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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/12/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia
Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ) nato a [...] alla Vibrata (TE) il 9 Parte_1 C.F._1 giugno 1967, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Sant'Egidio alla
Vibrata (TE) al Corso Adriatico n. 202, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Nardinocchi dal quale
è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianrico Ranalli, giusta mandato in atti,
Attore nei confronti di:
(codice fiscale e partita IVA ), con sede in Roma, Via Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Monzambano n. 10 in persona del suo Responsabile della Direzione Legale di Avv. Nicola Parte_2
Rubino, elettivamente domiciliata in Giulianova, alla Via Parini, Pal. E, Int. 3, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Cristofari che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Convenuta
Nonchè
(cod. fisc. n. ), con sede a in persona del Controparte_1 P.IVA_3 CP_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata a in via Mario Capuani n. 38, presso l'Avv. CP_1
SA RO, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati, giusta mandato in atti
Terza chiamata in causa pagina 1 di 16 OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049; 2050, 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e note in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.11.2025, tenuta in modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 30.03.2021 ed iscritto a ruolo in data
6.04.2021, ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di Teramo l' Parte_1 Parte_2 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il tratto stradale in cui
è avvenuto il menzionato evento è di proprietà dell' b) conseguentemente, accertare e Parte_2 dichiarare che i danni di cui in narrativa, subiti da , sono stati causati dalla Parte_1 imperita e/o negligente condotta tenuta dall' che ha omesso la manutenzione e la messa in Parte_2 sicurezza della strada, omettendo, altresì, di segnalare il pericolo;
c) pertanto, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le causali di fatto e diritto di cui in Pt_2 narrativa, al risarcimento di tutti i danni subiti da , nella somma che qui, ex art. Parte_1
14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in € 89.150,58 per sorte capitale come meglio analiticamente elencato in narrativa, o nella diversa somma che risulterà di Giustizia;
oltre al maturato pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat dalla domanda;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che in data 2 giugno 2020, alle ore 9.45 circa, in località Martinsicuro (TE), mentre l'esponente, in sella alla sua bicicletta Bianchi carbonio 928 superleggero, in compagnia di alcuni amici, stava percorrendo la S.S. 16 Adriatica, con direzione Alba Adriatica-Martinsicuro, dopo aver superato la rotatoria per immettersi lungo la Strada Provinciale 1 Bonifica del Tronto, giunto in corrispondenza dello spartitraffico posto nei pressi dell'intersezione con la SP1, a causa della strada sconnessa e resa sdrucciolevole dal pietrisco presente sull'asfalto, era caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali, mentre la bicicletta Bianchi carbonio 928 superleggero aveva subito danni strutturali;
- che il sinistro si era verificato in prossimità di una curva, ovvero appena superata la rotatoria, tanto che la situazione di pericolo, non segnalata, risultava non visibile, non prevedibile, né evitabile da parte dell'attore, considerata la presenza del brecciolino sul manto stradale già da tempo prima, poi rimosso in seguito al verificarsi dell'incidente;
- che egli, ravvisata inizialmente la responsabilità della per omessa manutenzione Controparte_1 della strada, con missiva del 26.06.2020, aveva chiesto il risarcimento dei danni alla predetta che, all'esito dei dovuti accertamenti, aveva respinto la richiesta, poiché il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro risultava essere di proprietà e competenza dell' Parte_2 pagina 2 di 16 - che, con successiva missiva del 07.09.2020, il deducente aveva pertanto inoltrato richiesta di risarcimento danni all' in qualità di proprietaria del tratto stradale in cui era avvenuto il Parte_2 menzionato evento, responsabile per aver negligentemente omesso la manutenzione e la messa in sicurezza della strada, oltre che la segnalazione del pericolo;
- che l' pur avendo ricevuto dal legale del deducente le ulteriori informazioni e Parte_2 documentazioni richieste e riguardanti l'evento, dapprima con missiva del 02.10.2020 e successiva del
27.10.2020, non aveva dato seguito alla richiesta di risarcimento;
- che, pertanto, con missiva del 16.11.2020, aveva notificato sia alla Provincia Parte_1 CP_1 che all' invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 2 e Parte_2 segg. d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014, cui la Provincia di Teramo, ribadendo la competenza dell' per il tratto di strada in cui si era verificato l'evento, aveva comunicato rifiuto ad Parte_2 aderire;
- che lo Studio Campana di Roseto degli Abruzzi, consulente incaricato dalla Provincia di CP_1 aveva accertato che il tratto di strada interessato, insistendo all'interno della rotatoria, in corrispondenza dello spartitraffico, posto nei pressi dell'intersezione con la SP1, era di proprietà e competenza dell' ente pertanto responsabile per aver omesso la manutenzione e la messa Parte_2 in sicurezza del predetto, oltre che la segnalazione del pericolo costituito sia dalla strada sconnessa, che dal pietrisco presente sull'asfalto;
- che a seguito della caduta, la bicicletta Bianchi carbonio 928 superleggero di proprietà del deducente aveva subito notevoli danni strutturali, per la cui riparazione si rendeva necessaria una spesa di €.
3.368,00, come attestato dal preventivo di riparazione, rilasciato dalla ditta Controparte_2
;
[...]
- che , aveva riportato gravi lesioni, che ne avevano richiesto il trasporto presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sant'Omero (TE), ove, dopo vari ed accurati accertamenti, gli erano stati riscontrati “trauma contusivo spalla sin., contusione emitorace sin. con frattura VI, VII ed
VIII costa, contusione anca sin., cervicalgia post traumatica;
agli accertamenti radiologici
“rettilineizzazione della fisiologica lordosi (cervicale) e frattura del VI, VII e VIII arco costale
(emitorace sin.)”; alla radiografia del torace rilievo di “versamento pleurico bilaterale, più evidente a sinistra;
” TC dorsale…. “frattura dell'arco posteriore della 3,4,5,7,9 costa a sn…frattura scapolare sinistra, frattura bifocale dell'arco posteriore della 8 costa a sn, distasata…riduzione in altezza del soma di D4 con lieve avallamento della limitante somatica superiore e con frattura marginale dell'angolo antero superiore……discreto versamento pleurico a sn dello spessore di 4 cm;
pagina 3 di 16 - che, risultate menomazioni che a tutt'oggi riducono l'integrità psicofisica dell'esponente, con riferimento alla validità biologica, nella misura del 18%., incidenti anche sulle attività proprie del deducente (pizzaiolo-ristoratore), in misura di cinquecentesimi;
- che, applicando le Tabelle di Milano, al deducente competeva, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di €. 89.150,58 così come in atti quantificata.
Tanto dedotto, l'attore ha concluso nel modo sopra riportato.
Con comparsa del 23.07.2021 si è costituita l' la quale ha dedotto ed eccepito, in Parte_2 sintesi e per quanto d'interesse:
- il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio, in quanto il luogo ove si era verificato il sinistro era ubicato lungo la SP 1, sul ramo di uscita della rotatoria situata lungo la SS 16 Adriatica, km 392+000, a circa 30 mt dal limite della S.S.
16 Adriatica, ricadendo all'interno della particella n. 742, Foglio 5 del Comune di Martinsicuro e pertanto trattavasi di tratto di strada di proprietà della Provincia di CP_1
- che sussisteva l'esclusiva responsabilità dell'attore in ordine alla verificazione del sinistro, in quanto il predetto, in palese violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, nonché delle regole dettate dalla comune prudenza, aveva impegnato la SP 1 omettendo di tenere la destra, ma, anzi, aveva portato il veicolo condotto all'estrema sinistra della strada in questione, ove era ubicato lo spartitraffico ritratto nelle fotografie prodotte;
- che , in sostanza, andava esclusa la responsabilità dell'Ente anche nell'ipotesi di domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che lo stato dei luoghi non presentava alcuna anomalia avente le caratteristiche della cd. “insidia” o “trabocchetto” e difettava altresì la sussistenza di nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento dannoso dedotto in giudizio;
- che, in ogni caso, anche ammessa qualsiasi responsabilità dell'Ente, risultava prevalente la colpa dell'attore, con conseguente riduzione del risarcimento ad esso dovuto, ex art. 1227 c.c..;
- che in ogni caso la pretesa risarcitoria appariva eccessiva nel quantum per essere state le conseguenze pregiudizievoli del sinistro meno gravi di quanto rappresentato dalla difesa attrice.
Tanto premesso, l' ha così concluso: “In via principale 1) accertare e dichiarare la Pt_2 carenza di legittimazione passiva, ovvero di titolarità passiva di in relazione al rapporto Parte_2 giuridico dedotto in giudizio, per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice così come proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite;
In via subordinata
2) rigettare comunque la domanda attrice, poichè infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese di lite;
In via subordinata, con riserva di gravame Nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la titolarità passiva di in ordine al rapporto Parte_2
pagina 4 di 16 giuridico dedotto in giudizio e ritenuta fondata, seppur parzialmente la domanda attrice 3) Accertare e dichiarare che il sig. ha concorso, con la propria condotta, alla verificazione Parte_1 dell'evento dannoso oggetto di causa e, graduata la quota di responsabilità ad esso ascrivibile, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovutogli, in ogni caso previa riconduzione dello stesso ad obiettivo ammontare, escludendo le voci di danno non provate e contestate, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite.”.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 22.03.2022 veniva disposta chiamata in causa del terzo di (richiesta dalla parte attrice) sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., in ragione CP_1 CP_1 della comunanza di causa ed in quanto rispondente ad esigenze di economia processuale.
Con comparsa del 21 settembre 2022 si è costituita in giudizio la , la quale Controparte_1 ha dedotto ed eccepito:
- che, originariamente, la strada provinciale n. 1 si immetteva nella strada statale Adriatica con un incrocio a raso e, solo successivamente, aveva realizzato la rotatoria, modificando i luoghi Parte_2
e creando, quali pertinenze della rotatoria stessa, i bracci viari (bretelline) di raccordo con le due strade che vi si incrociavano, mentre nessun atto di trasferimento della proprietà e/o di acquisizione e/o di diversa regolamentazione ed attribuzione del bene era mai intervenuto, di tal che la proprietà della rotatoria e delle sue pertinenze era rimasta in capo ad (che le aveva realizzate), mentre la Parte_2 proprietà provinciale si arrestava all'originario tratto, a monte dell'intervento di modificazione dei luoghi operato da della strada provinciale;
Parte_2
- che difettava la legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio della in quanto il sinistro, verificatosi nella bretellina di raccordo, era Controparte_1 dunque avvenuto nella parte dell'opera realizzata da e sua pertinenza, a nulla pertanto Parte_2 rilevando che nella missiva 20 ottobre 2022 la avesse affermato che “la strada in CP_1 argomento”, era classificata tra le Strade Provinciali di questo Ente”, dato che il sinistro, non si era verificato sulla strada provinciale, bensì sulla strada statale;
- che dalle fotografie del teatro del sinistro prodotte dallo stesso attore risultava che l'asfalto era regolare e privo di sconnessioni e che sulla carreggiata non era presente il brecciolino lamentato dal
(che si trovava, in modesta quantità, al di fuori della sede stradale, a ridosso dello Parte_1 spartitraffico) e pertanto risultava all'evidenza che l'odierno attore era caduto per avere affrontato il tratto curvilineo del segmento di rotatoria che adduce alla strada provinciale in maniera imperita e/o a velocità eccessiva;
pagina 5 di 16 - che non era vero che alla data del 2 giugno 2020, la carreggiata del raccordo che, dalla rotatoria della strada statale n. 16, adduce alla strada provinciale n. 1 della Provincia di presentasse CP_1 sconnessioni o brecciolino su di esso disperso;
- che competeva all'attore a mente dell'art. 2697 cod. civile fornire la prova positiva della sussistenza dei danni descritti in atto di citazione, della loro relazione causale con il sinistro e della misura degli stessi per come ivi quantificata.
- che si ravvisava la colpa del esclusiva o quanto meno concorsuale, nella produzione del Parte_1 danno in quanto il fatto era accaduto in orario diurno e, dunque, con perfetta visibilità del piano stradale, soprattutto per chi lo percorreva alla guida di una bicicletta;
- che nel tratto ove era avvenuta la caduta del ciclista, l'asfalto risultava regolare e privo di sconnessioni e che sulla carreggiata non era presente il brecciolino lamentato dal (in Parte_1 modesta quantità presente al di fuori della sede stradale, a ridosso dello spartitraffico) e dunque l'attore, che lo aveva attinto, doveva necessariamente essersi portato al di fuori della carreggiata, ossia oltre la linea bianca continua che delimitava la strada a sinistra, nella zona ove era tracciata l'area zebrata, in prossimità del cordolo spartitraffico;
- che tale condotta integrava la violazione dell'art. 143, commi I e II, codice della strada, che impongono ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera e, per i veicoli sprovvisti di motore, prescrivono la circolazione il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
- che il aveva altresì violato l'art. 40, comma III, codice della strada, che indica le strisce Parte_1 longitudinali continue tracciate sulla strada come “il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata”;
- che l'attore non si era trovato di fronte ad un ostacolo presente sulla carreggiata ma al di fuori di essa, in uno spazio latistante la strada che non avrebbe dovuto percorrere, e pertanto, stante la luce naturale e la velocità moderata che egli avrebbe dovuto tenere trovandosi in area di incrocio, il danno doveva essere addebitato alla sua condotta colpevole per non aver, alternativamente, mantenuto la destra rigorosa (come impostogli dall'art. 143 cod. strada) ed aver valicato la linea continua di demarcazione della sede stradale fruibile dagli utenti (in violazione dell'art. 40 cod. strada), portandosi in un'area ove non sussisteva alcuna sua legittima aspettativa di percorrenza in sicurezza;
- che la condotta della vittima doveva essere valutata dal Giudice del merito, potendo condurre ad una riduzione proporzionale del risarcimento o alla sua totale negazione, e che nel caso di specie dovevasi ritenere integrato il caso fortuito, o gradatamente, la condotta del doveva essere giudicata Parte_1 comunque fonte, per lo stesso, di responsabilità esclusiva, vertendosi in ipotesi in cui il danno avrebbe pagina 6 di 16 potuto essere evitato dal danneggiato laddove il medesimo avesse usato una ordinaria diligenza (art. 1227, comma II, cod. civile); o, subordinatamente, il risarcimento doveva essere proporzionalmente ridotto in funzione della quota di colpa concorrente della vittima nella produzione del danno (art. 1227, comma I, cod. civile);
- che si contestava altresì il quantum debeatur, in quanto l'attore aveva prodotto un preventivo di riparazione che non costituiva prova alcuna né della riferibilità causale delle riparazioni ai danni riportati dal veicolo nel sinistro né della congruità delle somme esposte, né, infine, del loro effettivo esborso;
e, con riferimento al danno alla persona, in quanto le valutazioni medico-legali rese dal consulente di parte attrice non costituivano prova alcuna del danno;
- che, in ogni caso, le Tabelle di Milano offrivano una liquidazione del danno non patrimoniale già comprensiva della voce danno morale, mentre la richiesta di personalizzazione del danno andava provata come la perdita di capacità lavorativa specifica.
Tanto premesso, la convenuta Provincia ha così concluso: “- in via preliminare nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla domanda CP_1 CP_1 risarcitoria proposta da con atto di citazione per chiamata di terzo notificato in Parte_1 data 6 aprile 2022;- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti della Provincia di Teramo con atto di Parte_1 citazione per chiamata di terzo notificato in data 6 aprile 2022; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro la , Controparte_1 previa declaratoria di responsabilità concorrente del nella produzione dell'evento dannoso, Parte_1 contenere il risarcimento dovuto all'attore entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all' e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del Controparte_3 sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.”
Così integrato il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con i documenti offerti in produzione e la prova orale richiesta, perveniva all'udienza del 12.11.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenuta in modalità cartolare, e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., spirati i termini concessi alle parti per il deposito delle note conclusionali.
*****
In primis, quanto al thema decidendum, va detto che l'attore invoca la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 2.06.2020 Parte_2 in tenimento Comune di Martinsicuro (TE), mentre in sella al suo velocipede ed in compagnia di alcuni pagina 7 di 16 amici stava percorrendo, la S.S. 16 Adriatica, con direzione Alba Adriatica-Martinsicuro, e dopo aver superato la rotatoria per immettersi lungo la Strada Provinciale 1 Bonifica del Tronto, giunto in corrispondenza dello spartitraffico posto nei pressi dell'intersezione con la SP1, a causa della strada sconnessa e resa sdrucciolevole dalla presenza di pietrisco (brecciolino) sull'asfalto, non segnalata né circoscritta, era caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni e danneggiando il velocipede.
L si difende eccependo il difetto di legittimazione passiva per essere il tratto di Parte_2 strada interessato al sinistro di proprietà della di Teramo ed in ogni caso contesta CP_1 qualsivoglia profilo di responsabilità, adducendo alla condotta imprudente dell'attore ogni addebitabilità in ordine alla causazione del sinistro ed alle conseguenze pregiudizievoli all'incolumità dello stesso.
L'Ente territoriale provinciale, terzo chiamato iussu judicis, nega anch'esso l'ascrivibilità del sinistro alla propria sfera di responsabilità per difetto di legittimazione passiva, sostenendo la proprietà del tratto di strada de quo in capo all' in virtù di modificazione dello stato dei luoghi iniziale e per Pt_2 aver essa realizzato la rotatoria e le opere accessorie connesse (bretelle) ove era avvenuta la caduta del ciclista. In ogni caso esclude l'ipotesi dell'insidia per la visibilità delle condizioni della strada e contesta al danneggiato l'esclusiva o quanto meno concorrente responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, imputabile alla sua medesima condotta, perpetrata in violazione di regole del codice della strada e comunque non improntata a prudenza
Dall'analisi della normativa di riferimento e in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia, occorre premettere che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla " di cui CP_4 all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche. Posto che l'attore ha, nel caso in esame, dedotto la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve osservarsi che la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, è stata risolta pagina 8 di 16 dalla più recente giurisprudenza, che si è consolidata nel senso di riaffermare la qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. come avente natura di responsabilità oggettiva (Cass. 19.1.2010 n.
713; Cass.29.12.2009 n. 27635; Cass.
1.10.2009 n. 21072; Cass. 20.5.2009 n. 11695), ritenendola riscontrabile anche nei confronti della P.A. per omessa custodia di beni demaniali (Cass. 1.10.2009
n.21072; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass.
6.6.2008 n. 15042).
Ciò posto in relazione alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso è stato determinato da caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21508 del
18/10/2011).
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11227 del 08/05/2008).
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(Cass. 08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384).
pagina 9 di 16 Allorché il fattore esterno, costituito dal comportamento colposo del danneggiato, è stato da solo idoneo a causare il danno, viene meno, invece, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (caso fortuito del fatto del danneggiato).
Il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno viene meno anche in caso di straordinarietà o eccezionalità del comportamento del danneggiato per i principi della ed. "causalità adeguata" o della "regolarità causale", che presiedono al collegamento causale tra condotta ed evento dannoso (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. S.U. 11.1.2008, n. 581).
L'art. 1227 c.c., comma 1, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 20/07/2002, n. 10641; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n.
7727). E il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 primo comma cod. civ., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 15/03/2006).
Infine, in tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, nonché l'accertamento dell'entità percentuale di tale concorso colposo, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. (Cass. 05/07/2007, n. 15231; Cass.
08/04/2003, n. 5511).
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, e re meluis perpensa ritiene la decidente che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento nei termini come di seguito meglio precisati.
Nella fattispecie, le parti costituite , rimbalzano le rispettive Parte_2 Controparte_1 responsabilità assumendo ognuna che la proprietà del tratto stradale luogo del sinistro sia ascrivibile all'altra.
Al di là di ogni valutazione in merito alla non sempre precisa indicazione da parte dell'attore, nella fase stragiudiziale, del luogo esatto in cui è avvenuto il sinistro, si può agevolmente escludere,
pagina 10 di 16 dopo le rispettive precisazioni da parte delle parti costituite, che il sinistro sia avvenuto sulla SS16 o all'interno della rotatoria, mentre più precisamente la scena dell'incidente va collocata sul ramo di uscita della rotatoria situata lungo la SS 16 Adriatica, a circa 30 mt dal limite della S.S. 16 Adriatica.
Sostiene l' che il predetto tratto sarebbe stato realizzato dall' in Controparte_3 Parte_2 concomitanza con la realizzazione della rotatoria, che aveva mutato l'originario stato dei luoghi che prevedeva tra la strada provinciale n. 1 e la strada statale Adriatica un incrocio “a raso”.
Con la realizzazione della rotatoria, l' aveva altresì realizzato i bracci viari (bretelline) di Pt_2 raccordo con le due strade che vi si incrociavano, ma non era intervenuto alcun atto di trasferimento della proprietà e/o di acquisizione e/o di diversa regolamentazione ed attribuzione del bene, “di tal che la proprietà della rotatoria e delle sue pertinenze era rimasta in capo ad (che le aveva Parte_2 realizzate), mentre la proprietà provinciale si arrestava all'originario tratto, a monte dell'intervento di modificazione dei luoghi operato da della strada provinciale”. Parte_2
Ebbene: come noto, la realizzazione delle rotatorie ha come scopo quello di innalzare i livelli di sicurezza per l'utenza in transito ed in questo ambito assume un particolare rilievo la necessità di rimuovere, laddove possibile, gli attraversamenti a raso tra viabilità principale e viabilità secondaria.
La sostituzione di incroci a raso con rotatorie, garantendo una minor velocità di ingresso in prossimità delle intersezioni, è finalizzata ad assicurare la riduzione del rischio di incidenti, mentre l'intervento di realizzazione delle medesime non comporta una diversa qualificazione delle strade interessate. Ne discende che, al di là della competenza nell'esecuzione degli interventi, i tratti di strada interessati conservano la loro originaria denominazione e non si alterano le rispettive responsabilità in ordine alla manutenzione degli stessi.
Non vi è dubbio, pertanto, che nonostante la nuova configurazione dell'intersecarsi delle due arterie, il dopo aver affrontato la rotatoria, stesse percorrendo il tratto di strada a circa mt. Parte_1
30 dall'uscita della stessa, e che dunque la caduta, id est, il sinistro, vada collocato all'interno della
Strada Provinciale S.1, a nulla rilevando la paternità dell'esecuzione delle opere di raccordo tra la rotatoria ed i due tratti stradali (statale e provinciale).
Dirimente appare, sempre al fine di individuare il titolo di proprietà della strada, il documento prodotto dalla difesa dell'attore con la seconda memoria ex art. 183, VI c. c.p.c., cioè la nota della
Provincia di in data 20.10.2021 con la quale è lo stesso Funzionario tecnico dell'Ente, Geom. CP_1
, a precisare che: “dalla documentazione fotografica inoltrata dalla predetta nota, si Persona_1 porta a conoscenza che la strada in argomento cui veniva coinvolto il nominativo di cui in oggetto, è classificata tra le Strade Provinciali di questo Ente.”
pagina 11 di 16 Ne deriva che la , quale Ente proprietario e custode della strada, doveva provvedere CP_1 alla manutenzione della stessa con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione.
Andrà conseguentemente dichiarata l'estraneità alla lite dell' previo accoglimento Parte_2 dell'eccezione sollevata da quest'ultimo relativa al difetto di legittimazione passiva.
Parte attrice ha dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito.
È risultato provato che il giorno 2 giugno 2020 , mentre percorreva in sella Parte_1 al suo velocipede il tratto della strada Provinciale 1, dopo aver superato la rotatoria che disciplina attualmente l'entrata della S.S. 16 nella predetta strada Provinciale, a circa mt. 30 dall'uscita della stessa ed all'altezza dello spartitraffico, procedendo in direzione Ascoli Piceno in fila indiana con altri amici anch'essi su velocipedi, posizionato sul lato destra della strada e senza superare la linea bianca, attingeva del brecciolino presente sull'asfalto e perdeva il controllo del proprio mezzo. In conseguenza dello sbandamento del mezzo, egli si portava sul lato sinistro della carreggiata, andando ad urtare un palo ivi collocato. La dinamica è confermata dalle deposizioni rese, oltre che dal stesso in Parte_1 sede di interrogatorio formale all'udienza del 2.05.2023, dal teste , all'udienza del Testimone_1
17.10.2023. Il teste conferma la presenza del brecciolino sull'asfalto e la caduta del Parte_1 all'altezza dello spartitraffico.
Interrogato a prova contraria sulle domande di cui alla memoria istruttoria di ex art. 183 Pt_2
n. 3 del 03.01.2023, sul cap. 2) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo, il sig. nel percorrere circa 30 mt della SP1, con direzione ovest, si portava Parte_1 all'estrema sinistra del margine della carreggiata di pertinenza, ove è ubicato un cordolo spartitraffico”, il teste risponde: "La circostanza non è vera, in quanto il Sig. tenendo la Parte_1 destra, ha preso il brecciolino presente a destra ed ha perso il controllo della bicicletta, andando a finire sulla parte opposta dove c'era un palo". In risposta al cap. 3) il teste nega che Testimone_1
l'attore avesse oltrepassato la linea longitudinale bianca continua di margine posta a delimitazione della sede stradale, e precisa che “la linea bianca era al centro e noi passavamo a destra". Conferma altresì che la strada fosse priva di buche o avvallamenti ed asciutta, ma aggiunge che “sembrava pulita, ma era presente il brecciolino".
Alla medesima udienza del 17.10.2023 il teste , altro ciclista presente in Testimone_2 compagnia dell'attore, conferma la caduta del “per la presenza del brecciolino sull'asfalto" Parte_1
e precisa che: "Non vi era segnalazione del brecciolino che non si vedeva bene, lo abbiamo visto successivamente alla caduta, non so se c'era nei giorni precedenti e né se è stato poi rimosso".
pagina 12 di 16 Interrogato a prova contraria sui capitoli di nega anch'egli il superamento della linea Pt_2 bianca e precisa che “ero dietro e ho visto bene". Conferma che "L'asfalto era privo di buche, avvallamenti, era asciutto, ma era sporco, per la presenza del brecciolino".
Anche il teste , altro ciclista anch'egli presente il 2.06.2020 e che procedeva in Testimone_3 fila indiana insieme al trovandosi “a ruota dietro di lui in bicicletta”, all'udienza del Parte_1
19.03.2024, conferma la dinamica del sinistro come rappresentata dall'attore avendo visto lo stesso
“che ha preso il brecciolino e quindi si è girata la ruota ed è andato a finire dall'altra parte, contro un segnale stradale”. (…) “il brecciolino era presente al momento della caduta per un tratto della rotatoria, ma non so se fosse lì nei giorni precedenti, non so se sia stato rimosso dopo l'incidente, ma di certo non era segnalato quel giorno dell'occorso". Il teste conferma quindi di riconoscere “le foto che mi si mostrano e il punto della caduta del Sig. in corrispondenza dello spartitraffico;
Parte_1 riconosco il segnale stradale che è stato tranciato". Interrogato poi a prova contraria sulle domande di cui alla memoria istruttoria di ex art. 183 n. 3 del 03.01.2023, risponde al cap. 2) Pt_2 Tes_3 che: "La circostanza non è vera, in quanto il Sig. non si portava a sinistra, ma sbandando Parte_1 ha preso una traiettoria diversa andando a finire sbilanciato dall'altra parte”; sul cap. 3), relativo all'aver o meno oltrepassato la linea bianca, procedendo dunque a sinistra: "Non è vero perché era a destra come tutti noi". A riguardo della presenza del brecciolino sul manto stradale, conferma la circostanza di cui al cap. 4): "La circostanza è vera, era una bella giornata, la strada era perfetta, ma
c'era il brecciolino e anche parecchio sabbioso”. Infine, il teste escusso alla medesima udienza del
19.03.2024, , che pur non presente il giorno del sinistro e dunque non in grado di Testimone_4 rispondere alle circostanze relative alla dinamica (se non per avergliele riferite il , rispetto Parte_1 al cap. n.3) afferma che: “Posso dire che nel tratto di strada interessato dal sinistro vi era del brecciolino, in quanto passavo e passo spesso per quella strada;
prima dell'incidente c'era il brecciolino, ma non so se è stato tolto dopo l'incidente, però ho visto che ce n'era meno dopo un certo tempo”.
Le deposizioni testimoniali raccolte, univoche e non incoerenti fra di loro nel contenuto, e tanto più apprezzabili in quanto riferite da persone presenti in loco, confermano la dinamica del sinistro come prospettata nell'atto introduttivo ed il nesso eziologico tra conformazione dei luoghi e la caduta di . Parte_1
Se dunque può ritenersi assolto da parte attrice l'onere probatorio che le faceva carico in ordine al nesso eziologico tra le condizioni della res detenuta in custodia e la causazione del sinistro, non altrettanto può dirsi in relazione alla prova liberatoria incombente su parte convenuta, la quale non ha dimostrato il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico. pagina 13 di 16 La prova liberatoria del fortuito attiene, invero, alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è, ciò nonostante, verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. Ai fini della prova del fortuito la norma di cui all'art. 2051 c.c. finisce per richiedere e valutare nient'altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno. (Cfr. Cass.
02.02.2007 n. 2308; Cass. 14.03.2006 n. 5445).
Sulla base dell'enunciato principio in tema di contenuto della prova del fortuito, ritiene il decidente, con riguardo anche alle circostanze relative all'evento da cui è derivato il danno, che la presenza di brecciolino sabbioso sull'asfalto poteva essere evitata nelle conseguenze se l'Amministrazione provinciale avesse provveduto ad una adeguata manutenzione e pulizia del tratto di strada de quo, o avesse provveduto a segnalare la presenza del pericolo con mezzi idonei.
Si ribadisce, a tal proposito, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007;
Cass. civ., n. 25243/2006).
Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso pagina 14 di 16 danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Riportando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, deve anzitutto ritenersi dimostrata la relazione di custodia tra la terza chiamata e la res, asserita causa del danno, atteso che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il tratto di strada ove transitava il velocipede condotto dal appartiene alla , e che dunque essa era l'ente preposto alla gestione Parte_1 Controparte_1
e manutenzione, ordinaria e straordinaria, della stessa.
Si può pertanto ritenere la responsabile alla causazione del sinistro de quo. CP_1
Va, peraltro, considerato, alla stregua dei parametri indicati nell'art. 1227 c.c., il comportamento del danneggiato come attivo nella misura del 30% a titolo di concorso di causalità.
Le circostanze di luogo così come accertate nel corso di causa fanno propendere per una condotta quanto meno imprudente dei ciclisti che, procedendo in fila indiana su un tratto di strada all'uscita da una rotatoria- e che per loro stessa ammissione presentava una visibilità limitata in quanto in curva - ed immettendosi sul tratto di strada provinciale non ancora perfettamente rettilineo ed interessato anche da traffico pesante, non adeguavano verosimilmente la loro velocità allo stato dei luoghi e, pertanto, non si avvedevano della presenza sull'asfalto di brecciolino.
Dunque, va ritenuta non superata la presunzione di corresponsabilità atteso che, se la condotta del danneggiato non è in grado di integrare il caso fortuito escludente la responsabilità dell'Ente, è senza dubbio valutabile nel senso di diminuirla in maniera proporzionale al contributo causale, come sopra, nella causazione del sinistro (cfr. Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1767/2022 del 04-07-2022)
Ciò posto per quanto attiene all' an, si rende necessario procedere alla valutazione del quantum in relazione al danno subito dalla parte attrice poiché la sua domanda risarcitoria, allo stato, non può essere definita, dovendo disporsi, ai fini della quantificazione del danno, c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
A tale fine la causa deve essere rimessa sul ruolo.
Si rinvia al momento della definizione del giudizio il governo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 1048/2021 in persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara l'estromissione della convenuta , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore;
pagina 15 di 16 - dichiara sussistente la responsabilità concorrente della terza chiamata nella Controparte_1 produzione del sinistro occorso a in data 2.6.2020 nella misura del 70%, con Parte_1 imputazione del restante 30% all'attore;
- rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
- provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Teramo, il 29.12.2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota
(atto sottoscritto digitalmente)
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