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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2041/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] ed residente alla Parte_1
Via Marna, 28 S. Antonio Abate (NA) (C.F.: ), rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Colomba Santarpia, e con lo stesso elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate (NA), alla Via Stabia,163
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
, successore ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_2 universale della , con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_3
Grezar n. 14, P.Iva n. in persona del suo Procuratore - , P.IVA_1 Controparte_4 rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.4.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120249006232321000 in data 28/02/2024, fondata sugli avvisi di addebito n. 37120180007692521000 e n.
37120180007933311000, deducendone l'omessa notifica, l'insussistenza del presupposto impositivo e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione e chiedeva accertarsi la infondatezza della pretesa dell' , con ogni conseguente statuizione. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso. All' esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***** Il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
1 Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, i titoli posti a fondamento della esecuzione sono rappresentati da avvisi di addebito. Il ricorrente ha impugnato l 'intimazione di pagamento n. 07120249006232321000, relativa agli avvisi di addebito n. 37120180007692521000 e n. 37120180007933311000.
Nel caso di specie, gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati.
Invero, l'avviso di addebito n. 371 201800079333 11 000, risulta notificato per compiuta giacenza il 10.09.2018, per un importo pari ad euro 675,20, avente ad oggetto l'omissione della 4ª rata trimestrale contributi IVS fissi sul minimale, dovuti alla “Gestione Commercianti”, per l'anno 2016 (all. 1 – 2) e l'avviso di addebito n. 371 2018 00076925 21 000, notificato per compiuta giacenza il 10.09.2018, per un importo pari ad euro 3.004,16, avente ad oggetto le omissioni della 1ª, 2ª e 3ª rata trimestrale contributi IVS fissi sul minimale, dovuti alla “Gestione Commercianti”, per l'anno 2017 (all. 3 – 4 fascicolo
). CP_1
La documentazione prodotta relativa alla notifica degli avvisi di addebito non è stata oggetto di specifica contestazione.
Pertanto, tenuto conto della mancata opposizione avverso gli avvisi nel termine di
40 gg, deve ritenersi la inoppugnabilità dei crediti azionati e non può essere scrutinata la questione relativa alla sussistenza del presupposto contributivo, che il ricorrente avrebbe potuto far valere impugnando gli avvisi.
Invero, nella presente sede possono può trovare ingresso solo l'esame di fatti estintivi, successivi alla formazione dei titoli esecutivi.
Ciò posto con riferimento al termine di prescrizione da applicarsi a crediti portati da cartelle o avvisi non opposti, questo Tribunale intende uniformarsi a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 23397/16.
La Suprema Corte ha affermato che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)". Sempre in detta sentenza viene precisato che "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della
c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola
2 scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Va ricordato che originariamente il credito degli Enti previdenziali per il recupero dei contributi assicurativi omessi e/o evasi era soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155. L'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha poi - tranne che per i cd. contributi minori - elevato tale termine di prescrizione a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Successivamente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ha ripristinato il tradizionale termine quinquennale, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1996. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo
37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) a seguito della emergenza COVID-19.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal
31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni) (v.circolare n. 126 CP_1 del 10/08/2021, punto 4.3).
Ciò posto, tenuto conto della notifica degli avvisi in data 10.9.2018 e della notifica della intimazione in data 28.2.2024, applicando la sospensione covid (311 giorni), alcuna prescrizione è maturata.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate, tenuto conto della obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Torre Annunziata, 11.1.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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