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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il _1 C.F._1
16/11/1958, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena SCOTTON
e
C.F. , nata a [...] il CP C.F._2
27/12/1962, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela FERRARETTO e
Andrea MACULAN;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1. Tenuto conto della separazione di fatto già in essere tra i coniugi, i medesimi concordano di continuare a mantenere entrambi le rispettive residenze presso l'immobile ubicato a Bolzano Vicentino (VI) via Marosticana
n. 28, ove dunque i medesimi continueranno a mantenere, sempre entrambi,
anche le rispettive sistemazioni abitative, secondo la suddivisione degli spazi distinti e separati che hanno già attuato e praticato negli ultimi anni.
2. Le parti convengono che il NO si obbliga a sostenere _1
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione afferenti all'immobile,
già casa coniugale, le spese per l'assicurazione, nonché tutte le altre spese/imposte correlate alla titolarità della proprietà dell'immobile quali, a titolo di esempio, non esaustivo, l'IMU.
3. Le parti convengono che le spese relative alle utenze domestiche
(riscaldamento, corrente elettrica, acqua) e le spese riferite all'asporto rifiuti sono poste a carico di entrambi i coniugi in eguale misura e pertanto saranno sostenute dai medesimi nella misura di 50% ciascuno.
4. Il NO si obbliga a versare a favore della GN _1 CP
, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di euro 700,00 mensile,
[...]
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico utilizzando il seguente codice IBAN [...] o il diverso IBAN
2 indicato dalla sig.ra ; l'importo anzidetto sarà rivalutabile annualmente CP
secondo gli indici Istat-famiglie.
Le parti convengono che, se e quando la GN percepirà il CP
trattamento pensionistico, il NO verserà mensilmente alla _1
GN , a titolo di contributo al mantenimento, l'importo dato CP
dalla differenza tra l'importo dell'assegno di euro 700,00 rivalutato e l'importo percepito a titolo di pensione, il tutto affinché venga garantito comunque alla
GN di continuare a percepire un importo mensile CP
complessivo di euro 700,00, o il maggior importo a seguito di rivalutazione, al momento di erogazione della pensione.
5. Allo scopo di comporre la crisi familiare e quali condizioni funzionali ed indispensabili alla definizione congiunta della separazione, i ricorrenti hanno previsto e concordato quanto segue:
- da una parte il NO si obbliga a costituire in capo alla _1
GN , la quale si obbliga ad accettare, il diritto di abitazione CP
vita natural durante per la quota di 1/2 sull'immobile ubicato a Bolzano
Vicentino (VI) via Marosticana n. 28, catastalmente censito: Comune di
Bolzano Vicentino – Catasto Fabbricati – Foglio 7 – mm. nn. 298 sub 4 e sub
5, tramite stipulazione del relativo atto notarile a ministero di notaio scelto dalla
GN medesima, da sottoscrivere entro e non oltre 60 giorni CP
dalla comunicazione ai legali delle parti della sentenza che dichiarerà la separazione tra i coniugi;
la costituzione del diritto di abitazione anzidetto verrà
effettuata gratuitamente, senza versamento di un corrispettivo da parte della
3 GN in favore del NO , ma senza spirito di CP _1
liberalità, in quanto la costituzione di tale diritto trova la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito della separazione personale dei medesimi, con conseguente esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999, trattandosi, come detto, di definizione di rapporti familiari;
le spese notarili, anche per eventuali imposte e/o tasse, nonché
l'onorario notarile saranno a carico della GN;
CP
- dall'altra parte, contestualmente alla costituzione del diritto di abitazione di cui sopra, la GN si obbliga a cedere, per il corrispettivo di CP
euro 4.000,00, la propria quota pari al 5% del capitale sociale detenuto nella società a favore dei figli, NOi Controparte_2 [...]
e , i quali si sono già resi disponibili a rendersi cessionari, CP_3 CP_4
in parti uguali tra loro, tramite atto notarile a ministero di notaio scelto dalla
GN medesima, da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dalla CP
comunicazione ai legali delle parti della sentenza che dichiarerà la separazione tra i coniugi, con esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L.
74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999,
trattandosi, come detto, di definizione di rapporti familiari;
la sig.ra non CP
sosterrà alcuna spesa, neppure per eventuali imposte e/o tasse, né per l'onorario notarile in relazione alla stipulazione del citato atto di cessione di quote sociali;
- dunque, i due atti notarili meglio descritti nei punti che precedono dovranno
4 essere sottoscritti dai coniugi contestualmente uno di seguito all'altro nello stesso giorno.
6. Le parti convengono che le spese e competenze legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/3/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GN di NT (PD)
in data 25/9/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/5/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
5 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a _1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 700,00 CP
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
le parti convengono altresì che, se e quando percepirà il trattamento pensionistico, CP
verserà mensilmente alla GN , a titolo di _1 CP
contributo al mantenimento, l'importo dato dalla differenza tra l'importo dell'assegno di euro 700,00 rivalutato e l'importo percepito a titolo di pensione,
il tutto affinché venga garantito comunque alla GN di continuare CP
a percepire un importo mensile complessivo di euro 700,00, o il maggior importo a seguito di rivalutazione, al momento di erogazione della pensione;
il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e _1 CP
, uniti in matrimonio in GN Di NT (PD) in data 25/09/1982
[...]
con atto trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1982, alle condizioni in
6 epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GN di NT (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 947 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il _1 C.F._1
16/11/1958, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena SCOTTON
e
C.F. , nata a [...] il CP C.F._2
27/12/1962, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela FERRARETTO e
Andrea MACULAN;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1. Tenuto conto della separazione di fatto già in essere tra i coniugi, i medesimi concordano di continuare a mantenere entrambi le rispettive residenze presso l'immobile ubicato a Bolzano Vicentino (VI) via Marosticana
n. 28, ove dunque i medesimi continueranno a mantenere, sempre entrambi,
anche le rispettive sistemazioni abitative, secondo la suddivisione degli spazi distinti e separati che hanno già attuato e praticato negli ultimi anni.
2. Le parti convengono che il NO si obbliga a sostenere _1
tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione afferenti all'immobile,
già casa coniugale, le spese per l'assicurazione, nonché tutte le altre spese/imposte correlate alla titolarità della proprietà dell'immobile quali, a titolo di esempio, non esaustivo, l'IMU.
3. Le parti convengono che le spese relative alle utenze domestiche
(riscaldamento, corrente elettrica, acqua) e le spese riferite all'asporto rifiuti sono poste a carico di entrambi i coniugi in eguale misura e pertanto saranno sostenute dai medesimi nella misura di 50% ciascuno.
4. Il NO si obbliga a versare a favore della GN _1 CP
, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di euro 700,00 mensile,
[...]
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico utilizzando il seguente codice IBAN [...] o il diverso IBAN
2 indicato dalla sig.ra ; l'importo anzidetto sarà rivalutabile annualmente CP
secondo gli indici Istat-famiglie.
Le parti convengono che, se e quando la GN percepirà il CP
trattamento pensionistico, il NO verserà mensilmente alla _1
GN , a titolo di contributo al mantenimento, l'importo dato CP
dalla differenza tra l'importo dell'assegno di euro 700,00 rivalutato e l'importo percepito a titolo di pensione, il tutto affinché venga garantito comunque alla
GN di continuare a percepire un importo mensile CP
complessivo di euro 700,00, o il maggior importo a seguito di rivalutazione, al momento di erogazione della pensione.
5. Allo scopo di comporre la crisi familiare e quali condizioni funzionali ed indispensabili alla definizione congiunta della separazione, i ricorrenti hanno previsto e concordato quanto segue:
- da una parte il NO si obbliga a costituire in capo alla _1
GN , la quale si obbliga ad accettare, il diritto di abitazione CP
vita natural durante per la quota di 1/2 sull'immobile ubicato a Bolzano
Vicentino (VI) via Marosticana n. 28, catastalmente censito: Comune di
Bolzano Vicentino – Catasto Fabbricati – Foglio 7 – mm. nn. 298 sub 4 e sub
5, tramite stipulazione del relativo atto notarile a ministero di notaio scelto dalla
GN medesima, da sottoscrivere entro e non oltre 60 giorni CP
dalla comunicazione ai legali delle parti della sentenza che dichiarerà la separazione tra i coniugi;
la costituzione del diritto di abitazione anzidetto verrà
effettuata gratuitamente, senza versamento di un corrispettivo da parte della
3 GN in favore del NO , ma senza spirito di CP _1
liberalità, in quanto la costituzione di tale diritto trova la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito della separazione personale dei medesimi, con conseguente esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999, trattandosi, come detto, di definizione di rapporti familiari;
le spese notarili, anche per eventuali imposte e/o tasse, nonché
l'onorario notarile saranno a carico della GN;
CP
- dall'altra parte, contestualmente alla costituzione del diritto di abitazione di cui sopra, la GN si obbliga a cedere, per il corrispettivo di CP
euro 4.000,00, la propria quota pari al 5% del capitale sociale detenuto nella società a favore dei figli, NOi Controparte_2 [...]
e , i quali si sono già resi disponibili a rendersi cessionari, CP_3 CP_4
in parti uguali tra loro, tramite atto notarile a ministero di notaio scelto dalla
GN medesima, da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dalla CP
comunicazione ai legali delle parti della sentenza che dichiarerà la separazione tra i coniugi, con esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L.
74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999,
trattandosi, come detto, di definizione di rapporti familiari;
la sig.ra non CP
sosterrà alcuna spesa, neppure per eventuali imposte e/o tasse, né per l'onorario notarile in relazione alla stipulazione del citato atto di cessione di quote sociali;
- dunque, i due atti notarili meglio descritti nei punti che precedono dovranno
4 essere sottoscritti dai coniugi contestualmente uno di seguito all'altro nello stesso giorno.
6. Le parti convengono che le spese e competenze legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/3/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GN di NT (PD)
in data 25/9/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/5/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
5 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a _1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 700,00 CP
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
le parti convengono altresì che, se e quando percepirà il trattamento pensionistico, CP
verserà mensilmente alla GN , a titolo di _1 CP
contributo al mantenimento, l'importo dato dalla differenza tra l'importo dell'assegno di euro 700,00 rivalutato e l'importo percepito a titolo di pensione,
il tutto affinché venga garantito comunque alla GN di continuare CP
a percepire un importo mensile complessivo di euro 700,00, o il maggior importo a seguito di rivalutazione, al momento di erogazione della pensione;
il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e _1 CP
, uniti in matrimonio in GN Di NT (PD) in data 25/09/1982
[...]
con atto trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1982, alle condizioni in
6 epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GN di NT (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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