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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Di Russo, con domicilio digitale come da C.F._1
PEC da Registri di Giustizia: e domicilio eletto presso lo studio del Email_1 predetto Avv. Anna Di Russo, in Teramo, via della Montagnola n. 8, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione
- ATTRICE - contro
CF. – in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino, dell'ufficio legale interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Per_1
(Rep. n. 55418, Racc. n. 16104), registrato a Roma in data 4/05/2022, elettivamente domiciliata
[...] in Pescara, Via Potenza n. 7, presso la filiale di Controparte_2 all'indirizzo pec: (domicilio elettronico). Email_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: rimborso Buoni Postali Fruttiferi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocatole, quantificato in euro 10.600,00, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente al valore di n. 9 buoni postali fruttiferi (BPF), sottoscritti nel 2006 Cont Cont e, precisamente, n. 5 della serie “18-I” sottoscritti in data 31/05/2006 e n. 4 della serie “18-M” acquistati in data 9/09/2006, che la società emittente aveva rifiutato di rimborsare adducendo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito. Nello specifico, l'attrice ha dedotto che non CP_1 aveva adempiuto ai doveri informativi imposti dalla legge e che, per tale motivo, la stessa non era stata messa nelle condizioni di porre in atto tutto quanto necessario onde evitare il decorso del termine prescrizionale, eccependo come sui BPF ad essa intestati non fosse riscontrabile alcun tipo di stampigliatura o di timbro, ovvero di indicazioni di sorta riguardanti la durata dei titoli al fine di essere informata sul termine di riferimento per il computo della prescrizione del diritto al rimborso.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto di interesse,
l'infondatezza della domanda risarcitoria in fatto ed in diritto, insistendo nell'eccezione di prescrizione decennale del credito.
La causa, istruita a solo mezzo documentale, è pervenuta, ai fini della decisione, all'udienza dell'1/07/2025, allorché è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c. e decisa.
**************
La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
La controversia sottoposta all'esame di questo giudice ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte attrice ad ottenere la liquidazione di n. 9 buoni postali fruttiferi a termine del valore totale di € 10.600,00 della serie “18-I” e “18-M” ed intestati alla richiedente sig.ra successivamente alla scadenza Parte_1 del termine di prescrizione.
Va osservato, in primo luogo, che tutti i titoli sottoscritti dalla sig.ra le cui copie risultano prodotte Pt_1 in atti, recano sul fronte l'indicazione "Buono fruttifero postale" e sono appartenenti alle serie a termine "18-I"
e “18-M”. Si evidenzia, inoltre, che, come riportato sul retro dei titoli, i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19/12/2000, il quale dispone, altresì, ai fini di una maggiore trasparenza, che - al momento del collocamento - il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, ciascun buono riportava la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Si rileva, altresì, che i buoni in atti non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M. stabilisce in dieci anni da tale data;
tuttavia, dalla normativa richiamata era possibile conoscere la scadenza dei buoni, emessi, quanto ai buoni della serie “18-I”, in data 31/05/2006 e, quanto ai buoni della serie “18-M”, in data 9/09/2006, scadenze coincidenti rispettivamente con il 30/11/2007 e
9/03/2008, con conseguente termine di prescrizione al 30/11/2017 e al 9/03/2018, mentre la richiesta di rimborso è avvenuta nell'anno 2023.
Orbene, in questo quadro di riferimento fattuale, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, pur non recando i buoni in oggetto indicazioni specifiche circa la durata e, dunque, la scadenza, il sottoscrittore ben potesse acquisire aliunde dette informazioni, essendo peraltro suo interesse avere contezza delle disposizioni regolanti gli investimenti effettuati. Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis,
Cass., Sez. Un., 15/06/2007, n. 13979; Cass. 28/02/2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19/12/2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla Parte_2 separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati, con la conseguenza che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario IA (decisioni nn. 7778/2015;
4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza. D'altronde, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di o dal D.M. Ministero del Controparte_1
Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di " , che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19/12/2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Va, poi, evidenziato come l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ed invero, appare sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che dal generale principio della conoscenza della norma, come si evince chiaramente anche dalle indicazioni rese dalla Suprema Corte (sebbene in pronuncia riferita alla pubblicazione delle tabelle concernenti la revisione dei tassi di interesse), che ha chiarito come "il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore" (Cass. Civile Sent. S.U. n. 3963/2019).
Ciò detto, ne deriva che la Sig.ra avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi Parte_1 della serie “18”, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di "
[...]
, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. Controparte_1
19/12/2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Qualora avesse esaminato tale decreto ministeriale, l'attrice avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, il diciottesimo mese dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (cfr. Corte appello L'Aquila, sez. I, 11/03/2024, n. 344).
Né appare ipotizzabile che l'attrice, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi in oggetto, non avesse chiara contezza delle caratteristiche fondamentali dei titoli scelti per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbe dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza (Corte appello L'Aquila, sez. I, 11/03/2024, n. 344 cit.).
Quanto al dedotto mancato ricevimento del prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, l'attrice ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di richiederne il rilascio o, comunque, recarsi presso un qualsiasi Ufficio postale per richiedere informazioni e/o chiarimento in ordine ai termini di esercizio del diritto di rimborso, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra la data di sottoscrizione dei buoni e la data di avvenuto esercizio del diritto di rimborso.
Peraltro, ha dedotto di aver predisposto l'affissione, nei locali dei propri Uffici, di apposito CP_1 avviso (allegato in atti – All. n. 6) pubblicato e rinvenibile ai clienti-risparmiatori anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale, nel quale si precisava che gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni Fruttiferi
Postali che non sono stati rimborsati entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono versati al Fondo costituito presso il per indennizzare i risparmiatori Controparte_4 che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo. Nello stesso documento si invita la clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale. Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici
Postali, consultare i siti poste.it, cdp.it o telefonare al numero gratuito 800.00.33.22.
Il mancato ricevimento del foglio illustrativo, peraltro non dimostrato nel caso di specie, non è elemento che può inficiare la validità dei buoni postali o impedire il decorso dei termini prescrizionali, potendo tutt'al più valere al fine di ottenere eventuale ristoro dei danni conseguenza di violazione di obblighi informativi, danni in questa sede non oggetto di alcuna specifica richiesta attorea.
Ne deriva che la mancata indicazione del termine di scadenza o del termine di prescrizione sul buono o la mancata consegna del foglio illustrativo non comporta alcuna violazione, posto che era onere del risparmiatore conoscere le condizioni di emissione dei buoni contenute, come sopra detto, nei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei quali sono appunto indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza (cfr. anche
Tribunale di Teramo 31/05/2021).
Né risulta ipotizzabile una lesione dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., sez. un., 15/06/2007, n. 13979).
Conclusivamente, la grave e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna attrice è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente giudizio, deve essere interamente rigettata.
Quanto alle spese di lite, il contrasto giurisprudenziale in materia e l'esistenza di orientamenti contrastanti, unitamente alla novità della questione giuridica in oggetto, giustifica, ex art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta la domanda,
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Teramo all'esito dell'udienza dell'1/07/2027, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1287/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Di Russo, con domicilio digitale come da C.F._1
PEC da Registri di Giustizia: e domicilio eletto presso lo studio del Email_1 predetto Avv. Anna Di Russo, in Teramo, via della Montagnola n. 8, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione
- ATTRICE - contro
CF. – in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino, dell'ufficio legale interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Per_1
(Rep. n. 55418, Racc. n. 16104), registrato a Roma in data 4/05/2022, elettivamente domiciliata
[...] in Pescara, Via Potenza n. 7, presso la filiale di Controparte_2 all'indirizzo pec: (domicilio elettronico). Email_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: rimborso Buoni Postali Fruttiferi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocatole, quantificato in euro 10.600,00, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente al valore di n. 9 buoni postali fruttiferi (BPF), sottoscritti nel 2006 Cont Cont e, precisamente, n. 5 della serie “18-I” sottoscritti in data 31/05/2006 e n. 4 della serie “18-M” acquistati in data 9/09/2006, che la società emittente aveva rifiutato di rimborsare adducendo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito. Nello specifico, l'attrice ha dedotto che non CP_1 aveva adempiuto ai doveri informativi imposti dalla legge e che, per tale motivo, la stessa non era stata messa nelle condizioni di porre in atto tutto quanto necessario onde evitare il decorso del termine prescrizionale, eccependo come sui BPF ad essa intestati non fosse riscontrabile alcun tipo di stampigliatura o di timbro, ovvero di indicazioni di sorta riguardanti la durata dei titoli al fine di essere informata sul termine di riferimento per il computo della prescrizione del diritto al rimborso.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto di interesse,
l'infondatezza della domanda risarcitoria in fatto ed in diritto, insistendo nell'eccezione di prescrizione decennale del credito.
La causa, istruita a solo mezzo documentale, è pervenuta, ai fini della decisione, all'udienza dell'1/07/2025, allorché è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c. e decisa.
**************
La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
La controversia sottoposta all'esame di questo giudice ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte attrice ad ottenere la liquidazione di n. 9 buoni postali fruttiferi a termine del valore totale di € 10.600,00 della serie “18-I” e “18-M” ed intestati alla richiedente sig.ra successivamente alla scadenza Parte_1 del termine di prescrizione.
Va osservato, in primo luogo, che tutti i titoli sottoscritti dalla sig.ra le cui copie risultano prodotte Pt_1 in atti, recano sul fronte l'indicazione "Buono fruttifero postale" e sono appartenenti alle serie a termine "18-I"
e “18-M”. Si evidenzia, inoltre, che, come riportato sul retro dei titoli, i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19/12/2000, il quale dispone, altresì, ai fini di una maggiore trasparenza, che - al momento del collocamento - il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, ciascun buono riportava la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Si rileva, altresì, che i buoni in atti non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M. stabilisce in dieci anni da tale data;
tuttavia, dalla normativa richiamata era possibile conoscere la scadenza dei buoni, emessi, quanto ai buoni della serie “18-I”, in data 31/05/2006 e, quanto ai buoni della serie “18-M”, in data 9/09/2006, scadenze coincidenti rispettivamente con il 30/11/2007 e
9/03/2008, con conseguente termine di prescrizione al 30/11/2017 e al 9/03/2018, mentre la richiesta di rimborso è avvenuta nell'anno 2023.
Orbene, in questo quadro di riferimento fattuale, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, pur non recando i buoni in oggetto indicazioni specifiche circa la durata e, dunque, la scadenza, il sottoscrittore ben potesse acquisire aliunde dette informazioni, essendo peraltro suo interesse avere contezza delle disposizioni regolanti gli investimenti effettuati. Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis,
Cass., Sez. Un., 15/06/2007, n. 13979; Cass. 28/02/2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19/12/2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla Parte_2 separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati, con la conseguenza che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro Bancario IA (decisioni nn. 7778/2015;
4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11/02/2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza. D'altronde, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di o dal D.M. Ministero del Controparte_1
Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di " , che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19/12/2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Va, poi, evidenziato come l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ed invero, appare sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che dal generale principio della conoscenza della norma, come si evince chiaramente anche dalle indicazioni rese dalla Suprema Corte (sebbene in pronuncia riferita alla pubblicazione delle tabelle concernenti la revisione dei tassi di interesse), che ha chiarito come "il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore" (Cass. Civile Sent. S.U. n. 3963/2019).
Ciò detto, ne deriva che la Sig.ra avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi Parte_1 della serie “18”, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di "
[...]
, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. Controparte_1
19/12/2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Qualora avesse esaminato tale decreto ministeriale, l'attrice avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, il diciottesimo mese dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (cfr. Corte appello L'Aquila, sez. I, 11/03/2024, n. 344).
Né appare ipotizzabile che l'attrice, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi in oggetto, non avesse chiara contezza delle caratteristiche fondamentali dei titoli scelti per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbe dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza (Corte appello L'Aquila, sez. I, 11/03/2024, n. 344 cit.).
Quanto al dedotto mancato ricevimento del prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, l'attrice ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi al fine di richiederne il rilascio o, comunque, recarsi presso un qualsiasi Ufficio postale per richiedere informazioni e/o chiarimento in ordine ai termini di esercizio del diritto di rimborso, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra la data di sottoscrizione dei buoni e la data di avvenuto esercizio del diritto di rimborso.
Peraltro, ha dedotto di aver predisposto l'affissione, nei locali dei propri Uffici, di apposito CP_1 avviso (allegato in atti – All. n. 6) pubblicato e rinvenibile ai clienti-risparmiatori anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale, nel quale si precisava che gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni Fruttiferi
Postali che non sono stati rimborsati entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono versati al Fondo costituito presso il per indennizzare i risparmiatori Controparte_4 che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo. Nello stesso documento si invita la clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale. Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici
Postali, consultare i siti poste.it, cdp.it o telefonare al numero gratuito 800.00.33.22.
Il mancato ricevimento del foglio illustrativo, peraltro non dimostrato nel caso di specie, non è elemento che può inficiare la validità dei buoni postali o impedire il decorso dei termini prescrizionali, potendo tutt'al più valere al fine di ottenere eventuale ristoro dei danni conseguenza di violazione di obblighi informativi, danni in questa sede non oggetto di alcuna specifica richiesta attorea.
Ne deriva che la mancata indicazione del termine di scadenza o del termine di prescrizione sul buono o la mancata consegna del foglio illustrativo non comporta alcuna violazione, posto che era onere del risparmiatore conoscere le condizioni di emissione dei buoni contenute, come sopra detto, nei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei quali sono appunto indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza (cfr. anche
Tribunale di Teramo 31/05/2021).
Né risulta ipotizzabile una lesione dell'affidamento in presenza di disposizioni, se non conosciute, quanto meno conoscibili perché pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., sez. un., 15/06/2007, n. 13979).
Conclusivamente, la grave e colpevole negligenza che ha caratterizzato l'operato dell'odierna attrice è stata tale da incidere in maniera esclusiva sull'efficacia causale del danno, al punto da interrompere qualsiasi nesso di derivazione causale tra l'asserita condotta colposa ascrivibile alla società e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione dei buoni fruttiferi.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente giudizio, deve essere interamente rigettata.
Quanto alle spese di lite, il contrasto giurisprudenziale in materia e l'esistenza di orientamenti contrastanti, unitamente alla novità della questione giuridica in oggetto, giustifica, ex art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta la domanda,
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Teramo all'esito dell'udienza dell'1/07/2027, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Converti