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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di TO, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Fermanelli Renata - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa rg 106/ 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data
14.05.2024 da
, e per essa da quale mandataria Parte_1 Parte_2 per la gestione del credito in virtù di procura, autenticata in data 3.12.2018 a ministero del Notaio Dott. , notaio in Milano, Repertorio n° 61592 e Raccolta n° Persona_1
11920, registrata a Milano 4 in data 4.12.2018 al n° 54385 serie IT rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Alibrandi del foro di Milano
- appellante - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Michele Gnocato del foro di Torino
- appellato - appellante incidentale - e
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini del Foro di Verona
-appellata oggetto: mutuo e fideiussione in punto: riforma sentenza n. 186/2024 del Tribunale di TO
pagina 1 di 15 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17.06 .2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TO adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare: Nel merito
- in accoglimento della domande e delle argomentazioni tutte formulate dall'appellante riformare in via parziale per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 186 del 16.2.2024 del Tribunale di TO Dott.ssa Giuseppina Passarelli, pubblicata il 16.2.2024 e notificata in data 15.4.2024 2. Per l'effetto accogliere le conseguenti domande di seguito riportate: in via riconvenzionale condannare il Signor al pagamento in favore di CP_1 della somma complessiva di € 295.157,05 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale maturati e maturandi a decorrere dal 28.12.2010 e fino al saldo ovvero dell'altra somma che si riterrà di giustizia . Con riferimento all'appello incidentale spiegato dall'appellato sig. CP_1
- rigettare la richiesta di rideterminazione delle statuizioni di primo grado in punto spese
- e per l'effetto confermare la sentenza n. 186/22024 resa dal Tribunale di TO in data 16.2.2024 in tema di spese legali, con riferimento al diretto rapporto parte attorea/ Parte_1 relativamente all'appello incidentale e condizionato proposto sempre dalla predetta parte appellata
- rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'appellato sig. CP_1 in via incidentale condizionata poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nell'interesse di nel giudizio di primo grado Parte_1 in ogni caso respingere le istanze istruttorie (CTU contabile) proposte dalla difesa di parte appellante in quanto inammissibili ed inidonee a sostituire mezzi di prova che CP_1 avrebbero dovuto essere adeguatamente forniti dalla predetta parte. Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio di appello. Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza sollevata anche in via preliminare e deduzione, NEL MERITO, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 186/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 16.2.2024 anche per diversa motivazione.
pagina 2 di 15 IN VIA INCIDENTALE: per i motivi dedotti rideterminare la statuizione di primo grado in punto spese, con vittoria di parte appellata e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario di entrambi i gradi del giudizio;
IN VIA INCIDENTALE E CONDIZIONATA Nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla appellante, riformare la sentenza n. 186/24, accogliendo pertanto le domande formulate dalla parte appellata e per l'effetto: per il contratto di fideiussione: a) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità anche parziale del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, b) accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole pattuite all'articolo 6 del contratto di mutuo del 19.4.2001 e all'articolo 6 del contratto di fideiussione del 27.12.2010. c) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice, con rigetto della domanda riconvenzionale svolta da Pt_1
d) In ogni caso: accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante. Per il contratto di mutuo (REP. N.70876, RACC 10645): e) Accertare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa e se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
f) per l'effetto: dichiarare la nullità del contratto del predetto contratto di mutuo e la conseguente la gratuità ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto compensare quanto indebitamente percepito con quanto richiesto, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contratto oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio di cui il difensore si dichiara antistatario. Con espressa rinuncia alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate nei confronti della Controparte_3
Per CP_2
- respingere, in quanto infondati, l'appello incidentale e l'appello incidentale condizionato proposti da CP_1
- Confermare la sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni che riguardano
. CP_2
Con rifusione delle spese del giudizio d'appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 15 1.1 ha convenuto in giudizio quale cessionaria CP_1 Parte_1 di crediti di (già di Cassa Rurale di TO e ET) premettendo Controparte_2 che il 19.04.2001, AV S.r.l., poi fallita, aveva stipulato con la Cassa di RiPArmio di TO e ET un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di Euro 774.685,35, a garanzia del quale era stata costituita ipoteca su un immobile della mutuante ed era stata rilasciata fidejussione da parte dell'attore e di CP_4
Ha affermato che egli era legittimato ad agire in giudizio anche in relazione al mutuo in quanto fideiussore del contratto di mutuo in oggetto asserendo che in ogni caso anche in presenza di fideiussioni omnibus e di contratti autonomi di garanzia “qualora l'esposizione bancaria … sia caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, in considerazione della loro nullità è consentito ai fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis” aggiungendo che “al pari i garanti e fideiussori sono legittimati ad eccepire la nullità della fideiussione (anche) per violazione del divieto di intese concorrenziali ex art. 2 l. 287/1990” Quanto al contratto di mutuo ha esposto che da una perizia tecnica che egli aveva fatto eseguire era risultato esservi pattuizione di interessi usurari. Dall' articolo 1 del contratto si deduceva che il tasso moratorio doveva esser applicato nei confronti della rata interamente calcolata e pertanto in caso di mora, l'interesse moratorio si applicava sulla rata comprensiva di capitale e del tasso di interessi corrispettivo: ne conseguiva che “ per espressa previsione contrattuale il tasso moratorio in caso di applicazione della mora si somma al tasso corrispettivo… “ di tal che il mancato pagamento non comportava una sostituzione del tasso (corrispettivo/moratorio) ma una sua cumulabilità; anche gli interessi moratori dovevano essere inclusi nel calcolo del TEG ed erano sottoposti alla normativa in materia di usura. Ancora ha affermato che la penale per estinzione anticipata doveva essere ricompresa nella verifica dell'usurarietà del mutuo, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione Ha aggiunto che anche i costi inerenti alle fideiussioni prestate e all'ipoteca dovevano essere inseriti nel calcolo del Taeg come da ultime rilevazioni della Banca d'Italia, posto che le fideiussioni prestate erano finalizzate ad assicurare il rimborso del credito erogato all'atto di finanziamento ed erano accessorie al mutuo. Anche l'art. 644 c.p. considerava rilevanti, nel computo del tasso usurario, tutte le voci economiche applicate nell'ambito di un'operazione di erogazione del credito. Ciò posto ha ulteriormente asserito che la violazione della normativa antiusura determinava la gratuità del prestito ex art. 1815 c. 2, c.c. e dava diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso ex art. 2033 c.c., ovvero alla compensazione delle stesse con quanto ancora dovuto alla Banca. Quanto alle garanzie fideiussorie ha affermato che esse erano state rilasciate su modulo uniforme Abi contenente le clausole2,6,8. contrarie a norme imperative, come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2.05.2005 n. 55; ha asserito che gravava sulla Banca l'onere di provare che il contratto di fideiussione non costituisse applicazione di una intesa illecita ed ha affermato che dalla violazione su esposta pagina 4 di 15 discendeva la nullità ex art 1418 cc delle fideiussioni riproduttive delle censurate clausole , con impossibilità per la Banca di avvalersi delle garanzie ed ha rilevato che nel caso di specie la fideiussione riproduceva dette clausole sicchè essa era nulla Da ultimo ha affermato che dalla nullità del contratto di mutuo non poteva che derivare anche l'estinzione delle ipoteche prestate.. Ha rassegnato le conclusioni qui riprodotte : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, NEL MERITO: per il contratto di mutuo (REP. N.70876, RACC 10645):
Accertare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa e se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto:
- dichiarare la nullità del contratto del predetto contratto di mutuo e la conseguente la gratuità ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per le ragioni di cui in premessa, con riservata istanza di trascrizione della presente domanda presso l'Ufficio Tavolare competente relativamente agli immobili di cui in premessa.
- condannare la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- dichiarare l'estinzione delle ipoteche prestate, e particolare, dichiarare la cancellazione dell'ipoteca così indicata: Comune Catastale di Cles, partita tavolare 3189, p.ed. 1129, porzione materiale 4. Per il contratto di fideiussione: accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante”. Costituitasi in giudizio ha premesso che a seguito di Parte_1 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” di data 14.11.2018, con efficacia dal 29.11.2018, essa aveva assunto la titolarità pro-soluto di un portafoglio di crediti pecuniari indicati nell'atto di cessione e che aveva dato notizia dell'avvenuta cessione a mezzo pubblicazione sulla G.U., Parte Seconda n. 143 dell'11.12.2018 Ha poi allegato, in sintesi quanto al contratto di mutuo:
- che, la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo era generica ed altresì comunque indimostrata osservando come ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorreva operare la valutazione distinta del tasso soglia per l'interesse corrispettivo e del tasso soglia per l'interesse moratorio;
- che la finalità della penale di estinzione anticipata non era quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito nell'ipotesi in pagina 5 di 15 cui il mutuatario intendesse esercitare tale sua facoltà, e che, fin quando il mutuatario non provava di averla corrisposta, questa restava puramente virtuale;
inoltre ai fini della rilevazione della soglia usuraria, doveva escludersi che si dovesse tener conto del T.E.G. e delle penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- che non sussisteva nullità del mutuo né gratuità dello stesso. In ordine alla garanzia fideiussoria ha innanzitutto esposto che in data 27.12.2010, l'attore aveva sottoscritto un'ulteriore fideiussione a garanzia del mutuo del 19.04.2001, per il debito residuo di Euro 365.064,00 ed ha precisato di aver inviato in data 09.12.2020, ai fideiussori una lettera raccomandata A/R interruttiva della prescrizione;
lettera interruttiva era stata inviata anche ad AV, prima del fallimento in data 5.11.2020
Ha poi asserito: che nel caso di specie, non sussisteva la dedotta nullità della fideiussione posto che la illicietà della intesa non determinava una nullità del contratto
“a valle”; che la fidejussione in oggetto non conteneva alcun richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus;
che in ogni caso l'eventuale nullità per contrasto che la normativa antitrust non involgeva l'intera fideiussione, ma solamente le singole clausole ritenute abusive dalla Banca d'Italia. Ha allegato che essa, in forza della fideiussione stipulata in data 27.12.2010 era tuttora creditrice nei confronti dell' attore della somma di Euro 295.157,05, oltre interessi successivi al tasso convenzionale: oltre a chiedere il rigetto delle avverse domande ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di dette somme. Si è costituita volontariamente in giudizio , deducendo in sintesi: Controparte_2
- che la doglianza relativa all'usurarietà del tasso moratorio del mutuo era generica e comunque infondata posto che per giungere a tale conclusione, l'attore aveva erroneamente sommato il tasso di mora, così come previsto nel contratto, al tasso corrispettivo nel mentre tale “operazione” non era condivisibile posto che la rata scaduta era un debito “di capitale”;
- che la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento non rappresentava un tasso d'interesse in quanto non costituiva un costo del finanziamento e, nella maggior parte dei casi, la stessa non veniva applicata;
peraltro, la sua applicazione era alternativa al tasso d'interesse;
- che l'affermazione secondo cui nel computo degli elementi diretti ad individuare il tasso d'interesse applicato dalla Banca al contratto di mutuo contestato dovesse esser considerato anche “il costo” relativo alla garanzia acquisita dal creditore era stata svolta in termini astratti, senza alcun specifico riferimento al mutuo contestato e senza alcuna indicazione dei valori che sarebbero stati così determinati;
che comunque la stessa relazione tecnica di parte depositata in causa dal portava ad escludere CP_1 che, in concreto computando tali asseriti costi, si pervenisse al superamento del tasso soglia pagina 6 di 15 - che, in ogni caso la nullità della clausola sugli interessi moratori non avrebbe potuto portare con sé anche quella degli interessi corrispettivi ed era pacifico nel caso in esame che gli interessi corrispettivi previsti nel contratto di mutuo fossero al di sotto del tasso soglia all'epoca rilevato.
Quanto alle fideiussioni ha rilevato che la doglianza inerente alla violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 era infondata in quanto nel caso in esame non era stata stipulata una fideiussione omnibus, né si era in presenza di fideiussione rilasciata mediante un
“modulo” di contenuto generale;
al contrario, l'impegno di garanzia era contenuto nel contratto di mutuo e si riferiva alle specifiche obbligazioni sorte a carico della Società mutuataria con la stipula di detta operazione. In ogni caso la nullità di alcune clausole non si poteva estendere all'intera obbligazione di garanzia. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree. Con memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc parte attrice ha eccepito la nullità anche della fideiussione rilasciata il 27.12.2010 nelle clausole riproduttive del modello ABI censurato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005; ha altresì eccepito che dalla nullità conseguiva l'impossibilità della Banca di avvalersi della garanzia, per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. , termine che non era stato osservato dalla
[...]
con la memoria 183 VI n.1 comma cpc ha eccepito la Controparte_5 carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a sé con riferimento “alle passività, alle pretese ed alle responsabilità anche di natura patrimoniale restitutorie e/o risarcitorie rivenienti dal rapporto fonte del credito ceduto e da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data di trasferimento del credito stesso” essendo essa in realtà subentrata a titolo particolare solo nei crediti vantati da e dunque CP_2 dal lato attivo e non anche dal lato passivo. essendo rimasta esclusiva “legittimata” passiva Controparte_2
In comparsa conclusionale l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla per non aver adeguatamente provato di essere divenuta titolare del credito Pt_1 portante il mutuo n. rep. 70876, racc. 10645 in origine stipulato con la Cassa Rurale, poi divenuta cedente. CP_2
Con sentenza n.186 /2024 il Tribunale di TO ha rigettato le domande attoree;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_1
nei confronti di parte attrice;
ha condannato parte attrice alla rifusione in favore
[...] di delle spese di lite e compensato integralmente le spese di lite tra Controparte_2
l'attore e Parte_1
La sentenza impugnata per quanto qui di interesse ha innanzitutto ritenuto provata la sussistenza di titolarità attiva dei crediti in capo ad;
ha altresì Controparte_6 ritenuto il difetto di titolarità passiva della stessa in ordine ad eventuali controcrediti e/o pretese restitutorie di motivando che la cessione del credito ha un effetto CP_1
pagina 7 di 15 circoscritto essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. Quanto al mutuo ha dato atto che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, c. 4 della legge n.108 del 1996, vanno qualificati come usurari, ma ha altresì rilevato come ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori stante la loro alternatività ed ha ritenuto non condivisibile la ricostruzione attorea operata con sommatoria dei due tassi, affermando che il contratto di mutuo con ammortamento cd “francese” o “alla francese” presenza non tanto anatocismo quanto piuttosto un lecito meccanismo di interesse composto e che anche in tal caso gli interessi corrispettivi e moratori restano alternativi, i primi venendo corrisposti sul capitale residuo nel caso di regolare pagamento, i secondi venendo calcolati su rata ormai scaduta. Ha escluso che la commissione di estinzione anticipata potesse essere utilizzata nel calcolo della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla l. n. 108 del 1996 affermando che essa integra un costo connesso alla sola facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, e non è collegata all'erogazione del credito e, dunque, non può essere utilizzata nel calcolo ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla l. n. 108 del 1996. Ha poi affermato che la pretesa usurarietà in forza della l'inclusione nel calcolo del TAEG dei costi delle fideiussioni e delle garanzie reali prestate era affermazione del tutto generica, apodittica ed indimostrata . Ha ritenuto in ogni caso assorbente il fatto che l'eventuale usurarietà dei tassi moratori non comportava la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori nel mentre la ripetizione di interessi ed altri oneri era stata richiesta dall'attore assumendo la gratuità del rapporto. Quanto alle fideiussioni ha rilevato trattarsi di fideiussioni specifiche essendo stata prestata a garanzia del solo contratto di mutuo. Ha osservato che tale contratto si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005; ha affermato che, spettava all'attore che aveva eccepito la nullità dell'intera fideiussione, l'onere di dimostrare la diversa volontà, sulla scorta della quale non avrebbe sottoscritto il contratto fideiussorio senza le clausole sopra richiamate. Ancora ha sottolineato che trattandosi di fideiussione specifica, non era automatica neppure la declaratoria di nullità parziale delle clausole restrittive della concorrenza, diversamente che per le fideiussioni omnibus e che a tal riguardo erano necessarie specifiche deduzioni difensive, nel caso di specie assenti. Ha conclusivamente rigettato tutte le domande attoree. Ha rigettato anche la domanda svolta in via riconvenzionale da Parte_1
[...
affermando che essa aveva posto alla base della propria pretesa la certificazione ex art. 50 del Testo Unico Bancario, nonché il contratto di mutuo e il negozio fideiussorio e pagina 8 di 15 che tale documentazione non era sufficiente per ritenere assolto l'onere della prova gravante sulla parte creditrice . Ha asserito che sul punto era necessario ”allegare anche il piano di ammortamento e una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché un estratto autentico del libro giornale della Banca (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21 del 2023)”. Ha anche rilevato che necessitava la prova della datio rei e in particolare dell'accredito della somma in conto corrente previsto dall'art. 1 del contratto di mutuo ipotecario . Ha conclusivamente affermato che “ La parte attorea in via riconvenzionale non ha fornito la prova di tale accredito, equivalente alla datio rei necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e non ha allegato il piano di ammortamento del mutuo e una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché un estratto autentico del libro giornale della Banca”. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale. Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2024, e Parte_1 per essa quale mandataria ha proposto appello chiedendo, in parziale Parte_2 riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado con vittoria di spese. lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui ha rigettato la sua domanda riconvenzionale ritenendo che essa non abbia sufficientemente provato la sua pretesa. Con primo motivo di appello adduce la violazione dell'art 116 cpc : osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il piano d'ammortamento è sempre stato agli atti in quanto depositato con l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione del quale documento n. 2 allegato da parte attrice ed invoca il principio di CP_1 acquisizione della prova, secondo cui la prova può essere utilizzata a vantaggio della parte che l'ha prodotta così come a vantaggio della controparte. Rinviene una ulteriore violazione dei principi di valutazione delle prove, nella negazione che parte appellante abbia prodotto una certificazione del credito ed osserva che invece il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositato in primo grado, è l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B, completo alla data del 30.11.2018 dell'indicazione del capitale, delle rate insolute e degli interessi per il complessivo importo di € 295.157,05. Osserva che peraltro trattandosi non di contratto di conto corrente, bensì di contratto di mutuo la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Quanto alla traditio rei rileva che è sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione del quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo. Produce un nuovo documento (il doc 3) a comprovare il quantum e ne predica la ammissibilità ai sensi dell'art. 345 pagina 9 di 15 c.p.c. in quanto il rilievo della mancata prova della traditio rei è emerso soltanto in sentenza. Afferma che comunque la prova sul punto è data anche da ulteriori e incontrovertibili fatti e circostanze quali il possesso del titolo da parte di e Parte_1
l'avvenuta insinuazione al passivo del fallimento della società AV S.r.l. (con ammissione del credito come da domanda) Con secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art 115 cpc posto che la datio rei non era mai stata contestata in primo grado da parte del detto fatto era stato CP_1 dato per pacifico ed opera quindi principio di non contestazione.
costituitosi in grado di appello chiede il rigetto dell'appello principale CP_1 ribadendo la mancanza di un piano di ammortamento aggiornato posto che quello prodotto risale al 2010 e vi è poi stato nel corso del rapporto una modifica dello stesso;
contesta che il certificato ex art 50 TUB prodotto da controparte fornisca adeguata prova del credito non contenendo l'esatta individuazione delle voci dare avere;
asserisce che i principi elaborati dalla giurisprudenza per le ipotesi di conto corrente quanto alla differenza tra saldaconto ed estratto conto valgono anche per il mutuo. Quanto alla datio rei contesta che ne sia stata data prova ed altresì eccepisce la inammissibilità del doc 3 prodotto con l'atto d'appello. Propone appello incidentale in punto spese affermando che essendo stata rigettata la domanda riconvenzionale di controparte, vi è soccombenza della cessionaria con vittoria sul punto dell'appellato. Propone altresì appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale. Con primo motivo di appello incidentale condizionato dopo aver richiamato la tesi espressa in primo grado in ordine al fatto che il tasso moratoria applicato sulla rata è pari al 14,13% ribadisce la rilevanza dei costi della fideiussione e dell'ipoteca quanto al calcolo del TAEG ed afferma con riferimento al contratto di mutuo in oggetto che con l'inclusione nel calcolo del costo delle garanzie reali e personali, il tasso annuo effettivo globale è al 12,16 %. Ha poi affermato che deve esser disatteso il principio sia pur espresso dalle Sezione unite della Cassazione secondo cui il tasso soglia di mora del periodo deve esser maggiorato Con secondo motivo di appello incidentale condizionato censura la appellata sentenza per aver rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni in oggetto ed afferma che anche le fideiussioni specifiche non si sottraggono al vaglio del contenuto distorsivo della concorrenza ottenuta attraverso l'applicazione uniforme e seriale delle clausole conformi al modello ABI Reitera infine la richiesta di CTU già svolta in primo grado.
si è costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado CP_7 relativamente alle statuizioni che la riguardano. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione pagina 10 di 15 RAGIONI DELLA DECISIONE I due motivi di appello principale vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi L'appello principale è fondato. E' principio consolidato che "In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (v Cass civ n.. 10507 2019 ; v anche Cass. civ. ord. n. 25584/18, Cass.civ n. 9389/16). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, una volta assolto dall'Istituto di credito l'onere della prova del titolo e dell'erogazione della somma data a mutuo spetta al debitore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (v. le citate Cass Civ . 10507 2019 e Cass. civ n. 9389/16). La stessa pronuncia Cass. civ n. 21/2023 citata nella appellata sentenza si pone in continuità con detti principi, in piana applicazione della regola generale dell'art 2697 cc. in ambito contrattuale;
detta sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della parte mutuante in un caso in cui essa aveva in concreto effettuato la produzione in giudizio di “copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria” , ma non ha affatto indicato che sia necessario un tal compendio probatorio, ai fini che qui occupano, avendo anzi testualmente precisato che
“ il credito fatto valere …. non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209). Nel caso qui in esame è stato prodotto in giudizio dall'attore il contratto di mutuo completo dell'allegato piano di ammortamento: detto documento ritualmente introdotto in giudizio costituisce, per il principio di acquisizione della prova, prova pertinente ai fini della decisione ancorchè sia stato prodotto dall'attore e non dalla convenuta. A ciò pagina 11 di 15 devesi comunque aggiungere che già lo stesso contratto di mutuo prodotto anche dalla convenuta e da ancorchè senza piano di ammortamento, indica alle Pt_1 CP_2 clausole 1 e 2 puntualmente tassi e altre economiche applicabili nonché le modalità di restituzione della somma mutuata (v clausola n .2) il che è già del tutto sufficiente ai fini che qui occupano La datio rei -che in linea generale può essere integrata sia da una vera e propria consegna materiale della somma sia dal porre la stessa nella disponibilità giuridica del mutuatario- non è mai stata contestata nel corso di tutto il giudizio di primo grado dall'attore ( neppure a fronte della indicazione da parte di nella sua comparsa CP_2 della sua intervenuta erogazione: si veda v pag 1 di detta comparsa laddove è scritto:
“La in data 19.4.2001, ha stipulato con la Cassa di RiPArmio di Parte_3
TO e ET PA (oggi, per quanto attiene al rapporto oggetto di causa, CP_2
) un contratto di mutuo, ottenendo l'erogazione della somma di Lire
[...]
1.500.000.000=, rimborsabile in dodici anni e sei mesi”). Non solo non vi è contestazione della datio ma altresì quanto al mutuo (che è un contratto reale) il ha svolto difese e richieste incompatibili con la volontà di CP_1 negare l'esistenza della datio posto che ciò che il predica è la gratuità dello CP_1 stesso in ragione della asserita pattuizione di interessi usurari e non il suo mancato perfezionamento per non esser mai stata erogata la somma mutuata. Il fatto della erogazione delle relative somme da parte dell'Istituto di credito può dunque considerarsi come ammesso, con conseguente esonero dall'onere della relativa prova. Pacifica dunque la datio e fornita la prova del titolo dal quale deriva l'obbligo restitutorio il credito della appellante risulta ulteriormente comprovato dal certificato ex art 50 DL. vo 385/93 prodotto in primo grado che dà conto del saldo al 30/11/2018 pari ad € 295.157,05.
Con l'allegazione e prova del titolo e della datio rei e con la allegazione dell'inadempimento dell'appellato all'obbligo di pagamento di detta somma parte appellante ha soddisfatto i suoi oneri di allegazione e prova;
necessita pertanto l' esame dell' appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
Il primo motivo va rigettato. In primis il si limita a richiamare la tesi già svolta in primo grado secondo CP_1 cui l' individuazione dell'effettivo tasso moratorio va condotta a mezzo di sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio in ragione del fatto che quest'ultimo va calcolato sulla intera rata ma non svolge un vero e proprio motivo di appello posto che non vi è alcuna considerazione critica volta ad intaccare il ragionamento del primo giudice – che ha richiamato sul punto la motivazione di cui alla sentenza Cass civ n. 17447 2019- secondo cui anche in caso di meccanismo di ammortamento alla francese in cui gli interessi moratori si calcolano sulla intera rata ormai scaduta i due tassi restino alternativi e non sommabili.
Quanto al superamento del tasso soglia in ragione dell'inserimento nel calcolo del TAEG dei costi delle garanzie non può che rilevarsi come l'allegazione di usurarietà sotto tale profilo risulti generica oltre che indimostrata. in questa sede CP_1
pagina 12 di 15 ribadisce quanto esposto nella conclusionale di primo grado ovvero che il TAEG risulterebbe pari , introducendo nel calcolo del TAEG i costi delle garanzie, al 12,16 % e richiama gli esiti sul punto della perizia di parte da egli prodotta. Va però rilevato che detta perizia provvede in primis a determinare il TAE nel 6.039% e il TAEG nel 9,73% (comunque inferiore al tasso soglia) senza illustrare specificamente i dati concreti posti alla base della suddetta determinazione limitandosi in linea generale ad affermare “che la differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse che è stato considerato in quest'ultimo calcolo rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento” : quanto poi alle spese inserite nel calcolo del Taeg vi è indicazione di un importo complessivo accompagnata dalla affermazione di aver considerato
“eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze ecc..” senza però alcuna specificazione che consenta dei comprendere quali siano state in concreto le singole spese considerate. La perizia attribuisce poi sic et simpliciter un valore percentuale alle garanzie da inserire nel calcolo del TAEG senza fornire elementi dotati di specificità (costi delle garanzie o in alternativa stime documentate basate su dati di mercato di allora in nessun modo fornite ) che consentano di verificare la correttezza del valore scelto. Nulla di ulteriore è stato allegato dal d tal che la richiesta di CTU si appalesa CP_1 meramente esplorativa . Non è poi condivisibile in relazione agli interessi moratori la pretesa dell'appellante di disattendere quanto alla individuazione del tasso soglia i criteri espressi dalla Corte di Cassazione sia con la sentenza a Sezione Unite del 19597/2020 sia con successive pronunce (si veda Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 e da ultimo
Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024), fondati sul principio di “simmetria” che questa Corte ritiene sia correttamente invocato. Il primo motivo dunque va rigettato Anche il secondo motivo di appello incidentale condizionato è infondato. Le garanzie personali prestate dal e di cui trattasi sono indubbiamente CP_1 specifiche (e non omnibus) in quanto rese a garanzia del solo contratto di mutuo. Con la condivisibile sentenza n. 21841 del 02/08/2024 la Corte di Cassazione ha precisato che “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
pagina 13 di 15 Ne discende che (v. Cass. civ sez 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024) “ In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” . Nel caso in esame dunque come ben motivato dal primo giudice, il non CP_1 poteva avvalersi della 'inversione dell'onere della prova, provocato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005” (id est della prova privilegiata integrata da dettoprovvedimento) che non riguarda le garanzie specifiche, ma era invece onerato di formulare allegazioni e prove puntuali in ordine alle pratiche o intese anticoncorrenziali censurate, alla applicazione “seriale” di dette pratiche da parte dell' Istituto di credito anche con riferimento alle fideiussioni specifiche emesse nel periodo e/o comunque alla specifica volontà dell'Isituto di credito di conformare la garanzia specifica in oggetto a dette Intese: dette allegazioni e prove difettano. L'appello incidentale condizionato va dunque rigettato. In accoglimento dell'appello principale va condannato al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 295.157,05 (comprensivo di Parte_1 interessi maturati fino al 30.11.2018) oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale fino al saldo. Il rigetto delle domande del e l'accoglimento della riconvenzionale CP_1 dell'appellante porta con sé anche il rigetto della pretesa di ( svolta in via di CP_1 appello incidentale) di vedersi rifondere le spese di primo grado dalla appellante Parte_1
Benchè in conseguenza della riforma si debba procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite di tutti i gradi, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite che vede vittoriosa l'appellante, quest'ultima ha chiesto espressamente che venga confermata nei suoi confronti la statuizione delle spese di lite della sentenza di primo grado che ha compensato le spese di lite tra la stessa e CP_1
ed ha chiesto la condanna di controparte alla sola rifusione delle spese
[...]
d'appello di tal che resta ferma la compensazione delle spese del primo grado. Nei confronti di , soccombente è già stato condannato CP_2 CP_1 al pagamento delle spese di lite di primo grado. Ferme le statuizioni delle spese di lite di primo grado stante la soccombenza CP_1
va condannato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di appello
[...] liquidate ai sensi del DM 147/22 sulla scorta del “ decisum” che ha accolto la domanda del valore di 295.157,05 oltre interessi convenzionali;
devesi peraltro dar atto che il valore della causa indicato dall'appellante per questo grado di giudizio, in € 1214,00 è erroneo posto che l'atto di appello vede una domanda del valore di 295.157,05 oltre interessi convenzionali (l'espressione “ovvero dell'altra somma che si riterrà di giustizia” è stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 14 di 15 va altresì condannato stante la soccombenza a rifondere anche ad CP_1
le spese del grado di appello CP_2
Le spese di lite del grado vengono liquidate nei medi dello scaglione di riferimento salvo che per le spese trattazione/istruttoria che vengono liquidate nei minimi non essendovi stata assunzione di prove Sussistono i presupposti a carico di per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale
P.Q.M.
La Corte d'appello di TO, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e per essa quale mandataria per la Parte_1 gestione del credito da nonché sull'appello incidentale e sull'appello Parte_2 incidentale condizionato di avverso la sentenza n. 186/2024 del CP_1
Tribunale di TO in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettato l'appello incidentale e l'appello incidentale condizionato di ed accolta la CP_1 domanda riconvenzionale della appellante 1) condanna a corrispondere ad l'importo di € CP_1 Parte_1
295.157,05 già comprensivo di interessi maturati fino al 30.11.2018, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale fino al saldo.
2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado che CP_1 liquida in € 17.179,00 per compenso professionale, € 1821,00 per contributo unificato, oltre spese generali ed oltre IVA e CNAP sugli importi ex lege assoggettabili
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado che CP_1 CP_2 liquida in € 17.179,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CNAP sugli importi ex lege assoggettabili Sussistono i presupposti a carico di per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale Deciso in TO, Camera di Consiglio del 17.6. 2025 La presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di TO, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Fermanelli Renata - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa rg 106/ 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data
14.05.2024 da
, e per essa da quale mandataria Parte_1 Parte_2 per la gestione del credito in virtù di procura, autenticata in data 3.12.2018 a ministero del Notaio Dott. , notaio in Milano, Repertorio n° 61592 e Raccolta n° Persona_1
11920, registrata a Milano 4 in data 4.12.2018 al n° 54385 serie IT rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Alibrandi del foro di Milano
- appellante - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Michele Gnocato del foro di Torino
- appellato - appellante incidentale - e
CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini del Foro di Verona
-appellata oggetto: mutuo e fideiussione in punto: riforma sentenza n. 186/2024 del Tribunale di TO
pagina 1 di 15 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 17.06 .2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TO adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare: Nel merito
- in accoglimento della domande e delle argomentazioni tutte formulate dall'appellante riformare in via parziale per le ragioni indicate in narrativa, la sentenza n. 186 del 16.2.2024 del Tribunale di TO Dott.ssa Giuseppina Passarelli, pubblicata il 16.2.2024 e notificata in data 15.4.2024 2. Per l'effetto accogliere le conseguenti domande di seguito riportate: in via riconvenzionale condannare il Signor al pagamento in favore di CP_1 della somma complessiva di € 295.157,05 oltre interessi al Parte_1 tasso convenzionale maturati e maturandi a decorrere dal 28.12.2010 e fino al saldo ovvero dell'altra somma che si riterrà di giustizia . Con riferimento all'appello incidentale spiegato dall'appellato sig. CP_1
- rigettare la richiesta di rideterminazione delle statuizioni di primo grado in punto spese
- e per l'effetto confermare la sentenza n. 186/22024 resa dal Tribunale di TO in data 16.2.2024 in tema di spese legali, con riferimento al diretto rapporto parte attorea/ Parte_1 relativamente all'appello incidentale e condizionato proposto sempre dalla predetta parte appellata
- rigettare integralmente le domande tutte svolte dall'appellato sig. CP_1 in via incidentale condizionata poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nell'interesse di nel giudizio di primo grado Parte_1 in ogni caso respingere le istanze istruttorie (CTU contabile) proposte dalla difesa di parte appellante in quanto inammissibili ed inidonee a sostituire mezzi di prova che CP_1 avrebbero dovuto essere adeguatamente forniti dalla predetta parte. Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio di appello. Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza sollevata anche in via preliminare e deduzione, NEL MERITO, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 186/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 16.2.2024 anche per diversa motivazione.
pagina 2 di 15 IN VIA INCIDENTALE: per i motivi dedotti rideterminare la statuizione di primo grado in punto spese, con vittoria di parte appellata e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario di entrambi i gradi del giudizio;
IN VIA INCIDENTALE E CONDIZIONATA Nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla appellante, riformare la sentenza n. 186/24, accogliendo pertanto le domande formulate dalla parte appellata e per l'effetto: per il contratto di fideiussione: a) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità anche parziale del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, b) accertare e dichiarare la nullità delle sole clausole pattuite all'articolo 6 del contratto di mutuo del 19.4.2001 e all'articolo 6 del contratto di fideiussione del 27.12.2010. c) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice, con rigetto della domanda riconvenzionale svolta da Pt_1
d) In ogni caso: accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante. Per il contratto di mutuo (REP. N.70876, RACC 10645): e) Accertare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa e se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
f) per l'effetto: dichiarare la nullità del contratto del predetto contratto di mutuo e la conseguente la gratuità ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto compensare quanto indebitamente percepito con quanto richiesto, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contratto oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio di cui il difensore si dichiara antistatario. Con espressa rinuncia alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate nei confronti della Controparte_3
Per CP_2
- respingere, in quanto infondati, l'appello incidentale e l'appello incidentale condizionato proposti da CP_1
- Confermare la sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni che riguardano
. CP_2
Con rifusione delle spese del giudizio d'appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 15 1.1 ha convenuto in giudizio quale cessionaria CP_1 Parte_1 di crediti di (già di Cassa Rurale di TO e ET) premettendo Controparte_2 che il 19.04.2001, AV S.r.l., poi fallita, aveva stipulato con la Cassa di RiPArmio di TO e ET un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di Euro 774.685,35, a garanzia del quale era stata costituita ipoteca su un immobile della mutuante ed era stata rilasciata fidejussione da parte dell'attore e di CP_4
Ha affermato che egli era legittimato ad agire in giudizio anche in relazione al mutuo in quanto fideiussore del contratto di mutuo in oggetto asserendo che in ogni caso anche in presenza di fideiussioni omnibus e di contratti autonomi di garanzia “qualora l'esposizione bancaria … sia caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, in considerazione della loro nullità è consentito ai fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis” aggiungendo che “al pari i garanti e fideiussori sono legittimati ad eccepire la nullità della fideiussione (anche) per violazione del divieto di intese concorrenziali ex art. 2 l. 287/1990” Quanto al contratto di mutuo ha esposto che da una perizia tecnica che egli aveva fatto eseguire era risultato esservi pattuizione di interessi usurari. Dall' articolo 1 del contratto si deduceva che il tasso moratorio doveva esser applicato nei confronti della rata interamente calcolata e pertanto in caso di mora, l'interesse moratorio si applicava sulla rata comprensiva di capitale e del tasso di interessi corrispettivo: ne conseguiva che “ per espressa previsione contrattuale il tasso moratorio in caso di applicazione della mora si somma al tasso corrispettivo… “ di tal che il mancato pagamento non comportava una sostituzione del tasso (corrispettivo/moratorio) ma una sua cumulabilità; anche gli interessi moratori dovevano essere inclusi nel calcolo del TEG ed erano sottoposti alla normativa in materia di usura. Ancora ha affermato che la penale per estinzione anticipata doveva essere ricompresa nella verifica dell'usurarietà del mutuo, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione Ha aggiunto che anche i costi inerenti alle fideiussioni prestate e all'ipoteca dovevano essere inseriti nel calcolo del Taeg come da ultime rilevazioni della Banca d'Italia, posto che le fideiussioni prestate erano finalizzate ad assicurare il rimborso del credito erogato all'atto di finanziamento ed erano accessorie al mutuo. Anche l'art. 644 c.p. considerava rilevanti, nel computo del tasso usurario, tutte le voci economiche applicate nell'ambito di un'operazione di erogazione del credito. Ciò posto ha ulteriormente asserito che la violazione della normativa antiusura determinava la gratuità del prestito ex art. 1815 c. 2, c.c. e dava diritto alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso ex art. 2033 c.c., ovvero alla compensazione delle stesse con quanto ancora dovuto alla Banca. Quanto alle garanzie fideiussorie ha affermato che esse erano state rilasciate su modulo uniforme Abi contenente le clausole2,6,8. contrarie a norme imperative, come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2.05.2005 n. 55; ha asserito che gravava sulla Banca l'onere di provare che il contratto di fideiussione non costituisse applicazione di una intesa illecita ed ha affermato che dalla violazione su esposta pagina 4 di 15 discendeva la nullità ex art 1418 cc delle fideiussioni riproduttive delle censurate clausole , con impossibilità per la Banca di avvalersi delle garanzie ed ha rilevato che nel caso di specie la fideiussione riproduceva dette clausole sicchè essa era nulla Da ultimo ha affermato che dalla nullità del contratto di mutuo non poteva che derivare anche l'estinzione delle ipoteche prestate.. Ha rassegnato le conclusioni qui riprodotte : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, NEL MERITO: per il contratto di mutuo (REP. N.70876, RACC 10645):
Accertare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa e se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto:
- dichiarare la nullità del contratto del predetto contratto di mutuo e la conseguente la gratuità ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per le ragioni di cui in premessa, con riservata istanza di trascrizione della presente domanda presso l'Ufficio Tavolare competente relativamente agli immobili di cui in premessa.
- condannare la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- dichiarare l'estinzione delle ipoteche prestate, e particolare, dichiarare la cancellazione dell'ipoteca così indicata: Comune Catastale di Cles, partita tavolare 3189, p.ed. 1129, porzione materiale 4. Per il contratto di fideiussione: accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca D'Italia con provvedimento del 2005, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante”. Costituitasi in giudizio ha premesso che a seguito di Parte_1 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” di data 14.11.2018, con efficacia dal 29.11.2018, essa aveva assunto la titolarità pro-soluto di un portafoglio di crediti pecuniari indicati nell'atto di cessione e che aveva dato notizia dell'avvenuta cessione a mezzo pubblicazione sulla G.U., Parte Seconda n. 143 dell'11.12.2018 Ha poi allegato, in sintesi quanto al contratto di mutuo:
- che, la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo era generica ed altresì comunque indimostrata osservando come ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorreva operare la valutazione distinta del tasso soglia per l'interesse corrispettivo e del tasso soglia per l'interesse moratorio;
- che la finalità della penale di estinzione anticipata non era quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito nell'ipotesi in pagina 5 di 15 cui il mutuatario intendesse esercitare tale sua facoltà, e che, fin quando il mutuatario non provava di averla corrisposta, questa restava puramente virtuale;
inoltre ai fini della rilevazione della soglia usuraria, doveva escludersi che si dovesse tener conto del T.E.G. e delle penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- che non sussisteva nullità del mutuo né gratuità dello stesso. In ordine alla garanzia fideiussoria ha innanzitutto esposto che in data 27.12.2010, l'attore aveva sottoscritto un'ulteriore fideiussione a garanzia del mutuo del 19.04.2001, per il debito residuo di Euro 365.064,00 ed ha precisato di aver inviato in data 09.12.2020, ai fideiussori una lettera raccomandata A/R interruttiva della prescrizione;
lettera interruttiva era stata inviata anche ad AV, prima del fallimento in data 5.11.2020
Ha poi asserito: che nel caso di specie, non sussisteva la dedotta nullità della fideiussione posto che la illicietà della intesa non determinava una nullità del contratto
“a valle”; che la fidejussione in oggetto non conteneva alcun richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus;
che in ogni caso l'eventuale nullità per contrasto che la normativa antitrust non involgeva l'intera fideiussione, ma solamente le singole clausole ritenute abusive dalla Banca d'Italia. Ha allegato che essa, in forza della fideiussione stipulata in data 27.12.2010 era tuttora creditrice nei confronti dell' attore della somma di Euro 295.157,05, oltre interessi successivi al tasso convenzionale: oltre a chiedere il rigetto delle avverse domande ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento di dette somme. Si è costituita volontariamente in giudizio , deducendo in sintesi: Controparte_2
- che la doglianza relativa all'usurarietà del tasso moratorio del mutuo era generica e comunque infondata posto che per giungere a tale conclusione, l'attore aveva erroneamente sommato il tasso di mora, così come previsto nel contratto, al tasso corrispettivo nel mentre tale “operazione” non era condivisibile posto che la rata scaduta era un debito “di capitale”;
- che la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento non rappresentava un tasso d'interesse in quanto non costituiva un costo del finanziamento e, nella maggior parte dei casi, la stessa non veniva applicata;
peraltro, la sua applicazione era alternativa al tasso d'interesse;
- che l'affermazione secondo cui nel computo degli elementi diretti ad individuare il tasso d'interesse applicato dalla Banca al contratto di mutuo contestato dovesse esser considerato anche “il costo” relativo alla garanzia acquisita dal creditore era stata svolta in termini astratti, senza alcun specifico riferimento al mutuo contestato e senza alcuna indicazione dei valori che sarebbero stati così determinati;
che comunque la stessa relazione tecnica di parte depositata in causa dal portava ad escludere CP_1 che, in concreto computando tali asseriti costi, si pervenisse al superamento del tasso soglia pagina 6 di 15 - che, in ogni caso la nullità della clausola sugli interessi moratori non avrebbe potuto portare con sé anche quella degli interessi corrispettivi ed era pacifico nel caso in esame che gli interessi corrispettivi previsti nel contratto di mutuo fossero al di sotto del tasso soglia all'epoca rilevato.
Quanto alle fideiussioni ha rilevato che la doglianza inerente alla violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 era infondata in quanto nel caso in esame non era stata stipulata una fideiussione omnibus, né si era in presenza di fideiussione rilasciata mediante un
“modulo” di contenuto generale;
al contrario, l'impegno di garanzia era contenuto nel contratto di mutuo e si riferiva alle specifiche obbligazioni sorte a carico della Società mutuataria con la stipula di detta operazione. In ogni caso la nullità di alcune clausole non si poteva estendere all'intera obbligazione di garanzia. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree. Con memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc parte attrice ha eccepito la nullità anche della fideiussione rilasciata il 27.12.2010 nelle clausole riproduttive del modello ABI censurato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005; ha altresì eccepito che dalla nullità conseguiva l'impossibilità della Banca di avvalersi della garanzia, per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. , termine che non era stato osservato dalla
[...]
con la memoria 183 VI n.1 comma cpc ha eccepito la Controparte_5 carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a sé con riferimento “alle passività, alle pretese ed alle responsabilità anche di natura patrimoniale restitutorie e/o risarcitorie rivenienti dal rapporto fonte del credito ceduto e da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data di trasferimento del credito stesso” essendo essa in realtà subentrata a titolo particolare solo nei crediti vantati da e dunque CP_2 dal lato attivo e non anche dal lato passivo. essendo rimasta esclusiva “legittimata” passiva Controparte_2
In comparsa conclusionale l'attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla per non aver adeguatamente provato di essere divenuta titolare del credito Pt_1 portante il mutuo n. rep. 70876, racc. 10645 in origine stipulato con la Cassa Rurale, poi divenuta cedente. CP_2
Con sentenza n.186 /2024 il Tribunale di TO ha rigettato le domande attoree;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Parte_1
nei confronti di parte attrice;
ha condannato parte attrice alla rifusione in favore
[...] di delle spese di lite e compensato integralmente le spese di lite tra Controparte_2
l'attore e Parte_1
La sentenza impugnata per quanto qui di interesse ha innanzitutto ritenuto provata la sussistenza di titolarità attiva dei crediti in capo ad;
ha altresì Controparte_6 ritenuto il difetto di titolarità passiva della stessa in ordine ad eventuali controcrediti e/o pretese restitutorie di motivando che la cessione del credito ha un effetto CP_1
pagina 7 di 15 circoscritto essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto. Quanto al mutuo ha dato atto che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, c. 4 della legge n.108 del 1996, vanno qualificati come usurari, ma ha altresì rilevato come ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori stante la loro alternatività ed ha ritenuto non condivisibile la ricostruzione attorea operata con sommatoria dei due tassi, affermando che il contratto di mutuo con ammortamento cd “francese” o “alla francese” presenza non tanto anatocismo quanto piuttosto un lecito meccanismo di interesse composto e che anche in tal caso gli interessi corrispettivi e moratori restano alternativi, i primi venendo corrisposti sul capitale residuo nel caso di regolare pagamento, i secondi venendo calcolati su rata ormai scaduta. Ha escluso che la commissione di estinzione anticipata potesse essere utilizzata nel calcolo della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla l. n. 108 del 1996 affermando che essa integra un costo connesso alla sola facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, e non è collegata all'erogazione del credito e, dunque, non può essere utilizzata nel calcolo ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla l. n. 108 del 1996. Ha poi affermato che la pretesa usurarietà in forza della l'inclusione nel calcolo del TAEG dei costi delle fideiussioni e delle garanzie reali prestate era affermazione del tutto generica, apodittica ed indimostrata . Ha ritenuto in ogni caso assorbente il fatto che l'eventuale usurarietà dei tassi moratori non comportava la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori nel mentre la ripetizione di interessi ed altri oneri era stata richiesta dall'attore assumendo la gratuità del rapporto. Quanto alle fideiussioni ha rilevato trattarsi di fideiussioni specifiche essendo stata prestata a garanzia del solo contratto di mutuo. Ha osservato che tale contratto si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005; ha affermato che, spettava all'attore che aveva eccepito la nullità dell'intera fideiussione, l'onere di dimostrare la diversa volontà, sulla scorta della quale non avrebbe sottoscritto il contratto fideiussorio senza le clausole sopra richiamate. Ancora ha sottolineato che trattandosi di fideiussione specifica, non era automatica neppure la declaratoria di nullità parziale delle clausole restrittive della concorrenza, diversamente che per le fideiussioni omnibus e che a tal riguardo erano necessarie specifiche deduzioni difensive, nel caso di specie assenti. Ha conclusivamente rigettato tutte le domande attoree. Ha rigettato anche la domanda svolta in via riconvenzionale da Parte_1
[...
affermando che essa aveva posto alla base della propria pretesa la certificazione ex art. 50 del Testo Unico Bancario, nonché il contratto di mutuo e il negozio fideiussorio e pagina 8 di 15 che tale documentazione non era sufficiente per ritenere assolto l'onere della prova gravante sulla parte creditrice . Ha asserito che sul punto era necessario ”allegare anche il piano di ammortamento e una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché un estratto autentico del libro giornale della Banca (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21 del 2023)”. Ha anche rilevato che necessitava la prova della datio rei e in particolare dell'accredito della somma in conto corrente previsto dall'art. 1 del contratto di mutuo ipotecario . Ha conclusivamente affermato che “ La parte attorea in via riconvenzionale non ha fornito la prova di tale accredito, equivalente alla datio rei necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e non ha allegato il piano di ammortamento del mutuo e una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché un estratto autentico del libro giornale della Banca”. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale. Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2024, e Parte_1 per essa quale mandataria ha proposto appello chiedendo, in parziale Parte_2 riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado con vittoria di spese. lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui ha rigettato la sua domanda riconvenzionale ritenendo che essa non abbia sufficientemente provato la sua pretesa. Con primo motivo di appello adduce la violazione dell'art 116 cpc : osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il piano d'ammortamento è sempre stato agli atti in quanto depositato con l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione del quale documento n. 2 allegato da parte attrice ed invoca il principio di CP_1 acquisizione della prova, secondo cui la prova può essere utilizzata a vantaggio della parte che l'ha prodotta così come a vantaggio della controparte. Rinviene una ulteriore violazione dei principi di valutazione delle prove, nella negazione che parte appellante abbia prodotto una certificazione del credito ed osserva che invece il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositato in primo grado, è l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B, completo alla data del 30.11.2018 dell'indicazione del capitale, delle rate insolute e degli interessi per il complessivo importo di € 295.157,05. Osserva che peraltro trattandosi non di contratto di conto corrente, bensì di contratto di mutuo la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte. Quanto alla traditio rei rileva che è sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione del quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo. Produce un nuovo documento (il doc 3) a comprovare il quantum e ne predica la ammissibilità ai sensi dell'art. 345 pagina 9 di 15 c.p.c. in quanto il rilievo della mancata prova della traditio rei è emerso soltanto in sentenza. Afferma che comunque la prova sul punto è data anche da ulteriori e incontrovertibili fatti e circostanze quali il possesso del titolo da parte di e Parte_1
l'avvenuta insinuazione al passivo del fallimento della società AV S.r.l. (con ammissione del credito come da domanda) Con secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art 115 cpc posto che la datio rei non era mai stata contestata in primo grado da parte del detto fatto era stato CP_1 dato per pacifico ed opera quindi principio di non contestazione.
costituitosi in grado di appello chiede il rigetto dell'appello principale CP_1 ribadendo la mancanza di un piano di ammortamento aggiornato posto che quello prodotto risale al 2010 e vi è poi stato nel corso del rapporto una modifica dello stesso;
contesta che il certificato ex art 50 TUB prodotto da controparte fornisca adeguata prova del credito non contenendo l'esatta individuazione delle voci dare avere;
asserisce che i principi elaborati dalla giurisprudenza per le ipotesi di conto corrente quanto alla differenza tra saldaconto ed estratto conto valgono anche per il mutuo. Quanto alla datio rei contesta che ne sia stata data prova ed altresì eccepisce la inammissibilità del doc 3 prodotto con l'atto d'appello. Propone appello incidentale in punto spese affermando che essendo stata rigettata la domanda riconvenzionale di controparte, vi è soccombenza della cessionaria con vittoria sul punto dell'appellato. Propone altresì appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento dell'appello principale. Con primo motivo di appello incidentale condizionato dopo aver richiamato la tesi espressa in primo grado in ordine al fatto che il tasso moratoria applicato sulla rata è pari al 14,13% ribadisce la rilevanza dei costi della fideiussione e dell'ipoteca quanto al calcolo del TAEG ed afferma con riferimento al contratto di mutuo in oggetto che con l'inclusione nel calcolo del costo delle garanzie reali e personali, il tasso annuo effettivo globale è al 12,16 %. Ha poi affermato che deve esser disatteso il principio sia pur espresso dalle Sezione unite della Cassazione secondo cui il tasso soglia di mora del periodo deve esser maggiorato Con secondo motivo di appello incidentale condizionato censura la appellata sentenza per aver rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni in oggetto ed afferma che anche le fideiussioni specifiche non si sottraggono al vaglio del contenuto distorsivo della concorrenza ottenuta attraverso l'applicazione uniforme e seriale delle clausole conformi al modello ABI Reitera infine la richiesta di CTU già svolta in primo grado.
si è costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado CP_7 relativamente alle statuizioni che la riguardano. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione pagina 10 di 15 RAGIONI DELLA DECISIONE I due motivi di appello principale vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi L'appello principale è fondato. E' principio consolidato che "In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (v Cass civ n.. 10507 2019 ; v anche Cass. civ. ord. n. 25584/18, Cass.civ n. 9389/16). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, una volta assolto dall'Istituto di credito l'onere della prova del titolo e dell'erogazione della somma data a mutuo spetta al debitore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (v. le citate Cass Civ . 10507 2019 e Cass. civ n. 9389/16). La stessa pronuncia Cass. civ n. 21/2023 citata nella appellata sentenza si pone in continuità con detti principi, in piana applicazione della regola generale dell'art 2697 cc. in ambito contrattuale;
detta sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatorio a carico della parte mutuante in un caso in cui essa aveva in concreto effettuato la produzione in giudizio di “copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria” , ma non ha affatto indicato che sia necessario un tal compendio probatorio, ai fini che qui occupano, avendo anzi testualmente precisato che
“ il credito fatto valere …. non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209). Nel caso qui in esame è stato prodotto in giudizio dall'attore il contratto di mutuo completo dell'allegato piano di ammortamento: detto documento ritualmente introdotto in giudizio costituisce, per il principio di acquisizione della prova, prova pertinente ai fini della decisione ancorchè sia stato prodotto dall'attore e non dalla convenuta. A ciò pagina 11 di 15 devesi comunque aggiungere che già lo stesso contratto di mutuo prodotto anche dalla convenuta e da ancorchè senza piano di ammortamento, indica alle Pt_1 CP_2 clausole 1 e 2 puntualmente tassi e altre economiche applicabili nonché le modalità di restituzione della somma mutuata (v clausola n .2) il che è già del tutto sufficiente ai fini che qui occupano La datio rei -che in linea generale può essere integrata sia da una vera e propria consegna materiale della somma sia dal porre la stessa nella disponibilità giuridica del mutuatario- non è mai stata contestata nel corso di tutto il giudizio di primo grado dall'attore ( neppure a fronte della indicazione da parte di nella sua comparsa CP_2 della sua intervenuta erogazione: si veda v pag 1 di detta comparsa laddove è scritto:
“La in data 19.4.2001, ha stipulato con la Cassa di RiPArmio di Parte_3
TO e ET PA (oggi, per quanto attiene al rapporto oggetto di causa, CP_2
) un contratto di mutuo, ottenendo l'erogazione della somma di Lire
[...]
1.500.000.000=, rimborsabile in dodici anni e sei mesi”). Non solo non vi è contestazione della datio ma altresì quanto al mutuo (che è un contratto reale) il ha svolto difese e richieste incompatibili con la volontà di CP_1 negare l'esistenza della datio posto che ciò che il predica è la gratuità dello CP_1 stesso in ragione della asserita pattuizione di interessi usurari e non il suo mancato perfezionamento per non esser mai stata erogata la somma mutuata. Il fatto della erogazione delle relative somme da parte dell'Istituto di credito può dunque considerarsi come ammesso, con conseguente esonero dall'onere della relativa prova. Pacifica dunque la datio e fornita la prova del titolo dal quale deriva l'obbligo restitutorio il credito della appellante risulta ulteriormente comprovato dal certificato ex art 50 DL. vo 385/93 prodotto in primo grado che dà conto del saldo al 30/11/2018 pari ad € 295.157,05.
Con l'allegazione e prova del titolo e della datio rei e con la allegazione dell'inadempimento dell'appellato all'obbligo di pagamento di detta somma parte appellante ha soddisfatto i suoi oneri di allegazione e prova;
necessita pertanto l' esame dell' appello incidentale condizionato proposto dal CP_1
Il primo motivo va rigettato. In primis il si limita a richiamare la tesi già svolta in primo grado secondo CP_1 cui l' individuazione dell'effettivo tasso moratorio va condotta a mezzo di sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio in ragione del fatto che quest'ultimo va calcolato sulla intera rata ma non svolge un vero e proprio motivo di appello posto che non vi è alcuna considerazione critica volta ad intaccare il ragionamento del primo giudice – che ha richiamato sul punto la motivazione di cui alla sentenza Cass civ n. 17447 2019- secondo cui anche in caso di meccanismo di ammortamento alla francese in cui gli interessi moratori si calcolano sulla intera rata ormai scaduta i due tassi restino alternativi e non sommabili.
Quanto al superamento del tasso soglia in ragione dell'inserimento nel calcolo del TAEG dei costi delle garanzie non può che rilevarsi come l'allegazione di usurarietà sotto tale profilo risulti generica oltre che indimostrata. in questa sede CP_1
pagina 12 di 15 ribadisce quanto esposto nella conclusionale di primo grado ovvero che il TAEG risulterebbe pari , introducendo nel calcolo del TAEG i costi delle garanzie, al 12,16 % e richiama gli esiti sul punto della perizia di parte da egli prodotta. Va però rilevato che detta perizia provvede in primis a determinare il TAE nel 6.039% e il TAEG nel 9,73% (comunque inferiore al tasso soglia) senza illustrare specificamente i dati concreti posti alla base della suddetta determinazione limitandosi in linea generale ad affermare “che la differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse che è stato considerato in quest'ultimo calcolo rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento” : quanto poi alle spese inserite nel calcolo del Taeg vi è indicazione di un importo complessivo accompagnata dalla affermazione di aver considerato
“eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze ecc..” senza però alcuna specificazione che consenta dei comprendere quali siano state in concreto le singole spese considerate. La perizia attribuisce poi sic et simpliciter un valore percentuale alle garanzie da inserire nel calcolo del TAEG senza fornire elementi dotati di specificità (costi delle garanzie o in alternativa stime documentate basate su dati di mercato di allora in nessun modo fornite ) che consentano di verificare la correttezza del valore scelto. Nulla di ulteriore è stato allegato dal d tal che la richiesta di CTU si appalesa CP_1 meramente esplorativa . Non è poi condivisibile in relazione agli interessi moratori la pretesa dell'appellante di disattendere quanto alla individuazione del tasso soglia i criteri espressi dalla Corte di Cassazione sia con la sentenza a Sezione Unite del 19597/2020 sia con successive pronunce (si veda Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 e da ultimo
Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024), fondati sul principio di “simmetria” che questa Corte ritiene sia correttamente invocato. Il primo motivo dunque va rigettato Anche il secondo motivo di appello incidentale condizionato è infondato. Le garanzie personali prestate dal e di cui trattasi sono indubbiamente CP_1 specifiche (e non omnibus) in quanto rese a garanzia del solo contratto di mutuo. Con la condivisibile sentenza n. 21841 del 02/08/2024 la Corte di Cassazione ha precisato che “ La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
pagina 13 di 15 Ne discende che (v. Cass. civ sez 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024) “ In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” . Nel caso in esame dunque come ben motivato dal primo giudice, il non CP_1 poteva avvalersi della 'inversione dell'onere della prova, provocato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005” (id est della prova privilegiata integrata da dettoprovvedimento) che non riguarda le garanzie specifiche, ma era invece onerato di formulare allegazioni e prove puntuali in ordine alle pratiche o intese anticoncorrenziali censurate, alla applicazione “seriale” di dette pratiche da parte dell' Istituto di credito anche con riferimento alle fideiussioni specifiche emesse nel periodo e/o comunque alla specifica volontà dell'Isituto di credito di conformare la garanzia specifica in oggetto a dette Intese: dette allegazioni e prove difettano. L'appello incidentale condizionato va dunque rigettato. In accoglimento dell'appello principale va condannato al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 295.157,05 (comprensivo di Parte_1 interessi maturati fino al 30.11.2018) oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale fino al saldo. Il rigetto delle domande del e l'accoglimento della riconvenzionale CP_1 dell'appellante porta con sé anche il rigetto della pretesa di ( svolta in via di CP_1 appello incidentale) di vedersi rifondere le spese di primo grado dalla appellante Parte_1
Benchè in conseguenza della riforma si debba procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite di tutti i gradi, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite che vede vittoriosa l'appellante, quest'ultima ha chiesto espressamente che venga confermata nei suoi confronti la statuizione delle spese di lite della sentenza di primo grado che ha compensato le spese di lite tra la stessa e CP_1
ed ha chiesto la condanna di controparte alla sola rifusione delle spese
[...]
d'appello di tal che resta ferma la compensazione delle spese del primo grado. Nei confronti di , soccombente è già stato condannato CP_2 CP_1 al pagamento delle spese di lite di primo grado. Ferme le statuizioni delle spese di lite di primo grado stante la soccombenza CP_1
va condannato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di appello
[...] liquidate ai sensi del DM 147/22 sulla scorta del “ decisum” che ha accolto la domanda del valore di 295.157,05 oltre interessi convenzionali;
devesi peraltro dar atto che il valore della causa indicato dall'appellante per questo grado di giudizio, in € 1214,00 è erroneo posto che l'atto di appello vede una domanda del valore di 295.157,05 oltre interessi convenzionali (l'espressione “ovvero dell'altra somma che si riterrà di giustizia” è stata introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 14 di 15 va altresì condannato stante la soccombenza a rifondere anche ad CP_1
le spese del grado di appello CP_2
Le spese di lite del grado vengono liquidate nei medi dello scaglione di riferimento salvo che per le spese trattazione/istruttoria che vengono liquidate nei minimi non essendovi stata assunzione di prove Sussistono i presupposti a carico di per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale
P.Q.M.
La Corte d'appello di TO, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e per essa quale mandataria per la Parte_1 gestione del credito da nonché sull'appello incidentale e sull'appello Parte_2 incidentale condizionato di avverso la sentenza n. 186/2024 del CP_1
Tribunale di TO in parziale riforma dell'appellata sentenza, rigettato l'appello incidentale e l'appello incidentale condizionato di ed accolta la CP_1 domanda riconvenzionale della appellante 1) condanna a corrispondere ad l'importo di € CP_1 Parte_1
295.157,05 già comprensivo di interessi maturati fino al 30.11.2018, oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale fino al saldo.
2) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado che CP_1 liquida in € 17.179,00 per compenso professionale, € 1821,00 per contributo unificato, oltre spese generali ed oltre IVA e CNAP sugli importi ex lege assoggettabili
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado che CP_1 CP_2 liquida in € 17.179,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CNAP sugli importi ex lege assoggettabili Sussistono i presupposti a carico di per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione incidentale Deciso in TO, Camera di Consiglio del 17.6. 2025 La presidente rel ed est
Dott. Guzzo Liliana
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