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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. CO Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 756/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.5.2024, vertente
TRA
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, c.f. e p.i. Parte_1
, in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 Parte_2 munito degli occorrenti poteri in forza di procura a rogito Notaio del Persona_1
17 luglio 2023, Rep. n. 48051 e Racc. 15970, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
IE e CO CC, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Milano,
Corso Europa n. 13, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
IS Causin, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia,
Dorsoduro 1249, appellato e appellante incidentale/attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 856/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, notificata il 2 aprile 2024, emessa a definizione del procedimento n. 4015/2022 R.G., Rep. n. 2132/2024, Trib. Ve, promosso da CP_1
contro con atto di citazione notificato il 31.5.2022, in punto:
[...] Parte_1 intermediazione bancaria;
1 causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 23.10.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza qui appellata n. 856 pubblicata il 12 marzo 2024 dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, nella persona del dott. Giovanni Calasso, all'esito del giudizio rubricato al n. 4015/2022 R.G., Rep.
n. 2132/2024, notificata il 2 aprile 2024, così provvedere: in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'odierno appellato per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie per le ragioni esposte in atti;
in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per
i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni, e conseguentemente escludere, ovvero ridurre, l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme CP_2 di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
in ogni caso: - dichiarare tenuto e condannare il convenuto appellato al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa, del presente procedimento nonché quelle di primo grado, oltre alle eventuali somme corrisposte in esecuzione della Sentenza impugnata. Ci si oppone sin da ora ad eventuali istanze e/o domande avversarie nuove e/o modificate dalla controparte, per le quali in ogni caso non si accetta il contraddittorio”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: Controparte_1
“Nel merito: ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di Parte_1
accertare e dichiarare la violazione del rapporto contrattuale con il sig.
[...] CP_1
, e in particolare: - la violazione delle norme di trasparenza, correttezza,
[...] lealtà e buonafede;
- la violazione dei doveri di informazione;
- la grave lesione degli interessi dell'Attore e la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, Parte_1
2 per l'effetto di una o più delle domande sopra riportate, condannare Parte_1
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218/1223, nonché ex art. 2043, c.c., da quantificarsi in una somma comunque non inferiore alle somme investite, pari a € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con cessione del diritto di credito nei confronti del Controparte_3
(n. 41/2019 Tribunale di Milano) per i diamanti ceduti;
in
[...] subordine:
2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti e il prezzo stabilito dal per un Parte_3 residuo di € 77.743,16, o la diversa somma stabilita in via equitativa dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali pari al
12,5%, iva e cpa, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per consulenze tecniche”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dalla citazione notificata il 31 maggio 2022 con la quale conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la società Controparte_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare la violazione del rapporto Parte_1 contrattuale con il sig. , ed in particolare: la violazione delle norme Controparte_1 di trasparenza, correttezza, lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'attore e la responsabilità della
ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto di una o più delle Controparte_4 domande sopra riportate, condannare 1. al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218-1223 c.c., nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite, pari a € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con restituzione dei diamanti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti e il prezzo di stima, per un residuo di € 59.894,19, o la diversa somma che dovesse essere stabilita da C.T.U. in corso di giudizio, o in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, iva e cpa, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle eventuali ulteriori spese per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati”.
Nello specifico, a fondamento delle domande così proposte l'attore deduceva:
3 i) che su indicazione e sollecitazione di due impiegati della filiale di San Donà di
Piave della banca convenuta (in allora ) aveva acquistato Controparte_5 diamanti della società (acquisto Controparte_3 Controparte_3 ingannevolmente rappresentatogli come “investimento” alternativo, ma sicuro, avendo ad oggetto un bene prezioso durevole) per un importo complessivo di €
91.462,54, ed in particolare: nel febbraio 2008 per € 40.369,82; nel novembre 2008 per € 21.081,36; nel novembre 2011 per € 30.011,36;
ii) che gli impiegati della banca gli avevano fornito informazioni sull'andamento dei diamanti, veicolate anche tramite i servizi di comunicazione interni, che lo avevano indotto ad implementare l'“investimento” iniziale in diamanti siccome falsamente rappresentatogli come vantaggioso: dai prospetti relativi alla “Posizione investimento n. 14625” predisposti da e trasmessigli dalla banca [doc. 5 di Pt_3
p.a.], risultava, infatti, un progressivo aumento di valore delle pietre, ed in particolare come l'investimento in diamanti effettuato nel gennaio 2008 per € 40.369,82 avesse garantito a distanza di circa tre anni un “ritorno” del 19,37% e quello effettuato nel novembre 2008 per € 21.081,36 del 13,18%, sempre in aumento;
iii) che all'inizio del 2018 aveva appreso dalla stampa che a seguito di indagini condotte dalla Procura di Milano era emerso come vi fosse una rilevantissima discrasia (dell'ordine del 70-80%) tra l'effettivo valore dei diamanti che venivano venduti da I.D.B. S.p.a. con l'intermediazione di e il prezzo di cessione, Parte_1
e pertanto che il valore effettivo dei diamanti che aveva acquistato non corrispondeva alla somma effettivamente pagata, ma era di molto inferiore;
iv) che per tale motivo, con raccomandata del 6 marzo 2018, sul presupposto che la banca gli aveva segnalato come “sicuro investimento” l'acquisto dei diamanti effettuato per complessivi € 91.462,54 presso gli stessi locali della banca, aveva chiesto al il rimborso dell'investimento; Parte_1
v) che la banca aveva respinto la pretesa, dichiarandosi, in primo luogo, del tutto estranea alla vicenda, e quindi non tenuta al chiesto risarcimento, in quanto il ruolo dalla stessa svolto nel caso di specie, come peraltro in tutti i casi analoghi, era stato quello di un mero “segnalatore”, figura diversa da quella del mediatore, come del mandatario, essendosi semplicemente limitata in tale veste a creare un contatto tra il cliente e gli incaricati di alla quale pertanto avrebbe dovuto essere inoltrata Pt_3 la domanda, e in secondo luogo – e comunque – eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio;
vi) che in seguito, in data 11 maggio 2021, a mezzo dell'associazione
Federconsumatori, aveva inviato a un reclamo [doc. 8 di p.a.], Parte_1
4 a cui seguiva una nuova lettera di risposta della [doc. 9 di p.a.] con la quale CP_2 venivano nella sostanza ribadite le medesime eccezioni dedotte con la precedente interlocuzione;
vii) che malgrado le numerose conciliazioni concluse da con i clienti coinvolti Pt_1 nello c.d. “scandalo” dei diamanti [doc. 10 di p.a.], allo stesso non era mai Pt_3 pervenuta alcuna offerta transattiva;
viii) che a seguito di un reportage giornalistico, l con provvedimento CP_6 emesso nell'adunanza del 20 settembre 2017, successivamente confermato dal TAR del Lazio con sentenza del 14 novembre 2018. n. 10967/2018, aveva condannato per pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli Parte_1 ed omissive nell'offerta dei diamanti;
ix) che avendo accertato che i diamanti così acquistati, diversamente da quanto gli era stato rappresentato, non avevano le caratteristiche di un asset di investimento e che il loro valore risultava in realtà pari a circa un terzo del loro prezzo d'acquisto, si rendeva necessario agire in sede giudiziale, essendo risultata la banca indisponibile a trovare una qualsiasi soluzione amichevole nonostante la sua evidente responsabilità risarcitoria per violazione del principio di trasparenza e lealtà nei rapporti contrattuali, ex artt. 2, co. 2, lettera c), Cod. Cons.; 1175 e 1375 c.c.; 21
T.U.F.; 26 – 37 del Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007, che stabiliscono un principio generale di protezione nei confronti della parte più debole del rapporto sinallagmatico tra banca e risparmiatore, e segnatamente la “know your customer rule”, recepita in testi normativi e convenzionali a livello internazionale.
2. si costituiva in causa eccependo: Parte_1
a. che non aveva svolto alcuna attività promozionale, o comunque di sollecitazione, dell'investimento in diamanti contestato dall'attore, essendosi limitata a mettere a disposizione del cliente il materiale divulgativo predisposto a cura e spese di Pt_3
b. che avendo e circoscritto il ruolo della banca a quello di un Parte_1 Pt_3 mero “segnalatore” dell'opportunità di acquisto delle pietre fornite dalla seconda, escludendone esplicitamente qualsiasi ruolo attivo nello svolgimento delle trattative, nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita dei diamanti, ed essendosi i contratti direttamente perfezionati tra la sola e il , con il Pt_3 CP_1 saldo dell'operazione effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato alla prima, doveva ritenersi totalmente estranea alla vicenda oggetto di causa, e Parte_1 come tale priva di legittimazione passiva relativamente a tutte le domande attoree;
5 c. che la domanda di risarcimento danni doveva ritenersi comunque improcedibile, risultando l'attore ancora il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – delle pietre preziose, soggette, per loro natura, a continue oscillazioni di valore, anche in aumento;
d. che trattandosi di normali contratti di compravendita di beni, non soggetti a quotazioni ufficiali (i diamanti, a differenza di altre commodities, come l'oro, non sono negoziati su piattaforme ufficiali, sicché non esisteva neppure un prezzo di riferimento comunemente accettato), non sussisteva nemmeno alcun obbligo in capo alla Banca di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da peraltro all'epoca dei fatti Pt_3 operatore leader nel settore della compravendita di diamanti;
e. che nessuna prova dei fatti denunciati, e del danno pretesamente subito, era stata comunque prodotta dall'attore a sostegno delle domande proposte in causa, non essendo tale, né il provvedimento della né la sentenza del TAR del CP_6
Lazio n. 10967/20 che aveva respinto il corrispondente ricorso delle banche;
f. che non vi era nemmeno prova che avesse posto in essere le pratiche Pt_3 commerciali scorrette lamentate dal cliente, acriticamente tratte dal Provvedimento della CP_6
g. che i contratti di vendita dei diamanti conclusi tra l'attore e I.D.B. S.p.a. con l'intermediazione di non erano soggetti alla disciplina dettata dal D.Lgs. Parte_1
58/1998 in materia di intermediazione finanziaria;
h. che non era stata posta in essere nessuna attività bancaria (esulando la commercializzazione dei diamanti da detta attività) e aveva agito in una Pt_1 posizione di parità con l'attore, non avendo accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle a cui avrebbe potuto accedere quest'ultimo, dal momento che la compravendita di diamanti non rientrava tra le attività svolte professionalmente dall'istituto;
i. che nessuna prova, né dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande proposte, né del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico in tesi sofferto, era stata fornita dall'attore, contravvenendo, in tal modo, al disposto di cui all'art. 2697 c.c;
j. che le domande erano comunque prescritte,
e quindi concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per
6 carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per motivi tutti di cui in narrativa;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere, ovvero ridurre, l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di CP_2 parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
in ogni caso: - dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
3. La causa è stata istruita: - con l'assunzione delle prove orali chieste dall'attore
(testi i funzionari della banca con le quali il si era interfacciato per gli CP_1 acquisti/investimenti dei diamanti di riferimento); - con l'acquisizione, attuata mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., della documentazione richiesta dall'attore istante (“Comunicazione 2011P176 indirizzata alle Filiali, citata a pag. 42,
§104 del Bollettino Settimanale Anno XXVI I - n. 41 dell Allegato 1 – cfr. CP_6 pag. 3 “Compensi per l'attività svolta”); - con l'esperimento di C.T.U. estimativa sul valore delle pietre (nello specifico svolta in relazione al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa accerti il C.T.U.: A) le caratteristiche dei diamanti da investimento indicati in citazione ed oggetto della presente procedura;
B) il valore di mercato dei diamanti per cui è causa alla data delle singole operazioni di acquisto, indicando la differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore di mercato;
nonché il valore di massimo realizzo in caso di rivendita in data odierna facendo riferimento al prezzo dei diamanti con caratteristiche identiche di pregio e qualità a quelle per cui
è causa;
C) in particolare dica il CTU quali sono le caratteristiche del mercato dei diamanti da investimento e cosa è il cd. listino Rapaport. Prima di procedere al calcolo della predetta differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore di mercato dei diamanti, il CTU converta i valori eventualmente espressi in dollari americani dal listino
Rapaport in Euro, secondo il tasso di cambio esistente al tempo degli acquisti”, di seguito implementato con estensione anche al valore di mercato al dettaglio), e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione, e quindi
7 condannato il convenuto al risarcimento del danno subito dal Parte_1
, liquidato in € 32.952,50 (= € 91.462,54 [pari al prezzo di acquisto] – € CP_1
44.790,66 [pari al valore delle pietre al momento dell'acquisto stimato dal C.T.U.] – un ulteriore 15% [pari a € 13.719,38, importo per il quale il è stato ammesso CP_1 la passivo del a condizione della resituzione delle pietre]), Parte_4 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e agli interessi compensativi di legge sulla somma così determinata dalla sentenza al saldo, nello specifico ritenendo:
a) infondate le eccezioni sollevate da Parte_1
- di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda, in ragione del fatto che “tra la banca e IDB S.p.a., società venditrice di diamanti, sussiste un negozio di mediazione atipica e, precisamente, di mandato in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare diamanti dalla venditrice, di mettere a disposizione il materiale pubblicitario, di contattare la venditrice dopo aver segnalato il potenziale cliente, circostanze tutte presenti nella fattispecie. Sotto tale aspetto la banca, nella vendita dei diamanti, è responsabile ex art. 1759 c.c. nei confronti della propria clientela. D'altra parte, la convenuta, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti (concluso tra e Pt_3 il cliente) non può essere considerata estranea all'operazione, avendovi preso parte in ogni sua fase (l'acquisto è avvenuto nei locali della banca e la stessa ha percepito anche delle commissioni come indicato dal teste ), relazionandosi con Testimone_1
l'attore cliente nei confronti del quale non solo vi è stata carenza al riguardo, ma anche inattendibilità delle informazioni trasmesse che configurano un inadempimento degli obblighi informativi e di protezione”;
- di prescrizione del diritto risarcitorio, sul presupposto che “risulta dalla documentazione in atti che sin dall'inizio e nel corso “dell'operazione” Parte_1 ha falsamente informato il cliente della bontà dell'investimento, generando quindi un affidamento nello stesso. Pertanto, il dies a quo dal quale poter determinare la decorrenza del termine prescrizionale deve ritenersi essere quello in cui il cliente prende coscienza che le informazioni sono false e che l'operazione, non solo non era vantaggiosa, ma si concretava in un gravissimo pregiudizio economico. Solo nel momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della agli CP_2 obblighi informativi e del dolo nel fornire le false informazioni può avere cognizione del danno, quale danno oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile e chiederne il ristoro. Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del
8 termine prescrizionale viene individuato nella data in cui la “vicenda diamanti” è divenuta di dominio pubblico, e precisamente, dalla dichiarazione di fallimento di avvenuta nell'anno 2019. Sul punto la Suprema Corte da sempre è univoca, Pt_3 affermando che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge, non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo, per chi ha interesse a farlo valere, oggettivamente percepibile e riconoscibile, usando
l'ordinaria diligenza. Dalla documentazione in atti si rileva che la condotta della banca non si è esaurita nella fase di trattativa e conclusione dell'operazione, ma è proseguita per tutta la durata dell'investimento trasmettendo delle informazioni non veritiere che hanno indotto l'attore ad effettuare nuovi investimenti in diamanti non commisurati al valore effettivo di mercato, fatto, questo, che esclude il carattere di istantaneità della responsabilità e del danno provocato. Solo a seguito del Fallimento
I.D.P. parte attrice ha preso la definitiva consapevolezza del danno subito e che già aveva preventivamente denunciato interrompendo ogni termine prescrizionale”;
b) fondata nel merito la pretesa creditoria, considerato:
- in punto di sussistenza del credito, che “ era tenuta ad adottare un Pt_1 parametro di diligenza professionale media e ad accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente, evitando di fornire informazioni non controllate, apparendo comunque tale condotta contraria al dovere di buona fede che gravava sulla stessa quale mediatore. Nel caso de quo, la lettera dell'agosto 2011 con la quale aveva comunicato come l'investimento in diamanti per € 21.081,36 eseguito nel novembre 2008, a soli tre anni di distanza, fosse aumentato del 13%, ha indotto il ad effettuare un ulteriore investimento. Quanto alla CP_1 responsabilità di ciò che rileva nel rapporto di mediazione è la messa in Pt_1 contatto di due soggetti per la conclusione dell'affare, indipendentemente dalla circostanza che il mediatore abbia ricevuto un formale incarico da uno o entrambi i soggetti, secondo la disciplina di cui all'art. 1754 c.c., e affinché insorgano i diritti e le responsabilità del mediatore è sufficiente che egli abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (così Cass. 16.1.2018, n. 869;
Cass. 28.10.2019, n. 27482; Cass. 16.5.2022, n. 15577)”;
- in punto di misura del credito riconosciuto, che “deve tenersi conto del fatto che
i diamanti acquistati sono rimasti nel patrimonio dell'attore, tanto è vero che sono
9 stati oggetto di transazione con il fallimento per l'importo pari al 15% del valore di acquisto. Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal C.T.U. al momento dell'acquisto e, precisamente, € 46.671,88 (€
91.462,54 – € 44.790,66), detratto il 15%, pari a € 13.719,38, e cioè €. 32.952,50.
Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato. Trattandosi di un debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali via via combinati dalla data dell'acquisto e i soli interessi compensativi di legge sulla somma suddetta dalla data della sentenza fino al saldo della pretesa creditoria”.
4. Ha proposto ritualmente appello sulla base di cinque motivi, Parte_1 nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione;
ii) secondo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree;
iv) quarto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto: - provata un'attività “propositiva” o di “mediazione” della banca;
- inadempiuti gli obblighi informativi e di protezione;
- rilevante quale fonte di prova in parte qua il provvedimento sanzionatorio adottato dalla nei confronti della banca;
CP_6
v) quinto motivo: omessa pronuncia sul concorso colposo e altre censure sul
“quantum” del risarcimento in concreto riconosciuto, concludendo, quindi, previa inibitoria, nei termini sopra trascritti.
5. Si è costituito l'attore prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e proponendo a propria volta appello incidentale con riguardo alla statuizione relativa alla misura del risarcimento in concreto riconosciuto, ribadendo che se avesse ricevuto dalla banca informazioni trasparenti e corrette in ordine alla percentuale di ricarico e al valore dei diamanti, così come all'esistenza di un corrispondente mercato aperto e alla agevole rivendibilità delle pietre, non si sarebbe mai “avventurato” in un tale investimento, sicchè il danno risarcibile deve in realtà ritenersi pari all'intera somma investita di € 91.462,54, meno il valore di realizzo conseguente alla vendita al pari a € 13.719,39, ossia € 77.743,15, ovvero Parte_5 ancora, in via subordinata, alla differenza tra la somma spesa (di € 91.462,54) e il
10 valore di “massimo realizzo” (= a € 21.047,46), ossia € 70.415,08. Inoltre, considerato che si è trattato dell'acquisto di diamanti pubblicizzati e offerti come
“investimento”, a tale importo vanno aggiunti gli interessi compensativi, dovendo senz'altro presumersi che lo stesso avrebbe impiegato le somme pagate a per Pt_3 effettuare investimenti altrimenti profittevoli.
6. Respinta l'istanza cautelare;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione sopra riportata nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
I motivi di impugnazione.
7. L'appello principale di Parte_1
7.1 Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno rivendicato dall'attore.
In base alla corretta valutazione dei fatti avrebbero dovuto ritenersi prescritte: i)
l'azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e precontrattuale (quest'ultima da ritenersi parificata alla prima) in relazione a tutti gli acquisti contestati;
ii) l'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, quantomeno in relazione al primo acquisto, atteso che la relativa proposta era stata sottoscritta il 25 gennaio 2008, ossia più di dieci anni prima del reclamo del 6 marzo 2018, inoltrato dal per il tramite della CP_1
Federconsumatori. La decisione risulterebbe inoltre contraddittoria laddove afferma che il danno si era verificato già al momento dell'acquisto, sul presupposto che è all'atto dell'acquisto che sarebbe maturato il danno nella sfera patrimoniale del cliente conseguente all'aver comprato un bene di valore inferiore al prezzo versato. La contraddittorietà consisterebbe nel fatto che la “deminutio patrimonii”, non soltanto si sarebbe verificata al momento di ciascun singolo acquisto, ma –diversamente da quanto ritenuto in proposito dal primo giudice – sarebbe stata anche pienamente percepibile a quella data, atteso che sarebbe bastato all'acquirente operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali pubblicati su quotidiani ad ampia diffusione nazionale, quali, ad esempio, “Il Sole24Ore”, e il prezzo corrisposto a per avvedersi chiaramente che la somma versata Pt_3 divergeva in maniera significativa da quanto indicato nelle testate giornalistiche.
Sarebbe, cioè, bastato che l'attore avesse utilizzato l'ordinaria diligenza per acquisire
11 piena contezza, già in quel momento, dell'esistenza del danno di cui ha lamentato l'esistenza solo molti anni dopo. D'altra parte, l'art. 2935 c.c., nel fissare la decorrenza della prescrizione, fa riferimento esclusivamente alla possibilità legale di far valere il diritto, non assumendo alcuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi,
e cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato.
7.2 Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sul presupposto CP_2 che tra la banca e I.D.B. S.p.a., e cioè la società venditrice dei diamanti di cui si tratta, sussiste un negozio di mediazione atipica, e precisamente di mandato, in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare, e che pertanto non può essere considerata estranea all'operazione avendovi preso Pt_1 parte in ogni sua fase. Il giudice avrebbe in realtà frainteso le caratteristiche del rapporto tra e mancando i tratti tipici del contratto di mediazione. La Pt_1 Pt_3 non aveva infatti mai inteso porsi come mediatore tra il e CP_2 CP_1 Pt_3 avendo svolto esclusivamente il ruolo di “segnalatore”, e cioè di tramite tra il soggetto interessato ad un certo bene o servizio (nella specie “diamanti da investimento”) e chi è in grado di vendere/fornire/prestare quel bene o servizio (nella specie, appunto,
società attiva nella commercializzazione di diamanti caratterizzati da elevate Pt_3 caratteristiche e venduti con la specifica garanzia di autenticità dei primari laboratori gemmologici mondiali). Il criterio differenziale risiederebbe nel fatto che il segnalatore non si profonde in alcun modo nella ricerca di interessati al bene o servizio, e ancora non promuove il bene/servizio, sicché tra il cliente il cui interesse
è raccolto, e il segnalatore, che raccoglie l'interesse e lo comunica all'altra parte, non viene a instaurarsi alcun genere di rapporto di matrice contrattuale, fonte di vicendevoli diritti ed obblighi;
piuttosto, il segnalatore si vincola negozialmente, e presta la propria opera, esclusivamente a favore del soggetto a cui comunica l'interesse espresso da altri, il che esclude che possa parlarsi di mediazione, con applicazione della relativa disciplina codicistica.
7.3 Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, nella sostanza senza motivare nello specifico la decisione. La ritenuta attività di mediazione avrebbe potuto al più giustificare il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva, ma non anche quella di improcedibilità, che riguarda il diverso profilo della inattualità del danno, essendo pacifico che i diamanti di riferimento non erano stati reimmessi sul mercato, essendone l'attore ancora il legittimo proprietario (con piena facoltà di goderne e
12 disporre). Si tratterebbe, quindi, di un danno solo potenziale (considerato che le pietre preziose per loro natura sono soggette a continue oscillazioni di valore), e come tale irrisarcibile. Così stando le cose, l'azione di risarcimento danni oggetto di causa deve ritenersi carente del suo presupposto essenziale, rappresentato dall'esistenza del c.d. “danno risarcibile”, posto che la perdita lamentata non si è, né realizzata, né cristallizzata.
7.4 Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda sul presupposto che la banca fosse tenuta ad adottare un parametro di diligenza professionale media e ad accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente, evitando di fornire informazioni non controllate, essendo tale condotta contraria al dovere di buona fede gravante sulla stessa quale mediatore. L'erroneità della decisione risiederebbe nel fatto che il giudice ha imputato alla banca condotte non confacenti al ruolo dalla medesima in concreto svolto, estendendo a suo carico le conseguenze di comportamenti posti in realtà in essere dalla venditrice e questo sulla base di una supposta responsabilità ex Pt_3 art. 1759 c.c. e da tradito “affidamento” di cui non sussistevano comunque i presupposti, non essendo stata mai svolta da parte di alcuna attività di Parte_1 mediazione, in ogni caso non provata, considerato che i testi assunti hanno riferito che “la non sollecitava i clienti ad investire in diamanti” e che “Per l'acquisto CP_2 dei diamanti il sig. è stato messo in contatto con l'addetto della società CP_1 Pt_3 che gestiva detta operazione”. Inoltre, la non avrebbe assunto alcun impegno CP_2 nei confronti del cliente riguardo all'assistenza nell'acquisto di diamanti, né era suo compito quello di controllare l'attendibilità o la verosimiglianza di quanto riportato nei documenti unilateralmente predisposti da peraltro, se anche avesse Pt_3 Pt_3 posto in essere condotte censurabili sotto vari profili (cosa che l'attore non avrebbe comunque provato e non potrebbe semplicisticamente desumersi dalle valutazioni fatte dalla , di tutto ciò non potrebbe rispondere la banca quale semplice CP_6
“segnalatore”. Oltre a non essere tenuta a specifici obblighi informativi, la non CP_2 era neppure tenuta ad alcun obbligo di protezione nei confronti del cliente secondo la teoria del c.d. “contatto sociale qualificato”, del quale non sussistevano i presupposti individuati in dottrina e giurisprudenza. Oltre a non essere neanche astrattamente configurabile, la responsabilità della banca nei termini sostenuti non risulterebbe poi neanche provata, essendosi l'attore limitato ad allegare una generica e non meglio dimostrata attività di promozione, smentita dalla documentazione versata in atti e non inferibile neanche dal richiamato Provvedimento della A.G.C.M.,
13 al quale non può attribuirsi valenza di prova privilegiata, essendosi il legislatore, con il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, limitato a regolare soltanto la valenza probatoria del provvedimento dell che abbia accertato la presenza di una CP_6 violazione del diritto della concorrenza rispetto al successivo giudizio risarcitorio di fronte al giudice ordinario.
7.5 Il quinto motivo denuncia, infine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato il concorso colposo del nella determinazione del danno, CP_1 trascurando, da un lato, che questi aveva acquistato diamanti a più riprese nel Pt_3 corso degli anni e non vi è ragione di ritenere che non lo avrebbe ugualmente fatto se fosse stato più approfonditamente informato, e dall'altro lato che abbia comunque tenuto un contegno palesemente imprudente e negligente, in quanto, se avesse utilizzato l'ordinaria diligenza si sarebbe reso certamente conto del fatto che le quotazioni richiamate da non facevano riferimento a un mercato Pt_3 regolamentato e a listini ufficiali, e che pertanto non vi era alcuna garanzia di poter liquidare i diamanti in tempi ragionevoli. Con riguardo, poi, al “quantum” del risarcimento, i criteri di computo utilizzati dal C.T.U. (poi recepiti in sentenza) non sarebbero accettabili, in quanto basati sul listino Rapaport, che riguarda il valore grezzo delle pietre e non tiene conto di tutti i costi aggiuntivi che inevitabilmente si presentano nella filiera di intermediazione, quali il deposito delle pietre in locali custoditi, il loro tatuaggio, la polizza assicurativa. Inoltre, le stime del consulente non conteggiano l'iva, sono espresse in dollari americani e prendono a riferimento una percentuale di ricarico inadeguata, posto che il ricarico non poteva ritenersi inferiore all'80-100% del valore di riferimento.
8. L'appello incidentale di . Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale l'attore censura la decisione assunta dal giudice riguardo alla misura del risarcimento in concreto riconosciutogli, evidenziando come non sia stato tenuto adeguatamente conto del fatto che se il vizio era originario
– conseguente all'inganno perpetrato a suo danno col rappresentargli come valido investimento un'operazione di acquisto in diamanti che non aveva in realtà, e sotto più profili, le caratteristiche proprie di un investimento – è a quel momento che andava operata la verifica circa l'ammontare del danno, che pertanto doveva ritenersi coincidere con l'ammontare complessivamente speso, detratto il solo valore dei diamanti riconosciuto in ambito fallimentare, ovvero, in via subordinata, il valore di massimo realizzo delle pietre come determinato dal C.T.U., oltre agli interessi compensativi, dovendo senz'altro ritenersi che lo stesso avrebbe impiegato le somme pagate a (e indirettamente alla banca) per altri investimenti. Pt_3
14 III
Ragioni della decisione.
9. L'appello principale della banca è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione e va quindi respinto.
9.1 Nello specifico, con il primo motivo – attinente alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio –
l'appellante ripete le considerazioni già svolte in primo grado, sostenendo come non sia stato adeguatamente considerato che l'illecito lamentato dal va in realtà CP_1 inquadrato entro la categoria degli illeciti istantanei, con conseguente immediata verificazione del danno, individuando quest'ultimo al momento dell'acquisto delle pietre preziose. Unicamente tale momento costituirebbe il dies a quo per il decorso della prescrizione, a nulla rilevando la successiva scoperta del vizio.
Conseguentemente, applicando tale decorrenza, il termine di prescrizione risulterebbe nella specie ampiamente decorso.
Va in proposito osservato in senso contrario – come peraltro in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass. 14 marzo
2016, n. 4899; Cass. 5 aprile 2012, n. 5504; Cass. 20 aprile 2007, n. 9524), e come correttamente ha ritenuto il giudice di primo grado – che in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua riconducibilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha preso cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo.
Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento di (10.1.2019), del conseguente clamore Pt_3 mediatico e della presa di coscienza degli artifici impiegati (dalla banca e dalla venditrice) per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il signor abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, CP_1 nonché della sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla , e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con CP_2 la possibilità dell'esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Del resto, risulta documentale come la condotta della non si sia esaurita nella CP_2 sola fase della trattativa e della conclusione dell'operazione, ma si sia piuttosto protratta nel tempo per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorquando la medesima trasmetteva al (ovvero comunque metteva al CP_1
15 medesimo a disposizione tramite il canale intranet della banca, POSTADIBPV) i prospetti predisposti da contenenti i rendimenti dei diamanti (rendimenti falsati Pt_3
e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato), elemento, questo, che viene ulteriormente ad escludere il carattere di istantaneità della condotta offensiva e del danno.
Con l'ulteriore considerazione che anche richiamandosi all'uso dell'ordinaria diligenza non si potrebbe giungere a conclusioni diverse: soltanto con il fallimento di I.D.B.
S.p.a. e con l'annesso clamore suscitato dalla vicenda (atteso il rilevantissimo numero delle persone coinvolte e la dedotta corresponsabilità nella vicenda di banche di rilevanza nazionale, tra cui, appunto, , può ragionevolmente Parte_1 ritenersi formata, in capo al creditore, la percezione del danno subito nella propria sfera patrimoniale, con l'effettiva possibilità di agire per l'accertamento del fatto produttivo del danno e il risarcimento del pregiudizio subito.
E' appena il caso di aggiungere come a una diversa conclusione in punto di prescrizione non potrebbe pervenirsi neanche prendendo a base di riferimento il provvedimento della (pubblicato sul Bollettino della n. 41 del 30 CP_6 CP_6 ottobre 2017), che in seguito a una lunga e complessa indagine ha condannato Pt_3
e diverse banche, tra cui per fatti riconducibili alla fattispecie di Parte_1 cui è causa. In disparte il rilievo che nel caso in esame viene in rilievo la responsabilità contrattuale della banca, sicché il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, sta di fatto che prima ancora della notificazione dell'atto di citazione il aveva CP_1 interrotto la prescrizione, dapprima nel 2018 e poi ancora nel 2021, circostanza questa che rende altresì irrilevante scrutinare e prendere posizione sul dibattito tuttora aperto in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità precontrattuale.
9.2 Con i motivi secondo e quarto – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interrelazione logico-funzionale – si deduce l'erroneità della pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione passiva del in relazione alla vicenda Parte_1 de qua, e comunque all'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di protezione che il giudice ha ritenuto esistere a suo carico, dei quali difetterebbe in radice il presupposto fondativo, così come, correlativamente, difetterebbe un legittimo “affidamento” in capo al cliente/investitore con riguardo alla correttezza ed esaustività delle informazioni ricevute dalla banca e alla garanzia dell'investimento così come rappresentato.
Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto che: “Destituite di fondamento sono le eccezioni di inerenti al difetto di legittimazione passiva [e di Parte_1
16 improcedibilità], atteso che tra la banca e I.D.B. S.p.a, società venditrice di diamanti, sussiste un negozio di mediazione atipica e, precisamente, di mandato in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare diamanti dalla venditrice, di mettere a disposizione il materiale pubblicitario, di contattare la venditrice dopo aver segnalato il potenziale cliente, circostanze tutte presenti nella fattispecie. Sotto tale aspetto la banca, nella vendita dei diamanti, è responsabile ex art. 1759 c.c. nei confronti della propria clientela. D'altra parte la convenuta, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti (concluso tra e il Pt_3 cliente) non può essere considerata estranea all'operazione avendovi preso parte in ogni sua fase (l'acquisto è avvenuto nei locali della banca e la stessa ha percepito anche delle commissioni come indicato dal teste ), relazionandosi con Testimone_1
l'attore cliente nei confronti del quale, non solo vi è stata carenza al riguardo, ma anche inattendibilità delle informazioni trasmesse, che configurano un inadempimento degli obblighi informativi e di protezione”, e poi ancora: “Nel merito la domanda è fondata. Invero era tenuto ad adottare un parametro di diligenza Pt_1 professionale media ed accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente (Cass. II, n. 34503/2023; Cass. II, n. 18140/2015), evitando di fornire informazioni non controllate, apparendo comunque tale condotta contraria al dovere di buona fede che gravava sulla stessa quale mediatore (Cass. II, n. 34503/2023;
Cass. III, n. 8374/2009). Nel caso de quo la lettera dell'agosto 2011, con la quale aveva comunicato come l'investimento in diamanti per € 21.081,36 eseguito nel novembre 2008 a soli tre anni di distanza fosse aumentato del 13%, ha indotto il
ad effettuare un ulteriore investimento. Quanto alla responsabilità di CP_1 Pt_1
“ciò che rileva nel rapporto di mediazione è la messa in contatto di due soggetti per la conclusione dell'affare, indipendentemente dalla circostanza che il mediatore abbia ricevuto un formale incarico da uno o entrambi i soggetti, secondo la disciplina di cui all'art.1754 c.c.,…e affinché insorgano i diritti e le responsabilità del mediatore, è sufficiente che egli abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (così Cass. 16.01.2018 n.869; Cass. 28.10.2019 n.27482; Cass.
16.05.2022 n. 15577)”. Corte appello Genova sez. III, 06/07/2023 n. 828”.
La decisione è nella sostanza corretta e va quindi confermata, con rigetto dei corrispondenti motivi di impugnazione, apparendo peraltro opportune – alla luce delle contestazioni della banca – le seguenti ulteriori considerazioni.
17 riferisce che nel mese di gennaio del 2008, , Parte_1 Controparte_1 all'epoca cliente/correntista della aveva manifestato ai dipendenti della allora CP_2
, filiale n. 713 di San Donà di Piave, l'intenzione di Controparte_5 diversificare i propri investimenti, destinando una parte del proprio patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli istituti di credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i funzionari avevano domandato al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, trattandosi di beni aventi un valore intrinseco, che avrebbero potuto anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dal cliente, la aveva indicato la possibilità di CP_2 acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia con il quale aveva concluso una specifica convenzione di Pt_3 segnalazione. Sostiene di non aver svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa, essendosi limitata, come espressamente indicato nella Convenzione, a mettere a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese della senza aver mai sollecitato il cliente ad acquistare i diamanti, né assicurato Pt_3 alcun tipo di rendita (cfr. comparsa di risposta di primo grado di Parte_1 pag. 2, 3: “Nel gennaio 2008, il signor , già cliente della si recava CP_1 CP_2 presso la filiale di San Donà di Piave dell'allora (oggi Controparte_5 Pt_1
, manifestando l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti, con il
[...] preciso scopo di effettuare un investimento a lunga scadenza, destinando una parte del patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i funzionari della domandavano al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre CP_2 preziose: beni aventi un valore intrinseco, che quindi potevano anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dal cliente, la che non era attiva nel settore, CP_2 segnalava quindi la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia IDB (1), con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione (di seguito, la “Convenzione”, che si produce sub doc. n. 2). Va chiarito che la non ha svolto alcuna attività CP_2 promozionale o sollecitativa, tenuto conto che, come espressamente indicato all'interno della Convenzione, questa si limitava a mettere “a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese della (cfr. punto 1.1 della Parte_6
Convenzione). Il signor , dunque, esaminava la documentazione CP_1 Part commerciale di e decideva, in totale autonomia, di acquistare diamanti per un
18 controvalore totale indicativo di euro 40.000 (omissis)”, e in termini corrispondenti l'atto di citazione d'appello, pag. 4, 5).
Non è contestato, dunque, che , tra il mese di gennaio 2008 e il mese Controparte_1 di novembre 2011, abbia acquistato i diamanti oggetto di causa per il tramite della banca della quale era correntista (la , poi Controparte_5 Parte_1
e nei locali della stessa, come si evince, del resto, dalla documentazione in
[...] atti, che menziona espressamente la filiale n. 713 di San Donà di Piave e la
[...]
quale istituto che ha acquisito l'ordine di acquisto diretto a Controparte_5 Pt_3
(quindi, non stabilmente rappresentata da nessuno presso la predetta filiale) e disposto il pagamento mediante bonifico su mandato del cliente.
Così stando le cose, non appare ragionevolmente censurabile che la banca abbia svolto il compito di un vero e proprio intermediario per il collocamento dei diamanti quali prodotti d'investimento (quali essi erano presentati sulla stessa documentazione rilasciata da , e non già di mero, deresponsabilizzato, “segnalatore” (termine Pt_3 peraltro a-tecnico e privo di un reale riscontro normativo nel settore di riferimento), tanto più considerato l'evidente interesse della stessa alla conclusione dell'affare, posto che, come si evince dall'Accordo di collaborazione stipulato da I.D.B. S.p.a. con la , e poi con il (v. doc. 2 di parte convenuta Controparte_5 CP_4
e gli allegati alla nota di deposito del in data 15.2.2023), era pattuito a Parte_1 favore dell'istituto un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in relazione al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla banca, e positivamente conclusi, nella rilevantissima misura percentuale del 18% (“A fronte dell'attività di Part collaborazione svolta dalle Filiali/Unit, riconosce alle Banche una commissione percentuale proporzionale all'investimento sostenuto dal cliente. Tale commissione pari al 18% (al lordo dell'IVA), verrà interamente riconosciuta sul margine da servizi Parte dell che ha effettuato l'operazione e, di conseguenza, sulla Filiale/Unit presso cui l'NDG è portafogliato”).
E che si trattasse di un'offerta di investimento (pur non costituendo, a termini di legge, né un'attività bancaria o finanziaria, né un servizio d'investimento) è insito, non solo nel fatto che le pietre preziose in questione erano state definite tali (e cioè un bene di investimento durevole) in fase di negoziazione (come riprodotto espressamente nei documenti rappresentativi, che sottolineano, non tanto la gemma, quanto l'entità del capitale investito, il loro valore attuale e il rendimento), ma soprattutto nel fatto che siano state proposte in vendita come bene rifugio, tendente a registrare performance in ascesa (v. la circolare interna di n. 2011P176, sub Pt_1
“Argomentazioni di vendita”: “l'investimento in diamanti presenta i seguenti
19 vantaggi: permette di diversificare il portafoglio del cliente, in quanto l'investimento in diamanti rappresenta uno dei beni rifugio;
è un bene non deteriorabile;
ciascun diamante è accompagnato dal relativo certificato internazionale che ne rende certe le caratteristiche e che ne certifica l'eticità (rispetto delle risoluzioni ONU contro
l'utilizzo dei diamanti per finanziare terrorismo e conflitti e contro lo sfruttamento del lavoro minorile); sul quotidiano “Il Sole24Ore” si può periodicamente verificare la Part quotazione applicata da per le varie tipologie di pietre”) ed assicurando l'esistenza di un sistema di ricollocamento sul mercato gestito direttamente dal venditore in maniera trasparente, facendo riferimento a quotazioni di mercato pubblicate a scadenza periodica predeterminata, valevoli, sia per l'acquisto, che per la rivendita, secondo le dinamiche tipiche dei mercati finanziari.
D'altra parte, quale fosse il ruolo degli istituti di credito che hanno collaborato con nella distribuzione dei diamanti attraverso il canale bancario è ampiamente Pt_3 comprovato dall'accertamento condotto dal Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento sopra richiamato, e non vi sono ragioni per ritenere che la prassi sia stata differente nei rapporti tra e la , né, d'altra Pt_3 Controparte_5 parte, la appellante ha dedotto e dimostrato il contrario, e cioè che si sia CP_2 trattato di un'unica operazione del tutto estemporanea eseguita su esclusiva iniziativa del cliente, il che, peraltro, non la esonererebbe comunque da responsabilità contrattuale verso l'investitore.
Al riguardo appare invero opportuno sottolineare che nell'ambito della propria attività le banche offrono vari servizi, direttamente o per conto di terzi. Il regime di protezione della clientela applicabile caso per caso, così come l'identificazione dell'Autorità incaricata di effettuare i controlli previsti, dipendono fondamentalmente dalla natura del prodotto o del servizio offerto. Più precisamente: per i servizi tipicamente bancari e la prestazione di servizi di pagamento, il regime è stabilito dal
Titolo VI del Testo Unico Bancario e i controlli spettano alla Banca d'Italia; per i servizi e le attività di investimento e strumenti finanziari, il regime è stabilito dal Testo Unico della Finanza e i controlli spettano alla Consob;
per i prodotti assicurativi, il regime è stabilito dal Codice delle Assicurazioni private e i controlli spettano all'Ivass. Inoltre, il TUB prevede espressamente che le banche, in aggiunta alle attività bancarie e finanziarie, possono svolgere attività ad esse “strumentali o connesse”.
Sono le seconde (e cioè le attività “connesse”) che rilevano in questa sede. Esse consistono in attività diverse da quella bancaria e finanziaria, che non presentano un collegamento funzionale rispetto ad esse e sono esercitate dalle banche in via non principale. In particolare, in mancanza di una definizione esplicita di “attività
20 connesse” da parte del TUB, con una comunicazione al Sistema bancaio del 1998 la
Banca d'Italia ha precisato che: “si considerano 'connesse' le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari”. Affinché lo svolgimento delle attività connesse non assuma carattere di prevalenza rispetto ad altri ambiti di operatività della banca, nella riferita comunicazione di Bankitalia veniva poi ulteriormente precisato che “le attività in discorso devono altresì costituire una componente soltanto marginale e accessoria della complessiva attività svolta presso le singole dipendenze”.
Un esempio è la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ma anche la segnalazione alla clientela della possibilità di effettuare operazioni di compravendita di diamanti presso i propri sportelli da parte di società terze specializzate va ricondotta a questa categoria.
Queste attività, anche se avvengono tramite il canale bancario, non sono soggette, né alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti prevista dal TUB, né alla disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento prevista dal TUF.
Ciò, però, non significa affatto che i clienti siano privi di tutela: essi infatti sono protetti dalla normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, il cui rispetto è verificato dall Autorità, quindi, competente nel caso di cui CP_6 si tratta, che se ne è in concreto occupata con i provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre 2017, adottati a carico delle società venditrici di diamanti (tra cui
I.D.B. S.p.a.) e delle banche collocatrici (tra cui il per Parte_1 responsabilità concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, provvedimenti confermati dal Tar Lazio con cinque sentenze (n. 10965 – 10969) adottate in data 17 ottobre 2018 e pubblicate il successivo 14 novembre, che hanno respinto i ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall quindi confermate CP_6 dal Consiglio di Stato con le pronunce n. 2081 e 2085, pubblicate in data 11 marzo
2021, con le quali il Supremo organo della giustizia amministrativa ha deciso sull'appello proposto da alcune delle banche coinvolte (tra cui il contro Parte_1 le pronunce del TAR del Lazio, riducendo del 30% le sanzioni irrogate dall CP_6 ma confermando la responsabilità delle medesime nell'attuazione delle pratiche commerciali scorrette a danno dei risparmiatori, evidenziando, con particolare riguardo alla contestata attività di “segnalazione”, come “debba escludersi che il ruolo
21 della banca nella realizzazione della pratica si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine, infatti, non può limitarsi al mero dato formale delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti, poiché il “ruolo attivo” della banca risulta inequivocabilmente già dai riscontri fattuali evidenziati dal TAR, quali: la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltre alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione; la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, in un range tra il 10 – 20%, avendo inoltre come obiettivo non secondario l'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché l'organizzazione e la presenza agli incontri tra clienti e società venditrice per la consegna dei diamanti che avveniva nei locali delle filiali;
analogo discorso nel caso di richieste di ricollocamento. Risulta così confermato come il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero “verificate e quindi garantite” dalla banca, tornando in rilievo quanto già affermato dal TAR circa la nozione di professionista in senso ampio scaturente dall'art. 5, comma 3, del Codice del
Consumo e sul ritorno economico derivante dall'attività, de facto, di promozione dei diamanti come investimento alternativo (Sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto, v. Cons. Stato, sez. 6,
21 marzo 2018, n. 1820). Il Consiglio, inoltre, aveva già precisato in passato come
“l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (v. Cons.
Stato, sez. 6, 11 gennaio 2016, n. 38)”.
In buona sostanza, l'eventuale svolgimento di attività “connesse” richiede pur sempre l'adozione da parte delle banche di specifiche cautele protettive del cliente – volte
22 anche a mitigare i rischi legali e reputazionali che ne possono discendere – in difetto delle quali non è comunque sostenibile una condizione di irresponsabilità come quella che rivendica in questa sede a proprio vantaggio, attribuendosi una Pt_1
(indimostrata e indimostrabile) posizione di mero “passacarte” delle brochures che venivano predisposte da peraltro inverosimile a fronte del riconoscimento di Pt_3 una provvigione pari al 18% del valore complessivo della raccolta.
Si consideri, infatti, che ai sensi dell'articolo 1856 c.c. la banca “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ma è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell'interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata, non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come siffatto specifico dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente), la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela.
Per quanto negli artt. 1337 e 1338 c.c. (in ordine alle trattative) e nell'art. 1375 c.c.
(relativo alla fase esecutiva del contratto) non vi sia una previsione tassativa delle comunicazioni che il mandatario deve fornire al mandante, dato che la premessa da cui muove il codice civile è la parità tra le parti, nell'ambito dell'erogazione dei servizi bancari di gestione patrimoniale nell'interesse del cliente e nelle attività correlate alla segnalazione, promozione, negoziazione di prodotti d'investimento o di altri strumenti finanziari (ma più in generale in tutti i contratti asimmetrici) la prospettiva è opposta: la scelta del legislatore, comunitario e nazionale, è stata quella di obbligare il
23 contraente forte a trasferire le sue conoscenze all'altra parte, nella convinzione che in tal modo si possano conciliare autodeterminazione della scelta e consapevolezza del volere. Dunque, la mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive, “esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa, come ulteriormente si vedrà trattando del quinto motivo).
La rilevanza dell'insieme di tali vizi genetici si manifesta, sotto altro profilo, nell'alterazione dell'equilibrio contrattuale realizzato, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro di tipo “assicurativo” che nella specie è stato radicalmente disatteso, non tanto dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che avrebbe potuto essere contenuto nel nucleo causale dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, ma soprattutto dalla morfologia dell'operazione stessa, congegnata in modo tale da esporre comunque il cliente a conseguenze svantaggiose, note ma non dichiarate
(anzi occultate), anziché proteggerlo, mentre l'interesse dell'intermediario era sostanzialmente privo di rischi, essendo il suo (rilevante) compenso già acquisito con la sottoscrizione dell'ordine da parte del cliente.
Dunque, nel rispetto di queste linee direttrici, risulta evidente che la scelta dell'attore di acquistare tramite il canale bancario (e quindi tramite un canale noto e ritenuto affidabile) diamanti proposti come beni da investimento non sia stata concretamente consapevole, non potendosi ipotizzare che il cliente possa aver effettivamente voluto investire in un prodotto di cui non poteva conoscere il reale valore e prevedere l'entità del rischio a cui si era esposto.
Invero, il parametro di riferimento per chi opera nel campo dell'offerta dei servizi di investimento al fine di valutare se i prodotti da raccomandare alla clientela siano adeguati è dato dalla chiara rappresentazione della reale misura della tolleranza del cliente al rischio e della sua capacità di sostenere eventuali perdite economiche.
Tale dovere, peraltro, opera, non solo con riguardo alla fase iniziale del rapporto, ma presuppone che sia costantemente monitorato, nella fase esecutiva, dall'intermediario l'insieme delle informazioni relative alla persistenza dell'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche personali ed agli obiettivi del cliente, imponendogli di intervenire con opportuni correttivi, ove non già previsti in fase negoziale, al fine di assicurare effettiva protezione alla posizione del cliente nel caso in cui si possa determinare, anche a fronte di eventi anomali sopravvenuti
24 o, comunque, non correttamente valutati o difficilmente valutabili all'origine, una condizione di squilibrio non preventivata.
Nella specie, l'acquisto dei diamanti quale prodotto da investimento non era adeguato già nel momento in cui era stato raccomandato od offerto proprio in quanto non rispondente al miglior interesse del cliente, perché il raggiungimento di quell'effetto positivo prospettato dall'operazione, che avrebbe potuto comprendere anche l'assunzione di un rischio di perdita, ma non superiore a quello determinato dalla variabilità del mercato, non era veritiero, posto che tale fattore, per quanto prospettato, avrebbe dovuto essere sempre controllabile tramite quotazioni rese pubbliche, che tuttavia, in realtà, non erano rappresentative del reale valore di mercato delle pietre.
In tale contesto negoziale, non risulta che sia stato rispettato il diritto del cliente di ricevere tutte le informazioni (anche quelle di tipo probabilistico) per farsi un'idea sulla meritevolezza in concreto dell'operazione negoziata, individuandone il “grado effettivo di rischio”. In altri termini, in questa prospettiva l'obbligo di informazione e di protezione derivante in capo all'intermediario dall'intero complesso delle regole che disciplinano l'erogazione dei servizi bancari costituisce il reale co-fattore della decisione del cliente nella scelta del prodotto d'investimento e rappresenta un elemento interno alla fattispecie negoziale idoneo a determinare un vizio nella scelta per mancanza del consenso informato, salvo prova contraria allegabile dall'intermediario.
La però, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente CP_2 informato il cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, è la stessa ad ammettere di non aver fornito al cliente alcuna CP_2 informazione di sorta proprio laddove riferisce di essersi solo limitata a raccogliere ed inoltrare la proposta di acquisto a e a disporre il pagamento per ordine del Pt_3 cliente. allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi Pt_1 Parte_1 contrattuali e di legge a suo carico e, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite. Si osservi, in proposito, che non è stato posto in dubbio che si sia rivolto alla Banca di fiducia, Controparte_1 che già gestiva il suo patrimonio, per compiere l'operazione di acquisto dei diamanti da investimento.
25 Dunque, se si potesse anche credere che la non abbia svolto alcuna attività di CP_2 promozione o consulenza, la sua responsabilità non sarebbe comunque esclusa, e questo in quanto essa aveva il dovere professionale di sconsigliare al cliente quella tipologia di prodotto proprio perché – costituendo una sicura perdita economica in ragione delle rilevanti commissioni applicate, in ogni caso non recuperabili al momento della eventuale rivendita, e considerato altresì che per il privato acquirente l'unico canale di commercializzazione era costituito dalla sola società cedente
( , non potendo personalmente accedere liberamente al mercato delle borse Pt_3 diamanti posto “che il mercato dei diamanti non può definirsi un mercato regolamentato per l'investimento” (v. CTU, pag. 10) – non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente, riferendosi la segnalazione, anziché a un “investimento sicuro”, a un investimento meramente speculativo ad alto rischio, soggetto alla volubilità del mercato e comunque alla volontà dell'intermediario, ossia Part
. Si noti al riguardo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che, “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”. In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e Part progressivamente aumentati nel corso degli anni da . La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato. Part Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice
EuroStoxx50. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano
26 economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, Milano Finanza – elemento ricorrente della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive
“quotazioni dei diamanti” sul mercato”.
Quanto, infine, all'affermato difetto delle condizioni per potersi affermare l'esistenza di una responsabilità della banca da “contatto sociale”, deve escludersi, avuto riguardo alle evidenze di causa, che nella specie non risulti dimostrata l'esistenza di un “contatto sociale” rilevante tra l'attore e la banca.
A tale riguardo giova rammentare che secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati, che in ragione della speciale qualità di uno di essi sia idonea a ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione e informazione in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 24071 del 13.10.2017).
Ora, non vi è dubbio che la sia un soggetto qualificato e che, pertanto, la CP_2 stessa, alla luce di quanto più sopra affermato, fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, come detto, svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, di fatto rilevatesi pregiudizievoli per i clienti, quali vi si erano determinati sulla base di un compendio informativo oggettivamente carente.
Si ricorda, a tale proposito, come l'attore apprendeva proprio dai funzionari della banca la possibilità di investire nei preziosi commercializzati dalla IDB S.p.a. e riceveva proprio dall'istituto di credito il relativo materiale informativo, benché predisposto dalla venditrice;
inoltrava poi il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca e stipulava presso la filiale di San Donà di Piave il relativo contratto.
Va dunque disattesa la prospettazione della banca appellante, la quale, nonostante il ruolo determinante appena riassunto, vorrebbe veder esclusa ogni forma di responsabilità per il fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione. La circostanza per cui l'investimento veniva effettuato “in banca” era, al contrario, decisiva nell'ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità
27 dell'investimento, facendo sì che il cliente, al momento dell'acquisto, fosse naturalmente persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero verificate, e quindi “garantite (cfr. Tribunale Firenze,
Sez. 3, 13 settembre 2021, n. 2252: “la responsabilità della Banca può ben qualificarsi come responsabilità da contatto sociale. Sussiste, infatti, quella caratteristica di affidamento sociale tipica dell'attività di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica”; in termini, cfr. Tribunale Milano, sez. 6, 4 luglio 2021, n. 5876. Ancora, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza con cui è stata confermata la sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso di
BBPM avverso il provvedimento dell'AGCM – Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo
2021, n. 2081 – ha affermato che “è indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca”).
Conclusivamente, sussiste la prova dell'inadempimento della che, quale CP_2 soggetto qualificato, era tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Il suo ruolo attivo, anche a volerlo limitare a una sorta di mediazione nella commercializzazione dei diamanti, le imponeva obblighi di buona fede, di protezione e di informazione del proprio cliente nella conclusione di operazioni di vendita rivelatesi pregiudizievoli. E non può negarsi che la violazione di tali obblighi sia riconducibile a un ambito contrattuale, sia in quanto attività di mediazione, che ex art. 1759 c.c. implica l'obbligo del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, sia in quanto attività per la vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, da ricondursi al novero delle attività Parte_1 connesse a quella bancaria, trattandosi di “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” (cfr. art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio
1994), e sia, infine, in quanto attività svolta in base al contatto sociale qualificato instaurato tra banca e cliente, idonea ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni in ragione della speciale qualità di uno di essi e ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di buona fede, di protezione e di informazioni, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Per l'effetto, accertato l'inadempimento della agli obblighi informativi e di CP_2 protezione del cliente, sia nella fase dell'acquisto, che in quella della gestione
28 dell'investimento, e la sua responsabilità per aver facilitato la vendita di prodotti d'investimento prospettati come sicuri in funzione di protezione del capitale, ma che, in realtà, non erano tali, va confermata la statuizione di condanna della al CP_2 risarcimento del danno riconducibile – posto che non è in contestazione la proprietà dei diamanti (che all'attualità deve ritenersi permanere in capo al , come CP_1 affermato in sentenza in termini non contestati, nulla peraltro risultando in senso contrario dalla proposta del curatore sulla domanda di ammissione al passivo del
Fallimento di formulata dall'attore) ed è venuta meno, a seguito del fallimento, Pt_3 la controparte contrattuale del rapporto di compravendita – pari al maggior prezzo pagato dal cliente rispetto all'effettivo valore al dettaglio delle pietre acquistate, al netto del valore delle pietre.
9.3 Infondato è anche il terzo motivo, relativo all'eccezione pregiudiziale di
"improcedibilità" della domanda risarcitoria in ragione della natura meramente
"potenziale" del danno fatto valere, non essendosi – in tesi – ancora definitivamente realizzata la perdita economica lamentata dal . CP_1
Va in primo luogo sottolineato come l'attore non abbia individuato il pregiudizio sofferto nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, quanto piuttosto nell'aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati, e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla banca convenuta.
Così stando le cose, ne consegue che il danno deve ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti delle pietre, che non sarebbero stati conclusi, o lo sarebbero stati a condizioni differenti, donde l'irrilevanza della loro attuale disponibilità in capo allo stesso istante.
In ogni caso – come già detto – a seguito del fallimento di I.D.B. S.p.a. è definitivamente venuto meno il canale di rivendita contrattualmente previsto, sicché il pregiudizio deve ritenersi già consolidato, atteso che, trattandosi di beni che non hanno un mercato di riferimento ove possano essere correntemente scambiati anche dal privato, l'unico ipotetico canale alternativo di rivendita è costituito dall'asta, che tuttavia sconta un valore tipicamente liquidatorio. Il rilievo trova una indiretta conferma nel fatto che neppure la si è ritenuta interessata al riacquisto delle CP_2 pietre, indice questo sintomatico del fatto che tali diamanti non sono, né appetibili sul mercato (come peraltro già evidenziato dal C.T.U.), né commerciabili.
9.4 Infondato è, infine, anche il quinto motivo, con il quale la lamenta CP_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, e comunque l'erroneità della sua quantificazione.
29 Quanto al primo profilo, le ragioni sopra evidenziate escludono in radice la possibilità di ravvisare il concorso colposo del cliente nella causazione del danno, stante l'affidamento dallo stesso posto proprio sulla consulenza normalmente prestata dalla banca circa la gestione patrimoniale delle sue disponibilità e sulla quale ha fondato la decisione di procedere all'acquisto dei diamanti come soluzione idonea a diversificare gli investimenti in essere, come riconosce la stessa. CP_2
D'altra parte, quest'ultima non ha neppure dedotto e dimostrato che il fosse CP_1 un investitore avvezzo a muoversi in autonomia nelle scelta dei prodotti di investimento, tanto che non risulta, né è stato affermato e provato, che le consuete operazioni finanziarie di gestione del suo patrimonio custodito presso la Banca siano state effettuate dallo stesso se non per il tramite della banca stessa.
Del tutto inconsistente, del resto, è la tesi difensiva svolta da sul punto, Pt_1 laddove afferma che se il cliente avesse utilizzato l'ordinaria diligenza avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni, e segnatamente al fatto che le quotazioni richiamate da non Pt_3 erano ricavate da un mercato regolamentato, o ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli e che ciò sarebbe stato facilmente intuibile da un'attenta lettura della documentazione pubblicitaria e contrattuale, che invece non è stata letta con la dovuta attenzione, ovvero da una rapida consultazione degli indici Rapaport e IDEX, pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale e di facile reperibilità, quale . CP_7
La imputa, invero, in tal modo al proprio cliente, semplice correntista CP_2 consumatore, quella mancanza di diligenza che è stata dalla medesima disattesa, non essendosi fatta scrupolo, nonostante la sua qualità di operatore professionale, di
“segnalare” al cliente a titolo di investimento un prodotto (i diamanti di che si Pt_3 era impegnata a promuovere, procacciando l'affare nell'interesse proprio (in evidente conflitto di interessi) e della propria mandante, senza aver effettuato alcun accertamento sulla qualità del prodotto proposto e comunque (laddove fosse invece stata a piena conoscenza delle caratteristiche del prodotto, come appare più ragionevole ipotizzare) senza fornire al cliente alcuna reale informazione sullo stesso idonea a consentirgli di formarsi un convincimento realmente informato.
Conclusivamente sul punto, l'attore appellato, consumatore privo di competenze in materia di commercio di preziosi (e nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile
30 alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre (a beneficio della banca) il danno dalla medesima causato.
Ugualmente inammissibile (per difetto di specificità) e comunque infondata è la contestazione relativa al “quantum” liquidato in sentenza, fondata sul rilievo che il
C.T.U. non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che le compravendite oggetto di causa rappresentano una vendita al dettaglio, motivo per cui non avrebbe dovuto prendere a riferimento il listino Rapaport, che riguarda il mero valore grezzo delle pietre e non tiene conto di tutti i costi aggiuntivi che inevitabilmente si verificano nella filiera di intermediazione, e comunque avrebbe dovuto applicare un ricarico rispetto a detto indice sicuramente non inferiore al +100% oltre all'iva.
Sul punto la censura della banca non fa che riprodurre le considerazioni sviluppate dal proprio CTP nelle osservazioni alla bozza della CTU (v. Relazione, § 9.1.1 e 9.2.1), alle quali la consulente del Tribunale (dott.ssa ha però analiticamente Persona_2 risposto (v. Relazione, § 9.1.2: “I valori stimati di ciascuna pietra nell'elaborato peritale derivano da un procedimento di calcolo, che il Dott. ignora nelle sue CP_8 osservazioni. E, infatti, evidente che dal listino “Rapaport” vi sia una scontistica applicata dai grossisti, che nella fattispecie delle pietre oggetto di causa va dal 35% al 28%. I valori ottenuti vengono poi convertiti in euro e a questi vengono aggiunte la marginalità del dettagliante e l'I.V.A. Per comprendere come si è giunti alla determinazione del valore stimato delle pietre, si esplicita di seguito il calcolo relativo al diamante con certificato n. HRD20013534823, riportato nella prima tabella del paragrafo 5 della relazione: $ 9.900,00 (valore “Rapaport”) x 1,03 (peso) = $
10.197,00 – 35% (sconto) = $ 6.628,05 ÷ 1,4705 (cambio) = € 4.507,34 (valore ingrosso) € 4.507,34 (valore ingrosso) x 2,2 (moltiplicatore di marginalità e I.V.A.)
= € 9.916,16 (valore al dettaglio massimo) € 9.916,16 (valore al dettaglio) – 10%
(sconto applicabile mediamente in negozio) = € 8.924,54 (valore al dettaglio minimo). Considerando il valore al dettaglio massimo di € 9.916,16, scorporandone
l'I.V.A. (22%), risulta un valore netto di € 8.128,00. Dato il valore iniziale all'ingrosso di € 4.507,34 (I.V.A. esclusa) è semplice calcolare che il margine netto del dettagliante è dell'80,33% (+I.V.A.), e non certamente del 13% (+I.V.A.) indicato dal Dott. . E' evidente come quest'ultimo abbia erroneamente tralasciato lo CP_8 sconto applicato sul valore “Rapaport” e calcolato solo la differenza tra il valore dalla scrivente stimato e la quotazione “Rapaport” delle pietre. Quanto illustrato per la prima pietra è applicabile nella medesima forma a tutti gli altri diamanti oggetto della consulenza tecnica” e e 9.2.2: “Come già evidenziato nel corso della relazione (cfr. par. sub 4), la persona fisica non imprenditore che vuole acquistare un diamante si
31 rivolge ordinariamente al proprio negozio di gioielleria di fiducia, acquistando un diamante al valore “al dettaglio”. Per quanto riguarda la percentuale di ricarico esistono sicuramente attività commerciali che applicano percentuali di ricarico maggiori ed esercizi che applicano percentuali di minori. Per poter fornire una valutazione “di mercato”, è stato applicato il ricarico medio pari all'80% oltre I.V.A.
(compreso tra un valore minimo del 60% e un valore massimo del 100%). L'articolo della rivista “Preziosa Magazine”, titolato “Valore di realizzo” riportato dal Dott.
nella sua osservazione di cui al paragrafo sub 9.1.1 fa riferimento ad un CP_8 tentativo di semplificazione e standardizzazione del valore di stima dei diamanti per tutti coloro i quali sono chiamati ad eseguire una consulenza tecnica, sia essa
d'ufficio, che di parte. E' chiaro che ogni semplificazione o standardizzazione è rivolta
a chi non è in grado di eseguire una stima puntuale e corretta, poiché privo della conoscenza o degli strumenti necessari. Ciò, però, si ritiene non essere il caso di specie. Volendo, comunque, prendere in considerazione le indicazioni riportate nella rivista testé citata, si giungerebbe in ogni caso a valori che rientrano nella maggioranza dei casi nei range dalla scrivente individuati, come riportato nella seguente tabella (omissis). Come si nota in questa comparazione, i valori stimati sono molto simili a quelli rilevabili nell'articolo del “Preziosa Magazine” citato;
peraltro in alcuni casi risultano addirittura quasi identici. E' chiaro, però, che la semplificazione del calcolo riportato nell'articolo non tiene conto di moltissime variabili, che sono di fondamentale importanza per la stima del valore di un diamante”), senza, tuttavia, che in relazione a tali controdeduzioni abbia mai sviluppato una efficace critica, Pt_1 né nella memoria conclusiva di primo grado, né nell'atto di impugnazione in esame.
La valutazione fatta dal CTU, e recepita in sentenza, è in ogni caso corretta, essendo stata formulata tenendo conto di tutti i parametri rilevanti al fine della quantificazione del valore delle pietre come indicato nel quesito, e cioè il valore “medio al dettaglio”
(= € 44.790,66) e il valore di “massimo realizzo” (= € 21.047,46), rispettivamente calcolati nei termini esposti nel § 5. (quanto al valore medio al dettaglio alla data di specifico riferimento: 25.1.2008 [all. 3]; 14.11.2008 [all. 4]; 25.11.2011 [all. 5]) e nel § 6. (quanto al valore di massimo realizzo, con la precisazione che “Per comprendere correttamente il “valore di massimo realizzo” è necessario riprendere il concetto precedentemente espresso di “libero mercato” e, quindi, di domanda e offerta. In questo momento storico, i diamanti di maggiore peso (carati), come quelli acquistati dal signor , hanno una bassissima richiesta. Per questo motivo CP_1 sono oggetto di maggiore svalutazione. Non da ultimo va rilevato che i valori di massimo realizzo richiedono comunque tempi di vendita di medio periodo. Il valore
32 medio generale di massimo realizzo per le pietre di peso superiore al carato può ritenersi pari ad uno sconto del 50% sul “Rapaport”, mentre per quelle inferiori al carato pari ad uno sconto del 40% sul “Rapaport”. In tale caso non deve essere applicata l'I.V.A., in quanto riguarda una cessione di beni effettuata da un soggetto privato”).
10. L'appello incidentale proposto dall'attore nei termini sopra riassunti sub 8. presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
Il giudice ha al riguardo statuito: “Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio subito dagli attori [recte: dall'attore] deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal
CTU al momento dell'acquisto e, precisamente, €. 46.671,88 (91.462,54- 44.790,66) detratto il 15% pari ad €. 13.719,38 e cioè €. 32.952,50. Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato”.
La decisione è corretta e va confermata, salva la precisazione di cui si dirà più oltre con riguardo all'ulteriore scomputo della somma di € 13.719,38, pari al 15% dell'originario valore di acquisto, sul presupposto dell'esistenza di un accordo Part transattivo con la Curatela del Fallimento in merito alla cessione delle pietre alla stessa Procedura.
Il Tribunale ha invero seguito un criterio coerente con la prospettazione attorea, individuando il pregiudizio nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti [€ 91.462,54] e il valore effettivo degli stessi (inteso come valore medio al dettaglio) alla data dell'acquisto come stimato dal C.T.U. [€ 44.790,66]; è questa, peraltro, l'unica metodologia che consente di porre a confronto dati omogenei, ossia il prezzo effettivamente pagato e il valore effettivo del bene compravenduto nello stesso momento storico.
Non è, per contro, fondata la pretesa di commisurare il danno:
a) all'intera somma investita, ipotizzandosi che il sig. non avrebbe mai CP_1 acquistato i diamanti di cui si tratta laddove fosse stato correttamente informato, considerato che non è stata formulata alcuna domanda di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di riferimento, ma solo una domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi e di protezione (cfr. atto di citazione di primo grado: “Nel merito: Ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di accertare e dichiarare la Parte_1 violazione del rapporto contrattuale con il sig. , ed in particolare: la Controparte_1
33 violazione delle norme di trasparenza, correttezza, lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'Attore e la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto Controparte_4 di una o più delle domande sopra riportate, condannare :
1. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218-1223 nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite e pari ad € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo con restituzione dei diamanti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti ed il prezzo di stima, per un residuo di € 59.894,19, o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle eventuali ulteriori spese per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati”, e in termini nella sostanza corrispondenti le conclusioni definitivamente precisate in primo grado:
“Nel merito: ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di Parte_1
accertare e dichiarare la violazione del rapporto contrattuale con il sig.
[...] CP_1
, ed in particolare: la violazione delle norme di trasparenza, correttezza,
[...] lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'attore e la responsabilità della ex art. Controparte_4
2043 c.c. e, per l'effetto di una o più delle domande sopra riportate, condannare
:
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui agli artt. 1218-1223, nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite e pari ad € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con cessione del diritto di credito nei confronti del
[...]
(n. 41/2019 Tribunale di Milano) per i diamanti Controparte_3 ceduti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti ed il prezzo stabilito dal , Parte_3 per un residuo di € 77.743,16, o la diversa somma stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali pari al
12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per consulenze tecniche”);
b) al prezzo di “massimo realizzo” ottenuto successivamente (o meglio, che avrebbe potuto ottenersi), trattandosi di un parametro disomogeneo ed estraneo alla
34 logica del danno così come in concreto lamentato. Se, infatti, il afferma, a CP_1 fondamento della propria domanda risarcitoria, di avere corrisposto un prezzo non commisurato rispetto al reale valore del bene per effetto della decettiva condotta della banca, il raffronto non può che avvenire tra il prezzo pagato e il valore effettivo al momento dell'acquisto. Ma soprattutto, è il riferimento in sé al valore di realizzo ad essere inconferente, trattandosi di un dato effettivamente privo di elementi oggettivi di valutazione, poiché́ dipende da molteplici variabili corrispondendo, in sostanza, a quanto il cliente avrebbe potuto ricavare dalla vendita (non avvenuta) dei diamanti in un determinato momento, ossia in definitiva a quanto un soggetto piuttosto che un altro sarebbe stato disponibile ad acquistarli (cfr., in questi termini,
Corte d'Appello Venezia, sentenza n. 2135/2025: “(omissis) Nella determinazione del danno risarcibile non potrà aversi riguardo, come sostiene l'appellante, al prezzo di realizzo, che, come detto, corrisponde alla somma che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi e che, come tale è sensibile all'esigenza – o urgenza – di liquidare il bene in tempi ristretti e che per sua natura non può essere assunta a parametro al fine di quantificare il danno risarcibile, in quanto influenzata da circostanze contingenti e non oggettive;
dovrà, invece, aversi riguardo al prezzo al dettaglio, in quanto esprime il valore medio di acquisto al pubblico ed è l'unico valore idoneo ad essere comparato con il prezzo di acquisto al fine di valorizzare la perdita/danno subìto dal cliente”).
E' appena il caso di aggiungere come detto “prezzo di massimo realizzo” non possa nemmeno coincidere con l'importo che il sarebbe – secondo la tesi Parte_3 sostenuta dal – disposto a pagare per l'acquisto dei diamanti. Invero, in atti CP_1 non esiste alcun riscontro dell'effettiva esistenza di un simile accordo, essendo stato prodotto solo l'estratto del progetto dello stato passivo delle domande tardive del
, che però non consente affatto di ritenere che l'importo di € Parte_3
13.719,38, per il quale è stata proposta l'ammissione al passivo in chirografo del credito oggetto della domanda di insinuazione depositata dal (comunque CP_1 non prodotta), corrisponda al valore di cessione dei diamanti, deponendo, semmai, la corretta lettura della proposta del curatore nel senso che detto importo corrisponda al valore del risarcimento riconosciuto all'istante in via transattiva, mentre il valore attuale delle pietre, comunque non determinato, costituisce una delle poste che, coacervate, ne costituiscono il limite superiore (cfr. estratto del progetto di s.p. tardive allegato alla nota depositata in pct dall'attore il 5.12.2022; “L'istante domanda di essere ammesso al passivo del fallimento per l'importo pari il 15% del prezzo di acquisto dei diamanti. L'istante, a sostegno della domanda, allega copia
35 della documentazione relativa all'acquisto del diamante. Il curatore rileva che la domanda così come formulata è del tutto generica e sfornita di prova. La stessa non consente di individuare quali siano i fatti specificamente ascrivibili alla fallita e la loro concreta incidenza sul meccanismo negoziale relativo al contratto posto a fondamento della domanda di ammissione e di risarcimento danni. Ferme restando quanto sopra, il Curatore, richiamate le disposizioni di cui al verbale dell'udienza del
17.6.2020 per l'esame delle domande tempestive, propone, anche in questa sede di esame delle domande tardive, al solo scopo di contenere il numero delle eventuali opposizioni allo stato passivo e, dunque, per sole ragioni di economia processuale
l'ammissione in via transattiva al passivo del fallimento delle domanda risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, fatta salva la restituzione dei beni lasciati in custodia presso la Società fallita, così come già autorizzata e/o autorizzanda. La proposta di ammissione è da intendersi condizionata alla verifica da parte della curatela che l'istante non abbia già ricevuto da parte della
l'integrale risarcimento, ossia l'integrale restituzione del prezzo versato per CP_2
l'acquisto dei preziosi;
nel caso in cui, invece, il risarcimento offerto in via transattiva dalla consista in una percentuale del prezzo d'acquisto, la proposta di CP_2 ammissione in via transattiva formulata dalla curatela nella misura del 15% del corrispettivo versato per l'acquisto dei diamanti si sommerà alla quota di risarcimento offerto dalla e alla restituzione del bene, purché complessivamente l'importo CP_2 ottenuto in via transattiva sia da parte della curatela sia da parte della oltre CP_2 alla restituzione del bene, non sia superiore al prezzo versato per l'acquisto dei preziosi. Ai fini della valutazione da parte dei creditori della proposta transattiva formulata dalla procedura, si fa presente che i beni della Società fallita sono sottoposti
a sequestro penale ai fini della confisca e sono costituiti (al netto delle azioni risarcitorie) prevalentemente dal magazzino dei diamanti (iscritti in contabilità al valore di acquisto per circa 40 milioni) il cui realizzo (qualora il sequestro sia revocato) sconterà una drastica riduzione (oltre il 60%) a causa dell'elevato quantitativo che sarà immesso sul mercato. Il Curatore quindi propone l'ammissione del credito in via chirografaria nella misura pari al 15% del prezzo di acquisto dei diamanti, a condizione che l'importo ottenuto in via transattiva sia da parte della curatela sia da parte della Banca, oltre alla restituzione del bene, non sia superiore al prezzo versato per l'acquisto dei preziosi e atteso che l'istante ha già manifestato
l'adesione alla proposta transattiva della curatela quest'ultima conferma la proposta di ammissione del credito in via chirografaria nella misura del 15% alle precitate condizioni”).
36 Ferme tali considerazioni, deve confermarsi la liquidazione finale del danno fatta dal primo giudice, pari a € 32.952,50, importo ottenuto (di fatto in via equitativa) sottraendo dall'importo differenziale tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore medio al dettaglio stimato dal CTU al momento dell'acquisto (e cioè €
46.671,88 = € 91.462,54 – € 44.790,66), l'importo di € 13.719,38 riconosciuto dal Part curatore nella sopra trascritta proposta di ammissione al passivo di (cfr. sentenza, pag. 5: “Quanto alla liquidazione del danno, deve tuttavia tenersi conto del fatto che i diamanti acquistati sono rimasti nel patrimonio degli attori tant'è che sono stati oggetto di transazione con il fallimento per l'importo pari al 15% del valore di acquisto. Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio subito dagli attori deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal CTU al momento dell'acquisto e, precisamente,
€. 46.671,88 (91.462,54- 44.790,66) detratto il 15% pari ad €. 13.719,38 e cioè €.
32.952,50. Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato”).
Escluso, infatti, che rilevi il valore di “massimo realizzo”, e comunque che questo possa identificarsi nell'importo per il quale è stata proposta l'ammissione al passivo, difetta nell'impugnazione incidentale in esame qualsiasi apprezzabile censura che consenta di scomputare detto importo (di € 13.719,38) dal “quantum” che il giudice ha ritenuto di dover liquidare, essendosi il limitato ad affermare in parte qua CP_1 che: “Il danno, pertanto, è pari all'intera somma investita, € 91.462,54, meno il valore del realizzo dalla vendita al fallimento dei diamanti, pari ad € 13.719,39, ovvero € 77.743,15, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli acquisti. In alternativa, seguendo il ragionamento della CTU, si chiede la condanna al pagamento della differenza tra la somma spesa € 91.462,54 e la somma di massimo realizzo, €
21.047,46, ovvero € 70.415,08”, risolvendosi, quindi, ad un'affermazione all'evidenza apodittica, siccome priva di un adeguato supporto critico, che era invece onere dell'attore-appellante, in quanto parte interessata all'ottenimento dell'intero risarcimento ritenuto dovuto, sviluppare adeguatamente al fine di dimostrare in ogni sua componente la consistenza del danno sofferto.
IV
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio di impugnazione, con rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite del presente secondo grado.
37 Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( e dell'appellante incidentale ( Parte_1 CP_1
), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
[...] per la rispettiva impugnazione (principale e incidentale), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 756/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da per le ragioni di cui Parte_1 in motivazione;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione;
c) conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 856/2024 del Tribunale di
Venezia;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale e dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002,
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. CO Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 756/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 2.5.2024, vertente
TRA
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, c.f. e p.i. Parte_1
, in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 Parte_2 munito degli occorrenti poteri in forza di procura a rogito Notaio del Persona_1
17 luglio 2023, Rep. n. 48051 e Racc. 15970, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca
IE e CO CC, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Milano,
Corso Europa n. 13, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._1
IS Causin, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Venezia,
Dorsoduro 1249, appellato e appellante incidentale/attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 856/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, notificata il 2 aprile 2024, emessa a definizione del procedimento n. 4015/2022 R.G., Rep. n. 2132/2024, Trib. Ve, promosso da CP_1
contro con atto di citazione notificato il 31.5.2022, in punto:
[...] Parte_1 intermediazione bancaria;
1 causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 23.10.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [ : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza qui appellata n. 856 pubblicata il 12 marzo 2024 dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, nella persona del dott. Giovanni Calasso, all'esito del giudizio rubricato al n. 4015/2022 R.G., Rep.
n. 2132/2024, notificata il 2 aprile 2024, così provvedere: in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'odierno appellato per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie per le ragioni esposte in atti;
in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili, prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto, per
i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni, e conseguentemente escludere, ovvero ridurre, l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme CP_2 di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
in ogni caso: - dichiarare tenuto e condannare il convenuto appellato al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa, del presente procedimento nonché quelle di primo grado, oltre alle eventuali somme corrisposte in esecuzione della Sentenza impugnata. Ci si oppone sin da ora ad eventuali istanze e/o domande avversarie nuove e/o modificate dalla controparte, per le quali in ogni caso non si accetta il contraddittorio”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: Controparte_1
“Nel merito: ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di Parte_1
accertare e dichiarare la violazione del rapporto contrattuale con il sig.
[...] CP_1
, e in particolare: - la violazione delle norme di trasparenza, correttezza,
[...] lealtà e buonafede;
- la violazione dei doveri di informazione;
- la grave lesione degli interessi dell'Attore e la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, Parte_1
2 per l'effetto di una o più delle domande sopra riportate, condannare Parte_1
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218/1223, nonché ex art. 2043, c.c., da quantificarsi in una somma comunque non inferiore alle somme investite, pari a € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con cessione del diritto di credito nei confronti del Controparte_3
(n. 41/2019 Tribunale di Milano) per i diamanti ceduti;
in
[...] subordine:
2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti e il prezzo stabilito dal per un Parte_3 residuo di € 77.743,16, o la diversa somma stabilita in via equitativa dalla Corte, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali pari al
12,5%, iva e cpa, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per consulenze tecniche”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dalla citazione notificata il 31 maggio 2022 con la quale conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia la società Controparte_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare la violazione del rapporto Parte_1 contrattuale con il sig. , ed in particolare: la violazione delle norme Controparte_1 di trasparenza, correttezza, lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'attore e la responsabilità della
ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto di una o più delle Controparte_4 domande sopra riportate, condannare 1. al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218-1223 c.c., nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite, pari a € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con restituzione dei diamanti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti e il prezzo di stima, per un residuo di € 59.894,19, o la diversa somma che dovesse essere stabilita da C.T.U. in corso di giudizio, o in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, iva e cpa, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle eventuali ulteriori spese per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati”.
Nello specifico, a fondamento delle domande così proposte l'attore deduceva:
3 i) che su indicazione e sollecitazione di due impiegati della filiale di San Donà di
Piave della banca convenuta (in allora ) aveva acquistato Controparte_5 diamanti della società (acquisto Controparte_3 Controparte_3 ingannevolmente rappresentatogli come “investimento” alternativo, ma sicuro, avendo ad oggetto un bene prezioso durevole) per un importo complessivo di €
91.462,54, ed in particolare: nel febbraio 2008 per € 40.369,82; nel novembre 2008 per € 21.081,36; nel novembre 2011 per € 30.011,36;
ii) che gli impiegati della banca gli avevano fornito informazioni sull'andamento dei diamanti, veicolate anche tramite i servizi di comunicazione interni, che lo avevano indotto ad implementare l'“investimento” iniziale in diamanti siccome falsamente rappresentatogli come vantaggioso: dai prospetti relativi alla “Posizione investimento n. 14625” predisposti da e trasmessigli dalla banca [doc. 5 di Pt_3
p.a.], risultava, infatti, un progressivo aumento di valore delle pietre, ed in particolare come l'investimento in diamanti effettuato nel gennaio 2008 per € 40.369,82 avesse garantito a distanza di circa tre anni un “ritorno” del 19,37% e quello effettuato nel novembre 2008 per € 21.081,36 del 13,18%, sempre in aumento;
iii) che all'inizio del 2018 aveva appreso dalla stampa che a seguito di indagini condotte dalla Procura di Milano era emerso come vi fosse una rilevantissima discrasia (dell'ordine del 70-80%) tra l'effettivo valore dei diamanti che venivano venduti da I.D.B. S.p.a. con l'intermediazione di e il prezzo di cessione, Parte_1
e pertanto che il valore effettivo dei diamanti che aveva acquistato non corrispondeva alla somma effettivamente pagata, ma era di molto inferiore;
iv) che per tale motivo, con raccomandata del 6 marzo 2018, sul presupposto che la banca gli aveva segnalato come “sicuro investimento” l'acquisto dei diamanti effettuato per complessivi € 91.462,54 presso gli stessi locali della banca, aveva chiesto al il rimborso dell'investimento; Parte_1
v) che la banca aveva respinto la pretesa, dichiarandosi, in primo luogo, del tutto estranea alla vicenda, e quindi non tenuta al chiesto risarcimento, in quanto il ruolo dalla stessa svolto nel caso di specie, come peraltro in tutti i casi analoghi, era stato quello di un mero “segnalatore”, figura diversa da quella del mediatore, come del mandatario, essendosi semplicemente limitata in tale veste a creare un contatto tra il cliente e gli incaricati di alla quale pertanto avrebbe dovuto essere inoltrata Pt_3 la domanda, e in secondo luogo – e comunque – eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio;
vi) che in seguito, in data 11 maggio 2021, a mezzo dell'associazione
Federconsumatori, aveva inviato a un reclamo [doc. 8 di p.a.], Parte_1
4 a cui seguiva una nuova lettera di risposta della [doc. 9 di p.a.] con la quale CP_2 venivano nella sostanza ribadite le medesime eccezioni dedotte con la precedente interlocuzione;
vii) che malgrado le numerose conciliazioni concluse da con i clienti coinvolti Pt_1 nello c.d. “scandalo” dei diamanti [doc. 10 di p.a.], allo stesso non era mai Pt_3 pervenuta alcuna offerta transattiva;
viii) che a seguito di un reportage giornalistico, l con provvedimento CP_6 emesso nell'adunanza del 20 settembre 2017, successivamente confermato dal TAR del Lazio con sentenza del 14 novembre 2018. n. 10967/2018, aveva condannato per pratica commerciale scorretta riguardante le modalità ingannevoli Parte_1 ed omissive nell'offerta dei diamanti;
ix) che avendo accertato che i diamanti così acquistati, diversamente da quanto gli era stato rappresentato, non avevano le caratteristiche di un asset di investimento e che il loro valore risultava in realtà pari a circa un terzo del loro prezzo d'acquisto, si rendeva necessario agire in sede giudiziale, essendo risultata la banca indisponibile a trovare una qualsiasi soluzione amichevole nonostante la sua evidente responsabilità risarcitoria per violazione del principio di trasparenza e lealtà nei rapporti contrattuali, ex artt. 2, co. 2, lettera c), Cod. Cons.; 1175 e 1375 c.c.; 21
T.U.F.; 26 – 37 del Reg. Consob n. 16190 del 29.10.2007, che stabiliscono un principio generale di protezione nei confronti della parte più debole del rapporto sinallagmatico tra banca e risparmiatore, e segnatamente la “know your customer rule”, recepita in testi normativi e convenzionali a livello internazionale.
2. si costituiva in causa eccependo: Parte_1
a. che non aveva svolto alcuna attività promozionale, o comunque di sollecitazione, dell'investimento in diamanti contestato dall'attore, essendosi limitata a mettere a disposizione del cliente il materiale divulgativo predisposto a cura e spese di Pt_3
b. che avendo e circoscritto il ruolo della banca a quello di un Parte_1 Pt_3 mero “segnalatore” dell'opportunità di acquisto delle pietre fornite dalla seconda, escludendone esplicitamente qualsiasi ruolo attivo nello svolgimento delle trattative, nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita dei diamanti, ed essendosi i contratti direttamente perfezionati tra la sola e il , con il Pt_3 CP_1 saldo dell'operazione effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato alla prima, doveva ritenersi totalmente estranea alla vicenda oggetto di causa, e Parte_1 come tale priva di legittimazione passiva relativamente a tutte le domande attoree;
5 c. che la domanda di risarcimento danni doveva ritenersi comunque improcedibile, risultando l'attore ancora il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – delle pietre preziose, soggette, per loro natura, a continue oscillazioni di valore, anche in aumento;
d. che trattandosi di normali contratti di compravendita di beni, non soggetti a quotazioni ufficiali (i diamanti, a differenza di altre commodities, come l'oro, non sono negoziati su piattaforme ufficiali, sicché non esisteva neppure un prezzo di riferimento comunemente accettato), non sussisteva nemmeno alcun obbligo in capo alla Banca di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da peraltro all'epoca dei fatti Pt_3 operatore leader nel settore della compravendita di diamanti;
e. che nessuna prova dei fatti denunciati, e del danno pretesamente subito, era stata comunque prodotta dall'attore a sostegno delle domande proposte in causa, non essendo tale, né il provvedimento della né la sentenza del TAR del CP_6
Lazio n. 10967/20 che aveva respinto il corrispondente ricorso delle banche;
f. che non vi era nemmeno prova che avesse posto in essere le pratiche Pt_3 commerciali scorrette lamentate dal cliente, acriticamente tratte dal Provvedimento della CP_6
g. che i contratti di vendita dei diamanti conclusi tra l'attore e I.D.B. S.p.a. con l'intermediazione di non erano soggetti alla disciplina dettata dal D.Lgs. Parte_1
58/1998 in materia di intermediazione finanziaria;
h. che non era stata posta in essere nessuna attività bancaria (esulando la commercializzazione dei diamanti da detta attività) e aveva agito in una Pt_1 posizione di parità con l'attore, non avendo accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle a cui avrebbe potuto accedere quest'ultimo, dal momento che la compravendita di diamanti non rientrava tra le attività svolte professionalmente dall'istituto;
i. che nessuna prova, né dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande proposte, né del nesso causale tra la supposta condotta lesiva e il pregiudizio economico in tesi sofferto, era stata fornita dall'attore, contravvenendo, in tal modo, al disposto di cui all'art. 2697 c.c;
j. che le domande erano comunque prescritte,
e quindi concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per
6 carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per motivi tutti di cui in narrativa;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere, ovvero ridurre, l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di CP_2 parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle pietre;
in ogni caso: - dichiarare tenuto e condannare l'attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
3. La causa è stata istruita: - con l'assunzione delle prove orali chieste dall'attore
(testi i funzionari della banca con le quali il si era interfacciato per gli CP_1 acquisti/investimenti dei diamanti di riferimento); - con l'acquisizione, attuata mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., della documentazione richiesta dall'attore istante (“Comunicazione 2011P176 indirizzata alle Filiali, citata a pag. 42,
§104 del Bollettino Settimanale Anno XXVI I - n. 41 dell Allegato 1 – cfr. CP_6 pag. 3 “Compensi per l'attività svolta”); - con l'esperimento di C.T.U. estimativa sul valore delle pietre (nello specifico svolta in relazione al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa accerti il C.T.U.: A) le caratteristiche dei diamanti da investimento indicati in citazione ed oggetto della presente procedura;
B) il valore di mercato dei diamanti per cui è causa alla data delle singole operazioni di acquisto, indicando la differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore di mercato;
nonché il valore di massimo realizzo in caso di rivendita in data odierna facendo riferimento al prezzo dei diamanti con caratteristiche identiche di pregio e qualità a quelle per cui
è causa;
C) in particolare dica il CTU quali sono le caratteristiche del mercato dei diamanti da investimento e cosa è il cd. listino Rapaport. Prima di procedere al calcolo della predetta differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore di mercato dei diamanti, il CTU converta i valori eventualmente espressi in dollari americani dal listino
Rapaport in Euro, secondo il tasso di cambio esistente al tempo degli acquisti”, di seguito implementato con estensione anche al valore di mercato al dettaglio), e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, definitivamente provvedendo, ha accolto la domanda attorea per quanto di ragione, e quindi
7 condannato il convenuto al risarcimento del danno subito dal Parte_1
, liquidato in € 32.952,50 (= € 91.462,54 [pari al prezzo di acquisto] – € CP_1
44.790,66 [pari al valore delle pietre al momento dell'acquisto stimato dal C.T.U.] – un ulteriore 15% [pari a € 13.719,38, importo per il quale il è stato ammesso CP_1 la passivo del a condizione della resituzione delle pietre]), Parte_4 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e agli interessi compensativi di legge sulla somma così determinata dalla sentenza al saldo, nello specifico ritenendo:
a) infondate le eccezioni sollevate da Parte_1
- di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda, in ragione del fatto che “tra la banca e IDB S.p.a., società venditrice di diamanti, sussiste un negozio di mediazione atipica e, precisamente, di mandato in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare diamanti dalla venditrice, di mettere a disposizione il materiale pubblicitario, di contattare la venditrice dopo aver segnalato il potenziale cliente, circostanze tutte presenti nella fattispecie. Sotto tale aspetto la banca, nella vendita dei diamanti, è responsabile ex art. 1759 c.c. nei confronti della propria clientela. D'altra parte, la convenuta, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti (concluso tra e Pt_3 il cliente) non può essere considerata estranea all'operazione, avendovi preso parte in ogni sua fase (l'acquisto è avvenuto nei locali della banca e la stessa ha percepito anche delle commissioni come indicato dal teste ), relazionandosi con Testimone_1
l'attore cliente nei confronti del quale non solo vi è stata carenza al riguardo, ma anche inattendibilità delle informazioni trasmesse che configurano un inadempimento degli obblighi informativi e di protezione”;
- di prescrizione del diritto risarcitorio, sul presupposto che “risulta dalla documentazione in atti che sin dall'inizio e nel corso “dell'operazione” Parte_1 ha falsamente informato il cliente della bontà dell'investimento, generando quindi un affidamento nello stesso. Pertanto, il dies a quo dal quale poter determinare la decorrenza del termine prescrizionale deve ritenersi essere quello in cui il cliente prende coscienza che le informazioni sono false e che l'operazione, non solo non era vantaggiosa, ma si concretava in un gravissimo pregiudizio economico. Solo nel momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della agli CP_2 obblighi informativi e del dolo nel fornire le false informazioni può avere cognizione del danno, quale danno oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile e chiederne il ristoro. Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del
8 termine prescrizionale viene individuato nella data in cui la “vicenda diamanti” è divenuta di dominio pubblico, e precisamente, dalla dichiarazione di fallimento di avvenuta nell'anno 2019. Sul punto la Suprema Corte da sempre è univoca, Pt_3 affermando che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge, non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, o dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo, per chi ha interesse a farlo valere, oggettivamente percepibile e riconoscibile, usando
l'ordinaria diligenza. Dalla documentazione in atti si rileva che la condotta della banca non si è esaurita nella fase di trattativa e conclusione dell'operazione, ma è proseguita per tutta la durata dell'investimento trasmettendo delle informazioni non veritiere che hanno indotto l'attore ad effettuare nuovi investimenti in diamanti non commisurati al valore effettivo di mercato, fatto, questo, che esclude il carattere di istantaneità della responsabilità e del danno provocato. Solo a seguito del Fallimento
I.D.P. parte attrice ha preso la definitiva consapevolezza del danno subito e che già aveva preventivamente denunciato interrompendo ogni termine prescrizionale”;
b) fondata nel merito la pretesa creditoria, considerato:
- in punto di sussistenza del credito, che “ era tenuta ad adottare un Pt_1 parametro di diligenza professionale media e ad accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente, evitando di fornire informazioni non controllate, apparendo comunque tale condotta contraria al dovere di buona fede che gravava sulla stessa quale mediatore. Nel caso de quo, la lettera dell'agosto 2011 con la quale aveva comunicato come l'investimento in diamanti per € 21.081,36 eseguito nel novembre 2008, a soli tre anni di distanza, fosse aumentato del 13%, ha indotto il ad effettuare un ulteriore investimento. Quanto alla CP_1 responsabilità di ciò che rileva nel rapporto di mediazione è la messa in Pt_1 contatto di due soggetti per la conclusione dell'affare, indipendentemente dalla circostanza che il mediatore abbia ricevuto un formale incarico da uno o entrambi i soggetti, secondo la disciplina di cui all'art. 1754 c.c., e affinché insorgano i diritti e le responsabilità del mediatore è sufficiente che egli abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (così Cass. 16.1.2018, n. 869;
Cass. 28.10.2019, n. 27482; Cass. 16.5.2022, n. 15577)”;
- in punto di misura del credito riconosciuto, che “deve tenersi conto del fatto che
i diamanti acquistati sono rimasti nel patrimonio dell'attore, tanto è vero che sono
9 stati oggetto di transazione con il fallimento per l'importo pari al 15% del valore di acquisto. Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal C.T.U. al momento dell'acquisto e, precisamente, € 46.671,88 (€
91.462,54 – € 44.790,66), detratto il 15%, pari a € 13.719,38, e cioè €. 32.952,50.
Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato. Trattandosi di un debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria
e gli interessi legali via via combinati dalla data dell'acquisto e i soli interessi compensativi di legge sulla somma suddetta dalla data della sentenza fino al saldo della pretesa creditoria”.
4. Ha proposto ritualmente appello sulla base di cinque motivi, Parte_1 nello specifico attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione;
ii) secondo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree;
iv) quarto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto: - provata un'attività “propositiva” o di “mediazione” della banca;
- inadempiuti gli obblighi informativi e di protezione;
- rilevante quale fonte di prova in parte qua il provvedimento sanzionatorio adottato dalla nei confronti della banca;
CP_6
v) quinto motivo: omessa pronuncia sul concorso colposo e altre censure sul
“quantum” del risarcimento in concreto riconosciuto, concludendo, quindi, previa inibitoria, nei termini sopra trascritti.
5. Si è costituito l'attore prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e proponendo a propria volta appello incidentale con riguardo alla statuizione relativa alla misura del risarcimento in concreto riconosciuto, ribadendo che se avesse ricevuto dalla banca informazioni trasparenti e corrette in ordine alla percentuale di ricarico e al valore dei diamanti, così come all'esistenza di un corrispondente mercato aperto e alla agevole rivendibilità delle pietre, non si sarebbe mai “avventurato” in un tale investimento, sicchè il danno risarcibile deve in realtà ritenersi pari all'intera somma investita di € 91.462,54, meno il valore di realizzo conseguente alla vendita al pari a € 13.719,39, ossia € 77.743,15, ovvero Parte_5 ancora, in via subordinata, alla differenza tra la somma spesa (di € 91.462,54) e il
10 valore di “massimo realizzo” (= a € 21.047,46), ossia € 70.415,08. Inoltre, considerato che si è trattato dell'acquisto di diamanti pubblicizzati e offerti come
“investimento”, a tale importo vanno aggiunti gli interessi compensativi, dovendo senz'altro presumersi che lo stesso avrebbe impiegato le somme pagate a per Pt_3 effettuare investimenti altrimenti profittevoli.
6. Respinta l'istanza cautelare;
fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione;
precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione sopra riportata nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
I motivi di impugnazione.
7. L'appello principale di Parte_1
7.1 Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno rivendicato dall'attore.
In base alla corretta valutazione dei fatti avrebbero dovuto ritenersi prescritte: i)
l'azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e precontrattuale (quest'ultima da ritenersi parificata alla prima) in relazione a tutti gli acquisti contestati;
ii) l'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, quantomeno in relazione al primo acquisto, atteso che la relativa proposta era stata sottoscritta il 25 gennaio 2008, ossia più di dieci anni prima del reclamo del 6 marzo 2018, inoltrato dal per il tramite della CP_1
Federconsumatori. La decisione risulterebbe inoltre contraddittoria laddove afferma che il danno si era verificato già al momento dell'acquisto, sul presupposto che è all'atto dell'acquisto che sarebbe maturato il danno nella sfera patrimoniale del cliente conseguente all'aver comprato un bene di valore inferiore al prezzo versato. La contraddittorietà consisterebbe nel fatto che la “deminutio patrimonii”, non soltanto si sarebbe verificata al momento di ciascun singolo acquisto, ma –diversamente da quanto ritenuto in proposito dal primo giudice – sarebbe stata anche pienamente percepibile a quella data, atteso che sarebbe bastato all'acquirente operare un confronto tra i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali pubblicati su quotidiani ad ampia diffusione nazionale, quali, ad esempio, “Il Sole24Ore”, e il prezzo corrisposto a per avvedersi chiaramente che la somma versata Pt_3 divergeva in maniera significativa da quanto indicato nelle testate giornalistiche.
Sarebbe, cioè, bastato che l'attore avesse utilizzato l'ordinaria diligenza per acquisire
11 piena contezza, già in quel momento, dell'esistenza del danno di cui ha lamentato l'esistenza solo molti anni dopo. D'altra parte, l'art. 2935 c.c., nel fissare la decorrenza della prescrizione, fa riferimento esclusivamente alla possibilità legale di far valere il diritto, non assumendo alcuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi,
e cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato.
7.2 Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sul presupposto CP_2 che tra la banca e I.D.B. S.p.a., e cioè la società venditrice dei diamanti di cui si tratta, sussiste un negozio di mediazione atipica, e precisamente di mandato, in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare, e che pertanto non può essere considerata estranea all'operazione avendovi preso Pt_1 parte in ogni sua fase. Il giudice avrebbe in realtà frainteso le caratteristiche del rapporto tra e mancando i tratti tipici del contratto di mediazione. La Pt_1 Pt_3 non aveva infatti mai inteso porsi come mediatore tra il e CP_2 CP_1 Pt_3 avendo svolto esclusivamente il ruolo di “segnalatore”, e cioè di tramite tra il soggetto interessato ad un certo bene o servizio (nella specie “diamanti da investimento”) e chi è in grado di vendere/fornire/prestare quel bene o servizio (nella specie, appunto,
società attiva nella commercializzazione di diamanti caratterizzati da elevate Pt_3 caratteristiche e venduti con la specifica garanzia di autenticità dei primari laboratori gemmologici mondiali). Il criterio differenziale risiederebbe nel fatto che il segnalatore non si profonde in alcun modo nella ricerca di interessati al bene o servizio, e ancora non promuove il bene/servizio, sicché tra il cliente il cui interesse
è raccolto, e il segnalatore, che raccoglie l'interesse e lo comunica all'altra parte, non viene a instaurarsi alcun genere di rapporto di matrice contrattuale, fonte di vicendevoli diritti ed obblighi;
piuttosto, il segnalatore si vincola negozialmente, e presta la propria opera, esclusivamente a favore del soggetto a cui comunica l'interesse espresso da altri, il che esclude che possa parlarsi di mediazione, con applicazione della relativa disciplina codicistica.
7.3 Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per aver respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, nella sostanza senza motivare nello specifico la decisione. La ritenuta attività di mediazione avrebbe potuto al più giustificare il rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva, ma non anche quella di improcedibilità, che riguarda il diverso profilo della inattualità del danno, essendo pacifico che i diamanti di riferimento non erano stati reimmessi sul mercato, essendone l'attore ancora il legittimo proprietario (con piena facoltà di goderne e
12 disporre). Si tratterebbe, quindi, di un danno solo potenziale (considerato che le pietre preziose per loro natura sono soggette a continue oscillazioni di valore), e come tale irrisarcibile. Così stando le cose, l'azione di risarcimento danni oggetto di causa deve ritenersi carente del suo presupposto essenziale, rappresentato dall'esistenza del c.d. “danno risarcibile”, posto che la perdita lamentata non si è, né realizzata, né cristallizzata.
7.4 Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda sul presupposto che la banca fosse tenuta ad adottare un parametro di diligenza professionale media e ad accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente, evitando di fornire informazioni non controllate, essendo tale condotta contraria al dovere di buona fede gravante sulla stessa quale mediatore. L'erroneità della decisione risiederebbe nel fatto che il giudice ha imputato alla banca condotte non confacenti al ruolo dalla medesima in concreto svolto, estendendo a suo carico le conseguenze di comportamenti posti in realtà in essere dalla venditrice e questo sulla base di una supposta responsabilità ex Pt_3 art. 1759 c.c. e da tradito “affidamento” di cui non sussistevano comunque i presupposti, non essendo stata mai svolta da parte di alcuna attività di Parte_1 mediazione, in ogni caso non provata, considerato che i testi assunti hanno riferito che “la non sollecitava i clienti ad investire in diamanti” e che “Per l'acquisto CP_2 dei diamanti il sig. è stato messo in contatto con l'addetto della società CP_1 Pt_3 che gestiva detta operazione”. Inoltre, la non avrebbe assunto alcun impegno CP_2 nei confronti del cliente riguardo all'assistenza nell'acquisto di diamanti, né era suo compito quello di controllare l'attendibilità o la verosimiglianza di quanto riportato nei documenti unilateralmente predisposti da peraltro, se anche avesse Pt_3 Pt_3 posto in essere condotte censurabili sotto vari profili (cosa che l'attore non avrebbe comunque provato e non potrebbe semplicisticamente desumersi dalle valutazioni fatte dalla , di tutto ciò non potrebbe rispondere la banca quale semplice CP_6
“segnalatore”. Oltre a non essere tenuta a specifici obblighi informativi, la non CP_2 era neppure tenuta ad alcun obbligo di protezione nei confronti del cliente secondo la teoria del c.d. “contatto sociale qualificato”, del quale non sussistevano i presupposti individuati in dottrina e giurisprudenza. Oltre a non essere neanche astrattamente configurabile, la responsabilità della banca nei termini sostenuti non risulterebbe poi neanche provata, essendosi l'attore limitato ad allegare una generica e non meglio dimostrata attività di promozione, smentita dalla documentazione versata in atti e non inferibile neanche dal richiamato Provvedimento della A.G.C.M.,
13 al quale non può attribuirsi valenza di prova privilegiata, essendosi il legislatore, con il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, limitato a regolare soltanto la valenza probatoria del provvedimento dell che abbia accertato la presenza di una CP_6 violazione del diritto della concorrenza rispetto al successivo giudizio risarcitorio di fronte al giudice ordinario.
7.5 Il quinto motivo denuncia, infine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato il concorso colposo del nella determinazione del danno, CP_1 trascurando, da un lato, che questi aveva acquistato diamanti a più riprese nel Pt_3 corso degli anni e non vi è ragione di ritenere che non lo avrebbe ugualmente fatto se fosse stato più approfonditamente informato, e dall'altro lato che abbia comunque tenuto un contegno palesemente imprudente e negligente, in quanto, se avesse utilizzato l'ordinaria diligenza si sarebbe reso certamente conto del fatto che le quotazioni richiamate da non facevano riferimento a un mercato Pt_3 regolamentato e a listini ufficiali, e che pertanto non vi era alcuna garanzia di poter liquidare i diamanti in tempi ragionevoli. Con riguardo, poi, al “quantum” del risarcimento, i criteri di computo utilizzati dal C.T.U. (poi recepiti in sentenza) non sarebbero accettabili, in quanto basati sul listino Rapaport, che riguarda il valore grezzo delle pietre e non tiene conto di tutti i costi aggiuntivi che inevitabilmente si presentano nella filiera di intermediazione, quali il deposito delle pietre in locali custoditi, il loro tatuaggio, la polizza assicurativa. Inoltre, le stime del consulente non conteggiano l'iva, sono espresse in dollari americani e prendono a riferimento una percentuale di ricarico inadeguata, posto che il ricarico non poteva ritenersi inferiore all'80-100% del valore di riferimento.
8. L'appello incidentale di . Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale l'attore censura la decisione assunta dal giudice riguardo alla misura del risarcimento in concreto riconosciutogli, evidenziando come non sia stato tenuto adeguatamente conto del fatto che se il vizio era originario
– conseguente all'inganno perpetrato a suo danno col rappresentargli come valido investimento un'operazione di acquisto in diamanti che non aveva in realtà, e sotto più profili, le caratteristiche proprie di un investimento – è a quel momento che andava operata la verifica circa l'ammontare del danno, che pertanto doveva ritenersi coincidere con l'ammontare complessivamente speso, detratto il solo valore dei diamanti riconosciuto in ambito fallimentare, ovvero, in via subordinata, il valore di massimo realizzo delle pietre come determinato dal C.T.U., oltre agli interessi compensativi, dovendo senz'altro ritenersi che lo stesso avrebbe impiegato le somme pagate a (e indirettamente alla banca) per altri investimenti. Pt_3
14 III
Ragioni della decisione.
9. L'appello principale della banca è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione e va quindi respinto.
9.1 Nello specifico, con il primo motivo – attinente alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio –
l'appellante ripete le considerazioni già svolte in primo grado, sostenendo come non sia stato adeguatamente considerato che l'illecito lamentato dal va in realtà CP_1 inquadrato entro la categoria degli illeciti istantanei, con conseguente immediata verificazione del danno, individuando quest'ultimo al momento dell'acquisto delle pietre preziose. Unicamente tale momento costituirebbe il dies a quo per il decorso della prescrizione, a nulla rilevando la successiva scoperta del vizio.
Conseguentemente, applicando tale decorrenza, il termine di prescrizione risulterebbe nella specie ampiamente decorso.
Va in proposito osservato in senso contrario – come peraltro in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass. 14 marzo
2016, n. 4899; Cass. 5 aprile 2012, n. 5504; Cass. 20 aprile 2007, n. 9524), e come correttamente ha ritenuto il giudice di primo grado – che in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua riconducibilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha preso cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo.
Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento di (10.1.2019), del conseguente clamore Pt_3 mediatico e della presa di coscienza degli artifici impiegati (dalla banca e dalla venditrice) per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il signor abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, CP_1 nonché della sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla , e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con CP_2 la possibilità dell'esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Del resto, risulta documentale come la condotta della non si sia esaurita nella CP_2 sola fase della trattativa e della conclusione dell'operazione, ma si sia piuttosto protratta nel tempo per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorquando la medesima trasmetteva al (ovvero comunque metteva al CP_1
15 medesimo a disposizione tramite il canale intranet della banca, POSTADIBPV) i prospetti predisposti da contenenti i rendimenti dei diamanti (rendimenti falsati Pt_3
e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato), elemento, questo, che viene ulteriormente ad escludere il carattere di istantaneità della condotta offensiva e del danno.
Con l'ulteriore considerazione che anche richiamandosi all'uso dell'ordinaria diligenza non si potrebbe giungere a conclusioni diverse: soltanto con il fallimento di I.D.B.
S.p.a. e con l'annesso clamore suscitato dalla vicenda (atteso il rilevantissimo numero delle persone coinvolte e la dedotta corresponsabilità nella vicenda di banche di rilevanza nazionale, tra cui, appunto, , può ragionevolmente Parte_1 ritenersi formata, in capo al creditore, la percezione del danno subito nella propria sfera patrimoniale, con l'effettiva possibilità di agire per l'accertamento del fatto produttivo del danno e il risarcimento del pregiudizio subito.
E' appena il caso di aggiungere come a una diversa conclusione in punto di prescrizione non potrebbe pervenirsi neanche prendendo a base di riferimento il provvedimento della (pubblicato sul Bollettino della n. 41 del 30 CP_6 CP_6 ottobre 2017), che in seguito a una lunga e complessa indagine ha condannato Pt_3
e diverse banche, tra cui per fatti riconducibili alla fattispecie di Parte_1 cui è causa. In disparte il rilievo che nel caso in esame viene in rilievo la responsabilità contrattuale della banca, sicché il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, sta di fatto che prima ancora della notificazione dell'atto di citazione il aveva CP_1 interrotto la prescrizione, dapprima nel 2018 e poi ancora nel 2021, circostanza questa che rende altresì irrilevante scrutinare e prendere posizione sul dibattito tuttora aperto in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità circa la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità precontrattuale.
9.2 Con i motivi secondo e quarto – da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta interrelazione logico-funzionale – si deduce l'erroneità della pronuncia in ordine alla carenza di legittimazione passiva del in relazione alla vicenda Parte_1 de qua, e comunque all'inadempimento della banca agli obblighi informativi e di protezione che il giudice ha ritenuto esistere a suo carico, dei quali difetterebbe in radice il presupposto fondativo, così come, correlativamente, difetterebbe un legittimo “affidamento” in capo al cliente/investitore con riguardo alla correttezza ed esaustività delle informazioni ricevute dalla banca e alla garanzia dell'investimento così come rappresentato.
Sul punto il giudice di primo grado ha ritenuto che: “Destituite di fondamento sono le eccezioni di inerenti al difetto di legittimazione passiva [e di Parte_1
16 improcedibilità], atteso che tra la banca e I.D.B. S.p.a, società venditrice di diamanti, sussiste un negozio di mediazione atipica e, precisamente, di mandato in forza del quale le obbligazioni negoziali assunte dall'istituto di credito nei confronti della propria clientela sono quelle di informarla circa la possibilità di acquistare diamanti dalla venditrice, di mettere a disposizione il materiale pubblicitario, di contattare la venditrice dopo aver segnalato il potenziale cliente, circostanze tutte presenti nella fattispecie. Sotto tale aspetto la banca, nella vendita dei diamanti, è responsabile ex art. 1759 c.c. nei confronti della propria clientela. D'altra parte la convenuta, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti (concluso tra e il Pt_3 cliente) non può essere considerata estranea all'operazione avendovi preso parte in ogni sua fase (l'acquisto è avvenuto nei locali della banca e la stessa ha percepito anche delle commissioni come indicato dal teste ), relazionandosi con Testimone_1
l'attore cliente nei confronti del quale, non solo vi è stata carenza al riguardo, ma anche inattendibilità delle informazioni trasmesse, che configurano un inadempimento degli obblighi informativi e di protezione”, e poi ancora: “Nel merito la domanda è fondata. Invero era tenuto ad adottare un parametro di diligenza Pt_1 professionale media ed accertare e verificare quelle circostanze che la stessa avrebbe dovuto conoscere perché rientranti nel contenuto della prestazione svolta in favore del cliente (Cass. II, n. 34503/2023; Cass. II, n. 18140/2015), evitando di fornire informazioni non controllate, apparendo comunque tale condotta contraria al dovere di buona fede che gravava sulla stessa quale mediatore (Cass. II, n. 34503/2023;
Cass. III, n. 8374/2009). Nel caso de quo la lettera dell'agosto 2011, con la quale aveva comunicato come l'investimento in diamanti per € 21.081,36 eseguito nel novembre 2008 a soli tre anni di distanza fosse aumentato del 13%, ha indotto il
ad effettuare un ulteriore investimento. Quanto alla responsabilità di CP_1 Pt_1
“ciò che rileva nel rapporto di mediazione è la messa in contatto di due soggetti per la conclusione dell'affare, indipendentemente dalla circostanza che il mediatore abbia ricevuto un formale incarico da uno o entrambi i soggetti, secondo la disciplina di cui all'art.1754 c.c.,…e affinché insorgano i diritti e le responsabilità del mediatore, è sufficiente che egli abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (così Cass. 16.01.2018 n.869; Cass. 28.10.2019 n.27482; Cass.
16.05.2022 n. 15577)”. Corte appello Genova sez. III, 06/07/2023 n. 828”.
La decisione è nella sostanza corretta e va quindi confermata, con rigetto dei corrispondenti motivi di impugnazione, apparendo peraltro opportune – alla luce delle contestazioni della banca – le seguenti ulteriori considerazioni.
17 riferisce che nel mese di gennaio del 2008, , Parte_1 Controparte_1 all'epoca cliente/correntista della aveva manifestato ai dipendenti della allora CP_2
, filiale n. 713 di San Donà di Piave, l'intenzione di Controparte_5 diversificare i propri investimenti, destinando una parte del proprio patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli istituti di credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i funzionari avevano domandato al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, trattandosi di beni aventi un valore intrinseco, che avrebbero potuto anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dal cliente, la aveva indicato la possibilità di CP_2 acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia con il quale aveva concluso una specifica convenzione di Pt_3 segnalazione. Sostiene di non aver svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa, essendosi limitata, come espressamente indicato nella Convenzione, a mettere a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese della senza aver mai sollecitato il cliente ad acquistare i diamanti, né assicurato Pt_3 alcun tipo di rendita (cfr. comparsa di risposta di primo grado di Parte_1 pag. 2, 3: “Nel gennaio 2008, il signor , già cliente della si recava CP_1 CP_2 presso la filiale di San Donà di Piave dell'allora (oggi Controparte_5 Pt_1
, manifestando l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti, con il
[...] preciso scopo di effettuare un investimento a lunga scadenza, destinando una parte del patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i funzionari della domandavano al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre CP_2 preziose: beni aventi un valore intrinseco, che quindi potevano anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dal cliente, la che non era attiva nel settore, CP_2 segnalava quindi la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia IDB (1), con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione (di seguito, la “Convenzione”, che si produce sub doc. n. 2). Va chiarito che la non ha svolto alcuna attività CP_2 promozionale o sollecitativa, tenuto conto che, come espressamente indicato all'interno della Convenzione, questa si limitava a mettere “a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese della (cfr. punto 1.1 della Parte_6
Convenzione). Il signor , dunque, esaminava la documentazione CP_1 Part commerciale di e decideva, in totale autonomia, di acquistare diamanti per un
18 controvalore totale indicativo di euro 40.000 (omissis)”, e in termini corrispondenti l'atto di citazione d'appello, pag. 4, 5).
Non è contestato, dunque, che , tra il mese di gennaio 2008 e il mese Controparte_1 di novembre 2011, abbia acquistato i diamanti oggetto di causa per il tramite della banca della quale era correntista (la , poi Controparte_5 Parte_1
e nei locali della stessa, come si evince, del resto, dalla documentazione in
[...] atti, che menziona espressamente la filiale n. 713 di San Donà di Piave e la
[...]
quale istituto che ha acquisito l'ordine di acquisto diretto a Controparte_5 Pt_3
(quindi, non stabilmente rappresentata da nessuno presso la predetta filiale) e disposto il pagamento mediante bonifico su mandato del cliente.
Così stando le cose, non appare ragionevolmente censurabile che la banca abbia svolto il compito di un vero e proprio intermediario per il collocamento dei diamanti quali prodotti d'investimento (quali essi erano presentati sulla stessa documentazione rilasciata da , e non già di mero, deresponsabilizzato, “segnalatore” (termine Pt_3 peraltro a-tecnico e privo di un reale riscontro normativo nel settore di riferimento), tanto più considerato l'evidente interesse della stessa alla conclusione dell'affare, posto che, come si evince dall'Accordo di collaborazione stipulato da I.D.B. S.p.a. con la , e poi con il (v. doc. 2 di parte convenuta Controparte_5 CP_4
e gli allegati alla nota di deposito del in data 15.2.2023), era pattuito a Parte_1 favore dell'istituto un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in relazione al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla banca, e positivamente conclusi, nella rilevantissima misura percentuale del 18% (“A fronte dell'attività di Part collaborazione svolta dalle Filiali/Unit, riconosce alle Banche una commissione percentuale proporzionale all'investimento sostenuto dal cliente. Tale commissione pari al 18% (al lordo dell'IVA), verrà interamente riconosciuta sul margine da servizi Parte dell che ha effettuato l'operazione e, di conseguenza, sulla Filiale/Unit presso cui l'NDG è portafogliato”).
E che si trattasse di un'offerta di investimento (pur non costituendo, a termini di legge, né un'attività bancaria o finanziaria, né un servizio d'investimento) è insito, non solo nel fatto che le pietre preziose in questione erano state definite tali (e cioè un bene di investimento durevole) in fase di negoziazione (come riprodotto espressamente nei documenti rappresentativi, che sottolineano, non tanto la gemma, quanto l'entità del capitale investito, il loro valore attuale e il rendimento), ma soprattutto nel fatto che siano state proposte in vendita come bene rifugio, tendente a registrare performance in ascesa (v. la circolare interna di n. 2011P176, sub Pt_1
“Argomentazioni di vendita”: “l'investimento in diamanti presenta i seguenti
19 vantaggi: permette di diversificare il portafoglio del cliente, in quanto l'investimento in diamanti rappresenta uno dei beni rifugio;
è un bene non deteriorabile;
ciascun diamante è accompagnato dal relativo certificato internazionale che ne rende certe le caratteristiche e che ne certifica l'eticità (rispetto delle risoluzioni ONU contro
l'utilizzo dei diamanti per finanziare terrorismo e conflitti e contro lo sfruttamento del lavoro minorile); sul quotidiano “Il Sole24Ore” si può periodicamente verificare la Part quotazione applicata da per le varie tipologie di pietre”) ed assicurando l'esistenza di un sistema di ricollocamento sul mercato gestito direttamente dal venditore in maniera trasparente, facendo riferimento a quotazioni di mercato pubblicate a scadenza periodica predeterminata, valevoli, sia per l'acquisto, che per la rivendita, secondo le dinamiche tipiche dei mercati finanziari.
