Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1921/2022 tra le parti:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Abati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Di Rocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato,
– dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i sigg.ri e Alla Parte_1
1
– disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e prevedendo la Per_1 Persona_2 frequentazione paritetica dei genitori, a settimane alterne, con cena del mercoledì sera presso l'altro genitore, modificando quanto statuito sul punto dal decreto della Corte d'Appello di Firenze del
14/07/2021 all'esito del procedimento n. 560/2020 v.g. e conseguentemente revocare l'inibizione al sig. della pubblicazione sul web di foto, filmati o notizie comunque inerenti occasioni Parte_1 di vita privata dei figli tutti, anche tra loro, così come di interazione di essi, individualmente o insieme, con lui, modificando quanto statuito sul punto dal medesimo Decreto;
– prevedere il mantenimento diretto di e ad opera di ciascun genitore, e Per_1 Per_2 conseguentemente revocare l'obbligo di contributo al mantenimento dei figli attualmente previsto in capo al padre con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio o comunque dal mese di marzo
2024, ponendo le spese straordinarie (individuate come da Ordinanza del 04/03/2023) a carico dei genitori al 50%;
– prevedere che il padre possa frequentare il figlio maggiore - che ha raggiunto la Persona_3 maggiore età in data 15/07/2023 - con modalità libere e concordate di volta in volta fra padre e figlio;
– porre a carico del sig. un contributo al mantenimento di pari ad € 100,00 mensili Pt_1 Per_3 oltre al 50% delle spese straordinarie sino al raggiungimento della indipendenza economica, con decorrenza dall'instaurazione del presente giudizio;
– dichiarare l'insussistenza del diritto della sig.ra alla percezione di contributo al CP_1 mantenimento e di assegno divorzile per i fatti e le ragioni di cui al ricorso introduttivo;
– con vittoria di spese e compensi.”
Per parte resistente: “La presente difesa insiste altresì per l'ammissione delle prove per testi ed in denegata ipotesi conclude affinchè l'Ill.ma Autorità Voglia:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento degli stessi a settimane alterne (l'una presso la madre e l'altra presso il padre); festività natalizie e pasquali alterne e due settimane consecutive nel periodo estivo;
3) disporre il pagamento da parte del in favore dei figli e della Pt_1 Per_3 Per_2 Per_1 somma mensile pari ad euro 800,00 oltre aggiornamento istat, con pagamento al 50% delle spese straordinarie come già indicate nel provvedimento Presidenziale del 04.03.2023;
2 4) disporre il pagamento della somma di euro 450,00 da parte del in favore di quale Pt_1 CP_1 assegno divorzile;
5) Con vittoria di spese ed onorari.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 18.10.2024.”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 04.08.2022 ha chiesto al Tribunale di Prato di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 12.06.2002 nel CP_1
Comune di Chernivtsi (Ucraina), atto poi trascritto nei Registri del Comune di
Salsomaggiore Terme al numero 19, parte II, serie C, anno 2002.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che pochi mesi dopo il matrimonio la coppia ha affrontato un periodo di crisi ed è addivenuta alla decisione di separarsi consensualmente. L'accordo è stato omologato dal Tribunale di Parma con provvedimento del 16.04.2003; 2) che tuttavia, è seguita dopo pochi mesi una totale riconciliazione che le parti hanno formalmente dichiarato dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Salsomaggiore Terme con dichiarazione resa in data 07.07.2009; 3) che dall'unione dei coniugi sono nati i figli in data 15.07.2005 ed i gemelli e in data Per_3 Per_2 Per_1
03.06.2011; 4) che la famiglia ha trasferito la residenza in Toscana nell'immobile sito in Prato,
Via Lodovico Ariosto n. 33; 5) che a causa della crisi imprenditoriale del le parti hanno Pt_1 deciso di separarsi al fine di tutelare il patrimonio familiare e garantire ai figli una dimora sicura: tale accordo è stato omologato con decreto n. 280/2017 del 12.01.2017 del Tribunale di Prato;
6) con tale omologa le parti hanno concordato che la casa venisse assegnata alla affinché vi risiedesse con i figli, mentre il si sarebbe impegnato a pagarne il CP_1 Pt_1
mutuo a titolo di mantenimento della moglie oltre a corrisponderle la somma di € 800,00 mensili per il mantenimento dei tre figli;
7) che, in accoglimento del ricorso ex art. 156 co. 6
c.p.c. depositato dall'odierna convenuta, il Tribunale di Prato ha stabilito che l'intero stipendio del CA (pari allora ad € 1330,00 netti mensili) venisse direttamente versato dal datore di lavoro del CA in favore della 8) che le parti hanno proseguito la loro CP_1
convivenza fino al 2019 quando la loro relazione è entrata effettivamente in crisi ed ha causato nell'abitazione familiare gravi episodi di aggressioni e violenza, fisica e verbale;
9) che tutti i figli hanno risentito delle circostanze ed in particolare, , ha mostrato gravi Per_3
3 segnali di malessere fino a tentare il suicidio;
10) che la famiglia è stata presa in carico dai
Servizi Sociali e dall'UFSMIA di Prato al fine di poter attivare interventi di monitoraggio e presa in carico dei minori anche con educativa domiciliare presso la casa della madre, e, limitatamente al figlio , per organizzare incontri in forma protetta affinché Per_3
venissero superate le difficoltà di relazione originate dalla separazione fra e il Per_3
padre; 11) che in parziale accoglimento del ricorso ex art 710 cpc depositato dal CA, il
Tribunale di Prato ha ridotto al 50 % la quota del mutuo da porsi a carico del e dunque Pt_1
ha disposto l'adeguamento del provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data
14.2.2018, con contestuale ordine all'azienda datrice di lavoro del ricorrente di versare direttamente a la somma di € 1171,21 (di cui € 371,21 a titolo di pagamento della CP_1
quota di mutuo ed € 800,00 per il mantenimento dei figli minori, e Persona_4 Per_2 in luogo dell'originaria somma di €1542,42; 12) che con provvedimento del 14.07.2021 la
Corte d'Appello di Firenze ha disposto l'affidamento esclusivo di ed Per_2 Per_1
alla madre e, con riferimento al diritto di visita del CA con e Per_3 Per_2 Per_1 ha previsto una prima fase della durata di tre mesi di incontri tramite educativa domiciliare ed una seconda fase di incontri liberi, successivamente alla quale si prospettava la possibilità di una modifica in punto di affidamento e di frequentazione dei figli all'esito di un percorso di monitoraggio;
con riferimento al figlio ha previsto invece una frequentazione Per_3
libera e concordata di volta in volta fra padre e figlio;
13) che a partire dal 2020 le condizioni economiche del sono progressivamente peggiorate, non potendo più lo stesso contare Pt_1
sui risparmi della madre anziana e sull'assegno al nucleo familiare: tali entrate economiche hanno infatti consentito al ricorrente di poter integrare la residua parte dello stipendio di cui poteva effettivamente godere;
14) che in ragione delle circostanze di cui sopra il Pt_1
non ha più potuto sopportare i costi di una locazione e si è iscritto all'anagrafe nel registro dei senza fissa dimora;
15) che allo stato attuale, il è disoccupato e si rivolge Pt_1
quotidianamente al servizio di mensa pubblica del Comune di Prato ed è in cerca di una stabilità che gli consenta di poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Pertanto, il ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via preliminare, lo Pt_1
scioglimento del matrimonio contratto con la e, quali domande accessorie: 1) CP_1
l'affidamento condiviso dei figli , e con collocazione Per_3 Per_1 Persona_2 prevalente presso la residenza della madre;
2) la previsione del diritto di visita del CA per il figlio maggiore con modalità libere e concordate di volta in volta fra padre e Per_3
4 figlio e per i gemelli e con modalità libere, in ogni caso con tempistiche Per_1 Per_2
paritarie rispetto alla madre, da attuarsi secondo le esigenze dei figli e con possibilità di pernottamento presso la casa del padre;
3) la previsione di un contributo mensile a carico del per il mantenimento dei figli e pari ad € 100,00 o alla Pt_1 Per_2 Per_1 Per_3
diversa somma ritenuta di giustizia;
4) dichiarare l'insussistenza del diritto della CP_1
alla percezione dell'assegno divorzile;
in ogni caso con vittoria di spese.
Si è costituita ritualmente contestando quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo: CP_1
a) in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la madre del sig. ai Pt_1 sensi dell'art. 316 bis c.p.c.; b) nel merito, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il c) di confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, Pt_1
con previsione di un contributo per il loro mantenimento pari a 800,00 euro mensili a carico del d) di disporre un assegno divorzile a cario del CA in suo favore di € 450,00 Pt_1
mensili, pari al pagamento di metà della quota di mutuo gravante sulla casa familiare.
A sostegno delle proprie pretese la convenuta ha dedotto: 1) che il ricorrente si sarebbe fatto licenziare in modo da poter essere sollevato dagli obblighi di mantenimento in favore della moglie e dei figli;
2) che il potrebbe risiedere nell'immobile di cui è proprietario senza Pt_1 dover pagare una locazione;
3) che il ricorrente è altresì socio di maggioranza e amministratore unico della e, pertanto, titolare di un proprio Controparte_2
reddito; 4) che la convenuta negli anni ha sempre avuto notevoli difficoltà a reperire un lavoro stabile sia perché si è occupata dei tre figli, sia perché le gelosie del l'hanno Pt_1
costretta ad abbandonare le attività lavorative intraprese.
All'udienza presidenziale del giorno 8.02.2023 il Presidente f.f., dopo aver ascoltato le parti comparse personalmente, in accoglimento delle richieste avanzate della convenuta, ha concesso termine per deduzioni difensive e per controdeduzioni. Con Ordinanza del
04.03.2023 resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente f.f. ha dichiarato l'inammissibilità della chiamata in causa della nonna paterna dei minori, ha confermato l'affidamento esclusivo di , e alla madre e il regime di frequentazione dei gemelli Per_3 Per_1 Per_2 già previsto dal decreto della Corte d'Appello di Firenze all'esito del giudizio n. 560/2020
V.G., ha revocato la previsione dell'assegno di mantenimento in capo alla resistente ed ha fissato in € 600,00 mensili il contributo del padre al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie. Contestualmente, il Presidente f.f. ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze – Sezione Minorenni, affinché facesse pervenire gli atti ed i 5 relativi documenti del procedimento V.G. 560/20, ha invitato il Servizio Sociale di Prato a depositare relazione sul nucleo familiare entro il 6.5.2023, ha nominato sé stessa Giudice
Istruttore ed ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione avanti allo stesso per il giorno 16.05.2023.
La causa, istruita documentalmente, tramite ctu psicologica e indagini di Polizia Tributaria circa i redditi d parte ricorrente, è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento emesso in data 15.10.2024, sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati nella procedura di separazione, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento dei medesimi nel presente giudizio.
Affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli minori – Primariamente il Tribunale rileva che è divenuto maggiorenne, pur cui non vi sarà alcuna statuizione circa Per_3
l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del medesimo. Per quanto riguarda e nati in data 3.6.2011, il Tribunale rileva che le parti hanno concluso Per_2 Per_1
congiuntamente circa le modalità di affidamento, collocamento e diritto di visita dei medesimi, alla luce dell'accordo raggiunto in sede di ctu. Tale accordo, all'esito del giudizio, si ritiene adeguato e conforme all'interesse dei minori, tenuto conto delle risultanze della ctu, la quale ha evidenziato, da un lato, le buone capacità genitoriali delle parti, se considerati singolarmente, dall'altro, il desiderio dei minori di stare con entrambi i genitori.
Si evidenzia, inoltre, che il suggerimento dato dalla ctu di individuare un coordinatore genitoriale, volto a facilitare la comunicazione e a favorire gli accordi relativi alla gestione dei figli, è stato accolto positivamente dalle parti. Il Tribunale ritiene, pertanto, di poter
6 suggerire alle parti di rivolgersi ad un coordinatore genitoriale il quale, tuttavia, rimane figura professionale di natura privatistica rimessa alla volontà delle parti medesime.
Mantenimento dei figli minori – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
In relazione ai figli gemelli questo Tribunale, in ragione del collocamento paritetico dei medesimi da entrambi i genitori, ritiene di dover disporre il mantenimento ordinario diretto da parte di ognuno dei genitori per il tempo in cui i minori sono con ognuno di essi, ripartendo al 50% le spese straordinarie elencate in dispositivo.
Con riguardo, invece, al figlio , si evidenzia che all'esito del giudizio non vi è prova Per_3
che il medesimo abbia raggiunto l'indipendenza economica e le allegazioni rese sul punto da parte ricorrente sono del tutto tardive, poiché svolte soltanto negli scritti difensivi conclusivi. Inoltre, sono contraddittorie alla luce delle conclusioni dal medesimo rassegnate, nelle quali si dichiara la disponibilità a versare al ragazzo una somma mensile per il suo mantenimento. Si ritiene, pertanto, di dover porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma Per_3 mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie. Tale somma si ritiene il minimo che possa essere versato da un genitore per il mantenimento di un figlio che, peraltro, non vede e non frequenta.
Il Tribunale ritiene, infatti, che benchè il ricorrente risulti formalmente disoccupato egli abbia certamente introiti economici non dichiarati tenuto conto che il medesimo si occupa dei gemelli in via diretta avendone il collocamento a settimane alterne.
Assegno divorzile – Parte convenuta ha avanzato domanda di assegno divorzile nei confronti del coniuge, allegando di essersi occupata della gestione familiare durante la vita matrimoniale sacrificando la propria occupazione lavorativa, specificando che il ricorrente non voleva che la stessa lavorasse, anche per questioni di gelosia. Tali allegazioni non sono 7 state contestate in modo specifico dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare che nel corso della vita matrimoniale la convenuta ha lavorato, come dimostrano i documenti allegati dalla stessa. In realtà, dalla disamina della documentazione in atti emerge che la stessa abbia sì svolto dei lavori, ma che certamente i medesimi non siano stati sufficienti ad affermare l'indipendenza economica della stessa, tenuto conto anche del carico familiare. Si può, quindi, presumere che ci fosse un accordo tra le parti affinchè fosse la convenuta ad occuparsi prevalentemente del menàge familiare dovendosi, pertanto, concludere che dovrà essere riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile in ragione della funzione compensativa dello stesso. Tenuto conto della capacità lavorativa della convenuta, dimostrata nel corso del giudizio (avendo documentato il reperimento, seppur breve, di attività lavorativa), si ritiene congruo determinare tale importo in euro 150,00 mensili, somma annualmente rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Ulteriori domande – Il ricorrente ha chiesto, infine di revocare l'inibizione al sig. Parte_1
della pubblicazione sul web di foto, filmati o notizie comunque inerenti occasioni di vita privata dei figli tutti, anche tra loro, così come di interazione di essi, individualmente o insieme, con lui. Tale domanda non può essere accolta. In ragione dell'affidamento condiviso deve esserci accordo tra i genitori nel decidere di pubblicare foto dei minori sul web, accordo che nel caso in esame non sussiste, come allegato dalla convenuta nei propri scritti difensivi.
Spese di lite – Le spese del giudizio dovranno essere integralmente compensate, alla luce degli esiti e della natura del medesimo e le spese di ctu dovranno essere ripartire tra le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
sposati con rito civile in Albania il 12.6.2002 trascritto nei Controparte_1
registi dello Stato civile del Comune di Salsomaggiore Terme dell'anno 2002, Parte
II, Serie C, atto n. 19;
2. Dispone l'affidamento dei figli minori, e in via condivisa ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, disponendone il collocamento paritetico presso l'uno e l'altro genitore a settimane alterne, precisando che ogni mercoledì il genitore non collocatario starà con i figli per la cena ed avrà cura di riportarli all'altro genitore 8 entro le ore 21.30; durante le vacanze estive i figli potranno stare con ognuno dei genitori due settimane consecutive nel mese di agosto che dovranno essere comunicate all'altro entro il 30 maggio di ogni anno;
3. Dispone che ogni genitore possa chiamare i figli collocati presso l'altro una volta al giorno;
4. Dispone il mantenimento ordinario diretto dei figli e da parte di Per_2 Per_1
ognuno dei genitori, con decorrenza dal mese di aprile 2024;
5. Dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia versato al 50% tra i CP_3 genitori;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando alla madre, Per_3 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7. Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative a tutti e tre i figli di seguito articolate:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting; corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività 9 sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
8. respinge le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
9. invita le parti a rivolgersi ad un coordinatore genitoriale;
10. spese di lite e tecniche integralmente compensate tra le parti;
11. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Salsomaggiore Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente
Dr. Michele Sirgiovanni
Il giudice est.
Dr. Costanza Comunale
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