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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/07/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.1707 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, con sede a Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Vivori
(C.F. – pec: e Roberto Caracciolo (C.F. C.F._1 Email_1
– pec: , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Email_2
studio di quest'ultimo in Latina, Piazzale Gorizia n.11, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...], str. Corta n. 7, (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mariastella Cusano ( - C.F._3 C.F._4 pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Email_3
Montesanto n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.07.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di pagina1 di 4 fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatole da il 5.4.24 in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 876/2019, Controparte_1
con il quale quest'ultima le ha intimato la consegna dei documenti così specificati: “i fogli cassa dall'1.11.2014. al 10.11.2014, nonché l'elenco delle polizze incassate con codice produttori con
l'elenco richiamato nel verbale di chiusura delle polizze evidenziando le rate semestrali, gli estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data dal 10.11.2011 compreso" e inerenti al rapporto di agenzia intercorrente tra la stessa impresa assicuratrice e
, dante causa della convenuta;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa Persona_1
istanza di sospensione del titolo azionato, di aver parzialmente adempiuto all'opposta intimazione sostenendo, per il resto, di non avere la disponibilità della documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio rilevando il mancato assolvimento dell'obbligo di Controparte_1
consegna in capo alla in riferimento agli estratti necessari per il calcolo delle varie Controparte_2 indennità dovutele, quale erede, e il già avvenuto rigetto delle argomentazioni avversarie in sede di giudizio di opposizione a d.i. (R.G.4386/2019); concludeva quindi per la reiezione delle avanzate domande e la condanna ex art. 96 c.p.c..
Definito il subprocedimento cautelare con la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con riferimento ai documenti costituiti da ”elenco delle polizze incassate con relativo codice produttori, con l'elenco richiamato nel verbale di chiusura delle polizze evidenziando le rate semestrali”, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 17.10.2024, la causa, previa istruttoria solo documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto della convenuta di procedere in executivis in forza dell'opposto precetto di consegna.
L'opposizione merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
La società assicuratrice rileva di aver consegnato parte della documentazione richiesta dall'opposta
(elenco delle polizze semestrali) ben quattro anni prima, in occasione dello scambio di corrispondenza stragiudiziale con il precedente difensore della nelle more del giudizio RG CP_1
4386/2019, circostanza tra l'altro confermata dalla stessa convenuta;
in ordine agli estratti conto rilasciati ai subagenti sostiene, invece, di non poter attuare l'obbligo di consegna per indisponibilità
pagina2 di 4 materiale dei medesimi, in quanto documenti attinenti al rapporto tra agente e subagente, circostanza peraltro già evidenziata dall'opponente nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato.
Ebbene, tale rilievo deve ritenersi inammissibile in questa sede, stante il principio granitico secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv.
619969 – 01, Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013); l'impossibilità di adempiere all'obbligo di consegna, in quanto già sussistente al momento dell'emissione della relativa intimazione, avrebbe pertanto dovuto essere dedotta nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitoro, configurando un fatto estintivo dell'obbligazione antecedente alla formazione del titolo giudiziale.
Del resto, tale eccezione risulta in effetti già sollevata nel giudizio di opposizione a d.i., conclusosi con la sentenza n. 2290/21, la quale ritenuto infondata l'opposizione accertando che “La
[...]
quindi, non solo era tenuta alla conservazione della documentazione richiesta Parte_1
dalla , ma altresì contrattualmente obbligata, entro 30 giorni dalla richiesta, a Controparte_1
“mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto” (art. 30.9 dell'Accordo Integrativo)” e ha accertato il diritto della “alla consegna CP_1
della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, al fine di determinare il corretto importo delle somme dovute a titolo di provvigione, in virtù del diritto della stessa alla riscossione delle provvigioni residue” tenuto conto degli obblighi di conservazione della documentazione gravante sull'impresa assicuratrice, con conseguente rigetto dell'opposizione a d.i.
Conclusivamente, se da un lato risulta provato per tabulas che la abbia inoltrato parte Controparte_2
della documentazione oggetto dell'opposta intimazione, in tal modo estinguendo parzialmente la propria obbligazione, dall'altro per le suesposte considerazioni risultano inammissibili in questa sede le doglianze in ordine alla ineseguibilità per indisponibilità ab origine della restante parte: da tanto consegue l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sussistendo il diritto della creditrice di ricevere, sulla base del titolo esecutivo azionato, la consegna degli estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data del 10.11.2014 compreso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si rigetta per difetto dei relativi presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., stante la parziale fondatezza dell'opposizione.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara sussistente il diritto della creditrice alla consegna dei soli “estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data del
10.11.2014 compreso”, essendo già stata consegnata la restante documentazione;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina, 21.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.1707 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, con sede a Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Vivori
(C.F. – pec: e Roberto Caracciolo (C.F. C.F._1 Email_1
– pec: , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Email_2
studio di quest'ultimo in Latina, Piazzale Gorizia n.11, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...], str. Corta n. 7, (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mariastella Cusano ( - C.F._3 C.F._4 pec: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Email_3
Montesanto n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.07.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di pagina1 di 4 fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatole da il 5.4.24 in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 876/2019, Controparte_1
con il quale quest'ultima le ha intimato la consegna dei documenti così specificati: “i fogli cassa dall'1.11.2014. al 10.11.2014, nonché l'elenco delle polizze incassate con codice produttori con
l'elenco richiamato nel verbale di chiusura delle polizze evidenziando le rate semestrali, gli estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data dal 10.11.2011 compreso" e inerenti al rapporto di agenzia intercorrente tra la stessa impresa assicuratrice e
, dante causa della convenuta;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa Persona_1
istanza di sospensione del titolo azionato, di aver parzialmente adempiuto all'opposta intimazione sostenendo, per il resto, di non avere la disponibilità della documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio rilevando il mancato assolvimento dell'obbligo di Controparte_1
consegna in capo alla in riferimento agli estratti necessari per il calcolo delle varie Controparte_2 indennità dovutele, quale erede, e il già avvenuto rigetto delle argomentazioni avversarie in sede di giudizio di opposizione a d.i. (R.G.4386/2019); concludeva quindi per la reiezione delle avanzate domande e la condanna ex art. 96 c.p.c..
Definito il subprocedimento cautelare con la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con riferimento ai documenti costituiti da ”elenco delle polizze incassate con relativo codice produttori, con l'elenco richiamato nel verbale di chiusura delle polizze evidenziando le rate semestrali”, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 17.10.2024, la causa, previa istruttoria solo documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'attrice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto della convenuta di procedere in executivis in forza dell'opposto precetto di consegna.
L'opposizione merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
La società assicuratrice rileva di aver consegnato parte della documentazione richiesta dall'opposta
(elenco delle polizze semestrali) ben quattro anni prima, in occasione dello scambio di corrispondenza stragiudiziale con il precedente difensore della nelle more del giudizio RG CP_1
4386/2019, circostanza tra l'altro confermata dalla stessa convenuta;
in ordine agli estratti conto rilasciati ai subagenti sostiene, invece, di non poter attuare l'obbligo di consegna per indisponibilità
pagina2 di 4 materiale dei medesimi, in quanto documenti attinenti al rapporto tra agente e subagente, circostanza peraltro già evidenziata dall'opponente nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo azionato.
Ebbene, tale rilievo deve ritenersi inammissibile in questa sede, stante il principio granitico secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv.
619969 – 01, Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013); l'impossibilità di adempiere all'obbligo di consegna, in quanto già sussistente al momento dell'emissione della relativa intimazione, avrebbe pertanto dovuto essere dedotta nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento monitoro, configurando un fatto estintivo dell'obbligazione antecedente alla formazione del titolo giudiziale.
Del resto, tale eccezione risulta in effetti già sollevata nel giudizio di opposizione a d.i., conclusosi con la sentenza n. 2290/21, la quale ritenuto infondata l'opposizione accertando che “La
[...]
quindi, non solo era tenuta alla conservazione della documentazione richiesta Parte_1
dalla , ma altresì contrattualmente obbligata, entro 30 giorni dalla richiesta, a Controparte_1
“mettere a disposizione tutti i dati e la relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto” (art. 30.9 dell'Accordo Integrativo)” e ha accertato il diritto della “alla consegna CP_1
della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, al fine di determinare il corretto importo delle somme dovute a titolo di provvigione, in virtù del diritto della stessa alla riscossione delle provvigioni residue” tenuto conto degli obblighi di conservazione della documentazione gravante sull'impresa assicuratrice, con conseguente rigetto dell'opposizione a d.i.
Conclusivamente, se da un lato risulta provato per tabulas che la abbia inoltrato parte Controparte_2
della documentazione oggetto dell'opposta intimazione, in tal modo estinguendo parzialmente la propria obbligazione, dall'altro per le suesposte considerazioni risultano inammissibili in questa sede le doglianze in ordine alla ineseguibilità per indisponibilità ab origine della restante parte: da tanto consegue l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sussistendo il diritto della creditrice di ricevere, sulla base del titolo esecutivo azionato, la consegna degli estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data del 10.11.2014 compreso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si rigetta per difetto dei relativi presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., stante la parziale fondatezza dell'opposizione.
pagina3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara sussistente il diritto della creditrice alla consegna dei soli “estratti conto elettronici rilasciati ai subagenti comprensivi di saldo da versare alla data del
10.11.2014 compreso”, essendo già stata consegnata la restante documentazione;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina, 21.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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