio, in violazione del principio di diversificazione degli investimenti (pag. 33 elaborato peritale).
Il perito nominato ha, pertanto, correttamente concluso per l'inadeguatezza delle operazioni contestate.
All'esito dell'analisi, è emerso che Parte 1 ha complessivamente investito la somma di € 17.346,88, al netto dei dividendi percepiti pari ad € 3.033,00 IV DO - dossier titoli n. 19/21917805 saldo capitale Valuta Causale n. azioni dossier titoli prezzo capitale investito dividendi saldo quotazione controvalore acquisto investito acquistate gratuite
-dividendi
17/09/2004 sottoscrizione AZIONI BPB 1.500 1.500 € 0,00 €8,90445 €13.356,675 € 13.356,68
17/03/2005 ID netti incassati 1.500 € 0,00 €0,00 -€288,75 € 13.067,93
30/03/2006 ID netti incassati 1.500 € 0,00 €0,00 -€315,00 € 12.752,93
assegnazione GRATUITA azioni BPB 29/05/2006 75 1.575 € 0,00
€ 0,00
€ 12.752,93 per aumento capitale
2.000 € 0,00 €9,15461 €3.890,709 12/10/2006 sottoscrizione AZIONI BPB 425
€ 16.643,63
29/03/2007 ID RD incassati 2.000 € 0,00
€0,00 -€ 550,00 € 16.093,63
06/03/2008 ID RD incassati 2.000 € 0,00
€0,00 -€ 600,00 € 15.493,63
30/04/2009 ID RD incassati
€ 0,00 € 0,00 -€500,00 €14.993,63 2.000
€9,40 € 18.800,00 €0,00 -€200,00 € 14.793,63 22/04/2010 ID RD incassati 2.000
21/04/2011 ID RD incassati 2.000 €9,40 € 18.800,00 € 0,00 -€200,00 € 14.593,63
sottoscrizione B18 per esercizio 9 0 2.040 €9,40 € 19.176,00 € 0,00 € 14.593,63 04/05/2012 40 OPZIONE assegnazione GRATUITA azioni BPB 19/04/2013 40 2.080 €9,53 € 19.822,40 € 0,00 € 14.593,63 per aumento capitale
02/05/2014 ID RD incassati 2.080 €9,53 €19.822,40 €0,00 -€ 166,59 € 14.427,04
sottoscrizione BPB CUM BONUS SHS 350 2.430 €9,53 €23.157,90 €8,95000 € 3.132,500 € 17.559,54 30/12/2014 per esercizio OPZIONE
23/04/2015 ID RD incassati 2.430 €9,53 € 23.157,90 € 0,00 -€212,66 €17.346,88
01/01/2016 variazione quotazione 2.430 € 7,50 € 18.225,00 € 0,00 € 17.346,88
assegnazione GRATUITA azioni BPB 09/01/2018 26 2.456 € 7,50 € 18.420,00 €0,00 € 17.346,88 per aumento capitale
01/04/2018 variazione quotazione 2.456 €5,40 € 13.262,40 € 0,00 € 17.346,88
01/04/2019 variazione quotazione 2.456 €2,38 €5.845,28 € 0,00 € 17.346,88
01/01/2020 variazione quotazione 2.456 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.346,88
01/04/2020 variazione quotazione 2.456 € 0,06 € 147,36 €0,00 € 17.346,88
assegnazione GRATUITA azioni BPB 10/01/2020 43 2.499 € 0,06 € 149,94 € 0,00 € 17.346,88 per aumento capitale assegnazione GRATUITA azioni BPB 18/11/2020 13.944 16.443 € 0,06 €986,58 € 0,00
€17.346,88 per aumento capitale
14/12/2020assegnazione GRATUITA azioni BPB 21 16.464 € 0,06 €987,84 €0,00
€ 17.346,88 per aumento capitale
01/06/2021 TOTALI 2.275 14.189 16.464 €20.379,88 €3.033,00
€ 17.346,88
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.
Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della CP_3 ed il pregiudizio subito dalle attrici, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla riduzione del valore delle azioni.
Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma come quantificata dal ctu, già al netto dei dividendi, pari ad € 17.346,88.
Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza.
(così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178).
Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla CP_3 per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass.,
n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale.
Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che val risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351)
In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pt 1
[...], con citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di
[...] ora Controparte 1 così provvede: Controparte_8
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto ON la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a CP 1
titolo di risarcimento danni, in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 17.346,88, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00019/0000021917805 in favore della Banca;
2. ON la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese processuali che liquida in €
2.540,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 03.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente.
Bari, 16.10.2025 Il Giudice
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