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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Riposati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in AN (Marocco) il 27.12.2003 con
[...]
trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia CP_1 all'anno 2016, parte 2, serie C, atto n. 111;
- che dall'unione erano nati figli (il 21.06.2005) e (il Persona_1 Persona_2
31.10.2019);
- che dopo la nascita del secondo figlio i rapporti coniugali si erano deteriorati e il aveva abbandonato la casa coniugale interrompendo ogni contatto con CP_1 la famiglia;
- che in seguito all'allontanamento il si era totalmente disinteressato dei CP_1 figli e aveva omesso di corrispondere il mantenimento, ad eccezione del mese di settembre 2021 in cui aveva corrisposto alla moglie la somma di euro 500,00 in contanti per l'acquisto dei libri scolastici del figlio maggiore e aveva corrisposto al figlio la somma ulteriore di euro 120,00 per l'acquisto di una poltrona per la scrivania;
- che soltanto dal mese di settembre 2021 il resistente aveva iniziato a sentire telefonicamente il figlio maggiore, a cui aveva riferito di essersi trasferito in
Francia;
- di percepire euro 600,00 mensili quale collaborante domestica con contratto a tempo indeterminato e di effettuare lavori saltuari a chiamata per far fronte alle esigenze familiari;
- che il durante la vita matrimoniale percepiva euro 1.200,00 mensili quale CP_1 aiuto cuoco;
- di essere in difficoltà economica e di essere ricorsa più volte al sostegno di
Associazioni di volontariato tra cui la Comunità di Sant'Egidio.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza presidenziale del 08.03.2022 il difensore della ricorrente, considerato il mancato pervenimento dell'esito della notifica al resistente presso la residenza coniugale dalla quale si era allontanato, chiedeva rinvio con termine per notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il Presidente rinviava all'udienza del
24.05.2022. In data 24.05.2022 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati dichiarando le parti economicamente indipendenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa, diritto di visita del padre previo accordo e alla presenza della madre e un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli di euro 400,00 mensili e rinviava all'udienza del 16.12.2022.
All'udienza del 16.12.2022 il Giudice istruttore, lette le note depositate telematicamente con cui parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed articolava istanze istruttorie.
La causa veniva istruita a mezzo di escussione testi.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente Parte_1 deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Sull'affidamento e collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo del figlio essendo nelle more Per_2
Per_ il figlio divenuto maggiorenne, con collocamento presso la madre, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e un assegno di mantenimento a Per_ carico del padre per i figli e , maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla ricorrente, con disciplina del diritto di visita paterno previsto in parte dispositiva. La teste sentita all'udienza del 7.6.2024, , sorella della ricorrente, ha Persona_3 confermato il disinteresse del padre per i figli ed il suo trasferimento in Francia, di non sapere che attività lavorativa svolga e che lo stesso periodicamente manda delle somme per i figli ma inferiori a quanto disposto dal Tribunale.
In ordine alle statuizioni di natura economica e con particolare riferimento al Per_ contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenne non Per_2 economicamente indipendente, il Collegio reputa equo, in relazione alla capacità reddituale di entrambi i coniugi, ed in particolare dalla circostanza per la quale la ricorrente percepisce mensilmente circa 600,00 euro - mentre non è nota la retribuzione del resistente il quale vive in Francia e che può mettere a frutto la propria capacità lavorativa - nonché tenuto conto dell'età dei figli, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, confermare a carico del un contributo mensile di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio) per il mantenimento dei figli, oltre a rivalutazione Istat con base dicembre
2021 come disposto in sede di udienza presidenziale.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In assenza di domanda del resistente, rimasto contumace, deve disporsi che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014
e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale
(cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui:
“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3658 del 2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Marocco) il 26.05.1982 e nato a [...]+archa Controparte_1
(Marocco) il 01.01.1970, aventi contratto matrimonio il 27.12.2003 e trascritto agli atti dello Stato civile del Comune di Civitavecchia (RM) all'anno 2016, atto n. 111, p. 2, Serie C;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento Per_2 stabile e permanente presso la residenza materna;
le decisioni di maggior interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale del figlio;
4) dispone che il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo e alla Per_2 presenza della madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 400,00 mensili da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di dicembre 2021;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la prole con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 28 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Riposati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 20.12.2024, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.11.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in AN (Marocco) il 27.12.2003 con
[...]
trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia CP_1 all'anno 2016, parte 2, serie C, atto n. 111;
- che dall'unione erano nati figli (il 21.06.2005) e (il Persona_1 Persona_2
31.10.2019);
- che dopo la nascita del secondo figlio i rapporti coniugali si erano deteriorati e il aveva abbandonato la casa coniugale interrompendo ogni contatto con CP_1 la famiglia;
- che in seguito all'allontanamento il si era totalmente disinteressato dei CP_1 figli e aveva omesso di corrispondere il mantenimento, ad eccezione del mese di settembre 2021 in cui aveva corrisposto alla moglie la somma di euro 500,00 in contanti per l'acquisto dei libri scolastici del figlio maggiore e aveva corrisposto al figlio la somma ulteriore di euro 120,00 per l'acquisto di una poltrona per la scrivania;
- che soltanto dal mese di settembre 2021 il resistente aveva iniziato a sentire telefonicamente il figlio maggiore, a cui aveva riferito di essersi trasferito in
Francia;
- di percepire euro 600,00 mensili quale collaborante domestica con contratto a tempo indeterminato e di effettuare lavori saltuari a chiamata per far fronte alle esigenze familiari;
- che il durante la vita matrimoniale percepiva euro 1.200,00 mensili quale CP_1 aiuto cuoco;
- di essere in difficoltà economica e di essere ricorsa più volte al sostegno di
Associazioni di volontariato tra cui la Comunità di Sant'Egidio.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza presidenziale del 08.03.2022 il difensore della ricorrente, considerato il mancato pervenimento dell'esito della notifica al resistente presso la residenza coniugale dalla quale si era allontanato, chiedeva rinvio con termine per notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il Presidente rinviava all'udienza del
24.05.2022. In data 24.05.2022 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il
Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente, emetteva i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati dichiarando le parti economicamente indipendenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa, diritto di visita del padre previo accordo e alla presenza della madre e un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli di euro 400,00 mensili e rinviava all'udienza del 16.12.2022.
All'udienza del 16.12.2022 il Giudice istruttore, lette le note depositate telematicamente con cui parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c., il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed articolava istanze istruttorie.
La causa veniva istruita a mezzo di escussione testi.
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata dal Giudice udienza di precisazione delle conclusioni e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente Parte_1 deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Sull'affidamento e collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo del figlio essendo nelle more Per_2
Per_ il figlio divenuto maggiorenne, con collocamento presso la madre, diritto di visita del padre previo accordo con la madre e un assegno di mantenimento a Per_ carico del padre per i figli e , maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, come richiesto dalla ricorrente, con disciplina del diritto di visita paterno previsto in parte dispositiva. La teste sentita all'udienza del 7.6.2024, , sorella della ricorrente, ha Persona_3 confermato il disinteresse del padre per i figli ed il suo trasferimento in Francia, di non sapere che attività lavorativa svolga e che lo stesso periodicamente manda delle somme per i figli ma inferiori a quanto disposto dal Tribunale.
In ordine alle statuizioni di natura economica e con particolare riferimento al Per_ contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenne non Per_2 economicamente indipendente, il Collegio reputa equo, in relazione alla capacità reddituale di entrambi i coniugi, ed in particolare dalla circostanza per la quale la ricorrente percepisce mensilmente circa 600,00 euro - mentre non è nota la retribuzione del resistente il quale vive in Francia e che può mettere a frutto la propria capacità lavorativa - nonché tenuto conto dell'età dei figli, dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, confermare a carico del un contributo mensile di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio) per il mantenimento dei figli, oltre a rivalutazione Istat con base dicembre
2021 come disposto in sede di udienza presidenziale.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In assenza di domanda del resistente, rimasto contumace, deve disporsi che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014
e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale
(cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui:
“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3658 del 2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Marocco) il 26.05.1982 e nato a [...]+archa Controparte_1
(Marocco) il 01.01.1970, aventi contratto matrimonio il 27.12.2003 e trascritto agli atti dello Stato civile del Comune di Civitavecchia (RM) all'anno 2016, atto n. 111, p. 2, Serie C;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento Per_2 stabile e permanente presso la residenza materna;
le decisioni di maggior interesse per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale del figlio;
4) dispone che il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo e alla Per_2 presenza della madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 400,00 mensili da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di dicembre 2021;
6) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la prole con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
7) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 28 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso