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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZION E LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4033/2024 estensore Dott.
Antonio Lombardi promossa da
C.F. ), in persona dell'institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARIA GIOVANNA CONTI e dall'avv. MARCELLO GIUSTINIANI, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BAROZZI 1, presso il secondo difensore
\APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTA PATANE' e dall'avv. GIUSEPPE C.F._2
PATANE' (C.F. ) elettivamente domiciliati in MILANO, VIALE MONZA 73, C.F._3
presso i difensori
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
pagina 1 di 19 1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 4033/2024,
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER GLI APPELLATI
Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla CP_3
per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto; Parte_1
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 4033/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio Lombardi nel procedimento già annotato al NRG 5546/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. ai lavoratori per le causali di cui in atti;
Parte_1
condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Parte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento P.IVA_1
delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4033/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati (dipendenti di , inquadrati nel livello B1 del CCNL con mansioni di Parte_1
macchinista) ha accertato il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo la media dei compensi percepiti negli ultimi dodici mesi comprensiva degli elementi di indennità di assenza dalla residenza ( art. 77 CCNL Mobilità
Attività Ferroviarie) e della parre variabile della Indennità di Utilizzazione Professionale ( art. 31 punto
4 tabella B e punto 5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016); per l'effetto ha condannato la resistente a corrispondere ai ricorrenti rispettivamente la somma di euro 4.310,48 al sig. e di euro CP_1
3.954,20 al sig. oltre accessori di legge e spese di lite. CP_2
Il primo Giudice, tramite rinvio a decisioni conformi dello stesso ufficio, ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. In presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove pagina 2 di 19 si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, quale nella fattispecie il periodo di 12 mesi precedenti alla fruizione delle ferie.
Il Tribunale ha quindi esaminato gli istituti retributivi di cui è causa ovvero IUP e indennità di assenza dalla residenza, e ha concluso che sussiste una naturale correlazione tra le componenti della indennità di utilizzazione professionale (condotta e riserva) le attività di condotta, tipica del macchinista;
l'indennità è inoltre compensativa di un particolare status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale di bordo.
Quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, questa va computata ai fini del calcolo delle ferie, in quanto ha natura retributiva ed è strettamente connessa allo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti ed è finalizzata a compensare il disagio di svolgere un'attività mai in luogo fisso bensì costantemente lontano dal luogo di residenza.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le voci retributive in questione debbano essere incluse nella retribuzione ordinaria, che la datrice di lavoro è tenuta a mantenere durante il periodo feriale. Il
Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte anche per quanto riguarda la quantificazione delle differenze richieste, respingendo le eccezioni di , compresa quella di prescrizione Parte_1
parziale delle pretese del ricorrente.
Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute ai ricorrenti, sono stati recepiti i conteggi depositato dai medesimi, con la conseguente condanna di al pagamento, per il periodo Parte_1
gennaio 2019-dicembre 2023, dell'importo di euro 4.310,48 al sig. e di euro 3.954,20 al sig. CP_1
oltre accessori di legge e spese di lite. CP_2
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 ha proposto appello contro la sentenza, affidato Parte_1
a tre motivi.
Con una prima censura, articolata in vari punti, la società ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto che sussista una nozione europea di retribuzione che comprende ogni importo pecuniario che si ponga in collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
pagina 3 di 19 In sintesi, la retribuzione feriale non deve necessariamente essere omnicomprensiva e cioè inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo lavorativo, poiché solo una diminuzione che in concreto sia idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del proprio diritto è in contrasto con la normativa europea. Più in particolare, l'appellante ritiene errata e parziale l'interpretazione del primo Giudice, laddove non riconosce l'assenza di contrasto delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge;
evidenzia che le disposizioni contrattuali contestate costituiscono il frutto di un assetto di interessi raggiunto dalle parti sociali con lo strumento tipico del contratto collettivo e, come tali, possono essere disattese dal giudice soltanto nel caso di violazione di una norma imperativa, dovendosi il contratto collettivo ritenere presuntivamente adeguato ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Anche in occasione del rinnovo del CCNL nella primavera del 2022 le parti sociali hanno confermato integralmente (nonostante il contenzioso fosse già in atto su tutto il territorio nazionale) i criteri di determinazione del trattamento retributivo feriale, a dimostrazione che nel complessivo assetto contrattuale, le parti sociali per prime, e dunque -in ragione del principio della rappresentanza- anche i lavoratori, ritengono tale trattamento congruo e certamente non dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
L'appellante sostiene, inoltre, anche in dissenso rispetto a recenti pronunce di legittimità cui l'appellante addebita di non avere applicato integralmente i principi enunciati dalla Corte Europea,
l'insussistenza in concreto di un pericolo di dissuasione dal godimento delle ferie stante la minima differenza fra la retribuzione annua di fatto percepita dagli originari ricorrenti e la retribuzione che i medesimi avrebbero percepito ove fossero state considerate nella retribuzione feriale le indennità oggetto di lite, ritenendo tale sistema di raffronto l'unico corretto stante la dimensione annuale del diritto al riposo feriale.
Sotto altro profilo, la sentenza viene criticata dal punto di vista della natura e della finalità degli istituti retributivi oggetto di lite, per i quali il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle caratteristiche di cui alla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della inclusione nella retribuzione per ferie. Secondo
l'appellante, tali indennità non hanno natura retributiva, ma risarcitoria e/o occasionale, essendo correlate a disagi ovvero a specifiche straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dal lavoratore durante le ferie.
Infatti, l'indennità di assenza dalla residenza ha natura risarcitoria, come conferma la sua esclusione -al Con pari dell'indennità di trasferta- dal regime fiscale e contributivo proprio della retribuzione;
la non è esclusa, bensì sostituita, nelle giornate di ferie, dalla IUP giornaliera fissa il cui ammontare è stato calcolato, in sede di contrattazione collettiva, sulla media degli importi riconosciuti a titolo di IUP variabile.
pagina 4 di 19 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate in merito ai conteggi proposti dai lavoratori e al quantum rivendicato.
In primo luogo, critica la sentenza laddove ha respinto l'eccezione, svolta in via subordinata, Parte_1
circa il limite di applicabilità diretta della normativa comunitaria: il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, come individuato dalla CGUE sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003 e dall'ordinamento italiano (art. 10 D. Lgs. n. 66/2003); tale periodo deve intendersi come comprensivo dei giorni settimanali non lavorati, per cui i giorni lavorativi effettivamente compresi nella garanzia europea sono 20 e non 28, dato che, pacificamente, l'orario di lavoro degli appellati è articolato su cinque giorni settimanali (art. 28 punto 1.5 del CCNL). La conseguenza che l'appellante invoca è, per il caso di rigetto dell'appello sull'an, il ricalcolo delle pretese escludendo le maggiori indennità richieste e conteggiate anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito al rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione del divisore mensile 26 al fine di individuare le differenze eventualmente spettanti per ogni giorno di ferie. L'appellante replica alla statuizione del primo Giudice che deve aversi riguardo all'art. 68 co. 6 del CCNL che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero -e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate- il totale delle voci retributive (e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non sulla base di un divisore 22 che non trova riscontro in alcuna norma contrattuale.
Infine, con il terzo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto che Parte_1 la prescrizione debba intendersi sospesa con l'entrata in vigore della l. n. 92/2012, e che riprenda a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro;
l'appellante prende atto della conclusione cui
è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, sottoponendo a critica tale orientamento poiché nell'attuale contesto normativo, a fronte dell'oggettiva ripristinata prevalenza della tutela reintegratoria introdotta dalla giurisprudenza, non si può dire che tale tutela abbia carattere recessivo.
Inoltre, l'appellante ritiene che con l'interpretazione dalla medesima contestata, si finisca per snaturare la funzione propria della prescrizione, che dall'essere fonte di certezza del diritto diviene fonte di una situazione di perenne incertezza per il datore di lavoro;
situazione che, peraltro, nel medio e lungo periodo non pare tutelare la stabilità del rapporto.
Con memoria depositata in data 10.1.2025 si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 19 All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, ritenendo di confermare l'orientamento, sul contenzioso seriale attivatosi, già espresso da questa Corte territoriale in precedenti sentenze, fra cui le nn. 32/2020,
36/2020, 596/2021, 719/2021, 1066/2021, oltre a numerose altre, che si sono pronunciate su questioni analoghe, anche con riferimento alla contrattazione collettiva del Gruppo Ferrovie dello Stato, e con motivi di gravame del tutto sovrapponibili a quelli avanzati nel presente giudizio. Si condivide in particolar modo la pronuncia di questa Corte n. 1470/2021 del 1.12.2021, che qui viene richiamata ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
<
Collegio che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere
pagina 6 di 19 considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_5
2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_6
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_5
il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_6 Per_7
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
pagina 7 di 19 relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_8
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_8
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
pagina 8 di 19 Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
È quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n.
892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.
Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice sia conforme ai criteri indicati dalla citata giurisprudenza interna e sovranazionale, risultando immune dalle censure di parte appellante.
Con specifico riguardo alla voce denominata “IUP”, le doglianze di […] come sintetizzate in narrativa
– vanno esaminate congiuntamente poiché intrinsecamente connesse.
La società lamenta, in sostanza, l'errata valutazione, ad opera del Tribunale, della disciplina contrattuale collettiva dell'istituto sotto l'aspetto evolutivo.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe, inoltre, applicato precedenti giurisprudenziali inconferenti, poiché riferiti ad elementi totalmente esclusi dalla retribuzione feriale.
Con A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenzia come la sia, invece, decurtata solo parzialmente durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe – a suo avviso – scoraggiata sul piano economico, secondo una comparazione da operarsi su base annuale e non già mensile, come invece affermato in sentenza.
Ritiene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
pagina 9 di 19 In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del Tribunale risulta pienamente condivisibile.
[…]
Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
[…]
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice.
Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte
n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile […].
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee pagina 10 di 19 ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa. >>
***
La sentenza di questa Corte n. 1470/2021, sopra riportata, ha trovato conferma da parte della Corte di
Cassazione con la recente pronuncia n. 13972 del 20.5.2024 che, unitamente ad altre – n. 13932/2024, n.
14098/2024, n. 19991/2024, n. 34088/2024 n. 2487/2025; n. 2488/2025, n. 11781/25, n. 11762/25, n.
11757/25, n. 13675/2025- ha complessivamente confermato l'orientamento qui condiviso. La Corte di
Cassazione si è così pronunciata:
<<10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_9
<> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è CP_5
inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. Per_8
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2.
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del pagina 11 di 19 mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. CP_6
26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_7
estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia pagina 12 di 19 assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si
è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale
(in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. 10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP
è comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti. 11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”. 11.2.
pagina 13 di 19 Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. 11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa
Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità dovessero
Con essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione
“europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle. 14.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che “i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame”. Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
pagina 14 di 19 19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo. 15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente “elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto”, come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.>>
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Così precisati i termini della questione nella giurisprudenza ormai consolidata, va considerato che nella fattispecie qui in discussione, esaminando le buste paga degli appellati risulta che costoro hanno goduto di ferie “spalmate” nel corso dell'anno, ravvisandosi generalmente periodi di ferie non superiori a 2 o 3 giorni al mese;
ciò non comporta l'esclusione dell'effetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la
“diluizione” delle ferie nell'anno di competenza). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Basti considerare che le indennità oggetto di lite ammontano ogni mese ad una somma rilevante
(in molti casi superano i 1.000 euro mensili con punte anche superiori: v. per mese di giugno CP_1
2019 euro 1.740.47 su un totale mensile di euro 5.012,45; per giugno 2022 euro 1.770,73 su un CP_2
totale mensile di euro 5.974,37). A tale considerazione deve aggiungersi che, pacifico essendo che la
Con
è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dai macchinisti e in generale dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata dal lavoratore presso l'impianto (manovra, riserva, traghettamento) ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività tipica del macchinista, ovvero la conduzione del treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non alla guida del treno, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
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Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Circa il periodo minimo di quattro settimane, l'appellante si è limitato a riproporre l'eccezione svolta in pagina 15 di 19 primo grado senza una specifica censura della motivazione resa dal Tribunale sul punto, che è la seguente: “Tale eccezione non tiene, difatti, nella sua concreta declinazione, conto della circostanza secondo cui i giorni di ferie del ricorrente risultano essere variabili di anno in anno, talvolta in misura
inferiore alle quattro settimane e talvolta in misura superiore, in relazione a meccanismi di recupero delle
ferie non fruite negli anni precedenti, nei limiti delle quattro settimane, con la conseguenza che, non
risultando specificato se ed in quale misura i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane non siano riconducibili a recuperi di ferie non fruite, nei limiti delle quattro settimane, tutti i giorni computati nei conteggi di parte ricorrente appaiono da retribuire, sulla base delle corrette modalità di computo”. Oltre a questo profilo di inammissibilità, il motivo è comunque infondato, considerando che in primo grado aveva eccepito, in punto di quantum, che la garanzia minima di quattro settimane equivale a Parte_1
20 giorni l'anno (essendo l'orario lavorativo distribuito su 5 giorni settimanali) e che, avendo i ricorrenti fruito nel periodo di lite di un numero superiore di giorni di ferie rispetto a tale quantità, occorrerebbe escludere le maggiori indennità richieste e conteggiate, anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
Osserva il Collegio che la domanda proposta con il ricorso di primo grado si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risulti goduta una quantità di ferie eccedente il minimo di quattro settimane (corrispondenti, secondo la tesi dell'appellante, a 20 giorni di ferie), non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite Parte_1
e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità dell'eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute, tenendo nel Parte_1
dovuto conto che le ferie godute in un anno possono essere maturate e non godute in anni precedenti e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale. Di fatto, poi, non corrisponde al vero che i ricorrenti abbiano usufruito di una quantità di ferie superiori a venti giorni annui, poiché anche dai documenti prodotti da
(doc. 10) emerge che la quantità di ferie godute non raggiunge, complessivamente nel Parte_1
periodo preso in considerazione, la quota di 20 giorni per ciascun anno di servizio (nei 5 anni -dal 2019
pagina 16 di 19 al 2023- ha usufruito di 94,5 giorni di ferie e di 92 giorni di ferie); il che tra l'altro CP_1 CP_2 dimostra ulteriormente l'inutilizzabilità del criterio offerto da per la valutazione dell'effetto Parte_1
dissuasivo poiché, evidentemente, le differenze annue pretese saranno tanto minori quanto minori saranno stati i giorni di ferie usufruiti in ciascun anno.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dell'appellato. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Rimane da considerare il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione.
Anche questo è infondato, come ritenuto da Cass. 13972/2024, sopra già richiamata, che così si è pronunciata: “32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche
pagina 17 di 19 apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, corrispondente peraltro all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Poiché l'appellato era ancora in servizio al momento della proposizione del ricorso di primo grado, nessuna prescrizione è maturata.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerato il valore della causa, il numero delle parti, la serialità della controversia nonché l'assenza di attività istruttoria,
pagina 18 di 19 viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione al difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4033/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZION E LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4033/2024 estensore Dott.
Antonio Lombardi promossa da
C.F. ), in persona dell'institore Avv. Nicola Nero, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARIA GIOVANNA CONTI e dall'avv. MARCELLO GIUSTINIANI, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BAROZZI 1, presso il secondo difensore
\APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTA PATANE' e dall'avv. GIUSEPPE C.F._2
PATANE' (C.F. ) elettivamente domiciliati in MILANO, VIALE MONZA 73, C.F._3
presso i difensori
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
pagina 1 di 19 1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 4033/2024,
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER GLI APPELLATI
Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla CP_3
per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto; Parte_1
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 4033/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio Lombardi nel procedimento già annotato al NRG 5546/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. ai lavoratori per le causali di cui in atti;
Parte_1
condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Parte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento P.IVA_1
delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4033/2024 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati (dipendenti di , inquadrati nel livello B1 del CCNL con mansioni di Parte_1
macchinista) ha accertato il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo la media dei compensi percepiti negli ultimi dodici mesi comprensiva degli elementi di indennità di assenza dalla residenza ( art. 77 CCNL Mobilità
Attività Ferroviarie) e della parre variabile della Indennità di Utilizzazione Professionale ( art. 31 punto
4 tabella B e punto 5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016); per l'effetto ha condannato la resistente a corrispondere ai ricorrenti rispettivamente la somma di euro 4.310,48 al sig. e di euro CP_1
3.954,20 al sig. oltre accessori di legge e spese di lite. CP_2
Il primo Giudice, tramite rinvio a decisioni conformi dello stesso ufficio, ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. In presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove pagina 2 di 19 si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, quale nella fattispecie il periodo di 12 mesi precedenti alla fruizione delle ferie.
Il Tribunale ha quindi esaminato gli istituti retributivi di cui è causa ovvero IUP e indennità di assenza dalla residenza, e ha concluso che sussiste una naturale correlazione tra le componenti della indennità di utilizzazione professionale (condotta e riserva) le attività di condotta, tipica del macchinista;
l'indennità è inoltre compensativa di un particolare status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale di bordo.
Quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, questa va computata ai fini del calcolo delle ferie, in quanto ha natura retributiva ed è strettamente connessa allo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti ed è finalizzata a compensare il disagio di svolgere un'attività mai in luogo fisso bensì costantemente lontano dal luogo di residenza.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le voci retributive in questione debbano essere incluse nella retribuzione ordinaria, che la datrice di lavoro è tenuta a mantenere durante il periodo feriale. Il
Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte anche per quanto riguarda la quantificazione delle differenze richieste, respingendo le eccezioni di , compresa quella di prescrizione Parte_1
parziale delle pretese del ricorrente.
Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute ai ricorrenti, sono stati recepiti i conteggi depositato dai medesimi, con la conseguente condanna di al pagamento, per il periodo Parte_1
gennaio 2019-dicembre 2023, dell'importo di euro 4.310,48 al sig. e di euro 3.954,20 al sig. CP_1
oltre accessori di legge e spese di lite. CP_2
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 ha proposto appello contro la sentenza, affidato Parte_1
a tre motivi.
Con una prima censura, articolata in vari punti, la società ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto che sussista una nozione europea di retribuzione che comprende ogni importo pecuniario che si ponga in collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
pagina 3 di 19 In sintesi, la retribuzione feriale non deve necessariamente essere omnicomprensiva e cioè inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo lavorativo, poiché solo una diminuzione che in concreto sia idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del proprio diritto è in contrasto con la normativa europea. Più in particolare, l'appellante ritiene errata e parziale l'interpretazione del primo Giudice, laddove non riconosce l'assenza di contrasto delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge;
evidenzia che le disposizioni contrattuali contestate costituiscono il frutto di un assetto di interessi raggiunto dalle parti sociali con lo strumento tipico del contratto collettivo e, come tali, possono essere disattese dal giudice soltanto nel caso di violazione di una norma imperativa, dovendosi il contratto collettivo ritenere presuntivamente adeguato ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza. Anche in occasione del rinnovo del CCNL nella primavera del 2022 le parti sociali hanno confermato integralmente (nonostante il contenzioso fosse già in atto su tutto il territorio nazionale) i criteri di determinazione del trattamento retributivo feriale, a dimostrazione che nel complessivo assetto contrattuale, le parti sociali per prime, e dunque -in ragione del principio della rappresentanza- anche i lavoratori, ritengono tale trattamento congruo e certamente non dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
L'appellante sostiene, inoltre, anche in dissenso rispetto a recenti pronunce di legittimità cui l'appellante addebita di non avere applicato integralmente i principi enunciati dalla Corte Europea,
l'insussistenza in concreto di un pericolo di dissuasione dal godimento delle ferie stante la minima differenza fra la retribuzione annua di fatto percepita dagli originari ricorrenti e la retribuzione che i medesimi avrebbero percepito ove fossero state considerate nella retribuzione feriale le indennità oggetto di lite, ritenendo tale sistema di raffronto l'unico corretto stante la dimensione annuale del diritto al riposo feriale.
Sotto altro profilo, la sentenza viene criticata dal punto di vista della natura e della finalità degli istituti retributivi oggetto di lite, per i quali il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle caratteristiche di cui alla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della inclusione nella retribuzione per ferie. Secondo
l'appellante, tali indennità non hanno natura retributiva, ma risarcitoria e/o occasionale, essendo correlate a disagi ovvero a specifiche straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dal lavoratore durante le ferie.
Infatti, l'indennità di assenza dalla residenza ha natura risarcitoria, come conferma la sua esclusione -al Con pari dell'indennità di trasferta- dal regime fiscale e contributivo proprio della retribuzione;
la non è esclusa, bensì sostituita, nelle giornate di ferie, dalla IUP giornaliera fissa il cui ammontare è stato calcolato, in sede di contrattazione collettiva, sulla media degli importi riconosciuti a titolo di IUP variabile.
pagina 4 di 19 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate in merito ai conteggi proposti dai lavoratori e al quantum rivendicato.
In primo luogo, critica la sentenza laddove ha respinto l'eccezione, svolta in via subordinata, Parte_1
circa il limite di applicabilità diretta della normativa comunitaria: il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, come individuato dalla CGUE sulla base dell'art. 7 della Direttiva 88/2003 e dall'ordinamento italiano (art. 10 D. Lgs. n. 66/2003); tale periodo deve intendersi come comprensivo dei giorni settimanali non lavorati, per cui i giorni lavorativi effettivamente compresi nella garanzia europea sono 20 e non 28, dato che, pacificamente, l'orario di lavoro degli appellati è articolato su cinque giorni settimanali (art. 28 punto 1.5 del CCNL). La conseguenza che l'appellante invoca è, per il caso di rigetto dell'appello sull'an, il ricalcolo delle pretese escludendo le maggiori indennità richieste e conteggiate anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito al rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione del divisore mensile 26 al fine di individuare le differenze eventualmente spettanti per ogni giorno di ferie. L'appellante replica alla statuizione del primo Giudice che deve aversi riguardo all'art. 68 co. 6 del CCNL che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero -e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate- il totale delle voci retributive (e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non sulla base di un divisore 22 che non trova riscontro in alcuna norma contrattuale.
Infine, con il terzo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto che Parte_1 la prescrizione debba intendersi sospesa con l'entrata in vigore della l. n. 92/2012, e che riprenda a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro;
l'appellante prende atto della conclusione cui
è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, sottoponendo a critica tale orientamento poiché nell'attuale contesto normativo, a fronte dell'oggettiva ripristinata prevalenza della tutela reintegratoria introdotta dalla giurisprudenza, non si può dire che tale tutela abbia carattere recessivo.
Inoltre, l'appellante ritiene che con l'interpretazione dalla medesima contestata, si finisca per snaturare la funzione propria della prescrizione, che dall'essere fonte di certezza del diritto diviene fonte di una situazione di perenne incertezza per il datore di lavoro;
situazione che, peraltro, nel medio e lungo periodo non pare tutelare la stabilità del rapporto.
Con memoria depositata in data 10.1.2025 si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 19 All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, ritenendo di confermare l'orientamento, sul contenzioso seriale attivatosi, già espresso da questa Corte territoriale in precedenti sentenze, fra cui le nn. 32/2020,
36/2020, 596/2021, 719/2021, 1066/2021, oltre a numerose altre, che si sono pronunciate su questioni analoghe, anche con riferimento alla contrattazione collettiva del Gruppo Ferrovie dello Stato, e con motivi di gravame del tutto sovrapponibili a quelli avanzati nel presente giudizio. Si condivide in particolar modo la pronuncia di questa Corte n. 1470/2021 del 1.12.2021, che qui viene richiamata ex art. 118 Disp. Att. c.p.c. .
<
Collegio che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere
pagina 6 di 19 considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_5
2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_6
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere CP_5
il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_6 Per_7
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle
pagina 7 di 19 relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_8
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_8
elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
pagina 8 di 19 Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
È quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n.
892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata.
Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice sia conforme ai criteri indicati dalla citata giurisprudenza interna e sovranazionale, risultando immune dalle censure di parte appellante.
Con specifico riguardo alla voce denominata “IUP”, le doglianze di […] come sintetizzate in narrativa
– vanno esaminate congiuntamente poiché intrinsecamente connesse.
La società lamenta, in sostanza, l'errata valutazione, ad opera del Tribunale, della disciplina contrattuale collettiva dell'istituto sotto l'aspetto evolutivo.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice avrebbe, inoltre, applicato precedenti giurisprudenziali inconferenti, poiché riferiti ad elementi totalmente esclusi dalla retribuzione feriale.
Con A quest'ultimo riguardo, l'appellante evidenzia come la sia, invece, decurtata solo parzialmente durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe – a suo avviso – scoraggiata sul piano economico, secondo una comparazione da operarsi su base annuale e non già mensile, come invece affermato in sentenza.
Ritiene il Collegio che tale tesi non sia condivisibile.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
pagina 9 di 19 In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del Tribunale risulta pienamente condivisibile.
[…]
Si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
[…]
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo
Giudice.
Questa appare, del resto, del tutto omogenea rispetto a quella compiuta nel precedente di questa Corte
n. 32/2020, citato dall'appellante, nel quale analoga potenzialità è stata riconosciuta a riduzioni retributive pari al 13,50% ed al 19%, sempre su base mensile […].
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee pagina 10 di 19 ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa. >>
***
La sentenza di questa Corte n. 1470/2021, sopra riportata, ha trovato conferma da parte della Corte di
Cassazione con la recente pronuncia n. 13972 del 20.5.2024 che, unitamente ad altre – n. 13932/2024, n.
14098/2024, n. 19991/2024, n. 34088/2024 n. 2487/2025; n. 2488/2025, n. 11781/25, n. 11762/25, n.
11757/25, n. 13675/2025- ha complessivamente confermato l'orientamento qui condiviso. La Corte di
Cassazione si è così pronunciata:
<<10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_9
<> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è CP_5
inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. Per_8
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2.
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del pagina 11 di 19 mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass.
n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. CP_6
26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_7
estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia pagina 12 di 19 assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si
è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 10.8. Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale
(in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. 10.12. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere che la IUP
è comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti. 11. Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza). 11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”. 11.2.
pagina 13 di 19 Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. 11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa
Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette indennità dovessero
Con essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione
“europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle. 14.
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto nel quarto motivo, la Corte di merito non ha operato un'erronea lettura di Cass. n. 22401/2020 e n. 13425/2019, che ha richiamato nella propria motivazione. Come già rilevato in precedenza, infatti, ai medesimi principi di diritto già enunciati in quelle decisioni di legittimità è stata poi data continuità da questa Corte anche nel campo della mobilità/settore attività ferroviarie, che qui viene in considerazione. Né assume rilievo il dato che “i casi concreti decisi dalla CGE riguardano situazioni di fatto e compensi strutturalmente differenti rispetto a quelli qui in esame”. Come evidenziato nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
pagina 14 di 19 19711/2023, n. 19716/2023, citate all'inizio di questa motivazione, la valutazione del caso concreto, vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non ha quello europeo che vi ha provveduto applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo. 15. Inoltre, per quanto già osservato, la decisione gravata non ha sicuramente “elevato di fatto a fonte normativa generale ed astratta le sentenza della CGE rese su un caso concreto”, come invece sostenuto nel sesto e nel settimo motivo di ricorso.>>
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Così precisati i termini della questione nella giurisprudenza ormai consolidata, va considerato che nella fattispecie qui in discussione, esaminando le buste paga degli appellati risulta che costoro hanno goduto di ferie “spalmate” nel corso dell'anno, ravvisandosi generalmente periodi di ferie non superiori a 2 o 3 giorni al mese;
ciò non comporta l'esclusione dell'effetto dissuasivo (l'effetto disincentivante di cui alla giurisprudenza europea comporta un giudizio ex ante e oggettivamente riscontrabile, che non deve essere influenzato da fattori soggettivi o circostanziali, come la
“diluizione” delle ferie nell'anno di competenza). Tale situazione comporta soltanto che non sia macroscopicamente apprezzabile la diminuzione patrimoniale correlata all'esercizio del diritto alle ferie. Basti considerare che le indennità oggetto di lite ammontano ogni mese ad una somma rilevante
(in molti casi superano i 1.000 euro mensili con punte anche superiori: v. per mese di giugno CP_1
2019 euro 1.740.47 su un totale mensile di euro 5.012,45; per giugno 2022 euro 1.770,73 su un CP_2
totale mensile di euro 5.974,37). A tale considerazione deve aggiungersi che, pacifico essendo che la
Con
è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dai macchinisti e in generale dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata dal lavoratore presso l'impianto (manovra, riserva, traghettamento) ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività tipica del macchinista, ovvero la conduzione del treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non alla guida del treno, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
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Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Circa il periodo minimo di quattro settimane, l'appellante si è limitato a riproporre l'eccezione svolta in pagina 15 di 19 primo grado senza una specifica censura della motivazione resa dal Tribunale sul punto, che è la seguente: “Tale eccezione non tiene, difatti, nella sua concreta declinazione, conto della circostanza secondo cui i giorni di ferie del ricorrente risultano essere variabili di anno in anno, talvolta in misura
inferiore alle quattro settimane e talvolta in misura superiore, in relazione a meccanismi di recupero delle
ferie non fruite negli anni precedenti, nei limiti delle quattro settimane, con la conseguenza che, non
risultando specificato se ed in quale misura i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane non siano riconducibili a recuperi di ferie non fruite, nei limiti delle quattro settimane, tutti i giorni computati nei conteggi di parte ricorrente appaiono da retribuire, sulla base delle corrette modalità di computo”. Oltre a questo profilo di inammissibilità, il motivo è comunque infondato, considerando che in primo grado aveva eccepito, in punto di quantum, che la garanzia minima di quattro settimane equivale a Parte_1
20 giorni l'anno (essendo l'orario lavorativo distribuito su 5 giorni settimanali) e che, avendo i ricorrenti fruito nel periodo di lite di un numero superiore di giorni di ferie rispetto a tale quantità, occorrerebbe escludere le maggiori indennità richieste e conteggiate, anche in relazione ai giorni eccedenti il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
Osserva il Collegio che la domanda proposta con il ricorso di primo grado si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto. Per gli anni per i quali risulti goduta una quantità di ferie eccedente il minimo di quattro settimane (corrispondenti, secondo la tesi dell'appellante, a 20 giorni di ferie), non ha allegato alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite Parte_1
e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità dell'eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute, tenendo nel Parte_1
dovuto conto che le ferie godute in un anno possono essere maturate e non godute in anni precedenti e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale. Di fatto, poi, non corrisponde al vero che i ricorrenti abbiano usufruito di una quantità di ferie superiori a venti giorni annui, poiché anche dai documenti prodotti da
(doc. 10) emerge che la quantità di ferie godute non raggiunge, complessivamente nel Parte_1
periodo preso in considerazione, la quota di 20 giorni per ciascun anno di servizio (nei 5 anni -dal 2019
pagina 16 di 19 al 2023- ha usufruito di 94,5 giorni di ferie e di 92 giorni di ferie); il che tra l'altro CP_1 CP_2 dimostra ulteriormente l'inutilizzabilità del criterio offerto da per la valutazione dell'effetto Parte_1
dissuasivo poiché, evidentemente, le differenze annue pretese saranno tanto minori quanto minori saranno stati i giorni di ferie usufruiti in ciascun anno.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dell'appellato. L'assunto non è condivisibile.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“
1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“
1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Rimane da considerare il terzo motivo di appello, relativo alla prescrizione.
Anche questo è infondato, come ritenuto da Cass. 13972/2024, sopra già richiamata, che così si è pronunciata: “32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche
pagina 17 di 19 apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). 33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. 35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, corrispondente peraltro all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Poiché l'appellato era ancora in servizio al momento della proposizione del ricorso di primo grado, nessuna prescrizione è maturata.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerato il valore della causa, il numero delle parti, la serialità della controversia nonché l'assenza di attività istruttoria,
pagina 18 di 19 viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione al difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4033/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
1.300,00 oltre spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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