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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/08/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 1905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1905/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Simona Balzarini
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Pesce ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 10/10/2021 è nata a Milano Beatrice.
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 20/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) La figlia minore nata il [...] a [...], sarà Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in CP_1
Quintano (CR) al via Mussi n. 6/A;
2) frequenterà il padre secondo la seguente alternanza e fatti Per_1 salvi eventuali migliori accordi scritti tra le parti:
- il sig. vedrà la figlia a weekend alternati, dal venerdì Parte_1 dopo scuola sino alla domenica, ore 19:00, quando riporterà Per_1 dalla madre;
- nelle settimane che terminano con il weekend spettante al padre, egli potrà tenere la figlia dal mercoledì dopo scuola fino al giorno successivo, per poi riaccompagnarla presso la madre il giovedì sera entro le ore
20:00; - nelle settimane che terminano con il weekend spettante alla madre, il sig. starà con sempre dal mercoledì dopo la scuola fino Pt_1 Per_1 al giorno successivo, per poi riaccompagnarla presso la madre il giovedì sera entro le ore 20:00;
- in caso di chiusura scolastica (o, allo stato, dell'asilo), si manterrà la medesima calendarizzazione di cui sopra, prevedendosi che la minore venga prelevata e riaccompagnata direttamente da e presso l'abitazione materna agli orari che di volta in volta verranno concordati tra le parti;
- nei periodi di chiusura scolastica, qualora uno dei genitori sia impegnato a lavoro e non possa tenere con sé la figlia, gli stessi si impegnano affinché stia con l'altro genitore anziché essere Per_1 affidata alla cura di terze persone – sempre salve diverse intese dirette tra gli assistiti;
- vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà con un genitore Per_1 dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre sino al 06 gennaio di ciascun anno;
- vacanze pasquali: la minore, ad anni alterni, trascorrerà l'intero periodo afferente alle vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore. Le
Parti hanno convenuto che, per le vacanze di Pasqua 2025, Per_1 stesse con il sig. Pt_1
- vacanze estive: ogni anno trascorrerà quindici giorni con la Per_1 madre ed altrettanti con il padre;
i genitori si accorderanno di volta in volta, entro il 30 maggio di ciascun anno, per individuare i rispettivi periodi con la minore;
- ponti/chiusure scolastiche: i ponti e, in generale, i periodi di chiusura scolastica non espressamente riferibili alle vacanze così come supra individuate, saranno alternati – ad es., per il ponte del 25.04.2025,
starà con la madre, mentre l'anno successivo starà con il padre, Per_1
e così via;
- a far data da settembre 2025, la minore verrà iscritta all'asilo di
Casaletto Vaprio, via Roma n. 68;
3) il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00
(trecento/00) mensili a far data dal marzo 2025, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto avente
IBAN [...] intestato alla sig.ra
[...] somma che sarà corrisposta anticipatamente entro il 05 di ogni CP_1 mese. Tale contributo sarà rivalutato ciascun anno su base ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
4) rispetto al mantenimento della minore per il periodo antecedente alla definizione del ricorso consensuale, si dà atto che il si è Pt_1 impegnato a versare l'importo complessivo ed omnicomprensivo di €
1.000,00 (mille/00) provvedendo a corrispondere tale importo in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 30/04/2025. Si dà atto che la sig.ra a sua volta, rinuncia ad ogni azione, pretesa, richiesta CP_1
o istanza in qualunque modo collegabile o riferibile ai pregressi rapporti di debito/credito tra la stessa ed il sig. anche in relazione a Pt_1 tutte le spese in qualsivoglia modo sostenute per la minore;
5) l'Assegno Unico Universale istituito con la Legge Delega 46/2021 e ss. mm. ii. verrà integralmente percepito dalla sig.ra CP_1
6) i genitori, inoltre, si faranno carico delle c.d. spese “extra assegno” relative alla figlia secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di
Cremona in data 29.11.24 da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nella misura del 50% ciascuno;
7) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra reciproca posizione dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
DICHIARA le spese del presente giudizio non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1905/2025 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Simona Balzarini
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Francesco Pesce ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 10/10/2021 è nata a Milano Beatrice.
