Articolo 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 dicembre 2003
Art. 3. (Definizione dei parametri di riferimento). 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2003
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