Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 652/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 28/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to AMERICO FRANCESCO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BONAVITACOLA FABIO resistente
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni:” accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel
Euro 1.500,00 ovvero della diversa somma che Parte_1
risulterà dovuta di giustizia3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: Parte_1
Euro 1.500,00 4. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
A fondamento della domanda ha allegato di avere avuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'odierna resistente e attualmente di prestare servizio assunta a tempo indeterminato presso la scuola di primo grado
Olbia – S.M. n. 2 “A. Diaz” in Olbia (SS) con decorrenza dal 01/09/2022.
Ha affermato di avere prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle seguenti annualità scolastiche: A.S.
2019/2020: dal 17/09/2019 al 31/08/2020- A.S. 2020/2021: dal 24/09/2020 al 31/08/2021-A.S. 2021/2022: dal 10/09/2021 al 31/08/2022.
Ha altresì affermato di avere diffidato con lettera raccomandata a.r.
l'amministrazione scolastica a regolarizzare la propria posizione sulla specifica questione sub iudice rimasta senza riscontro.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti
Pag. 2 di 11 normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_2
chiesto:” In via preliminare: -Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., del diritto al beneficio richiesto dalla ricorrente, in relazione all'anno scolastico 2019/2020, per le ragioni di cui al punto 1 in narrativa, con decurtazione, dell'importo di € 500,00, relativo alla suddetta annualità, per cui è interamente maturata la prescrizione del diritto al beneficio vantato. NEL MERITO In via principale -Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2.1 in espositiva;
In via subordinata -Rigettare la domanda risarcitoria subordinata di controparte, per i motivi di cui al punto 2.2 in narrativa;
In via ulteriormente subordinata-Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 2.3 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda.- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. che sancisce la prescrizione quinquennale “in generale, di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Ha dedotto che la domanda attorea tesa al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui concerneva un
(asserito) credito in parte prescritto.
Ha asserito che. nessun atto di diffida e messa in mora era stato notificato al e nessuna somma poteva essere Controparte_2
riconosciuta alla suddetta ricorrente, per l'anno scolastico 2019/2020, in
Pag. 3 di 11 quanto partendo dalla data del 22/11/2024, di notifica del ricorso e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, risultavano prescritti tutti i periodi anteriori al 22/11/2019 e, quindi, l'anno scolastico
2019/2020, poiché ricompreso oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4
c.c.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...)
Pag. 4 di 11 non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
Pag. 5 di 11 della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. CP_2
n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
Pag. 6 di 11 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”; 5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto
Pag. 7 di 11 di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_2
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Pag. 8 di 11 Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto la ricorrente ha comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte iniziati prima del 31/12 sino al 31/8.
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_2
Dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha diffidato il CP_2
resistente con racc ricevuta il 13/9/2024 ( v. doc. 8), per cui, partendo dalla data del 13/9/2024 e percorrendo a ritroso il termine prescrizionale quinquennale, non risulta prescritto l'anno scolastico 2019/2020 in quanto non è ricompreso oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 n. 4 cc., poiché il rapporto di lavoro è iniziato il 17/9/2019.
Per l'effetto, alla docente, immessa in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di
Pag. 9 di 11 destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.);
l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_2
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1278 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Americo
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Il Giudice
Maria Francesca Scala
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