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 20/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) La figlia minore nata il [...] a [...], sarà Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in CP_1
Quintano (CR) al via Mussi n. 6/A;
2) frequenterà il padre secondo la seguente alternanza e fatti Per_1 salvi eventuali migliori accordi scritti tra le parti:
- il sig. vedrà la figlia a weekend alternati, dal venerdì Parte_1 dopo scuola sino alla domenica, ore 19:00, quando riporterà Per_1 dalla madre;
- nelle settimane che terminano con il weekend spettante al padre, egli potrà tenere la figlia dal mercoledì dopo scuola fino al giorno successivo, per poi riaccompagnarla presso la madre il giovedì sera entro le ore
20:00; - nelle settimane che terminano con il weekend spettante alla madre, il sig. starà con sempre dal mercoledì dopo la scuola fino Pt_1 Per_1 al giorno successivo, per poi riaccompagnarla presso la madre il giovedì sera entro le ore 20:00;
- in caso di chiusura scolastica (o, allo stato, dell'asilo), si manterrà la medesima calendarizzazione di cui sopra, prevedendosi che la minore venga prelevata e riaccompagnata direttamente da e presso l'abitazione materna agli orari che di volta in volta verranno concordati tra le parti;
- nei periodi di chiusura scolastica, qualora uno dei genitori sia impegnato a lavoro e non possa tenere con sé la figlia, gli stessi si impegnano affinché stia con l'altro genitore anziché essere Per_1 affidata alla cura di terze persone – sempre salve diverse intese dirette tra gli assistiti;
- vacanze natalizie: ad anni alterni trascorrerà con un genitore Per_1 dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre sino al 06 gennaio di ciascun anno;
- vacanze pasquali: la minore, ad anni alterni, trascorrerà l'intero periodo afferente alle vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore. Le
Parti hanno convenuto che, per le vacanze di Pasqua 2025, Per_1 stesse con il sig. Pt_1
- vacanze estive: ogni anno trascorrerà quindici giorni con la Per_1 madre ed altrettanti con il padre;
i genitori si accorderanno di volta in volta, entro il 30 maggio di ciascun anno, per individuare i rispettivi periodi con la minore;
- ponti/chiusure scolastiche: i ponti e, in generale, i periodi di chiusura scolastica non espressamente riferibili alle vacanze così come supra individuate, saranno alternati – ad es., per il ponte del 25.04.2025,
starà con la madre, mentre l'anno successivo starà con il padre, Per_1
e così via;
- a far data da settembre 2025, la minore verrà iscritta all'asilo di
Casaletto Vaprio, via Roma n. 68;
3) il sig. verserà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00
(trecento/00) mensili a far data dal marzo 2025, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto avente
IBAN [...] intestato alla sig.ra
[...] somma che sarà corrisposta anticipatamente entro il 05 di ogni CP_1 mese. Tale contributo sarà rivalutato ciascun anno su base ISTAT a partire dal mese di aprile 2026;
4) rispetto al mantenimento della minore per il periodo antecedente alla definizione del ricorso consensuale, si dà atto che il si è Pt_1 impegnato a versare l'importo complessivo ed omnicomprensivo di €
1.000,00 (mille/00) provvedendo a corrispondere tale importo in un'unica soluzione, entro e non oltre il giorno 30/04/2025. Si dà atto che la sig.ra a sua volta, rinuncia ad ogni azione, pretesa, richiesta CP_1
o istanza in qualunque modo collegabile o riferibile ai pregressi rapporti di debito/credito tra la stessa ed il sig. anche in relazione a Pt_1 tutte le spese in qualsivoglia modo sostenute per la minore;
5) l'Assegno Unico Universale istituito con la Legge Delega 46/2021 e ss. mm. ii. verrà integralmente percepito dalla sig.ra CP_1
6) i genitori, inoltre, si faranno carico delle c.d. spese “extra assegno” relative alla figlia secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di
Cremona in data 29.11.24 da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nella misura del 50% ciascuno;
7) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra reciproca posizione dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
DICHIARA le spese del presente giudizio non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria