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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 828/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 828/2025, promossa da
(C.F. ), generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIO VINCENZO parte ricorrente contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Signora e il Signor b) Parte_1 Controparte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di procedere alla annotazione della sentenza. Vinte le spese di giudizio in caso di opposizione o di domande svolte dal resistente nei confronti della ricorrente;
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/4/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 4/4/1982 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Novara) e che dalla loro unione è nata , maggiorenne economicamente autosufficiente. Con Per_1 decreto del 21/1/1997, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione.
Con il ricorso, quindi, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
***
La prima udienza del 2/10/2025 è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione della ricorrente.
All'udienza del 30/10/2025, dichiarata la contumacia di la ricorrente ha confermato CP_1 la volontà di divorziare. Quindi, dopo la discussione orale della difesa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 21/1/1997. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla tipologia di pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in data 4/4/1982 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Novara, al n. 56 parte II, serie A, anno 1982)
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 828/2025, promossa da
(C.F. ), generalizzato in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIO VINCENZO parte ricorrente contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Signora e il Signor b) Parte_1 Controparte_1 ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di procedere alla annotazione della sentenza. Vinte le spese di giudizio in caso di opposizione o di domande svolte dal resistente nei confronti della ricorrente;
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/4/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 4/4/1982 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di CP_1
Novara) e che dalla loro unione è nata , maggiorenne economicamente autosufficiente. Con Per_1 decreto del 21/1/1997, il Tribunale di Novara ha omologato la separazione.
Con il ricorso, quindi, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
***
La prima udienza del 2/10/2025 è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione della ricorrente.
All'udienza del 30/10/2025, dichiarata la contumacia di la ricorrente ha confermato CP_1 la volontà di divorziare. Quindi, dopo la discussione orale della difesa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 21/1/1997. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla tipologia di pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto in data 4/4/1982 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Novara, al n. 56 parte II, serie A, anno 1982)
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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