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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5130 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(P.Iva n. C.f. n. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Cairoli n. 38
ATTORE
contro
(P. Iva n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Bufano, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC del medesimo difensore
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari. CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e
dichiarare, anche in considerazione del lungo tempo
trascorso dalla comunicazione del recesso e della mutata
condizione della convenuta, la legittimità di recedere da
parte di per i conti correnti Parte_1
intrattenuti da a con la Filiale di Controparte_2
Perugia via XX Settembre, il primo con numerazione
1000/6755 ed un secondo con numerazione 1000/6918 e per
l'effetto consentire l'estinzione dei conti correnti e
quindi annullare e comunque revocare l'Ordinanza del
Tribunale di Perugia pronunciata nel procedimento cautelare
r.g. 3815/2023. Con ogni conseguenza in ordine alle spese
di lite sia della fase cautelare che della presente fase di
merito”.
Per la convenuta: “Nel merito, accertare l'abuso del
diritto posto in essere dalla banca con l'esercizio del
recesso dai rapporti di conto corrente e, per l'effetto: a)
rigettare la domanda presentata da Parte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) confermare
gli effetti e le disposizioni dell'ordinanza cautelare
emessa da Codesto On.le Tribunale il 18.10.2023 (RG. n.
Pag. 2 di 21 3815/2023) nonché del provvedimento di rigetto del reclamo
presentato dalla banca attrice ex art. 669-terdecies c.p.c.
(Rg. n. 4400/2023); c) dichiarare, anche nel presente
giudizio di merito, la inefficacia dei recessi unilaterali
esercitati dalla banca con riferimento ai conti corrente n.
6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, nonché l'obbligo
della società attrice di dare esecuzione ai contratti in
essere e all'erogazione di tutti i servizi ad essi
collegati. Con ogni connessa statuizione in ordine alle
spese e competenze di lite del di giudizio, comunque da
distrarsi in caso di soccombenza della controparte in
favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati all'odierna attrice l'odierna convenuta Parte_1
adiva il Tribunale di Perugia affinché Controparte_1
“ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669 bis
e 700 e ss. c.p.c. voglia, rigettata e disattesa ogni
istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto
inaudita altera parte o in subordine previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti: - inibire e
sospendere l'efficacia esecutiva dei recessi unilaterali
Pag. 3 di 21 dai contratti di conto corrente esercitati dalla banca
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, con sede in Torino alla Piazza San Carlo
156 - P.IVA n. , con le missive dell'11.8.2023; P.IVA_2
- inibire o comunque sospendere ogni atto posto in essere
dalla banca finalizzato a estinguere Parte_1
e/o cessare i rapporti di conto corrente recanti n.
6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, ordinando a detto
istituto di credito di continuare ad erogare tutti i
servizi oggetto del suddetto contratto bancario…”.
Deduceva in particolare la ricorrente:
1.1 di operare nel campo della negoziazione di valuta virtuale e di essere perciò tenuta - a norma del Decreto
Ministeriale 13 gennaio 2022, recante “Modalità e
tempistica con cui i prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi
di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria
operatività sul territorio nazionale nonché forme di
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e le forze di polizia” - a comunicare trimestralmente il controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali detenute da ciascun proprio cliente, il controvalore complessivo in euro delle operazioni di
Pag. 4 di 21 conversione da valuta legale a virtuale (e viceversa) e il controvalore in euro dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale, relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili,
tutte attività per espletare le quali aveva acceso, presso la banca odierna attrice, due rapporti di conto corrente,
n. 6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, regolati da identiche condizioni generali;
1.2 che la banca stessa, con raccomandate in data
11.08.2023, le comunicava il preavviso di recesso dai due contratti di conto corrente in essere, senza indicare alcuna motivazione che giustificasse tale decisione e dunque in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c., con conseguente sussistenza del requisito del fumus boni iuris della domanda cautelare formulata;
1.3 quanto al periculum in mora, che il recesso così
deliberato avrebbe impedito alla ricorrente di operare con i servizi bancari indispensabili per lo svolgimento della propria attività; un'impossibilità aggravata dal fatto che,
sempre per la ricorrente, sarebbe risultato impossibile aprire, nei tempi necessari, rapporti di conto corrente con
Pag. 5 di 21 altri istituti di credito - che le avrebbero infatti negato la propria disponibilità in tal senso, con la motivazione che “per policy, non è possibile accendere rapporti e/o
effettuare operazioni con prestatori di servizi, relativi
all'utilizzo di valute virtuali (c.d. crypto asset/crypto
attività / virtual asset ecc.) – esponendola al concreto rischio di un azzeramento del proprio volume d'affari e, di fatto, alla cessazione dell'attività medesima.
2. Con decreto in data 27 settembre 2023 il Tribunale di
Perugia ordinava alla banca odierna attrice la prosecuzione dei rapporti di conto corrente di cui è causa, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti.
