Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 05/06/2025 nella causa n. 300/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. MATARAZZO ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 22.3.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277358 notificatale dall in data 22.2.2024, con la quale le è CP_1 stato intimato il pagamento della somma di € 11.488,64, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con atto del 31.8.2018 con riferimento all'annualità 2017.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, l'intervenuta decadenza dell dal diritto di CP_1 esercitare il potere sanzionatorio riconosciutogli per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, la prescrizione del diritto alla pretesa sanzionatoria, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'insussistenza della violazione accertata.
L'istante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via pregiudiziale accogliere la richiesta di sospensiva;
1
- In rito, ordinare alla cancelleria la notifica del ricorso e del decreto all'opponente e all' Autorità che ha emesso l'ordinanza, laddove a mente del disposto del comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 415 c.p.c. vorrà ordinare a quest'ultima di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, ed alla notifica dell'atto presupposto, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
- In via preliminare, in accoglimento dei motivi di ricorso di cui al punto n. 2 del presente atto, dichiarare la illegittimità e/o nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001277358 per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero di decadenza per violazione dell'art. 14 l. 689/1981, ovvero di prescrizione dell'importo ingiunto;
- Nel merito, dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
- In ogni caso, in accoglimento dei motivi di ricorso di cui al n. 4 del presente atto, dichiarare la infondatezza della avversa pretesa creditoria, in ragione dell'assenza di responsabilità da ascrivere in capo alla ricorrente;
- In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, quantificare la sanzione applicabile nell'importo minimo edittale.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CAP da attribuirsi al procuratore anticipatario.”.
L si è costituito in giudizio in data 7.5.2024 con memoria difensiva afferente ad altra CP_1 posizione, diversa da quella della ricorrente, pur allegando documentazione attinente al caso.
All'udienza del 20.5.2024 il Giudice allora assegnatario del procedimento ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per la costituzione. L ha comunque chiesto di tener conto della CP_1 documentazione già depositata in data 7.5.2024.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
- la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudizio di opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22 (successivamente sostituito dalla D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9) configura il giudizio ordinario di cognizione nel quale la veste di attore spetta alla Pubblica
Amministrazione che vuol far valere la sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della sua pretesa, tra i quali la tempestiva notificazione all'autore dell'illecito degli estremi dell'infrazione.
Pertanto, il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa ha solo l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili
d'ufficio (quale la mancanza della preventiva contestazione) e non anche l'onere di porre in essere un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e tutti gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua
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contestazione, incombendo siffatto dovere - onere sull'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, deve allegare tali documenti a seguito dell'ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2,
(cfr. Cass. n. 927 del 2010; Cass. n. 7296 del 1996).
Ne deriva che nel giudizio d'opposizione avverso ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta, ma è espressione dell'osservanza del dovere di esibizione prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 (Cass. n. 12617 del 2006).
Va, peraltro, rilevato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'Amministrazione per depositare documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova (Cass. n. 5828 del 2015; Cass. n. 9545 del
2018, da ultimo).” (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, (ud. 17/02/2022, dep.
05/10/2022), n.28909);
- in merito alla perentorietà o meno del termine previsto per il deposito dei documenti da parte dell'ente impositore nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione, è stato chiarito, anche con riferimento alla normativa successiva, che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art.
416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del
2016, con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150 cit.).” (Cassazione civile sez. II,
02/11/2022, (ud. 23/09/2022, dep. 02/11/2022), n.32226);
- la documentazione depositata dall in allegato alla memoria difensiva depositata in CP_1 data 7.5.2024 deve quindi ritenersi acquisita legittimamente agli atti;
- ciò posto, è fondata l'eccezione di decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L. 689/1981 sollevata da parte ricorrente;
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- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
- nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2017 (dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2017) e si è verificata pertanto successivamente alla depenalizzazione di cui al D.Lgs.
8/2016;
- l'art. 14 L. 689/1981, contenuto nella Sezione II del Capo I, pacificamente applicabile alla fattispecie oggetto di causa, prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
- in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte d'appello Torino n. 11/2024);
- l'atto prodromico del 31.8.2018, richiamato nell'ordinanza ingiunzione opposta, indica che
“da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, il prospetto allegato fa riferimento ad importi dichiarati mensilmente, tramite , dallo stesso datore di lavoro trattenuti a CP_2 carico dei lavoratori con riferimento alle mensilità dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2017; l ha CP_1 altresì prodotto le attestazioni delle denunce contributive mensili relative ai vari periodi, da
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cui risulta che la società avesse presentato la denuncia relativa a dicembre 2016 il
18.1.2017, la denuncia relativa a gennaio 2017 il 20.2.2017, la denuncia relativa a febbraio
2017 il 15.3.2017,la denuncia relativa a marzo 2017 il 20.4.2017, la denuncia relativa ad aprile 2017 il 17.5.2017, la denuncia relativa a maggio 2017 il 15.6.2017, la denuncia relativa a giugno 2016 il 17.7.2017, la denuncia relativa a luglio 2017 il 29.8.2017, la denuncia relativa a agosto 2017 il 20.9.2017, la denuncia relativa a settembre 2017 il
19.10.2017, la denuncia relativa a ottobre 2017 il 17.11.2017 e la denuncia relativa a novembre 2017 il 18.12.2017; è noto che il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese di competenza;
- essendo l in possesso di tutti gli elementi utili per rendersi conto della violazione della CP_1 normativa in materia di versamento delle ritenute previdenziali alla data di presentazione delle singole denunce e non essendo stata allegata nè documentata alcuna ulteriore attività istruttoria, se non una “verifica degli archivi”, si deve ritenere che il predetto termine di 90 giorni sia computabile a partire dalla data di presentazione di ogni singola denuncia;
- d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2,
- comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
- essendo stato l'atto di accertamento e contestazione dell'addebito notificato in data
25.9.2018, deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
- l'opposizione va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- resta assorbita ogni altra questione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001277358 emessa e notificata dall a CP_1 [...]
; Parte_1
5 RGL n. 300/2024
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario15 %, IVA e CPA come per legge e c.u. versato, da distrarsi in favore dell'avv. Matarazzo Enrico.
Alessandria, 5.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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