Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 21499/2018 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21499/2018 RGAC e vertente
TRA
, in persona Parte_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Nuova Poggioreale angolo San Lazzaro sede presso l'avv. Laura Lembo, dalla quale è rappresentato e difeso come CP_1 da procura generale alle liti rilasciata in data 12/1/2011 in Napoli con atto per notaio rep. 15969 Persona_1
ATTORE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo 44 presso l'avv. Gian Tommaso Avati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186905 Persona_2
CONVENUTA
Oggetto: Surroga dell'assicuratore sociale nei confronti dell'assicuratore per la RCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
FGVS, chiedendo di condannare quest'ultima a rimborsare all' attore, ex art. Pt_1
1916 cc o art. 142 Cod.Ass., la somma di euro 816.792,71 erogata a titolo di indennità a a seguito del gravissimo infortunio da questi subito in data 18/2/2010 Parte_2 causato da un veicolo pirata, o la diversa somma ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita l'impresa designata convenuta, chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, o subordinatamente “ridurre l'ammontare del risarcimento spettante a controparte”, con vittoria delle spese di lite;
ora la causa va decisa.
fa presente di avere risarcito per le lesioni Controparte_3 Parte_2 subite nel sinistro del 18/2/2010, in esecuzione della sentenza 9544/2017 di questo
Tribunale, pagando la somma di euro 431.308,59 di cui euro 38.152,59 per interessi;
pertanto, secondo la convenuta sarebbe ingiustificata la somma di euro 219.045,42 versata da allo stesso a titolo di danno biologico. Secondo quanto si CP_1 Parte_2 legge nella comparsa conclusionale della convenuta, avrebbe dovuto citare nel CP_1 presente giudizio , per farsi restituire quanto da costui percepito in eccedenza e Parte_2 dunque “indebitamente ricevuto”; oltretutto, sempre secondo la convenuta “l'indennizzo erogato dall' è stato quantificato sulla scorta di una valutazione medica del predetto CP_1
Istituto che è inopponibile alla concludente Società”. Nella sentenza 9544/2017 il danno biologico complessivamente subito da venne liquidato in euro Parte_2
512.356,27; e poiché il danneggiato aveva documentato di aver ricevuto a titolo di danno biologico dall' la somma di euro 128.297,36, l'impresa designata venne CP_1 condannata a pagare la differenza tra il danno biologico complessivo e quanto già corrisposto a tale titolo dall' quindi euro (512.633,90 – 128.297,63 =) 384.356,27. CP_1
Quindi, per quanto concerne la somma di euro 128.297,36, nessuna duplicazione, e certamente ha diritto di rivalersi dall'impresa designata dal FGVS di quanto da
CP_1 detto Istituto corrisposto direttamente al danneggiato. Ma, come si è visto, l'azione di rivalsa per il danno biologico è stata esercitata dall' per una somma maggiore, di
CP_1 euro 219.045,42, quale valore capitale della rendita assegnata a tale titolo all'infortunato alla data del 7/2/2017, una somma superiore a quella liquidata a tale titolo nella sentenza 9544/2017 (emessa successivamente, il 26/9/2017). L'impresa designata, però, non chiamò a partecipare al giudizio conclusosi colla predetta sentenza, giudizio nel
CP_1 quale è intervenuta tardivamente, quando erano già stati concessi i termini ex art.
CP_1
183.6 cpc;
conseguentemente a tale inerzia dell'impresa designata nei confronti di CP_1 ricade sulla prima la duplicazione del risarcimento, e dovrà essere quindi l'impresa designata a rivalersi eventualmente nei confronti del – ma intanto è tenuta a Parte_2 rimborsare all' quanto da questo erogato all'infortunato. CP_1
Sostiene poi parte convenuta, in comparsa conclusionale, che ha erogato la CP_1 somma di euro 349.641,86 a a titolo di danno da incapacità lavorativa Parte_2 generica, “pur prescindendo da qualsiasi prova”, e in particolar modo non avendo il danneggiato provato un lucro cessante a seguito dell'incidente occorsogli – anzi, dalla pagina 2 di 4 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio conclusosi colla sentenza 9544/2017 risulta che lavora regolarmente presso la società All services provider srl;
e se Parte_2 anche attualmente svolgesse un lavoro differente da quello antecedente al sinistro, ciò non giustificherebbe il pagamento della somma sopra citata. Dall'attestato del costo di infortunio del direttore della sede di Napoli CP_1 dell'8/2/2017, prodotto dalla parte attrice, risulta che il valore capitale della rendita assegnata all'infortunato ammontava al 7/2/2017 per indennizzo danno Parte_2 patrimoniale ad euro 349.641,86. Dalla relazione del CTU nominato nel giudizio conclusosi colla sentenza 9544/2017 risulta, è vero, che lavorava presso srl Parte_2
All provider services, ma pure che “per quanto concerne gli esiti sull'attività lavorativa, è chiaro che una perdita d'arto, per quanto non dominante ed in parte compensata dall'applicazione di una protesi, condiziona gravemente la capacità lavorativa del soggetto, limitandone le opportunità di impiego e restringendole a mansioni che non prevedano alcun impegno fisico”. Come affermato da Cass. 12898/2020: “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di Pt_1 procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.”. Di fronte a quanto emerso dalla relazione del CTU del giudizio conclusosi colla sentenza 9544/2017, il solo fatto che comunque il danneggiato un lavoro ce l'ha, non dimostra che sia errato l'importo liquidato da a titolo di danno patrimoniale. CP_1
Si noti che nella sentenza il danno patrimoniale non venne riconosciuto all'attore, non perché non dovuto, bensì “essendo questa voce di danno già stata contabilizzata ed in parte erogata dall sotto forma di rendita che sarà garantita al danneggiato vita CP_1 natural durante”. Si noti anche che non venne accolta la domanda di regresso di nei CP_1 confronti di , solo perché tardiva. Controparte_3
Pertanto, non risultando fondate le difese dell'impresa designata convenuta, quest'ultima va condannata a pagare ad quanto l'istituto attore ha documentato di avere erogato CP_1 all'infortunato, ossia euro 996.536,42 alla data del 13/2/2024, depositando con la nota scritta di partecipazione alla udienza del 13/2/2024 (documento formatosi dopo che era scaduto il termine per depositare documentazione, e per documentare lo stato del credito al momento della decisione). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 21449/2018 tra: , CP_1 attore;
per il FGVS, convenuta;
così provvede: Controparte_2
pagina 3 di 4 1) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare all' la somma di euro CP_1
996.536,42; oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all' le spese del giudizio, CP_1 che liquida in euro 1724,82 per esborsi ed euro 29.193 per compenso, oltre spese generali ed oneri riflessi. Così deciso in Portici in data 26/3/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4