Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1971, n. 267
Articolo 2
Versione
5 giugno 1971
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrati e all'estradizione conclusa a Roma n. 15 novembre 1967.
Entrata in vigore il 5 giugno 1971