Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 04/06/2025, RGC n. 1713/2012 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. ARCANGELO VINCENZO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MELES RAFFAELE per delega dell'avv. MELES MICHELE per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1713 del R.G.A.C. 2012, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Arcangelo e nel cui studio in Pietrapaola alla Via Amalfi, n. 4, elettivamente domicilia;
- opponente -
contro
, nella sua qualità di l.r.p.t. di (C.F.: ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Meles Michele e nel cui studio in Cariati alla Via Brodolini
n.30, elettivamente domicilia;
- opposta –
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso dal Tribunale di Rossano in data 06.08.2012
azionato con atto di precetto del 18.09.2012.
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso dal Tribunale di Rossano in data 06.08.2012 e azionato con atto di precetto del 18.09.2012, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato intimato il pagamento della somma di € 42.554,60 in ragione dell'asserito mancato pagamento degli importi derivante dalle misurazioni relative alle voci 8; 9; 10 dell'elenco descrittivo delle lavorazioni a cui si aggiunge l'ulteriore somma di € 29.054,30, per lavori extra capitolato eseguiti dalla , per CP_2
un totale di € 42.554,60., oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla società
opposta, osservando che i lavori non erano stati eseguiti correttamente per come menzionati in sede di preventivo e che erano stati contestati sin dall'inizio dal direttore dei lavori e che l'opposta aveva incassato altresì la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00) - giusta transazione del 12.06.2014
successivamente all'instaurazione del presente giudizio a mezzo assegno bancario – Banca Popolare
del Mezzogiorno n. 0030491101- 04; somma che andrà, comunque, detratta dall'importo del decreto ingiuntivo opposto n. 312/2012.
Concludeva, dunque, per la declaratoria di inesistenza del diritto di credito azionato da controparte,
insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la al risarcimento dei danni materiali e morali, in favore CP_2
dell'opponente, per come specificati nel libello ed in narrativa anche secondo equità. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
15.01.2013 si costituiva in giudizio la società creditrice opposta, la quale ribadiva la piena fondatezza della propria pretesa creditoria invocando l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testi ed espletamento CTU;
all'udienza del 04.06.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa, all'esito della camera di consiglio, le parti, oramai,
assenti.
L'opposizione proposta dall'odierno attore è fondata per i motivi di seguito analiticamente illustrati.
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice,
ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum
del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è
contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (Cass., sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
Alla luce della compiuta istruttoria, ritiene il giudice che l'opposizione sia fondata e si pone a fondamento della presente decisione le risultanze dell'espletata CTU svolta con indagine coerente e logica.
Parte opponente, con l'atto di opposizione, ha eccepito che i lavori eseguiti dall'impresa non sono stati realizzati secondo le regole dell'arte.
Sul punto, si rileva che, con la domanda proposta in via monitoria, l'impresa ha chiesto l'accertamento di un credito scaturente dal contratto di appalto concluso tra le parti.
L'oggetto del presente giudizio di opposizione riguarda il contratto di appalto stipulato dalle parti nel loro complesso, cosicchè rientra nell'accertamento del giudice se le opere realizzate dall'impresa opposta siano state eseguite secondo le regole dell'arte.
Ciò posto, non solo parte opponente ha puntualmente rappresentato la difformità dell'opera lamentata ed ha fornito riscontro di tali inesattezze adempitive attraverso la documentazione versata in atti e l'espletamento della CTU mentre parte opposta, pur essendone onerata, non ha fornito la prova dell'esatta esecuzione dei lavori in questione.
Orbene, come detto, sono da condividere pienamente le conclusioni raggiunte dal C.T.U. arch.
[...]
che ha potuto apprezzare pienamente la non perfetta esecuzione dei lavori e si legge che Per_1
“….Al momento del sopralluogo il sottoscritto ha potuto ravvisare da subito la presenza di innumerevoli spaccature
nell'intonaco della facciata;
tali spaccature risultano essere sia nella facciata che più importanti e pericolose sulle parti
strutturali delle travi dei balconi, pilastri e sui cornicioni. L'intonaco della facciata preesistente, e per come previsto dal
capitolato alla voce 2, andava completamente spicconato nelle parti ammalorate della facciata e delle travi e dei pilastri
e ripristinato completamente in modo tale da creare un fondo omogeneo. Sicuramente la presenza, lamentate alla fine
dell'opera e ad oggi, di esfogliazioni della finitura di intonaco richiedono interventi molto più leggeri e non destano
preoccupazione e possono essere riconducibili ad una mancata adesione della finitura al supporto sottostante
dell'intonaco; la corretta esecuzione della finitura di intonaco richiede infatti che il supporto sia completamente pulito
e asciutto e per tale motivo richiede una pulizia da polveri preesistenti (con lavaggio e spazzolatura) e ad avvenuta
asciugatura, prima della posa, risulta necessario il trattamento delle superfici con un fissativo che funge da aggrappante
per lo strato di finitura superiore (detto anche tonachino finale). Il distacco presente in ampie zone, come da
documentazione fotografica allegata alla presente relazione, è imputabile a tale mancata esecuzione alla regola dell'arte
del tonachino di finitura, decisa come lavorazione aggiuntiva e pattuita tra le parti con il verbale n 1 del 16/05/2011. Su
questo è stato poi eseguita poi la pitturazione che ha dato problemi di ulteriore esfogliazioni e cambi cromatici……”.
E soprattutto il CTU ha rilevato che “….Ben più pericoloso invece risultano le fessurazioni con i relativi distacchi
sugli elementi strutturali di travi e dei pilastri ben visibili sia sulle mensole dei balconi che in prossimità dei pilastri, e le
fessurazioni presenti già sui cornicioni con pericolo di caduta di elementi dall'alto. Tali elementi strutturali erano da
trattare con la spicconatura e la battitura per effettuare la rimozione degli elementi cementizi distaccati (intonaco e
copriferro), pulizia profonda delle polveri e dei ferri arrugginiti da trattare con prodotti antipassivante, ricostruzione
dell'elemento strutturale con malta tixotropica a ritiro controllato, il tutto per come previsto comunque dalla descrizione
alla voce 2 del capitolato allegato al contratto di appalto. Il distacco, visibile, non può essere giustificato dal passare del
tempo in quanto esso è alquanto breve e tali lavorazioni se eseguite a regola dell'arte, preservano la struttura per
moltissimi anni;
si nota infatti come la l'armatura metallica delle travi e dei pilastri non sia stata bloccata nella sua fase
di ossidazione con il trattamento previsto, ma essa abbia continuato a degradarsi effettuando azioni di dilatazione e
successivo distacco del calcestruzzo. Inoltre, il sopralluogo effettuato in data 24/09/2024 all'esterno dell'edificio ha
validato le sopra evidenziate preoccupazioni di una possibile caduta dall'alto di elementi strutturali, con la effettiva caduta di alcune porzioni dalle travi a mensola dei balconi. Nelle foto si denota come in una trave ove è avvenuto il
distacco, vi sia in particolare sulla trave la presenza di vernice antipassivante sulla zona però del cemento mentre i ferri
di armatura risultano non trattati e molto arruginiti. Inoltre risulta esserci anche nei frontalini dei balconi dei visibili
distacchi , per come si può notare nelle foto allegate;
i balconi erano oggetto di intervento come da contratto di appalto;
anche la funzione della scossalina messa a protezione degli stessi frontalini non ha sortito effetti benefici e il distacco è
da imputare ad infiltrazioni e dilatazioni dell'armatura per inefficacia del lavoro de ricercare nel sistema
“impermeabilizzazione - pavimento balcone e marmi – ripristino frontalino-scossalina” e che ha generato le fessurazioni
attuali…..”. L'ausiliario del giudice precisa che “….pare scontato che la regolare esecuzione di tali interventi
descritti in questo capitolo non sia stata rispettata;
la variabile del tempo intercorso tra i lavori e il sopralluogo peritale
non può lasciare spazio a fenomeni di degrado normali, questi sono stati degradi troppo veloci, per come evidenziati al
momento dell'accesso sui luoghi effettuato dal sottoscritto. Comunque a comprova della presenza già di vizi alla fine dei
lavori, che esclude la dinamica tempo, vi è anche una Relazione sullo Stato Finale del 20/10/2011 e con una missiva del
09/11/2011, dove il Direttore dei Lavori segnalava la necessità di intervento visti i vizi denunciati compresi quelli
superficiali di distacco a livello di pittura e intonaco…”.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice si osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 novembre 2012, n. 19103) ha statuito che il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione)
approntate a favore del committente dall'art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell'opus commissionato. Ne consegue che, se l'oggetto dell'appalto è costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte; mentre, se oggetto dell'appalto sia l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità
tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa, facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l'originario oggetto dell'appalto viene ricompreso.
Quanto poi al risarcimento del danno, nel caso di specie, l'opponente, su cui gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato con riferimento alla quantificazione e quantizzazione dei danni intesi come spese necessarie per l'eliminazione dei vizi né è possibile ricorrere ad un criterio di equità
essendo ben determinabile il danno. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale.
In conclusione, l'opposizione proposta merita accoglimento e il decreto ingiuntivo deve essere revocato mentre andrà rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice.
Le spese di lite e di ctu vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione spiegata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di , in persona del suo Parte_1
l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 458,00, per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 04.06.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio