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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.225/2024 del Tribunale di
OM ( est. GN ) , e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Parte_5 C.F._5
avvocati Mirko Foti e Annalisa Buccino ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio sito in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9
APPELLANTI
Contro
(P. IVA ), , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Monti e dall'Avv.
Giacomo Sala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in OM via Volta
,n.62
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER GLI APPELLANTI in riforma parziale della sentenza n. 225/2024 del 10.12.2024 emessa dal Tribunale di
OM
1 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'incidenza dei riposi lavorati e/o del lavoro straordinario continuativamente svolto sul Trattamento di
Fine Rapporto per tutti i motivi dedotti in narrativa anche ai sensi dell'art. 2120 c.c. secondo comma e per l'effetto
2) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a titolo di integrazione del
TFR o quella diversa somma ritenuta di giustizia:
- Per : € 3.610,52 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Pt_1
- Per : € 408,19 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_2
- Per : € 6.709,98 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Pt_3
- Per : € 1.827,79 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_4
- Per : € 1.575,81 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_5
nonché
- Per : € 1.519,99 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Pt_1
- Per : € 3.667,76 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_2
- Per : € 8.385,21 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Pt_3
- Per : € 2.157,69 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_4
- Per : € 2.194,06 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_5
3) In subordine ai punti 1-2, limitatamente alla parte relativa all'incidenza sul TFR dello straordinario, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'incidenza del lavoro straordinario continuativamente svolto, con la sola esclusione della maggiorazione rispetto al compenso orario base, sul Trattamento di Fine Rapporto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
4) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a titolo di integrazione del
TFR o quella diversa somma ritenuta di giustizia:
- Per : € 2.685,64 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Pt_1
esclusione della sola maggiorazione;
- Per : € 296,57 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_2
esclusione della sola maggiorazione;
2 - Per : € 4.995,17 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad esclusione Pt_3
della sola maggiorazione;
- Per : € 1.341,16 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_4
esclusione della sola maggiorazione;
- Per : € 1.178,46 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_5
esclusione della sola maggiorazione;
5) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l'aumento salariale ex art. 109 CCNL vigilanza privata del 2015 a partire dal marzo 2016 al mese di gennaio
2019 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:
6) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- Per : € 25,55 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_2
- Per : € 33,79 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Pt_3
- Per : € 26,59 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_4
- Per : € 13,09 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_5
7) Per il solo sig. , accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta Pt_1
applicazione degli scatti di anzianità maturati dal 1992 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto:
8) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 347,59 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, già decurtata del pagamento versato in corso di causa di primo grado;
9) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali di studio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
PER L'APPELLATA
Nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 225/2024 del Tribunale di OM.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, 15% spese generali,
4% CPA e IVA.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di OM, con la sentenza oggi impugnata ha parzialmente accolto il ricorso proposto da e altri tendente ad accertare la debenza di differenze retributive a Pt_1
titolo di TFR e di altri istituti retributivi .
3 Gli odierni appellanti deducevano di avere lavorato alle dipendenze della
[...]
e poi della incorporante di aver svolto Parte_6 Controparte_1 continuativamente attività lavorativa oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto dal
CCNL e dal proprio contratto di lavoro e di aver regolarmente percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per tale attività; che nel calcolo del TFR non era stata presa in considerazione l'incidenza di tali riposi lavorati e lavoro straordinario continuativamente svolto avendo pertanto diritto a vedersi riconosciute le relative somme a titolo di integrazione TFR;
che, inoltre, la avrebbe riconosciuto Controparte_1
una quota a titolo di Acconto su futuri aumenti contrattuali ( AFAC) dal marzo 2016 al gennaio 2019 non come aumento salariale ma come semplice competenza con la conseguenza che tale somma non veniva presa in considerazione per il calcolo degli altri istituti con conseguente diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la ulteriore somma a tale titolo.
Il Tribunale condannava a corrispondere € 26,06 in Controparte_1 favore di , € 5,33 in favore di , € 13,89 in Parte_3 Parte_5 favore di , € 11,88 in favore di , Parte_4 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
A fondamento di detta decisione, il Tribunale adito così statuiva ” Quanto all'inclusione dello straordinario e del riposo lavorato, occorre premettere che in base del secondo comma dell'art 2120 c.c., “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua ai fini del comma precedente comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese “. L'art. 2120 c.c., quindi, prevede la possibilità di una previsione contrattuale contraria.
Nel caso in esame, l'art. 141 del c.c.n.l. di categoria testualmente dispone che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all'art 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi ed assegni “ad personam”, quota integrativa territoriale (QUIT). Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”.
4 La prestazione di lavoro straordinario e il riposo lavorato, dunque, devono ritenersi escluse dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell'art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali.
Non convince, invero, l'assunto attoreo che vorrebbe trasformare lo straordinario prestato con continuità in lavoro ordinario (da includersi nel computo del TFR). La materia è regolata dal D.lgs. n. 66/2003 che all'art. 1 definisce lo straordinario come
“lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro come definito all'articolo 3” ossia il lavoro eccedente le 40 ore settimanali, senza alcun riferimento alla occasionalità della prestazione dello straordinario, sostenuta dal ricorrente. Del resto, se la volontà delle parti fosse stata nel senso di escludervi solo la retribuzione per lavoro straordinario non fisso e continuativo ed in genere tutte le voci retributive non fisse e continuative, la disposizione collettiva non avrebbe senso alcuno, posto che tale regola è già indicata espressamente dall'art 2120 c.c.. La disposizione collettiva, dunque, esclude dalla base di calcolo non tanto le voci non fisse e continuative, che sono già esclude dall'art 2120
c.c., ma anche quelle fisse e continuative.
In relazione all'applicazione degli AFAC, occorre premettere che l'art. 109 del CCNL di settore prevede che: “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo
2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di € 20,00 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
In ragione della citata disposizione, “la voce AFAC [deve] rientrare negli elementi fissi della retribuzione e dunque nella parte alta delle buste paga di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste;
emerge infatti dalle disposizioni di cui sopra la volontà delle parti di attribuire alla componente in questione la funzione di integrare la retribuzione evitando che il trattamento salariale dei lavoratori subisca un pregiudizio connesso al prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo;
né risulta pertinente il
5 precedente giurisprudenziale di legittimità invocato dalla resistente (ed applicato dalla giurisprudenza di merito da ultimo prodotta in giudizio), in quanto riferito a domanda giudiziale sostanzialmente differente da quella per cui è causa (cfr. Cass. 14356/2014)”
(Tribunale di Milano, 20 marzo 2018, n. 750).”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'incidenza della voce AFAC sugli altri elementi della retribuzione e quindi sul TFR e, per solo , l'incidenza della voce AFAC anche sugli scatti Pt_1
d'anzianità e comunque, se questi fossero stati correttamente calcolati in busta paga, quantificando le eventuali differenze ancora dovute.
Gli appellanti censurano la sentenza per erronea valutazione ed assenza di motivazione .
Secondo il Tribunale , il CCNL ha inteso escludere il lavoro straordinario dal calcolo del
TFR sia esso occasionale ,sia esso non occasionale.
Sul punto, parte appellante evidenzia come l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure dell'art. 141 CCNL di settore nei rapporti con la normativa ex art. 2120 c.c. è stata resa in violazione alle regole di ermeneutica, poiché, con la sua interpretazione, attribuisce ai CCNL, fonte inferiore, la forza di derogare alla normativa in pejus, come avvenuto nel caso di specie.
Precisa altresì che in via subordinata era stata poi posta un'altra domanda su cui il
Giudice non si è neppure pronunciato, omettendo ogni tipo di decisione a riguardo.
Infatti, già in sede di memorie di replica alla memoria difensiva avversaria, in cui era stata eccepita la non incidenza delle somme a titolo di straordinario ai fini del TFR, era stato evidenziato come anche le somme a titolo di lavoro straordinario comprendessero in ogni caso una parte di retribuzione costituita da minimo contrattuale e contingenza, tale per cui avrebbero dovuto eventualmente essere detratte solo le maggiorazioni.
Secondo parte appellante inoltre è documentale, che nel caso di specie, si sia trattato di un lavoro straordinario non occasionale, svolto quotidianamente e normalmente sulla base di turni prestabiliti dall'azienda che già prevedevano lo svolgimento di orario straordinario e che venivano ricompensati all'incirca con il medesimo ammontare, come emerge dalle buste paga, cui viene allegato anche il rispettivo foglio presenza
Parte appellante impugna altresì la parte della sentenza relativa al rigetto della domanda dei ricorrenti che ha indistintamente escluso anche i riposi lavorati ai fini dell'incidenza del TFR senza alcuna motivazione, né riferimento normativo o di contrattazione collettiva.
6 Infatti, sui riposi lavorati, il già richiamato l'art. 141 CCNL di settore prevede che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all'art 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi ed assegni “ad personam”, quota integrativa territoriale (QUIT). Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”.
Secondo gli appellanti l'articolo 82 CCNL richiamato dal predetto CCNL non include il riposo settimanale lavorato.
Infatti, l'art. 82 CCNL prevede: “- Permessi non fruiti -Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio”.
I “riposi lavorati” richiesti dai ricorrenti ai fini del TFR sono ben diversi dai “permessi non fruiti” di cui all'art. 82 CCNL che si riferisce ai permessi accumulati nelle banche ore di cui il lavoratore non ha potuto o voluto fruire, di cui viene fatto riferimento nel precedente articolo 81, riferito a sua volta alle prestazioni di cui all'art. 79 (straordinario), prestazioni convertite in permessi accantonati in un conto individuale per ciascun lavoratore..
I lavoratori appellanti censurano altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur affermando di adeguarsi alle risultanze della CTU, non ha poi fatto proprie le conclusioni nel
PQM
della sentenza.
In realtà i conteggi riportati dal Giudice non erano le conclusioni della CTU, bensì le osservazioni della TP di parte resistente che il CTU ha riportato nella sua consulenza tecnica.
Il Giudice, quindi, erroneamente ritenendo che tali fossero le conclusioni del CTU, ha riportato nel
PQM
un conteggio errato, poiché il CTU aveva nelle sue conclusioni evidenziato un conteggio diverso in cui già aveva sottratto quanto versato dalla società nelle more del giudizio, come riportato nei cedolini di ottobre 2021 e marzo 2022.
La sentenza di primo grado viene altresì impugnata nella parte in cui nulla dice sulla posizione del sig. , risultando in tal modo viziata per omessa motivazione. Pt_1
7 Il sig. , aveva adito il Tribunale di OM al fine di veder accertare il proprio Pt_1 diritto, oltre che all'incidenza del lavoro straordinario e riposo lavorato sul TFR come gli altri suoi colleghi, anche per il pagamento di differenze retributive derivanti dall'errato calcolo degli scatti di anzianità.
Su tale posizione, nulla veniva detto dal Giudicante, neppure un breve cenno in merito agli scatti di anzianità del , nonostante la posizione era stata trattata in sede di Pt_1
CTU.
Tale conclusione non è stata riportata in sentenza di primo grado, né il Giudicante ha motivato il rigetto.
Contrariamente a quanto indicato nel
PQM
della sentenza, quindi, il Giudicante avrebbe dovuto condannare la società al pagamento, in favore del sig. , di € 9.681,65, Pt_1
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Infine, parte appellante ritiene erronea la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che “il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.”
Secondo parte appellante , tale decisione viola l'art. 91 cpc .
Con memoria del 19 giugno 2025, resiste eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 01/07/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della società appellata ai sensi dell'art.342 c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata e alle statuizioni che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'art. 141 del CCNL Vigilanza
Privata stabilisce espressamente che “i compensi per lavoro straordinario […] non sono computabili” ai fini del TFR.
8 Trattasi di deroga consentita dall'art. 2120 c.c., II comma , che con la dicitura “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi “, legittima l'art. 141 CCNL Vigilanza Privata che esclude espressamente il lavoro straordinario dal computo TFR.
La clausola contrattuale oggetto di contestazione, non può in alcun modo essere considerata peggiorativa in quanto espressione di una contrattazione collettiva intervenuta in un ambito non coperto da norme inderogabili .
Si evidenzia, poi, che l'affermata continuità dello straordinario non cambia la sua natura.
L'art. 1 D.lgs. 66/2003 definisce, infatti, lo straordinario come lavoro oltre le 40 ore, senza distinguere tra prestazioni continue o saltuarie.
La tesi appellante secondo cui lo straordinario continuativo muterebbe natura giuridica in ordinario è del tutto priva di base normativa
Infondato è altresì la doglianza circa il rigetto della domanda degli appellanti volta all''inclusione dei “ riposi lavorati” ai fini dell'incidenza del TFR.
Il citato art. 141 CCNL, nel definire in via tassativa gli elementi da includere nel TFR, non menziona il riposo lavorato, e tale esclusione è vincolante.
Correttamente il Tribunale ha statuito che “La prestazione di lavoro straordinario e il riposo lavorato, dunque, devono ritenersi escluse dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell'art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta
a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali.”
Inoltre, sul punto, gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado non si sia pronunciato su una loro domanda subordinata tesa a “scindere” l'incidenza dello straordinario e del riposo lavorato ai fini del conteggio del TFR.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “la richiesta subordinata fondata su una diversa scomposizione del compenso straordinario costituisce domanda nuova se non dedotta nel ricorso introduttivo” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32025).
Nel caso in esame detta domanda non è stata inserita nel ricorso introduttivo ed è dunque inammissibile in appello, poiché trattasi di mutamento della domanda in violazione dell'art. 437 c.p.c.
In ogni caso , “Laddove il CCNL esclude tout court il compenso straordinario dal TFR, è inammissibile lo spacchettamento della voce in base/maggiorazione” (Cass. civ., sez. lav., 21.02.2019, n. 5157).
Parte appellante lamenta inoltre che il giudice di prime cure pur aderendo alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, condividendone le argomentazioni, riporta
9 nella parte dispositiva della sentenza i conteggi riportati in sede di osservazioni dal consulente tecnico di parte appellata.
Ed invero, già nella relazione peritale, il consulente tecnico di ufficio così esponeva“ La dottoressa , TP di parte convenuta, ha sostanzialmente condiviso i conteggi Per_1
effettuati nella relazione, apportando delle piccole modifiche dovute soprattutto al fatto che i cedolini paga prodotti sono poco leggibili e non sempre è stato agevole individuare le voci e le cifre indicate. Specificato quanto precede, non ho ritenuto utile predisporre ulteriori conteggi o variare l'elaborato della relazione tecnica inviata ai consulenti di parte. “
Da quanto sopra discende che il CTU abbia implicitamente condiviso quanto osservato dal TP , anche perché le piccole differenze di calcolo erano dovute alla poca leggibilità dei cedolini paga, ritenendo peraltro poco utile rielaborare i conteggi .
Il Tribunale correttamente ha dunque condiviso quanto già valutato dal Cctu riportando le conclusioni del Ctp secondo cui per risultano differenze retributive Parte_3
dovute di € 829,97 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021e marzo 2022 pari a € 803,44 = € 26,53 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo
2022 pari a € 73,36 = € 0,47 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive di € 578,14 dedotto Parte_5
quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 572,45= € 5,69 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 60,74 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 61,10 = € 0,36 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive dovute di € 577,41 Parte_4
dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 563,44 = €
€ 13,97 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 72,97 = €
0,08 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive di € 673,56 dedotto Parte_2
quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 661,66 = € 11,90 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 72,91 = € 0,02 a credito della società convenuta .
10 Con calcolo di differenza fra crediti e debiti vantati dalle parti in causa , il Tribunale ha quindi condannato a corrispondere € 26,06 in favore di Controparte_1
, € 5,33 in favore di , € 13,89 in favore di Parte_3 Parte_5
, € 11,88 in favore di , oltre Parte_4 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Stesse valutazioni valgono per l'appellante , nei confronti del quale parte Pt_1
appellante ritiene viziata la sentenza per omessa motivazione.
E' opportuno ribadire che la posizione del ha formato oggetto del quesito al Pt_1
Consulente tecnico di ufficio secondo cui doveva essere determinato “, l'incidenza della voce AFAC anche sugli scatti d'anzianità e comunque, se questi siano stati correttamente calcolati in busta paga, quantificando le eventuali differenze ancora dovute.”
Dalla consulenza tecnica di ufficio integrata dai conteggi effettuati sia dal Ctu che da Ctp, perfettamente sovrapponibili, risultano complessivamente liquidati in favore del Pt_1
€ 11.805,99, di cui € 10.225,65 nel novembre 2021 e d €.1.580,34 nel maggio 2022.
In particolare come da consulenza tecnica risultano :
“Differenze AFAC di € 314,95 + differenza scatti di anzianità di € 8.642,59 = €
8.957,54 dedotto quanto erogato nei cedolini di novembre 2021 e maggio 2022 pari a €
9.546,98 = € 589,44 a credito della società convenuta.
Differenze Trattamento di fine rapporto AFAC + scatti (72,89 + 640,19) = € 713,08 dedotto quanto erogato dal datore di lavoro € 769,41 = 56,32 a credito della società convenuta.”.
Il Tribunale quindi dopo avere correttamente statuito in merito alla debenza della voce retributiva AFAC e dell'incidenza della stessa sugli scatti di anzianità con la dicitura
“Dell'elaborato peritale pare qui necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere ivi interamente richiamato”,. ha implicitamente rinviato alle risultanze della CTU, secondo cui nulla era dovuto al . Pt_1
Infine si rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta solo in parte e che la società convenuta è stata condannata al pagamento di somme irrisorie, notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza del Tribunale di
OM n.225/2024, con ciò correggendo l'errore materiale contenuto nel dispositivo là
11 ove la sentenza impugnata è indicata come emessa dal Tribunale di Milano invece che dal Tribunale di OM.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti, sono poste a carico degli appellanti e liquidate complessivamente in €.660,00 calcolando l'aumento del 30% sulla base di €.300,00 per gli ulteriori appellanti dopo il primo oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.225/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €.
660,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
12
Registro generale Appello Lavoro n.323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.225/2024 del Tribunale di
OM ( est. GN ) , e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dagli Parte_5 C.F._5
avvocati Mirko Foti e Annalisa Buccino ed elettivamente domiciliati, presso il loro studio sito in Milano (Mi), al Viale Enrico Martini, 9
APPELLANTI
Contro
(P. IVA ), , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Monti e dall'Avv.
Giacomo Sala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in OM via Volta
,n.62
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER GLI APPELLANTI in riforma parziale della sentenza n. 225/2024 del 10.12.2024 emessa dal Tribunale di
OM
1 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'incidenza dei riposi lavorati e/o del lavoro straordinario continuativamente svolto sul Trattamento di
Fine Rapporto per tutti i motivi dedotti in narrativa anche ai sensi dell'art. 2120 c.c. secondo comma e per l'effetto
2) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a titolo di integrazione del
TFR o quella diversa somma ritenuta di giustizia:
- Per : € 3.610,52 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Pt_1
- Per : € 408,19 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_2
- Per : € 6.709,98 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Pt_3
- Per : € 1.827,79 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_4
- Per : € 1.575,81 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario;
Parte_5
nonché
- Per : € 1.519,99 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Pt_1
- Per : € 3.667,76 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_2
- Per : € 8.385,21 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Pt_3
- Per : € 2.157,69 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_4
- Per : € 2.194,06 a titolo di incidenza sul TFR del riposo settimanale;
Parte_5
3) In subordine ai punti 1-2, limitatamente alla parte relativa all'incidenza sul TFR dello straordinario, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'incidenza del lavoro straordinario continuativamente svolto, con la sola esclusione della maggiorazione rispetto al compenso orario base, sul Trattamento di Fine Rapporto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto
4) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a titolo di integrazione del
TFR o quella diversa somma ritenuta di giustizia:
- Per : € 2.685,64 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Pt_1
esclusione della sola maggiorazione;
- Per : € 296,57 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_2
esclusione della sola maggiorazione;
2 - Per : € 4.995,17 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad esclusione Pt_3
della sola maggiorazione;
- Per : € 1.341,16 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_4
esclusione della sola maggiorazione;
- Per : € 1.178,46 a titolo di incidenza sul TFR dello straordinario ad Parte_5
esclusione della sola maggiorazione;
5) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l'aumento salariale ex art. 109 CCNL vigilanza privata del 2015 a partire dal marzo 2016 al mese di gennaio
2019 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto:
6) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
- Per : € 25,55 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_2
- Per : € 33,79 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Pt_3
- Per : € 26,59 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_4
- Per : € 13,09 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_5
7) Per il solo sig. , accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta Pt_1
applicazione degli scatti di anzianità maturati dal 1992 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto:
8) Condannare la società (P. IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Via Scalabrini, 76 OM in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 347,59 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, già decurtata del pagamento versato in corso di causa di primo grado;
9) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali di studio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
PER L'APPELLATA
Nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 225/2024 del Tribunale di OM.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, 15% spese generali,
4% CPA e IVA.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di OM, con la sentenza oggi impugnata ha parzialmente accolto il ricorso proposto da e altri tendente ad accertare la debenza di differenze retributive a Pt_1
titolo di TFR e di altri istituti retributivi .
3 Gli odierni appellanti deducevano di avere lavorato alle dipendenze della
[...]
e poi della incorporante di aver svolto Parte_6 Controparte_1 continuativamente attività lavorativa oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto dal
CCNL e dal proprio contratto di lavoro e di aver regolarmente percepito le maggiorazioni contrattualmente previste per tale attività; che nel calcolo del TFR non era stata presa in considerazione l'incidenza di tali riposi lavorati e lavoro straordinario continuativamente svolto avendo pertanto diritto a vedersi riconosciute le relative somme a titolo di integrazione TFR;
che, inoltre, la avrebbe riconosciuto Controparte_1
una quota a titolo di Acconto su futuri aumenti contrattuali ( AFAC) dal marzo 2016 al gennaio 2019 non come aumento salariale ma come semplice competenza con la conseguenza che tale somma non veniva presa in considerazione per il calcolo degli altri istituti con conseguente diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la ulteriore somma a tale titolo.
Il Tribunale condannava a corrispondere € 26,06 in Controparte_1 favore di , € 5,33 in favore di , € 13,89 in Parte_3 Parte_5 favore di , € 11,88 in favore di , Parte_4 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
A fondamento di detta decisione, il Tribunale adito così statuiva ” Quanto all'inclusione dello straordinario e del riposo lavorato, occorre premettere che in base del secondo comma dell'art 2120 c.c., “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua ai fini del comma precedente comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese “. L'art. 2120 c.c., quindi, prevede la possibilità di una previsione contrattuale contraria.
Nel caso in esame, l'art. 141 del c.c.n.l. di categoria testualmente dispone che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all'art 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi ed assegni “ad personam”, quota integrativa territoriale (QUIT). Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”.
4 La prestazione di lavoro straordinario e il riposo lavorato, dunque, devono ritenersi escluse dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell'art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali.
Non convince, invero, l'assunto attoreo che vorrebbe trasformare lo straordinario prestato con continuità in lavoro ordinario (da includersi nel computo del TFR). La materia è regolata dal D.lgs. n. 66/2003 che all'art. 1 definisce lo straordinario come
“lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro come definito all'articolo 3” ossia il lavoro eccedente le 40 ore settimanali, senza alcun riferimento alla occasionalità della prestazione dello straordinario, sostenuta dal ricorrente. Del resto, se la volontà delle parti fosse stata nel senso di escludervi solo la retribuzione per lavoro straordinario non fisso e continuativo ed in genere tutte le voci retributive non fisse e continuative, la disposizione collettiva non avrebbe senso alcuno, posto che tale regola è già indicata espressamente dall'art 2120 c.c.. La disposizione collettiva, dunque, esclude dalla base di calcolo non tanto le voci non fisse e continuative, che sono già esclude dall'art 2120
c.c., ma anche quelle fisse e continuative.
In relazione all'applicazione degli AFAC, occorre premettere che l'art. 109 del CCNL di settore prevede che: “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo
2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di € 20,00 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
In ragione della citata disposizione, “la voce AFAC [deve] rientrare negli elementi fissi della retribuzione e dunque nella parte alta delle buste paga di ogni dipendente e posta a base di calcolo tanto per la retribuzione ordinaria, quanto per le relative maggiorazioni contrattualmente previste;
emerge infatti dalle disposizioni di cui sopra la volontà delle parti di attribuire alla componente in questione la funzione di integrare la retribuzione evitando che il trattamento salariale dei lavoratori subisca un pregiudizio connesso al prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo;
né risulta pertinente il
5 precedente giurisprudenziale di legittimità invocato dalla resistente (ed applicato dalla giurisprudenza di merito da ultimo prodotta in giudizio), in quanto riferito a domanda giudiziale sostanzialmente differente da quella per cui è causa (cfr. Cass. 14356/2014)”
(Tribunale di Milano, 20 marzo 2018, n. 750).”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'incidenza della voce AFAC sugli altri elementi della retribuzione e quindi sul TFR e, per solo , l'incidenza della voce AFAC anche sugli scatti Pt_1
d'anzianità e comunque, se questi fossero stati correttamente calcolati in busta paga, quantificando le eventuali differenze ancora dovute.
Gli appellanti censurano la sentenza per erronea valutazione ed assenza di motivazione .
Secondo il Tribunale , il CCNL ha inteso escludere il lavoro straordinario dal calcolo del
TFR sia esso occasionale ,sia esso non occasionale.
Sul punto, parte appellante evidenzia come l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure dell'art. 141 CCNL di settore nei rapporti con la normativa ex art. 2120 c.c. è stata resa in violazione alle regole di ermeneutica, poiché, con la sua interpretazione, attribuisce ai CCNL, fonte inferiore, la forza di derogare alla normativa in pejus, come avvenuto nel caso di specie.
Precisa altresì che in via subordinata era stata poi posta un'altra domanda su cui il
Giudice non si è neppure pronunciato, omettendo ogni tipo di decisione a riguardo.
Infatti, già in sede di memorie di replica alla memoria difensiva avversaria, in cui era stata eccepita la non incidenza delle somme a titolo di straordinario ai fini del TFR, era stato evidenziato come anche le somme a titolo di lavoro straordinario comprendessero in ogni caso una parte di retribuzione costituita da minimo contrattuale e contingenza, tale per cui avrebbero dovuto eventualmente essere detratte solo le maggiorazioni.
Secondo parte appellante inoltre è documentale, che nel caso di specie, si sia trattato di un lavoro straordinario non occasionale, svolto quotidianamente e normalmente sulla base di turni prestabiliti dall'azienda che già prevedevano lo svolgimento di orario straordinario e che venivano ricompensati all'incirca con il medesimo ammontare, come emerge dalle buste paga, cui viene allegato anche il rispettivo foglio presenza
Parte appellante impugna altresì la parte della sentenza relativa al rigetto della domanda dei ricorrenti che ha indistintamente escluso anche i riposi lavorati ai fini dell'incidenza del TFR senza alcuna motivazione, né riferimento normativo o di contrattazione collettiva.
6 Infatti, sui riposi lavorati, il già richiamato l'art. 141 CCNL di settore prevede che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all'art 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi ed assegni “ad personam”, quota integrativa territoriale (QUIT). Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”.
Secondo gli appellanti l'articolo 82 CCNL richiamato dal predetto CCNL non include il riposo settimanale lavorato.
Infatti, l'art. 82 CCNL prevede: “- Permessi non fruiti -Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio”.
I “riposi lavorati” richiesti dai ricorrenti ai fini del TFR sono ben diversi dai “permessi non fruiti” di cui all'art. 82 CCNL che si riferisce ai permessi accumulati nelle banche ore di cui il lavoratore non ha potuto o voluto fruire, di cui viene fatto riferimento nel precedente articolo 81, riferito a sua volta alle prestazioni di cui all'art. 79 (straordinario), prestazioni convertite in permessi accantonati in un conto individuale per ciascun lavoratore..
I lavoratori appellanti censurano altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur affermando di adeguarsi alle risultanze della CTU, non ha poi fatto proprie le conclusioni nel
PQM
della sentenza.
In realtà i conteggi riportati dal Giudice non erano le conclusioni della CTU, bensì le osservazioni della TP di parte resistente che il CTU ha riportato nella sua consulenza tecnica.
Il Giudice, quindi, erroneamente ritenendo che tali fossero le conclusioni del CTU, ha riportato nel
PQM
un conteggio errato, poiché il CTU aveva nelle sue conclusioni evidenziato un conteggio diverso in cui già aveva sottratto quanto versato dalla società nelle more del giudizio, come riportato nei cedolini di ottobre 2021 e marzo 2022.
La sentenza di primo grado viene altresì impugnata nella parte in cui nulla dice sulla posizione del sig. , risultando in tal modo viziata per omessa motivazione. Pt_1
7 Il sig. , aveva adito il Tribunale di OM al fine di veder accertare il proprio Pt_1 diritto, oltre che all'incidenza del lavoro straordinario e riposo lavorato sul TFR come gli altri suoi colleghi, anche per il pagamento di differenze retributive derivanti dall'errato calcolo degli scatti di anzianità.
Su tale posizione, nulla veniva detto dal Giudicante, neppure un breve cenno in merito agli scatti di anzianità del , nonostante la posizione era stata trattata in sede di Pt_1
CTU.
Tale conclusione non è stata riportata in sentenza di primo grado, né il Giudicante ha motivato il rigetto.
Contrariamente a quanto indicato nel
PQM
della sentenza, quindi, il Giudicante avrebbe dovuto condannare la società al pagamento, in favore del sig. , di € 9.681,65, Pt_1
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Infine, parte appellante ritiene erronea la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che “il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.”
Secondo parte appellante , tale decisione viola l'art. 91 cpc .
Con memoria del 19 giugno 2025, resiste eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di gravame e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 01/07/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
^^^^
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della società appellata ai sensi dell'art.342 c.p.c., dal momento che l'atto di appello corrisponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata e alle statuizioni che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'art. 141 del CCNL Vigilanza
Privata stabilisce espressamente che “i compensi per lavoro straordinario […] non sono computabili” ai fini del TFR.
8 Trattasi di deroga consentita dall'art. 2120 c.c., II comma , che con la dicitura “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi “, legittima l'art. 141 CCNL Vigilanza Privata che esclude espressamente il lavoro straordinario dal computo TFR.
La clausola contrattuale oggetto di contestazione, non può in alcun modo essere considerata peggiorativa in quanto espressione di una contrattazione collettiva intervenuta in un ambito non coperto da norme inderogabili .
Si evidenzia, poi, che l'affermata continuità dello straordinario non cambia la sua natura.
L'art. 1 D.lgs. 66/2003 definisce, infatti, lo straordinario come lavoro oltre le 40 ore, senza distinguere tra prestazioni continue o saltuarie.
La tesi appellante secondo cui lo straordinario continuativo muterebbe natura giuridica in ordinario è del tutto priva di base normativa
Infondato è altresì la doglianza circa il rigetto della domanda degli appellanti volta all''inclusione dei “ riposi lavorati” ai fini dell'incidenza del TFR.
Il citato art. 141 CCNL, nel definire in via tassativa gli elementi da includere nel TFR, non menziona il riposo lavorato, e tale esclusione è vincolante.
Correttamente il Tribunale ha statuito che “La prestazione di lavoro straordinario e il riposo lavorato, dunque, devono ritenersi escluse dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell'art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta
a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale, ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali.”
Inoltre, sul punto, gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado non si sia pronunciato su una loro domanda subordinata tesa a “scindere” l'incidenza dello straordinario e del riposo lavorato ai fini del conteggio del TFR.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “la richiesta subordinata fondata su una diversa scomposizione del compenso straordinario costituisce domanda nuova se non dedotta nel ricorso introduttivo” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32025).
Nel caso in esame detta domanda non è stata inserita nel ricorso introduttivo ed è dunque inammissibile in appello, poiché trattasi di mutamento della domanda in violazione dell'art. 437 c.p.c.
In ogni caso , “Laddove il CCNL esclude tout court il compenso straordinario dal TFR, è inammissibile lo spacchettamento della voce in base/maggiorazione” (Cass. civ., sez. lav., 21.02.2019, n. 5157).
Parte appellante lamenta inoltre che il giudice di prime cure pur aderendo alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, condividendone le argomentazioni, riporta
9 nella parte dispositiva della sentenza i conteggi riportati in sede di osservazioni dal consulente tecnico di parte appellata.
Ed invero, già nella relazione peritale, il consulente tecnico di ufficio così esponeva“ La dottoressa , TP di parte convenuta, ha sostanzialmente condiviso i conteggi Per_1
effettuati nella relazione, apportando delle piccole modifiche dovute soprattutto al fatto che i cedolini paga prodotti sono poco leggibili e non sempre è stato agevole individuare le voci e le cifre indicate. Specificato quanto precede, non ho ritenuto utile predisporre ulteriori conteggi o variare l'elaborato della relazione tecnica inviata ai consulenti di parte. “
Da quanto sopra discende che il CTU abbia implicitamente condiviso quanto osservato dal TP , anche perché le piccole differenze di calcolo erano dovute alla poca leggibilità dei cedolini paga, ritenendo peraltro poco utile rielaborare i conteggi .
Il Tribunale correttamente ha dunque condiviso quanto già valutato dal Cctu riportando le conclusioni del Ctp secondo cui per risultano differenze retributive Parte_3
dovute di € 829,97 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021e marzo 2022 pari a € 803,44 = € 26,53 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo
2022 pari a € 73,36 = € 0,47 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive di € 578,14 dedotto Parte_5
quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 572,45= € 5,69 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 60,74 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 61,10 = € 0,36 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive dovute di € 577,41 Parte_4
dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 563,44 = €
€ 13,97 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto di € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 72,97 = €
0,08 a credito della Società convenuta;
Per risultano differenze retributive di € 673,56 dedotto Parte_2
quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 661,66 = € 11,90 a credito del Lavoratore e differenze di Trattamento di fine rapporto € 72,89 dedotto quanto erogato con le mensilità di ottobre 2021 e marzo 2022 pari a € 72,91 = € 0,02 a credito della società convenuta .
10 Con calcolo di differenza fra crediti e debiti vantati dalle parti in causa , il Tribunale ha quindi condannato a corrispondere € 26,06 in favore di Controparte_1
, € 5,33 in favore di , € 13,89 in favore di Parte_3 Parte_5
, € 11,88 in favore di , oltre Parte_4 Parte_2
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Stesse valutazioni valgono per l'appellante , nei confronti del quale parte Pt_1
appellante ritiene viziata la sentenza per omessa motivazione.
E' opportuno ribadire che la posizione del ha formato oggetto del quesito al Pt_1
Consulente tecnico di ufficio secondo cui doveva essere determinato “, l'incidenza della voce AFAC anche sugli scatti d'anzianità e comunque, se questi siano stati correttamente calcolati in busta paga, quantificando le eventuali differenze ancora dovute.”
Dalla consulenza tecnica di ufficio integrata dai conteggi effettuati sia dal Ctu che da Ctp, perfettamente sovrapponibili, risultano complessivamente liquidati in favore del Pt_1
€ 11.805,99, di cui € 10.225,65 nel novembre 2021 e d €.1.580,34 nel maggio 2022.
In particolare come da consulenza tecnica risultano :
“Differenze AFAC di € 314,95 + differenza scatti di anzianità di € 8.642,59 = €
8.957,54 dedotto quanto erogato nei cedolini di novembre 2021 e maggio 2022 pari a €
9.546,98 = € 589,44 a credito della società convenuta.
Differenze Trattamento di fine rapporto AFAC + scatti (72,89 + 640,19) = € 713,08 dedotto quanto erogato dal datore di lavoro € 769,41 = 56,32 a credito della società convenuta.”.
Il Tribunale quindi dopo avere correttamente statuito in merito alla debenza della voce retributiva AFAC e dell'incidenza della stessa sugli scatti di anzianità con la dicitura
“Dell'elaborato peritale pare qui necessario richiamare i soli passaggi essenziali, pur dovendosi lo stesso intendere ivi interamente richiamato”,. ha implicitamente rinviato alle risultanze della CTU, secondo cui nulla era dovuto al . Pt_1
Infine si rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del fatto che la domanda è stata accolta solo in parte e che la società convenuta è stata condannata al pagamento di somme irrisorie, notevolmente inferiori rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza del Tribunale di
OM n.225/2024, con ciò correggendo l'errore materiale contenuto nel dispositivo là
11 ove la sentenza impugnata è indicata come emessa dal Tribunale di Milano invece che dal Tribunale di OM.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti, sono poste a carico degli appellanti e liquidate complessivamente in €.660,00 calcolando l'aumento del 30% sulla base di €.300,00 per gli ulteriori appellanti dopo il primo oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.225/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €.
660,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano,01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
12