TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Biancamaria Leone Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. Salvemini 4, presso e nello
[...]
, Controparte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/03/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato CP_2 su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2325/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di “accertare e dichiarare che la capacità di lavoro della ricorrente, sig.ra
, in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini, è ridotta in modo permanente a meno Parte_1 di un terzo, con riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (l. n. 222/1984) e decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella eventualmente diversa che dovesse risultare all'esito dell'A.T.P., con ogni provvedimento che si riterrà equo e di giustizia”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con distrazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase, posta una diagnosi di “Esiti di recente artroprotesi di anca dx in via di ripresa funzionale. Ipertensione arteriosa in sufficiente controllo. Sindrome del tunnel carpale
1 (operata)”, ha ritenuto la ricorrente, coltivatrice diretta, non invalida in misura superiore ai due terzi, argomentando che “La signora è stata sottoposta ad intervento di artroprotesi di anca dx nello Pt_1 scorso mese di agosto e, allo stato, la ripresa è in via di perfezionamento. Presenta ancora limitazione funzionale a carico della coxofemorale di dx con dolore ai movimenti ai gradi alti. Nella documentazione sanitaria recente sono presenti certificazioni attestanti uno scompenso cardiaco che l'esame clinico, al momento non ha rilevato. Sulla scorta di tali considerazioni riteniamo che la paziente, per quanto riscontrato, non presenta i requisiti per l'accoglimento dell'istanza”.
La ricorrente ha lamentato la carenza di una specifica valutazione dell'incidenza del complesso patologico sulla sua capacità lavorativa specifica e dedotto che le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate dopo la visita peritale.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del 25/07/2000). La sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza
n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante, della quale ha espressamente considerato l'occupazione quale coltivatrice diretta. La parte ribadisce l'incompatibilità del quadro patologico con l'attività di coltivatrice.
2 Tali contestazioni, non ravvisandosi nella perizia lacune motivazionali o diagnostiche, si traducono in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua, sebbene sintetica, motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza
n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'incontinenza urinaria, di cui la ricorrente lamenta l'omessa valutazione, non è una patologia rilevante sul piano medico-legale, né la parte ha chiarito come inciderebbe sulla propria capacità lavorativa;
la sindrome depressiva è attestata da un solo certificato, non proveniente da struttura pubblica, mentre il CTU non ha riscontrato manifestazioni patologiche.
Quanto all'esistenza di un aggravamento successivo, la ricorrente non ha prodotto alcun documento di formazione successiva alla visita del CTU (13/12/2024). La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento nuovo, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
Benevento, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Biancamaria Leone Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Benevento, via G. Salvemini 4, presso e nello
[...]
, Controparte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 13/03/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato CP_2 su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2325/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di “accertare e dichiarare che la capacità di lavoro della ricorrente, sig.ra
, in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini, è ridotta in modo permanente a meno Parte_1 di un terzo, con riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (l. n. 222/1984) e decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella eventualmente diversa che dovesse risultare all'esito dell'A.T.P., con ogni provvedimento che si riterrà equo e di giustizia”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con distrazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Il CTU nominato nella prima fase, posta una diagnosi di “Esiti di recente artroprotesi di anca dx in via di ripresa funzionale. Ipertensione arteriosa in sufficiente controllo. Sindrome del tunnel carpale
1 (operata)”, ha ritenuto la ricorrente, coltivatrice diretta, non invalida in misura superiore ai due terzi, argomentando che “La signora è stata sottoposta ad intervento di artroprotesi di anca dx nello Pt_1 scorso mese di agosto e, allo stato, la ripresa è in via di perfezionamento. Presenta ancora limitazione funzionale a carico della coxofemorale di dx con dolore ai movimenti ai gradi alti. Nella documentazione sanitaria recente sono presenti certificazioni attestanti uno scompenso cardiaco che l'esame clinico, al momento non ha rilevato. Sulla scorta di tali considerazioni riteniamo che la paziente, per quanto riscontrato, non presenta i requisiti per l'accoglimento dell'istanza”.
La ricorrente ha lamentato la carenza di una specifica valutazione dell'incidenza del complesso patologico sulla sua capacità lavorativa specifica e dedotto che le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate dopo la visita peritale.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del 25/07/2000). La sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza
n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante, della quale ha espressamente considerato l'occupazione quale coltivatrice diretta. La parte ribadisce l'incompatibilità del quadro patologico con l'attività di coltivatrice.
2 Tali contestazioni, non ravvisandosi nella perizia lacune motivazionali o diagnostiche, si traducono in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua, sebbene sintetica, motivazione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza
n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'incontinenza urinaria, di cui la ricorrente lamenta l'omessa valutazione, non è una patologia rilevante sul piano medico-legale, né la parte ha chiarito come inciderebbe sulla propria capacità lavorativa;
la sindrome depressiva è attestata da un solo certificato, non proveniente da struttura pubblica, mentre il CTU non ha riscontrato manifestazioni patologiche.
Quanto all'esistenza di un aggravamento successivo, la ricorrente non ha prodotto alcun documento di formazione successiva alla visita del CTU (13/12/2024). La consulenza tecnica di parte, nel caso in esame non supportata da alcun documento nuovo, rappresenta invece una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
16552 del 06/08/2015, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
Benevento, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3