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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio dott. , rappresentata e difesa, in CP_1 Parte_2 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Sabrina Palmieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Paola, alla via Giacontesi, n. 12; appellante-opposta
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via CP_2
Eliseo, n. 6/A, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Ruggiero, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via Ponte
Barizzo, n. 74; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1110/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1110/2024 emessa dal Tribunale di Salerno:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della medesima per difetto del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del sig. alla proposizione del CP_2
giudizio di merito;
3) in via gradata accertata e dichiarazione la carenza di legittimazione passiva di , tenendo la stessa indenne da ogni Parte_1
conseguenza in merito al carico processuale;
4) rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 5) condannare il sig. al pagamento CP_2
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporre la compensazione del primo grado di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato, in fatto e in diritto, Controparte_3
con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, n. 1110 del
28/02/2024, emessa dal Tribunale di Salerno;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 3. condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche nel presente grado di giudizio, stante la persistenza di una condotta processuale infondata e abusiva da parte dell' nella misura Parte_1
equitativamente determinata da questa Ecc.ma Corte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1110/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da , ex art. 615, comma CP_2
2, c.p.c., con ricorso spiegato il 28 febbraio 2022 avverso il pignoramento esattoriale del
24 gennaio 2022, eseguito dall' , a norma dell'art. 72 Parte_1
bis D.P.R. n. 602/1973, presso la “TRE M.S.A. s.r.l.”, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del pignoramento presso terzi del 24 gennaio 2022 in ragione del pregresso annullamento dell'azionata cartella esattoriale n.
30020180000009052000, disposto dal Giudice di Pace di Capaccio con sentenza n.
216/2019; 2) condannava l' alla refusione delle spese Parte_1 di lite;
3) condannava l' , ai sensi dell'art. 96, comma Parte_1
3, c.p.c., al pagamento, in favore del , della somma di euro 5.000,00. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1
atto di citazione notificato il 28 agosto 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1)
2 la decisione di primo grado era nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno omesso di rilevare che il non aveva evocato in giudizio la “TRE M.S.A. CP_2
s.r.l.”, nonostante tale società fosse litisconsorte necessario quale terzo pignorato;
2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non aveva statuito sull'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva della fase di merito del giudizio per carenza di interesse ad agire in capo al , che aveva ottenuto, prima della sua proposizione, CP_2 non solo la sospensione dell'esecuzione, ma anche il discarico dell'annullata cartella esattoriale n. 30020180000009052000, senza dimostrare, inoltre, di aver subito pregiudizi a causa del pignoramento;
3) parimenti, il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opposta, cui non era riferibile la contestazione relativa all'inesistenza del credito vantato dall'ente impositore, che, peraltro, soltanto nel mese di luglio 2022, aveva proceduto al discarico della richiamata cartella esattoriale;
4) la fondatezza dell'appello, comportando la caducazione del presupposto della soccombenza dell'opposta, determinava la riforma della capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno l'aveva condannata al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in ogni caso, tale condanna era illegittima, non ricorrendo il presupposto soggettivo del dolo o della colpa grave, né quello del danno, che, comunque, era stato liquidato in maniera eccessiva ed irragionevole.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 gennaio 2025, il CP_2
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'
[...]
, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento del danno Parte_1
da responsabilità processuale aggravata anche per il secondo grado del giudizio.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello, in accoglimento del motivo di gravame con il quale l'
[...]
ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c., deve essere definito Parte_1
con la declaratoria di nullità della sentenza n. 1110/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della “TRE
M.S.A. s.r.l.”, vale a dire del terzo pignorato nel procedimento espropriativo esattoriale n.
10084202200000028000, incardinato nei confronti del , ex art. 72 bis D.P.R. n. CP_2
602/1973, con atto di pignoramento del 24 gennaio 2022.
3 Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dal con ricorso CP_2 depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 28 febbraio 2022 e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con comparsa di riassunzione notificata il 10 agosto 2022 si è svolto, nella fase a cognizione piena, senza la necessaria partecipazione della “TRE
M.S.A. s.r.l.”, che, quale terzo pignorato, era portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinataria di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato,
l'esistenza o l'inesistenza del diritto dell' di procedere Parte_1
ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore, in tal modo consentendole di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, la “TRE M.S.A. s.r.l.”, quale società debitrice di somme di denaro nei confronti del , non poteva non essere evocata nella fase di merito del giudizio di CP_2
opposizione da costui promosso nei confronti dell' per Parte_1 ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del
4 pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il
Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua ineludibile partecipazione.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che il abbia notificato CP_2 alla “TRE M.S.A. s.r.l.” il ricorso in opposizione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza dinnanzi al giudice dell'esecuzione per la delibazione dell'istanza di sospensione del processo espropriativo, atteso che l'integrità del contraddittorio doveva essere garantita soprattutto nella fase di merito del giudizio, id est in quella funzionalmente destinata a concludersi, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con una pronuncia di carattere definitivo e decisorio sul diritto controverso.
L'accoglimento del motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 102 c.p.c., comportando la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, preclude ab imis la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali l' ha Parte_1 lamentato l'inosservanza dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado statuito sulle eccezioni concernenti il difetto di interesse ad agire in capo al e la CP_2
carenza della propria legittimazione passiva, e, in ogni caso, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente
5 investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuto soltanto in pendenza della controversia incardinata dal con CP_2
ricorso spiegato il 28 febbraio 2022, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1110/2024 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 28 agosto 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 15 maggio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede legale in Roma, alla via Parte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio dott. , rappresentata e difesa, in CP_1 Parte_2 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Sabrina Palmieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Paola, alla via Giacontesi, n. 12; appellante-opposta
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via CP_2
Eliseo, n. 6/A, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Ruggiero, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum, alla via Ponte
Barizzo, n. 74; appellato-opponente
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1110/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di citazione in appello) – “accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1110/2024 emessa dal Tribunale di Salerno:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della medesima per difetto del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del sig. alla proposizione del CP_2
giudizio di merito;
3) in via gradata accertata e dichiarazione la carenza di legittimazione passiva di , tenendo la stessa indenne da ogni Parte_1
conseguenza in merito al carico processuale;
4) rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; 5) condannare il sig. al pagamento CP_2
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, disporre la compensazione del primo grado di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato, in fatto e in diritto, Controparte_3
con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, n. 1110 del
28/02/2024, emessa dal Tribunale di Salerno;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; 3. condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche nel presente grado di giudizio, stante la persistenza di una condotta processuale infondata e abusiva da parte dell' nella misura Parte_1
equitativamente determinata da questa Ecc.ma Corte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1110/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da , ex art. 615, comma CP_2
2, c.p.c., con ricorso spiegato il 28 febbraio 2022 avverso il pignoramento esattoriale del
24 gennaio 2022, eseguito dall' , a norma dell'art. 72 Parte_1
bis D.P.R. n. 602/1973, presso la “TRE M.S.A. s.r.l.”, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del pignoramento presso terzi del 24 gennaio 2022 in ragione del pregresso annullamento dell'azionata cartella esattoriale n.
30020180000009052000, disposto dal Giudice di Pace di Capaccio con sentenza n.
216/2019; 2) condannava l' alla refusione delle spese Parte_1 di lite;
3) condannava l' , ai sensi dell'art. 96, comma Parte_1
3, c.p.c., al pagamento, in favore del , della somma di euro 5.000,00. CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con Parte_1
atto di citazione notificato il 28 agosto 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1)
2 la decisione di primo grado era nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno omesso di rilevare che il non aveva evocato in giudizio la “TRE M.S.A. CP_2
s.r.l.”, nonostante tale società fosse litisconsorte necessario quale terzo pignorato;
2) il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non aveva statuito sull'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva della fase di merito del giudizio per carenza di interesse ad agire in capo al , che aveva ottenuto, prima della sua proposizione, CP_2 non solo la sospensione dell'esecuzione, ma anche il discarico dell'annullata cartella esattoriale n. 30020180000009052000, senza dimostrare, inoltre, di aver subito pregiudizi a causa del pignoramento;
3) parimenti, il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opposta, cui non era riferibile la contestazione relativa all'inesistenza del credito vantato dall'ente impositore, che, peraltro, soltanto nel mese di luglio 2022, aveva proceduto al discarico della richiamata cartella esattoriale;
4) la fondatezza dell'appello, comportando la caducazione del presupposto della soccombenza dell'opposta, determinava la riforma della capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di Salerno l'aveva condannata al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in ogni caso, tale condanna era illegittima, non ricorrendo il presupposto soggettivo del dolo o della colpa grave, né quello del danno, che, comunque, era stato liquidato in maniera eccessiva ed irragionevole.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 gennaio 2025, il CP_2
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'
[...]
, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento del danno Parte_1
da responsabilità processuale aggravata anche per il secondo grado del giudizio.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Il giudizio di appello, in accoglimento del motivo di gravame con il quale l'
[...]
ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c., deve essere definito Parte_1
con la declaratoria di nullità della sentenza n. 1110/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della “TRE
M.S.A. s.r.l.”, vale a dire del terzo pignorato nel procedimento espropriativo esattoriale n.
10084202200000028000, incardinato nei confronti del , ex art. 72 bis D.P.R. n. CP_2
602/1973, con atto di pignoramento del 24 gennaio 2022.
3 Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dal con ricorso CP_2 depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 28 febbraio 2022 e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con comparsa di riassunzione notificata il 10 agosto 2022 si è svolto, nella fase a cognizione piena, senza la necessaria partecipazione della “TRE
M.S.A. s.r.l.”, che, quale terzo pignorato, era portatrice di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinataria di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato,
l'esistenza o l'inesistenza del diritto dell' di procedere Parte_1
ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore, in tal modo consentendole di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, la “TRE M.S.A. s.r.l.”, quale società debitrice di somme di denaro nei confronti del , non poteva non essere evocata nella fase di merito del giudizio di CP_2
opposizione da costui promosso nei confronti dell' per Parte_1 ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della validità o dell'invalidità del
4 pignoramento presso terzi, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il
Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua ineludibile partecipazione.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che il abbia notificato CP_2 alla “TRE M.S.A. s.r.l.” il ricorso in opposizione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza dinnanzi al giudice dell'esecuzione per la delibazione dell'istanza di sospensione del processo espropriativo, atteso che l'integrità del contraddittorio doveva essere garantita soprattutto nella fase di merito del giudizio, id est in quella funzionalmente destinata a concludersi, nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con una pronuncia di carattere definitivo e decisorio sul diritto controverso.
L'accoglimento del motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 102 c.p.c., comportando la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, preclude ab imis la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione con le quali l' ha Parte_1 lamentato l'inosservanza dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado statuito sulle eccezioni concernenti il difetto di interesse ad agire in capo al e la CP_2
carenza della propria legittimazione passiva, e, in ogni caso, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente
5 investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuto soltanto in pendenza della controversia incardinata dal con CP_2
ricorso spiegato il 28 febbraio 2022, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1110/2024 del Tribunale Parte_1
di Salerno con atto di citazione notificato il 28 agosto 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c. ;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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