Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2348/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 2348/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
iv residente, via Ippolito Nievo n. 32, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Mariagrazia Gerratana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2
residente, via Della Mica n. 4, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Roberto Trigilio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 9.12.2024).
All'udienza dell'8.5.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al
Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato telematicamente in data 1.7.2024, Pt_1
premettendo di avere contratto matrimonio il 12.9.2009 con dal quale
[...] CP_1
Per_ era nate le figlie (il 17.5.2012) e (il 20.2.2016), e di essersi separata giusto Per_2
accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 28.5.2022 (trascritto nei registri del Comune di Siracusa il 21.6.2022), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione delle seguenti ulteriori statuizioni: a) affidamento esclusivo a sé delle figlie minori;
b) regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno in apposito spazio neutro e alla presenza di un operatore specializzato una volta a settimana;
c) previsione dell'obbligo in capo all'ex marito di corrispondere un assegno per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 850,00 mensile;
d) confermare nel resto le condizioni di cui alla separazione..
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.11.2024 si costituiva in giudizio il quale rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, CP_1
successivamente depositato.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. dell'8.5.2025 le parti, comparse personalmente alla presenza dei rispettivi difensori, confermavano la volontà di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto il 25.11.2024, qui di seguito riportate:
“1) Affidare in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, le figlie minori , nata a [...]
Siracusa il 17.05.2012 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._3 Per_4
20.02.2016 (C.F. ), con collocamento prevalente presso la madre, nella C.F._4
casa coniugale – già in proprietà esclusiva della SI.ra – sita in Siracusa Parte_1
(SR), Via Ippolito Nievo n. 32, censita al Comune di Siracusa al figlio 23, particella 907, sub
62; conseguentemente
2) assegnare la casa coniugale sita in Siracusa Via Ippolito Nievo n. 32 alla SInora Pt_1
, genitore collocatario, con tutti i mobili, gli arredi, pertinenze ed accessori, affinché
[...]
vi abiti con le figlie minori;
3) regolamentare il diritto di visita del padre, genitore non collocatario, nel seguente modo: fatti salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e compatibilmente con i loro “desiderata” e gli impegni scolastici ed Per_1 Per_2
pagina 2 di 6 extrascolastici, nel seguente modo: la prima settimana del mese dal venerdì alle ore 14:00
(orario di uscita da scuola) o in caso di non frequenza scolastica, dalle ore 10.00, al sabato alle ore 16:00, con pernottamento presso l'abitazione del padre e rientro presso l'abitazione della madre;
la seconda settimana del mese dal venerdì alle ore 14:00 (orario di uscita da scuola) o in caso di non frequenza scolastica, dalle ore 10.00 del venerdi' alla domenica alle ore 22:00, con pernottamento presso l'abitazione del padre e rientro dopo cena presso l'abitazione della madre;
e così a settimane alterne.
Nel caso di impossibilità del SI. AI di poter esercitare il suddetto diritto di visita, questi dovrà comunicarlo, con congruo anticipo, alla SI.ra , con possibilità di recuperare Pt_1
il giorno eventualmente perduto previo accordo tra le parti e compatibilmente con i desiderata e gli impegni delle figlie minori.
Seguendo la regola dell'alternanza tra i genitori per le maggiori festività di calendario, salvo diversi accorsi tra le parti, durante le festività natalizie e di Capodanno, il padre, ad anni alterni, terrà con sé le figlie dal 24 dicembre alle 18:00 al 25 dicembre alle 11:00 e dal 31 dicembre alle
18:00 al 1 gennaio ore 11:00, un anno;
e dalle ore 11:00 del giorno di natale 25 dicembre alle ore 22:00 e dalle ore 11.00 del l gennaio alle 22:00 dello stesso giorno, l'altro anno;
e così ad anni alterni.
Per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, il padre terrà con sé le figlie dalle ore 10 del mattino della domenica di Pasqua alle ore 22:00 dello stesso giorno allorquando le riaccompagnerà presso la loro abitazione;
presso l'abitazione della madre;
Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà con le figlie minori una settimana nel mese di luglio e due anche non consecutive nel mese di agosto, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno tenendo presente che ugual diritto ha la madre che, tenendo presente gli impegni lavorativi, lo eserciterà nel seguente modo: le prime due settimane di luglio continuative (dal 1 luglio al 14 luglio) e l'ultima settimana di agosto (dal 25 agosto al 31 agosto).
Le figlie trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del genitore ed il giorno della festa del papà, dall'uscita di scuola o in assenza dalle ore 10.00 alle ore 22:00 del giorno stesso a prescindere dall'ordinaria calendarizzazione;
trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della genitrice nonché il giorno della festa della mamma.
Le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori e, se questo non pagina 3 di 6 sarà possibile, le minori lo trascorreranno a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro.
Ed ancora, le figlie minori parteciperanno, previo accordo tra i genitori, indifferentemente alle ricorrenze familiari del padre e/o della madre, onde garantire alle stesse un rapporto SInificativo anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Resta inteso per entrambi i genitori, che i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore potranno essere sempre modificati con l'accordo delle parti, secondo i desiderata delle figlie minori, e sarà possibile con congruo preavviso, in caso di eventuale impedimento, ritardo o imprevisto del padre, che il giorno possa essere recuperato o sostituito con altro provvedendo alla comunicazione con congruo anticipo;
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento delle due figlie minori e la somma di € 800,00 (euro ottocento/00) Per_1 Per_2
mensili, e cioè € 400,00 per ogni figlia, entro il 16 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica, in base agli indici della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
5) Il padre concorrerà al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, sportive, universitarie previamente concordate e documentate che si renderanno necessarie e per la cui individuazione i genitori faranno riferimento alle linee guida sul mantenimento dei figli, approvate dal Tribunale di
Siracusa a dicembre del 2019, nella misura del 50%.
6) Il SI. AI e la SI.ra concordano che l'assegno unico corrisposto Pt_1
dall'INPS per le figlie minori, verrà interamente percepito dalla SInora Pt_1
ed a tal fine, con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, il SI.
[...]
AI DR autorizza la SI.ra a percepirli direttamente anche per Parte_1
la sua quota, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere e/o fornire la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'assegno unico nella misura del 100% presso l'INPS
o qualsiasi patronato.
7) Il SI. e la SI.ra , rinunciano reciprocamente alla CP_1 Parte_1
percezione dell'assegno divorzile per sé e accettano vicendevolmente, con la sottoscrizione del presente ricorso, tale rinuncia, non sussistendo alcun pagina 4 di 6 presupposto per il loro riconoscimento.
8) Le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente ricorso, hanno regolamentato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito della stessa udienza dell'8.5.2025 il giudice relatore poneva quindi la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione protrattasi ininterrottamente dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita per un tempo superiore a quello prescritto (art. 3, n. 2, lett. b Legge n. 898/1970) non
è stata rispristinata, risultando impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. accordo di separazione trascritto nei registri del Comune di
Siracusa in data 21.6.2022).
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Siracusa il
12.9.2009 (Atto n. 296, Parte II, Serie A, Anno 2009).
Inoltre, il Collegio ritiene di potere recepire le condizioni concordate, le quali appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle figlie minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, con cui convivono fin dalla nascita, e dalla precisa e puntuale regolamentazione degli incontri con l'altro genitore.
Anche le previsioni di ordine economico, e quindi la misura e il modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, cura ed istruzione delle figlie, appaiono essere conformi alla loro età e alle loro eSIenze.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2348/2024 R.G.:
pagina 5 di 6 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 12.9.2009 in Siracusa (atto n. 296, parte II, serie A, anno 2009), omologando CP_1
le condizioni riportate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse, qui da intendersi trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 13.5.2025, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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