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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 515/2025 introdotta con ricorso depositato in data 09.05.2025 da
nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...] del Comune di Maltignano (AP), rappresentati e difesi dall' Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/04/1991 a
Foggia (Atto n. 126 parte II serie A – anno 1991- Comune di Foggia (FG);
- dall'unione sono nati: − nato il [...] a [...] (C:F: Persona_1
) − , nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ) − , nato il [...] in [...] C.F._4 Parte_4
Piceno (C.F.: ) − , nata il [...] in [...] C.F._5 Parte_5
Piceno (C.F.: ); C.F._4
- la signora è di professione casalinga;
Parte_1
- il signor lavora presso la con sede operativa a Parte_2 CP_1
Bologna con qualifica di capo settore logistica e responsabile di stabilimento;
- l'armonia coniugale è andata via via deteriorandosi anche per la incompatibilità dei rispettivi caratteri;
- ormai da qualche tempo è venuta a cessare ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. il signor , pur mantenendo la residenza in Piazza Ticino n.7/D, vivrà durante Pt_2
la settimana a Bologna in quanto lavora, come sopra specificato presso la CP_1
che gli fornisce vitto e alloggio e un'autovettura aziendale;
[...]
3. la signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà Parte_1
di entrambi i coniugi, sita in Maltignano (AP) via Piazza Ticino n. 7/D con i figli di anni 18 e di anni 16; Parte_4 Parte_5
4. tutte le utenze e spese relative al detto immobile (acqua, luce, gas, quote condominiali e spese ordinarie e straordinarie) resteranno a carico del signor
[...]
; le rate di mutuo acceso presso la per Parte_2 Controparte_2 l'acquisto della casa coniugale pari ad € 606,00 mensili resteranno a carico del medesimo ,sino all'estinzione del debito che ad oggi ammonta a circa € 36.000,00;
5. i figli di anni 32 e di anni 29 vivono in altre Persona_1 Parte_3
abitazioni e sono economicamente autosufficienti;
6. il signor verserà, a titolo di mantenimento per la moglie e i figli Parte_2
e la complessiva somma di € 1.200,00 mensili, di cui € 1000,00 Pt_5 Pt_4
mediante ricarica sulla postepay Evolution n. 5333 1726 6536 1667 della signora all'iban [...], da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT entro il 16 di ogni mese, ed € 200,00 a mezzo buoni acquisto utilizzabili per spesa alimentare e acquisti presso attività convenzionate;
la somma di € 1000,00 verrà ripartita nel modo che segue: € 600,00, a titolo di mantenimento della moglie, ed € 400,00 a titolo di mantenimento dei due figli;
7. il signor continuerà a percepire l'assegno unico che ad oggi ammonta ad € Pt_2
296,00 circa;
il detto importo verrà utilizzato dallo stesso per pagare uno scoperto bancario presso la Intesa San Paolo sita in Monticelli (AP), il cui residuo, ad oggi,
è pari ad € 2.563,94 circa;
una volta estinto il suddetto debito la somma dell'assegno unico verrà utilizzata dal signor per le eventuali spese universitarie del figlio Pt_2
Pt_4
8. il signor provvederà integralmente alle spese straordinarie dei figli: spese Pt_2
mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche di qualsiasi genere e/o natura;
9. il signor provvederà ad estinguere i due finanziamenti Findomestic Parte_2
per i quali versa complessivamente la somma di € 412,00 circa mensile;
10. tutti i fine settimana il signor tornerà ad Ascoli e, al fine di poter stare con i Pt_2
figli; le parti convengono che il medesimo dimorerà dal venerdì alla domenica presso l'abitazione coniugale;
la signora di conseguenza, si trasferirà il fine Pt_1
settimana presso l'abitazione della sorella;
anche nel periodo di ferie e festività natalizie il signor dimorerà presso l'abitazione coniugale previa e congrua Pt_2
comunicazione alla signora Pt_1 11. la somma mensile che la figlia percepisce dall'Ottobre 2024 al maggio 2025 Pt_5
a titolo di indennità di frequenza, verrà utilizzata solo ed esclusivamente per le cure e spese mediche relative alla patologia della ragazza;
12. l'autovettura Clio tg. FN217AZ, pur essendo di proprietà del signor che Pt_2
provvederà a tutte le relative spese, rimarrà in uso alla famiglia.
Inoltre, i coniugi, nel proprio ricorso introduttivo, davano atto che ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, convenivano la seguente disposizione: 1) il signor
[...]
, con successivo atto pubblico notarile, da stipularsi entro il 30/06/2025, si Parte_2
obbliga a trasferire i suoi diritti di proprietà dell' immobile di seguito descritto a lui cointestato, comprensivi di accessori, a titolo di mantenimento, alla moglie e, Pt_1
precisamente: - trasferimento della propria quota di proprietà dell' immobile alla Sig.ra sito in Castel di Lama (AP) Contrada Forcella n.5a identificato al N.C.E.U Parte_1
di detto comune: - appartamento di civile abitazione piano secondo, distinto con il numero interno 11, foglio 10 particella 1429 subalterno 13 categoria A2 classe 3; -
Spese notarili a carico della signora Le parti specificavano che tale Parte_1
accordo patrimoniale era elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In data 23.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché della figlia minore. Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate tra le parti stesse per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile di Foggia in quanto l'atto di matrimonio è stato registrato presso detto Comune (Atto n. 126 parte II serie A – anno 1991);
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 515/2025 introdotta con ricorso depositato in data 09.05.2025 da
nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in [...] del Comune di Maltignano (AP), rappresentati e difesi dall' Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/04/1991 a
Foggia (Atto n. 126 parte II serie A – anno 1991- Comune di Foggia (FG);
- dall'unione sono nati: − nato il [...] a [...] (C:F: Persona_1
) − , nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_3
(C.F.: ) − , nato il [...] in [...] C.F._4 Parte_4
Piceno (C.F.: ) − , nata il [...] in [...] C.F._5 Parte_5
Piceno (C.F.: ); C.F._4
- la signora è di professione casalinga;
Parte_1
- il signor lavora presso la con sede operativa a Parte_2 CP_1
Bologna con qualifica di capo settore logistica e responsabile di stabilimento;
- l'armonia coniugale è andata via via deteriorandosi anche per la incompatibilità dei rispettivi caratteri;
- ormai da qualche tempo è venuta a cessare ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno liberi ciascuno di fissare la propria residenza;
2. il signor , pur mantenendo la residenza in Piazza Ticino n.7/D, vivrà durante Pt_2
la settimana a Bologna in quanto lavora, come sopra specificato presso la CP_1
che gli fornisce vitto e alloggio e un'autovettura aziendale;
[...]
3. la signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà Parte_1
di entrambi i coniugi, sita in Maltignano (AP) via Piazza Ticino n. 7/D con i figli di anni 18 e di anni 16; Parte_4 Parte_5
4. tutte le utenze e spese relative al detto immobile (acqua, luce, gas, quote condominiali e spese ordinarie e straordinarie) resteranno a carico del signor
[...]
; le rate di mutuo acceso presso la per Parte_2 Controparte_2 l'acquisto della casa coniugale pari ad € 606,00 mensili resteranno a carico del medesimo ,sino all'estinzione del debito che ad oggi ammonta a circa € 36.000,00;
5. i figli di anni 32 e di anni 29 vivono in altre Persona_1 Parte_3
abitazioni e sono economicamente autosufficienti;
6. il signor verserà, a titolo di mantenimento per la moglie e i figli Parte_2
e la complessiva somma di € 1.200,00 mensili, di cui € 1000,00 Pt_5 Pt_4
mediante ricarica sulla postepay Evolution n. 5333 1726 6536 1667 della signora all'iban [...], da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT entro il 16 di ogni mese, ed € 200,00 a mezzo buoni acquisto utilizzabili per spesa alimentare e acquisti presso attività convenzionate;
la somma di € 1000,00 verrà ripartita nel modo che segue: € 600,00, a titolo di mantenimento della moglie, ed € 400,00 a titolo di mantenimento dei due figli;
7. il signor continuerà a percepire l'assegno unico che ad oggi ammonta ad € Pt_2
296,00 circa;
il detto importo verrà utilizzato dallo stesso per pagare uno scoperto bancario presso la Intesa San Paolo sita in Monticelli (AP), il cui residuo, ad oggi,
è pari ad € 2.563,94 circa;
una volta estinto il suddetto debito la somma dell'assegno unico verrà utilizzata dal signor per le eventuali spese universitarie del figlio Pt_2
Pt_4
8. il signor provvederà integralmente alle spese straordinarie dei figli: spese Pt_2
mediche, scolastiche, universitarie ed extrascolastiche di qualsiasi genere e/o natura;
9. il signor provvederà ad estinguere i due finanziamenti Findomestic Parte_2
per i quali versa complessivamente la somma di € 412,00 circa mensile;
10. tutti i fine settimana il signor tornerà ad Ascoli e, al fine di poter stare con i Pt_2
figli; le parti convengono che il medesimo dimorerà dal venerdì alla domenica presso l'abitazione coniugale;
la signora di conseguenza, si trasferirà il fine Pt_1
settimana presso l'abitazione della sorella;
anche nel periodo di ferie e festività natalizie il signor dimorerà presso l'abitazione coniugale previa e congrua Pt_2
comunicazione alla signora Pt_1 11. la somma mensile che la figlia percepisce dall'Ottobre 2024 al maggio 2025 Pt_5
a titolo di indennità di frequenza, verrà utilizzata solo ed esclusivamente per le cure e spese mediche relative alla patologia della ragazza;
12. l'autovettura Clio tg. FN217AZ, pur essendo di proprietà del signor che Pt_2
provvederà a tutte le relative spese, rimarrà in uso alla famiglia.
Inoltre, i coniugi, nel proprio ricorso introduttivo, davano atto che ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, convenivano la seguente disposizione: 1) il signor
[...]
, con successivo atto pubblico notarile, da stipularsi entro il 30/06/2025, si Parte_2
obbliga a trasferire i suoi diritti di proprietà dell' immobile di seguito descritto a lui cointestato, comprensivi di accessori, a titolo di mantenimento, alla moglie e, Pt_1
precisamente: - trasferimento della propria quota di proprietà dell' immobile alla Sig.ra sito in Castel di Lama (AP) Contrada Forcella n.5a identificato al N.C.E.U Parte_1
di detto comune: - appartamento di civile abitazione piano secondo, distinto con il numero interno 11, foglio 10 particella 1429 subalterno 13 categoria A2 classe 3; -
Spese notarili a carico della signora Le parti specificavano che tale Parte_1
accordo patrimoniale era elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In data 23.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché della figlia minore. Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate tra le parti stesse per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile di Foggia in quanto l'atto di matrimonio è stato registrato presso detto Comune (Atto n. 126 parte II serie A – anno 1991);
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi