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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 23/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di BE, riunito in Camera di Consiglio e N. 835/22 R.G. composto dai magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
5.8.2022
da Oggetto: dichiarazione
(CF nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 giudiziale di paternità
e residente a [...], e (CF
Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente a C.F._2
Cesiomaggiore (BL), via Pez n.1, rappresentate e difese dall'avv. Victor
Rampazzo (C.F. ) del Foro di Venezia, ed C.F._3
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi (C.F.
) del Foro di BE, per procura allegata all'atto C.F._4
di citazione
ATTRICI
nei confronti di
(CF ) nato a [...] CP_1 C.F._5
1 (BL) il 10.04.1947 ed ivi residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Antonella Calabro (C.F.
) del Foro di BE, per procura allegata alla C.F._6
memoria di costituzione
CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: accertamento di paternità
Causa iscritta a ruolo al n. 835/22 di R.G. e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni delle attrici:
Voglia Ill.mo Giudice, disattesa ogni istanza contraria
In via principale
1. accertarsi e dichiararsi che la sig.ra nata BE il Parte_1
09.10.1975 è figlia del sig. nato NI di ZO (BL) il CP_1
10.04.1947 e, per l'effetto, disporsi che l'Ufficiale dello Stato Civile faccia annotazione della sentenza nell'atto di nascita della sig.ra Pt_1
[...]
2. condannarsi il sig. al pagamento in favore della figlia CP_1
a titolo di risarcimento dei danni derivati dal mancato Parte_1
riconoscimento e dai fatti meglio esposti in narrativa, della somma di
Euro 340.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. in caso di mancata prova del suo preciso ammontare, con gli interessi legali dalla data della
2 domanda al saldo effettivo;
3. condannarsi il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1
della somma di Euro 252.000,00 a titolo di rimborso della Parte_2
quota di mantenimento della figlia ed incidente sul convenuto, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed anche in via equitativa, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
In via subordinata:
4. nel caso in cui la domanda della sig.ra di pagamento a Parte_2
titolo di regresso sulla quota di mantenimento, venga limitata al momento del raggiungimento della maggiore età della figlia condannarsi il Pt_1
sig. , al pagamento in favore della signora CP_1 Parte_2
l'importo di € 162.000,00 e a favore della figlia della somma Parte_1
di Euro 90.000,00 a titolo di rimborso delle somme non corrisposte per il mantenimento di queste;
Inoltre:
5. in caso di opposizione del convenuto alle presenti domande,
condannarsi lo stesso per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa per lite temeraria nella somma di Euro 5.000,00 a ciascuna delle parti attrici, ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi della medesima disposizione di legge.
In ogni caso:
6. Spese, diritti e onorari di lite interamente rifuse con distrazione a favore dello scrivente che si dichiara antistatario.
In via istruttoria:
3 7. Si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio e per testi così come specificata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e più precisamente da pag. 2 a pag. 13 della stessa, opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie come meglio specificato nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.
eventualmente ammettendo anche i capitoli a prova contraria ivi contenuti.
Conclusioni del convenuto:
Preso atto delle risultanze della disposta CTU, così conclude:
in via principale: respingersi le domande risarcitorie e restitutorie attoree,
perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: dichiararsi prescritto il diritto della sig.ra Parte_1
ad ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale;
nella denegata ipotesi non venisse ritenuto prescritto il diritto di Pt_1
al ristoro del danno non patrimoniale, liquidarsi la somma che verrà
[...]
ritenuta di giustizia, anche considerato il tempo trascorso dal raggiungimento della maggior età della sig.ra e la Parte_1
proposizione dell'azione;
ridursi l'ammontare della domanda di regresso svolta dalla sig.ra Pt_2
a titolo di rimborso della quota di mantenimento della figlia ed
[...]
incidente sul convenuto e/o di per il medesimo titolo in Parte_1
misura ritenuta di giustizia, considerato quanto già corrisposto.
Respinta ogni ulteriore domanda.
Spese di lite rifuse o compensate.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e nelle
4 opposizioni di cui alle memorie 183 Vi con n. 2 e 3 c.p.c..
Conclusioni per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato di data 5.8.2022, le sig.re Pt_1
e convenivano in giudizio innanzi al tribunale di
[...] Parte_2
BE il sig. e chiedevano in via principale che fosse CP_1
accertato e dichiarato che la sig.ra nata BE il 9.10.1975, Parte_1
è figlia del sig. , nato a [...] il [...], e, CP_1
per l'effetto, fosse ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita della sig.ra Parte_1
con condanna del sig. al pagamento in favore della figlia CP_1
a titolo di risarcimento dei danni derivati dal mancato Parte_1
riconoscimento e dai fatti esposti in narrativa, della somma di euro
340.000,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. in caso di mancata prova del suo preciso ammontare, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché con condanna del sig. al pagamento CP_1
in favore della sig.ra della somma di euro 252.000,00 a titolo Parte_2
di rimborso della quota di mantenimento della figlia ed incidente sul convenuto, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ed anche in via equitativa, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
In via subordinata, le attrici chiedevano, nel caso in cui la domanda della sig.ra di pagamento a titolo di regresso sulla quota di Parte_2
mantenimento, fosse limitata al momento del raggiungimento della
5 maggiore età della figlia la condanna del sig. al Pt_1 CP_1
pagamento in favore della signora l'importo di euro Parte_2
162.000,00 e a favore della figlia della somma di euro Parte_1
90.000,00 a titolo di rimborso delle somme non corrisposte per il mantenimento di queste;
in caso di opposizione del convenuto, ne chiedevano la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa per lite temeraria nella somma di euro 5.000,00 a ciascuna delle parti attrici, o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi della medesima disposizione di legge, con rifusione delle spese e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale non si CP_1
opponeva allo svolgimento di CTU con test del DNA o altra indagine idonea e, nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertato a seguito dell'istruttoria che il sig. è padre di CP_1
eccepiva la prescrizione del diritto di quest'ultima ad Parte_1
ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale;
nella denegata ipotesi non venisse ritenuto prescritto il diritto di al ristoro Parte_1
del danno non patrimoniale, chiedeva la liquidazione della somma ritenuta di giustizia, anche considerato, per operare adeguata riduzione, il tempo trascorso dal raggiungimento della maggior età della sig.ra Pt_1
e la proposizione dell'azione, nonché la riduzione dell'ammontare
[...]
della domanda di regresso svolta dalla sig.ra a titolo di Parte_2
rimborso della quota di mantenimento della figlia ed incidente sul
6 convenuto e/o di per il medesimo titolo in misura ritenuta di Parte_1
giustizia, considerato quanto già corrisposto.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c., il giudice disponeva C.T.U. al fine di accertare l'eventuale compatibilità all'ipotesi di paternità del convenuto, invocata dall'attrice,
con indicazione, in caso positivo, del grado di probabilità dell'affermata paternità.
A seguito del deposito della relazione peritale, all'udienza di trattazione scritta del giorno 6.3.2024 il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione in merito alla domanda di accertamento della paternità, sulle conclusioni delle parti precisate come in premessa,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti il giorno 26.5.2024.
Il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni in data
27.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'azione di accertamento giudiziale della paternità,
proposta dall'attrice sig. nei confronti del sig. , Parte_1 CP_1
è stata disposta C.T.U. – affidata alla prof.ssa dell'Istituto di Persona_1
Medicina Legale dell'Università di Padova – al fine di accertare l'eventuale compatibilità all'ipotesi di paternità del convenuto, invocata dall'attrice, con indicazione, in caso positivo, del grado di probabilità dell'affermata paternità.
7 All'esito degli accertamenti immuno-ematologici effettuati in sede di C.T.U., la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità,
proposta a norma degli artt. 269 ss. c.c., deve essere accolta.
Le indagini genetiche sui campioni di materiale biologico –
prelevati sulle persone dell'attrice e del convenuto ‒ hanno Parte_1
fornito riscontri incontrovertibili di compatibilità genetica: il calcolo biostatistico di probabilità dell'affermata paternità nei confronti dell'attrice ha consentito di pervenire al valore del Parte_1
99,99998046%, il cui significato probatorio risulta univoco. Il C.T.U. ha quindi concluso che “Alla luce dei risultati del calcolo biostatistico,
effettuato su 21 marcatori STR autosomici, si può affermare dimostrata l'ipotesi che sia la figlia di ”. Parte_1 CP_1
Le conclusioni di tale indagine ‒ alle quali anche il convenuto ha sostanzialmente aderito (v. pg. 1 della comparsa conclusionale) ‒
debbono quindi essere pienamente condivise, considerato che l'accertamento immuno-ematologico consente di dimostrare con certezza pressoché assoluta l'esistenza o inesistenza del rapporto di filiazione (v.
Cass. 25.3.2015 n. 6025, Cass. 24.12.2013 n. 28647, Cass. 16.4.2008 n.
10007, Cass.
2.7.2007 n. 14976, Cass. 17.2.2006 n. 3563, Cass.
22.7.2004 n. 13665; cfr. Cass. 23.2.2016 n. 3479 e Cass. ord. 12.8.2024
n. 22732: “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale,
l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova,
sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie
8 limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né,
conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di
"ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status”).
Di conseguenza, in accoglimento della domanda principale, va dichiarato che il sig. , nato a [...] il CP_1
10.4.1947, è il padre dell'attrice sig.ra nata BE il Parte_1
9.10.1975.
In assenza di specifica richiesta, nulla va disposto in merito all'assunzione, da parte dell'attrice, del cognome paterno, ai sensi dell'art. 262 c.c. (v. Cass.
2.10.2015 n. 19734: “In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c.”).
La presente sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità,
dopo il passaggio in giudicato, deve essere notificata a cura dell'interessata, o comunicata a cura del pubblico ministero, all'ufficiale dello stato civile per farne annotazione nell'atto di nascita, a norma dell'art. 48, 3° comma, del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
9 2.- Poiché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda di accertamento della paternità, va riservata alla sentenza definitiva la decisione sulle ulteriori pretese formulate dalle parti.
Va quindi pronunciata sentenza non definitiva, dovendo il giudizio proseguire in ordine alle altre questioni, per cui, con separata ordinanza,
emanata ai sensi dell'art. 279, 3° comma, c.p.c., la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese del giudizio e sugli oneri di C.T.U. deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il tribunale di BE, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato in data
5.8.2022 da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 CP_1
provvede:
1) in accoglimento della domanda principale, dichiara che il sig. CP_1
, nato a [...] il [...], è il padre dell'attrice
[...]
sig.ra nata BE il 9.10.1975; Parte_1
2) dispone che, a norma dell'art. 48, 3° comma, del D.P.R.
3.11.2000 n.
396, la presente sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità, dopo il passaggio in giudicato, sia notificata a cura dell'interessata, o comunicata a cura del pubblico ministero, all'ufficiale dello stato civile per farne annotazione nell'atto di nascita della figlia;
3) provvede con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279, 3° comma,
c.p.c., alla rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del processo sulle ulteriori domande;
10 4) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio e sugli oneri di C.T.U..
Così deciso in BE, 22.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
ER IA
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