Versione
16 dicembre 2003
16 dicembre 2003
Art. 3. (Definizione dei parametri di riferimento). 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 701Provvedimento: […]Leggi di più...
- difetto di motivazione·
- compensazione delle spese·
- inammissibilità del ricorso·
- violazione di legge·
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- regolamento regionale·
- disparità di trattamento·
- concorrenza sleale·
- art. 26 cpa·
- principio di lesività concreta·
- autorizzazione al noleggio autobus con conducente·
- interesse ad impugnare·
- eccesso di potere·
- art. 92 cpc·
- stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del TUIR