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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Agenzia Del Demanio - 06340981007
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di L'Aquila - Presso Compl. Monum. S. Domenico Via Buccio Da Ranallo 67100 L'Aquila AQ
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia 65121 Pescara PE
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Adriatica Risorse Spa - 02259820682 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 994 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia del Demanio, con sede in Roma, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 994 anno 2018 della Adriatica Risorse Spa, per omesso versamento dell'imposta per un importo totale di € 215.694,00. Oggetto di accertamento sono i seguenti fabbricati: a) fabbricato 214705 – sito in Indirizzo_1 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_1 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_2 Dati_Catastali_2b) fabbricato 214706 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
c) fabbricato 214707 – sito in Indirizzo_2 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_3 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_1 Dati_Catastali_4d) fabbricato 214708 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
e) fabbricato 214709 – sito in Indirizzo_1 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_5 C.F. del Comune di Pescara;
f) al fabbricato 156367 – sito in Indirizzo_3 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_6 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_4 Dati_Catastali_7g) fabbricato 229513 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
h) ai fabbricato n.191032 e n.227778 – siti in Indirizzo_5 ed individuati dalla p.lla Dati_Catastali_8 C.F. del Comune di Pescara e p.lla Dati_Catastali_9 C.F. del Comune di Pescara. Sostiene la ricorrente che i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono stati trasferiti nel 2008 a titolo oneroso dallo Stato al Fondo INominativo_1 – Fondo Comune di Investimento di chiuso, per conto del quale agisce la società Società_1 S.p.A. e pertanto, relativamente agli stessi, contesta il difetto di legittimazione passiva in ordine all'assolvimento dell'Imu per l'anno 2018. I beni indicati alle lettere f) e g) sono pervenuti allo Stato a seguito di confisca penale disposta in materia di contrasto alla criminalità organizzata e che la loro gestione spetta all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, così come previsto dagli artt.40 e seguenti del D.lgs. n.159/2011. La pretesa di tributaria per detti beni deve essere rivolta all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, qualora non sussista una causa esimente. I beni di cui alla lettera h) sono stati consegnati in uso governativo ex art.1 R.D. n.2440/1923 al Corpo Forestale dello Stato con verbale prot.n.247 del 13.01.2014 e sono destinati ad ospitare il reparto volo del Corpo Forestale dello Stato, a cui è subentrata l'Arma dei Carabinieri e pertanto la ricorrente non è soggetto passivo dell'imposta. Per di più si tratta di immobili statali destinati all'assolvimento di una funzione pubblica e per tale motivo vi è l'esenzione dall'imposta. Si è costituto in giudizio il Comune di Pescara che ha sollevato la propria estraneità alla procedura di accertamento di imposta e ai relativi atti conseguenziali in quanto la gestione dell'intero ciclo di riscossione dell'Imu era stata affidata alla Adriatica Risorse Spa. Si è costituita la Adriatica Risorse Spa che, con argomentata memoria, ha ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene la ricorrente che beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono stati trasferiti nel 2008 Fondo Nominativo_1alla “ ” e che pertanto non è soggetto passivo dell'imposta accertata. Tuttavia i fondi comuni di investimento non possono essere soggetti passivi IMU, in quanto privi di autonoma soggettività giuridica. In base a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non sussistono elementi significativi in grado di configurare il fondo di investimento quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Fondo Nominativo_1Infatti sulla home page della viene specificato che i fondi immobiliari sono senza personalità giuridica e che lo stesso non è un fondo pubblico per il fatto che la proprietà è da ricondurre a investitori privati istituzionali italiani ed esteri. Per di più l'Agenzia del Demanio è un ente pubblico economico del Mef e, come tale, organo giuridicamente distinto rispetto ad altri ministeri e non facente propriamente parte dello
“Stato” ai fini dell'imposta. Ai fini dell'esenzione come più volte ribadito dalla Cassazione e confermato dalla recente sentenza 242/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa le parole
“compiti istituzionali” si riferiscono a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'Ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo ove, quindi, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'Ente. Le doglianze della ricorrente appaiono infondate e l'accertamento, relativamente ai beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) resta confermato. Per quanto riguarda i beni indicati alle lettere f) e g), che sono pervenuti allo Stato a seguito di confisca penale disposta in materia di contrasto alla criminalità organizzata, le contestazioni dell'Agenzia del Demanio sono fondate. Infatti il D.lgs. n.159/2011, all'art. 110, affida la gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Specifica che tale Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Di fatto l'Agenzia del Demanio, pur avendo la proprietà del bene, non ne ha il possesso per disposizione di legge per cui viene meno il presupposto di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011. Le doglianze della ricorrente sono fondate e, relativamente ai beni indicati alle lettere f) e g), l'accertamento deve essere annullato. Per quanto riguarda i beni di cui alla lettera h) destinati al reparto di volo del Corpo Forestale delle Stato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (all. 11), è rilevabile che, in data 13 gennaio 2014 tale Ente ha preso il pieno possesso della costruzione adibita a reparto volo, sempre da tale allegato risulta essere stato precedentemente costituito sulle particelle n. 265 a 279 un diritto di superficie a favore del Corpo Forestale. Soggetto passivo dell'imposta pertanto non è certamente l'Agenzia del Demanio. Anche tale richiesta dell'Adriatica Risorse Spa deve essere annullata. Il ricorso va parzialmente accolto. Il parziale accoglimento e la complessità delle questioni trattate sono motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Agenzia Del Demanio - 06340981007
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di L'Aquila - Presso Compl. Monum. S. Domenico Via Buccio Da Ranallo 67100 L'Aquila AQ
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia 65121 Pescara PE
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Adriatica Risorse Spa - 02259820682 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 994 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia del Demanio, con sede in Roma, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 994 anno 2018 della Adriatica Risorse Spa, per omesso versamento dell'imposta per un importo totale di € 215.694,00. Oggetto di accertamento sono i seguenti fabbricati: a) fabbricato 214705 – sito in Indirizzo_1 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_1 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_2 Dati_Catastali_2b) fabbricato 214706 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
c) fabbricato 214707 – sito in Indirizzo_2 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_3 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_1 Dati_Catastali_4d) fabbricato 214708 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
e) fabbricato 214709 – sito in Indirizzo_1 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_5 C.F. del Comune di Pescara;
f) al fabbricato 156367 – sito in Indirizzo_3 ed individuato dalla p.lla Dati_Catastali_6 C.F. del Comune di Pescara;
Indirizzo_4 Dati_Catastali_7g) fabbricato 229513 – sito in ed individuato dalla p.lla C.F. del Comune di Pescara;
h) ai fabbricato n.191032 e n.227778 – siti in Indirizzo_5 ed individuati dalla p.lla Dati_Catastali_8 C.F. del Comune di Pescara e p.lla Dati_Catastali_9 C.F. del Comune di Pescara. Sostiene la ricorrente che i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono stati trasferiti nel 2008 a titolo oneroso dallo Stato al Fondo INominativo_1 – Fondo Comune di Investimento di chiuso, per conto del quale agisce la società Società_1 S.p.A. e pertanto, relativamente agli stessi, contesta il difetto di legittimazione passiva in ordine all'assolvimento dell'Imu per l'anno 2018. I beni indicati alle lettere f) e g) sono pervenuti allo Stato a seguito di confisca penale disposta in materia di contrasto alla criminalità organizzata e che la loro gestione spetta all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, così come previsto dagli artt.40 e seguenti del D.lgs. n.159/2011. La pretesa di tributaria per detti beni deve essere rivolta all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, qualora non sussista una causa esimente. I beni di cui alla lettera h) sono stati consegnati in uso governativo ex art.1 R.D. n.2440/1923 al Corpo Forestale dello Stato con verbale prot.n.247 del 13.01.2014 e sono destinati ad ospitare il reparto volo del Corpo Forestale dello Stato, a cui è subentrata l'Arma dei Carabinieri e pertanto la ricorrente non è soggetto passivo dell'imposta. Per di più si tratta di immobili statali destinati all'assolvimento di una funzione pubblica e per tale motivo vi è l'esenzione dall'imposta. Si è costituto in giudizio il Comune di Pescara che ha sollevato la propria estraneità alla procedura di accertamento di imposta e ai relativi atti conseguenziali in quanto la gestione dell'intero ciclo di riscossione dell'Imu era stata affidata alla Adriatica Risorse Spa. Si è costituita la Adriatica Risorse Spa che, con argomentata memoria, ha ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene la ricorrente che beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono stati trasferiti nel 2008 Fondo Nominativo_1alla “ ” e che pertanto non è soggetto passivo dell'imposta accertata. Tuttavia i fondi comuni di investimento non possono essere soggetti passivi IMU, in quanto privi di autonoma soggettività giuridica. In base a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non sussistono elementi significativi in grado di configurare il fondo di investimento quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Fondo Nominativo_1Infatti sulla home page della viene specificato che i fondi immobiliari sono senza personalità giuridica e che lo stesso non è un fondo pubblico per il fatto che la proprietà è da ricondurre a investitori privati istituzionali italiani ed esteri. Per di più l'Agenzia del Demanio è un ente pubblico economico del Mef e, come tale, organo giuridicamente distinto rispetto ad altri ministeri e non facente propriamente parte dello
“Stato” ai fini dell'imposta. Ai fini dell'esenzione come più volte ribadito dalla Cassazione e confermato dalla recente sentenza 242/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa le parole
“compiti istituzionali” si riferiscono a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'Ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo ove, quindi, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'Ente. Le doglianze della ricorrente appaiono infondate e l'accertamento, relativamente ai beni di cui alle lettere a), b), c), d), e) resta confermato. Per quanto riguarda i beni indicati alle lettere f) e g), che sono pervenuti allo Stato a seguito di confisca penale disposta in materia di contrasto alla criminalità organizzata, le contestazioni dell'Agenzia del Demanio sono fondate. Infatti il D.lgs. n.159/2011, all'art. 110, affida la gestione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Specifica che tale Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Di fatto l'Agenzia del Demanio, pur avendo la proprietà del bene, non ne ha il possesso per disposizione di legge per cui viene meno il presupposto di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011. Le doglianze della ricorrente sono fondate e, relativamente ai beni indicati alle lettere f) e g), l'accertamento deve essere annullato. Per quanto riguarda i beni di cui alla lettera h) destinati al reparto di volo del Corpo Forestale delle Stato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (all. 11), è rilevabile che, in data 13 gennaio 2014 tale Ente ha preso il pieno possesso della costruzione adibita a reparto volo, sempre da tale allegato risulta essere stato precedentemente costituito sulle particelle n. 265 a 279 un diritto di superficie a favore del Corpo Forestale. Soggetto passivo dell'imposta pertanto non è certamente l'Agenzia del Demanio. Anche tale richiesta dell'Adriatica Risorse Spa deve essere annullata. Il ricorso va parzialmente accolto. Il parziale accoglimento e la complessità delle questioni trattate sono motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
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La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente