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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 210 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA
, in persona del Parte_1
Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv.
IC CC
Parte appellante/appellata incidentale
E
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo CP_1
Campanati e dall'Avv. IC Magistrelli
Parte appellata/appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, adiva il Tribunale di CP_1
Macerata – Sezione Lavoro – esponendo di aver instaurato con l'
[...]
un rapporto di lavoro in qualità di Direttore della Parte_1 Parte_2
presso lo Stabilimento Ospedaliero di Camerino. Tale rapporto, come previsto
[...] dalla normativa di settore (art.15, comma 7-ter, D.lgs. n. 502/1992), era stato assoggettato a un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale l'amministrazione avrebbe dovuto esprimere una valutazione sull'operato del dirigente. Il ricorrente rappresentava che, all'esito di detto periodo, l' aveva adottato la determina n. 672 del 27 giugno 2023, Pt_1 con la quale era stato disposto il recesso dal rapporto per esito negativo della prova;
contestava tale determinazione, ritenendola viziata sotto molteplici profili. In particolare, sosteneva che le valutazioni espresse dall' fossero pretestuose e strumentali, fondate Pt_1 su parametri estranei alle finalità proprie del periodo di prova;
che la determina fosse carente di adeguata motivazione e in contrasto con l'art. 12, comma 5, del CCNL Area Sanità 2019; che, in assenza di obiettivi specificamente assegnati per il semestre di prova, il relativo patto dovesse considerarsi nullo. Evidenziava, inoltre, che il provvedimento di recesso fosse frutto di intenti discriminatori e ritorsivi e che gli avesse arrecato un danno ingente sia sotto il profilo professionale, per il grave pregiudizio alla carriera, sia sotto il profilo personale e all'immagine. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità, inefficacia o illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente reintegra nella posizione di
Direttore di Struttura Complessa, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio l' , la quale Parte_1 contestava integralmente le domande formulate dal ricorrente. Parte L deduceva, in sintesi, la piena legittimità e correttezza del proprio operato, sottolineando come il recesso intimato al dott. a seguito del mancato superamento del CP_1 periodo di prova, fosse espressione di un potere datoriale discrezionale, riconosciuto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e non soggetto agli stessi limiti previsti per i licenziamenti ordinari. Parte In particolare, l' osservava che il ricorso introduttivo si fondava su illazioni e mere valutazioni soggettive del ricorrente, prive di concreto riscontro fattuale e probatorio, mentre la valutazione negativa resa all'esito della prova risultava adeguatamente motivata e fondata su parametri oggettivi di carattere professionale ed organizzativo. Veniva altresì evidenziato come le censure in ordine alla presunta natura discriminatoria o ritorsiva del recesso si riducessero a congetture, non suffragate da alcun elemento idoneo a dimostrare la violazione di legge o di contratto.
L concludeva, pertanto, per il rigetto integrale di tutte le domande, comprese Pt_1 quelle risarcitorie avanzate dal ricorrente, insistendo altresì sull'inammissibilità della prova testimoniale articolata da controparte, ritenuta generica e comunque superflua alla luce della documentazione già prodotta.
Con sentenza n. 237/2024, pubblicata in data 31 maggio 2025, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, accertava l'illegittimità del recesso per mancato superamento del periodo di prova;
evidenziava, tuttavia, l'inapplicabilità al ricorrente della tutela in materia di licenziamenti (reintegrazione, declaratoria di illegittimità del licenziamento e risarcimento del relativo danno); rilevava, altresì, la vastissima eco mediatica della notizia relativa al mancato superamento della prova da parte del dott. ripresa da CP_1 numerose testate giornalistiche locali e regionali con articoli corredati da fotografie del ricorrente e titoli di forte impatto, tali da presentare l'evento come un fatto “senza precedenti”; affermava che tale esposizione mediatica, per il suo contenuto e per il rilievo pubblico attribuito alla vicenda, aveva arrecato un grave pregiudizio all'immagine e alla carriera professionale del ricorrente, anche in ambienti medico-sanitari, compromettendo la reputazione del professionista in un settore di appartenenza altamente specialistico. Il primo giudice sottolineava come, ai fini della quantificazione del danno, dovessero essere valutate le elevate competenze ed esperienze del ricorrente e, proprio in ragione di tale profilo professionale, il mancato superamento del periodo di prova, associato alla rilevante eco mediatica, aveva determinato un grave discredito, destinato a protrarsi nel tempo e a incidere sulle future prospettive concorsuali e di carriera.
In applicazione del criterio equitativo e tenendo conto degli elementi concreti emersi, il
Tribunale liquidava il danno all'immagine e alla carriera in euro 80.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Venivano invece rigettate le ulteriori domande formulate dal ricorrente. CP_ Parte Infine, in considerazione della soccombenza sostanziale e dell'accertata illegittimità del recesso, la resistente veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con ricorso in appello depositato in data 1 luglio 2025, l' ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 237/2024 del Tribunale di Macerata, deducendo plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, l'appellante ha contestato il capo della decisione con cui il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso per mancato superamento della prova, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe travisato i fatti e mal governato il materiale probatorio. Parte Secondo l' la determinazione di recesso era stata adottata all'esito di una procedura regolare, scandita da una relazione del ricorrente, da una valutazione di prima istanza del
Direttore del Dipartimento competente e da una ulteriore verifica di seconda istanza a cura del
Collegio Tecnico, tutte convergenti nell'esprimere un giudizio negativo sulla prova del dott.
CP_1
L'appellante ha evidenziato, in particolare, che le criticità riscontrate attenevano non solo alla produttività ambulatoriale, significativamente inferiore rispetto agli standard attesi, ma anche alla mancanza di progetti organizzativi e di integrazione dipartimentale, nonché ad atteggiamenti conflittuali nei rapporti con la direzione strategica aziendale. Tali profili, Parte secondo l' sono stati del tutto sottovalutati dal Tribunale, che avrebbe piuttosto valorizzato dati parziali o irrilevanti (quali il numero complessivo di prestazioni erogate dal reparto) e dichiarazioni testimoniali inconferenti rispetto al thema decidendum, omettendo invece di considerare le deposizioni più significative e i richiami formali rivolti al ricorrente nel corso del periodo di prova.
Conseguentemente, a giudizio dell'appellante, la valutazione operata dal Tribunale avrebbe determinato una indebita sostituzione del giudizio del giudice a quello dell'amministrazione, laddove la discrezionalità del datore di lavoro pubblico in ordine al recesso nel periodo di prova non poteva essere sindacata nel merito, ma soltanto nei limiti della legittimità formale e dell'assenza di motivi illeciti o estranei alla funzione del patto di prova. Parte Con un secondo motivo, l' ha censurato la parte della sentenza che aveva liquidato in favore del ricorrente la somma di euro 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine e alla carriera professionale. A tal riguardo, ha osservato che la diffusione giornalistica della notizia del mancato superamento della prova non era in alcun modo imputabile a condotte aziendali, avendo l'AST mantenuto la massima riservatezza ed essendosi astenuta dal rilasciare dichiarazioni sui motivi del recesso. La risonanza mediatica sarebbe dipesa, piuttosto, da dinamiche politiche e giornalistiche autonome, talvolta addirittura critiche nei confronti della stessa Azienda sanitaria.
Inoltre, l'appellante ha dedotto che la valutazione del Tribunale si sarebbe basata su elementi estranei al processo, quali una ricerca effettuata dal giudice su internet circa la visibilità online del nominativo del ricorrente, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio dispositivo. Ha poi aggiunto che, in ogni caso, non potesse riconoscersi l'asserito danno alla carriera, essendo sopravvenuta la nomina del dott. a Direttore dell'UOC di CP_1
Cardiologia/UTIC presso l'Ospedale di Sapri (ASL con conseguente piena Pt_3 prosecuzione e anzi avanzamento della carriera professionale.
Con un terzo motivo, formulato in via subordinata, l'appellante ha infine censurato la regolamentazione delle spese di lite, osservando che la soccombenza reciproca avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre la compensazione integrale delle spese del primo grado, atteso che numerose domande del ricorrente erano state rigettate.
Sulla base di tali doglianze, l' ha chiesto la riforma integrale della Parte_1 sentenza impugnata, con il rigetto di tutte le domande del dott. o comunque con la CP_1 revoca della condanna al risarcimento danni e, in subordine, con la compensazione delle spese del primo grado, oltre alla condanna dell'appellato alle spese del presente giudizio.
Nel giudizio d'appello si è costituito , il quale ha resistito CP_1
Parte all'impugnazione proposta dall' di chiedendone il rigetto. In via incidentale Pt_1 condizionata, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non CP_1 aveva accolto le domande relative alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alle ulteriori conseguenze risarcitorie previste dalla disciplina ordinaria in materia di licenziamento illegittimo;
in particolare, ha sostenuto che la clausola del patto di prova apposta al contratto individuale di lavoro fosse nulla ab origine per difetto di specificazione delle mansioni e degli obiettivi da conseguire, con la conseguenza che il rapporto avrebbe dovuto considerarsi a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione e che il recesso intimato, privo di giustificazione, dovesse essere equiparato ad un ordinario licenziamento, con applicazione delle tutele reintegratorie e risarcitorie previste dalla legge. Ha inoltre riproposto, sempre in via subordinata, la questione relativa alla carenza di potere del Direttore Generale che adottò
l'atto di recesso, rilevando come tale vizio di incompetenza, già accertato in altro giudizio, dovesse comportare l'illegittimità dell'atto stesso con ogni conseguente statuizione.
L'appellato ha dunque chiesto, in via principale, il rigetto integrale dell'appello Parte proposto dall' in via subordinata, l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato con declaratoria di nullità del patto di prova, conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, reintegrazione nel posto di lavoro, condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate entro il limite massimo di ventiquattro mensilità e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre al già riconosciuto risarcimento del danno all'immagine.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, mentre è da respingersi l'appello incidentale per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, va premesso che la disciplina del periodo di prova si caratterizza per la facoltà, riconosciuta in capo a ciascuna delle parti, di recesso ad nutum, il quale non è subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ma costituisce espressione della valutazione discrezionale della convenienza del rapporto, alla luce della sperimentazione delle capacità professionali e dell'attitudine del lavoratore rispetto alle esigenze organizzative e funzionali dell'azienda (cfr., tra le altre, Cass. n. 20912/2015).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il datore di lavoro, nell'esercitare il potere di recesso in prova, non sia tenuto a fornire una motivazione specifica né a dimostrare in giudizio l'insufficienza delle prestazioni rese, essendo sufficiente che la risoluzione intervenga entro il periodo convenuto e sia riconducibile alla funzione tipica della prova. Occorre qui ribadire la differenza tra la disciplina del recesso in prova e quella ordinaria del licenziamento in costanza di rapporto: mentre quest'ultimo, per essere legittimo, richiede la sussistenza e la dimostrazione di una giusta causa o di un giustificato motivo, con un controllo giudiziale pieno circa la fondatezza delle ragioni addotte, il recesso in prova si fonda su un apprezzamento discrezionale della convenienza del rapporto, che non necessita di alcuna specifica giustificazione e che è sindacabile dal giudice unicamente nei limiti della verifica di genuinità. Il sindacato giudiziale si arresta, dunque, all'accertamento che il recesso non sia stato determinato da motivi illeciti, discriminatori o ritorsivi, o comunque palesemente falsi e pretestuosi, ma non si estende a valutare la congruità o l'opportunità delle ragioni interne al giudizio del datore di lavoro. Al di fuori delle suddette ipotesi patologiche, la valutazione sull'esito della prova rimane espressione di un apprezzamento fiduciario, insindacabile nel merito. Parte Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che l' di nella comunicazione Pt_1 del mancato superamento del periodo di prova indirizzata a , ha comunque CP_1 esplicitato alcuni rilievi puntuali circa la condotta del medesimo nel breve arco temporale in cui ha ricoperto l'incarico, facendo riferimento sia a difficoltà relazionali con i superiori gerarchici, sia all'omessa redazione di progetti e documenti scritti funzionali alla programmazione dell'attività dell'Unità Operativa. Tali rilievi, ancorché non costituenti motivazione vincolata del provvedimento, sono pienamente coerenti con la finalità tipica del patto di prova, che è quella di valutare la complessiva attitudine del lavoratore ad inserirsi nell'organizzazione e ad adempiere alle funzioni assegnate.
Non può assumere rilievo la circostanza, valorizzata dal primo giudice, secondo cui gli obiettivi della struttura fossero fissati in un orizzonte quinquennale, posto che il periodo di prova non ha - né potrebbe avere - la finalità di verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali a lungo termine, bensì quella di valutare l'idoneità complessiva del dirigente a rivestire l'incarico e ad avviare l'attività organizzativa e programmatoria. È sufficiente, pertanto, che nel periodo di prova emerga un difetto di attitudine o di sintonia con le esigenze della struttura, senza che sia necessario attendere lo sviluppo quinquennale degli obiettivi programmati.
Quanto alla prova testimoniale espletata in primo grado, va osservato che le dichiarazioni raccolte hanno contenuto per lo più valutativo, esprimendo giudizi soggettivi sulle capacità professionali e sui rapporti interpersonali del ricorrente. Come noto, il giudizio di idoneità in prova attiene a un apprezzamento fiduciario e discrezionale del datore di lavoro, che non può essere sostituito da valutazioni dei testimoni, né queste ultime sono idonee a dimostrare l'illegittimità del recesso, salvo che evidenzino in modo inequivoco una pretestuosità o una discriminazione, evenienze non riscontrabili nella fattispecie.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il recesso intimato Parte dall' deve considerarsi pienamente legittimo, in quanto riconducibile all'ambito della discrezionalità propria del patto di prova.
Quanto, poi, alla censura sollevata dall'appellato con l'appello incidentale circa la pretesa nullità del patto di prova per genericità o difetto di specificazione delle mansioni, essa non è condivisibile. Come chiarito dalla Cassazione (ex multis Cass. n. 8286/2012), la validità del patto di prova è assicurata quando le mansioni siano comunque desumibili, anche per relationem, dal contratto individuale o dal CCNL di riferimento, in modo da permettere la verifica dell'attività oggetto di sperimentazione. Nel caso di specie, il contratto individuale faceva espresso rinvio al profilo professionale e alle funzioni proprie del Direttore di Struttura
Complessa di , risultando così idoneo a circoscrivere l'ambito dell'attività da Parte_2 valutare.
Parimenti infondata risulta la doglianza circa la carenza di potere del Direttore Generale che sottoscrisse l'atto di recesso. Dalla documentazione in atti emerge che la dott.ssa CP_3 rivestiva regolarmente la funzione di Direttore Generale al momento dell'adozione del provvedimento e che comunque l'atto rientrava nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione spettanti alla Direzione Generale in materia di gestione del personale. Non è pertanto configurabile una carenza di potere in senso assoluto, né un vizio di incompetenza relativa.
In definitiva, va ribadito che il recesso in prova non è equiparabile al licenziamento, ma integra esercizio di un potere discrezionale insindacabile nel merito;
conseguentemente,
l'appello incidentale (condizionato) deve essere respinto, non sussistendo i presupposti per la declaratoria di nullità del patto di prova né per la reintegrazione del lavoratore.
Ne consegue che l'appello principale proposto dall' merita Pt_1 Pt_1 accoglimento, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del lavoratore in prova al risarcimento del danno patito all'immagine e alla carriera professionale;
oltre ogni considerazione sull'effettività della lesione lamentata, va detto che la risarcibilità del danno implica un agire illecito quale fonte dell'evento lesivo, laddove nel caso di specie, per le ragioni suesposte, si può affermare l'esercizio legittimo da parte dell' Pt_1 convenuta dei potere discrezionale di recesso, per motivi sottratti al sindacato giurisdizionale.
Dall'accoglimento dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale, consegue la condanna di , quale parte integralmente soccombente, alla CP_1 rifusione in favore dell' delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande avanzate in primo grado da
;2) condanna a rifondere all' le spese del CP_1 CP_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per il primo grado e in euro 7.500,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A.F. come per legge;
4) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte