TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1088 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Mariolina De Laurentiis e Pierangelo Guidobaldi
-convenuta-
***
OGGETTO: Solo danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa, - accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nell'evento di danno epigrafato, condannarla a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'odierna attrice a causa dell'occorso meglio specificato in epigrafe e quantificati nella somma di € 30.683,78 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, sia della fase di ATP rubricato al n. 1348/2016 RG del Tribunale di Teramo sia del presente giudizio di merito, tutte da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
- PER LA CONVENUTA: “- in via istruttoria, rinnovare la perizia per le ragioni espresse in narrativa;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti della perché Controparte_1
1 infondata in fatto e in diritto;
- nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione , in persona del rappresentante CP_2 legale p.t., con sede in Romania, fissando la nuova data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini per le notifiche da compiersi all'estero, di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, la stessa venga condannata a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ”), al fine dell'accoglimento delle richieste riportate in epigrafe,
[...] CP_1
a sostegno delle quali ella ha, tra l'altro, allegato e dedotto:
- di essere proprietaria di un fabbricato residenziale con annesso appezzamento di terreno situato in Canzano (TE) alla Via Colle Isotra;
- che nel febbraio 2015 il predetto immobile aveva subito ingenti danni e, segnatamente, che il piano terra del fabbricato era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua;
- che tali infiltrazioni avevano danneggiato le strutture portanti e comportato un brusco abbassamento del livello del terreno dell'area pertinenziale di circa 40 cm;
- che la situazione descritta era stata causata dalla rottura di una condotta interrata di rete di acqua di;
CP_1
- che aveva sollecitato e diffidato ad effettuare con tempestività un accertamento dello CP_1 stato di fatto dell'intero compendio immobiliare e delle cause del dissesto;
- che successivamente al sopralluogo effettuato, però, era rimasta completamente CP_1 inerte e tale situazione di stallo aveva continuato ad aggravare le condizioni dell'immobile;
- che il proprio tecnico di fiducia aveva evidenziato diffusi rigonfiamenti degli intonaci sulle pareti interne e sistemazioni esterne all'edificio visibilmente lesionate, da imputare a un precedente accumulo anomalo costante e persistente di acqua presente nel terreno sottostante il fabbricato e limitrofo al fabbricato stesso;
- che era stata costretta a instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1348/2016 di questo Tribunale) per verificare con urgenza lo stato dei luoghi, le cause dei danni subiti e la quantificazione degli stessi;
- che l'immobile era divenuto inagibile e inabitabile, rendendone impossibile il godimento.
I-2. Si è tempestivamente costituita , rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, a CP_1
2 sostegno delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che il fenomeno lamentato aveva certamente avuto origine e fenomenologia causale collegata tanto ad eventi naturali quanto alle tecniche edificatorie non adeguate rispetto alla composizione idrogeologica della zona oggetto di causa;
- che i sopralluoghi e gli accertamenti eseguiti dai tecnici della convenuta, in seguito CP_3 alla segnalazione del sinistro, avevano evidenziato l'assoluta assenza di perdite dalla condotta idrica, sulla quale non erano state riscontrate riparazioni neanche in epoche precedenti;
- che l'improprio convogliamento delle acque bianche, e/o di superficie e/o di dilavamento nelle condutture fognarie, aveva assunto rilievo causale principale, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causalità;
- che dal punto di vista geomorfologico, nell'area in esame, zona collinare caratterizzata da una morfologia con pendenze elevate, si erano osservati fenomeni gravitativi;
- che l'edificio era stato realizzato per mezzo della C.E. n. 39 del 2/11/1995 e n. 30 del
23/12/1995, successivamente ampliato abusivamente e modificato nella sua destinazione d'uso e regolarizzato mediante permesso di sanatoria del 21/10/2005, risultava vetusto e scarsamente manutenuto.
I-3. Rigettata l'istanza di chiamata in causa della terza (cfr. provvedimento del 07/08/2018), la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1348/2016, l'interrogatorio formale di (cfr. verbale udienza del 22/03/2021) e l'escussione dei testi Parte_1 Tes_1
(cfr. verbale udienza del 22/03/2021), (cfr. verbale
[...] Testimone_2 Testimone_3 udienza del 01/04/2022) e (cfr. verbale udienza del 09/09/2022). Testimone_4
Il procedimento è stato poi più volte differito su richiesta congiunta delle parti (28/06/2023 –
29/11/2023 – 07/02/2024 – 08/05/2024 – 07/06/2024 – 03/10/2024 – 24/10/2024), in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento, senza esito.
I-3.1. La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025 al cui esito, con ordinanza del 24/04/2025, comunicata il 28/04/2025, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al 17/07/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Occorre anzitutto individuare gli elementi rilevanti emersi dall'istruttoria.
II-4.1. Viene anzitutto in rilievo la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di a.t.p. R.G. n. 1348/2016.
3 Il primo accertamento demandato al consulente ha avuto ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e l'individuazione delle cause, della natura e dell'entità delle lesioni e delle crepe riscontrate sull'intero compendio immobiliare.
Sul punto l'ausiliario ha così concluso “La natura dei danni può essere riconducibile ad uno scorrimento acque sotterranee in direzione sud, e comunque da monte a valle, il quale ha causato infiltrazioni all'interno dell'abitazione ed un movimento verso valle del terreno sottostante la gettata di cemento esterna. Ad oggi, sembrano essere cessati gli scorrimenti anomali di acque sotterranee, in quanto il terreno sottostante l'abitazione, e la gettata di cemento esterna, si presentano stabili e le pareti ammalorate dalle infiltrazioni d'acqua risultano ormai asciutte. Per queste ultime, si precisa che sono state causate dall'azione di risalita dell'umidità dal terreno sottostante, in quanto visibilmente presenti solo sulla parte inferiore delle pareti stesse (come mostrato nella documentazione fotografica) e non possono essere riconducibili ad infiltrazioni dal tetto dovute da acqua piovana. Detto ciò, lo scrivente C.T.U. ritiene di ricondurre i danni subiti dalla parte ricorrente ad una probabile perdita delle tubazioni passanti lungo la strada
“Via Colle Isotra”, dovuta al fatto che la rete tubiera è l'unica fonte di acqua presente a monte dell'immobile oggetto di causa, ed all'infuori di essa non esistono sorgenti d'acqua nella zona;
inoltre, l'abitazione della parte attrice è sprovvista ad allaccio idrico e non si ritiene opportuno ricondurre i danni a fenomeni di natura piovana” (pp. 11-
12 – a.t.p.).
II-4.1.1. L'ausiliario si è limitato all'osservazione dell'immobile della odierna attrice, senza interessare in alcun modo la condotta idrica. L'individuazione delle cause delle problematiche riscontrate nell'immobile risulta operata in termini ipotetici (peraltro dubitativi), sulla scorta non già di una rigorosa metodologia e all'esito dei dovuti accertamenti tecnici, quanto sulla base di un ragionamento inferenziale non solido.
Il c.t.u. ritiene infatti di escludere la rilevanza delle precipitazioni meteoritiche avendo riscontrato fenomeni di risalita dal terreno e non dal tetto. Ma la rilevanza eziologica delle acque piovane non può essere esclusa sulla base di tale elemento, tenuto conto che il contesto morfologico in cui l'immobile è inserito (in discesa rispetto al piano stradale, posto all'apice di una zona collinare) non consente in alcun modo di escludere movimenti sotterranei delle acque meteoritiche da monte a valle, e successive infiltrazioni dal basso.
A ciò aggiungasi che il c.t.u. non ha provveduto a ispezionare le condotte idriche, in modo tale da riscontrare eventuali fessurazioni o riparazioni di epoca recente, da cui desumere che fosse più probabile che l'origine dell'infiltrazione fosse dovuta allo scorrimento dall'alto al basso di una perdita della tubazione e non già al deflusso (sempre dall'alto al basso) di acque piovane.
II-4.1.2. Se ne deve ricavare che l'eziologia dell'evento di danno – per come allegata e dedotta dall'attrice – non risulta riscontrata con ragionevole probabilità all'esito del condotto accertamento tecnico, necessitando di ulteriori elementi di riscontro la cui mancanza, sulla scorta dei noti principi
4 di distribuzione dell'onus probandi in materia di responsabilità ex delicto, non potrà che andare a detrimento della tesi sostenuta dalla parte attrice.
II-4.2. ha peraltro sempre negato la sussistenza della perdita della condotta. Come si legge CP_1 nella “Scheda Denuncia Sinistro” di del 14/05/2015, a firma del geom. “… CP_1 Testimone_3 sono stati eseguiti diversi sopralluoghi per accertare la presunta perdita che non c'è mai stata. Gli operatori di zona non hanno mai eseguito, fino ad oggi, riparazioni ne sostituzioni di tratti di condotta sulla via in epigrafe. Alla luce di ciò si può escludere categoricamente in capo a questa società vi siano profili di responsabilità per il danno lamentato”.
II-4.3. Quanto all'escussione testimoniale, deve darsi atto che il teste , marito Testimone_2 dell'attrice, ha offerto un contributo dichiarativo consonante con la prospettazione attorea.
Occorre in proposito escludersi che il mero rapporto di parentela comporti incapacità a testimoniare, rilevando tale rapporto sul diverso profilo dell'attendibilità del teste. E difatti, in tema di prova testimoniale, l'insussistenza del divieto di testimoniare non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dal parente, ma neppure esclude che l'esistenza del vincolo possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cass. civ., Sez. VI-
2, ord. n. 98 del 04.01.2019, Rv. 652214-02).
Né, del resto, il rapporto di parentela genera automaticamente un giudizio di inattendibilità del contributo dichiarativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6001 del 28.02.2023, Rv. 667002-01).
Va però evidenziato che il teste in parola presenta un evidente interesse – ancorché indiretto – al buon esito della controversia, sicché – in assenza di ulteriori elementi di riscontro a quanto dallo stesso riferito – non è possibile valorizzare quanto dallo stesso riferito al punto da fondarvi la decisione, e ciò nell'esercizio del potere di prudente apprezzamento del materiale probatorio validamente acquisito nel processo (cfr. art. 116 c.p.c.). Riscontro che non può pervenire da quanto riferito dal tecnico di parte attrice, escusso all'udienza del 09/09/2022, il cui contributo dichiarativo
è in larga parte de relato (senza indicare nominativamente la fonte) e comunque generico.
II-4.3.1. A ciò aggiungasi che quanto riportato dagli altri testi si pone in contrasto con la sussistenza dell'evento di danno per come descritto e allegato dall'attrice.
In particolare:
- il teste ha riferito, tra l'altro, “non abbiamo riscontrato nessuna perdita”; “posso Testimone_1 riferire che quando ho effettuato il sopralluogo nell'anno 2019 ho trovato la situazione dello stato dei luoghi uguale a quella riprodotta sulle foto che mi vengono mostrate e preciso di aver scattato personalmente le foto nel sopralluogo del 2019”;
5 - il teste ha dichiarato di aver “effettuato personalmente il sopralluogo in data Testimone_3
26/03/2015” e, in risposta al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attrice (“Vero che, nel mese di febbraio 2015, nei luoghi di causa e, segnatamente, nella zona sottostante il fabbricato residenziale con annesso appezzamento di terreno sito in Canzano (TE) alla Via
Colle Isotra di proprietà dell'attrice, si verificava la rottura della condotta idrica interrata di proprietà della con il conseguente sversamento delle acque”) ha riferito “mi risulta il contrario e l'ho Controparte_1 scritto anche nella scheda denuncia sinistro del 14/05/2015”.
II-4.4. Alcun elemento istruttorio utile ai fini della decisione è invece pervenuto all'esito dell'interrogatorio formale della , atteso che all'esito dello stesso non si è giunti alla Pt_1 confessione giudiziale.
II-5. Coordinando gli elementi istruttori sopra riportati deve concludersi nel senso che non è stata raggiunta la prova del verificarsi dell'evento lesivo, per come prospettato dalla parte attrice. Non è stato infatti dimostrato che i fenomeni lesivi che hanno interessato l'immobile della siano Pt_1 riconducibili sul piano causale a perdite provenienti dalle condotte idriche gestite dalla convenuta.
II-6. Difettando la prova del danno-evento, ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 d.m. cit. per la fase decisionale, in considerazione del deposito delle sole memorie di replica;
valori medi per tutte le restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1088/2018 promosso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande attoree per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 6.163,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1088 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Mariolina De Laurentiis e Pierangelo Guidobaldi
-convenuta-
***
OGGETTO: Solo danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa, - accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nell'evento di danno epigrafato, condannarla a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'odierna attrice a causa dell'occorso meglio specificato in epigrafe e quantificati nella somma di € 30.683,78 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, sia della fase di ATP rubricato al n. 1348/2016 RG del Tribunale di Teramo sia del presente giudizio di merito, tutte da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
- PER LA CONVENUTA: “- in via istruttoria, rinnovare la perizia per le ragioni espresse in narrativa;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti della perché Controparte_1
1 infondata in fatto e in diritto;
- nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione , in persona del rappresentante CP_2 legale p.t., con sede in Romania, fissando la nuova data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini per le notifiche da compiersi all'estero, di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, la stessa venga condannata a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
(di seguito anche solo “ ”), al fine dell'accoglimento delle richieste riportate in epigrafe,
[...] CP_1
a sostegno delle quali ella ha, tra l'altro, allegato e dedotto:
- di essere proprietaria di un fabbricato residenziale con annesso appezzamento di terreno situato in Canzano (TE) alla Via Colle Isotra;
- che nel febbraio 2015 il predetto immobile aveva subito ingenti danni e, segnatamente, che il piano terra del fabbricato era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua;
- che tali infiltrazioni avevano danneggiato le strutture portanti e comportato un brusco abbassamento del livello del terreno dell'area pertinenziale di circa 40 cm;
- che la situazione descritta era stata causata dalla rottura di una condotta interrata di rete di acqua di;
CP_1
- che aveva sollecitato e diffidato ad effettuare con tempestività un accertamento dello CP_1 stato di fatto dell'intero compendio immobiliare e delle cause del dissesto;
- che successivamente al sopralluogo effettuato, però, era rimasta completamente CP_1 inerte e tale situazione di stallo aveva continuato ad aggravare le condizioni dell'immobile;
- che il proprio tecnico di fiducia aveva evidenziato diffusi rigonfiamenti degli intonaci sulle pareti interne e sistemazioni esterne all'edificio visibilmente lesionate, da imputare a un precedente accumulo anomalo costante e persistente di acqua presente nel terreno sottostante il fabbricato e limitrofo al fabbricato stesso;
- che era stata costretta a instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo
(R.G. n. 1348/2016 di questo Tribunale) per verificare con urgenza lo stato dei luoghi, le cause dei danni subiti e la quantificazione degli stessi;
- che l'immobile era divenuto inagibile e inabitabile, rendendone impossibile il godimento.
I-2. Si è tempestivamente costituita , rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe, a CP_1
2 sostegno delle quali ha, a sua volta, allegato e dedotto:
- che il fenomeno lamentato aveva certamente avuto origine e fenomenologia causale collegata tanto ad eventi naturali quanto alle tecniche edificatorie non adeguate rispetto alla composizione idrogeologica della zona oggetto di causa;
- che i sopralluoghi e gli accertamenti eseguiti dai tecnici della convenuta, in seguito CP_3 alla segnalazione del sinistro, avevano evidenziato l'assoluta assenza di perdite dalla condotta idrica, sulla quale non erano state riscontrate riparazioni neanche in epoche precedenti;
- che l'improprio convogliamento delle acque bianche, e/o di superficie e/o di dilavamento nelle condutture fognarie, aveva assunto rilievo causale principale, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causalità;
- che dal punto di vista geomorfologico, nell'area in esame, zona collinare caratterizzata da una morfologia con pendenze elevate, si erano osservati fenomeni gravitativi;
- che l'edificio era stato realizzato per mezzo della C.E. n. 39 del 2/11/1995 e n. 30 del
23/12/1995, successivamente ampliato abusivamente e modificato nella sua destinazione d'uso e regolarizzato mediante permesso di sanatoria del 21/10/2005, risultava vetusto e scarsamente manutenuto.
I-3. Rigettata l'istanza di chiamata in causa della terza (cfr. provvedimento del 07/08/2018), la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti, l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1348/2016, l'interrogatorio formale di (cfr. verbale udienza del 22/03/2021) e l'escussione dei testi Parte_1 Tes_1
(cfr. verbale udienza del 22/03/2021), (cfr. verbale
[...] Testimone_2 Testimone_3 udienza del 01/04/2022) e (cfr. verbale udienza del 09/09/2022). Testimone_4
Il procedimento è stato poi più volte differito su richiesta congiunta delle parti (28/06/2023 –
29/11/2023 – 07/02/2024 – 08/05/2024 – 07/06/2024 – 03/10/2024 – 24/10/2024), in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento, senza esito.
I-3.1. La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025 al cui esito, con ordinanza del 24/04/2025, comunicata il 28/04/2025, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al 17/07/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Occorre anzitutto individuare gli elementi rilevanti emersi dall'istruttoria.
II-4.1. Viene anzitutto in rilievo la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di a.t.p. R.G. n. 1348/2016.
3 Il primo accertamento demandato al consulente ha avuto ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi e l'individuazione delle cause, della natura e dell'entità delle lesioni e delle crepe riscontrate sull'intero compendio immobiliare.
Sul punto l'ausiliario ha così concluso “La natura dei danni può essere riconducibile ad uno scorrimento acque sotterranee in direzione sud, e comunque da monte a valle, il quale ha causato infiltrazioni all'interno dell'abitazione ed un movimento verso valle del terreno sottostante la gettata di cemento esterna. Ad oggi, sembrano essere cessati gli scorrimenti anomali di acque sotterranee, in quanto il terreno sottostante l'abitazione, e la gettata di cemento esterna, si presentano stabili e le pareti ammalorate dalle infiltrazioni d'acqua risultano ormai asciutte. Per queste ultime, si precisa che sono state causate dall'azione di risalita dell'umidità dal terreno sottostante, in quanto visibilmente presenti solo sulla parte inferiore delle pareti stesse (come mostrato nella documentazione fotografica) e non possono essere riconducibili ad infiltrazioni dal tetto dovute da acqua piovana. Detto ciò, lo scrivente C.T.U. ritiene di ricondurre i danni subiti dalla parte ricorrente ad una probabile perdita delle tubazioni passanti lungo la strada
“Via Colle Isotra”, dovuta al fatto che la rete tubiera è l'unica fonte di acqua presente a monte dell'immobile oggetto di causa, ed all'infuori di essa non esistono sorgenti d'acqua nella zona;
inoltre, l'abitazione della parte attrice è sprovvista ad allaccio idrico e non si ritiene opportuno ricondurre i danni a fenomeni di natura piovana” (pp. 11-
12 – a.t.p.).
II-4.1.1. L'ausiliario si è limitato all'osservazione dell'immobile della odierna attrice, senza interessare in alcun modo la condotta idrica. L'individuazione delle cause delle problematiche riscontrate nell'immobile risulta operata in termini ipotetici (peraltro dubitativi), sulla scorta non già di una rigorosa metodologia e all'esito dei dovuti accertamenti tecnici, quanto sulla base di un ragionamento inferenziale non solido.
Il c.t.u. ritiene infatti di escludere la rilevanza delle precipitazioni meteoritiche avendo riscontrato fenomeni di risalita dal terreno e non dal tetto. Ma la rilevanza eziologica delle acque piovane non può essere esclusa sulla base di tale elemento, tenuto conto che il contesto morfologico in cui l'immobile è inserito (in discesa rispetto al piano stradale, posto all'apice di una zona collinare) non consente in alcun modo di escludere movimenti sotterranei delle acque meteoritiche da monte a valle, e successive infiltrazioni dal basso.
A ciò aggiungasi che il c.t.u. non ha provveduto a ispezionare le condotte idriche, in modo tale da riscontrare eventuali fessurazioni o riparazioni di epoca recente, da cui desumere che fosse più probabile che l'origine dell'infiltrazione fosse dovuta allo scorrimento dall'alto al basso di una perdita della tubazione e non già al deflusso (sempre dall'alto al basso) di acque piovane.
II-4.1.2. Se ne deve ricavare che l'eziologia dell'evento di danno – per come allegata e dedotta dall'attrice – non risulta riscontrata con ragionevole probabilità all'esito del condotto accertamento tecnico, necessitando di ulteriori elementi di riscontro la cui mancanza, sulla scorta dei noti principi
4 di distribuzione dell'onus probandi in materia di responsabilità ex delicto, non potrà che andare a detrimento della tesi sostenuta dalla parte attrice.
II-4.2. ha peraltro sempre negato la sussistenza della perdita della condotta. Come si legge CP_1 nella “Scheda Denuncia Sinistro” di del 14/05/2015, a firma del geom. “… CP_1 Testimone_3 sono stati eseguiti diversi sopralluoghi per accertare la presunta perdita che non c'è mai stata. Gli operatori di zona non hanno mai eseguito, fino ad oggi, riparazioni ne sostituzioni di tratti di condotta sulla via in epigrafe. Alla luce di ciò si può escludere categoricamente in capo a questa società vi siano profili di responsabilità per il danno lamentato”.
II-4.3. Quanto all'escussione testimoniale, deve darsi atto che il teste , marito Testimone_2 dell'attrice, ha offerto un contributo dichiarativo consonante con la prospettazione attorea.
Occorre in proposito escludersi che il mero rapporto di parentela comporti incapacità a testimoniare, rilevando tale rapporto sul diverso profilo dell'attendibilità del teste. E difatti, in tema di prova testimoniale, l'insussistenza del divieto di testimoniare non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dal parente, ma neppure esclude che l'esistenza del vincolo possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cass. civ., Sez. VI-
2, ord. n. 98 del 04.01.2019, Rv. 652214-02).
Né, del resto, il rapporto di parentela genera automaticamente un giudizio di inattendibilità del contributo dichiarativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6001 del 28.02.2023, Rv. 667002-01).
Va però evidenziato che il teste in parola presenta un evidente interesse – ancorché indiretto – al buon esito della controversia, sicché – in assenza di ulteriori elementi di riscontro a quanto dallo stesso riferito – non è possibile valorizzare quanto dallo stesso riferito al punto da fondarvi la decisione, e ciò nell'esercizio del potere di prudente apprezzamento del materiale probatorio validamente acquisito nel processo (cfr. art. 116 c.p.c.). Riscontro che non può pervenire da quanto riferito dal tecnico di parte attrice, escusso all'udienza del 09/09/2022, il cui contributo dichiarativo
è in larga parte de relato (senza indicare nominativamente la fonte) e comunque generico.
II-4.3.1. A ciò aggiungasi che quanto riportato dagli altri testi si pone in contrasto con la sussistenza dell'evento di danno per come descritto e allegato dall'attrice.
In particolare:
- il teste ha riferito, tra l'altro, “non abbiamo riscontrato nessuna perdita”; “posso Testimone_1 riferire che quando ho effettuato il sopralluogo nell'anno 2019 ho trovato la situazione dello stato dei luoghi uguale a quella riprodotta sulle foto che mi vengono mostrate e preciso di aver scattato personalmente le foto nel sopralluogo del 2019”;
5 - il teste ha dichiarato di aver “effettuato personalmente il sopralluogo in data Testimone_3
26/03/2015” e, in risposta al capitolo n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attrice (“Vero che, nel mese di febbraio 2015, nei luoghi di causa e, segnatamente, nella zona sottostante il fabbricato residenziale con annesso appezzamento di terreno sito in Canzano (TE) alla Via
Colle Isotra di proprietà dell'attrice, si verificava la rottura della condotta idrica interrata di proprietà della con il conseguente sversamento delle acque”) ha riferito “mi risulta il contrario e l'ho Controparte_1 scritto anche nella scheda denuncia sinistro del 14/05/2015”.
II-4.4. Alcun elemento istruttorio utile ai fini della decisione è invece pervenuto all'esito dell'interrogatorio formale della , atteso che all'esito dello stesso non si è giunti alla Pt_1 confessione giudiziale.
II-5. Coordinando gli elementi istruttori sopra riportati deve concludersi nel senso che non è stata raggiunta la prova del verificarsi dell'evento lesivo, per come prospettato dalla parte attrice. Non è stato infatti dimostrato che i fenomeni lesivi che hanno interessato l'immobile della siano Pt_1 riconducibili sul piano causale a perdite provenienti dalle condotte idriche gestite dalla convenuta.
II-6. Difettando la prova del danno-evento, ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 d.m. cit. per la fase decisionale, in considerazione del deposito delle sole memorie di replica;
valori medi per tutte le restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1088/2018 promosso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande attoree per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 6.163,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6