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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al RGN. 4008 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Gaetano Angrisani, 2, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Ersilia Trotta (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura speciale in calce all'atto di citazione;
- OPPONENTE -
E con sede legale in Roma, Piazzale Clodio, 12, c.f. e p. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del proprio amministratore unico, , nata a [...] il [...], Controparte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Pecorilla, c.f. C.F._3
, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente C.F._4
domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 12;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha spiegato formale Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2672/2022 (RGN 8866/2022), reso dal Tribunale di
Salerno in data 26.10.2022.
In particolare, con il predetto decreto, il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato dalla società ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento - in virtù del contratto Controparte_1
di noleggio relativo all'autovettura Audi RSQ 8 TG. GH945VX, dallo stesso sottoscritto con la ricorrente in data 22.06.2022 - della somma di € 59.040,00, oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio.
1 In via preliminare e pregiudiziale, con la spiegata opposizione, l'opponnete ha eccepito l'inefficacia del decreto opposto, per violazione dell'art. 644 c.p.c., non sussistendo, a suo dire, i requisiti per la rimessione in termini richiesta dall'ingiungente con istanza del 20.03.2023 e di cui all'art. 153
c.p.c., azionabile unicamente quando il procedimento di notificazione non si sia concluso positivamente per causa non imputabile al creditore;
in particolare, l'opponente ha lamentato la mancata prova della decadenza incolpevole del creditore, posto che la mera, generica, asserzione circa la volontà del debitore di pagare il proprio debito, non avrebbe dovuto, di per sé, legittimare la omessa notifica del ricorso per decreto d'ingiunzione.
Nel merito, ha lamentato l'infondatezza della pretesa creditoria per l'asserita nullità, assoluta ed insanabile, del contratto di noleggio posto alla base di essa, per tre ordini di ragioni: in primo luogo, per violazione del principio di correttezza e buona fede nella contrattazione con il consumatore, risultando il non in possesso, al momento della sottoscrizione, della patente di Parte_1
guida, revocatagli dalla Prefettura di Genova;
in secondo luogo, per carenza degli elementi essenziali del contratto, non risultando determinato, né determinabile, l'ammontare del deposito cauzionale e per violazione delle norme del codice del consumo di cui agli artt. 33, 34 e 36; in terzo luogo, per omissione della clausola di recesso dal contratto.
Ha contestato l'ammontare ex adverso richiesto, deducendo che la pretesa creditoria vantata dall'opposta, pari alla somma di € 39.040,00, in assenza di un contratto valido per le suesposte ragioni, non può trovare fondamento nei pro-forma di fatture prodotti, che non possono costituire valido titolo legittimante l'azione proposta. Inoltre, in merito alla ulteriore pretesa di pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di franchigia per l'attivazione del premio “Kasco” conseguente all'incidente verificatosi in data 25.06.2022, che ha visto coinvolta l'autovettura noleggiata condotta dal Sig. , secondo conducente indicato nel contratto, ha dedotto che la stessa sia Controparte_3
stata pagata per €15.000,00a mezzo bonifico e, per il restante importo di €5.000,00, mediante pagamento per contanti.
Infine, ha spiegato domanda riconvenzionale volta, in seguito alla declaratoria di nullità del contratto posto a base della pretesa creditoria, alla condanna della società opposta alla restituzione, in favore del dell'indebito rappresentato dalle somme incassate sine titulo, Parte_1
ammontanti a complessivi € 141.000,00, come da ricevute dei bonifici e dei pagamenti in contanti effettuati.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: i) accertare e dichiarare la inefficacia del d.i. n.
2672/2022 emesso dal Tribunale di Salerno il 26.10.2022 e notificato ex art. 140 cpc il 05.04.2023, per decadenza ex art. 644 cpc;
ii) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per violazione del principio di correttezza e buona fede nella contrattazione col consumatore, risultando
2 il non in possesso della patente di guida, revocatagli dalla Prefettura di Genova;
Parte_1
iii) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per carenza degli elementi essenziali del contratto, non risultando determinato, né determinabile, l'ammontare del deposito cauzionale e per violazione delle norme del codice del consumo, artt. 33, 34 e 36;iv) accertare e dichiarare la nullità del contratto di noleggio auto per omissione della clausola di recesso dal contratto in tema di negoziazione tramite adesione a moduli e formulari predisposti unilateralmente dall'imprenditore; v)per effetto della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta in persona del proprio amministratore unico, alla restituzione in Controparte_1
favore del delle somme indebitamente incassate, per un importo complessivo di € Parte_1
141.000,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Si è costituita in giudizio la la quale, anzitutto, sulla lamentata Controparte_1
insussistenza dei requisiti per la rimessione in termini, ha replicato che il si fosse Parte_1
reso disponibile al pagamento della somma ingiunta, tanto da provvedere, in data 25.10.22, ad effettuare un bonifico di € 15.000,00 nei confronti della società a titolo di acconto, pattuendo le ulteriori scadenze nei mesi di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023. Poiché, dunque, il cliente abituale della si era mostrato disponibile al pagamento Pt_1 Controparte_1
attraverso un piano di rientro, la società, al fine di evitare gli aggravi derivanti da una procedura esecutiva, avrebbe esitato a notificare il decreto ingiuntivo ottenuto. Sennonché, a dire dell'opposta,
l'opponente, venuto a conoscenza per vie orali nonché telefonicamente del decreto ingiuntivo opposto, in tal modo ne avrebbe solo, in mala fides, evitato la formale notifica.
Nel merito, in ordine alla pretesa invalidità del contratto di noleggio, ha replicato che la società non ha violato alcun obbligo di lealtà e buona fede nella contrattazione con il in Parte_1
quanto i dati di questi, tra cui anche gli estremi della patente di guida, erano inseriti stabilmente nell'archivio della società, atteso che l'opponente era un cliente abituale della stessa e che firmava contratti con la non per utilizzo personale, bensì quale amministratore unico Controparte_1
della società a scopo lavorativo. Per tale motivo, la società di noleggio, a dire della CP_4
difesa, non aveva la necessità di visionare la patente di guida;
l'opposta non era a conoscenza della sanzione amministrativa inflitta all'odierno opponente e sarebbe stato dovere di quest'ultimo comunicare alla di essere stato sottoposto alla sanzione della sospensione Controparte_1
della patente di guida, senza indurre in errore la contraente.
Nulla ha replicato, l'opposta, in ordine alle contestazioni dell'opponente sulla carenza degli elementi essenziali del contratto, e segnatamente sulla mancata determinazione del deposito cauzionale, sulla violazione delle norme del codice del consumo di cui agli artt. 33, 34 e 36 e, infine, sull'omissione della clausola di recesso.
3 Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha replicato che l'opponente, nel formulare la richiesta di restituzione della somma indicata per asserito indebito, non ha considerato che, per colpa del
[...]
sono state distrutte due autovetture: non solo l'Audi RSQ8 TG. GH945VX, oggetto Parte_1
del contratto di cui qui si discute;
ma anche la Ferrari F8 Spyder TG. GJ475CR, oggetto di altro contratto di noleggio;
talché nessun vantaggio economico ha tratto la che, Controparte_1
anzi, ha dovuto sopportare tutte le somme eccedenti rispetto a quelle coperte dalla garanzia RC delle due assicurazioni, precisando che per l'autovettura Audi RSQ8 TG. GH945VX non è neppure stato possibile attivare la garanzia “kasko”, poiché il vi aveva posto alla guida un Parte_1
soggetto in stato di ebbrezza.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: i) munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto di efficacia provvisoriamente esecutiva;
ii) rigettare l'opposizione formulata da controparte, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
iii) accertare e dichiarare la validità dei contratti stipulati tra l'opponente e la Controparte_1
iv)condannare l'opponente al versamento di € 59.040,00 (e/o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante.
All'esito della prima udienza, il Tribunale si è riservato.
Con ordinanza del 09.03.2024, sciogliendo la predetta riserva, il Giudice ha rilevato che, pur risultando effettivamente tardiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto (non essendo tutelabile l'affidamento del creditore in ordine alla dichiarata intenzione del debitore di adempiere), secondo costante giurisprudenza, nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente, ovvero oltre i termini perentori di cui all'art. 644 c.p.c., il giudice può comunque decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Difatti, se è vero che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni determina l'inefficacia del provvedimento, è pur vero che la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale consente al giudice adito, secondo le regole del processo di cognizione, di valutare l'eccezione e decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Ha ritenuto che, in ogni caso, la tardività della notifica e la inefficacia del decreto precludessero l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, non palesandosi ammissibili le prove orali articolate dall'opposta nella seconda memoria 171 ter c.p.c., in quanto generiche, ha rinviato per rimessione della causa in decisione ex artt. 189 e 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 04.02.2025, assegnando alle parti termini di cui all'art. 189 c.p.c., decorrenti a ritroso dalla fissata udienza.
4 All'udienza del 04.02.2025, rilevato di essere stato appena applicato sul ruolo, questo giudicante ha rinviato la causa nello stato all'udienza del 01.04.2025, disponendone la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine sino al giorno prima per il deposito di note di trattazione scritta.
Tanto ricostruito in fatto, si osserva quanto segue in punto di diritto.
1. Preliminarmente, l'opposizione è fondata e va accolta con riferimento alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Salerno il 26.10.2022 e notificato ex art. 140 c.p.c. il 05.04.2023, per decadenza ex art. 644 c.p.c.
Tanto perché, come lamentato dall'opponente, la mera asserzione circa la volontà del debitore di pagare il proprio debito, non prova, di per sé, la decadenza incolpevole del creditore, né può legittimare la omessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, non essendo tutelabile l'affidamento in ordine alla dichiarata intenzione del debitore di adempiere.
La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, tuttavia, non esime il Tribunale dal valutare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta con il ricorso monitorio che resta, comunque, indubbiamente un atto contenente una domanda giudiziale da esaminare (v.
Tribunale di Milano, sentenza n. 11809/2017).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile vigente, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla semplice verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, che è onere dell'opposto dimostrare con mezzi dotati di efficacia probatoria nel giudizio ordinario, e dei fatti posti a fondamento delle eccezioni di inesistenza o intervenuta estinzione della pretesa azionata in via monitoria dal creditore che è, invece, onere dell'opponente dimostrare (v. Cass.
4.1.2002 n. 67; Cass. 18.4.2006 n. 8955).
2. Procedendo, dunque, all'esame nel merito della pretesa creditoria, la questione dirimente attiene alla validità del titolo alla base della pretesa creditoria azionata, vale a dire alla validità del contratto di noleggio stipulato tra le parti del presente giudizio.
Deve anzitutto ritenersi che al contratto de quo debba applicarsi, come dedotto dall'opponente, la normativa dettata dal codice del consumo, posto che, da quanto allegato dalla stessa società a corredo del ricorso monitorio, non risulta che il noleggio sia stato stipulato dall'opponente nella qualità di amministratore unico della società non emergendo, tale dato, da nessuna CP_4 pagina del contratto prodotto. Al contrario, lo stesso risulta firmato da “ sic et Parte_1
simpliciter, talché deve desumersi che le parti contraenti siano, da un lato, l'opponente in nome e per conto proprio;
dall'altro, la società Controparte_1
5 Trattasi, pertanto, di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2005.
Ne deriva la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e ss. del codice del consumo e dell'art. 1341, co. 2, c.c., delle clausole vessatorie ivi previste a motivo della mancata, dovuta, specifica approvazione per iscritto di esse;
sono nulle, in particolare, le clausole vessatorie relative alle ipotesi di furto e danno del veicolo noleggiato, nonché al comportamento in caso di incidenti stradali, responsabilità e giurisdizione, non risultando, le stesse, come detto, specificamente approvate per iscritto dal consumatore.
Peraltro, lo stesso contratto è nullo per violazione del codice della strada, il quale impone di affidare un veicolo di cui si abbia la disponibilità e consentirne la guida unicamente a chi sia in possesso di una valida autorizzazione a tal fine, nel caso di specie della corrispondente patente di guida (art. 116
CdS).
Il contratto di noleggio implica degli obblighi di verifica in capo al noleggiatore, il quale deve accertarsi dell'idoneità del conducente alla guida del veicolo. Detta verifica non deve essere meramente formale, ma sostanziale: il noleggiatore deve accertarsi non solo dell'esistenza del possesso, in capo al conducente, della patente adatta al veicolo da noleggiare, ma anche della sua validità e dell'assenza di provvedimenti amministrativi di sospensione o revoca. Tale controllo deve essere effettuato al momento della stipula del contratto di noleggio ed adeguatamente documentato.
Nel caso di specie, non si ritiene che la società opposta abbia adeguatamente compiuto i controlli alla stessa riservati anche in virtù del generale dovere di diligenza nella fase della stipula del contratto.
Infine, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1373 c.c.
In vero, se il diritto di recesso non è un elemento essenziale del contratto, ma una facoltà che può essere attribuita alle parti e può essere esercitata secondo determinate modalità; per cui, in via generale, l'ordinamento non impone l'obbligatorietà della previsione del recesso. Tuttavia, esistono specifiche ipotesi in cui la legge richiede espressamente la previsione del diritto di recesso, come nel caso dei contratti stipulati con i consumatori, stante l'obbligo, previsto dalla disciplina consumeristica, di informare il consumatore dell'esistenza del diritto di recesso e della sua durata.
3. Con riguardo alla spiegata domanda riconvenzionale, l'opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, sotto il profilo dell'onus probandi, di attore in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale. Pertanto, è suo onere provare l'esistenza del titolo.
Nella specie, l'opponente ha richiesto, in seguito alla declaratoria di nullità del contratto posto a base della pretesa creditoria, la condanna della società alla restituzione, in Controparte_1
6 favore del dell'indebito rappresentato dalle somme incassate sine titulo ed Parte_1 ammontanti a complessivi €. 141.000,00, come da ricevute dei bonifici effettuati e dei pagamenti in contanti.
Orbene, le ricevute allegate non costituiscono valida prova, idonea a dimostrare l'esistenza del titolo alla base di tale domanda restitutoria.
La semplice disposizione di bonifico impartita, risultante dalla ricevuta o dall'annotazione nell'estratto conto prodotti in giudizio, non dimostra, di per sé,essendo suscettibile di revoca o storno, l'esecuzione ed il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del solvens in relazione al mezzo di pagamento prescelto, e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme. (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 8046 del 21/03/2023).
La semplice disposizione impartita alla banca, dunque, non è idonea a dimostrare il pagamento, in quanto, non è idonea a provare l'avvenuto incasso delle somme.
In definitiva, l'opposizione è fondata e va accolta.
Non può, al contrario, trovare accoglimento, e va rigettata, la domanda formulata in via riconvenzionale.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e vanno integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2672/2022 (RGN 8866/2022), emesso dal
Tribunale di Salerno il 26.10.2022, per decadenza ex art. 644 c.p.c.;
2) Dichiara la nullità del contratto di noleggio relativo all'autovettura Audi RSQ 8 TG.
GH945VX, sottoscritto dalle parti in data 22.06.2022;
3) Rigetta la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opponente;
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 16/4/2025.
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
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