Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n.11;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento assunto dalla ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila assunta l'11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)”, comunicato in pari data e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 e nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010 e la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20, nonché il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘'7 prot. RA/0229312/18;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;
e per la condanna
della A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020), non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall'Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria;
nonché per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n.19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l. il 4/10/2023:
1) per l'annullamento:
- del provvedimento assunto dalla A.S.L. n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila dell'11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)” comunicato in pari data, e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010, la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20 e il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘'7 prot. RA/0229312/18, tutti richiamati nel provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;
2) accertare e dichiarare che l'importo -oggetto della decurtazione operata dal Nucleo Operativo Complesso (N.O.C.) pari ad € 176.940,36- è stato legittimamente corrisposto alla s.r.l. P.O. Villa Letizia ed è, pertanto, ad essa dovuto;
3) per l'effetto, condannare la A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020) non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall'Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'obbligo della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n. 19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina;
5) per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo e alla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, di effettuare gli adempimenti di cui al punto sub 4).
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria si chiede altresì disporsi C.T.U. finalizzata a verificare la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese dalla s.r.l. P.O. Villa Letizia con riferimento alle cartelle cliniche indicate nel verbale dell'11 febbraio 2020 e la loro remunerabilità nei termini richiesti dalla Struttura.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l. il 10/7/2024:
per l’annullamento
- del provvedimento assunto dalla ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila assunta l’11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)”, comunicato in pari data e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 e nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010 e la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20, nonché il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘’7 prot. RA/0229312/18;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;
e per la condanna della A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020), non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall’Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria;
nonché
per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n. 19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. AL PE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della memoria in data 12 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
AL PE EG, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL PE EG | NA NI |
IL SEGRETARIO