Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02502/2025REG.PROV.COLL.
N. 07952/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7952 del 2024, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e AD - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RO ET, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione quarta) n. 607 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, per la parte appellante, l’avvocata dello Stato Lorenza Vignato;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda caducatoria veicolata con il ricorso di primo grado da ET RO, dichiaratosi titolare di un’azienda agricola nel Comune di Quinto Vicentino (Vicenza), erano: a) l’intimazione di pagamento n. 124202190006808 04/000 emessa da AD della somma di € 390.672,23, discendente da cartella GE n. 12420080046909428000; b) « ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente », compresi il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, la cartella stessa, il residuo ruolo emesso da AGEA ai sensi del d.l. n. 27 del 2019 e del d. m. MEF 22 gennaio 2020.
1.2.- Deduceva il ricorrente in prime cure la prescrizione del credito e i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
1.3.- Il T.a.r. per il Veneto, sez. IV, con sentenza n. 607 del 2024, previa declaratoria di tardività (e conseguente inutilizzabilità) della produzione documentale di AD in data 19 marzo 2024 (cfr. § 7 della sentenza impugnata), accoglieva la domanda di annullamento in ragione della maturata prescrizione decennale del credito rappresentato dalla somma imputata a titolo di capitale per l’annata 2004/2005 e della maturata prescrizione quinquennale della somma imputata a titolo di interessi.
AD e GE sarebbero venute meno, in tal senso, all’onere di allegazione su di esse incombente non avendo « opposto validi elementi in grado di confutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, non dimostrando la ricorrenza di atti giuridici comportanti un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione » (§9 della sentenza impugnata).
1.4.- Il T.a.r. rigettava la domanda risarcitoria.
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello GE e AD le quali ne hanno chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione degli artt. 2943 e 2945, co. 2 c.c. Sostengono le appellanti Amministrazioni che:
- sarebbe risultata agli atti di prime cure la pendenza del giudizio RG n. 2688 del 2005 – poi definito con sentenza T.a.r. per il Veneto, sez. II, n. 971 del 2022 – riguardante l’imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2004/2005, circostanza che avrebbe determinato l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.;
- con la predetta sentenza il T.a.r. avrebbe, sì, annullato l’atto di prelievo ivi impugnato non già per l’inesistenza del diritto dell’Amministrazione nell’ an , ma per la non conformità della quantificazione del prelievo alle norme UE (sicché la proposizione del ricorso avrebbe dato luogo all’interruzione della prescrizione): erroneamente, dunque, il T.a.r. avrebbe ritenuto il credito per la campagna 2004/2005 prescritto al momento di pubblicazione della sentenza impugnata;
- sia che si voglia considerare l’effetto interruttivo permanente, sia che si voglia considerare l’effetto costitutivo della sentenza n. 971 del 2022, cit., comunque, al 2024, la prescrizione non sarebbe maturata, perché sarebbe ricominciato a decorrere un nuovo termine a far data dal passaggio in giudicato della medesima sentenza n. 971 del 2022, cit.;
2) Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104, comma 2, c.p.a. (sentenze T.a.r. per il Lazio n. 3191 del 2010 e Cons. Stato n. 6051 del 2017 del Consiglio di Stato in sede di appello), erroneità della sentenza di prime cure in punto di prescrizione per violazione degli artt. 2943 e 2945, comma 2 c.c. Sostengono le appellanti – le quali hanno argomentato circa la producibilità in appello di nuovi documenti ex art. 104 c.p.a. – che sarebbe errato l’accoglimento del motivo sulla prescrizione, perché il termine sarebbe stato interrotto anche per la pendenza di un ulteriore giudizio riguardante l’intimazione di pagamento sul medesimo prelievo, prot. AGEA.AGA.2009.32384 del 19 giugno 2009, deciso con sentenza T.a.r. Lazio n. 3191 del 2010 di rigetto della pretesa caducatoria (ed il cui correlato giudizio d’appello è stato definito con sentenza Cons. Stato n. 652 del 2017, di reiezione del gravame interposto dalla parte privata soccombente in primo grado).
Le appellanti hanno pure evidenziato che a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento del 31 luglio 2009 il produttore, odierno appellato, avrebbe presentato istanza di rateizzazione, che l’Amministrazione avrebbe accolto ma che poi non si sarebbe perfezionata per mancata accettazione da parte del produttore.
3.- ET RO, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4.- All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, presente la procuratrice di GE e AD la quale si è riportata alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
5.- L’appello è fondato nei termini appresso specificati.
6.- Hanno evidenziato le parti appellanti che:
- al momento della presentazione del ricorso di prime cure pendeva il giudizio poi definito con sentenza T.a.r. per il Veneto n. 971 del 2022 (depositata agli atti di prime cure e la cui nuova produzione in appello è conforme all’art. 104 c.p.a.), di annullamento della « comunicazione AGEA denominata “Regime quote latte - lista di prelievo per acquirente - periodo 2004/2005", codice comunicazione 46759946984 […] ad oggetto: “Regime quote latte - Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2004/2005” »;
- con sentenza T.a.r. per il Lazio n. 3191 del 2010 era stato rigettato il ricorso avverso l’intimazione di pagamento del 2009, con sentenza confermata in grado d’appello (con sentenza Cons. Stato, sez. III, n. 6051 del 2017) ad eccezione della pretesa a titolo di interessi.
7.- La citata sentenza n. 971 del 2022 – riguardante, incontestatamente, il prelievo che ha poi dato luogo all’intimazione qui impugnata – ha ritenuto legittimamente azionata, nell’ an , la pretesa di parte pubblica rispetto alla quale è stato invece ritenuto illegittimo il sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004, convertito in legge n. 204 del 2004, rispetto all’art. 13 del Regolamento CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Regolamento CE n. 595/2004. In tal senso, la predetta sentenza ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad un complessivo ricalcolo del prelievo dovuto.
8.- La tesi delle parti appellanti circa la mancata maturazione della prescrizione – che pacificamente è decennale – è fondata avuto riguardo all’effetto interruttivo determinato dalla proposizione, ad opera dell’odierno appellato, delle iniziative giurisdizionali di cui si è detto, quantunque, nel giudizio definito con sentenza n. 971 del 2022, l’Amministrazione non risultasse costituita in giudizio.
9.- Va ribadito che in conseguenza della proposizione e della pendenza del ricorso – poi accolto soltanto sulle modalità di quantificazione della pretesa – non è possibile applicare l’istituto della prescrizione al credito AGEA. Secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso, e non decorre nella pendenza del giudizio. Quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si mantiene per tutta la durata del processo, indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso, e in questo modo determina l’interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31259; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40845; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
L’effetto interruttivo risiede non nel provvedimento del giudice che segua l’atto introduttivo del giudizio, bensì in quest’ultimo, considerato dalla legge come manifestazione di esercizio del diritto, che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie (Cass. civ., sez. I, n. 9542 del 2024).
Sul punto la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l'art. 2945, comma 3, c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
10.- La declaratoria di prescrizione del credito GE pronunciata dal T.a.r. si mostra non in linea con l’assetto normativo e giurisprudenziale qui tratteggiato, ciò che determina – previo assorbimento di ogni altra questione – l’accoglimento dell’appello, fermi restando, comunque, gli effetti della sentenza n. 971 del 2022, cit. e correlata riedizione del potere.
12.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO