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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1042/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1042/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.07.1954, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Guido Canale, PEC
e dall'avv. Enrico Debernardi, PEC Email_1
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE -
C.F. , nato a [...], il _1 C.F._2
14.06.1942, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Jacopo Morra, PEC
del foro di Cuneo, presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato, in Bene Vagienna (CN), piazza Martiri n. 11
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2022 ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 316/2022, pronunciata dal Tribunale di
Cuneo, in composizione monocratica, in data 21 marzo 2022, pubblicata il 28 marzo
2022, non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 _1
, della complessiva somma di euro 78.137,00, oltre interessi legali dalla domanda
[...] all'effettivo saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi, oltre euro 811,46 per esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, la prima udienza, tenutasi nell'anno 2022, si è svolta con le modalità della trattazione scritta, successivamente invece il processo si è svolto secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 316 del 28.3.2022, decurtare dall'importo di 78.137,00 euro, oggetto della condanna pronunciata in primo grado, gli importi indicati nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, ridurre la condanna di in Parte_1 misura conseguente;
nel merito, condannare alla restituzione di quanto risulterà indebitamente corrisposto in _1 esito alla decisione resa da codesto Collegio, oltre a interessi dalla data del pagamento fino al saldo;
in via istruttoria, ammettere le istanze di prova formulate in primo grado e riproposte nell'atto di citazione in appello e disporre una rinnovazione o un supplemento di CTU al fine di correggere e integrare i conteggi di cui all'elaborato peritale depositato in primo grado alla luce dei rilievi svolti nell'atto di citazione in appello. Con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di CTU, oltre al rimborso forfettario del 15%, all'IVA, al CPA e all'imposta di registro”.
2 Per parte Appellata:
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta. Nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato. In ogni caso, con il favore delle spese, IVA e CPA come per legge.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2018 ha _1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il di lui fratello,
[...]
, allegando quanto segue: Parte_1
- di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale , con sede _1
in Scagnello (CN), avente a oggetto il commercio al dettaglio, in specie di prodotti alimentari e bevande, ditta cancellata dal Registro delle imprese il 23
luglio 2015, la cui attività era già stata sospesa sin dal 1 luglio 2014;
- che, pur trattandosi di un'impresa individuale, la stessa era sempre stata gestita in forma di società di fatto con la partecipazione del di lui fratello,
[...]
, solo formalmente qualificato come coadiuvante, per la quota del Parte_1
50%, e tutti gli utili, per intesa fra loro, erano ripartiti nella misura del 50 %
ciascuno;
- che, per l'attività e la gestione della ditta, in data 4 agosto 2004 era stato aperto il conto corrente n. 02/01/49081-1 presso il Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a.,
filiale di Ceva, cointestato ai due fratelli, a firme disgiunte, sul quale entrambi potevano operare autonomamente;
- che da tale conto corrente venivano effettuati i pagamenti correlati all'attività
d'impresa, così come su tale conto corrente confluivano tutti i proventi dell'attività della ditta, ma anche gli importi della pensione percepita da sin dal 2005, di esclusiva titolarità di questi;
_1
3 - che, negli anni, aveva prelevato ingenti somme dal predetto Parte_1
conto corrente;
- che, come accertato da un proprio consulente tecnico, incaricato di effettuare una verifica dei rapporti di dare/avere dopo la cessazione dell'attività della ditta, scomputati gli importi da attribuirsi a spese della società di fatto,
[...]
avrebbe effettuato prelievi, a suo favore, eccedenti il 50% degli utili a Parte_1
lui spettanti, per una somma complessiva pari a euro 109.545,58;
chiedendo, su queste basi, accertarsi la debenza e condannarsi al Parte_1
pagamento, in suo favore, di detto importo di euro 109.545,58, oltre interessi.
costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto Parte_1
di legittimazione attiva e passiva delle parti in proprio, trattandosi, a suo avviso, di una domanda di liquidazione della società di fatto, che avrebbe dovuto essere proposta da in qualità di socio e come tale da svolgersi nei confronti della società; _1
ha eccepito poi la prescrizione del credito attoreo fino al 25 ottobre 2008; nel merito ha contestato le allegazioni di controparte relative all'entità dei prelievi effettuati a titolo personale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e ha altresì proposto domanda riconvenzionale di accertamento, all'opposto, di somme a credito a lui asseritamente dovute dalla controparte, con conseguente condanna al loro pagamento.
Rigettate le richieste delle parti relative all'assunzione di prove orali, la causa è
stata istruita dal giudice di prime cure mediante disposizione di CTU.
All'esito del giudizio, il Tribunale, qualificando la domanda attorea come esclusivamente volta alla restituzione di presunto indebito, ha respinto l'eccezione preliminare avanzata dal convenuto in ordine alla legittimazione delle parti, quindi, respinta anche l'eccezione di prescrizione e recepite le conclusioni della svolta CTU, si è pronunciato nel senso di cui al sopra riportato dispositivo, condannando
[...]
al pagamento dell'importo di euro 78.137,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo, alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando due motivi d'impugnazione così rubricati: “Violazione
4 degli artt. 1298, 1299, 2935 e 2941 c.c.”, “Violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697
c.c.”; riproponendo altresì le “istanze istruttorie formulate in primo grado”.
2. ISTANZE ISTRUTTORIE - INAMMISSIBILITÀ
Parte Appellante ha riproposto, chiedendone l'accoglimento, le istanze istruttorie, di assunzione di prove orali e di disposizione di due ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale, senza tuttavia avanzare alcun specifico motivo d'impugnazione al riguardo.
Tale domanda è inammissibile, in quanto, anche a volerla configurare come un motivo d'impugnazione, risulta in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto.
L'Appellante, infatti, non solo non ha fatto alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risulta aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal
Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità,
sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1298, 1299, 2935 E 2941 C.C. - INSUSSISTENZA
Con il primo motivo di gravame, lamenta la reiezione della Parte_1
presentata eccezione di prescrizione, argomentando che erroneamente, e in contrasto con il disposto degli artt. 1298, 1299, 2935 e 2941 c.c., il Tribunale ha ritenuto che il termine prescrizionale, entro cui il titolare di un conto corrente cointestato può agire per contestare la legittimità dei prelievi effettuati dal contitolare in misura superiore alla quota di competenza di quest'ultimo, decorrerebbe non già dalla data delle singole operazioni, ma dalla data di chiusura del conto.
5 Il Tribunale, dopo aver richiamato il principio secondo il quale “nel rapporto di conto corrente cointestato, l'indebito non sorge nel momento in cui uno dei cointestatari ha effettuato i singoli prelievi, bensì quando il complessivo ammontare delle somme prelevata ha superato la sua quota di titolarità”, ha ritenuto che, “per l'effetto, in ragione della continuità del rapporto di conto corrente, soltanto alla chiusura del conto risulta possibile accertare se il complessivo ammontare dei prelievi ha superato la quota di spettanza di uno dei contitolari, ben potendo, peraltro, che l'indebito prelievo sia stato compensato da un successivo versamento”.
Si concorda con l'Appellante nel ritenere erronea tale ultima deduzione, che non deriva affatto dal principio subito prima enunciato, invece corretto.
Non si tratta qui del diverso caso, comune in materia di rapporti bancari, in specie in ordine a contestazione di interessi anatocistici, in cui, ad esempio ove difetti la prova in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
Nel conto corrente bancario cointestato i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298
c.c., secondo il quale il credito sul conto è sì da ritenersi in via presuntiva diviso in quote uguali, ma soltanto se non risulti diversamente. Da questo deriva non solo che si deve escludere che, ove un saldo attivo consegua, come nel caso in esame, anche dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare protese su di esso, ma altresì che, pur a fronte della facoltà
di compiere operazioni disgiuntamente, un correntista possa effettuare operazioni a proprio esclusivo favore, senza il consenso dell'altro, ove la somma di cui così si dispone ecceda la quota parte di sua spettanza, e questo in relazione non solo al saldo finale del conto, ma anche all'intero svolgimento del rapporto (cfr., ex multis, in questo senso, C. Cass., sez. II, sentenza n. 77 del 4 gennaio 2018, Rv. 646663-01).
Dal che non deriva, tuttavia, la fondatezza di per sé della sollevata eccezione di prescrizione, in quanto i termini di decorrenza della prescrizione, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, non coincidono necessariamente con la data dei
6 singoli prelievi effettuati da in suo proprio esclusivo favore, se Parte_1
non quando sia provato che tali prelievi o pagamenti siano stati effettuati in misura in quel momento eccedente la quota di cui poteva legittimamente disporre (spettandogli,
per intesa fra le parti, il 50% degli utili della società di fatto), altrimenti tali prelievi o pagamenti possono sì essere tenuti in conto al fine di individuare complessivamente l'importo delle operazioni effettuate da a suo esclusivo favore per Parte_1
finalità personali, ma non sono qualificabili singolarmente come indebiti, quando avvenuti in misura non ancora eccedente la quota di sua spettanza.
Parte Appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, come pure nella memoria conclusionale, ha richiamato computi dai quali emerge che questo non è mai avvenuto in date di oltre dieci anni antecedenti dalla presentazione della domanda giudiziale,
ovvero anteriormente al 25 ottobre 2008.
In sede di memoria di replica parte Appellante ha sostenuto una presunta inammissibilità di tali considerazioni, in quanto in primo grado “il quesito peritale era stato integrato con la richiesta al CTU di tenere separato il periodo precedente al
25.10.2008 da quello successivo a tale data. Conseguentemente, il CTU ha effettuato i conteggi dare-avere per ciascuno dei due periodi ed è pervenuto a conclusioni separate per ciascuno dei periodi: per il periodo antecedente al 25.10.2008 il credito di _1
verso è stato quantificato in misura pari a 28.178,00 euro,
[...] Parte_1
mentre per il periodo successivo il credito di verso è _1 Parte_1
stato stimato in 49.959,00 euro. Tali conteggi non sono stati contestati da _1
, il quale si è limitato a chiedere a codesta Corte la conferma della sentenza
[...]
impugnata. Pertanto, in questa sede egli non può sostenere che tesi che si pongano in contrasto con le risultanze dell'elaborato peritale: simili tesi devono, quindi, ritenersi inammissibili”.
Trattasi, invece, di mere difese, basate su documentazioni prodotte agli atti e sulle risultanze della CTU, in ordine alle quali non sussiste inammissibilità alcuna.
7 Peraltro, è già comunque sufficiente e prioritario rilevare come fosse onere dell'Appellante provare i fatti posto a fondamento della presentata eccezione di prescrizione: prova che non sussiste, risultando anzi il contrario.
Se è vero che sulla base della svolta CTU, anche Parte_1
antecedentemente al 25 ottobre 2008, risulta aver effettuato operazioni, volte a suo esclusivo favore, di impiego di importi a credito sul conto corrente e non correlate all'attività d'impresa, sino a quella data non risulta invece che tali operazioni abbiano ecceduto la quota di utili a lui legittimamente spettante.
Il presentato motivo d'impugnazione non può pertanto trovare accoglimento.
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 C.P.C. E 2697 C.C. – PARZIALE FONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia recepito integralmente le risultanze della CTU, senza considerare i rilievi critici formulati in ordine:
- all'imputazione all'attività imprenditoriale, e dunque a entrambe le parti in misura del 50% ciascuna, anziché integralmente all'Appellato, di una serie di assegni, bancari e circolari, emessi da , per un importo _1
complessivo pari a euro 29.281,90, nonostante il consulente di controparte li avesse imputati integralmente a , con valenza confessoria, _1
essendo tale elaborato del consulente di parte richiamato nell'atto di citazione, di cui sarebbe quindi da considerarsi quale parte integrante, o, quanto meno, di espresso riconoscimento non più discutibile e revocabile in sede di CTU, ancor più in assenza di alcuna contestazione sul punto;
a questo proposito, si aggiunge,
la CTU avrebbe altresì ecceduto i limiti del quesito peritale conferitole;
- al non aver tenuto conto del valore commerciale delle autovetture aziendali Alfa
Romeo 159 e Toyota Rav4, al momento della loro assegnazione, rispettivamente a e a al momento della cessazione _1 Parte_1
dell'attività imprenditoriale, considerando invece come addebitabili al convenuto gli importi utilizzati per l'acquisto dell'auto poi a lui assegnata.
8 In ordine al primo di tali rilievi critici, va innanzitutto notato come risulti in parte argomentato sulla base di un postulato inesatto: la sostenuta espressa esclusione dell'importo di tali assegni, per una somma pari a euro 29.281,90, dall'importo complessivo di euro 109.545,58 allegato da come indebitamente _1
prelevato dal fratello dal conto cointestato, dal che si deriva un'asserita volazione degli artt. 112, 115 c.p.c..
Non è così. Nell'atto di citazione si legge che “negli anni il signor
[...]
provvedeva a prelevare ingenti somme sul predetto conto corrente”, di aver Parte_1
“incaricato il dott. di effettuare una verifica dei “rapporti di Persona_1
dare/avere” e che sulla base della stessa “si evince una differenza tra la quota spettante e i prelevamenti effettuati dal signor sul predetto conto cointestato Parte_1
pari ad euro 109.545,58”, allegando la sussistenza di un credito di tale importo.
Null'altro.
La consulenza di parte costituisce un semplice atto di difesa, allegazione non di fatti ma di considerazioni tecniche avanzate come parte delle tesi difensive svolte, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, infatti, è regolata dalle norme che disciplinano tali atti, non soggetta ai termini previsti per la precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni proposte, sinanche sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr., ex multis, C. Cass., SS.UU., sentenza n. 13902 del
03/06/2013, Rv. 626469 – 01; C. Cass, Sez. I, sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Rv.
636500 - 01), per cui la consulenza tecnica effettuata dal dott. non Persona_1
può dirsi costituire parte integrante dei fatti allegati da parte CE.
Nemmeno è condivisibile l'argomento di una presunta travalicazione, da parte della
CTU, dei limiti dei questi peritali a lei conferiti. Le era stato demadato di “determinare l'ammontare delle somme dovute a ciascuna parte e conseguentemente l'entità del credito dell'attore ”. Nel rispodere a tale quesito la consulente tecnica _1
d'ufficio non era in alcun modo tenuta a seguire criteri collegati alle tesi di una o dell'altra parte in causa.
Non risulta pertanto integrata alcuna violazione degli artt. 112, 115 c.p.c..
9 Diverso è il profilo di una possibile violazione dell'art. 2697 c.c., sia pur solo accennato nelle argomentazioni di parte Appellante: a questo riguardo, le annotazioni del CT di parte CE possono avere valenza indiziante.
La relazione della CTU si discosta in vari punti dalla prospettazione del CT di parte
CE, anche nei criteri di attribuzione a favore dell'una o dell'altra parte dei singoli prelievi ed assegni: è quanto avvenuto in relazione agli assegni de quo, ma, in più larga misura, a favore e non contro la posizione dell'Appellante, ed è recependo le conclusioni della CTU che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un minor credito rispetto a quello allegato, di euro 78.137,00, anziché di euro 109.545,58.
Parte Appellata ha rilevato che, a seguire i criteri applicati dal proprio CT,
l'Appellante avrebbe semmai dovuto essere condannato al pagamento di una maggior somma e ha richiamato quando indicato dalla stessa CTU nel replicare alle osservazioni critiche dell'attuale Appellante, ovvero che, “se si dovessero considerare come prelevamenti per spese personali di gli importi di detti assegni, _1
allora occorrerebbe utilizzare lo stesso principio logico per il fratello , in Parte_1
relazione a molti assegni da lui staccati 'a me stesso'”.
Tale considerazione, tuttavia, non è dirimente: non è stato presentato appello incidentale, oggetto d'impugnazione sono soltanto, sul punto, gli assegni indicati dall'Appellante, per un importo totale di euro 29.281,90, non i restanti prelievi e pagamenti, non, in specie, quelli di cui la CTU ha escluso la riferibilità a esclusivo favore di pur essendo assegni da questi emessi “a lui stesso”. Parte_1
Occorre quindi procedere all'esame degli assegni oggetto del motivo di appello.
Si tratta di:
- un assegno circolare per 16.000,00 euro emesso in data 12 agosto 2015;
- una serie di assegni bancari, rispettivamente emessi il 29 ottobre 2014, per euro
3.492,30; il 2 settembre 2014, per euro 90,00; il 10 gennaio 2008, per euro
4.379,60; il 7 aprile 2006, per euro 2.040,00; il 22 marzo 2006, per euro
1.000,00; il 7 ottobre 2005, per euro 2.280,00;
per un totale complessivo di euro 29.281,90.
10 Tali assegni sono stati esaminati e valutati dalla CTU come recanti “firma incomprensibile, non documentati, o con una girata a un fornitore della società di fatto”, aggiungendo, in specie, che “due assegni bancari che non hanno firma incomprensibile”, sono “riconducibili alla contabilità aziendale, in quanto: l'assegno di
€ 2.040,00 (allegato 13) con data valuta 7/4/2006, riporta il timbro del Consorzio
Agrario delle Province del Nord Ovest, che con ogni probabilità era un fornitore dell'attività commerciale dei SI;
l'assegno di € 4.379,60 (allegato 22) con Pt_1
data valuta 10/1/2008 riporta il timbro della che era un fornitore Parte_2
dell'attività commerciale perché l'allegato n. 44 della perizia di parte convenuta, costituito da una fattura di lo dimostrerebbe”; mentre, “quanto all'assegno Parte_2
circolare di € 16.000,00 con data valuta 12/8/2015, non esiste documentazione a supporto: potrebbe essere stato destinato sia al pagamento di un costo aziendale che ad un prelievo personale di ”. _1
Ora, l'Appellante nulla ha argomentato in ordine alla riferibilità all'attività aziendale degli assegni di euro 2.040,00 e di euro 4.379,60, che deve ritenersi sussistente, sulla base delle risultanze della CTU.
Anche l'assegno di euro 3.492,30 risulta, nelle annotazioni riportate dal CTU di parte CE, ora poste a fondamento dell'impugnazione della controparte Appellante, come a favore della quindi correlato a costi aziendali. Parte_3
L'assegno di euro 2.280,00 risulta indicato come emesso a favore di un tal PE
, non vi sono elementi da cui desumere che anch'esso non fosse finalizzato a
[...]
spese aziendali.
Al riguardo, pertanto, le conclusioni raggiunte dal Tribunale sono condivise da questa Corte.
A differenti conclusioni si deve giungere per i restanti tre asssegni.
Gli assegni bancari di euro 1.000,00 e di euro 90,00 (le cui date sono diversamente indicate nella CTU e nella CT di parte CE, come 21 o 22 marzo 2006, 4 agosto o 2 settembre 2014, ma esclusivamente in relazione al riporto della data dell'operazione o della valuta) sono stati annotati dal CT di parte CE come afferenti a un pagamento
11 a MA e “all'ASL CN1”, e l'Assegno circolare di euro 16.000,00 è stato indicato come richiesto da ed emesso a favore di . Ora, MA è il cognome _1
della moglie di , un pagamento all'ASL è improbabile che fosse _1
motivato da ragioni aziendali, inoltre il principio della vicinanza della prova, oltre che i principi generali in materia di onere della prova, fanno ritenere che spettasse a parte
CE provare che, in difformità da quanto computato dal suo stesso CT di parte,
l'emissione dell'assegno circolare, come pure dei predetti due assegni bancari, fosse avvenuta per esigenze e per conto della ditta.
In parziale accoglimento dell'impugnazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, il 50% di tali importi, ovvero la metà di euro 17.090,00, pari a euro
8.545,00, va decurtato dall'importo della condanna a carico di Parte_1
che va pertanto riconteggiato in euro 69.592,00.
Non è invece meritevole di accoglimento l'ultimo profilo di doglianza, relativo all'imputazione dei pagamenti per l'acquisto delle due autovetture.
Quanto a una presunta, insussistente, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., valgono anche al riguardo le considerazioni già sopra esposte. Qui a maggior ragione, fra l'altro perché il CT di parte CE prospettava dovesse computarsi a carico dei due fratelli l'importo relativo al valore delle auto loro assegnate al momento della sospensione dell'attività aziondale, calcolando un valore più alto per l'autovettura
Toyota RAV, di più recente acquisto, rimasta assegnata a Parte_1
computo che sarebbe quindi risultato a sfavore e non a favore dell'attuale Appellante, ma che, in ogni caso, ancor prima di non essere effettivamente desumibile sulla base degli elementi agli atti, esula dall'oggetto di causa, esclusivamente inerente i prelievi e i pagamenti indebitamente effettuati da parte Convenuta, in quanto eccedenti la quota di attivo a lui spettante.
Parte Appellata nota, poi, che anche a voler accogliere la domanda, prospettata in subordine dall'Appellante, di separare i pagamenti relativi all'acquisto delle due auto, ne deriverebbe che l'una è stata acquistata nel 2006 per euro 31.150,00, l'altra nel
2008 per euro 32.000,00, con una sostanziale equivalenza dei due importi.
12 Il che è corretto, ma a sua volta ultroneo e non effettivamente inerente l'oggetto di causa.
Del tutto correttamente la CTU ha computato quali spese "aziendali”, e quindi a carico e a favore di entrambe le parti, in pari misura, tutte quelle volte all'acquisto delle due auto, per anni impiegate, per accordo fra le parti, quantomeno anche a fini aziendali e quindi qualificabili come beni strumentali aziendali.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
Dal parziale accoglimento di un motivo d'impugnazione deriva che deve essere oggetto di necessaria rivalutazione anche l'imputazione e la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
viene condannato al pagamento di una somma più ridotta, ma Parte_1
risulta comunque soccombente sia in ordine alla domanda avanzata dalla controparte,
sia in ordine alla presentata domanda riconvenzionale.
Va pertanto confermata la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, non sussistendo soccombenza reciproca e risultando congruo l'importo liquidato dal giudice di prime cure.
La soccombenza parziale in ordine all'accoglimento della domanda avanzata da non attinge, in termini quantitativi, a proporzioni atte a ritenersi _1
qualificabili come ragione eccezionale giustificativa di una parziale compensazione delle spese di lite, tuttavia giustifica, anche a fronte dell'utilità per entrambe le parti del suo svolgimento, il porre le spese di CTU a carico, in pari misura, delle due parti in causa.
Parte Appellante ha allegato di aver provveduto al pagamento a controparte degli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado e ha domandato condannarsi la controparte al pagamento di quanto eventualmente indebitamente corrisposto, oltre a interessi dalla data del pagamento al saldo. Tale pagamento risulta documentato, pertanto va disposto in tal senso.
13 Anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, va ritenuta la soccombenza di Parte_1
che va pertanto condannato al loro pagamento in favore della controparte.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, per il presente grado di giudizio, da entrambe le parti nella minor misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità medie delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.050,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 3.450,00
Totale: euro 6.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 _1
complessiva somma di euro 69.592,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado Parte_1
di giudizio, in favore di , spese che si liquidano in complessivi _1
euro 13.430,00 per compensi, oltre euro 811,46 per esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale, in primo
14 grado, con separato decreto, a carico delle due parti, in ugual misura del 50% per ognuna.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna alla restituzione a della differenza _1 Parte_1
fra l'importo corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado e l'importo dovutogli all'esito del presente grado di giudizio, oltre interessi dalla data della ricezione del pagamento a quella del saldo.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, _1
, liquidate nella misura di euro 6.900,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per
[...]
spese generali, CPA e IVA nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1042/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1042/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.07.1954, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Guido Canale, PEC
e dall'avv. Enrico Debernardi, PEC Email_1
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
- APPELLANTE -
C.F. , nato a [...], il _1 C.F._2
14.06.1942, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Jacopo Morra, PEC
del foro di Cuneo, presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliato, in Bene Vagienna (CN), piazza Martiri n. 11
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2022 ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 316/2022, pronunciata dal Tribunale di
Cuneo, in composizione monocratica, in data 21 marzo 2022, pubblicata il 28 marzo
2022, non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore Parte_1 _1
, della complessiva somma di euro 78.137,00, oltre interessi legali dalla domanda
[...] all'effettivo saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compensi, oltre euro 811,46 per esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, la prima udienza, tenutasi nell'anno 2022, si è svolta con le modalità della trattazione scritta, successivamente invece il processo si è svolto secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 316 del 28.3.2022, decurtare dall'importo di 78.137,00 euro, oggetto della condanna pronunciata in primo grado, gli importi indicati nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, ridurre la condanna di in Parte_1 misura conseguente;
nel merito, condannare alla restituzione di quanto risulterà indebitamente corrisposto in _1 esito alla decisione resa da codesto Collegio, oltre a interessi dalla data del pagamento fino al saldo;
in via istruttoria, ammettere le istanze di prova formulate in primo grado e riproposte nell'atto di citazione in appello e disporre una rinnovazione o un supplemento di CTU al fine di correggere e integrare i conteggi di cui all'elaborato peritale depositato in primo grado alla luce dei rilievi svolti nell'atto di citazione in appello. Con vittoria degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di CTU, oltre al rimborso forfettario del 15%, all'IVA, al CPA e all'imposta di registro”.
2 Per parte Appellata:
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta. Nel merito, rigettarsi l'appello perché infondato. In ogni caso, con il favore delle spese, IVA e CPA come per legge.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2018 ha _1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il di lui fratello,
[...]
, allegando quanto segue: Parte_1
- di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale , con sede _1
in Scagnello (CN), avente a oggetto il commercio al dettaglio, in specie di prodotti alimentari e bevande, ditta cancellata dal Registro delle imprese il 23
luglio 2015, la cui attività era già stata sospesa sin dal 1 luglio 2014;
- che, pur trattandosi di un'impresa individuale, la stessa era sempre stata gestita in forma di società di fatto con la partecipazione del di lui fratello,
[...]
, solo formalmente qualificato come coadiuvante, per la quota del Parte_1
50%, e tutti gli utili, per intesa fra loro, erano ripartiti nella misura del 50 %
ciascuno;
- che, per l'attività e la gestione della ditta, in data 4 agosto 2004 era stato aperto il conto corrente n. 02/01/49081-1 presso il Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a.,
filiale di Ceva, cointestato ai due fratelli, a firme disgiunte, sul quale entrambi potevano operare autonomamente;
- che da tale conto corrente venivano effettuati i pagamenti correlati all'attività
d'impresa, così come su tale conto corrente confluivano tutti i proventi dell'attività della ditta, ma anche gli importi della pensione percepita da sin dal 2005, di esclusiva titolarità di questi;
_1
3 - che, negli anni, aveva prelevato ingenti somme dal predetto Parte_1
conto corrente;
- che, come accertato da un proprio consulente tecnico, incaricato di effettuare una verifica dei rapporti di dare/avere dopo la cessazione dell'attività della ditta, scomputati gli importi da attribuirsi a spese della società di fatto,
[...]
avrebbe effettuato prelievi, a suo favore, eccedenti il 50% degli utili a Parte_1
lui spettanti, per una somma complessiva pari a euro 109.545,58;
chiedendo, su queste basi, accertarsi la debenza e condannarsi al Parte_1
pagamento, in suo favore, di detto importo di euro 109.545,58, oltre interessi.
costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto Parte_1
di legittimazione attiva e passiva delle parti in proprio, trattandosi, a suo avviso, di una domanda di liquidazione della società di fatto, che avrebbe dovuto essere proposta da in qualità di socio e come tale da svolgersi nei confronti della società; _1
ha eccepito poi la prescrizione del credito attoreo fino al 25 ottobre 2008; nel merito ha contestato le allegazioni di controparte relative all'entità dei prelievi effettuati a titolo personale, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e ha altresì proposto domanda riconvenzionale di accertamento, all'opposto, di somme a credito a lui asseritamente dovute dalla controparte, con conseguente condanna al loro pagamento.
Rigettate le richieste delle parti relative all'assunzione di prove orali, la causa è
stata istruita dal giudice di prime cure mediante disposizione di CTU.
All'esito del giudizio, il Tribunale, qualificando la domanda attorea come esclusivamente volta alla restituzione di presunto indebito, ha respinto l'eccezione preliminare avanzata dal convenuto in ordine alla legittimazione delle parti, quindi, respinta anche l'eccezione di prescrizione e recepite le conclusioni della svolta CTU, si è pronunciato nel senso di cui al sopra riportato dispositivo, condannando
[...]
al pagamento dell'importo di euro 78.137,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo, alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando due motivi d'impugnazione così rubricati: “Violazione
4 degli artt. 1298, 1299, 2935 e 2941 c.c.”, “Violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697
c.c.”; riproponendo altresì le “istanze istruttorie formulate in primo grado”.
2. ISTANZE ISTRUTTORIE - INAMMISSIBILITÀ
Parte Appellante ha riproposto, chiedendone l'accoglimento, le istanze istruttorie, di assunzione di prove orali e di disposizione di due ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale, senza tuttavia avanzare alcun specifico motivo d'impugnazione al riguardo.
Tale domanda è inammissibile, in quanto, anche a volerla configurare come un motivo d'impugnazione, risulta in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto.
L'Appellante, infatti, non solo non ha fatto alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risulta aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal
Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità,
sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1298, 1299, 2935 E 2941 C.C. - INSUSSISTENZA
Con il primo motivo di gravame, lamenta la reiezione della Parte_1
presentata eccezione di prescrizione, argomentando che erroneamente, e in contrasto con il disposto degli artt. 1298, 1299, 2935 e 2941 c.c., il Tribunale ha ritenuto che il termine prescrizionale, entro cui il titolare di un conto corrente cointestato può agire per contestare la legittimità dei prelievi effettuati dal contitolare in misura superiore alla quota di competenza di quest'ultimo, decorrerebbe non già dalla data delle singole operazioni, ma dalla data di chiusura del conto.
5 Il Tribunale, dopo aver richiamato il principio secondo il quale “nel rapporto di conto corrente cointestato, l'indebito non sorge nel momento in cui uno dei cointestatari ha effettuato i singoli prelievi, bensì quando il complessivo ammontare delle somme prelevata ha superato la sua quota di titolarità”, ha ritenuto che, “per l'effetto, in ragione della continuità del rapporto di conto corrente, soltanto alla chiusura del conto risulta possibile accertare se il complessivo ammontare dei prelievi ha superato la quota di spettanza di uno dei contitolari, ben potendo, peraltro, che l'indebito prelievo sia stato compensato da un successivo versamento”.
Si concorda con l'Appellante nel ritenere erronea tale ultima deduzione, che non deriva affatto dal principio subito prima enunciato, invece corretto.
Non si tratta qui del diverso caso, comune in materia di rapporti bancari, in specie in ordine a contestazione di interessi anatocistici, in cui, ad esempio ove difetti la prova in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
Nel conto corrente bancario cointestato i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298
c.c., secondo il quale il credito sul conto è sì da ritenersi in via presuntiva diviso in quote uguali, ma soltanto se non risulti diversamente. Da questo deriva non solo che si deve escludere che, ove un saldo attivo consegua, come nel caso in esame, anche dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare protese su di esso, ma altresì che, pur a fronte della facoltà
di compiere operazioni disgiuntamente, un correntista possa effettuare operazioni a proprio esclusivo favore, senza il consenso dell'altro, ove la somma di cui così si dispone ecceda la quota parte di sua spettanza, e questo in relazione non solo al saldo finale del conto, ma anche all'intero svolgimento del rapporto (cfr., ex multis, in questo senso, C. Cass., sez. II, sentenza n. 77 del 4 gennaio 2018, Rv. 646663-01).
Dal che non deriva, tuttavia, la fondatezza di per sé della sollevata eccezione di prescrizione, in quanto i termini di decorrenza della prescrizione, differentemente da quanto sostenuto dall'Appellante, non coincidono necessariamente con la data dei
6 singoli prelievi effettuati da in suo proprio esclusivo favore, se Parte_1
non quando sia provato che tali prelievi o pagamenti siano stati effettuati in misura in quel momento eccedente la quota di cui poteva legittimamente disporre (spettandogli,
per intesa fra le parti, il 50% degli utili della società di fatto), altrimenti tali prelievi o pagamenti possono sì essere tenuti in conto al fine di individuare complessivamente l'importo delle operazioni effettuate da a suo esclusivo favore per Parte_1
finalità personali, ma non sono qualificabili singolarmente come indebiti, quando avvenuti in misura non ancora eccedente la quota di sua spettanza.
Parte Appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, come pure nella memoria conclusionale, ha richiamato computi dai quali emerge che questo non è mai avvenuto in date di oltre dieci anni antecedenti dalla presentazione della domanda giudiziale,
ovvero anteriormente al 25 ottobre 2008.
In sede di memoria di replica parte Appellante ha sostenuto una presunta inammissibilità di tali considerazioni, in quanto in primo grado “il quesito peritale era stato integrato con la richiesta al CTU di tenere separato il periodo precedente al
25.10.2008 da quello successivo a tale data. Conseguentemente, il CTU ha effettuato i conteggi dare-avere per ciascuno dei due periodi ed è pervenuto a conclusioni separate per ciascuno dei periodi: per il periodo antecedente al 25.10.2008 il credito di _1
verso è stato quantificato in misura pari a 28.178,00 euro,
[...] Parte_1
mentre per il periodo successivo il credito di verso è _1 Parte_1
stato stimato in 49.959,00 euro. Tali conteggi non sono stati contestati da _1
, il quale si è limitato a chiedere a codesta Corte la conferma della sentenza
[...]
impugnata. Pertanto, in questa sede egli non può sostenere che tesi che si pongano in contrasto con le risultanze dell'elaborato peritale: simili tesi devono, quindi, ritenersi inammissibili”.
Trattasi, invece, di mere difese, basate su documentazioni prodotte agli atti e sulle risultanze della CTU, in ordine alle quali non sussiste inammissibilità alcuna.
7 Peraltro, è già comunque sufficiente e prioritario rilevare come fosse onere dell'Appellante provare i fatti posto a fondamento della presentata eccezione di prescrizione: prova che non sussiste, risultando anzi il contrario.
Se è vero che sulla base della svolta CTU, anche Parte_1
antecedentemente al 25 ottobre 2008, risulta aver effettuato operazioni, volte a suo esclusivo favore, di impiego di importi a credito sul conto corrente e non correlate all'attività d'impresa, sino a quella data non risulta invece che tali operazioni abbiano ecceduto la quota di utili a lui legittimamente spettante.
Il presentato motivo d'impugnazione non può pertanto trovare accoglimento.
4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 C.P.C. E 2697 C.C. – PARZIALE FONDATEZZA
Con il secondo motivo d'impugnazione lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia recepito integralmente le risultanze della CTU, senza considerare i rilievi critici formulati in ordine:
- all'imputazione all'attività imprenditoriale, e dunque a entrambe le parti in misura del 50% ciascuna, anziché integralmente all'Appellato, di una serie di assegni, bancari e circolari, emessi da , per un importo _1
complessivo pari a euro 29.281,90, nonostante il consulente di controparte li avesse imputati integralmente a , con valenza confessoria, _1
essendo tale elaborato del consulente di parte richiamato nell'atto di citazione, di cui sarebbe quindi da considerarsi quale parte integrante, o, quanto meno, di espresso riconoscimento non più discutibile e revocabile in sede di CTU, ancor più in assenza di alcuna contestazione sul punto;
a questo proposito, si aggiunge,
la CTU avrebbe altresì ecceduto i limiti del quesito peritale conferitole;
- al non aver tenuto conto del valore commerciale delle autovetture aziendali Alfa
Romeo 159 e Toyota Rav4, al momento della loro assegnazione, rispettivamente a e a al momento della cessazione _1 Parte_1
dell'attività imprenditoriale, considerando invece come addebitabili al convenuto gli importi utilizzati per l'acquisto dell'auto poi a lui assegnata.
8 In ordine al primo di tali rilievi critici, va innanzitutto notato come risulti in parte argomentato sulla base di un postulato inesatto: la sostenuta espressa esclusione dell'importo di tali assegni, per una somma pari a euro 29.281,90, dall'importo complessivo di euro 109.545,58 allegato da come indebitamente _1
prelevato dal fratello dal conto cointestato, dal che si deriva un'asserita volazione degli artt. 112, 115 c.p.c..
Non è così. Nell'atto di citazione si legge che “negli anni il signor
[...]
provvedeva a prelevare ingenti somme sul predetto conto corrente”, di aver Parte_1
“incaricato il dott. di effettuare una verifica dei “rapporti di Persona_1
dare/avere” e che sulla base della stessa “si evince una differenza tra la quota spettante e i prelevamenti effettuati dal signor sul predetto conto cointestato Parte_1
pari ad euro 109.545,58”, allegando la sussistenza di un credito di tale importo.
Null'altro.
La consulenza di parte costituisce un semplice atto di difesa, allegazione non di fatti ma di considerazioni tecniche avanzate come parte delle tesi difensive svolte, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, infatti, è regolata dalle norme che disciplinano tali atti, non soggetta ai termini previsti per la precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni proposte, sinanche sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr., ex multis, C. Cass., SS.UU., sentenza n. 13902 del
03/06/2013, Rv. 626469 – 01; C. Cass, Sez. I, sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Rv.
636500 - 01), per cui la consulenza tecnica effettuata dal dott. non Persona_1
può dirsi costituire parte integrante dei fatti allegati da parte CE.
Nemmeno è condivisibile l'argomento di una presunta travalicazione, da parte della
CTU, dei limiti dei questi peritali a lei conferiti. Le era stato demadato di “determinare l'ammontare delle somme dovute a ciascuna parte e conseguentemente l'entità del credito dell'attore ”. Nel rispodere a tale quesito la consulente tecnica _1
d'ufficio non era in alcun modo tenuta a seguire criteri collegati alle tesi di una o dell'altra parte in causa.
Non risulta pertanto integrata alcuna violazione degli artt. 112, 115 c.p.c..
9 Diverso è il profilo di una possibile violazione dell'art. 2697 c.c., sia pur solo accennato nelle argomentazioni di parte Appellante: a questo riguardo, le annotazioni del CT di parte CE possono avere valenza indiziante.
La relazione della CTU si discosta in vari punti dalla prospettazione del CT di parte
CE, anche nei criteri di attribuzione a favore dell'una o dell'altra parte dei singoli prelievi ed assegni: è quanto avvenuto in relazione agli assegni de quo, ma, in più larga misura, a favore e non contro la posizione dell'Appellante, ed è recependo le conclusioni della CTU che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un minor credito rispetto a quello allegato, di euro 78.137,00, anziché di euro 109.545,58.
Parte Appellata ha rilevato che, a seguire i criteri applicati dal proprio CT,
l'Appellante avrebbe semmai dovuto essere condannato al pagamento di una maggior somma e ha richiamato quando indicato dalla stessa CTU nel replicare alle osservazioni critiche dell'attuale Appellante, ovvero che, “se si dovessero considerare come prelevamenti per spese personali di gli importi di detti assegni, _1
allora occorrerebbe utilizzare lo stesso principio logico per il fratello , in Parte_1
relazione a molti assegni da lui staccati 'a me stesso'”.
Tale considerazione, tuttavia, non è dirimente: non è stato presentato appello incidentale, oggetto d'impugnazione sono soltanto, sul punto, gli assegni indicati dall'Appellante, per un importo totale di euro 29.281,90, non i restanti prelievi e pagamenti, non, in specie, quelli di cui la CTU ha escluso la riferibilità a esclusivo favore di pur essendo assegni da questi emessi “a lui stesso”. Parte_1
Occorre quindi procedere all'esame degli assegni oggetto del motivo di appello.
Si tratta di:
- un assegno circolare per 16.000,00 euro emesso in data 12 agosto 2015;
- una serie di assegni bancari, rispettivamente emessi il 29 ottobre 2014, per euro
3.492,30; il 2 settembre 2014, per euro 90,00; il 10 gennaio 2008, per euro
4.379,60; il 7 aprile 2006, per euro 2.040,00; il 22 marzo 2006, per euro
1.000,00; il 7 ottobre 2005, per euro 2.280,00;
per un totale complessivo di euro 29.281,90.
10 Tali assegni sono stati esaminati e valutati dalla CTU come recanti “firma incomprensibile, non documentati, o con una girata a un fornitore della società di fatto”, aggiungendo, in specie, che “due assegni bancari che non hanno firma incomprensibile”, sono “riconducibili alla contabilità aziendale, in quanto: l'assegno di
€ 2.040,00 (allegato 13) con data valuta 7/4/2006, riporta il timbro del Consorzio
Agrario delle Province del Nord Ovest, che con ogni probabilità era un fornitore dell'attività commerciale dei SI;
l'assegno di € 4.379,60 (allegato 22) con Pt_1
data valuta 10/1/2008 riporta il timbro della che era un fornitore Parte_2
dell'attività commerciale perché l'allegato n. 44 della perizia di parte convenuta, costituito da una fattura di lo dimostrerebbe”; mentre, “quanto all'assegno Parte_2
circolare di € 16.000,00 con data valuta 12/8/2015, non esiste documentazione a supporto: potrebbe essere stato destinato sia al pagamento di un costo aziendale che ad un prelievo personale di ”. _1
Ora, l'Appellante nulla ha argomentato in ordine alla riferibilità all'attività aziendale degli assegni di euro 2.040,00 e di euro 4.379,60, che deve ritenersi sussistente, sulla base delle risultanze della CTU.
Anche l'assegno di euro 3.492,30 risulta, nelle annotazioni riportate dal CTU di parte CE, ora poste a fondamento dell'impugnazione della controparte Appellante, come a favore della quindi correlato a costi aziendali. Parte_3
L'assegno di euro 2.280,00 risulta indicato come emesso a favore di un tal PE
, non vi sono elementi da cui desumere che anch'esso non fosse finalizzato a
[...]
spese aziendali.
Al riguardo, pertanto, le conclusioni raggiunte dal Tribunale sono condivise da questa Corte.
A differenti conclusioni si deve giungere per i restanti tre asssegni.
Gli assegni bancari di euro 1.000,00 e di euro 90,00 (le cui date sono diversamente indicate nella CTU e nella CT di parte CE, come 21 o 22 marzo 2006, 4 agosto o 2 settembre 2014, ma esclusivamente in relazione al riporto della data dell'operazione o della valuta) sono stati annotati dal CT di parte CE come afferenti a un pagamento
11 a MA e “all'ASL CN1”, e l'Assegno circolare di euro 16.000,00 è stato indicato come richiesto da ed emesso a favore di . Ora, MA è il cognome _1
della moglie di , un pagamento all'ASL è improbabile che fosse _1
motivato da ragioni aziendali, inoltre il principio della vicinanza della prova, oltre che i principi generali in materia di onere della prova, fanno ritenere che spettasse a parte
CE provare che, in difformità da quanto computato dal suo stesso CT di parte,
l'emissione dell'assegno circolare, come pure dei predetti due assegni bancari, fosse avvenuta per esigenze e per conto della ditta.
In parziale accoglimento dell'impugnazione e in parziale riforma della sentenza di primo grado, il 50% di tali importi, ovvero la metà di euro 17.090,00, pari a euro
8.545,00, va decurtato dall'importo della condanna a carico di Parte_1
che va pertanto riconteggiato in euro 69.592,00.
Non è invece meritevole di accoglimento l'ultimo profilo di doglianza, relativo all'imputazione dei pagamenti per l'acquisto delle due autovetture.
Quanto a una presunta, insussistente, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., valgono anche al riguardo le considerazioni già sopra esposte. Qui a maggior ragione, fra l'altro perché il CT di parte CE prospettava dovesse computarsi a carico dei due fratelli l'importo relativo al valore delle auto loro assegnate al momento della sospensione dell'attività aziondale, calcolando un valore più alto per l'autovettura
Toyota RAV, di più recente acquisto, rimasta assegnata a Parte_1
computo che sarebbe quindi risultato a sfavore e non a favore dell'attuale Appellante, ma che, in ogni caso, ancor prima di non essere effettivamente desumibile sulla base degli elementi agli atti, esula dall'oggetto di causa, esclusivamente inerente i prelievi e i pagamenti indebitamente effettuati da parte Convenuta, in quanto eccedenti la quota di attivo a lui spettante.
Parte Appellata nota, poi, che anche a voler accogliere la domanda, prospettata in subordine dall'Appellante, di separare i pagamenti relativi all'acquisto delle due auto, ne deriverebbe che l'una è stata acquistata nel 2006 per euro 31.150,00, l'altra nel
2008 per euro 32.000,00, con una sostanziale equivalenza dei due importi.
12 Il che è corretto, ma a sua volta ultroneo e non effettivamente inerente l'oggetto di causa.
Del tutto correttamente la CTU ha computato quali spese "aziendali”, e quindi a carico e a favore di entrambe le parti, in pari misura, tutte quelle volte all'acquisto delle due auto, per anni impiegate, per accordo fra le parti, quantomeno anche a fini aziendali e quindi qualificabili come beni strumentali aziendali.
5. SPESE DEL GIUDIZIO
Dal parziale accoglimento di un motivo d'impugnazione deriva che deve essere oggetto di necessaria rivalutazione anche l'imputazione e la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
viene condannato al pagamento di una somma più ridotta, ma Parte_1
risulta comunque soccombente sia in ordine alla domanda avanzata dalla controparte,
sia in ordine alla presentata domanda riconvenzionale.
Va pertanto confermata la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, non sussistendo soccombenza reciproca e risultando congruo l'importo liquidato dal giudice di prime cure.
La soccombenza parziale in ordine all'accoglimento della domanda avanzata da non attinge, in termini quantitativi, a proporzioni atte a ritenersi _1
qualificabili come ragione eccezionale giustificativa di una parziale compensazione delle spese di lite, tuttavia giustifica, anche a fronte dell'utilità per entrambe le parti del suo svolgimento, il porre le spese di CTU a carico, in pari misura, delle due parti in causa.
Parte Appellante ha allegato di aver provveduto al pagamento a controparte degli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado e ha domandato condannarsi la controparte al pagamento di quanto eventualmente indebitamente corrisposto, oltre a interessi dalla data del pagamento al saldo. Tale pagamento risulta documentato, pertanto va disposto in tal senso.
13 Anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, va ritenuta la soccombenza di Parte_1
che va pertanto condannato al loro pagamento in favore della controparte.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato, per il presente grado di giudizio, da entrambe le parti nella minor misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità medie delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.050,00
- per la fase introduttiva euro 1.400,00
- per la fase decisoria euro 3.450,00
Totale: euro 6.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
In parziale riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 _1
complessiva somma di euro 69.592,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del primo grado Parte_1
di giudizio, in favore di , spese che si liquidano in complessivi _1
euro 13.430,00 per compensi, oltre euro 811,46 per esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate dal Tribunale, in primo
14 grado, con separato decreto, a carico delle due parti, in ugual misura del 50% per ognuna.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna alla restituzione a della differenza _1 Parte_1
fra l'importo corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado e l'importo dovutogli all'esito del presente grado di giudizio, oltre interessi dalla data della ricezione del pagamento a quella del saldo.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna l'Appellante, al pagamento Parte_1
delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, _1
, liquidate nella misura di euro 6.900,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per
[...]
spese generali, CPA e IVA nei termini di legge.
Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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