D'altra parte, quale fosse il ruolo degli istituti di credito che hanno collaborato con nella distribuzione dei diamanti attraverso il canale bancario è ampiamente Pt_3 comprovato dall'accertamento condotto dal Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento sopra richiamato, e non vi sono ragioni per ritenere che la prassi sia stata differente nei rapporti tra e la , né, d'altra Pt_3 Controparte_5 parte, la appellante ha dedotto e dimostrato il contrario, e cioè che si sia CP_2 trattato di un'unica operazione del tutto estemporanea eseguita su esclusiva iniziativa del cliente, il che, peraltro, non la esonererebbe comunque da responsabilità contrattuale verso l'investitore.
Al riguardo appare invero opportuno sottolineare che nell'ambito della propria attività le banche offrono vari servizi, direttamente o per conto di terzi. Il regime di protezione della clientela applicabile caso per caso, così come l'identificazione dell'Autorità incaricata di effettuare i controlli previsti, dipendono fondamentalmente dalla natura del prodotto o del servizio offerto. Più precisamente: per i servizi tipicamente bancari e la prestazione di servizi di pagamento, il regime è stabilito dal
Titolo VI del Testo Unico Bancario e i controlli spettano alla Banca d'Italia; per i servizi e le attività di investimento e strumenti finanziari, il regime è stabilito dal Testo Unico della Finanza e i controlli spettano alla Consob;
per i prodotti assicurativi, il regime è stabilito dal Codice delle Assicurazioni private e i controlli spettano all'Ivass. Inoltre, il TUB prevede espressamente che le banche, in aggiunta alle attività bancarie e finanziarie, possono svolgere attività ad esse “strumentali o connesse”.
Sono le seconde (e cioè le attività “connesse”) che rilevano in questa sede. Esse consistono in attività diverse da quella bancaria e finanziaria, che non presentano un collegamento funzionale rispetto ad esse e sono esercitate dalle banche in via non principale. In particolare, in mancanza di una definizione esplicita di “attività
20 connesse” da parte del TUB, con una comunicazione al Sistema bancaio del 1998 la
Banca d'Italia ha precisato che: “si considerano 'connesse' le attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale;
in tal senso, deve trattarsi di attività aventi ad oggetto la fornitura di un servizio alla clientela, compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari”. Affinché lo svolgimento delle attività connesse non assuma carattere di prevalenza rispetto ad altri ambiti di operatività della banca, nella riferita comunicazione di Bankitalia veniva poi ulteriormente precisato che “le attività in discorso devono altresì costituire una componente soltanto marginale e accessoria della complessiva attività svolta presso le singole dipendenze”.
Un esempio è la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ma anche la segnalazione alla clientela della possibilità di effettuare operazioni di compravendita di diamanti presso i propri sportelli da parte di società terze specializzate va ricondotta a questa categoria.
Queste attività, anche se avvengono tramite il canale bancario, non sono soggette, né alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti prevista dal TUB, né alla disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento prevista dal TUF.
Ciò, però, non significa affatto che i clienti siano privi di tutela: essi infatti sono protetti dalla normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, il cui rispetto è verificato dall Autorità, quindi, competente nel caso di cui CP_6 si tratta, che se ne è in concreto occupata con i provvedimenti PS10677 e PS10678 del 30 ottobre 2017, adottati a carico delle società venditrici di diamanti (tra cui
I.D.B. S.p.a.) e delle banche collocatrici (tra cui il per Parte_1 responsabilità concorrente a seguito dell'attuazione di pratiche commerciali scorrette, provvedimenti confermati dal Tar Lazio con cinque sentenze (n. 10965 – 10969) adottate in data 17 ottobre 2018 e pubblicate il successivo 14 novembre, che hanno respinto i ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall quindi confermate CP_6 dal Consiglio di Stato con le pronunce n. 2081 e 2085, pubblicate in data 11 marzo
2021, con le quali il Supremo organo della giustizia amministrativa ha deciso sull'appello proposto da alcune delle banche coinvolte (tra cui il contro Parte_1 le pronunce del TAR del Lazio, riducendo del 30% le sanzioni irrogate dall CP_6 ma confermando la responsabilità delle medesime nell'attuazione delle pratiche commerciali scorrette a danno dei risparmiatori, evidenziando, con particolare riguardo alla contestata attività di “segnalazione”, come “debba escludersi che il ruolo
21 della banca nella realizzazione della pratica si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine, infatti, non può limitarsi al mero dato formale delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti, poiché il “ruolo attivo” della banca risulta inequivocabilmente già dai riscontri fattuali evidenziati dal TAR, quali: la messa a disposizione dei locali delle filiali per la diffusione del materiale informativo della società venditrice ove i funzionari della banca provvedevano ad inoltre alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti, previa informativa resa dai medesimi, circa l'esatto ammontare dell'operazione; la pattuizione di una cospicua provvigione sulla conclusione del contratto, in un range tra il 10 – 20%, avendo inoltre come obiettivo non secondario l'aumento delle vendite dei servizi bancari aggiuntivi, quali ad esempio le locazioni di cassette di sicurezza per la custodia delle pietre preziose;
la cura da parte dei referenti investimenti nella compilazione dei moduli e l'invio alla società venditrice dei moduli di acquisto sottoscritti dai clienti, nonché l'organizzazione e la presenza agli incontri tra clienti e società venditrice per la consegna dei diamanti che avveniva nei locali delle filiali;
analogo discorso nel caso di richieste di ricollocamento. Risulta così confermato come il cliente venisse persuaso dal fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero “verificate e quindi garantite” dalla banca, tornando in rilievo quanto già affermato dal TAR circa la nozione di professionista in senso ampio scaturente dall'art. 5, comma 3, del Codice del
Consumo e sul ritorno economico derivante dall'attività, de facto, di promozione dei diamanti come investimento alternativo (Sulla rilevanza del ritorno economico del professionista al fine di fondare la sua responsabilità per pratica commerciale scorretta, a prescindere dalla estraneità del prodotto offerto, v. Cons. Stato, sez. 6,
21 marzo 2018, n. 1820). Il Consiglio, inoltre, aveva già precisato in passato come
“l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (v. Cons.
Stato, sez. 6, 11 gennaio 2016, n. 38)”.
In buona sostanza, l'eventuale svolgimento di attività “connesse” richiede pur sempre l'adozione da parte delle banche di specifiche cautele protettive del cliente – volte
22 anche a mitigare i rischi legali e reputazionali che ne possono discendere – in difetto delle quali non è comunque sostenibile una condizione di irresponsabilità come quella che rivendica in questa sede a proprio vantaggio, attribuendosi una Pt_1
(indimostrata e indimostrabile) posizione di mero “passacarte” delle brochures che venivano predisposte da peraltro inverosimile a fronte del riconoscimento di Pt_3 una provvigione pari al 18% del valore complessivo della raccolta.
Si consideri, infatti, che ai sensi dell'articolo 1856 c.c. la banca “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ma è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell'interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata, non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come siffatto specifico dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente), la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela.
Per quanto negli artt. 1337 e 1338 c.c. (in ordine alle trattative) e nell'art. 1375 c.c.
(relativo alla fase esecutiva del contratto) non vi sia una previsione tassativa delle comunicazioni che il mandatario deve fornire al mandante, dato che la premessa da cui muove il codice civile è la parità tra le parti, nell'ambito dell'erogazione dei servizi bancari di gestione patrimoniale nell'interesse del cliente e nelle attività correlate alla segnalazione, promozione, negoziazione di prodotti d'investimento o di altri strumenti finanziari (ma più in generale in tutti i contratti asimmetrici) la prospettiva è opposta: la scelta del legislatore, comunitario e nazionale, è stata quella di obbligare il
23 contraente forte a trasferire le sue conoscenze all'altra parte, nella convinzione che in tal modo si possano conciliare autodeterminazione della scelta e consapevolezza del volere. Dunque, la mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive, “esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa, come ulteriormente si vedrà trattando del quinto motivo).
La rilevanza dell'insieme di tali vizi genetici si manifesta, sotto altro profilo, nell'alterazione dell'equilibrio contrattuale realizzato, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro di tipo “assicurativo” che nella specie è stato radicalmente disatteso, non tanto dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che avrebbe potuto essere contenuto nel nucleo causale dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, ma soprattutto dalla morfologia dell'operazione stessa, congegnata in modo tale da esporre comunque il cliente a conseguenze svantaggiose, note ma non dichiarate
(anzi occultate), anziché proteggerlo, mentre l'interesse dell'intermediario era sostanzialmente privo di rischi, essendo il suo (rilevante) compenso già acquisito con la sottoscrizione dell'ordine da parte del cliente.
Dunque, nel rispetto di queste linee direttrici, risulta evidente che la scelta dell'attore di acquistare tramite il canale bancario (e quindi tramite un canale noto e ritenuto affidabile) diamanti proposti come beni da investimento non sia stata concretamente consapevole, non potendosi ipotizzare che il cliente possa aver effettivamente voluto investire in un prodotto di cui non poteva conoscere il reale valore e prevedere l'entità del rischio a cui si era esposto.
Invero, il parametro di riferimento per chi opera nel campo dell'offerta dei servizi di investimento al fine di valutare se i prodotti da raccomandare alla clientela siano adeguati è dato dalla chiara rappresentazione della reale misura della tolleranza del cliente al rischio e della sua capacità di sostenere eventuali perdite economiche.
Tale dovere, peraltro, opera, non solo con riguardo alla fase iniziale del rapporto, ma presuppone che sia costantemente monitorato, nella fase esecutiva, dall'intermediario l'insieme delle informazioni relative alla persistenza dell'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche personali ed agli obiettivi del cliente, imponendogli di intervenire con opportuni correttivi, ove non già previsti in fase negoziale, al fine di assicurare effettiva protezione alla posizione del cliente nel caso in cui si possa determinare, anche a fronte di eventi anomali sopravvenuti
24 o, comunque, non correttamente valutati o difficilmente valutabili all'origine, una condizione di squilibrio non preventivata.
Nella specie, l'acquisto dei diamanti quale prodotto da investimento non era adeguato già nel momento in cui era stato raccomandato od offerto proprio in quanto non rispondente al miglior interesse del cliente, perché il raggiungimento di quell'effetto positivo prospettato dall'operazione, che avrebbe potuto comprendere anche l'assunzione di un rischio di perdita, ma non superiore a quello determinato dalla variabilità del mercato, non era veritiero, posto che tale fattore, per quanto prospettato, avrebbe dovuto essere sempre controllabile tramite quotazioni rese pubbliche, che tuttavia, in realtà, non erano rappresentative del reale valore di mercato delle pietre.
In tale contesto negoziale, non risulta che sia stato rispettato il diritto del cliente di ricevere tutte le informazioni (anche quelle di tipo probabilistico) per farsi un'idea sulla meritevolezza in concreto dell'operazione negoziata, individuandone il “grado effettivo di rischio”. In altri termini, in questa prospettiva l'obbligo di informazione e di protezione derivante in capo all'intermediario dall'intero complesso delle regole che disciplinano l'erogazione dei servizi bancari costituisce il reale co-fattore della decisione del cliente nella scelta del prodotto d'investimento e rappresenta un elemento interno alla fattispecie negoziale idoneo a determinare un vizio nella scelta per mancanza del consenso informato, salvo prova contraria allegabile dall'intermediario.
La però, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente CP_2 informato il cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, è la stessa ad ammettere di non aver fornito al cliente alcuna CP_2 informazione di sorta proprio laddove riferisce di essersi solo limitata a raccogliere ed inoltrare la proposta di acquisto a e a disporre il pagamento per ordine del Pt_3 cliente. allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi Pt_1 Parte_1 contrattuali e di legge a suo carico e, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite. Si osservi, in proposito, che non è stato posto in dubbio che si sia rivolto alla Banca di fiducia, Controparte_1 che già gestiva il suo patrimonio, per compiere l'operazione di acquisto dei diamanti da investimento.
25 Dunque, se si potesse anche credere che la non abbia svolto alcuna attività di CP_2 promozione o consulenza, la sua responsabilità non sarebbe comunque esclusa, e questo in quanto essa aveva il dovere professionale di sconsigliare al cliente quella tipologia di prodotto proprio perché – costituendo una sicura perdita economica in ragione delle rilevanti commissioni applicate, in ogni caso non recuperabili al momento della eventuale rivendita, e considerato altresì che per il privato acquirente l'unico canale di commercializzazione era costituito dalla sola società cedente
( , non potendo personalmente accedere liberamente al mercato delle borse Pt_3 diamanti posto “che il mercato dei diamanti non può definirsi un mercato regolamentato per l'investimento” (v. CTU, pag. 10) – non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente, riferendosi la segnalazione, anziché a un “investimento sicuro”, a un investimento meramente speculativo ad alto rischio, soggetto alla volubilità del mercato e comunque alla volontà dell'intermediario, ossia Part
. Si noti al riguardo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che, “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”. In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e Part progressivamente aumentati nel corso degli anni da . La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato. Part Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice
EuroStoxx50. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano
26 economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, Milano Finanza – elemento ricorrente della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive
“quotazioni dei diamanti” sul mercato”.
Quanto, infine, all'affermato difetto delle condizioni per potersi affermare l'esistenza di una responsabilità della banca da “contatto sociale”, deve escludersi, avuto riguardo alle evidenze di causa, che nella specie non risulti dimostrata l'esistenza di un “contatto sociale” rilevante tra l'attore e la banca.
A tale riguardo giova rammentare che secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati, che in ragione della speciale qualità di uno di essi sia idonea a ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione e informazione in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 24071 del 13.10.2017).
Ora, non vi è dubbio che la sia un soggetto qualificato e che, pertanto, la CP_2 stessa, alla luce di quanto più sopra affermato, fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, come detto, svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, di fatto rilevatesi pregiudizievoli per i clienti, quali vi si erano determinati sulla base di un compendio informativo oggettivamente carente.
Si ricorda, a tale proposito, come l'attore apprendeva proprio dai funzionari della banca la possibilità di investire nei preziosi commercializzati dalla IDB S.p.a. e riceveva proprio dall'istituto di credito il relativo materiale informativo, benché predisposto dalla venditrice;
inoltrava poi il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca e stipulava presso la filiale di San Donà di Piave il relativo contratto.
Va dunque disattesa la prospettazione della banca appellante, la quale, nonostante il ruolo determinante appena riassunto, vorrebbe veder esclusa ogni forma di responsabilità per il fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione. La circostanza per cui l'investimento veniva effettuato “in banca” era, al contrario, decisiva nell'ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità
27 dell'investimento, facendo sì che il cliente, al momento dell'acquisto, fosse naturalmente persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso, e le informazioni rese sull'investimento, fossero verificate, e quindi “garantite (cfr. Tribunale Firenze,
Sez. 3, 13 settembre 2021, n. 2252: “la responsabilità della Banca può ben qualificarsi come responsabilità da contatto sociale. Sussiste, infatti, quella caratteristica di affidamento sociale tipica dell'attività di interesse pubblico, come quella bancaria, soggetta a specifici doveri comportamentali, che vanno anche oltre quello generico di non ledere l'altrui sfera giuridica”; in termini, cfr. Tribunale Milano, sez. 6, 4 luglio 2021, n. 5876. Ancora, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza con cui è stata confermata la sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso di
BBPM avverso il provvedimento dell'AGCM – Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo
2021, n. 2081 – ha affermato che “è indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca”).
Conclusivamente, sussiste la prova dell'inadempimento della che, quale CP_2 soggetto qualificato, era tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Il suo ruolo attivo, anche a volerlo limitare a una sorta di mediazione nella commercializzazione dei diamanti, le imponeva obblighi di buona fede, di protezione e di informazione del proprio cliente nella conclusione di operazioni di vendita rivelatesi pregiudizievoli. E non può negarsi che la violazione di tali obblighi sia riconducibile a un ambito contrattuale, sia in quanto attività di mediazione, che ex art. 1759 c.c. implica l'obbligo del mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso, sia in quanto attività per la vendita di beni preziosi, alla quale ha sicuramente contribuito, da ricondursi al novero delle attività Parte_1 connesse a quella bancaria, trattandosi di “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” (cfr. art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio
1994), e sia, infine, in quanto attività svolta in base al contatto sociale qualificato instaurato tra banca e cliente, idonea ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni in ragione della speciale qualità di uno di essi e ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di buona fede, di protezione e di informazioni, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione.
Per l'effetto, accertato l'inadempimento della agli obblighi informativi e di CP_2 protezione del cliente, sia nella fase dell'acquisto, che in quella della gestione
28 dell'investimento, e la sua responsabilità per aver facilitato la vendita di prodotti d'investimento prospettati come sicuri in funzione di protezione del capitale, ma che, in realtà, non erano tali, va confermata la statuizione di condanna della al CP_2 risarcimento del danno riconducibile – posto che non è in contestazione la proprietà dei diamanti (che all'attualità deve ritenersi permanere in capo al , come CP_1 affermato in sentenza in termini non contestati, nulla peraltro risultando in senso contrario dalla proposta del curatore sulla domanda di ammissione al passivo del
Fallimento di formulata dall'attore) ed è venuta meno, a seguito del fallimento, Pt_3 la controparte contrattuale del rapporto di compravendita – pari al maggior prezzo pagato dal cliente rispetto all'effettivo valore al dettaglio delle pietre acquistate, al netto del valore delle pietre.
9.3 Infondato è anche il terzo motivo, relativo all'eccezione pregiudiziale di
"improcedibilità" della domanda risarcitoria in ragione della natura meramente
"potenziale" del danno fatto valere, non essendosi – in tesi – ancora definitivamente realizzata la perdita economica lamentata dal . CP_1
Va in primo luogo sottolineato come l'attore non abbia individuato il pregiudizio sofferto nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, quanto piuttosto nell'aver corrisposto somme di denaro molto maggiori rispetto all'effettivo valore dei diamanti acquistati, e ciò in conseguenza della condotta omissiva e pregiudizievole tenuta dalla banca convenuta.
Così stando le cose, ne consegue che il danno deve ritenersi concretizzato già al momento degli acquisti delle pietre, che non sarebbero stati conclusi, o lo sarebbero stati a condizioni differenti, donde l'irrilevanza della loro attuale disponibilità in capo allo stesso istante.
In ogni caso – come già detto – a seguito del fallimento di I.D.B. S.p.a. è definitivamente venuto meno il canale di rivendita contrattualmente previsto, sicché il pregiudizio deve ritenersi già consolidato, atteso che, trattandosi di beni che non hanno un mercato di riferimento ove possano essere correntemente scambiati anche dal privato, l'unico ipotetico canale alternativo di rivendita è costituito dall'asta, che tuttavia sconta un valore tipicamente liquidatorio. Il rilievo trova una indiretta conferma nel fatto che neppure la si è ritenuta interessata al riacquisto delle CP_2 pietre, indice questo sintomatico del fatto che tali diamanti non sono, né appetibili sul mercato (come peraltro già evidenziato dal C.T.U.), né commerciabili.
9.4 Infondato è, infine, anche il quinto motivo, con il quale la lamenta CP_2
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, e comunque l'erroneità della sua quantificazione.
29 Quanto al primo profilo, le ragioni sopra evidenziate escludono in radice la possibilità di ravvisare il concorso colposo del cliente nella causazione del danno, stante l'affidamento dallo stesso posto proprio sulla consulenza normalmente prestata dalla banca circa la gestione patrimoniale delle sue disponibilità e sulla quale ha fondato la decisione di procedere all'acquisto dei diamanti come soluzione idonea a diversificare gli investimenti in essere, come riconosce la stessa. CP_2
D'altra parte, quest'ultima non ha neppure dedotto e dimostrato che il fosse CP_1 un investitore avvezzo a muoversi in autonomia nelle scelta dei prodotti di investimento, tanto che non risulta, né è stato affermato e provato, che le consuete operazioni finanziarie di gestione del suo patrimonio custodito presso la Banca siano state effettuate dallo stesso se non per il tramite della banca stessa.
Del tutto inconsistente, del resto, è la tesi difensiva svolta da sul punto, Pt_1 laddove afferma che se il cliente avesse utilizzato l'ordinaria diligenza avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni, e segnatamente al fatto che le quotazioni richiamate da non Pt_3 erano ricavate da un mercato regolamentato, o ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli e che ciò sarebbe stato facilmente intuibile da un'attenta lettura della documentazione pubblicitaria e contrattuale, che invece non è stata letta con la dovuta attenzione, ovvero da una rapida consultazione degli indici Rapaport e IDEX, pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale e di facile reperibilità, quale . CP_7
La imputa, invero, in tal modo al proprio cliente, semplice correntista CP_2 consumatore, quella mancanza di diligenza che è stata dalla medesima disattesa, non essendosi fatta scrupolo, nonostante la sua qualità di operatore professionale, di
“segnalare” al cliente a titolo di investimento un prodotto (i diamanti di che si Pt_3 era impegnata a promuovere, procacciando l'affare nell'interesse proprio (in evidente conflitto di interessi) e della propria mandante, senza aver effettuato alcun accertamento sulla qualità del prodotto proposto e comunque (laddove fosse invece stata a piena conoscenza delle caratteristiche del prodotto, come appare più ragionevole ipotizzare) senza fornire al cliente alcuna reale informazione sullo stesso idonea a consentirgli di formarsi un convincimento realmente informato.
Conclusivamente sul punto, l'attore appellato, consumatore privo di competenze in materia di commercio di preziosi (e nulla di diverso si ricava dai documenti prodotti), risulta aver agito in piena buona fede, favorito dal contesto bancario in cui è avvenuto l'investimento e senza che fossero emersi elementi che lo dovessero allarmare o rivalutare l'investimento: in capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile
30 alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre (a beneficio della banca) il danno dalla medesima causato.
Ugualmente inammissibile (per difetto di specificità) e comunque infondata è la contestazione relativa al “quantum” liquidato in sentenza, fondata sul rilievo che il
C.T.U. non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che le compravendite oggetto di causa rappresentano una vendita al dettaglio, motivo per cui non avrebbe dovuto prendere a riferimento il listino Rapaport, che riguarda il mero valore grezzo delle pietre e non tiene conto di tutti i costi aggiuntivi che inevitabilmente si verificano nella filiera di intermediazione, e comunque avrebbe dovuto applicare un ricarico rispetto a detto indice sicuramente non inferiore al +100% oltre all'iva.
Sul punto la censura della banca non fa che riprodurre le considerazioni sviluppate dal proprio CTP nelle osservazioni alla bozza della CTU (v. Relazione, § 9.1.1 e 9.2.1), alle quali la consulente del Tribunale (dott.ssa ha però analiticamente Persona_2 risposto (v. Relazione, § 9.1.2: “I valori stimati di ciascuna pietra nell'elaborato peritale derivano da un procedimento di calcolo, che il Dott. ignora nelle sue CP_8 osservazioni. E, infatti, evidente che dal listino “Rapaport” vi sia una scontistica applicata dai grossisti, che nella fattispecie delle pietre oggetto di causa va dal 35% al 28%. I valori ottenuti vengono poi convertiti in euro e a questi vengono aggiunte la marginalità del dettagliante e l'I.V.A. Per comprendere come si è giunti alla determinazione del valore stimato delle pietre, si esplicita di seguito il calcolo relativo al diamante con certificato n. HRD20013534823, riportato nella prima tabella del paragrafo 5 della relazione: $ 9.900,00 (valore “Rapaport”) x 1,03 (peso) = $
10.197,00 – 35% (sconto) = $ 6.628,05 ÷ 1,4705 (cambio) = € 4.507,34 (valore ingrosso) € 4.507,34 (valore ingrosso) x 2,2 (moltiplicatore di marginalità e I.V.A.)
= € 9.916,16 (valore al dettaglio massimo) € 9.916,16 (valore al dettaglio) – 10%
(sconto applicabile mediamente in negozio) = € 8.924,54 (valore al dettaglio minimo). Considerando il valore al dettaglio massimo di € 9.916,16, scorporandone
l'I.V.A. (22%), risulta un valore netto di € 8.128,00. Dato il valore iniziale all'ingrosso di € 4.507,34 (I.V.A. esclusa) è semplice calcolare che il margine netto del dettagliante è dell'80,33% (+I.V.A.), e non certamente del 13% (+I.V.A.) indicato dal Dott. . E' evidente come quest'ultimo abbia erroneamente tralasciato lo CP_8 sconto applicato sul valore “Rapaport” e calcolato solo la differenza tra il valore dalla scrivente stimato e la quotazione “Rapaport” delle pietre. Quanto illustrato per la prima pietra è applicabile nella medesima forma a tutti gli altri diamanti oggetto della consulenza tecnica” e e 9.2.2: “Come già evidenziato nel corso della relazione (cfr. par. sub 4), la persona fisica non imprenditore che vuole acquistare un diamante si
31 rivolge ordinariamente al proprio negozio di gioielleria di fiducia, acquistando un diamante al valore “al dettaglio”. Per quanto riguarda la percentuale di ricarico esistono sicuramente attività commerciali che applicano percentuali di ricarico maggiori ed esercizi che applicano percentuali di minori. Per poter fornire una valutazione “di mercato”, è stato applicato il ricarico medio pari all'80% oltre I.V.A.
(compreso tra un valore minimo del 60% e un valore massimo del 100%). L'articolo della rivista “Preziosa Magazine”, titolato “Valore di realizzo” riportato dal Dott.
nella sua osservazione di cui al paragrafo sub 9.1.1 fa riferimento ad un CP_8 tentativo di semplificazione e standardizzazione del valore di stima dei diamanti per tutti coloro i quali sono chiamati ad eseguire una consulenza tecnica, sia essa
d'ufficio, che di parte. E' chiaro che ogni semplificazione o standardizzazione è rivolta
a chi non è in grado di eseguire una stima puntuale e corretta, poiché privo della conoscenza o degli strumenti necessari. Ciò, però, si ritiene non essere il caso di specie. Volendo, comunque, prendere in considerazione le indicazioni riportate nella rivista testé citata, si giungerebbe in ogni caso a valori che rientrano nella maggioranza dei casi nei range dalla scrivente individuati, come riportato nella seguente tabella (omissis). Come si nota in questa comparazione, i valori stimati sono molto simili a quelli rilevabili nell'articolo del “Preziosa Magazine” citato;
peraltro in alcuni casi risultano addirittura quasi identici. E' chiaro, però, che la semplificazione del calcolo riportato nell'articolo non tiene conto di moltissime variabili, che sono di fondamentale importanza per la stima del valore di un diamante”), senza, tuttavia, che in relazione a tali controdeduzioni abbia mai sviluppato una efficace critica, Pt_1 né nella memoria conclusiva di primo grado, né nell'atto di impugnazione in esame.
La valutazione fatta dal CTU, e recepita in sentenza, è in ogni caso corretta, essendo stata formulata tenendo conto di tutti i parametri rilevanti al fine della quantificazione del valore delle pietre come indicato nel quesito, e cioè il valore “medio al dettaglio”
(= € 44.790,66) e il valore di “massimo realizzo” (= € 21.047,46), rispettivamente calcolati nei termini esposti nel § 5. (quanto al valore medio al dettaglio alla data di specifico riferimento: 25.1.2008 [all. 3]; 14.11.2008 [all. 4]; 25.11.2011 [all. 5]) e nel § 6. (quanto al valore di massimo realizzo, con la precisazione che “Per comprendere correttamente il “valore di massimo realizzo” è necessario riprendere il concetto precedentemente espresso di “libero mercato” e, quindi, di domanda e offerta. In questo momento storico, i diamanti di maggiore peso (carati), come quelli acquistati dal signor , hanno una bassissima richiesta. Per questo motivo CP_1 sono oggetto di maggiore svalutazione. Non da ultimo va rilevato che i valori di massimo realizzo richiedono comunque tempi di vendita di medio periodo. Il valore
32 medio generale di massimo realizzo per le pietre di peso superiore al carato può ritenersi pari ad uno sconto del 50% sul “Rapaport”, mentre per quelle inferiori al carato pari ad uno sconto del 40% sul “Rapaport”. In tale caso non deve essere applicata l'I.V.A., in quanto riguarda una cessione di beni effettuata da un soggetto privato”).
10. L'appello incidentale proposto dall'attore nei termini sopra riassunti sub 8. presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.
Il giudice ha al riguardo statuito: “Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio subito dagli attori [recte: dall'attore] deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal
CTU al momento dell'acquisto e, precisamente, €. 46.671,88 (91.462,54- 44.790,66) detratto il 15% pari ad €. 13.719,38 e cioè €. 32.952,50. Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato”.
La decisione è corretta e va confermata, salva la precisazione di cui si dirà più oltre con riguardo all'ulteriore scomputo della somma di € 13.719,38, pari al 15% dell'originario valore di acquisto, sul presupposto dell'esistenza di un accordo Part transattivo con la Curatela del Fallimento in merito alla cessione delle pietre alla stessa Procedura.
Il Tribunale ha invero seguito un criterio coerente con la prospettazione attorea, individuando il pregiudizio nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti [€ 91.462,54] e il valore effettivo degli stessi (inteso come valore medio al dettaglio) alla data dell'acquisto come stimato dal C.T.U. [€ 44.790,66]; è questa, peraltro, l'unica metodologia che consente di porre a confronto dati omogenei, ossia il prezzo effettivamente pagato e il valore effettivo del bene compravenduto nello stesso momento storico.
Non è, per contro, fondata la pretesa di commisurare il danno:
a) all'intera somma investita, ipotizzandosi che il sig. non avrebbe mai CP_1 acquistato i diamanti di cui si tratta laddove fosse stato correttamente informato, considerato che non è stata formulata alcuna domanda di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di riferimento, ma solo una domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi e di protezione (cfr. atto di citazione di primo grado: “Nel merito: Ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di accertare e dichiarare la Parte_1 violazione del rapporto contrattuale con il sig. , ed in particolare: la Controparte_1
33 violazione delle norme di trasparenza, correttezza, lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'Attore e la responsabilità della ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto Controparte_4 di una o più delle domande sopra riportate, condannare :
1. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218-1223 nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite e pari ad € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo con restituzione dei diamanti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti ed il prezzo di stima, per un residuo di € 59.894,19, o la diversa somma che dovesse essere stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali pari al 12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle eventuali ulteriori spese per eventuali espletande consulenze tecniche o procedimenti incidentali o comunque al presente collegati”, e in termini nella sostanza corrispondenti le conclusioni definitivamente precisate in primo grado:
“Nel merito: ogni contraria istanza reietta e disattesa nei confronti di Parte_1
accertare e dichiarare la violazione del rapporto contrattuale con il sig.
[...] CP_1
, ed in particolare: la violazione delle norme di trasparenza, correttezza,
[...] lealtà e buonafede;
la violazione dei doveri di informazione;
la grave lesione degli interessi dell'attore e la responsabilità della ex art. Controparte_4
2043 c.c. e, per l'effetto di una o più delle domande sopra riportate, condannare
:
1. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui agli artt. 1218-1223, nonché ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in una somma, comunque, non inferiore alle somme investite e pari ad € 91.462,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, con cessione del diritto di credito nei confronti del
[...]
(n. 41/2019 Tribunale di Milano) per i diamanti Controparte_3 ceduti;
in subordine 2. al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di acquisto dei sette diamanti ed il prezzo stabilito dal , Parte_3 per un residuo di € 77.743,16, o la diversa somma stabilita da CTU in corso di giudizio od in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali pari al
12,5%, IVA e CPA, alle spese di mediazione ed alla rifusione delle spese per consulenze tecniche”);
b) al prezzo di “massimo realizzo” ottenuto successivamente (o meglio, che avrebbe potuto ottenersi), trattandosi di un parametro disomogeneo ed estraneo alla
34 logica del danno così come in concreto lamentato. Se, infatti, il afferma, a CP_1 fondamento della propria domanda risarcitoria, di avere corrisposto un prezzo non commisurato rispetto al reale valore del bene per effetto della decettiva condotta della banca, il raffronto non può che avvenire tra il prezzo pagato e il valore effettivo al momento dell'acquisto. Ma soprattutto, è il riferimento in sé al valore di realizzo ad essere inconferente, trattandosi di un dato effettivamente privo di elementi oggettivi di valutazione, poiché́ dipende da molteplici variabili corrispondendo, in sostanza, a quanto il cliente avrebbe potuto ricavare dalla vendita (non avvenuta) dei diamanti in un determinato momento, ossia in definitiva a quanto un soggetto piuttosto che un altro sarebbe stato disponibile ad acquistarli (cfr., in questi termini,
Corte d'Appello Venezia, sentenza n. 2135/2025: “(omissis) Nella determinazione del danno risarcibile non potrà aversi riguardo, come sostiene l'appellante, al prezzo di realizzo, che, come detto, corrisponde alla somma che si può verosimilmente sperare di ottenere dalla vendita in tempi brevi e che, come tale è sensibile all'esigenza – o urgenza – di liquidare il bene in tempi ristretti e che per sua natura non può essere assunta a parametro al fine di quantificare il danno risarcibile, in quanto influenzata da circostanze contingenti e non oggettive;
dovrà, invece, aversi riguardo al prezzo al dettaglio, in quanto esprime il valore medio di acquisto al pubblico ed è l'unico valore idoneo ad essere comparato con il prezzo di acquisto al fine di valorizzare la perdita/danno subìto dal cliente”).
E' appena il caso di aggiungere come detto “prezzo di massimo realizzo” non possa nemmeno coincidere con l'importo che il sarebbe – secondo la tesi Parte_3 sostenuta dal – disposto a pagare per l'acquisto dei diamanti. Invero, in atti CP_1 non esiste alcun riscontro dell'effettiva esistenza di un simile accordo, essendo stato prodotto solo l'estratto del progetto dello stato passivo delle domande tardive del
, che però non consente affatto di ritenere che l'importo di € Parte_3
13.719,38, per il quale è stata proposta l'ammissione al passivo in chirografo del credito oggetto della domanda di insinuazione depositata dal (comunque CP_1 non prodotta), corrisponda al valore di cessione dei diamanti, deponendo, semmai, la corretta lettura della proposta del curatore nel senso che detto importo corrisponda al valore del risarcimento riconosciuto all'istante in via transattiva, mentre il valore attuale delle pietre, comunque non determinato, costituisce una delle poste che, coacervate, ne costituiscono il limite superiore (cfr. estratto del progetto di s.p. tardive allegato alla nota depositata in pct dall'attore il 5.12.2022; “L'istante domanda di essere ammesso al passivo del fallimento per l'importo pari il 15% del prezzo di acquisto dei diamanti. L'istante, a sostegno della domanda, allega copia
35 della documentazione relativa all'acquisto del diamante. Il curatore rileva che la domanda così come formulata è del tutto generica e sfornita di prova. La stessa non consente di individuare quali siano i fatti specificamente ascrivibili alla fallita e la loro concreta incidenza sul meccanismo negoziale relativo al contratto posto a fondamento della domanda di ammissione e di risarcimento danni. Ferme restando quanto sopra, il Curatore, richiamate le disposizioni di cui al verbale dell'udienza del
17.6.2020 per l'esame delle domande tempestive, propone, anche in questa sede di esame delle domande tardive, al solo scopo di contenere il numero delle eventuali opposizioni allo stato passivo e, dunque, per sole ragioni di economia processuale
l'ammissione in via transattiva al passivo del fallimento delle domanda risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, fatta salva la restituzione dei beni lasciati in custodia presso la Società fallita, così come già autorizzata e/o autorizzanda. La proposta di ammissione è da intendersi condizionata alla verifica da parte della curatela che l'istante non abbia già ricevuto da parte della
l'integrale risarcimento, ossia l'integrale restituzione del prezzo versato per CP_2
l'acquisto dei preziosi;
nel caso in cui, invece, il risarcimento offerto in via transattiva dalla consista in una percentuale del prezzo d'acquisto, la proposta di CP_2 ammissione in via transattiva formulata dalla curatela nella misura del 15% del corrispettivo versato per l'acquisto dei diamanti si sommerà alla quota di risarcimento offerto dalla e alla restituzione del bene, purché complessivamente l'importo CP_2 ottenuto in via transattiva sia da parte della curatela sia da parte della oltre CP_2 alla restituzione del bene, non sia superiore al prezzo versato per l'acquisto dei preziosi. Ai fini della valutazione da parte dei creditori della proposta transattiva formulata dalla procedura, si fa presente che i beni della Società fallita sono sottoposti
a sequestro penale ai fini della confisca e sono costituiti (al netto delle azioni risarcitorie) prevalentemente dal magazzino dei diamanti (iscritti in contabilità al valore di acquisto per circa 40 milioni) il cui realizzo (qualora il sequestro sia revocato) sconterà una drastica riduzione (oltre il 60%) a causa dell'elevato quantitativo che sarà immesso sul mercato. Il Curatore quindi propone l'ammissione del credito in via chirografaria nella misura pari al 15% del prezzo di acquisto dei diamanti, a condizione che l'importo ottenuto in via transattiva sia da parte della curatela sia da parte della Banca, oltre alla restituzione del bene, non sia superiore al prezzo versato per l'acquisto dei preziosi e atteso che l'istante ha già manifestato
l'adesione alla proposta transattiva della curatela quest'ultima conferma la proposta di ammissione del credito in via chirografaria nella misura del 15% alle precitate condizioni”).
36 Ferme tali considerazioni, deve confermarsi la liquidazione finale del danno fatta dal primo giudice, pari a € 32.952,50, importo ottenuto (di fatto in via equitativa) sottraendo dall'importo differenziale tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore medio al dettaglio stimato dal CTU al momento dell'acquisto (e cioè €
46.671,88 = € 91.462,54 – € 44.790,66), l'importo di € 13.719,38 riconosciuto dal Part curatore nella sopra trascritta proposta di ammissione al passivo di (cfr. sentenza, pag. 5: “Quanto alla liquidazione del danno, deve tuttavia tenersi conto del fatto che i diamanti acquistati sono rimasti nel patrimonio degli attori tant'è che sono stati oggetto di transazione con il fallimento per l'importo pari al 15% del valore di acquisto. Per evitare locupletazioni indebite, il pregiudizio subito dagli attori deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro valore, stimato dal CTU al momento dell'acquisto e, precisamente,
€. 46.671,88 (91.462,54- 44.790,66) detratto il 15% pari ad €. 13.719,38 e cioè €.
32.952,50. Ciò in quanto il valore effettivo dei diamanti all'epoca degli acquisti non era coincidente con il denaro pagato”).
Escluso, infatti, che rilevi il valore di “massimo realizzo”, e comunque che questo possa identificarsi nell'importo per il quale è stata proposta l'ammissione al passivo, difetta nell'impugnazione incidentale in esame qualsiasi apprezzabile censura che consenta di scomputare detto importo (di € 13.719,38) dal “quantum” che il giudice ha ritenuto di dover liquidare, essendosi il limitato ad affermare in parte qua CP_1 che: “Il danno, pertanto, è pari all'intera somma investita, € 91.462,54, meno il valore del realizzo dalla vendita al fallimento dei diamanti, pari ad € 13.719,39, ovvero € 77.743,15, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli acquisti. In alternativa, seguendo il ragionamento della CTU, si chiede la condanna al pagamento della differenza tra la somma spesa € 91.462,54 e la somma di massimo realizzo, €
21.047,46, ovvero € 70.415,08”, risolvendosi, quindi, ad un'affermazione all'evidenza apodittica, siccome priva di un adeguato supporto critico, che era invece onere dell'attore-appellante, in quanto parte interessata all'ottenimento dell'intero risarcimento ritenuto dovuto, sviluppare adeguatamente al fine di dimostrare in ogni sua componente la consistenza del danno sofferto.
IV
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio di impugnazione, con rigetto sia dell'appello principale, che dell'appello incidentale, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite del presente secondo grado.
37 Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( e dell'appellante incidentale ( Parte_1 CP_1
), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
[...] per la rispettiva impugnazione (principale e incidentale), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 756/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da per le ragioni di cui Parte_1 in motivazione;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione;
c) conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 856/2024 del Tribunale di
Venezia;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale e dell'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002,
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
38