3. Si costituiva in giudizio l'odierna attrice,
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Perugia, per le ragioni dedotte in narrativa,
considerata la carenza dei presupposti sostanziali e
processuali e quindi la sua inammissibilità, rigettare la
domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed
in diritto e non provata, in caso per carenza dei
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Eccepiva la resistente:
Pag. 6 di 21 3.1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c., avendo la ricorrente omesso di indicare la successiva azione di merito da avviare nei confronti della resistente stessa;
3.2 l'insussistenza, nel caso di specie, del requisito del fumus boni iuris, atteso che:
- i contratti di conto corrente di cui è causa, entrambi a tempo indeterminato e privi di affidamento e/o aperture di credito, contengono una clausola che riconosce ad entrambe le parti la facoltà di recesso ad nutum;
- non sussiste in capo alle banche un obbligo di concludere, o di mantenere in essere, ove già esistente, un contratto di conto corrente;
- le motivazioni poste alla base del recesso di cui è causa non possono essere oggetto di indagine, essendo il recesso stesso stato deliberato in ossequio a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto ed espressamente approvato dalla ricorrente e dunque senza alcuna violazione del principio di buona fede cui all'art.1375 c.c.;
3.3 la mancata prova, da parte della ricorrente, del
periculum in mora in riferimento alla formulata domanda cautelare.
Pag. 7 di 21 4. Con Ordinanza in data 18 ottobre 2023 il Tribunale
accoglieva il ricorso, motivando:
4.1 quanto alla sussistenza del fumus boni iuris,
come, pur non essendo configurabile un obbligo a contrarre per gli Istituti di credito nei confronti di soggetti non consumatori, il diritto potestativo di recesso da parte della banca sia comunque sindacabile, dovendo pur sempre rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, mentre, nel caso di specie, non è stato possibile cogliere quale sia stato l'interesse concreto che la avrebbe inteso perseguire con tale recesso per Pt_2
compararlo con il contro interesse della ricorrente a mantenere aperti i conti, per valutare, in un'ottica di bilanciamento, la meritevolezza della tutela dell'uno con sacrificio dell'altro o viceversa. Nel bilanciamento degli interessi in gioco ed in assenza di allegazione, prima che di prova, da parte della banca di aver fatto seguire la decisione di recesso ad una qualche effettiva verifica sui rapporti (rapporti accesi fin dal 2021 quando la banca era già ben consapevole del tipo di attività imprenditoriale della correntista e delle attenzioni che avrebbe dovuto riporre nella sua gestione), sulle operazioni e sul cliente
Pag. 8 di 21 (verifica per la quale la banca è fornita di strumenti idonei, oltre ad esservi tenuta per legge), il recesso era quindi da considerarsi abusivo perché imprevisto ed arbitrario e dunque lesivo della legittima aspettativa del cliente, che, in mancanza di sopravvenienze e di criticità
del rapporto, poteva confidare ragionevolmente nella prosecuzione dei servizi bancari, secondo quelli che sono i comportamenti usualmente tenuti dalla banca e secondo l'assoluta normalità commerciale dei rapporti stessi;
4.2 quanto al periculum in mora, come la ricorrente abbia non solo chiarito che il conto corrente è lo strumento con il quale vengono fatte le operazioni che poi generano il flusso da cui vengono estrapolati i dati da immettere nel portale dell'Organismo per la Tutela degli
Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
(O.A.M.), ma abbia anche provato di aver tentato,
inutilmente, di aprire altri conti correnti con numerose filiali del proprio territorio e, dunque, il pregiudizio imminente di vedersi impedito l'esercizio della propria libertà di impresa, diritto individuale di rango costituzionale.
5. Investito del reclamo proposto avverso l'ordinanza di cui sopra dall'odierna parte attrice, il Tribunale di
Pag. 9 di 21 Perugia, in composizione collegiale, rigettava l'impugnazione, rilevando:
5.1 quanto al fumus boni iuris, come debba considerarsi infondato l'argomento della banca secondo cui il suo recesso sarebbe assolutamente insindacabile (atteso che, al contrario, la libertà di recesso, a prescindere da un giustificato motivo, non esime comunque la parte dal rispetto delle regole inderogabili di buona fede e correttezza) e come la reclamante non abbia fornito alcuna prova che supportasse la motivazione – espressa solo in sede di reclamo – per cui il recesso sarebbe stato deliberato, ovvero il coinvolgimento dell'odierna convenuta in procedimenti giudiziari penali relativi a presunti utilizzi per attività illecite dei conti correnti di cui è
causa (utilizzi poi esclusi dai provvedimenti giudiziari
medio tempore intervenuti all'esito dei procedimenti in questione), adducendo quindi soltanto ragioni fondate su fatti privi di un oggettivo riscontro, come tali inidonei a dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo di coinvolgimento della banca e della correntista in attività
illecite;
5.2 quanto al periculum in mora, come il rischio di un danno grave e irreparabile sia insito nel potenziale
Pag. 10 di 21 pregiudizio alla stessa attività economica esercitata da
, la quale, in mancanza di un conto corrente su CP_1
cui gestire le operazioni finanziarie, sarebbe di fatto impossibilitata a svolgere la propria attività, di natura prettamente finanziaria e dematerializzata.
6. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
introduceva quindi il presente giudizio di Parte_1
merito, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e riaffermando, sostanzialmente, la legittimità
del proprio recesso dai contratti di conto corrente de quo,
per le medesime motivazioni formulate nella fase cautelare della controversia e sopra riportate.
7. Si costituiva nel presente giudizio di merito contestando la domanda formulata da Controparte_1
parte attrice e chiedendone il rigetto, anch'essa,
sostanzialmente, per le stesse motivazioni già formulate in fase cautelare e sopra riportate.
