Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4376/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4376 del R.G.A.C. dell'anno 2019, ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prestito personale, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] PA CodiceFiscale_1 ed ivi residente alla via Sant'Aniello, rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Pasquale Rossi (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, alla via C.F._2
Serafino Soldi n. 38;
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato ad Avellino in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
05.02.43 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
De Cicco (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliato in Atripalda (AV), alla Contrada Novesoldi n. 6;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del giorno 11 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto PA opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1242/2019 con cui il Tribunale di
Avellino, in data 12 settembre 2019, gli ha ingiunto di pagare, immediatamente e senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in favore di , l'importo di € Controparte_2
18.390,00, oltre interessi di mora come da ricorso e spese della procedura monitoria per il soddisfo, in forza della scrittura privata di riconoscimento del debito recante data 11 giugno 2019.
2. L'opponente ha eccepito:
a) l'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, se non limitatamente alle somme scadute e, dunque, limitatamente all'importo di € 1.000,00, scaduto il 15 giugno 2019;
b) l'inesistenza del credito in quanto la firma apposta in calce alla scrittura di riconoscimento del debito del giorno 11 giugno 2019 è apocrifa e, dunque, non riconducibile all'opponente;
c) la non debenza delle somme ingiunte, in quanto, anche laddove si accertasse la riconducibilità della firma a , comunque il credito non potrebbe PA ritenersi sussistente, per esser il contratto di mutuo affetto da nullità ed inefficace per simulazione assoluta, per aver preteso tali somme di danaro, Controparte_1 nei primi mesi del 2019, per consegnare a il testamento del di lui PA padre di cui il era in possesso. CP
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo – previa PA sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. –
l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n. 1242/2019 e con declaratoria di inefficacia, nullità od inesistenza di qualsiasi obbligazione o pretesa avversa e con condanna dell'opposto al risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 gennaio 2020, , rappresentando di aver concesso a Controparte_1 PA
un prestito da quest'ultimo solo parzialmente onorato, non avendo
[...]
l'opponente contestato di aver già versato l'importo di € 2.950,00.
L'opposto, poi, a fronte del disconoscimento ex art. 216 c.p.c., ha formulato istanza di verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata, ai sensi R.G. n. 4376/2019
dell'art. 216 c.p.c. ed ha concluso, chiedendo a questo Tribunale il rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, di accertare che “il sig. è PA debitore verso della somma di € 18.390,00 per le causali di cui in Controparte_1 premessa e per l'effetto condannare egli a dare e pagare PA all'opposto la somma di € 18.390,00 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4
c.c.”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Ciò premesso, con ordinanza emessa in data 27.01.2020, è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ..
Istruita la causa con produzioni documentali e mediante l'espletamento di una
C.T.U. grafologica, la causa è stata, in ultimo, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11 novembre 2024, ove è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del Tribunale di Avellino.
6. Passando ad esaminare il merito della controversia, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno. Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti R.G. n. 4376/2019
dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009;
Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
7. Ciò posto, ha agito in sede monitoria chiedendo la condanna di Controparte_1
all'esatto adempimento del contratto di mutuo intercorso con PA
, come da scrittura di riconoscimento di debito sottoscritta PA dall'opponente in data 11 giugno 2019.
A dimostrazione della propria pretesa, ha versato in atti la Controparte_1 scrittura privata del giorno 11 giugno 2019, avente ad oggetto la “dichiarazione di responsabilità per programma di rientro di € 21.340,00”.
Con tale scrittura privata ha riconosciuto di aver ricevuto un PA prestito per complessivi € 21.340,00 e di aver già versato (cfr. “in forma spicciola”), al momento della sottoscrizione della scrittura, l'importo di € 2.950,00 e che il residuo importo, pari ad € 18.390,00, sarebbe stato restituito con le seguenti modalità: € 1.000,00 entro il giorno 15 giugno 2019; € 2.800,00 da versare entro il giorno 30 giugno 2019 e la restante somma a mezzo assegni bancari a partire dal
30 settembre 2019 entro e non oltre il 30 dicembre 2019.
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, dal punto di vista processuale, dispensano colui a favore del quale la dichiarazione è stata fatta, dall'onere di provare i fatti costitutivi del debito come relevatio ab onere probandi.
Tuttavia, nel caso in cui la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo R.G. n. 4376/2019
valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (così Cass. 9880/2018; Cass. n. 23246/2017, in cui, più analiticamente, si legge che la promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;
è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c., salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza).
Dal canto suo, l'opponente ha, in primo luogo, disconosciuto, ex PA art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce a tale scrittura privata ed, a fronte della tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte di CP
, è stata espletata C.T.U. grafologica, onde verificare l'autenticità della
[...] sottoscrizione apposta da . PA
A seguito dell'espletamento della consulenza grafologica, alle cui conclusioni questo
Giudice non può che prestare adesione in quanto immuni da vizi logici e congruamente motivate, risulta che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di ricognizione di debito, stipulata in data 11 giugno 2019, è riconducibile a
. PA
In particolare, l'Ausiliario del giudice, a pag. 42 della consulenza ha affermato che
“dal confronto espletato tra la firma in verifica a nome e le PA sottoscrizioni autografe dello stesso sono emerse numerose e probanti corrispondenze che riguardano sia aspetti generali che particolari del grafismo. Le numerose convergenze, come ampiamente documentato, sono tali da poter affermare con certezza tecnica che la firma apposta in calce alla scrittura privata dell'11 giugno 2019 è riferibile a ”. PA
Ne consegue la riconducibilità all'opponente della scrittura privata stipulata in data
11 giugno 2019 e, dunque, la sua utilizzabilità ai fini della prova del rapporto contrattuale sottostante.
L'opponente ha, poi, eccepito la nullità e l'inefficacia del contratto PA R.G. n. 4376/2019
di mutuo.
Quanto all'eccezione di nullità, la stessa non è meritevole di accoglimento, in quanto genericamente formulata, essendosi l'opponente limitato a dedurre, in maniera del tutto generica, che le somme prese a prestito sarebbero state estorte da e, segnatamente, sarebbero state richieste dal per Controparte_1 CP ottenere il testamento olografo che il padre di aveva consegnato a PA
. Controparte_1
In assenza della formulazione di una puntuale eccezione sul punto, alcun rilievo assume, ai fini della decisione, la prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) articolata dall'opponente in sede di memoria n. 2 ex art. PA
183, co. VI, c.p.c..
Quanto, poi, all'eccepita inefficacia del contratto di mutuo in ragione del carattere simulato di tale negozio, come è noto, i contraenti dell'accordo simulatorio possono dimostrare la sussistenza dell'accordo non già mediante testi ovvero presunzioni ma soltanto mediante la produzione in giudizio del documento contenente la controdichiarazione.
Nel caso di specie, l'opponente non ha prodotto alcuna PA controdichiarazione, con la conseguenza che neppure tale eccezione appare meritevole di accoglimento.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da PA
deve essere integralmente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n.
[...]
1241 del 2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data 12.09.2019, del quale va dichiarata l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di C.T.U. già liquidate con decreto emesso in data 21 luglio 2022, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in PA dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, valori medi, avuto riguardo al valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opposto, Avv. Francesco De Cicco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione R.G. n. 4376/2019
monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 4376/2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il PA decreto ingiuntivo n. 1242/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data
12.09.2019, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di PA CP
della somma di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...] delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco De Cicco, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 21 luglio 2022, definitivamente a carico dell'opponente . PA
Così deciso in data 31 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani