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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/04/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1331/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Antonio Parte_1
Braile
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'11.07.2022, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1120/2021 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74%, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 13.06.2022 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 15.05.2022 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato l'11.07.2022.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunto alla conclusione che le patologie di cui risulta affetta l'opponente determinano nella perizianda “una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
55% a far data dalla domanda amministrativa del 01/04/2020.” (cfr. ampiamente elaborato peritale).
Alla luce di tali considerazioni, occorre confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione, in difetto del requisito sanitario richiesto.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate
CP_ con separato e coevo decreto, vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente è invalida civile nella misura del 55% a decorrere dall'01.04.2020;
2) Compensa le spese di lite;
CP_ 3) Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Si comunichi.
Paola, 17.04.2024.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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