8. Depositate le memorie autorizzate ex art. 171ter
c.p.c., il Tribunale fissava l'udienza ex art. 281
quinquies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e trattenendo all'esito la causa in decisione.
* * *
Pag. 11 di 21 9. Come già evidenziato dal Tribunale con le ordinanze pronunciate in seno al procedimento cautelare, in ipotesi di esercizio del diritto di recesso ad nutum, anche laddove tale diritto potestativo trovi fondamento – come nel caso di specie – in una clausola convenzionale, è consentito al
Giudice sindacare il relativo potere ove esercitato abusivamente, in spregio agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Viene qui in rilievo l'istituto dell'abuso del diritto,
che può sussistere – di regola – quando il diritto viene esercitato per un fine diverso da quello per il quale è
riconosciuto, ovvero con modalità, tra le diverse possibili, volte ad arrecare un pregiudizio all'altro contraente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trae il titolare.
Nel caso di specie la società convenuta ha chiesto che il Tribunale eserciti tale sindacato, denunciando come il recesso sia stato esercitato nell'ambito di una politica di
derisking rispetto a quelle categorie di imprenditori che –
come la società odierna convenuta – operano in un settore dove più elevato è il rischio che siano attuate condotte illecite legate al riciclaggio.
Pag. 12 di 21 10. Giova a questo punto approfondire seppur sinteticamente il fenomeno del derisking.
Con tale termine si intende una politica aziendale volta alla eliminazione di un rischio astratto, attuata attraverso l'interruzione o la limitazione dei rapporti commerciali con intere classi di clienti, al fine di eliminare, invece di gestire, i rischi legati al riciclaggio ed al terrorismo.
Tale politica, ove applicata da tutti gli istituti di credito nel settore in cui opera la società convenuta determinerebbe l'impossibilità per quest'ultima di esercitare la propria attività di impresa, non potendo –
tale attività - prescindere dall'utilizzo di conti correnti bancari dedicati.
11. La società convenuta ha documentato sin dal ricorso cautelare come la politica di derisking è stata condivisa da molti istituti di credito, essendole stata rifiutata da diversi di essi, per ragioni indicate come di “policy”,
l'apertura di contratti di conto corrente.
Le ragioni addotte da parte attrice in sede di reclamo giustificano le superiori considerazioni. In tale contesto,
ribadito anche in questa sede di merito, la Banca attrice ha tentato di giustificare il proprio recesso esponendo,
Pag. 13 di 21 per la prima volta, che il conto corrente di CP_1
era stato più volte interessato da attività illecite, anche inquadrabili nella fattispecie criminosa di cui all'art. 648 bis. Afferma quindi la che il recesso si Pt_2
giustifica per l'esigenza della medesima di “non [] essere
coinvolta nell'attività, peraltro gestita con
superficialità” della società convenuta.
L'odierna convenuta ha confutato la ricostruzione attorea.
Il collegio, in sede di reclamo, ha accertato come alcun addebito possa essere mosso alla società odierna convenuta,
atteso che i procedimenti penali e amministrativi cui faceva riferimento la si sono tutti risolti in Pt_2
termini ampiamente favorevoli per la società convenuta. Sul
punto si rinvia all'ordinanza che ha definito il procedimento di reclamo.
In questa sede non sono emerse novità per non condividere la tesi del collegio.
Inoltre, la giustificazione fornita dalla Banca al recesso, l'accertamento dell'insussistenza in fatto di dette giustificazioni e l'affermazione che la medesima “non
intende [] essere coinvolta nell'attività, peraltro gestita
con superficialità, di controparte”, sono tutte circostanze
Pag. 14 di 21 che disvelano il reale intento perseguito da parte attrice attraverso la dichiarazione di recesso, vale a dire l'eliminazione dei rischi derivanti dall'attività
imprenditoriale esercitata da quelle aziende che (come quella convenuta), proprio per l'attività (lecita) svolta,
più di altre assumono rischi connessi al riciclaggio.
Tale finalità è contraria alle regole imposte dal principio che prescrive alle parti di dare esecuzione al contratto secondo buona fede, perché, soprattutto quando perseguita (come nel caso di specie) da un numero rilevante di operatori economici del settore, impedisce alle società
colpite di svolgere la propria attività imprenditoriale.
Anche l'Autorità Bancaria Europea ha emanato linee guida volte ad escludere un approccio degli istituti di credito fondato sull'automatismo di rifiuto o di interruzione di rapporti con intere categorie di clienti in ragione del più
elevato rischio, raccomandando piuttosto di gestire efficacemente i rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti.
Il legislatore nazionale con la L. 136/23 nel convertire il D.L. 104/2023, ha modificato il d.lgs. 231/2007 (legge sull'antiriciclaggio disponendo all'art. 16 co. 2 bis che i
soggetti obbligati [fra i quali gli intermediari bancari]
Pag. 15 di 21 assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente
articolo [Procedure di mitigazione e gestione del rischio di riciclaggio] non escludano, in via preventiva e
generalizzata, determinate categorie di soggetti
dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in
ragione della loro potenziale elevata esposizione al
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dunque, può desumersi dall'ordinamento la regola che il diritto di un'azienda bancaria di recedere dal contratto ad
nutum, convenzionalmente previsto, viene esercitato in contrasto con gli obblighi di dare esecuzione al contratto con correttezza e lealtà (art. 1375 c.c.), quando attraverso lo scioglimento del rapporto contrattuale è
impedito al cliente di accedere al servizio bancario,
strumento necessario per svolgere la sua attività di impresa. Anche nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non può non evidenziarsi come non possa richiedersi al cliente il sacrificio di non svolgere attività d'impresa a fronte del maggiore sforzo, che un'azienda strutturata quale la banca può sicuramente svolgere, consistente nel gestire in termini più efficaci i rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti.
Pag. 16 di 21 12. Nel caso di specie, per le ragioni sopra riportate,
non può non essere evidenziato come il diritto di recesso sia stato esercitato in contrasto con regole di correttezza e buona fede. È infatti emerso che in epoca coeva al recesso esercitato dalla banca attrice diversi istituti di credito si sono rifiutati di instaurare rapporti contrattuali con la società attrice proprio in ragione dell'attività esercitata.
13. Le superiori considerazioni non sono superate da quanto le parti hanno rappresentato in comparsa conclusionale in merito al fatto che Controparte_3
, all'inizio dell'anno 2025, è entrata nel capitale
[...]
sociale di circostanza che – nella CP_1
prospettazione attorea - consentirebbe di affermare come tale Istituto di Credito sia sicuramente disponibile ad intrattenere un rapporto di conto corrente dedicato con la società dallo stesso partecipata.
In primo luogo, infatti, trattasi di circostanza sopravvenuta all'introduzione del giudizio, che ha come oggetto il sindacato di precisi e determinati atti di recesso, vale a dire quelli del 23.8.2023. Dunque, sono irrilevanti quelle vicende che non coeve all'adozione degli atti oggetto di sindacato.
Pag. 17 di 21 Sotto altro profilo, poi, lo stato del giudizio non consente di apprezzare la – peraltro – verosimile eccezione di parte convenuta relativa al fatto che non le sarebbe consentito aprire un conto corrente con la società che detiene quote rilevanti del proprio capitale sociale.
15. A questo punto occorre interrogarsi sugli effetti della violazione delle obbligazioni nascenti dal dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Come condivisibilmente sostenuto in memoria di replica dalla , l'inadempimento a regole di condotta, come Pt_2
quelle di comportarsi durante il rapporto secondo buona fede e correttezza, non incidono sulla validità ed efficacia dell'atto, comportando solamente conseguenze risarcitorie.
Il principio, affermato nelle importanti pronunce della
Corte di Cassazione n. 26724 e 26725 del 2007, merita condivisione in quanto logico, coerente e di costante applicazione (Cass., sent. 15500 del 2018).
In un caso sostanzialmente analogo a quello che oggi impegna il Tribunale, la Corte di Cassazione (sent. 10125
del 2021), esprimendosi in tema di recesso dal rapporto di conto corrente, ha espressamente affermato che “trattandosi
Pag. 18 di 21 di violazione della regola della buona fede in executivis,
l'integrazione della fattispecie del diritto di recesso e
l'esercizio dello stesso sono in sé idonei a porre fine al
rapporto, mentre l'inadempimento a tale fondamentale canone
comporterà unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a
carico della , che la regola abbia violato”. Pt_2
Dunque, al Tribunale è preclusa la possibilità di dichiarare l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di recesso, essendo invocabile da parte convenuta quale unico rimedio quello risarcitorio.
Sul punto va aggiunto che il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, operato al fine di sostenere la possibilità che il Giudice dichiari inefficace il recesso in ipotesi di abuso di diritto non sembra corretto. È ben vero che la massima di tale pronuncia riporta tale potere in capo al Giudice, ma la lettura integrale della sentenza non sembra consentire l'enunciazione di un simile principio. Peraltro, tale sentenza si chiude con l'invito al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla luce dei principi enunciati
“al fine di riconoscere o meno il carattere abusivo del
recesso e l'eventuale consequenziale diritto al
risarcimento del danno”.
Pag. 19 di 21 16. Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarato che nel recedere dai contratti oggetto di causa la banca ha violato gli obblighi di correttezza discendenti dall'art. 1375 c.c..
Tuttavia, va altresì dichiarato che il recesso è
efficace.
L'ovvia conseguenza è che laddove la intenderà Pt_2
dare concreta attuazione alla dichiarazione di recesso si esporrà al rischio, sussistendone i presupposti, di dover risarcire il danno eventualmente arrecato alla società
convenuta.
17. Il provvedimento cautelare in essere va revocato ex art. 669 novies c.p.c., trattandosi di provvedimento strumentale al diritto fatto valere nel presente giudizio.
Le spese di lite di tale procedimento vanno definitivamente regolate alla luce dell'esito del giudizio di merito,
atteso che si impone una regolamentazione unitaria dell'intero procedimento, in ragione del suo esito finale.
18. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di lite, anche quelle relative al processo cautelare strumentale al presente,
sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Pag. 20 di 21 il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara il recesso comunicato in data 23.8.2023
efficace;
- dichiara altresì che il recesso di cui al punto precedente è stato esercitato in violazione del dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c.;
- dichiara inefficace l'ordinanza cautelare pronunciata il
18.10.2023 nel procedimento ante causam R.G. 3815/23,
confermata in sede di reclamo con ordinanza 15.12.2023;
- spese di lite del giudizio di merito e di quello cautelare interamente compensate tra le parti.
Perugia, 12.6.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
Pag. 21 di 21
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5130 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2023 e promossa
da
(P.Iva n. C.f. n. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Battisti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Foligno (PG), Via Cairoli n. 38
ATTORE
contro
(P. Iva n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Bufano, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC del medesimo difensore
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari. CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e
dichiarare, anche in considerazione del lungo tempo
trascorso dalla comunicazione del recesso e della mutata
condizione della convenuta, la legittimità di recedere da
parte di per i conti correnti Parte_1
intrattenuti da a con la Filiale di Controparte_2
Perugia via XX Settembre, il primo con numerazione
1000/6755 ed un secondo con numerazione 1000/6918 e per
l'effetto consentire l'estinzione dei conti correnti e
quindi annullare e comunque revocare l'Ordinanza del
Tribunale di Perugia pronunciata nel procedimento cautelare
r.g. 3815/2023. Con ogni conseguenza in ordine alle spese
di lite sia della fase cautelare che della presente fase di
merito”.
Per la convenuta: “Nel merito, accertare l'abuso del
diritto posto in essere dalla banca con l'esercizio del
recesso dai rapporti di conto corrente e, per l'effetto: a)
rigettare la domanda presentata da Parte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) confermare
gli effetti e le disposizioni dell'ordinanza cautelare
emessa da Codesto On.le Tribunale il 18.10.2023 (RG. n.
Pag. 2 di 21 3815/2023) nonché del provvedimento di rigetto del reclamo
presentato dalla banca attrice ex art. 669-terdecies c.p.c.
(Rg. n. 4400/2023); c) dichiarare, anche nel presente
giudizio di merito, la inefficacia dei recessi unilaterali
esercitati dalla banca con riferimento ai conti corrente n.
6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, nonché l'obbligo
della società attrice di dare esecuzione ai contratti in
essere e all'erogazione di tutti i servizi ad essi
collegati. Con ogni connessa statuizione in ordine alle
spese e competenze di lite del di giudizio, comunque da
distrarsi in caso di soccombenza della controparte in
favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e relativo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati all'odierna attrice l'odierna convenuta Parte_1
adiva il Tribunale di Perugia affinché Controparte_1
“ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 669 bis
e 700 e ss. c.p.c. voglia, rigettata e disattesa ogni
istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto
inaudita altera parte o in subordine previa fissazione
dell'udienza di comparizione delle parti: - inibire e
sospendere l'efficacia esecutiva dei recessi unilaterali
Pag. 3 di 21 dai contratti di conto corrente esercitati dalla banca
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, con sede in Torino alla Piazza San Carlo
156 - P.IVA n. , con le missive dell'11.8.2023; P.IVA_2
- inibire o comunque sospendere ogni atto posto in essere
dalla banca finalizzato a estinguere Parte_1
e/o cessare i rapporti di conto corrente recanti n.
6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, ordinando a detto
istituto di credito di continuare ad erogare tutti i
servizi oggetto del suddetto contratto bancario…”.
Deduceva in particolare la ricorrente:
1.1 di operare nel campo della negoziazione di valuta virtuale e di essere perciò tenuta - a norma del Decreto
Ministeriale 13 gennaio 2022, recante “Modalità e
tempistica con cui i prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi
di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria
operatività sul territorio nazionale nonché forme di
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e le forze di polizia” - a comunicare trimestralmente il controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali detenute da ciascun proprio cliente, il controvalore complessivo in euro delle operazioni di
Pag. 4 di 21 conversione da valuta legale a virtuale (e viceversa) e il controvalore in euro dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale, relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili,
tutte attività per espletare le quali aveva acceso, presso la banca odierna attrice, due rapporti di conto corrente,
n. 6506911000/61339 e n. 6506911000/61477, regolati da identiche condizioni generali;
1.2 che la banca stessa, con raccomandate in data
11.08.2023, le comunicava il preavviso di recesso dai due contratti di conto corrente in essere, senza indicare alcuna motivazione che giustificasse tale decisione e dunque in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c., con conseguente sussistenza del requisito del fumus boni iuris della domanda cautelare formulata;
1.3 quanto al periculum in mora, che il recesso così
deliberato avrebbe impedito alla ricorrente di operare con i servizi bancari indispensabili per lo svolgimento della propria attività; un'impossibilità aggravata dal fatto che,
sempre per la ricorrente, sarebbe risultato impossibile aprire, nei tempi necessari, rapporti di conto corrente con
Pag. 5 di 21 altri istituti di credito - che le avrebbero infatti negato la propria disponibilità in tal senso, con la motivazione che “per policy, non è possibile accendere rapporti e/o
effettuare operazioni con prestatori di servizi, relativi
all'utilizzo di valute virtuali (c.d. crypto asset/crypto
attività / virtual asset ecc.) – esponendola al concreto rischio di un azzeramento del proprio volume d'affari e, di fatto, alla cessazione dell'attività medesima.
2. Con decreto in data 27 settembre 2023 il Tribunale di
Perugia ordinava alla banca odierna attrice la prosecuzione dei rapporti di conto corrente di cui è causa, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti.
3. Si costituiva in giudizio l'odierna attrice,
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Perugia, per le ragioni dedotte in narrativa,
considerata la carenza dei presupposti sostanziali e
processuali e quindi la sua inammissibilità, rigettare la
domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed
in diritto e non provata, in caso per carenza dei
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Eccepiva la resistente:
Pag. 6 di 21 3.1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c., avendo la ricorrente omesso di indicare la successiva azione di merito da avviare nei confronti della resistente stessa;
3.2 l'insussistenza, nel caso di specie, del requisito del fumus boni iuris, atteso che:
- i contratti di conto corrente di cui è causa, entrambi a tempo indeterminato e privi di affidamento e/o aperture di credito, contengono una clausola che riconosce ad entrambe le parti la facoltà di recesso ad nutum;
- non sussiste in capo alle banche un obbligo di concludere, o di mantenere in essere, ove già esistente, un contratto di conto corrente;
- le motivazioni poste alla base del recesso di cui è causa non possono essere oggetto di indagine, essendo il recesso stesso stato deliberato in ossequio a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto ed espressamente approvato dalla ricorrente e dunque senza alcuna violazione del principio di buona fede cui all'art.1375 c.c.;
3.3 la mancata prova, da parte della ricorrente, del
periculum in mora in riferimento alla formulata domanda cautelare.
Pag. 7 di 21 4. Con Ordinanza in data 18 ottobre 2023 il Tribunale
accoglieva il ricorso, motivando:
4.1 quanto alla sussistenza del fumus boni iuris,
come, pur non essendo configurabile un obbligo a contrarre per gli Istituti di credito nei confronti di soggetti non consumatori, il diritto potestativo di recesso da parte della banca sia comunque sindacabile, dovendo pur sempre rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, mentre, nel caso di specie, non è stato possibile cogliere quale sia stato l'interesse concreto che la avrebbe inteso perseguire con tale recesso per Pt_2
compararlo con il contro interesse della ricorrente a mantenere aperti i conti, per valutare, in un'ottica di bilanciamento, la meritevolezza della tutela dell'uno con sacrificio dell'altro o viceversa. Nel bilanciamento degli interessi in gioco ed in assenza di allegazione, prima che di prova, da parte della banca di aver fatto seguire la decisione di recesso ad una qualche effettiva verifica sui rapporti (rapporti accesi fin dal 2021 quando la banca era già ben consapevole del tipo di attività imprenditoriale della correntista e delle attenzioni che avrebbe dovuto riporre nella sua gestione), sulle operazioni e sul cliente
Pag. 8 di 21 (verifica per la quale la banca è fornita di strumenti idonei, oltre ad esservi tenuta per legge), il recesso era quindi da considerarsi abusivo perché imprevisto ed arbitrario e dunque lesivo della legittima aspettativa del cliente, che, in mancanza di sopravvenienze e di criticità
del rapporto, poteva confidare ragionevolmente nella prosecuzione dei servizi bancari, secondo quelli che sono i comportamenti usualmente tenuti dalla banca e secondo l'assoluta normalità commerciale dei rapporti stessi;
4.2 quanto al periculum in mora, come la ricorrente abbia non solo chiarito che il conto corrente è lo strumento con il quale vengono fatte le operazioni che poi generano il flusso da cui vengono estrapolati i dati da immettere nel portale dell'Organismo per la Tutela degli
Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi
(O.A.M.), ma abbia anche provato di aver tentato,
inutilmente, di aprire altri conti correnti con numerose filiali del proprio territorio e, dunque, il pregiudizio imminente di vedersi impedito l'esercizio della propria libertà di impresa, diritto individuale di rango costituzionale.
5. Investito del reclamo proposto avverso l'ordinanza di cui sopra dall'odierna parte attrice, il Tribunale di
Pag. 9 di 21 Perugia, in composizione collegiale, rigettava l'impugnazione, rilevando:
5.1 quanto al fumus boni iuris, come debba considerarsi infondato l'argomento della banca secondo cui il suo recesso sarebbe assolutamente insindacabile (atteso che, al contrario, la libertà di recesso, a prescindere da un giustificato motivo, non esime comunque la parte dal rispetto delle regole inderogabili di buona fede e correttezza) e come la reclamante non abbia fornito alcuna prova che supportasse la motivazione – espressa solo in sede di reclamo – per cui il recesso sarebbe stato deliberato, ovvero il coinvolgimento dell'odierna convenuta in procedimenti giudiziari penali relativi a presunti utilizzi per attività illecite dei conti correnti di cui è
causa (utilizzi poi esclusi dai provvedimenti giudiziari
medio tempore intervenuti all'esito dei procedimenti in questione), adducendo quindi soltanto ragioni fondate su fatti privi di un oggettivo riscontro, come tali inidonei a dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo di coinvolgimento della banca e della correntista in attività
illecite;
5.2 quanto al periculum in mora, come il rischio di un danno grave e irreparabile sia insito nel potenziale
Pag. 10 di 21 pregiudizio alla stessa attività economica esercitata da
, la quale, in mancanza di un conto corrente su CP_1
cui gestire le operazioni finanziarie, sarebbe di fatto impossibilitata a svolgere la propria attività, di natura prettamente finanziaria e dematerializzata.
6. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
introduceva quindi il presente giudizio di Parte_1
merito, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e riaffermando, sostanzialmente, la legittimità
del proprio recesso dai contratti di conto corrente de quo,
per le medesime motivazioni formulate nella fase cautelare della controversia e sopra riportate.
7. Si costituiva nel presente giudizio di merito contestando la domanda formulata da Controparte_1
parte attrice e chiedendone il rigetto, anch'essa,
sostanzialmente, per le stesse motivazioni già formulate in fase cautelare e sopra riportate.
8. Depositate le memorie autorizzate ex art. 171ter
c.p.c., il Tribunale fissava l'udienza ex art. 281
quinquies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e trattenendo all'esito la causa in decisione.
* * *
Pag. 11 di 21 9. Come già evidenziato dal Tribunale con le ordinanze pronunciate in seno al procedimento cautelare, in ipotesi di esercizio del diritto di recesso ad nutum, anche laddove tale diritto potestativo trovi fondamento – come nel caso di specie – in una clausola convenzionale, è consentito al
Giudice sindacare il relativo potere ove esercitato abusivamente, in spregio agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Viene qui in rilievo l'istituto dell'abuso del diritto,
che può sussistere – di regola – quando il diritto viene esercitato per un fine diverso da quello per il quale è
riconosciuto, ovvero con modalità, tra le diverse possibili, volte ad arrecare un pregiudizio all'altro contraente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trae il titolare.
Nel caso di specie la società convenuta ha chiesto che il Tribunale eserciti tale sindacato, denunciando come il recesso sia stato esercitato nell'ambito di una politica di
derisking rispetto a quelle categorie di imprenditori che –
come la società odierna convenuta – operano in un settore dove più elevato è il rischio che siano attuate condotte illecite legate al riciclaggio.
Pag. 12 di 21 10. Giova a questo punto approfondire seppur sinteticamente il fenomeno del derisking.
Con tale termine si intende una politica aziendale volta alla eliminazione di un rischio astratto, attuata attraverso l'interruzione o la limitazione dei rapporti commerciali con intere classi di clienti, al fine di eliminare, invece di gestire, i rischi legati al riciclaggio ed al terrorismo.
Tale politica, ove applicata da tutti gli istituti di credito nel settore in cui opera la società convenuta determinerebbe l'impossibilità per quest'ultima di esercitare la propria attività di impresa, non potendo –
tale attività - prescindere dall'utilizzo di conti correnti bancari dedicati.
11. La società convenuta ha documentato sin dal ricorso cautelare come la politica di derisking è stata condivisa da molti istituti di credito, essendole stata rifiutata da diversi di essi, per ragioni indicate come di “policy”,
l'apertura di contratti di conto corrente.
Le ragioni addotte da parte attrice in sede di reclamo giustificano le superiori considerazioni. In tale contesto,
ribadito anche in questa sede di merito, la Banca attrice ha tentato di giustificare il proprio recesso esponendo,
Pag. 13 di 21 per la prima volta, che il conto corrente di CP_1
era stato più volte interessato da attività illecite, anche inquadrabili nella fattispecie criminosa di cui all'art. 648 bis. Afferma quindi la che il recesso si Pt_2
giustifica per l'esigenza della medesima di “non [] essere
coinvolta nell'attività, peraltro gestita con
superficialità” della società convenuta.
L'odierna convenuta ha confutato la ricostruzione attorea.
Il collegio, in sede di reclamo, ha accertato come alcun addebito possa essere mosso alla società odierna convenuta,
atteso che i procedimenti penali e amministrativi cui faceva riferimento la si sono tutti risolti in Pt_2
termini ampiamente favorevoli per la società convenuta. Sul
punto si rinvia all'ordinanza che ha definito il procedimento di reclamo.
In questa sede non sono emerse novità per non condividere la tesi del collegio.
Inoltre, la giustificazione fornita dalla Banca al recesso, l'accertamento dell'insussistenza in fatto di dette giustificazioni e l'affermazione che la medesima “non
intende [] essere coinvolta nell'attività, peraltro gestita
con superficialità, di controparte”, sono tutte circostanze
Pag. 14 di 21 che disvelano il reale intento perseguito da parte attrice attraverso la dichiarazione di recesso, vale a dire l'eliminazione dei rischi derivanti dall'attività
imprenditoriale esercitata da quelle aziende che (come quella convenuta), proprio per l'attività (lecita) svolta,
più di altre assumono rischi connessi al riciclaggio.
Tale finalità è contraria alle regole imposte dal principio che prescrive alle parti di dare esecuzione al contratto secondo buona fede, perché, soprattutto quando perseguita (come nel caso di specie) da un numero rilevante di operatori economici del settore, impedisce alle società
colpite di svolgere la propria attività imprenditoriale.
Anche l'Autorità Bancaria Europea ha emanato linee guida volte ad escludere un approccio degli istituti di credito fondato sull'automatismo di rifiuto o di interruzione di rapporti con intere categorie di clienti in ragione del più
elevato rischio, raccomandando piuttosto di gestire efficacemente i rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti.
Il legislatore nazionale con la L. 136/23 nel convertire il D.L. 104/2023, ha modificato il d.lgs. 231/2007 (legge sull'antiriciclaggio disponendo all'art. 16 co. 2 bis che i
soggetti obbligati [fra i quali gli intermediari bancari]
Pag. 15 di 21 assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente
articolo [Procedure di mitigazione e gestione del rischio di riciclaggio] non escludano, in via preventiva e
generalizzata, determinate categorie di soggetti
dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in
ragione della loro potenziale elevata esposizione al
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dunque, può desumersi dall'ordinamento la regola che il diritto di un'azienda bancaria di recedere dal contratto ad
nutum, convenzionalmente previsto, viene esercitato in contrasto con gli obblighi di dare esecuzione al contratto con correttezza e lealtà (art. 1375 c.c.), quando attraverso lo scioglimento del rapporto contrattuale è
impedito al cliente di accedere al servizio bancario,
strumento necessario per svolgere la sua attività di impresa. Anche nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non può non evidenziarsi come non possa richiedersi al cliente il sacrificio di non svolgere attività d'impresa a fronte del maggiore sforzo, che un'azienda strutturata quale la banca può sicuramente svolgere, consistente nel gestire in termini più efficaci i rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti.
Pag. 16 di 21 12. Nel caso di specie, per le ragioni sopra riportate,
non può non essere evidenziato come il diritto di recesso sia stato esercitato in contrasto con regole di correttezza e buona fede. È infatti emerso che in epoca coeva al recesso esercitato dalla banca attrice diversi istituti di credito si sono rifiutati di instaurare rapporti contrattuali con la società attrice proprio in ragione dell'attività esercitata.
13. Le superiori considerazioni non sono superate da quanto le parti hanno rappresentato in comparsa conclusionale in merito al fatto che Controparte_3
, all'inizio dell'anno 2025, è entrata nel capitale
[...]
sociale di circostanza che – nella CP_1
prospettazione attorea - consentirebbe di affermare come tale Istituto di Credito sia sicuramente disponibile ad intrattenere un rapporto di conto corrente dedicato con la società dallo stesso partecipata.
In primo luogo, infatti, trattasi di circostanza sopravvenuta all'introduzione del giudizio, che ha come oggetto il sindacato di precisi e determinati atti di recesso, vale a dire quelli del 23.8.2023. Dunque, sono irrilevanti quelle vicende che non coeve all'adozione degli atti oggetto di sindacato.
Pag. 17 di 21 Sotto altro profilo, poi, lo stato del giudizio non consente di apprezzare la – peraltro – verosimile eccezione di parte convenuta relativa al fatto che non le sarebbe consentito aprire un conto corrente con la società che detiene quote rilevanti del proprio capitale sociale.
15. A questo punto occorre interrogarsi sugli effetti della violazione delle obbligazioni nascenti dal dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Come condivisibilmente sostenuto in memoria di replica dalla , l'inadempimento a regole di condotta, come Pt_2
quelle di comportarsi durante il rapporto secondo buona fede e correttezza, non incidono sulla validità ed efficacia dell'atto, comportando solamente conseguenze risarcitorie.
Il principio, affermato nelle importanti pronunce della
Corte di Cassazione n. 26724 e 26725 del 2007, merita condivisione in quanto logico, coerente e di costante applicazione (Cass., sent. 15500 del 2018).
In un caso sostanzialmente analogo a quello che oggi impegna il Tribunale, la Corte di Cassazione (sent. 10125
del 2021), esprimendosi in tema di recesso dal rapporto di conto corrente, ha espressamente affermato che “trattandosi
Pag. 18 di 21 di violazione della regola della buona fede in executivis,
l'integrazione della fattispecie del diritto di recesso e
l'esercizio dello stesso sono in sé idonei a porre fine al
rapporto, mentre l'inadempimento a tale fondamentale canone
comporterà unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a
carico della , che la regola abbia violato”. Pt_2
Dunque, al Tribunale è preclusa la possibilità di dichiarare l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di recesso, essendo invocabile da parte convenuta quale unico rimedio quello risarcitorio.
Sul punto va aggiunto che il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, operato al fine di sostenere la possibilità che il Giudice dichiari inefficace il recesso in ipotesi di abuso di diritto non sembra corretto. È ben vero che la massima di tale pronuncia riporta tale potere in capo al Giudice, ma la lettura integrale della sentenza non sembra consentire l'enunciazione di un simile principio. Peraltro, tale sentenza si chiude con l'invito al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla luce dei principi enunciati
“al fine di riconoscere o meno il carattere abusivo del
recesso e l'eventuale consequenziale diritto al
risarcimento del danno”.
Pag. 19 di 21 16. Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarato che nel recedere dai contratti oggetto di causa la banca ha violato gli obblighi di correttezza discendenti dall'art. 1375 c.c..
Tuttavia, va altresì dichiarato che il recesso è
efficace.
L'ovvia conseguenza è che laddove la intenderà Pt_2
dare concreta attuazione alla dichiarazione di recesso si esporrà al rischio, sussistendone i presupposti, di dover risarcire il danno eventualmente arrecato alla società
convenuta.
17. Il provvedimento cautelare in essere va revocato ex art. 669 novies c.p.c., trattandosi di provvedimento strumentale al diritto fatto valere nel presente giudizio.
Le spese di lite di tale procedimento vanno definitivamente regolate alla luce dell'esito del giudizio di merito,
atteso che si impone una regolamentazione unitaria dell'intero procedimento, in ragione del suo esito finale.
18. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di lite, anche quelle relative al processo cautelare strumentale al presente,
sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Pag. 20 di 21 il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara il recesso comunicato in data 23.8.2023
efficace;
- dichiara altresì che il recesso di cui al punto precedente è stato esercitato in violazione del dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c.;
- dichiara inefficace l'ordinanza cautelare pronunciata il
18.10.2023 nel procedimento ante causam R.G. 3815/23,
confermata in sede di reclamo con ordinanza 15.12.2023;
- spese di lite del giudizio di merito e di quello cautelare interamente compensate tra le parti.
Perugia, 12.6.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
Pag. 21 di 21