Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2025, proposto da
RE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carrabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti impugnati e riconoscimento del diritto
del ricorrente a ottenere la restituzione degli oneri concessori relativi alla C.E. n.15 del 7 aprile 2005 e la condanna del Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 7.089,47
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. GU GI OS CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Augusta in data 7 aprile 2005 rilasciò al Sig. AR OS la concessione edilizia n.15 - pratica ed. 150/02- per la costruzione di un edificio in Augusta Via Dessiè su terreno di sua proprietà contraddistinto al NCU al foglio 96 (oggi 91 All.E) p.lla n.2319, per la quale venne versata la somma di € 3.440,73 per spese di urbanizzazione ed € 3.648,74 per costo di costruzione, come specificato e quietanzato nella medesima c.e. al suo art.2.
Per problemi finanziari la costruzione non venne portata a termine e risultava edificato solo il piano terra.
Il 16 luglio 2021 decedeva in Augusta il Sig. AR OS e nominava unico erede universale suo fratello Sig. AR RE. Dopo la morte del Sig. AR OS la giunta comunale emise la delibera n.230 del 12/10/2021, mai notificata a quest’ultimo, con la quale venne approvato il progetto e la valutazione tecnica economica per la demolizione d’ufficio della porzione di fabbricato edificata sul lotto del Sig. AR OS (p.lla n.2319), sul presupposto della qualificazione come ordine di demolizione il provvedimento prot. n.29718/4337 del 27/9/1995, che costituiva invece il diniego al rilascio della concessione edilizia precedentemente richiesta dal Sig. AR OS (pratica ed. n.139/94).
In data 5 marzo 2025 il Sig. AR RE ha presentato al Comune di Augusta la CILA prot. n.15600/2025, comunicando di volere provvedere a demolire la porzione di fabbricato realizzata anni prima dal fratello sulla particella n.2319. Dopo avere eseguito la totale demolizione e rimozione di ogni residuo dal fondo il Sig. AR RE in data 8 aprile 2025 ha richiesto al Comune di Augusta la restituzione degli oneri concessori pagati per il rilascio della concessione edilizia che in definitiva non è stata di alcun impatto urbanistico nella zona.
Ma con della determina dirigenziale del Responsabile del VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo - n.114 del 7/7/2025, notificata il 10/7/2025, veniva negata la restituzione degli oneri concessori per:
1) prescrizione del diritto alla restituzione;
2) mancanza di causa giuridica dell’onerosità;
3) volontarietà dell’intervento di demolizione e dell’ordine di ripristino;
4) qualificazione delle opere eseguite come incomplete.
Con ricorso notificato il 08/10/2025 il ricorrente impugnava il provvedimento menzionato da ultimo, sottoponendo a critica tutte le ragioni poste a suo sostegno.
Si costituiva in giudizio, ma con inizialmente con memoria di mera forma, il Comune di augusta.
Successivamente, con memoria depositata in segreteria il 26/01/2026, il predetto ente locale svolgeva compiutamente le proprie argomentazioni difensive, in particolare:
a) negando il diritto alla richiesta restituzione degli oneri di urbanizzazione in base alla natura abusiva, prima realizzata soltanto parzialmente e poi interamente demolita, discendente dalla mai avversata deliberazione di giunta comunale n. 230 del 12/10/2021, con la quale venne approvato il progetto e la valutazione tecnica economica per la demolizione d’ufficio della porzione di fabbricato edificata sul lotto del Sig. AR OS (p.lla n.2319);
b) ritenendo comunque l’avvenuta prescrizione del diritto del ricorrente alla restituzione, dato che il termine iniziale della stessa sarebbe iniziato dalla sopravvenuta decadenza della concessione edilizia n.15 - pratica ed. 150/02, anche in assenza di atti formali del Comune intimato che la avessero accertata.
In data 26 febbraio si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver raccolto a verbale la dichiarazione del difensore di parte ricorrente, con la quale si eccepiva per la prima volta la tardiva proposizione della eccezione di avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente da parte del Comune intimato, in particolare con richiamo al precedente rappresentato dalla sentenza n. 8301 del 13 settembre 2023 della V Sezione del Consiglio di Stato.
Innanzitutto il Collegio, stante la palese infondatezza nel merito della proposta eccezione di prescrizione del credito azionato (secondo quanto meglio si esporrà a seguire), rappresenta che non procederà – per carenza di interesse al riguardo del ricorrente – all’esame della questione relativa alla correttezza o meno della sua proposizione alla stregua delle norme che regolano lo svolgimento del giudizio amministrativo.
Passando quindi al merito, correttamente il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, qualifica come ripetizione d’indebito oggettivo la propria pretesa nei confronti del Comune intimato, sicchè “ anche per le opere irrealizzabili o abusive, il diritto alla ripetizione degli oneri concessori sussiste venendo meno il presupposto di legge (contribuzione al carico urbanistico generale da parte della nuova costruzione) che ne aveva determinato il pagamento e ciò in virtù del fatto, in definitiva, che la costruzione non è stata realizzata e non ha creato alcun carico urbanistico ”.
A parte la incomprensibilità della ragione sub 4) – che, là dove afferma che “ le opere parziali, non riconducibili al progetto approvato sotto il profilo strutturale e funzionale, giustificano pienamente l’ordino di ripristino dello stato dei luoghi ”, sembra voler difendere la legittimità di un ordine di demolizione che avrebbe interessato l’immobile oggetto della concessione edilizia n.15 - pratica ed. 150/02, piuttosto che quella del rifiuto opposto alla richiesta di restituzione del (poi) ricorrente … -, anche quella sub 3) appare del tutto inconferente, a fronte di uno spostamento patrimoniale che può rimaner stabile soltanto a fronte della effettiva realizzazione di un intervento edilizio assistito da un titolo che lo preveda – senza che invece rilevi se, in difformità dalle sue previsioni, la assentita edificazione sia poi mancata per mera volontà di chi ne abbia ottenuto il rilascio, da cause di forza maggiore, da factum principis o quant’altro.
In definitiva, l’unica circostanza che avrebbe potuto escludere il diritto alla restituzione delle somme pagate dal dante causa del ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione per la realizzazione – soltanto parziale prima, e poi eliminata in toto – dell’immobile oggetto della concessione edilizia n.15 - pratica ed. 150/02, sarebbe stata la prescrizione del relativo diritto di credito.
Tuttavia, con la miglior giurisprudenza, “ l'effetto decadenziale conseguente alla inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l'inizio dei lavori indicato nel titolo, per quanto discendente direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l'intervenuta decadenza e ciò sia per verificare che il termine sia effettivamente spirato sia e soprattutto per accertare che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare una sospensione del termine o una sua proroga (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 30 ottobre 2024, n. 8672 )”[ Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 novembre 2025, n. 8978]. Rispetto dunque ad una concessione edilizia rilasciata il 7 aprile 2005, l’anno per l’inizio dei lavori ed i 3 dall’inizio per la loro conclusione previsti dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, avrebbero potuto astrattamente consentire al comune di Augusta di adottare un atto ricognitivo dell’avvenuta decadenza a partire dal 7 aprile 2009. Ma in concreto nessun provvedimento di tal genere è stato mai adottato dal comune intimato. Pertanto nessuna prescrizione può ritenersi maturata in danno dell’attuale ricorrente, il quale, dopo aver fatto venir meno la causa dello spostamento patrimoniale realizzatosi con la concessione edilizia n.15 - pratica ed. 150/02 mediante la demolizione della parte dell’intervento edilizio concretamente realizzato rispetto a quanto autorizzato da quel titolo in base a CILA prot. n.15600/2025 del 5 marzo 2002, aveva a disposizione un decennio per l’esercizio dell’ actio indebiti nei confronti del Comune di Augusta. Sicchè, rispetto ad una richiesta di restituzione degli oneri concessori pagati per il rilascio della concessione edilizia n. 15 - pratica ed. 150/02 formulata dal (poi) ricorrente in data 8 aprile 2025, il termine di prescrizione del relativo diritto di credito sarebbe maturato, in base a quello generale di cui all’art. 2946 c.c., (soltanto) l’8 aprile 2035; mentre l’azione giudiziaria esperita per la condanna alla sua corresponsione è stata esperita il 08/10/2025.
In base alle predette considerazioni il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti condanna il Comune intimato alla restituzione, all’attuale ricorrente, della somma di € 3.440,73 per spese di urbanizzazione ed € 3.648,74 per costo di costruzione corrisposte dal proprio dante causa Sig. AR OS, incrementate nella misura degli interessi legali dal giorno 08/10/2025 sino alla data dell’effettiva loro corresponsione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti condanna il Comune intimato alla restituzione, all’attuale ricorrente, della somma di € 3.440,73 per spese di urbanizzazione ed € 3.648,74 per costo di costruzione corrisposte dal proprio dante causa Sig. AR OS, incrementate nella misura degli interessi legali dal giorno 08/10/2025 sino alla data dell’effettiva loro corresponsione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune intimato ala refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida nell’importo di euro 1.800,00 (milleottocento/00), più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IC, Presidente
GU GI OS CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU GI OS CU | LE IC |
IL SEGRETARIO