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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Ci vil e di Piacenza, riunito i n Cam era di Consi gl io nell e pers one dei M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SE A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tat o in dat a 23.8.2024 da
c.f. nato il Parte_1 C.F._1
22.5.1970 a Cosenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Fughelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Budrio (BO), Via C. Bondioli
n.2, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] CP C.F._2
e
c.f. nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
RESISTENTI entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Eleonora Possenti e dall'Avv.
Sabrina Erba, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Piacenza,
Corso Vittorio Emanuele n.171, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 20.2.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LE RESISTENTI: precisate come in atti
PER IL P.M.: precisate come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.8.2024 Parte_1
rappresentava: di essere il padre di , nata il [...] dalla relazione CP_2
sentimentale intrattenuta con nel periodo 2000-2001; che il CP
riconoscimento legale della GL avveniva in epoca successiva alla CP_2 nascita e solo a seguito di ricorso da parte del padre, ai sensi dell'art. 250, co.4
c.c., posto il rifiuto manifestato da parte della madre di prestare il consenso al riconoscimento di;
che, pur all'esito dei procedimenti che il ricorrente CP_2
aveva dovuto affrontare per il riconoscimento di , lo stesso non era mai CP_2 stato messo nelle condizioni di poter fare il padre stante l'alta conflittualità con la madre;
che esso ricorrente aveva promosso un altro giudizio presso il
Tribunale per i Minorenni di Bologna diretto a chiedere l'affidamento condiviso nonché un regolamento di frequentazione della GL minore con il padre;
che tuttavia, con decreto definitivo del 27.2.2012, il Tribunale per i
Minorenni aveva affidato la minore in via esclusiva alla madre, con CP_2
facoltà per il padre di vedere la GL previo accordo con la madre e versamento di un contributo per il mantenimento della GL di euro 500,00 mensili a carico del padre;
che all'esito di un ultimo procedimento giudiziario instaurato da presso il Tribunale di Piacenza, essendosi la Parte_1
minore trasferita con la madre in provincia di Piacenza, diretto a regolamentare il diritto di visita padre-GL, la GL , all'epoca CP_2
tredicenne, sentita in giudizio aveva manifestato la volontà di non voler incontrare il padre, di tal che il Tribunale, nel 2014, aveva rigettato il ricorso dello stesso con condanna alle spese di giudizio;
che aveva Parte_1
continuato a versare il contributo ordinario di mantenimento a favore della GL, attualmente ventitreenne, pur senza riuscire mai ad incontrare la GL;
che esso ricorrente svolgeva l'attività di commercio ambulante lamentando una forte crisi del settore negli ultimi anni;
che era inoltre affetto da gravi problemi di salute, essendo stato colpito da un “infarto miocardico acuto” per il quale si è dovuto sottoporre ad “intervento di angioplastica ed impianto di stent” con una conseguente interruzione prolungata dell'attività lavorativa.
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva la revoca del contributo di Euro 500,00 mensili per il mantenimento della GL , come stabilito con decreto del CP_2
Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 27.2.2012, o, in subordine, la riduzione di siffatto contributo di mantenimento nella misura ritenuta congrua.
Con decreto in data 27.8.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 17.12.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 15.11.2024 si costituivano in giudizio e CP
, contestando le ragioni poste a fondamento del ricorso avversario, CP_2
in particolare deducendo che il padre non aveva mai manifestato interesse per la GL provvedendo a contribuire al mantenimento della stessa solo allorquando gli era stato imposto in via giudiziale. Le resistenti concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda avversaria ed, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna del ricorrente a pagare a CP_2
la somma di euro 3.207,24 a titolo di aggiornamento Istat del contributo per il mantenimento a favore della GL non corrisposto negli ultimi cinque anni dal ricorrente.
All'udienza del 17.12.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Venivano pertanto sentite liberamente le parti, che confermavano i rispettivi atti. Il ricorrente, in particolare, precisava: di aver versato sempre il mantenimento per la GL ottemperando ai suoi doveri di padre;
di essere un commerciante ambulante nel settore della biancheria per la casa;
di aver avuto un infarto così da non riuscire più a lavorare come prima;
di vivere con la compagna in un appartamento di proprietà di quest'ultima e di essere proprietario di un immobile concesso in locazione per euro 500,00 mensili;
di non avere altri figli. Veniva sentita la resistente CP_2
che dichiarava: di essere studentessa universitaria presso la sede di Lodi
[...] dell'Università di Milano con indirizzo “Benessere e allevamenti animale”; di non aver mai avuto rapporti con il padre se non talvolta a mezzo di messaggi;
di non sentire la mancanza del padre avendo la presenza di una figura maschile quale quella dello zio materno;
che il padre le versava euro 509,00 mensili dal 2010; che mancavano alla stessa tre esami per laurearsi e poi iscriversi alla specialistica equina;
che terminata la magistrale avrebbe potuto iniziare a lavorare. Veniva sentita la madre la quale deduceva: che CP
il ricorrente provvedeva al versamento del contributo per il mantenimento della GL di euro 509,00 mensili;
che la stessa lavorava come barista guadagnando circa euro 1.300,00 mensili;
di essere intestataria della casa dove viveva con la GL e la di lei madre, trattandosi nella specie di una casa con riscatto;
di aver acceso un mutuo con inizio del pagamento della prima rata a marzo 2025 di euro 253,00 mensili per un totale di euro 44.000,00. Nella stessa udienza i procuratori delle parti chiedevano un rinvio ad altra udienza per poter integrare la documentazione prodotta e così precisare le conclusioni e discutere la causa.
All'udienza del 20.2.2025, il Presidente di sezione, su richiesta dei procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, precisate dalle parti le conclusioni, all'esito della discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve ritenersi che la domanda promossa da Parte_1
– diretta a sentire disporre la revoca o la riduzione dell'assegno di
[...]
mantenimento pari ad Euro 500,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, posto a suo carico a favore della GL con CP_2
decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 27.2.2012 – non meriti accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Al riguardo, rileva, in primo luogo evidenziare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il criterio fondamentale a cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori va considerato in re ipsa (Cass., sez. VI, 14.9.2020, n. 19077). Infatti, l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente
(Cass., sez. VI, 22.7.2019, n. 19696). Inoltre, “…in relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016). Ne consegue che deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro… A tal fine la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass., sez. I, 2.7.2021, n. 18785).
Ciò posto, il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'eventuale cessazione di tale obbligo, tra cui l'età della prole, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 18785/2021; Cass. 5088/2018;
Cass. 12952/2016).
Rileva altresì evidenziare che, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, posto che una volta raggiunta la maggiore età occorre fornire la prova delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare da un lato la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro lato la “circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che
“se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass., sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Venendo allora al caso di specie, alla luce dei suddetti principi, le ragioni dedotte dal ricorrente a fondamento del ricorso non trovano adeguato riscontro fattuale e documentale.
Al riguardo, va, in primo luogo, osservato come sia pacifica la convivenza della GL con la madre, sulla quale fin dalla nascita è gravato in via CP_2 esclusiva ogni onere di cura ed educazione della GL, mentre risultano smentite le circostanze dedotte dal ricorrente ai fini della revoca del contributo di mantenimento per la GL, posto che risulta documentato come la stessa sia iscritta all'Università degli Studi di Milano, al corso di laurea in
“Allevamento e benessere animale” (doc. 15 fasc. resistente) e quindi allo stato ancora studentessa, rilevando evidenziare come, pur in un quadro in cui possa non essere del tutto “in pari” con gli esami, in ogni caso è ancora CP_2 in un'età (avendo appena compiuto 24 anni) del tutto compatibile con il percorso di studi universitario.
A fronte di ciò, con riguardo alla considerazione della condizione economico-reddituale delle parti, rileva evidenziare che Parte_1
svolge attività di commerciante ambulante, mentre non ha trovato riscontro la lamentata forte crisi del settore, suscettibile di incidere in maniera significativa sulla sua complessiva condizione economico-reddituale, se si considera che nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel 2024 e relativa al 2023 figura un reddito complessivo di Euro 31.420,00 ed un reddito netto di Euro 24.435,00, superiore al reddito complessivo dichiarato nel 2023 in relazione al 2022 (indicato in Euro 18.762.00) ed in linea con il reddito complessivo dichiarato negli anni precedenti (pari ad Euro 24.550,00 in relazione all'anno 2021 e ad Euro 35.573,00 in relazione all'anno 2020).
Al riguardo, neppure può ignorarsi che la stessa motivazione ossia “la crisi nel settore del commercio ambulante” risulta già dedotta da a Parte_1
sostegno di un risalente ricorso proposto a questo Tribunale, rigettato con provvedimento in data 6-7 novembre 2024 nel quale si evidenziava “la genericità dei motivi addotti – per crisi del settore del commercio ambulante
– la mancanza di una prova attendibile, che sia diversa dalla semplice dichiarazione dei redditi, soprattutto in un'attività che permette una facile evasione fiscale …sul punto emergono, invece, elementi di segno contrario, quali l'aver il stipulato molto di recente (anno 2012) un mutuo Parte_1 per l'acquisto della propria abitazione nella piena consapevolezza del suo obbligo di mantenimento della GL”.
Ne consegue che, in un quadro in cui non può ritenersi provato che
- risultando anche integrare i suoi redditi da lavoro con quelli Parte_1
relativi a canoni di locazione per un immobile di proprietà per il quale lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di percepire un canone di euro
500,00 mensili - versi in una condizione di difficoltà economica tale da non consentirgli di contribuire al mantenimento della GL studentessa universitaria con il versamento del contributo stabilito dal Tribunale per i
Minorenni fin dal 2012.
Né, a fronte di siffatte risultanze, può attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che il ricorrente abbia documentato di aver avuto nel marzo
2024 problemi di salute di natura cardiaca, laddove dalla documentazione medica prodotta (relazione clinica di dimissione in data 26.3.2024) non emerge né una conseguente invalidità né un'incompatibilità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Nel contempo, rileva considerare che la madre di , , svolge CP_2 CP
attività lavorativa di barista a DA (pur vivendo con la GL e la madre a Vigolzone e dunque distante dal luogo di lavoro) con un modesto reddito (posto che nella CU 2024 risulta indicato un reddito complessivo pari ad Euro 20.840,00, nella CU 2023 un reddito complessivo di Euro 16.702,00
e nella CU 2022 un reddito complessivo di Euro 11.900,00), per una retribuzione mensile dalla stessa indicata in una media di Euro 1.300,00 mensili, sulla quale grava il pagamento di una somma mensile indicata in Euro
253,00 a titolo di mutuo per l'acquisto di una casa con riscatto per un totale di Euro 44.000,00.
Sulla base della considerazione complessiva di tutti siffatti elementi, ritiene pertanto il Collegio che si giustifichi la conferma del contributo a carico del padre per il mantenimento della GL , nella misura già CP_2
prevista dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con decreto del 27.2.2012,
“per l'importo mensile di Euro 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat”, somma che è da ritenersi sicuramente necessaria per contribuire alle esigenze di , impegnata a proseguire e portare a termine il percorso CP_2 di studi universitario e della quale deve ritenersi giustificato l'attuale mancato conseguimento dell'autosufficienza economica.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, diretta a sentire condannare il ricorrente al pagamento della “somma di Euro 3.2027,24
a titolo di aggiornamento del contributo al mantenimento mai corrisposto negli ultimi cinque anni”, la stessa è da ritenersi inammissibile in questa sede, trovando comunque già titolo nel provvedimento del Tribunale per i
Minorenni che ha previsto l'obbligo in capo a Parte_1
Al rigetto del ricorso proposto da segue la condanna dello Parte_1
stesso al pagamento a favore delle resistenti delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP
e ;
[...] CP_2
- Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
- Condanna al pagamento a favore di e Parte_1 CP
, in solido, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.000,00 CP_2
per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA.
Piacenza, 8 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti